CASS
Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/11/2025, n. 36436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36436 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul rinvio pregiudiziale ex art. 24-bis cod. proc. pen. proposto dal Tribunale Di Genova con l’ordinanza emessa il 17 luglio 2025 nel procedimento a carico di 1) NN ER nato a [...] il [...] 2) AD DR nato a [...] il [...] 3) SC LB nato a [...] il [...] 4) TI AO nato a [...] il [...] 5) NE AR nato a [...] il [...] 6) CA HR nato a [...] il [...] 7) CA AR nato a [...] il [...] 8) CI GI nato a [...] il [...] 9) EN MA nato a [...] il [...] 10) TT AV nato a [...] il [...] 11) D'NT RA AO nato a [...] il [...] 12) De NT TT nato a [...] il [...] 13) De II RR nato a [...] il [...] 14) Di UN NO nato a [...] il [...] 15) Di DE VI nato a [...] il [...] 16) FE MI LE nato a [...] il [...] 17) TT LI CI nato a [...] il [...] 18) IC LU nato a [...] il [...] Penale Sent. Sez. 6 Num. 36436 Anno 2025 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: TRIPICCIONE DEBORA Data Udienza: 30/09/2025 2 19) AT IN nato a [...] il [...] 20) GI RI nato a [...] il [...] 21) RA AV nato a [...] il [...] 22) ZI LI AR nato a [...] il [...] 23) DO DR nato a [...] il [...] 24) AR SA nato a [...] il [...] 25) MA EF nato a [...] il [...] 26) RO IA nato a [...] il [...] 27) EI ER nato a [...] il [...] 28) DR RG nato a [...] il [...] 29) NI SS nato a [...] il [...] 30) EL NR nato a [...] il [...] 31) LI MA nato a [...] il [...] 32) BB OL nato a [...] il [...] 33) BO BE nato a [...] il [...] 34) NT RA nato a [...] il [...] 35) SC GI TO nato a [...] il [...] 36) GA CA nato a [...] il [...] 37) RU SS nato a [...] il [...] 38) CU AN nato a [...] il [...] 39) AN FA nato a [...] il [...] 40) RA AO nato a [...] il [...] 41) ES IN nato a [...] il [...] 42) BO CO nato a [...] il [...] 43) LE IN nato a [...] il [...] 44) AS UI nato a [...] il [...] 45) IL CO nato a [...] il [...] Udita la relazione svolta dal Consigliere DE TR;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Alessandro Cimmino, che ha concluso per l'inammissibilità del rinvio pregiudiziale con riferimento ai capi 11), 12), 13) e 14) e, in subordine, per la dichiarazione della competenza del Tribunale di Genova per tutti i capi di imputazione;
uditi i difensori Avv. AV Sangiorgio per MA EF, nonché quale sostituto: dell’Avv. PO NA e dell’Avv. Giorgia Papiri per TI AO;
dell'Avv. LU Sirotti e dell’Avv. Nicola Santi per FE MI LE;
dell'Avv. SS Pellicciotta e dell’Avv. AO Siniscalchi per RA AO;
dell'Avv. AR RA Antonio 3 RI IO per Di DE VI;
dell'Avv. Danilo Cilia per De NT TT;
dell'Avv. Marcello D'Ascia per IC LU;
dell'Avv. Guido Colella per GA CA Avv. Lorenzo Contrada per CI GI Avv. Alessia Panella, in sostituzione dell'Avv. Gabriele Bordoni per D'NT RA AO e Di UN NO e dell'Avv. Giuseppe Pugliese per CU AN i quali hanno insistito per l’accoglimento delle eccezioni di incompetenza per territorio del Tribunale di Genova e si sono riportati alle memorie depositate. RILEVATO IN FATTO 1. Con ordinanza del 17/7/2025 il Tribunale di Genova ha rimesso alla Corte di cassazione molteplici questioni relative alla competenza per territorio, tempestivamente eccepite dagli imputati e già rigettate nel corso dell’udienza preliminare. Tali questioni sono sostanzialmente riconducibili a due macroaree relative alla individuazione del luogo di consumazione dei reati di falso ideologico informatico e dei reati di falso ideologico documentale, nell’ambito delle quali si inseriscono, come si dirà di seguito, talune questioni in tema di connessione. 1.1. I falsi informatici: l’eccepita competenza del Tribunale di Roma in merito ai capi da G1) a G67) e da P1) a P69). Risulta dall’ordinanza impugnata che la competenza del Tribunale di Roma è stata eccepita da: - CI GI in ragione della connessione teleologica dei reati ascritti ai capi 1), 2) ,6), 7), 8) e 10), commessi a Genova, con il reato di falso ascritto al capo P1) al solo DR, ovvero, in subordine, per la sussistenza della connessione ex art. 12, lett. a), cod. proc. pen. - FE MI LE in ragione della connessione dei reati ascritti ai capi 1), 2), 6), 7), 8), G56), P24) e P58) con il più grave reato di falso contestato al capo G22), nonché, in subordine, esclusa la connessione, in relazione al solo reato di cui al capo 10), per la sussistenza di una connessione interna al capo tra i reati di frode in pubbliche forniture e attentato alla sicurezza dei trasporti e l'individuazione del reato più grave in quello di cui all’art. 356 cod. pen. che deve ritenersi consumato a Roma, quale luogo dove FE MI aveva l'obbligo di agire, nonché luogo dove hanno sede la società e il concedente e in cui si sarebbe deciso, prima, l’abbassamento e, poi, l’innalzamento delle ribaltine;
- TI, IC, NI, GA, MA, De NT, Strazzulo, Alemanni, LE, IL, NE, CA, BO, DR, RU, TT, De II, RA, AR, EI, EL e NT, i cui difensori si sono associati 4 alla eccezione in ragione della connessione tra i reati loro rispettivamente ascritti e della individuazione del reato di falso informatico quale reato più grave;
in subordine, gli imputati chiamati a rispondere del capo 10) (TI, MA, NI e RA) hanno, comunque, eccepito la competenza del Tribunale di Roma per detto reato. In particolare, risulta che la competenza del Tribunale di Roma è stata eccepita considerando: i) che i rapporti che si assumono falsi erano destinati alla committente Società Autostrade (ASPI), concessionaria del servizio di gestione e mantenimento in sicurezza della rete autostradale secondo la convenzione ANAS/ASPI del 12/10/2007; ii) la procedura di inserimento di detti rapporti nei sistemi informatici in base alla quale, in una prima fase, i tecnici inserivano i report trimestrali nel server “locale” tramite tablet, mentre, in una fase successiva, detti report venivano trasmessi al server centrale di Roma;
iii) la modificabilità dei report fintanto che gli stessi rimanevano caricati nel server locale;
iv) la circostanza che solo con la trasmissione al server centrale di Roma, i report, oltre a divenire immodificabili, erano conoscibili dalla committente ASPI. Risulta, inoltre, dall’ordinanza che il Pubblico Ministero si è opposto all’accoglimento di tali eccezioni rilevando che: i) quanto alle eccezioni di CI, non vi è connessione teleologica con il capo P1), non essendovi elementi per affermare che il reato ascritto a DR sia stato finalizzato alla commissione o all’occultamento dei reati contestati a CI, e, comunque, mancano i presupposti per l’ipotesi di cui all’art. 12, lett. a), cod. proc. pen.; ii) il falso informatico deve ritenersi consumato a Genova, in ragione della sufficienza dell’inserimento dell’atto nello specifico applicativo dell’ufficio periferico SPEA di Genova;
iii) quanto all’eccezione subordinata sollevata da FE MI, il luogo di consumazione delle condotte ascritte al capo 10) va individuato in Genova, non solo perché ivi si è realizzato il ribaltamento/cedimento delle barriere nel tratto compreso nel cosiddetto primo tronco, ma anche perché i successivi espedienti adottati su disposizione di FE MI, pur decisi nell’ambito di tre riunioni a Roma, sono stati commessi a Genova, luogo dove sono collocate le barriere ed è stata realizzata la fraudolenta esecuzione contrattuale. 1.1.1. Le valutazioni del Tribunale Nell’ordinanza si premette, in primo luogo, la centralità della individuazione del luogo di commissione del falso informatico fidefacente, trattandosi del reato più grave tra i plurimi reati connessi contestati agli imputati che hanno svolto l'attività ispettiva o redatto le relazioni trimestrali quali responsabili dell’UTSA di Genova, chiamati a rispondere anche dei reati relativi alle frodi nelle pubbliche forniture, ai reati di pericolo e al crollo della galleria Bertè (capi da 1) a 9); ciò in quanto nei loro confronti, stante l’identità soggettiva tra i falsi informatici loro 5 ascritti ai capi G) e P) e gli altri meno gravi, può ravvisarsi la connessione ex art. 12, lett. b), cod. proc. pen. Ciò premesso, quanto alle questioni relative ai falsi informatici, il Tribunale ha, innanzitutto, ricostruito le modalità di funzionamento del sistema informatico di SPEA in base alla procedura vigente al momento della commissione dei falsi: risulta, infatti, che le relazioni venivano inserite nel data base di ogni tronco locale, fase in cui potevano essere ancora modificate dal responsabile, pur essendo già accessibili al Ministero dei Trasporti;
le medesime relazioni venivano successivamente trasmesse al server centrale di SPEA a Roma e solo in tale fase diventavano accessibili anche per la committente ASPI. Sulla base di tale ricostruzione, il Tribunale ha ritenuto che il reato era già consumato con l’inserimento della relazione nel server locale, ma ha ritenuto non manifestamente infondata l’eccezione difensiva che pone, invece, l’accento sul momento in cui l’atto acquista visibilità esterna per ASPI e, con essa, fede privilegiata, da individuare nella trasmissione del rapporto alla direzione centrale romana di SPEA. Da qui la prima questione pregiudiziale rimessa a questa Corte con riferimento a tutti gli imputati chiamati a rispondere dei reati di falso ideologico informatico sub capi da G) a P), ritenuti dal Tribunale connessi ai meno gravi reati contestati ai capi da 1) a 10). 1.1.2 Quanto alla posizione di CI, il Tribunale pur sottolineando che i reati a lui ascritti sono stati pacificamente commessi a Genova, ha rimesso a questa Corte la questione relativa alla configurabilità della connessione teleologica tra i reati contestati al citato imputato e il reato di cui al capo P1) (falso report ispettivo), primo in ordine cronologico, contestato al solo DR. 1.1.3. Quanto alla questione subordinata eccepita da FE MI in relazione al solo capo 10), alla quale si sono associati gli imputati TI, MA, NI e RA, il Tribunale ha riconosciuto la connessione tra il reato di cui al capo 10), che ha, comunque, ritenuto commesso a Genova, con gli altri reati di frode in pubbliche forniture contestati ai capi 1) e 2) e con i reati di falso ideologico informatico. Afferma, infatti, il Tribunale che tutti i reati di frode e di attentato alla sicurezza dei trasporti sono stati commessi nell'ambito del medesimo rapporto contrattuale tra lo Stato e ASPI, con il precipuo scopo di contenere le spese di ASPI, in violazione della stessa convenzione e in pregiudizio delle Stato e della sicurezza collettiva. Pertanto, ritenuta detta connessione, rispetto alle eccezioni dedotte da FE MI, si è circoscritta la questione pregiudiziale alla competenza territoriale per il solo reato di falso informatico ascritto al capo G22), quale reato più grave tra quelli, reputati dal Tribunale connessi, contestati all’imputato. 6 2. I falsi documentali: l’eccezione di EN in merito alla competenza per territorio del Tribunale di di Bologna in relazione ai reati di cui ai capi 11) e 12). Risulta dall’ordinanza che EN, responsabile ASPI per tutto il territorio nazionale, imputato dei reati di cui ai capi 11) e 12), ha sostenuto la competenza del Tribunale di Bologna ponendo l'accento sulla ubicazione del suo ufficio in Casalecchio di Reno (BO), dove l'imputato lavorava insieme ai collaboratori ST e LA. Secondo la prospettazione della difesa, quanto al capo 11), la prima versione della relazione era stata redatta da ST e LA, che avevano eseguito il sopralluogo, e sottoposta alle valutazioni di EN, che aveva apportato al documento delle modifiche;
il documento finale era stato sottoscritto da EN all'interno del proprio ufficio a Casalecchio di Reno dove, poi, veniva anche sottoscritto da IL, divenendo immodificabile;
