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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 23/01/2025, n. 101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 101 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Locri
Sezione civile
Controversie in materia di Lavoro e Previdenza
N. R.G. 3315/2023
Il Giudice Rodolfo Valentino Scarponi, lette le note di trattazione scritta tempestivamente depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza del 22.1.2025 ex art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
( ), anche nella qualità legale Parte_1 C.F._1
rappresentante della ditta “Zeus Immobiliare di Tassone Concetta” ), P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Siderno, alla Via dei colli n. 103, presso lo studio dell'Avv. GALEA VINCENZO che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
ricorrente/opponente
contro
, già Controparte_1 [...]
), in Controparte_2 P.IVA_2
persona del dirigente e legale rappresentante pro tempore, Dott.
[...]
che rappresenta e difende l'ente unitamente e disgiuntamente ai CP_3
funzionari all'uopo delegati ex art. 6 co.9 D. Lgs 150/2011, in servizio presso la sede di ed elettivamente domiciliato presso la stessa sede, alla Via Pio XI, Controparte_2
Trav. De Blasio, n. 11-13; resistente/opposto
OGGETTO: Opposizione a ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L. 689/1981.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con ricorso ritualmente notificato l'istante in epigrafe indicata ha proposto opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 428/2023, prot. 19435, notificatale in data 18 settembre 2023, con cui l' le ha Controparte_2 ingiunto il pagamento della complessiva somma di € 4.060,15, più spese di notifica di
€ 10,15, a titolo di sanzione irrogata per la violazione dell'art. 3 comma 3 del D.L. 22 febbraio 2002 n. 12, conv, in legge in legge 23 aprile 2002 n. 73, sost. dall'art. 22 comma 1 d.lgs. 151/2015, in ragione di presunte irregolarità accertate con il Verbale
Unico di Accertamento e Notificazione n. 2022/RC141/0012 del 15.11.2022 applicata per aver impiegato una lavoratrice subordinata, in particolare R_
, senza la preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro.
[...]
La ricorrente ha contestato la sanzione irrogata deducendo che la si trovasse R_ all'interno dell'ufficio in via del tutto eccezionale e a titolo di mera cortesia, ha eccepito la mancanza di prova con riferimento alla sussistenza degli elementi tipici della subordinazione, il difetto di motivazione e la violazione del diritto di difesa.
Per tali motivi ha concluso chiedendo “• accertare e dichiarare l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione n. 428/2023 con la quale il capo dell'
[...]
ha ingiunto il pagamento della Controparte_2 complessiva somma di €. 4060,15, più spese di notifica di €. 10,15 perché infondata in fatto e in diritto per le motivazioni indicate nella parte motiva e, per l'effetto, revocarla e dichiarare non dovute le somme ingiunte;
• subordinatamente, rideterminare il quantum dovuto per come ritenuto di giustizia”, con vittoria di spese.
Si è costituito in giudizio l' , già Controparte_1 [...]
, chiedendo il rigetto dell'opposizione in Controparte_2 quanto infondata in fatto e diritto.
Ritenuta la causa sufficientemente istruita mediante le produzioni documentali offerte dalle parti, a seguito dell'udienza del 22.1.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc, è stata adottata la sentenza che segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento. L'ordinanza ingiunzione opposta nel presente giudizio è stata emessa sulla base degli accertamenti svolti dalla Guardia di Finanza, Gruppo di Locri, in occasione di un accesso ispettivo effettuato in data 16.9.2022, presso la sede dell'agenzia Zeus
Immobiliare di Tassone Concetta, per come riportati nel verbale unico di accertamento e notificazione e nel processo verbale di rilevamento e identificazione del personale, versati in atti.
In particolare, dalla lettura dei verbali emerge che i verbalizzanti hanno trovato all'interno dei locali della sede legale dell'agenzia “intenta a Persona_1 svolgere attività lavorativa […] in particolare intratteneva dei clienti, indossando un abbigliamento consono all'attività svolta”. Risulta inoltre che ha Persona_1 dichiarato agli stessi verbalizzanti: “- di non svolgere attività lavorativa;
- di non aver iniziato a svolgere nessun periodo di prova;
- di non svolgere nessuna mansione;
- di non effettuare lavoro straordinario;
- di non aver percepito retribuzioni;
- di trovarsi in loco a titolo di amicizia solo per avvertire la clientela che i titolari non erano presenti in sede” e di non avere alcun orario di lavoro.
