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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. IV, sentenza 16/01/2026, n. 384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 384 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 384/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 4, riunita in udienza il 09/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
DISTEFANO FRANCESCO, Giudice monocratico in data 09/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 380/2025 depositato il 20/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Valverde - Piazza Del Santuario 95028 Valverde CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 99 IMU 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente impugna l'avviso di accertamento in rettifica, notificato in data 14.11.2024, con il quale il Comune di Valverde richiede il pagamento per I.M.U., sanzioni ed interessi, di € 6.056,23 anno 2021 relativo all'area fabbricabile sita in Indirizzo_1 - identificata in catasto al foglio 8, nu. 105, di cui al n. 1 del prospetto di detto avviso.
Deduce che l'area in questione non è per intero utilmente edificabile in quanto ricade, in parte, in zona di asservimento ad elettrodotto FF.SS a 150 Kv “Contesse- Catania”.
L'Amministrazione, in particolare, non tiene conto delle prescrizioni previste dal Decreto di Asservimento
n. 8 del 5/01/1960 del Prefetto di Catania e la maggiore distanza da rispettare da parte dei fabbricati futuri rispetto al conduttore più vicino, ossia mq. 12,00, per come risulta dalla relazione integrativa del progetto, corredata dai grafici esplicativi (All.ti C e D).
Da quanto sopra detto deriva che occorre sottrarre dalla superficie edificabile di mq. 5.363,00 la superficie interessata una sezione di area estesa mq. 1.762,00, cosicché l'area assoggettabile all'imposta risulta di mq 3.601,00.
Peraltro, rileva che la Corte si è già espressa favorevolmente in un caso assolutamente analogo riguardante l'avviso di accertamento relativo all'anno 2007 ( sent. n. 4403/07/2014 sub. B emessa dalla
Commissione Tributaria Provinciale in data 4.4.2014 e depositata in data 26.05.2014) disponendo che l'importo dovuto a titolo di IMU e le relative sanzioni siano calcolate, a cura dell'Ufficio, in relazione ad una superficie di 3601 mq, con riferimento all'immobile di cui al prospetto n. 1
Nessuno si è costituito per il Comune di Valverde.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Va dichiarato infatti parzialmente illegittimo ed errato l'impugnato avviso di accertamento poichè non tiene conto delle prescrizioni previste dal Decreto di Asservimento n. 8 del 5/01/1960 del Prefetto di Catania e dunque della maggiore distanza da rispettare da parte dei fabbricati futuri rispetto al conduttore più vicino, ossia mq. 12,00, per come risulta dalla relazione integrativa del progetto, non contrastata dal Comune resistente che non si è neanche costituito.
Come già statuito con precedente sent. n. 4403/07/2014 della CTP - rispetto alla quale non sussistono mutamenti di fatto o diritto - deriva quindi che occorre sottrarre dalla superficie edificabile di mq. 5.363,00 la superficie interessata una sezione di area estesa mq. 1.762,00, cosicché l'area assoggettabile all'imposta risulta di mq 3.601,00.
L'importo dovuto a titolo di IMU va pertanto calcolato, a cura dell'Ufficio, in relazione ad una superficie di
3601 mq., con relativo ricalcalo delle sanzioni e degli interessi.
Le spese liquidate come in dispositivo seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte , in accoglimento del ricorso e parziale annullamento dell'atto impugnato, dispone che l'importo dovuto a titolo di IMU sia calcolato, a cura dell'Ufficio, in relazione ad una superficie di 3.601 mq., con relativo ricalcalo delle sanzioni e conseguentemente degli interessi.
Condanna il Comune resistente al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi € 800,00 oltre rimborso contributo unificato, da distrarsi in favore del difensore di parte ricorrente dichinatosene anticipatario.
Così deciso in Catania il 9.1.2026 Il Giudice
dott. Francesco Distefano
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 4, riunita in udienza il 09/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
DISTEFANO FRANCESCO, Giudice monocratico in data 09/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 380/2025 depositato il 20/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Valverde - Piazza Del Santuario 95028 Valverde CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 99 IMU 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente impugna l'avviso di accertamento in rettifica, notificato in data 14.11.2024, con il quale il Comune di Valverde richiede il pagamento per I.M.U., sanzioni ed interessi, di € 6.056,23 anno 2021 relativo all'area fabbricabile sita in Indirizzo_1 - identificata in catasto al foglio 8, nu. 105, di cui al n. 1 del prospetto di detto avviso.
Deduce che l'area in questione non è per intero utilmente edificabile in quanto ricade, in parte, in zona di asservimento ad elettrodotto FF.SS a 150 Kv “Contesse- Catania”.
L'Amministrazione, in particolare, non tiene conto delle prescrizioni previste dal Decreto di Asservimento
n. 8 del 5/01/1960 del Prefetto di Catania e la maggiore distanza da rispettare da parte dei fabbricati futuri rispetto al conduttore più vicino, ossia mq. 12,00, per come risulta dalla relazione integrativa del progetto, corredata dai grafici esplicativi (All.ti C e D).
Da quanto sopra detto deriva che occorre sottrarre dalla superficie edificabile di mq. 5.363,00 la superficie interessata una sezione di area estesa mq. 1.762,00, cosicché l'area assoggettabile all'imposta risulta di mq 3.601,00.
Peraltro, rileva che la Corte si è già espressa favorevolmente in un caso assolutamente analogo riguardante l'avviso di accertamento relativo all'anno 2007 ( sent. n. 4403/07/2014 sub. B emessa dalla
Commissione Tributaria Provinciale in data 4.4.2014 e depositata in data 26.05.2014) disponendo che l'importo dovuto a titolo di IMU e le relative sanzioni siano calcolate, a cura dell'Ufficio, in relazione ad una superficie di 3601 mq, con riferimento all'immobile di cui al prospetto n. 1
Nessuno si è costituito per il Comune di Valverde.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Va dichiarato infatti parzialmente illegittimo ed errato l'impugnato avviso di accertamento poichè non tiene conto delle prescrizioni previste dal Decreto di Asservimento n. 8 del 5/01/1960 del Prefetto di Catania e dunque della maggiore distanza da rispettare da parte dei fabbricati futuri rispetto al conduttore più vicino, ossia mq. 12,00, per come risulta dalla relazione integrativa del progetto, non contrastata dal Comune resistente che non si è neanche costituito.
Come già statuito con precedente sent. n. 4403/07/2014 della CTP - rispetto alla quale non sussistono mutamenti di fatto o diritto - deriva quindi che occorre sottrarre dalla superficie edificabile di mq. 5.363,00 la superficie interessata una sezione di area estesa mq. 1.762,00, cosicché l'area assoggettabile all'imposta risulta di mq 3.601,00.
L'importo dovuto a titolo di IMU va pertanto calcolato, a cura dell'Ufficio, in relazione ad una superficie di
3601 mq., con relativo ricalcalo delle sanzioni e degli interessi.
Le spese liquidate come in dispositivo seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte , in accoglimento del ricorso e parziale annullamento dell'atto impugnato, dispone che l'importo dovuto a titolo di IMU sia calcolato, a cura dell'Ufficio, in relazione ad una superficie di 3.601 mq., con relativo ricalcalo delle sanzioni e conseguentemente degli interessi.
Condanna il Comune resistente al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi € 800,00 oltre rimborso contributo unificato, da distrarsi in favore del difensore di parte ricorrente dichinatosene anticipatario.
Così deciso in Catania il 9.1.2026 Il Giudice
dott. Francesco Distefano