solo in seguito il medesimo documento veniva spedito in copia cartacea ai vari uffici ed immesso nei server aziendali. Analoghe considerazioni sono state formulate per il reato di cui al capo 12) per cui, ad avviso dell’imputato, stante la connessione ex art. 12, lett. b), cod. proc. pen., la competenza per territorio va individuata nel luogo di commissione del reato più risalente ovvero quello di cui al capo 11). Dall’ordinanza risulta, inoltre, che l’imputato ha censurato le argomentazioni con le quali il Giudice dell’udienza preliminare ha rigettato tale eccezione, ovvero la ritenuta connessione tra i reati di cui ai capi 11) e 12) e i reati di falso, cronologicamente precedenti, contestati all’imputato nel procedimento relativo al crollo del ponte Morandi, connessione che ha determinato la competenza del Tribunale di Genova. Afferma l’imputato che oltre al divario temporale tra le contestazioni, rileva anche la difformità della condotta, contestata a titolo di concorso morale nel primo procedimento, e a titolo di concorso attivo nel presente procedimento. Dall’ordinanza risulta, inoltre, che il Pubblico Ministero si è opposto all’accoglimento di tale eccezione, insistendo sulla vis attractiva del procedimento relativo al crollo del ponte Morandi nel quale a EN si attribuiscono vari reati di falso relativi ai report di ispezione del viadotto Polcevera, pacificamente commessi a Genova. 2.1. Le valutazioni del Tribunale Ad avviso del Tribunale, pur dovendosi ritenere la connessione tra le condotte ascritte a EN nei due procedimenti, tutte volte a far apparire regolarmente espletata l’attività di vigilanza e l’assenza di criticità, non è manifestamente infondata l’obiezione difensiva relativa alla diversità delle condotte ascritte, cosicché si è rimessa a questa Corte la questione pregiudiziale relativa alla sussistenza o meno di tale connessione e alla eventuale competenza del Tribunale di Bologna nel caso in cui questa venga esclusa. 7 3. Le eccezioni di D’NT, Di UN, AS, RO, TT LI, DO e CU in ordine alla competenza del Tribunale di Roma, di Bologna o di Milano per i reati di cui ai capi 12), 13) e 14): Risulta dall’ordinanza che gli imputati D’NT e Di UN hanno sostenuto che il falso loro contestato è stato consumato a Roma, luogo dove gli atti sono stati resi pubblici con la trasmissione al Ministero dei Trasporti;
in subordine, hanno eccepito la competenza del Tribunale di Bologna, quale luogo ove si è consumato il primo reato tra quelli ascritti ai capi 11) (contestato al solo EN), 12), 13) e 14), tra loro connessi e collegati probatoriamente. Si rileva, infatti, che le relazioni venivano firmate nella sede tecnica di Casalecchio di Reno dove operava EN e poi venivano fatte girare all’interno di SPEA. Analoghe considerazioni sono state svolte anche dagli imputati AS e RO, che hanno insistito sulla connessione tra i reati di cui ai capi 11), 12), 13) e 14). Risulta, inoltre, che: - gli imputati TT LI e DO, ai quali si contestano solo i reati di cui ai capi 13) e 14), hanno insistito sulla connessione di tali reati con quello di cui al capo 12), in ragione della loro commissione, secondo quanto risulta dalla richiesta di rinvio a giudizio, in sequenza logica e cronologica, e, conseguentemente, sulla competenza del Tribunale di Bologna, in relazione al luogo di commissione del primo reato (capo 12) a Casalecchio di Reno;
in subordine, in caso di esclusione della connessione, gli imputati hanno eccepito la competenza del Tribunale di Milano, essendo ivi ubicata la loro sede di lavoro. - CU, premesso di avere operato negli uffici di Terni della Alhambra s.r.l. e di avere trasmesso, a conclusione del suo operato, la bozza del suo rapporto a DO, il quale, invece, operava presso gli uffici SPEA di Milano, ha insistito per la connessione dei reati di cui ai capi 13) e 14) con quello di cui al capo 12), con conseguente competenza del Tribunale di Bologna e, in via subordinata, nell’ipotesi in cui si ravvisi solo la connessione tra i capi 13) e 14), ha individuato nel Tribunale di Milano il giudice territorialmente competente, essendo ivi ubicati gli uffici SPEA in cui si sono perfezionate le relazioni tecniche. Risulta, infine, dall’ordinanza che il Pubblico Ministero si è opposto all’accoglimento delle eccezioni in ragione della valenza preclusiva della sentenza emessa dalla Corte di cassazione nell’incidente cautelare (Sez. 5, n. 22052 dell’8/1/2020), successivamente alla quale non sono stati acquisiti elementi nuovi idonei a determinare una diversa definizione delle imputazioni, nonché della mancanza di identità soggettiva, ostativa alla configurabilità della connessione, tra i reati di cui ai capi 11), 12), 13) e 14) si sottolinea la mancanza 8 3.1. Le valutazioni del Tribunale. Premesso che la questione relativa alla rilevanza preclusiva della sentenza della Corte di cassazione in sede cautelare non costituisce un orientamento consolidato, il Tribunale ha rimesso a questa Corte la questione pregiudiziale in merito al luogo di consumazione dei reati di falso di cui ai capi 12), 13) e 14), richiamando le considerazioni già esposte in merito alla competenza per territorio dei falsi informatici. Afferma, inoltre, il Tribunale che se si ritiene sufficiente per la configurazione del reato il solo deposito dell’atto interno presso gli uffici SPEA e si considera che nel caso in esame le relazioni sono state predisposte con l’intervento di più operatori in diversi uffici territoriali, la competenza territoriale va individuata, come affermato anche nell’incidente cautelare da Sez. 5, n. 22052 del 2020, ex art. 9, comma 3, cod. proc. pen. nel Tribunale di Genova quale luogo in cui ha sede l’ufficio del pubblico ministero che ha iscritto per primo la notizia di reato nel registro di cui all’art. 335 cod. proc. pen. Tuttavia, ad avviso del Tribunale, quanto alle posizioni di D’NT, Di UN, AS e RO, in ragione della sola connessione tra i reati di cui ai capi 12), 13) e 14) (esclusa quella con il reato di cui al capo 11) ascritto al solo EN), la competenza potrebbe essere alternativamente determinata ai sensi dell’art. 16 cod. proc. pen., in relazione al luogo di consumazione del primo reato, da individuare in quello di cui capo 12), per il quale si è ritenuta non manifestamente infondata l’obiezione difensiva in merito al radicamento della competenza a Bologna. Quanto alle posizioni di TT LI, DO e CU, il Tribunale ha ravvisato la connessione tra i capi 13) e 14) loro ascritti (esclusa, dunque, quella con il reato di cui al capo 12), e, in considerazione del contenuto dell’imputazione da cui risulta che le due relazioni sono state sottoscritte sia da TT LI e DO, operanti negli uffici SPEA di Milano, che da CU, operante a Terni, in alternativa al criterio suppletivo di cui all’art. 9 comma 3, cod. proc. pen., ha ritenuto di poter alternativamente fare riferimento all’art 16 cod. proc. pen. e non manifestamente infondata la soluzione difensiva che prospetta la competenza del Tribunale di Milano (avendo peraltro CU inviato a DO negli uffici SPEA di Milano i propri elaborati). 4. Nell’ordinanza si dà atto che si sono genericamente associati alle eccezioni di incompetenza per territorio: AT (capi 1), 2), 3), 4), 5), G24), G58), P26) e P60), Di DE (capi 1), 2), 6), 7), 8), G21), G55), P23) e ES (capo 9), mentre non hanno formulato eccezioni di incompetenza gli imputati AD, BO e GI. 9 Il Tribunale ha, infine, chiarito che per la posizione di ES, al quale non sono contestati falsi, è pacifica la sua competenza, mentre per gli altri imputati, chiamati a rispondere di falsi informatici, ha richiamato le medesime considerazioni sopra riassunte. 5. L’avv. Gabriele Bordoni, difensore di fiducia di NO Di UN e Franco D’NT, ha depositato una memoria in cui, ribadito che i due imputati hanno svolto le proprie mansioni di lavoro nel territorio della provincia di Bari (vigilanza viadotto Paolillo), esclusa la valenza preclusiva della decisione di questa Corte di cassazione in sede di incidente cautelare alla luce della documentazione successivamente prodotta attestante la funzione centralizzata dell’Ufficio di Casalecchio di Reno (BO), ha insistito per l’accoglimento dell’eccezione di incompetenza del Tribunale di Genova, dovendosi individuare il Giudice competente o nel Tribunale di Roma, luogo dove gli atti venivano resi pubblici con il deposito presso il Ministero delle infrastrutture e trasporti, o nel Tribunale di Bologna, dovendosi attribuire rilevanza al luogo della predisposizione dell’atto asseritamente falso, dal quale poi veniva trasmesso agli altri uffici SPEA. 6. Gli Avv.ti Alleva e Sangiorgio per EF MA, gli Avv.ti NA e Papiri per AO TI, gli Avv.ti Sirotti e Sante per LE FE MI, gli Avv.ti Pellicciotta e Siniscalchi per AO RA, l’Avv. IO per VI Di DE, l’Avv. Fiore per SS NI, l’Avv. Cilia per TT De NT, l’Avv. D’Ascia per LU IC e l’Avv. Colella per CA GA hanno depositato una memoria in cui hanno insistito per l’accoglimento dell’eccezione di incompetenza per territorio del Tribunale di Genova, dovendosi avere riguardo al più grave reato contestato agli imputati, da individuare nel reato di falsità ideologica di cui all’art. 479 cod. pen. in relazione all’art. 476, comma 2 e 491-bis cod. pen., al quale sono connessi i reati di frode in pubbliche forniture e di attentato alla sicurezza dei trasporti ex art. 432 comma primo e comma secondo. Nella memoria si insiste per la competenza del Tribunale di Roma. In particolare, richiamati sia l’indirizzo della giurisprudenza di legittimità sulla consumazione del reato di falso (tra le altre, Sez. U, n. 32009 del 27/06/2006, Schera, Rv. 234214) che il documento di indirizzo aggiornato al 22/12/2022 della Procura Generale presso la Corte di cassazione sul medesimo tema, si è insistito nell’individuare il luogo di consumazione del falso in quello in cui l’atto diviene accessibile e fruibile dal soggetto pubblico, luogo che nella fattispecie va individuato in Roma, dove è collocato il server centrale STONE (come emerge anche dal grafico riportato a p. 9 della memoria ed estrapolato dal “documento tecnico” di SPEA relativo all’architettura informatica di STONE) e dove l’atto diviene per la prima volta 10 disponibile al “soggetto pubblico” ASPI titolare del rapporto concessorio con lo Stato, esplicando i propri effetti di certificazione e attestazione delle attività svolte. 7. Gli Avv.ti Contrada e Longari per CI hanno depositato una memoria in cui hanno insistito per l’accoglimento dell’eccezione di incompetenza per territorio del Tribunale di Genova, essendo competente il Tribunale di Roma, luogo di consumazione del primo e più grave reato di falso ideologico contestato al capo P1), nonché per il riconoscimento della connessione tra i reati contestati a CI e i falsi contestati ai coimputati. Richiamati anche nella memoria in esame i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità e il documento della Procura Generale della Corte di cassazione, nonché le dichiarazioni rese da ST e le modalità di funzionamento del sistema informatico STONE, si pone l’accento sul luogo ove i report ispettivi di SPEA divenivano immodificabili, secondo le modalità di funzionamento del sistema prima del 2018, e consultabili da ASPI, ovvero Roma, sede del server centrale di SPEA. Quanto al quesito sulla connessione, in merito ai capi 1) e da P1) a P69), si insiste sulla sussistenza della connessione teleologica e si rileva che già dalla lettura del capo 1) in cui si contesta la frode in pubbliche forniture, emerge che tutti gli elementi fattuali individuati quali indici di una consapevolezza prodromica all'attività frodatoria trovano origine nella sistematica produzione, secondo l'impianto accusatorio, di report falsi. Si afferma, pertanto, che il riferimento ai falsi di cui ai capi da P1) a P69) ricomprende dentro di sé il riferimento integrale a tutte le specifiche attività poste alla base del capo 1). Si aggiunge, inoltre, che a tutti i concorrenti indicati nel reato di cui al capo 1) viene contestato almeno uno dei reati di falso di cui ai capi da P1) a P69). Si insiste, inoltre, sulla connessione teleologica tra i reati di cui ai capi 2), 6), 7) e 8) e quelli di cui ai capi da G1) a G67). Si afferma, infatti, che: i) la commissione dei falsi era volta a consentire ai vertici di ASPI di violare i loro obblighi contrattuali;
ii) senza tali reati non vi sarebbe stata la frode in pubbliche forniture;
iii) per i falsi nelle gallerie vengono in rilievo i report di cui ai capi G1), G16), il concorso nei report di cui ai capi G17)-G 34), le relazioni trimestrali di cui ai capi G35)-G36), il concorso nelle relazioni trimestrali di cui ai capi G37)-G67); iv) tutti i concorrenti di CI nel reato di cui all'art. 432 cod. pen. rispondono di almeno uno dei reati di cui ai capi da G1) a G67); v) nella prospettiva dell'accusa, l'enorme mole di report e relazioni trimestrali affette da falsità erano finalizzate ad evitare interventi di manutenzione tali da far lievitare i costi per ASPI e SPEA;