Ebbene, in termini generali si osserva che l'articolo 6 comma 11 del d.lgs. 150 del
2011 stabilisce che: “il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente”.
Come chiarito dalla Corte di Cassazione, con orientamento in questa sede condiviso, la disposizione di cui all'articolo 23 comma 12 della L. 689/1981, (norma confluita nell'articolo 11 comma 6 d.lgs. 150/2011) recepisce le regole civilistiche sull'onere della prova, spettando, ai sensi dell'articolo 2697 c.c., all'autorità che ha emesso l'ordinanza -ingiunzione di dimostrare gli elementi costitutivi della pretesa avanzata nei confronti dell'intimato e restando a carico di quest'ultimo la dimostrazione di eventuali fatti impeditivi o estintivi (ex plurimis Cass. 3741/1999; Cass. n.
5277/2007).
A fronte della specifica contestazione mossa dalla ricorrente circa la sussistenza di un rapporto di lavoro di natura subordinata, sarebbe stato dunque onere della parte resistente fornire prova della subordinazione, che costituisce elemento costitutivo della sanzione irrogata, laddove l'art. 3 comma 3 del D.L. 22 febbraio 2002 n. 12, conv, in legge 23 aprile 2002 n. 73, sost. dall'art. 22 comma 1 d.lgs. 151/2015 dispone l'applicazione di sanzione amministrativa “…in caso di impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato ….”.
È evidente tuttavia che, nel caso di specie, siffatta prova manchi del tutto. Secondo il costante orientamento della Corte di Cassazione (cfr. Cass. 23845/17), è possibile ritenere accertata la natura subordinata di un rapporto di lavoro soltanto ove sia dimostrata, in relazione al precipuo rapporto preso in considerazione, la sussistenza di una serie di elementi caratteristici della subordinazione di cui all'art. 2094 c.c., quali, in primis, l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, al potere disciplinare e al potere di controllo della parte datoriale.
Ai medesimi fini possono altresì costituire “indici sintomatici” della subordinazione, ancorché solo in via sussidiaria e purché tra loro concorrenti, quantomeno per una valutazione di tipo presuntivo, anche ulteriori circostanze – tra cui, per esempio, la collaborazione e l'inserimento continuativo del lavoratore all'interno dell'impresa, il vincolo di orario cui lo stesso è sottoposto, la forma della retribuzione percepita,
l'assenza di rischio economico e imprenditoriale in capo al medesimo – tutte da apprezzare alla luce della specificità dell'incarico conferito al dipendente, nonché delle concrete modalità di attuazione della prestazione dallo stesso svolta.
Nel caso concreto, dalla lettura dei verbali prodotti in giudizio non emerge alcun elemento valorizzabile al fine di ritenere effettivamente sussistente un rapporto di lavoro subordinato tra la ricorrente e . Persona_1
Nulla viene accertato e dedotto in ordine all'assoggettamento della lavoratrice al potere direttivo, disciplinare e di controllo della ricorrente. Né tantomeno emergono circostanze valorizzabili quali indici sintomatici della subordinazione.
Il verbale si fonda essenzialmente sulla mera apodittica affermazione di aver trovato la “intenta a svolgere attività lavorativa”, in particolare consistente R_ nell'intrattenere clienti.
Con riferimento al valore del verbale si evidenzia che, per consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, nel giudizio di opposizione avverso l'ordinanza- ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa, i verbali di accertamento fanno piena prova, fino a querela di falso, solo per quanto riguarda i fatti attestati dal pubblico ufficiale verbalizzante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché per quanto riguarda la provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale e le dichiarazioni delle parti, mentre la fede privilegiata non si estende alla verità sostanziale di tali dichiarazioni o alla fondatezza di apprezzamenti o valutazioni del verbalizzante. Il giudice di merito deve comunque prendere in esame anche tali contenuti e, facendo uso dei poteri discrezionali di apprezzamento della prova che la legge gli attribuisce, valutarli nel complesso delle risultanze processuali (cfr. Cass. n. 9919/2006). Si ritiene che in mancanza di qualsiasi descrizione delle mansioni eventualmente svolte dalla al momento dell'accesso, la circostanza genericamente riportata R_ dai verbalizzanti che la stessa fosse intenta a svolgere attività lavorativa non può che costituire una loro mera valutazione, apoditticamente affermata senza idonei elementi di riscontro. Al riguardo si deve inoltre evidenziare che l'attività lavorativa asseritamente svolta dalla è stata identificata con quella di intrattenere i R_ clienti. Anche in questo caso l'attività è descritta in modo a tal punto generico da risultare ragionevolmente giustificabile anche alla luce della ricostruzione fornita dalla sin dalla fase ispettiva e ribadita in questa sede dalla ricorrente, ossia R_ che la prima si trovasse presso i locali aziendali a titolo di amicizia e al solo fine di avvertire la clientela dell'assenza della titolare dell'agenzia.
