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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 27/03/2025, n. 365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 365 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d'Appello di Palermo, Sezione per le controversie di lavoro, composta da:
1) dott. Maria G. Di Marco Presidente relatore
2) dott. Michele De Maria Consigliere
3) dott. Carmelo Ioppolo Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 74 R.G.A. 2023, promossa in grado di appello D A rappresentato e difeso dall'Avv.to Antonino Rizzo elettiva- Pt_1 mente domiciliato in Palermo via Laurana n.59 Appellante CONTRO rappresentato e difeso dall'Avvocato Maria Letizia Controparte_1
Pipitone, domiciliato nel suo studio in corso Viale De Vita n. 36, Petrosino.
Appellato
All'udienza del 27 marzo 2025 i procuratori delle parti hanno conclu- so come nei rispettivi atti difensivi. FATTO E DIRITTO
1) Con sentenza n.16/2023, il Tribunale GL di Marsala ha con- dannato l' a liquidare a l'assegno per il nu- Pt_1 Controparte_1 cleo familiare a valere sulla indennità di disoccupazione per l'anno 2020. Il Tribunale ha ritenuto che “la domanda amministrativa esibita dall' evidenzia il possesso di tutti i requisiti necessari al godi- Pt_1 mento del beneficio, essendo stato indicato il reddito dell'anno 2020; sono stati inoltre indicati i componenti del nucleo familiare (coniuge) e la circostanza della loro residenza in Tunisia.”, e anche il mod. TN6 era stato regolarmente ricevuto dall' . Pt_1
2) La sentenza è stata appellata dall' che ne ha denunciato la er- Pt_1 roneità per avere travisato le proprie difese.
1 Lamenta, infatti, l'appellante che, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, con la memoria di primo grado non aveva dedotto il di- fetto di documenti a dimostrazione dei requisiti della prestazione ma la mancanza di domanda amministrativa, perché l'assicurato, il 25/2/2021, aveva chiesto la indennità di disoccupazione per l'anno 2020 e non anche l'assegno per il nucleo familiare. Aggiunge che controparte aveva presentato il 14/6/2022, dopo l'istaurazione del giudizio e la costituzione dell' , una “domanda Pt_1 di riesame” che non poteva valere a sanare il difetto della condizione di procedibilità si è costituito in giudizio ed ha eccepito Controparte_1
“l'improcedibilità” dell'appello perché il 20 gennaio 2023, dunque prima della proposizione dell'impugnazione, l' aveva pagato la prestazione Pt_1
Nel merito ha sostenuto la infondatezza dell'appello perché potrebbe anche essere accaduto che, per una svista dell'impiegato del patronato del ricorrente, non sia stata sbarrata ,nel modulo prestampato, anche la do- manda di ANF, ma è indubbio, e lo dimostra la documentazione allegata al ricorso che il ricorrente, sempre per il tramite del patronato, dopo il depo- sito del modulo suddetto, fece prima istanza di autorizzazione ANF ( 28.05.2021) poi ricorso amministrativo (18.03.2022) e infine istanza di rie- same il 14.06.2022. La domanda di autorizzazione all'inserimento dei fa- miliari nel nucleo familiare fu accolta il 12.04.2022. (doc. n.2,3,4)>.
3) Esame dell'appello.
A seguito dell'ordinanza di questa Corte del 9/1/2025 l' ha do- Pt_1 cumentato che il pagamento della prestazione era stato disposto con riserva in esecuzione provvisoria della sentenza di primo grado;
tanto emerge dalla messaggio di posta elettronica del 18/1/2023, con il qua- le il procuratore dell' nel giudizio di primo grado informava gli Pt_1 uffici amministrativo dell'esito della causa con invito all'esecuzione della sentenza con riserva per la proposizione dell'appello, e dalla no- ta sul documento “consultazione della liquidazione” dove è annotato
“ si esegue con riserva sentenza nella causa civile iscritta al n. 889/2022” Pertanto, l'eccezione è infondata. Nel merito va detto che la domanda amministrativa del 25/2/2021 con- tiene la richiesta della sola “disoccupazione agricola” e non anche dell'assegno per il nucleo familiare per il quale era predisposto appo- sito campo nel modulo che non è stato fleggato.
2 Tale circostanza non è contestata dall'appellato che si limita ad ipotiz- zare una omissione “dell'impiegato del patronato” che, però, non può essere opposta alla controparte processuale per ritenere realizzata la condizione di procedibilità. E se è vero che ai fini della esistenza della domanda di prestazione ciò che rileva non è la formalistica compilazione del modulo in uso all' ma la volontà dell'assicurato, occorre però che tale volontà Pt_1 emerga dallo stesso documento o dalla produzione ad esso allegata. Ciò è da escludere nella specie perché, come già detto, la domanda amministrativa del 25/2/2021 ha ad oggetto altra prestazione e non ri- sulta che alla stessa siano stati allegati documenti che consentano di ampliarne l'oggetto. Quanto alla domanda del 28/5/2021 si tratta della richiesta di “auto- rizzazione alla inclusione di Familiari nel Nucleo” che è cosa diversa da quella per l'attribuzione della prestazione. La “domanda in riesame” è poi del 14/6/2022, quindi successiva alla proposizione del giudizio rispetto al quale, dunque, non può costituire condizione di procedibilità (Cass. 41571/2021). Pertanto, in riforma della impugnata sentenza il ricorso di primo grado va dichiarato improcedibile e, in accoglimento della domanda dell' , l'appellato va condannato alla restituzione di quanto paga- Pt_1 togli in esecuzione della sentenza di primo grado.
4) Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositi- vo.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, in riforma della sentenza n. 16/2023 del Tribunale di Marsala, dichiara improponibile il ricorso di primo grado. Condanna l'appellato alla restituzione di quanto a lui pagato in esecuzione della sentenza di primo grado. Condanna l'appellato al pagamento delle spese processuali del doppio gra- do che liquida, per il primo grado, in euro 232,00 per compensi e, per que- sto grado in euro 247,00 per compensi oltre spese e oneri di legge. Palermo 27 marzo 2025. Il Presidente est. Maria G. Di Marco
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