vi) appare dunque evidente la consapevolezza che tali falsi agevolassero le condotte dei superiori che potevano giustificare per tale via una riduzione dei costi, evitando interventi manutentivi e riducendo i costi della sorveglianza. 11 Sulla base di tale premessa si afferma che i falsi report e le relazioni mendaci costituiscono l'antecedente causale che ha reso possibile a CI, stando al capo di imputazione, la messa in pericolo della sicurezza dei trasporti che gli viene contestata in concorso con gli autori dei falsi. Si insiste, inoltre, in via subordinata, sulla sussistenza della connessione ex art. 12, lett. a), cod. proc. pen., sul piano della causazione dell’evento, non potendosi negare che il reato di evento di cui all’art. 432 cod. pen. sia stato cagionato dalle condotte indipendenti poste in essere da CI e dagli autori del falso. Quanto al capo 10), si sostiene che lo spostamento della competenza a Roma si giustifica in quanto tale reato va posto in continuazione con le frodi di cui ai capi 1), 2) e 6), trattandosi di frodi commesse nell’ambito del medesimo rapporto contrattuale tra lo Stato ed ASPI. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Va, innanzitutto, premesso che l’istituto del "rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione per la decisione sulla questione della competenza per territorio", disciplinato dall'art. 24-bis cod. proc. pen, è stato introdotto nell'ordinamento dall'art. 4, comma 1, del d. lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, in attuazione del disposto dell'art. 1, comma 13, lett. n) della legge delega 27 settembre 2021, n. 134. A mezzo di tale strumento, viene offerta la possibilità al giudice procedente, che si trovi a dirimere una questione inerente la competenza per territorio, di rimettere, d'ufficio o su istanza di parte, la relativa questione alla Corte di cassazione, precludendo la possibilità di prospettare nuovamente la medesima questione nel corso del procedimento. L’attivazione del sub-procedimento descritto dall’art. 24-bis cod. proc. pen. rende, dunque, intangibile la definizione della competenza per territorio, scongiurando, così, il pericolo della inutile celebrazione di processi, fondati su una errata attribuzione di competenza (cfr. Commissione Lattanzi, Relazione finale e proposte di emendamenti al d.d.l. A.C. 2435, p. 40, che ha anche evidenziato che "l'introduzione di un istituto che consente alla Corte di risolvere in via definitiva la questione relativa alla competenza, mettendo così il processo "in sicurezza", risponde evidentemente anche al principio costituzionale dell'efficienza e della ragionevole durata del processo"). Il rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione si presenta come meccanismo risolutivo preventivo che si aggiunge, quindi, agli ordinari strumenti previsti dal codice di rito per la definizione della questione sulla competenza territoriale. 12 Sebbene la norma non contenga alcun riferimento al contenuto del vaglio demandato al giudice, la giurisprudenza di questa Corte ha ritenuto che la "serietà" della questione costituisce un requisito implicito della fattispecie in esame (Sez. 3, n. 41594 del 06/07/2023, Rv. 285114) ed ha pertanto affermato che, ai fini dell’ammissibilità del rinvio pregiudiziale, è necessario che il Giudice rimettente, investito della questione o che intenda rilevarla ex officio, motivi adeguatamente la propria determinazione, analizzando la questione e compiendo una preliminare delibazione di non manifesta infondatezza della stessa, così da prospettare l'impossibilità di risolverla mediante l'utilizzo degli ordinari strumenti normativi (cfr., ex multis, Sez. 1, n. 46466 del 22/9/2023, GIP Cuneo, Rv. 285513; Sez. 6, n. 31809 del 10/05/2023, Rv. 285089; Sez. 1, n. 20612 del 12/04/2023, Tribunale di Latina, Rv. 284720). Coerentemente con la ratio dell'istituto (evitare che l'eccezione di incompetenza territoriale tempestivamente sollevata venga respinta, ma resti come un "vizio occulto" del processo, con la possibilità che essa, accolta nei gradi successivi, determini la caducazione dell'attività processuale svolta medio tempore e la necessità di ricominciare l'iter processuale), si è, dunque, ritenuta preclusa la rimessione ex art. 24-bis cod. proc. pen., nell’ipotesi in cui il giudice sia certo della propria competenza o incompetenza, dovendo in tal caso, adottare il consequenziale provvedimento sulla base degli istituti previgenti (così, Sez. 3, n. 41594 del 2023). La norma tace anche sul perimetro cognitivo della Corte di cassazione. Fermo restando l’implicito presupposto della “serietà” della questione, nei termini appena chiariti, ritiene il Collegio che la valutazione demandata dalla Corte non può che fondarsi sugli elementi fattuali emergenti dal capo di imputazione, nonché, sugli ulteriori elementi certi prospettati dal giudice nell’ordinanza di rinvio pregiudiziale. Va, infatti, chiarito che il meccanismo del rinvio pregiudiziale non investe la Corte di cassazione di alcun giudizio di merito. Alla Corte spetta, infatti, la valutazione di una questione di contenuto esclusivamente giuridico, valutazione che, dunque, non può che essere compiuta entro il perimetro fattuale disegnato dal capo di imputazione, oltre che dall’eventuale ulteriore allegazione di elementi fattuali certi indicati dal giudice rimettente. Ne consegue, pertanto, che le questioni di competenza territoriale, formulate dal giudice rimettente in termini meramente ipotetici o sulla base di mere allegazioni di parte “scolorano” la serietà della questione, rendendola meramente ipotetica e, dunque, inammissibile in quanto, di fatto, si rimette alla valutazione della Corte di cassazione non un giudizio di mera legittimità in ordine alla questione, non manifestamente infondata, della individuazione del locus 13 commissi delicti, bensì, un accertamento di merito, avente ad oggetto le specifiche allegazioni difensive poste a sostegno dell’alternativa ricostruzione in punto di competenza territoriale, accertamento che è ontologicamente estraneo al perimetro del giudizio di legittimità. 2. Chiariti i criteri cui si atterrà il Collegio nell’esaminare le questioni prospettate nell’ordinanza di rinvio, seguendo l’ordine logico proposto dal Tribunale, deve ritenersi ammissibile la prima questione relativa al luogo di consumazione dei reati di falso informatico ideologico in quanto formulata sulla base di argomentazioni idonee a rivelarne la serietà e i dubbi del Tribunale di non manifesta infondatezza dell’alternativa soluzione prospettata dagli imputati. 2.1. Ciò premesso, giova, innanzitutto, chiarire che il reato di falso, qualunque sia la natura del documento oggetto della condotta, informatico o analogico, è un reato istantaneo di pericolo, e non di danno. Ne consegue, pertanto, che ai fini del suo perfezionamento, è sufficiente il mero pericolo che dalla contraffazione o dall'alterazione dell’atto possa derivare alla fede pubblica, che è l'unico bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice (Sez. 6, n. 1051 del 22/05/1998, dep. 1999, Tritta, Rv. 213908). Va, tuttavia, aggiunto che, affinché sorga tale pericolo, non è sufficiente la mera formazione dell’atto, qualora questo rimanga nella sfera di esclusiva disponibilità del suo autore (si pensi, ad esempio, ad un documento contraffatto che l’autore custodisce in un cassetto della scrivania). Coerentemente con il principio di offensività, infatti, è necessario che l’atto esca dalla sfera del suo autore ed assuma una rilevanza esterna idonea a far sorgere il pericolo per il bene giuridico protetto. L’atto, dunque, deve essere in qualche modo accessibile e conoscibile ai terzi in quanto solo in tale momento dalla sua contraffazione o alterazione consegue il pericolo per la fede pubblica. La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, chiarito che quando l'autore della falsità è lo stesso soggetto che deve formare l'atto, non vi può essere falsificazione ideologica o alterazione materiale punibile fino a quando l'atto rimane nell'ambito della facoltà di disposizione dell'agente, il quale, come autore dell'atto, può apportare ad esso tutte quelle modificazioni o aggiunte che ritiene possibili o, addirittura, può non far venire alla luce l'atto lasciandolo allo stadio di mero proposito (Sez. 5, n. 834 del 22/10/1992, dep. 1993, Codano, Rv. 193484). Sulla base di tale principio di diritto, anche in dottrina si è affermato che il reato si consuma nel momento e nel luogo in cui l’atto fuoriesce dalla sfera individuale del pubblico ufficiale che lo forma. Ad avviso di questa Corte, diversamente da quanto prospettato dagli imputati, non è, invece, necessaria l’immodificabilità dell’atto da parte dello stesso 14 autore del falso o di terzi (immodificabilità che, nel caso in esame, come risulta dall’ordinanza, era meramente eventuale e possibile solo con adeguati livelli di accesso), trattandosi di un requisito che, oltre a non essere previsto dalla norma incriminatrice, sposta eccessivamente in avanti il perfezionamento del reato di falso, determinando una sostanziale impunità per tutte quelle condotte di contraffazione o alterazione dell’atto che, in quanto già fuoriuscite dalla sfera di esclusiva disponibilità del reo, nonostante la modificabilità dell’atto, sono già idonee ad esporre a pericolo la fede pubblica. 2.2. Il tema che l’ordinanza sottopone all’esame della Corte impone, tuttavia, di verificare se e in che termini possa incidere sulla perfezione del reato di falso la natura informatica del documento e, soprattutto, nel caso di specie, la peculiare architettura di rete del sistema telematico adottato da SPEA. Ad avviso del Collegio, ai fini della soluzione di tale questione, occorre partire dalle coordinate ermeneutiche tracciate dalle Sezioni Unite con riferimento al luogo di consumazione del reato di accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico. Il Supremo Consesso ha, infatti, affermato che il luogo di consumazione del delitto di cui all'art. 615-ter cod. pen. coincide con quello in cui si trova l'utente che, tramite elaboratore elettronico o altro dispositivo per il trattamento automatico dei dati, digitando la "parola chiave" o altrimenti eseguendo la procedura di autenticazione, supera le misure di sicurezza apposte dal titolare per selezionare gli accessi e per tutelare la banca-dati memorizzata all'interno del sistema centrale ovvero vi si mantiene eccedendo i limiti dell'autorizzazione ricevuta (Sez. U, n. 17325 del 26/03/2015, Confl. comp. in proc. Rocco, Rv. 263020). In particolare, ed è questo il punto che maggiormente rileva ai fini della soluzione della questione in esame, il Supremo Consesso ha specificato che il sistema telematico per il trattamento dei dati condivisi tra più postazioni è unitario e, per la sua capacità di rendere disponibili le informazioni in condizioni di parità a tutti gli utenti abilitati, assume rilevanza il luogo di ubicazione della postazione remota dalla quale avviene l'accesso e non invece il luogo in cui si trova l'elaboratore centrale. Proprio in considerazione della unitarietà del sistema telematico, si è, pertanto, affermato che è arbitrario effettuare una irragionevole scomposizione tra i singoli componenti dell'architettura di rete, separando i terminali periferici dal server centrale, «dovendo tutto il sistema essere inteso come un complesso inscindibile nel quale le postazioni remote non costituiscono soltanto strumenti passivi di accesso o di interrogazione, ma essi stessi formano parte integrante di 15 un complesso meccanismo, che è strutturato in modo da esaltare la funzione di immissione e di estrazione dei dati da parte del client.» Alla luce di questa considerazione, le Sezioni Unite hanno, dunque, ritenuto che, poiché l'accesso ad un sistema telematico inizia con l'unica condotta umana di natura materiale, consistente nella digitazione da remoto delle credenziali di autenticazione da parte dell'utente (mentre tutti gli eventi successivi assumono i connotati di comportamenti comunicativi tra il client e il server), l'ingresso o l'introduzione abusiva «vengono ad essere integrati nel luogo in cui l'operatore materialmente digita la password di accesso o esegue la procedura di login, che determina il superamento delle misure di sicurezza apposte dal titolare del sistema, in tal modo realizzando l'accesso alla banca dati.» Ciò che rileva, dunque, nella prospettiva ermeneutica fatta propria dalle Sezioni Unite, non è il luogo in cui si trova il server, ma quello decentrato da cui l'operatore, a mezzo del client, interroga il sistema centrale che gli restituisce le informazioni richieste, che entrano nella sua disponibilità mediante un processo di visualizzazione sullo schermo, stampa o archiviazione su disco o altri supporti materiali. 2.3. Ad avviso del Collegio, i criteri ermeneutici dettati dalle Sezioni Unite possono trovare applicazione anche nel caso in esame in cui si tratta di individuare il luogo in cui il documento informatico che si assume falso usciva dalla disponibilità dell’autore o degli autori, se con il primo accesso e l’inserimento nel server locale ovvero con la sua migrazione in quello centrale. Partendo proprio dalla unitarietà e aterritorialità del sistema telematico adottato da SPEA, ritiene il Collegio che ciò che rileva ai fini della individuazione del luogo di consumazione del falso ideologico informatico non è tanto l’architettura di tale sistema, sulla quale gli imputati hanno insistito anche con le memorie trasmesse, quanto, piuttosto, il luogo in cui l’autore del documento informatico procedeva al suo inserimento nel server dell’ufficio periferico genovese di SPEA. Va, infatti, considerato che, sin da tale momento, il documento acquisiva rilevanza esterna, tanto che lo stesso, pur essendo modificabile da parte di terzi dotati di adeguati livelli di accesso, risultava già accessibile al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (come sottolineato nell’ordinanza di rigetto dell’eccezione di incompetenza emessa dal Giudice dell’udienza preliminare che, alle pp. 14 e 15, ha correttamente rilevato che il documento informatico, una volta inserito nel server locale di SPEA era perfetto ed idoneo a produrre i suoi effetti, tanto che lo stesso era già accessibile alla relativa unità territoriale del Ministero ed acquisiva immediata efficacia probatoria). 