D'altronde, la stessa in sede ispettiva ha categoricamente escluso la R_ sussistenza di un rapporto lavorativo con la ricorrente e tali dichiarazioni, rese nell'immediatezza dei fatti, devono essere ritenute particolarmente attendibili.
Alla luce di quanto sopra, appare dunque evidente che la parte resistente non ha allegato né provato la sussistenza di alcuno dei requisiti della subordinazione, né tantomeno degli elementi “sintomatici” della subordinazione stessa come, ad esempio, l'inserimento continuativo della lavoratrice nell'impresa, il vincolo di orario o la forma della retribuzione (cfr. ex multis, Cass. n. 5645 del 2009).
Valutando dunque il complessivo quadro probatorio in atti, si deve escludere che sussistesse un rapporto di lavoro subordinato tra la ricorrente e . Persona_1
In definitiva, non essendo stata fornita alcuna prova circa la sussistenza delle circostanze sottese all'irrogazione delle sanzioni per cui è causa, in accoglimento dell'opposizione, deve esser disposto l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione impugnata, assorbita ogni ulteriore ragione di doglianza.
2. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura minima di cui al dispositivo, in considerazione della semplicità delle questioni giuridiche trattate, esclusa la fase istruttoria non svolta.
P.Q.M.
Il Giudice, ogni contraria e diversa istanza ed eccezione disattesa: in accoglimento dell'opposizione, annulla l'ordinanza ingiunzione n. 428/2023, prot.
19435 del 31.8.2023; condanna la parte resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1.030,00, oltre spese generali 15%, IVA e CPA, come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Locri, 23/01/2025
Il Giudice
Dott. Rodolfo Valentino Scarponi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Locri
Sezione civile
Controversie in materia di Lavoro e Previdenza
N. R.G. 3315/2023
Il Giudice Rodolfo Valentino Scarponi, lette le note di trattazione scritta tempestivamente depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza del 22.1.2025 ex art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
( ), anche nella qualità legale Parte_1 C.F._1
rappresentante della ditta “Zeus Immobiliare di Tassone Concetta” ), P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Siderno, alla Via dei colli n. 103, presso lo studio dell'Avv. GALEA VINCENZO che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
ricorrente/opponente
contro
, già Controparte_1 [...]
), in Controparte_2 P.IVA_2
persona del dirigente e legale rappresentante pro tempore, Dott.
[...]
che rappresenta e difende l'ente unitamente e disgiuntamente ai CP_3
funzionari all'uopo delegati ex art. 6 co.9 D. Lgs 150/2011, in servizio presso la sede di ed elettivamente domiciliato presso la stessa sede, alla Via Pio XI, Controparte_2
Trav. De Blasio, n. 11-13; resistente/opposto
OGGETTO: Opposizione a ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L. 689/1981.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con ricorso ritualmente notificato l'istante in epigrafe indicata ha proposto opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 428/2023, prot. 19435, notificatale in data 18 settembre 2023, con cui l' le ha Controparte_2 ingiunto il pagamento della complessiva somma di € 4.060,15, più spese di notifica di
€ 10,15, a titolo di sanzione irrogata per la violazione dell'art. 3 comma 3 del D.L. 22 febbraio 2002 n. 12, conv, in legge in legge 23 aprile 2002 n. 73, sost. dall'art. 22 comma 1 d.lgs. 151/2015, in ragione di presunte irregolarità accertate con il Verbale
Unico di Accertamento e Notificazione n. 2022/RC141/0012 del 15.11.2022 applicata per aver impiegato una lavoratrice subordinata, in particolare R_
, senza la preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro.
[...]
La ricorrente ha contestato la sanzione irrogata deducendo che la si trovasse R_ all'interno dell'ufficio in via del tutto eccezionale e a titolo di mera cortesia, ha eccepito la mancanza di prova con riferimento alla sussistenza degli elementi tipici della subordinazione, il difetto di motivazione e la violazione del diritto di difesa.
Per tali motivi ha concluso chiedendo “• accertare e dichiarare l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione n. 428/2023 con la quale il capo dell'
[...]
ha ingiunto il pagamento della Controparte_2 complessiva somma di €. 4060,15, più spese di notifica di €. 10,15 perché infondata in fatto e in diritto per le motivazioni indicate nella parte motiva e, per l'effetto, revocarla e dichiarare non dovute le somme ingiunte;
• subordinatamente, rideterminare il quantum dovuto per come ritenuto di giustizia”, con vittoria di spese.
Si è costituito in giudizio l' , già Controparte_1 [...]
, chiedendo il rigetto dell'opposizione in Controparte_2 quanto infondata in fatto e diritto.
Ritenuta la causa sufficientemente istruita mediante le produzioni documentali offerte dalle parti, a seguito dell'udienza del 22.1.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc, è stata adottata la sentenza che segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento. L'ordinanza ingiunzione opposta nel presente giudizio è stata emessa sulla base degli accertamenti svolti dalla Guardia di Finanza, Gruppo di Locri, in occasione di un accesso ispettivo effettuato in data 16.9.2022, presso la sede dell'agenzia Zeus
Immobiliare di Tassone Concetta, per come riportati nel verbale unico di accertamento e notificazione e nel processo verbale di rilevamento e identificazione del personale, versati in atti.
In particolare, dalla lettura dei verbali emerge che i verbalizzanti hanno trovato all'interno dei locali della sede legale dell'agenzia “intenta a Persona_1 svolgere attività lavorativa […] in particolare intratteneva dei clienti, indossando un abbigliamento consono all'attività svolta”. Risulta inoltre che ha Persona_1 dichiarato agli stessi verbalizzanti: “- di non svolgere attività lavorativa;
- di non aver iniziato a svolgere nessun periodo di prova;
- di non svolgere nessuna mansione;
- di non effettuare lavoro straordinario;
- di non aver percepito retribuzioni;
- di trovarsi in loco a titolo di amicizia solo per avvertire la clientela che i titolari non erano presenti in sede” e di non avere alcun orario di lavoro.
Ebbene, in termini generali si osserva che l'articolo 6 comma 11 del d.lgs. 150 del
2011 stabilisce che: “il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente”.
Come chiarito dalla Corte di Cassazione, con orientamento in questa sede condiviso, la disposizione di cui all'articolo 23 comma 12 della L. 689/1981, (norma confluita nell'articolo 11 comma 6 d.lgs. 150/2011) recepisce le regole civilistiche sull'onere della prova, spettando, ai sensi dell'articolo 2697 c.c., all'autorità che ha emesso l'ordinanza -ingiunzione di dimostrare gli elementi costitutivi della pretesa avanzata nei confronti dell'intimato e restando a carico di quest'ultimo la dimostrazione di eventuali fatti impeditivi o estintivi (ex plurimis Cass. 3741/1999; Cass. n.
5277/2007).
A fronte della specifica contestazione mossa dalla ricorrente circa la sussistenza di un rapporto di lavoro di natura subordinata, sarebbe stato dunque onere della parte resistente fornire prova della subordinazione, che costituisce elemento costitutivo della sanzione irrogata, laddove l'art. 3 comma 3 del D.L. 22 febbraio 2002 n. 12, conv, in legge 23 aprile 2002 n. 73, sost. dall'art. 22 comma 1 d.lgs. 151/2015 dispone l'applicazione di sanzione amministrativa “…in caso di impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato ….”.
È evidente tuttavia che, nel caso di specie, siffatta prova manchi del tutto. Secondo il costante orientamento della Corte di Cassazione (cfr. Cass. 23845/17), è possibile ritenere accertata la natura subordinata di un rapporto di lavoro soltanto ove sia dimostrata, in relazione al precipuo rapporto preso in considerazione, la sussistenza di una serie di elementi caratteristici della subordinazione di cui all'art. 2094 c.c., quali, in primis, l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, al potere disciplinare e al potere di controllo della parte datoriale.