16 Sulla base delle considerazioni esposte, deve, dunque, ritenersi irrilevante la successiva fase di trasmissione del rapporto al server centrale (con la conseguente accessibilità anche per la committente ASPI) in quanto già con il suo inserimento nel server locale, lo stesso usciva dalla sfera del suo autore ed acquisiva rilevanza esterna, determinando il sorgere del pericolo per la fede pubblica. 2.4. Va, pertanto, dichiarata la competenza del Tribunale di Genova per tutti i reati di falso informatico contestati ai capi da G) a P), ivi compreso quello di cui al capo G22) contestato a FE MI, ritenuto dal Tribunale connesso al reato di cui al capo 10), cui si riferisce l’autonoma questione posta dal Tribunale con l’ordinanza di rinvio pregiudiziale. 3. È, invece, inammissibile, in quanto formulata in termini vaghi e meramente esplorativi, senza alcuna argomentazione a sostegno della sua fondatezza né l’allegazione di elementi fattuali certi ed idonei alla sua soluzione, la questione relativa alla sussistenza della connessione teleologica tra i reati contestati a CI e quelli di falso ideologico informatico (si veda, in tal senso, Sez. 3, n. 11400 del 14/12/2023, dep. 2024, Confl.comp. in proc. Greggio, Rv. 286071). In ogni caso, proprio alla luce delle considerazioni esposte nel punto precedente, la soluzione di siffatta questione appare ininfluente ai fini di una diversa individuazione del giudice territorialmente competente, che, anche nel caso in cui fosse stata ravvisata l’invocata connessione, sarebbe stato, comunque, il Tribunale di Genova. 3.1. Inoltre, sempre con riferimento alla posizione di CI, non possono essere prese in considerazioni le argomentazioni esposte nella memoria difensiva a sostegno della sussistenza dell’ipotesi di connessione prevista dall’art. 12, lett. a), cod. proc. pen., trattandosi di questione non rimessa a questa Corte con l’ordinanza di rinvio pregiudiziale. Va, a tale riguardo, ribadito che, in tema di rinvio pregiudiziale ex art. 24-bis cod. proc. pen., non è consentita alle parti, in sede di trattazione, la prospettazione di profili di incompetenza differenti rispetto a quelli già sollevati dinanzi al giudice di merito e che hanno formato oggetto dell'ordinanza di rimessione della questione (Sez. 2, n. 8805 del 14/02/2024, Confl. comp. in proc. Mantovani ed altri, Rv. 286008). 4. Passando all’esame delle questioni relative al luogo di consumazione dei falsi documentali contestati ai capi 11), 12) 13) e 14), è inammissibile la questione, anch’essa formulata in termini vaghi e meramente esplorativi, relativa alla sussistenza o meno della connessione tra i reati contestati a EN nel 17 presente procedimento ai capi 11) e 12) e quelli a lui contestati nel procedimento relativo al crollo del ponte Morandi (R.G.N.R. 10468/2021). Invero, al di là degli elementi relativi alla medesimezza delle funzioni svolte da EN anche in relazione ai reati di falso contestati in tale ultimo procedimento e alla omogeneità del contesto temporale, l’ordinanza di rinvio sostanzialmente devolve a questa Corte la decisione sulla connessione, senza tuttavia, allegare alcun elemento sintomatico della unicità del disegno criminoso che, come affermato dalle Sezioni Unite, necessita di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori (quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio- temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita) e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare, come sembrerebbe fare il Tribunale, la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 ). 5. Il medesimo criterio adottato per l’individuazione del luogo di perfezionamento del falso ideologico informatico può essere adottato anche nell’esame delle ulteriori questioni relative al luogo di consumazione dei reati di falso ideologico documentale di cui ai capi 11), 12), 13) e 14). Anche in tal caso, dunque, occorre fare riferimento al luogo ove l’atto è uscito dalla sfera esclusiva del suo autore divenendo accessibile a terzi. Va, tuttavia, ribadito che, a tal fine, l’orizzonte cognitivo di questa Corte, non può che arrestarsi agli elementi fattuali emergenti dal capo di imputazione cosicché, ove da questo nulla emerga al riguardo, occorrerà applicare i criteri suppletivi indicati dall’art. 9 cod. proc. pen. 6. Procedendo con l’esame della questione, posta in via subordinata, relativa ai reati contestati a EN, ritenuti dal Tribunale pacificamente connessi, ritiene il Collegio che si tratta di una questione ai limiti dell’inammissibilità in quanto è stata formulata in termini ipotetici (nell’ordinanza, ad esempio, si fa riferimento ad una mera prassi descritta dal coimputato ST nel corso dell’interrogatorio) e sulla base delle sole deduzioni difensive circa la sottoscrizione della relazione presso l’ufficio di Casalecchio del Reno, elemento, questo, che non risulta con evidenza dai due capi di imputazione in esame. Pertanto, poiché dal capo di imputazione e dalla stessa ordinanza di rinvio non emerge alcun elemento che consenta di affermare con certezza che EN abbia materialmente formato e depositato le relazioni cui si riferiscono i due capi 18 di imputazione nell’ufficio di Casalecchio di Reno, come già affermato da questa Corte nell’incidente cautelare relativo alle posizioni di D’NT e di UN, anch’essi imputati del reato di cui al capo 12), di cui si dirà nel punto successivo (Se. 5, n. 22052 dell’8/1/2020), il Giudice territorialmente competente va individuato nel Tribunale di Genova, ai sensi criterio suppletivo di cui all’art. 9, comma 3, cod. proc. pen. 7. È, invece, inammissibile è la questione relativa alla competenza per territorio dei reati ascritti a D’NT e Di UN, stante la valenza preclusiva della precedente decisione emessa da questa Corte nell’incidente cautelare promosso dai due imputati. Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, dal Collegio pienamente condivisa, la decisione della Corte di cassazione in tema di competenza per territorio, pur se adottata nella fase delle indagini preliminari e, segnatamente, nel procedimento cautelare, ha efficacia vincolante per tutte le successive fasi del giudizio, salva la sopravvenienza di fatti nuovi che ne impongano un riesame (Sez. 3, n. 22090 del 13/03/2025, Gup, Rv. 288385; Sez. 1, Sentenza n. 9413 del 14/02/2013, Elzaky, Rv. 255065; Sez. 1, n. 20992 del 29/04/2011, De Vito Piscicelli, Rv. 250117). Ai sensi dell'art. 25 cod. proc. pen., infatti, «la decisione della Corte di cassazione sulla giurisdizione o sulla competenza è vincolante nel corso del processo, salvo che risultino nuovi fatti che comportino una diversa definizione giuridica da cui derivi la modificazione della giurisdizione o la competenza di un giudice superiore». Soltanto la sopravvenienza di fatti nuovi, dunque, consente la deroga all'immutabilità e all'irretrattabilità del foro commissorio. Nel caso di specie, come risulta dalla stessa ordinanza del Tribunale, questa Corte (Sez. 5, n. 22052 dell’8/1/2020), si è già pronunciata sulla competenza per territorio nell’ambito dell’incidente cautelare relativo alla posizione dei due imputati, ravvisando la competenza del Tribunale di Genova. In tale sentenza si è, infatti, osservato, che la prospettazione degli uffici tecnici di Casalecchio di Reno quale luogo dove vennero formate le relazioni, su cui gli imputati hanno insistito anche nel presente sub-procedimento, appare frutto di una mera prassi, e non di una «sicura attestazione del rispetto di quel modus procedendi», nonché delle dichiarazioni di un coindagato, «ex se non incontrovertibili o destinate a rimanere certamente immodificate nel corso del procedimento». L’ordinanza di rinvio pregiudiziale, peraltro, ha dato specificamente atto che gli atti di indagine valorizzati dalla difesa sono stati già esaminati da questa Corte nell’incidente cautelare e non ha allegato alcun elemento fattuale nuovo, 19 limitandosi ad asserire che il principio sopra ribadito, rispetto al quale non ha preso alcuna posizione, è oggetto di un contrasto giurisprudenziale. Orbene, in disparte l’erroneità di tale valutazione stante la non attualità del contrasto ermeneutico, risalendo l’ultima pronuncia difforme a più di vent’anni fa (si tratta di Sez. 4, n. 35207 dell'11/07/2003, Rv. 225962), deve ritenersi che, nella pacifica carenza di nuovi fatti che comportino una diversa situazione giuridica incidente sulla competenza, la decisione adottata da questa Corte, Sez. 5, n. 22052 dell’8/1/2020, ancorché nell'ambito dell'incidente cautelare, è vincolante ai sensi dell'art. 25 cod. proc. pen. 8. Per le medesime ragioni deve ritenersi inammissibile la questione dedotta con riferimento alle posizioni di AS e RO, chiamati a rispondere dei medesimi reati di cui ai capi 12), 13) e 14) contestati a D’NT e Di UN. Osserva, infatti, il Collegio che, oltre al valore vincolante della sentenza emessa dalla Quinta sezione di questa Corte nell’incidente cautelare, come già affermato con riferimento alla posizione di EN, la questione, come formulata dal Tribunale è inammissibile in quanto la prospettazione della redazione dell’atto falso da parte di EN negli uffici di Casalecchio di Reno appare correlata ad una mera prassi e alla alternativa prospettazione difensiva, piuttosto che ad un dato certo, non emergente nè dal capo di imputazione nè dall’ordinanza di rinvio pregiudiziale. 9. Non superano il vaglio di ammissibilità neanche le questioni relative alle posizioni di TT LI, DO e CU, chiamati a rispondere dei soli capi 13) e 14). In tal caso, infatti, in disparte la già ritenuta valenza preclusiva della pronuncia di questa Corte sulla competenza per territorio in ordine ai reati di cui ai capi 12), 13) e 14), rileva il Collegio che, a fronte di due capi di imputazioni dai quali emerge con evidenza l’impossibilità di individuare il luogo di perfezionamento del falso, stante il concorso di più soggetti operanti in luoghi diversi e l’assenza di elementi fattuali da cui desumere con certezza tale circostanza, la questione è stata posta dal Tribunale in termini meramente esplorativi, pur a fronte di una circostanza pacifica, di cui la stessa ordinanza dà atto, concernente la «complessità del processo formativo dell’atto tecnico» e la conseguente impossibilità di individuare con esattezza il locus commissi delicti. Anche in tal caso, dunque, il Tribunale, pur dando atto della presenza di tutti i presupposti normativi per applicare il criterio suppletivo di cui all’art. 9, comma 3, cod. proc. pen., ha rimesso in chiave esplorativa la questione pregiudiziale sulla base delle mere prospettazioni difensive circa la possibile compilazione della relazione negli Uffici SPEA di Milano. 20 10. In assenza di specifici elementi relativi alle posizioni degli imputati (i cui nominativi sono stati specificamente indicati nella parte in fatto) che si sono limitati ad associarsi all’eccezione di incompetenza per territorio, la questione relativa alle loro posizioni non è valutabile da questa Corte e deve, in ogni caso, ritenersi inammissibile per come rimessa dall’ordinanza del Tribunale nella quale non si offre alcuna argomentazione che consenta di dubitare della competenza per territorio. 11. Tirando le fila di quanto sopra esposto, va, dunque, dichiarata la competenza del Tribunale di Genova in ordine a tutti i reati di falso ideologico informatico contestati ai capi sub G) e P), nonché ai reati ascritti a FE MI, da individuare, stante la connessione ritenuta dal Tribunale tra il reato di cui al capo 10) e quello di cui al capo G22), ai sensi dell’art. 16 cod. proc. pen. in relazione al luogo (Genova) di consumazione del più grave reato di falso ideologico informatico;
va, inoltre, dichiarata la competenza del Tribunale di Genova per i reati di falso ideologico documentale contestati a EN ai capi 11) e 12; stante, infine, l’inammissibilità delle altre questioni devolute con riferimento alle posizioni di D’NT, Di UN, AS, RO, TT LI, DO e CU, va confermata la competenza del Tribunale di Genova anche in relazione ai reati di falso ideologico documentale loro contestati ai capi 12), 13) e 14).