Ai medesimi fini possono altresì costituire “indici sintomatici” della subordinazione, ancorché solo in via sussidiaria e purché tra loro concorrenti, quantomeno per una valutazione di tipo presuntivo, anche ulteriori circostanze – tra cui, per esempio, la collaborazione e l'inserimento continuativo del lavoratore all'interno dell'impresa, il vincolo di orario cui lo stesso è sottoposto, la forma della retribuzione percepita,
l'assenza di rischio economico e imprenditoriale in capo al medesimo – tutte da apprezzare alla luce della specificità dell'incarico conferito al dipendente, nonché delle concrete modalità di attuazione della prestazione dallo stesso svolta.
Nel caso concreto, dalla lettura dei verbali prodotti in giudizio non emerge alcun elemento valorizzabile al fine di ritenere effettivamente sussistente un rapporto di lavoro subordinato tra la ricorrente e . Persona_1
Nulla viene accertato e dedotto in ordine all'assoggettamento della lavoratrice al potere direttivo, disciplinare e di controllo della ricorrente. Né tantomeno emergono circostanze valorizzabili quali indici sintomatici della subordinazione.
Il verbale si fonda essenzialmente sulla mera apodittica affermazione di aver trovato la “intenta a svolgere attività lavorativa”, in particolare consistente R_ nell'intrattenere clienti.
Con riferimento al valore del verbale si evidenzia che, per consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, nel giudizio di opposizione avverso l'ordinanza- ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa, i verbali di accertamento fanno piena prova, fino a querela di falso, solo per quanto riguarda i fatti attestati dal pubblico ufficiale verbalizzante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché per quanto riguarda la provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale e le dichiarazioni delle parti, mentre la fede privilegiata non si estende alla verità sostanziale di tali dichiarazioni o alla fondatezza di apprezzamenti o valutazioni del verbalizzante. Il giudice di merito deve comunque prendere in esame anche tali contenuti e, facendo uso dei poteri discrezionali di apprezzamento della prova che la legge gli attribuisce, valutarli nel complesso delle risultanze processuali (cfr. Cass. n. 9919/2006). Si ritiene che in mancanza di qualsiasi descrizione delle mansioni eventualmente svolte dalla al momento dell'accesso, la circostanza genericamente riportata R_ dai verbalizzanti che la stessa fosse intenta a svolgere attività lavorativa non può che costituire una loro mera valutazione, apoditticamente affermata senza idonei elementi di riscontro. Al riguardo si deve inoltre evidenziare che l'attività lavorativa asseritamente svolta dalla è stata identificata con quella di intrattenere i R_ clienti. Anche in questo caso l'attività è descritta in modo a tal punto generico da risultare ragionevolmente giustificabile anche alla luce della ricostruzione fornita dalla sin dalla fase ispettiva e ribadita in questa sede dalla ricorrente, ossia R_ che la prima si trovasse presso i locali aziendali a titolo di amicizia e al solo fine di avvertire la clientela dell'assenza della titolare dell'agenzia.
D'altronde, la stessa in sede ispettiva ha categoricamente escluso la R_ sussistenza di un rapporto lavorativo con la ricorrente e tali dichiarazioni, rese nell'immediatezza dei fatti, devono essere ritenute particolarmente attendibili.
Alla luce di quanto sopra, appare dunque evidente che la parte resistente non ha allegato né provato la sussistenza di alcuno dei requisiti della subordinazione, né tantomeno degli elementi “sintomatici” della subordinazione stessa come, ad esempio, l'inserimento continuativo della lavoratrice nell'impresa, il vincolo di orario o la forma della retribuzione (cfr. ex multis, Cass. n. 5645 del 2009).
Valutando dunque il complessivo quadro probatorio in atti, si deve escludere che sussistesse un rapporto di lavoro subordinato tra la ricorrente e . Persona_1
In definitiva, non essendo stata fornita alcuna prova circa la sussistenza delle circostanze sottese all'irrogazione delle sanzioni per cui è causa, in accoglimento dell'opposizione, deve esser disposto l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione impugnata, assorbita ogni ulteriore ragione di doglianza.
2. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura minima di cui al dispositivo, in considerazione della semplicità delle questioni giuridiche trattate, esclusa la fase istruttoria non svolta.
P.Q.M.
Il Giudice, ogni contraria e diversa istanza ed eccezione disattesa: in accoglimento dell'opposizione, annulla l'ordinanza ingiunzione n. 428/2023, prot.
19435 del 31.8.2023; condanna la parte resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1.030,00, oltre spese generali 15%, IVA e CPA, come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Locri, 23/01/2025
Il Giudice
Dott. Rodolfo Valentino Scarponi