P.Q.M.
Dichiara la competenza del Tribunale di Genova. Così deciso il 30 settembre 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente DE TR IE Di EF
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Alessandro Cimmino, che ha concluso per l'inammissibilità del rinvio pregiudiziale con riferimento ai capi 11), 12), 13) e 14) e, in subordine, per la dichiarazione della competenza del Tribunale di Genova per tutti i capi di imputazione;
uditi i difensori Avv. AV Sangiorgio per MA EF, nonché quale sostituto: dell’Avv. PO NA e dell’Avv. Giorgia Papiri per TI AO;
dell'Avv. LU Sirotti e dell’Avv. Nicola Santi per FE MI LE;
dell'Avv. SS Pellicciotta e dell’Avv. AO Siniscalchi per RA AO;
dell'Avv. AR RA Antonio 3 RI IO per Di DE VI;
dell'Avv. Danilo Cilia per De NT TT;
dell'Avv. Marcello D'Ascia per IC LU;
dell'Avv. Guido Colella per GA CA Avv. Lorenzo Contrada per CI GI Avv. Alessia Panella, in sostituzione dell'Avv. Gabriele Bordoni per D'NT RA AO e Di UN NO e dell'Avv. Giuseppe Pugliese per CU AN i quali hanno insistito per l’accoglimento delle eccezioni di incompetenza per territorio del Tribunale di Genova e si sono riportati alle memorie depositate. RILEVATO IN FATTO 1. Con ordinanza del 17/7/2025 il Tribunale di Genova ha rimesso alla Corte di cassazione molteplici questioni relative alla competenza per territorio, tempestivamente eccepite dagli imputati e già rigettate nel corso dell’udienza preliminare. Tali questioni sono sostanzialmente riconducibili a due macroaree relative alla individuazione del luogo di consumazione dei reati di falso ideologico informatico e dei reati di falso ideologico documentale, nell’ambito delle quali si inseriscono, come si dirà di seguito, talune questioni in tema di connessione. 1.1. I falsi informatici: l’eccepita competenza del Tribunale di Roma in merito ai capi da G1) a G67) e da P1) a P69). Risulta dall’ordinanza impugnata che la competenza del Tribunale di Roma è stata eccepita da: - CI GI in ragione della connessione teleologica dei reati ascritti ai capi 1), 2) ,6), 7), 8) e 10), commessi a Genova, con il reato di falso ascritto al capo P1) al solo DR, ovvero, in subordine, per la sussistenza della connessione ex art. 12, lett. a), cod. proc. pen. - FE MI LE in ragione della connessione dei reati ascritti ai capi 1), 2), 6), 7), 8), G56), P24) e P58) con il più grave reato di falso contestato al capo G22), nonché, in subordine, esclusa la connessione, in relazione al solo reato di cui al capo 10), per la sussistenza di una connessione interna al capo tra i reati di frode in pubbliche forniture e attentato alla sicurezza dei trasporti e l'individuazione del reato più grave in quello di cui all’art. 356 cod. pen. che deve ritenersi consumato a Roma, quale luogo dove FE MI aveva l'obbligo di agire, nonché luogo dove hanno sede la società e il concedente e in cui si sarebbe deciso, prima, l’abbassamento e, poi, l’innalzamento delle ribaltine;
- TI, IC, NI, GA, MA, De NT, Strazzulo, Alemanni, LE, IL, NE, CA, BO, DR, RU, TT, De II, RA, AR, EI, EL e NT, i cui difensori si sono associati 4 alla eccezione in ragione della connessione tra i reati loro rispettivamente ascritti e della individuazione del reato di falso informatico quale reato più grave;
in subordine, gli imputati chiamati a rispondere del capo 10) (TI, MA, NI e RA) hanno, comunque, eccepito la competenza del Tribunale di Roma per detto reato. In particolare, risulta che la competenza del Tribunale di Roma è stata eccepita considerando: i) che i rapporti che si assumono falsi erano destinati alla committente Società Autostrade (ASPI), concessionaria del servizio di gestione e mantenimento in sicurezza della rete autostradale secondo la convenzione ANAS/ASPI del 12/10/2007; ii) la procedura di inserimento di detti rapporti nei sistemi informatici in base alla quale, in una prima fase, i tecnici inserivano i report trimestrali nel server “locale” tramite tablet, mentre, in una fase successiva, detti report venivano trasmessi al server centrale di Roma;
iii) la modificabilità dei report fintanto che gli stessi rimanevano caricati nel server locale;
iv) la circostanza che solo con la trasmissione al server centrale di Roma, i report, oltre a divenire immodificabili, erano conoscibili dalla committente ASPI. Risulta, inoltre, dall’ordinanza che il Pubblico Ministero si è opposto all’accoglimento di tali eccezioni rilevando che: i) quanto alle eccezioni di CI, non vi è connessione teleologica con il capo P1), non essendovi elementi per affermare che il reato ascritto a DR sia stato finalizzato alla commissione o all’occultamento dei reati contestati a CI, e, comunque, mancano i presupposti per l’ipotesi di cui all’art. 12, lett. a), cod. proc. pen.; ii) il falso informatico deve ritenersi consumato a Genova, in ragione della sufficienza dell’inserimento dell’atto nello specifico applicativo dell’ufficio periferico SPEA di Genova;
iii) quanto all’eccezione subordinata sollevata da FE MI, il luogo di consumazione delle condotte ascritte al capo 10) va individuato in Genova, non solo perché ivi si è realizzato il ribaltamento/cedimento delle barriere nel tratto compreso nel cosiddetto primo tronco, ma anche perché i successivi espedienti adottati su disposizione di FE MI, pur decisi nell’ambito di tre riunioni a Roma, sono stati commessi a Genova, luogo dove sono collocate le barriere ed è stata realizzata la fraudolenta esecuzione contrattuale. 1.1.1. Le valutazioni del Tribunale Nell’ordinanza si premette, in primo luogo, la centralità della individuazione del luogo di commissione del falso informatico fidefacente, trattandosi del reato più grave tra i plurimi reati connessi contestati agli imputati che hanno svolto l'attività ispettiva o redatto le relazioni trimestrali quali responsabili dell’UTSA di Genova, chiamati a rispondere anche dei reati relativi alle frodi nelle pubbliche forniture, ai reati di pericolo e al crollo della galleria Bertè (capi da 1) a 9); ciò in quanto nei loro confronti, stante l’identità soggettiva tra i falsi informatici loro 5 ascritti ai capi G) e P) e gli altri meno gravi, può ravvisarsi la connessione ex art. 12, lett. b), cod. proc. pen. Ciò premesso, quanto alle questioni relative ai falsi informatici, il Tribunale ha, innanzitutto, ricostruito le modalità di funzionamento del sistema informatico di SPEA in base alla procedura vigente al momento della commissione dei falsi: risulta, infatti, che le relazioni venivano inserite nel data base di ogni tronco locale, fase in cui potevano essere ancora modificate dal responsabile, pur essendo già accessibili al Ministero dei Trasporti;
le medesime relazioni venivano successivamente trasmesse al server centrale di SPEA a Roma e solo in tale fase diventavano accessibili anche per la committente ASPI. Sulla base di tale ricostruzione, il Tribunale ha ritenuto che il reato era già consumato con l’inserimento della relazione nel server locale, ma ha ritenuto non manifestamente infondata l’eccezione difensiva che pone, invece, l’accento sul momento in cui l’atto acquista visibilità esterna per ASPI e, con essa, fede privilegiata, da individuare nella trasmissione del rapporto alla direzione centrale romana di SPEA. Da qui la prima questione pregiudiziale rimessa a questa Corte con riferimento a tutti gli imputati chiamati a rispondere dei reati di falso ideologico informatico sub capi da G) a P), ritenuti dal Tribunale connessi ai meno gravi reati contestati ai capi da 1) a 10). 1.1.2 Quanto alla posizione di CI, il Tribunale pur sottolineando che i reati a lui ascritti sono stati pacificamente commessi a Genova, ha rimesso a questa Corte la questione relativa alla configurabilità della connessione teleologica tra i reati contestati al citato imputato e il reato di cui al capo P1) (falso report ispettivo), primo in ordine cronologico, contestato al solo DR. 1.1.3. Quanto alla questione subordinata eccepita da FE MI in relazione al solo capo 10), alla quale si sono associati gli imputati TI, MA, NI e RA, il Tribunale ha riconosciuto la connessione tra il reato di cui al capo 10), che ha, comunque, ritenuto commesso a Genova, con gli altri reati di frode in pubbliche forniture contestati ai capi 1) e 2) e con i reati di falso ideologico informatico. Afferma, infatti, il Tribunale che tutti i reati di frode e di attentato alla sicurezza dei trasporti sono stati commessi nell'ambito del medesimo rapporto contrattuale tra lo Stato e ASPI, con il precipuo scopo di contenere le spese di ASPI, in violazione della stessa convenzione e in pregiudizio delle Stato e della sicurezza collettiva. Pertanto, ritenuta detta connessione, rispetto alle eccezioni dedotte da FE MI, si è circoscritta la questione pregiudiziale alla competenza territoriale per il solo reato di falso informatico ascritto al capo G22), quale reato più grave tra quelli, reputati dal Tribunale connessi, contestati all’imputato. 6 2. I falsi documentali: l’eccezione di EN in merito alla competenza per territorio del Tribunale di di Bologna in relazione ai reati di cui ai capi 11) e 12). Risulta dall’ordinanza che EN, responsabile ASPI per tutto il territorio nazionale, imputato dei reati di cui ai capi 11) e 12), ha sostenuto la competenza del Tribunale di Bologna ponendo l'accento sulla ubicazione del suo ufficio in Casalecchio di Reno (BO), dove l'imputato lavorava insieme ai collaboratori ST e LA. Secondo la prospettazione della difesa, quanto al capo 11), la prima versione della relazione era stata redatta da ST e LA, che avevano eseguito il sopralluogo, e sottoposta alle valutazioni di EN, che aveva apportato al documento delle modifiche;
il documento finale era stato sottoscritto da EN all'interno del proprio ufficio a Casalecchio di Reno dove, poi, veniva anche sottoscritto da IL, divenendo immodificabile;
solo in seguito il medesimo documento veniva spedito in copia cartacea ai vari uffici ed immesso nei server aziendali. Analoghe considerazioni sono state formulate per il reato di cui al capo 12) per cui, ad avviso dell’imputato, stante la connessione ex art. 12, lett. b), cod. proc. pen., la competenza per territorio va individuata nel luogo di commissione del reato più risalente ovvero quello di cui al capo 11). Dall’ordinanza risulta, inoltre, che l’imputato ha censurato le argomentazioni con le quali il Giudice dell’udienza preliminare ha rigettato tale eccezione, ovvero la ritenuta connessione tra i reati di cui ai capi 11) e 12) e i reati di falso, cronologicamente precedenti, contestati all’imputato nel procedimento relativo al crollo del ponte Morandi, connessione che ha determinato la competenza del Tribunale di Genova. Afferma l’imputato che oltre al divario temporale tra le contestazioni, rileva anche la difformità della condotta, contestata a titolo di concorso morale nel primo procedimento, e a titolo di concorso attivo nel presente procedimento. Dall’ordinanza risulta, inoltre, che il Pubblico Ministero si è opposto all’accoglimento di tale eccezione, insistendo sulla vis attractiva del procedimento relativo al crollo del ponte Morandi nel quale a EN si attribuiscono vari reati di falso relativi ai report di ispezione del viadotto Polcevera, pacificamente commessi a Genova. 2.1. Le valutazioni del Tribunale Ad avviso del Tribunale, pur dovendosi ritenere la connessione tra le condotte ascritte a EN nei due procedimenti, tutte volte a far apparire regolarmente espletata l’attività di vigilanza e l’assenza di criticità, non è manifestamente infondata l’obiezione difensiva relativa alla diversità delle condotte ascritte, cosicché si è rimessa a questa Corte la questione pregiudiziale relativa alla sussistenza o meno di tale connessione e alla eventuale competenza del Tribunale di Bologna nel caso in cui questa venga esclusa. 7 3. Le eccezioni di D’NT, Di UN, AS, RO, TT LI, DO e CU in ordine alla competenza del Tribunale di Roma, di Bologna o di Milano per i reati di cui ai capi 12), 13) e 14): Risulta dall’ordinanza che gli imputati D’NT e Di UN hanno sostenuto che il falso loro contestato è stato consumato a Roma, luogo dove gli atti sono stati resi pubblici con la trasmissione al Ministero dei Trasporti;
in subordine, hanno eccepito la competenza del Tribunale di Bologna, quale luogo ove si è consumato il primo reato tra quelli ascritti ai capi 11) (contestato al solo EN), 12), 13) e 14), tra loro connessi e collegati probatoriamente. Si rileva, infatti, che le relazioni venivano firmate nella sede tecnica di Casalecchio di Reno dove operava EN e poi venivano fatte girare all’interno di SPEA. Analoghe considerazioni sono state svolte anche dagli imputati AS e RO, che hanno insistito sulla connessione tra i reati di cui ai capi 11), 12), 13) e 14). Risulta, inoltre, che: - gli imputati TT LI e DO, ai quali si contestano solo i reati di cui ai capi 13) e 14), hanno insistito sulla connessione di tali reati con quello di cui al capo 12), in ragione della loro commissione, secondo quanto risulta dalla richiesta di rinvio a giudizio, in sequenza logica e cronologica, e, conseguentemente, sulla competenza del Tribunale di Bologna, in relazione al luogo di commissione del primo reato (capo 12) a Casalecchio di Reno;
in subordine, in caso di esclusione della connessione, gli imputati hanno eccepito la competenza del Tribunale di Milano, essendo ivi ubicata la loro sede di lavoro. - CU, premesso di avere operato negli uffici di Terni della Alhambra s.r.l. e di avere trasmesso, a conclusione del suo operato, la bozza del suo rapporto a DO, il quale, invece, operava presso gli uffici SPEA di Milano, ha insistito per la connessione dei reati di cui ai capi 13) e 14) con quello di cui al capo 12), con conseguente competenza del Tribunale di Bologna e, in via subordinata, nell’ipotesi in cui si ravvisi solo la connessione tra i capi 13) e 14), ha individuato nel Tribunale di Milano il giudice territorialmente competente, essendo ivi ubicati gli uffici SPEA in cui si sono perfezionate le relazioni tecniche. Risulta, infine, dall’ordinanza che il Pubblico Ministero si è opposto all’accoglimento delle eccezioni in ragione della valenza preclusiva della sentenza emessa dalla Corte di cassazione nell’incidente cautelare (Sez. 5, n. 22052 dell’8/1/2020), successivamente alla quale non sono stati acquisiti elementi nuovi idonei a determinare una diversa definizione delle imputazioni, nonché della mancanza di identità soggettiva, ostativa alla configurabilità della connessione, tra i reati di cui ai capi 11), 12), 13) e 14) si sottolinea la mancanza 8 3.1. Le valutazioni del Tribunale. Premesso che la questione relativa alla rilevanza preclusiva della sentenza della Corte di cassazione in sede cautelare non costituisce un orientamento consolidato, il Tribunale ha rimesso a questa Corte la questione pregiudiziale in merito al luogo di consumazione dei reati di falso di cui ai capi 12), 13) e 14), richiamando le considerazioni già esposte in merito alla competenza per territorio dei falsi informatici. Afferma, inoltre, il Tribunale che se si ritiene sufficiente per la configurazione del reato il solo deposito dell’atto interno presso gli uffici SPEA e si considera che nel caso in esame le relazioni sono state predisposte con l’intervento di più operatori in diversi uffici territoriali, la competenza territoriale va individuata, come affermato anche nell’incidente cautelare da Sez. 5, n. 22052 del 2020, ex art. 9, comma 3, cod. proc. pen. nel Tribunale di Genova quale luogo in cui ha sede l’ufficio del pubblico ministero che ha iscritto per primo la notizia di reato nel registro di cui all’art. 335 cod. proc. pen. Tuttavia, ad avviso del Tribunale, quanto alle posizioni di D’NT, Di UN, AS e RO, in ragione della sola connessione tra i reati di cui ai capi 12), 13) e 14) (esclusa quella con il reato di cui al capo 11) ascritto al solo EN), la competenza potrebbe essere alternativamente determinata ai sensi dell’art. 16 cod. proc. pen., in relazione al luogo di consumazione del primo reato, da individuare in quello di cui capo 12), per il quale si è ritenuta non manifestamente infondata l’obiezione difensiva in merito al radicamento della competenza a Bologna. Quanto alle posizioni di TT LI, DO e CU, il Tribunale ha ravvisato la connessione tra i capi 13) e 14) loro ascritti (esclusa, dunque, quella con il reato di cui al capo 12), e, in considerazione del contenuto dell’imputazione da cui risulta che le due relazioni sono state sottoscritte sia da TT LI e DO, operanti negli uffici SPEA di Milano, che da CU, operante a Terni, in alternativa al criterio suppletivo di cui all’art. 9 comma 3, cod. proc. pen., ha ritenuto di poter alternativamente fare riferimento all’art 16 cod. proc. pen. e non manifestamente infondata la soluzione difensiva che prospetta la competenza del Tribunale di Milano (avendo peraltro CU inviato a DO negli uffici SPEA di Milano i propri elaborati). 4. Nell’ordinanza si dà atto che si sono genericamente associati alle eccezioni di incompetenza per territorio: AT (capi 1), 2), 3), 4), 5), G24), G58), P26) e P60), Di DE (capi 1), 2), 6), 7), 8), G21), G55), P23) e ES (capo 9), mentre non hanno formulato eccezioni di incompetenza gli imputati AD, BO e GI. 9 Il Tribunale ha, infine, chiarito che per la posizione di ES, al quale non sono contestati falsi, è pacifica la sua competenza, mentre per gli altri imputati, chiamati a rispondere di falsi informatici, ha richiamato le medesime considerazioni sopra riassunte. 5. L’avv. Gabriele Bordoni, difensore di fiducia di NO Di UN e Franco D’NT, ha depositato una memoria in cui, ribadito che i due imputati hanno svolto le proprie mansioni di lavoro nel territorio della provincia di Bari (vigilanza viadotto Paolillo), esclusa la valenza preclusiva della decisione di questa Corte di cassazione in sede di incidente cautelare alla luce della documentazione successivamente prodotta attestante la funzione centralizzata dell’Ufficio di Casalecchio di Reno (BO), ha insistito per l’accoglimento dell’eccezione di incompetenza del Tribunale di Genova, dovendosi individuare il Giudice competente o nel Tribunale di Roma, luogo dove gli atti venivano resi pubblici con il deposito presso il Ministero delle infrastrutture e trasporti, o nel Tribunale di Bologna, dovendosi attribuire rilevanza al luogo della predisposizione dell’atto asseritamente falso, dal quale poi veniva trasmesso agli altri uffici SPEA. 6. Gli Avv.ti Alleva e Sangiorgio per EF MA, gli Avv.ti NA e Papiri per AO TI, gli Avv.ti Sirotti e Sante per LE FE MI, gli Avv.ti Pellicciotta e Siniscalchi per AO RA, l’Avv. IO per VI Di DE, l’Avv. Fiore per SS NI, l’Avv. Cilia per TT De NT, l’Avv. D’Ascia per LU IC e l’Avv. Colella per CA GA hanno depositato una memoria in cui hanno insistito per l’accoglimento dell’eccezione di incompetenza per territorio del Tribunale di Genova, dovendosi avere riguardo al più grave reato contestato agli imputati, da individuare nel reato di falsità ideologica di cui all’art. 479 cod. pen. in relazione all’art. 476, comma 2 e 491-bis cod. pen., al quale sono connessi i reati di frode in pubbliche forniture e di attentato alla sicurezza dei trasporti ex art. 432 comma primo e comma secondo. Nella memoria si insiste per la competenza del Tribunale di Roma. In particolare, richiamati sia l’indirizzo della giurisprudenza di legittimità sulla consumazione del reato di falso (tra le altre, Sez. U, n. 32009 del 27/06/2006, Schera, Rv. 234214) che il documento di indirizzo aggiornato al 22/12/2022 della Procura Generale presso la Corte di cassazione sul medesimo tema, si è insistito nell’individuare il luogo di consumazione del falso in quello in cui l’atto diviene accessibile e fruibile dal soggetto pubblico, luogo che nella fattispecie va individuato in Roma, dove è collocato il server centrale STONE (come emerge anche dal grafico riportato a p. 9 della memoria ed estrapolato dal “documento tecnico” di SPEA relativo all’architettura informatica di STONE) e dove l’atto diviene per la prima volta 10 disponibile al “soggetto pubblico” ASPI titolare del rapporto concessorio con lo Stato, esplicando i propri effetti di certificazione e attestazione delle attività svolte. 7. Gli Avv.ti Contrada e Longari per CI hanno depositato una memoria in cui hanno insistito per l’accoglimento dell’eccezione di incompetenza per territorio del Tribunale di Genova, essendo competente il Tribunale di Roma, luogo di consumazione del primo e più grave reato di falso ideologico contestato al capo P1), nonché per il riconoscimento della connessione tra i reati contestati a CI e i falsi contestati ai coimputati. Richiamati anche nella memoria in esame i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità e il documento della Procura Generale della Corte di cassazione, nonché le dichiarazioni rese da ST e le modalità di funzionamento del sistema informatico STONE, si pone l’accento sul luogo ove i report ispettivi di SPEA divenivano immodificabili, secondo le modalità di funzionamento del sistema prima del 2018, e consultabili da ASPI, ovvero Roma, sede del server centrale di SPEA. Quanto al quesito sulla connessione, in merito ai capi 1) e da P1) a P69), si insiste sulla sussistenza della connessione teleologica e si rileva che già dalla lettura del capo 1) in cui si contesta la frode in pubbliche forniture, emerge che tutti gli elementi fattuali individuati quali indici di una consapevolezza prodromica all'attività frodatoria trovano origine nella sistematica produzione, secondo l'impianto accusatorio, di report falsi. Si afferma, pertanto, che il riferimento ai falsi di cui ai capi da P1) a P69) ricomprende dentro di sé il riferimento integrale a tutte le specifiche attività poste alla base del capo 1). Si aggiunge, inoltre, che a tutti i concorrenti indicati nel reato di cui al capo 1) viene contestato almeno uno dei reati di falso di cui ai capi da P1) a P69). Si insiste, inoltre, sulla connessione teleologica tra i reati di cui ai capi 2), 6), 7) e 8) e quelli di cui ai capi da G1) a G67). Si afferma, infatti, che: i) la commissione dei falsi era volta a consentire ai vertici di ASPI di violare i loro obblighi contrattuali;
ii) senza tali reati non vi sarebbe stata la frode in pubbliche forniture;
iii) per i falsi nelle gallerie vengono in rilievo i report di cui ai capi G1), G16), il concorso nei report di cui ai capi G17)-G 34), le relazioni trimestrali di cui ai capi G35)-G36), il concorso nelle relazioni trimestrali di cui ai capi G37)-G67); iv) tutti i concorrenti di CI nel reato di cui all'art. 432 cod. pen. rispondono di almeno uno dei reati di cui ai capi da G1) a G67); v) nella prospettiva dell'accusa, l'enorme mole di report e relazioni trimestrali affette da falsità erano finalizzate ad evitare interventi di manutenzione tali da far lievitare i costi per ASPI e SPEA;
vi) appare dunque evidente la consapevolezza che tali falsi agevolassero le condotte dei superiori che potevano giustificare per tale via una riduzione dei costi, evitando interventi manutentivi e riducendo i costi della sorveglianza. 11 Sulla base di tale premessa si afferma che i falsi report e le relazioni mendaci costituiscono l'antecedente causale che ha reso possibile a CI, stando al capo di imputazione, la messa in pericolo della sicurezza dei trasporti che gli viene contestata in concorso con gli autori dei falsi. Si insiste, inoltre, in via subordinata, sulla sussistenza della connessione ex art. 12, lett. a), cod. proc. pen., sul piano della causazione dell’evento, non potendosi negare che il reato di evento di cui all’art. 432 cod. pen. sia stato cagionato dalle condotte indipendenti poste in essere da CI e dagli autori del falso. Quanto al capo 10), si sostiene che lo spostamento della competenza a Roma si giustifica in quanto tale reato va posto in continuazione con le frodi di cui ai capi 1), 2) e 6), trattandosi di frodi commesse nell’ambito del medesimo rapporto contrattuale tra lo Stato ed ASPI. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Va, innanzitutto, premesso che l’istituto del "rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione per la decisione sulla questione della competenza per territorio", disciplinato dall'art. 24-bis cod. proc. pen, è stato introdotto nell'ordinamento dall'art. 4, comma 1, del d. lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, in attuazione del disposto dell'art. 1, comma 13, lett. n) della legge delega 27 settembre 2021, n. 134. A mezzo di tale strumento, viene offerta la possibilità al giudice procedente, che si trovi a dirimere una questione inerente la competenza per territorio, di rimettere, d'ufficio o su istanza di parte, la relativa questione alla Corte di cassazione, precludendo la possibilità di prospettare nuovamente la medesima questione nel corso del procedimento. L’attivazione del sub-procedimento descritto dall’art. 24-bis cod. proc. pen. rende, dunque, intangibile la definizione della competenza per territorio, scongiurando, così, il pericolo della inutile celebrazione di processi, fondati su una errata attribuzione di competenza (cfr. Commissione Lattanzi, Relazione finale e proposte di emendamenti al d.d.l. A.C. 2435, p. 40, che ha anche evidenziato che "l'introduzione di un istituto che consente alla Corte di risolvere in via definitiva la questione relativa alla competenza, mettendo così il processo "in sicurezza", risponde evidentemente anche al principio costituzionale dell'efficienza e della ragionevole durata del processo"). Il rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione si presenta come meccanismo risolutivo preventivo che si aggiunge, quindi, agli ordinari strumenti previsti dal codice di rito per la definizione della questione sulla competenza territoriale. 12 Sebbene la norma non contenga alcun riferimento al contenuto del vaglio demandato al giudice, la giurisprudenza di questa Corte ha ritenuto che la "serietà" della questione costituisce un requisito implicito della fattispecie in esame (Sez. 3, n. 41594 del 06/07/2023, Rv. 285114) ed ha pertanto affermato che, ai fini dell’ammissibilità del rinvio pregiudiziale, è necessario che il Giudice rimettente, investito della questione o che intenda rilevarla ex officio, motivi adeguatamente la propria determinazione, analizzando la questione e compiendo una preliminare delibazione di non manifesta infondatezza della stessa, così da prospettare l'impossibilità di risolverla mediante l'utilizzo degli ordinari strumenti normativi (cfr., ex multis, Sez. 1, n. 46466 del 22/9/2023, GIP Cuneo, Rv. 285513; Sez. 6, n. 31809 del 10/05/2023, Rv. 285089; Sez. 1, n. 20612 del 12/04/2023, Tribunale di Latina, Rv. 284720). Coerentemente con la ratio dell'istituto (evitare che l'eccezione di incompetenza territoriale tempestivamente sollevata venga respinta, ma resti come un "vizio occulto" del processo, con la possibilità che essa, accolta nei gradi successivi, determini la caducazione dell'attività processuale svolta medio tempore e la necessità di ricominciare l'iter processuale), si è, dunque, ritenuta preclusa la rimessione ex art. 24-bis cod. proc. pen., nell’ipotesi in cui il giudice sia certo della propria competenza o incompetenza, dovendo in tal caso, adottare il consequenziale provvedimento sulla base degli istituti previgenti (così, Sez. 3, n. 41594 del 2023). La norma tace anche sul perimetro cognitivo della Corte di cassazione. Fermo restando l’implicito presupposto della “serietà” della questione, nei termini appena chiariti, ritiene il Collegio che la valutazione demandata dalla Corte non può che fondarsi sugli elementi fattuali emergenti dal capo di imputazione, nonché, sugli ulteriori elementi certi prospettati dal giudice nell’ordinanza di rinvio pregiudiziale. Va, infatti, chiarito che il meccanismo del rinvio pregiudiziale non investe la Corte di cassazione di alcun giudizio di merito. Alla Corte spetta, infatti, la valutazione di una questione di contenuto esclusivamente giuridico, valutazione che, dunque, non può che essere compiuta entro il perimetro fattuale disegnato dal capo di imputazione, oltre che dall’eventuale ulteriore allegazione di elementi fattuali certi indicati dal giudice rimettente. Ne consegue, pertanto, che le questioni di competenza territoriale, formulate dal giudice rimettente in termini meramente ipotetici o sulla base di mere allegazioni di parte “scolorano” la serietà della questione, rendendola meramente ipotetica e, dunque, inammissibile in quanto, di fatto, si rimette alla valutazione della Corte di cassazione non un giudizio di mera legittimità in ordine alla questione, non manifestamente infondata, della individuazione del locus 13 commissi delicti, bensì, un accertamento di merito, avente ad oggetto le specifiche allegazioni difensive poste a sostegno dell’alternativa ricostruzione in punto di competenza territoriale, accertamento che è ontologicamente estraneo al perimetro del giudizio di legittimità. 2. Chiariti i criteri cui si atterrà il Collegio nell’esaminare le questioni prospettate nell’ordinanza di rinvio, seguendo l’ordine logico proposto dal Tribunale, deve ritenersi ammissibile la prima questione relativa al luogo di consumazione dei reati di falso informatico ideologico in quanto formulata sulla base di argomentazioni idonee a rivelarne la serietà e i dubbi del Tribunale di non manifesta infondatezza dell’alternativa soluzione prospettata dagli imputati. 2.1. Ciò premesso, giova, innanzitutto, chiarire che il reato di falso, qualunque sia la natura del documento oggetto della condotta, informatico o analogico, è un reato istantaneo di pericolo, e non di danno. Ne consegue, pertanto, che ai fini del suo perfezionamento, è sufficiente il mero pericolo che dalla contraffazione o dall'alterazione dell’atto possa derivare alla fede pubblica, che è l'unico bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice (Sez. 6, n. 1051 del 22/05/1998, dep. 1999, Tritta, Rv. 213908). Va, tuttavia, aggiunto che, affinché sorga tale pericolo, non è sufficiente la mera formazione dell’atto, qualora questo rimanga nella sfera di esclusiva disponibilità del suo autore (si pensi, ad esempio, ad un documento contraffatto che l’autore custodisce in un cassetto della scrivania). Coerentemente con il principio di offensività, infatti, è necessario che l’atto esca dalla sfera del suo autore ed assuma una rilevanza esterna idonea a far sorgere il pericolo per il bene giuridico protetto. L’atto, dunque, deve essere in qualche modo accessibile e conoscibile ai terzi in quanto solo in tale momento dalla sua contraffazione o alterazione consegue il pericolo per la fede pubblica. La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, chiarito che quando l'autore della falsità è lo stesso soggetto che deve formare l'atto, non vi può essere falsificazione ideologica o alterazione materiale punibile fino a quando l'atto rimane nell'ambito della facoltà di disposizione dell'agente, il quale, come autore dell'atto, può apportare ad esso tutte quelle modificazioni o aggiunte che ritiene possibili o, addirittura, può non far venire alla luce l'atto lasciandolo allo stadio di mero proposito (Sez. 5, n. 834 del 22/10/1992, dep. 1993, Codano, Rv. 193484). Sulla base di tale principio di diritto, anche in dottrina si è affermato che il reato si consuma nel momento e nel luogo in cui l’atto fuoriesce dalla sfera individuale del pubblico ufficiale che lo forma. Ad avviso di questa Corte, diversamente da quanto prospettato dagli imputati, non è, invece, necessaria l’immodificabilità dell’atto da parte dello stesso 14 autore del falso o di terzi (immodificabilità che, nel caso in esame, come risulta dall’ordinanza, era meramente eventuale e possibile solo con adeguati livelli di accesso), trattandosi di un requisito che, oltre a non essere previsto dalla norma incriminatrice, sposta eccessivamente in avanti il perfezionamento del reato di falso, determinando una sostanziale impunità per tutte quelle condotte di contraffazione o alterazione dell’atto che, in quanto già fuoriuscite dalla sfera di esclusiva disponibilità del reo, nonostante la modificabilità dell’atto, sono già idonee ad esporre a pericolo la fede pubblica. 2.2. Il tema che l’ordinanza sottopone all’esame della Corte impone, tuttavia, di verificare se e in che termini possa incidere sulla perfezione del reato di falso la natura informatica del documento e, soprattutto, nel caso di specie, la peculiare architettura di rete del sistema telematico adottato da SPEA. Ad avviso del Collegio, ai fini della soluzione di tale questione, occorre partire dalle coordinate ermeneutiche tracciate dalle Sezioni Unite con riferimento al luogo di consumazione del reato di accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico. Il Supremo Consesso ha, infatti, affermato che il luogo di consumazione del delitto di cui all'art. 615-ter cod. pen. coincide con quello in cui si trova l'utente che, tramite elaboratore elettronico o altro dispositivo per il trattamento automatico dei dati, digitando la "parola chiave" o altrimenti eseguendo la procedura di autenticazione, supera le misure di sicurezza apposte dal titolare per selezionare gli accessi e per tutelare la banca-dati memorizzata all'interno del sistema centrale ovvero vi si mantiene eccedendo i limiti dell'autorizzazione ricevuta (Sez. U, n. 17325 del 26/03/2015, Confl. comp. in proc. Rocco, Rv. 263020). In particolare, ed è questo il punto che maggiormente rileva ai fini della soluzione della questione in esame, il Supremo Consesso ha specificato che il sistema telematico per il trattamento dei dati condivisi tra più postazioni è unitario e, per la sua capacità di rendere disponibili le informazioni in condizioni di parità a tutti gli utenti abilitati, assume rilevanza il luogo di ubicazione della postazione remota dalla quale avviene l'accesso e non invece il luogo in cui si trova l'elaboratore centrale. Proprio in considerazione della unitarietà del sistema telematico, si è, pertanto, affermato che è arbitrario effettuare una irragionevole scomposizione tra i singoli componenti dell'architettura di rete, separando i terminali periferici dal server centrale, «dovendo tutto il sistema essere inteso come un complesso inscindibile nel quale le postazioni remote non costituiscono soltanto strumenti passivi di accesso o di interrogazione, ma essi stessi formano parte integrante di 15 un complesso meccanismo, che è strutturato in modo da esaltare la funzione di immissione e di estrazione dei dati da parte del client.» Alla luce di questa considerazione, le Sezioni Unite hanno, dunque, ritenuto che, poiché l'accesso ad un sistema telematico inizia con l'unica condotta umana di natura materiale, consistente nella digitazione da remoto delle credenziali di autenticazione da parte dell'utente (mentre tutti gli eventi successivi assumono i connotati di comportamenti comunicativi tra il client e il server), l'ingresso o l'introduzione abusiva «vengono ad essere integrati nel luogo in cui l'operatore materialmente digita la password di accesso o esegue la procedura di login, che determina il superamento delle misure di sicurezza apposte dal titolare del sistema, in tal modo realizzando l'accesso alla banca dati.» Ciò che rileva, dunque, nella prospettiva ermeneutica fatta propria dalle Sezioni Unite, non è il luogo in cui si trova il server, ma quello decentrato da cui l'operatore, a mezzo del client, interroga il sistema centrale che gli restituisce le informazioni richieste, che entrano nella sua disponibilità mediante un processo di visualizzazione sullo schermo, stampa o archiviazione su disco o altri supporti materiali. 2.3. Ad avviso del Collegio, i criteri ermeneutici dettati dalle Sezioni Unite possono trovare applicazione anche nel caso in esame in cui si tratta di individuare il luogo in cui il documento informatico che si assume falso usciva dalla disponibilità dell’autore o degli autori, se con il primo accesso e l’inserimento nel server locale ovvero con la sua migrazione in quello centrale. Partendo proprio dalla unitarietà e aterritorialità del sistema telematico adottato da SPEA, ritiene il Collegio che ciò che rileva ai fini della individuazione del luogo di consumazione del falso ideologico informatico non è tanto l’architettura di tale sistema, sulla quale gli imputati hanno insistito anche con le memorie trasmesse, quanto, piuttosto, il luogo in cui l’autore del documento informatico procedeva al suo inserimento nel server dell’ufficio periferico genovese di SPEA. Va, infatti, considerato che, sin da tale momento, il documento acquisiva rilevanza esterna, tanto che lo stesso, pur essendo modificabile da parte di terzi dotati di adeguati livelli di accesso, risultava già accessibile al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (come sottolineato nell’ordinanza di rigetto dell’eccezione di incompetenza emessa dal Giudice dell’udienza preliminare che, alle pp. 14 e 15, ha correttamente rilevato che il documento informatico, una volta inserito nel server locale di SPEA era perfetto ed idoneo a produrre i suoi effetti, tanto che lo stesso era già accessibile alla relativa unità territoriale del Ministero ed acquisiva immediata efficacia probatoria). 16 Sulla base delle considerazioni esposte, deve, dunque, ritenersi irrilevante la successiva fase di trasmissione del rapporto al server centrale (con la conseguente accessibilità anche per la committente ASPI) in quanto già con il suo inserimento nel server locale, lo stesso usciva dalla sfera del suo autore ed acquisiva rilevanza esterna, determinando il sorgere del pericolo per la fede pubblica. 2.4. Va, pertanto, dichiarata la competenza del Tribunale di Genova per tutti i reati di falso informatico contestati ai capi da G) a P), ivi compreso quello di cui al capo G22) contestato a FE MI, ritenuto dal Tribunale connesso al reato di cui al capo 10), cui si riferisce l’autonoma questione posta dal Tribunale con l’ordinanza di rinvio pregiudiziale. 3. È, invece, inammissibile, in quanto formulata in termini vaghi e meramente esplorativi, senza alcuna argomentazione a sostegno della sua fondatezza né l’allegazione di elementi fattuali certi ed idonei alla sua soluzione, la questione relativa alla sussistenza della connessione teleologica tra i reati contestati a CI e quelli di falso ideologico informatico (si veda, in tal senso, Sez. 3, n. 11400 del 14/12/2023, dep. 2024, Confl.comp. in proc. Greggio, Rv. 286071). In ogni caso, proprio alla luce delle considerazioni esposte nel punto precedente, la soluzione di siffatta questione appare ininfluente ai fini di una diversa individuazione del giudice territorialmente competente, che, anche nel caso in cui fosse stata ravvisata l’invocata connessione, sarebbe stato, comunque, il Tribunale di Genova. 3.1. Inoltre, sempre con riferimento alla posizione di CI, non possono essere prese in considerazioni le argomentazioni esposte nella memoria difensiva a sostegno della sussistenza dell’ipotesi di connessione prevista dall’art. 12, lett. a), cod. proc. pen., trattandosi di questione non rimessa a questa Corte con l’ordinanza di rinvio pregiudiziale. Va, a tale riguardo, ribadito che, in tema di rinvio pregiudiziale ex art. 24-bis cod. proc. pen., non è consentita alle parti, in sede di trattazione, la prospettazione di profili di incompetenza differenti rispetto a quelli già sollevati dinanzi al giudice di merito e che hanno formato oggetto dell'ordinanza di rimessione della questione (Sez. 2, n. 8805 del 14/02/2024, Confl. comp. in proc. Mantovani ed altri, Rv. 286008). 4. Passando all’esame delle questioni relative al luogo di consumazione dei falsi documentali contestati ai capi 11), 12) 13) e 14), è inammissibile la questione, anch’essa formulata in termini vaghi e meramente esplorativi, relativa alla sussistenza o meno della connessione tra i reati contestati a EN nel 17 presente procedimento ai capi 11) e 12) e quelli a lui contestati nel procedimento relativo al crollo del ponte Morandi (R.G.N.R. 10468/2021). Invero, al di là degli elementi relativi alla medesimezza delle funzioni svolte da EN anche in relazione ai reati di falso contestati in tale ultimo procedimento e alla omogeneità del contesto temporale, l’ordinanza di rinvio sostanzialmente devolve a questa Corte la decisione sulla connessione, senza tuttavia, allegare alcun elemento sintomatico della unicità del disegno criminoso che, come affermato dalle Sezioni Unite, necessita di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori (quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio- temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita) e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare, come sembrerebbe fare il Tribunale, la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 ). 5. Il medesimo criterio adottato per l’individuazione del luogo di perfezionamento del falso ideologico informatico può essere adottato anche nell’esame delle ulteriori questioni relative al luogo di consumazione dei reati di falso ideologico documentale di cui ai capi 11), 12), 13) e 14). Anche in tal caso, dunque, occorre fare riferimento al luogo ove l’atto è uscito dalla sfera esclusiva del suo autore divenendo accessibile a terzi. Va, tuttavia, ribadito che, a tal fine, l’orizzonte cognitivo di questa Corte, non può che arrestarsi agli elementi fattuali emergenti dal capo di imputazione cosicché, ove da questo nulla emerga al riguardo, occorrerà applicare i criteri suppletivi indicati dall’art. 9 cod. proc. pen. 6. Procedendo con l’esame della questione, posta in via subordinata, relativa ai reati contestati a EN, ritenuti dal Tribunale pacificamente connessi, ritiene il Collegio che si tratta di una questione ai limiti dell’inammissibilità in quanto è stata formulata in termini ipotetici (nell’ordinanza, ad esempio, si fa riferimento ad una mera prassi descritta dal coimputato ST nel corso dell’interrogatorio) e sulla base delle sole deduzioni difensive circa la sottoscrizione della relazione presso l’ufficio di Casalecchio del Reno, elemento, questo, che non risulta con evidenza dai due capi di imputazione in esame. Pertanto, poiché dal capo di imputazione e dalla stessa ordinanza di rinvio non emerge alcun elemento che consenta di affermare con certezza che EN abbia materialmente formato e depositato le relazioni cui si riferiscono i due capi 18 di imputazione nell’ufficio di Casalecchio di Reno, come già affermato da questa Corte nell’incidente cautelare relativo alle posizioni di D’NT e di UN, anch’essi imputati del reato di cui al capo 12), di cui si dirà nel punto successivo (Se. 5, n. 22052 dell’8/1/2020), il Giudice territorialmente competente va individuato nel Tribunale di Genova, ai sensi criterio suppletivo di cui all’art. 9, comma 3, cod. proc. pen. 7. È, invece, inammissibile è la questione relativa alla competenza per territorio dei reati ascritti a D’NT e Di UN, stante la valenza preclusiva della precedente decisione emessa da questa Corte nell’incidente cautelare promosso dai due imputati. Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, dal Collegio pienamente condivisa, la decisione della Corte di cassazione in tema di competenza per territorio, pur se adottata nella fase delle indagini preliminari e, segnatamente, nel procedimento cautelare, ha efficacia vincolante per tutte le successive fasi del giudizio, salva la sopravvenienza di fatti nuovi che ne impongano un riesame (Sez. 3, n. 22090 del 13/03/2025, Gup, Rv. 288385; Sez. 1, Sentenza n. 9413 del 14/02/2013, Elzaky, Rv. 255065; Sez. 1, n. 20992 del 29/04/2011, De Vito Piscicelli, Rv. 250117). Ai sensi dell'art. 25 cod. proc. pen., infatti, «la decisione della Corte di cassazione sulla giurisdizione o sulla competenza è vincolante nel corso del processo, salvo che risultino nuovi fatti che comportino una diversa definizione giuridica da cui derivi la modificazione della giurisdizione o la competenza di un giudice superiore». Soltanto la sopravvenienza di fatti nuovi, dunque, consente la deroga all'immutabilità e all'irretrattabilità del foro commissorio. Nel caso di specie, come risulta dalla stessa ordinanza del Tribunale, questa Corte (Sez. 5, n. 22052 dell’8/1/2020), si è già pronunciata sulla competenza per territorio nell’ambito dell’incidente cautelare relativo alla posizione dei due imputati, ravvisando la competenza del Tribunale di Genova. In tale sentenza si è, infatti, osservato, che la prospettazione degli uffici tecnici di Casalecchio di Reno quale luogo dove vennero formate le relazioni, su cui gli imputati hanno insistito anche nel presente sub-procedimento, appare frutto di una mera prassi, e non di una «sicura attestazione del rispetto di quel modus procedendi», nonché delle dichiarazioni di un coindagato, «ex se non incontrovertibili o destinate a rimanere certamente immodificate nel corso del procedimento». L’ordinanza di rinvio pregiudiziale, peraltro, ha dato specificamente atto che gli atti di indagine valorizzati dalla difesa sono stati già esaminati da questa Corte nell’incidente cautelare e non ha allegato alcun elemento fattuale nuovo, 19 limitandosi ad asserire che il principio sopra ribadito, rispetto al quale non ha preso alcuna posizione, è oggetto di un contrasto giurisprudenziale. Orbene, in disparte l’erroneità di tale valutazione stante la non attualità del contrasto ermeneutico, risalendo l’ultima pronuncia difforme a più di vent’anni fa (si tratta di Sez. 4, n. 35207 dell'11/07/2003, Rv. 225962), deve ritenersi che, nella pacifica carenza di nuovi fatti che comportino una diversa situazione giuridica incidente sulla competenza, la decisione adottata da questa Corte, Sez. 5, n. 22052 dell’8/1/2020, ancorché nell'ambito dell'incidente cautelare, è vincolante ai sensi dell'art. 25 cod. proc. pen. 8. Per le medesime ragioni deve ritenersi inammissibile la questione dedotta con riferimento alle posizioni di AS e RO, chiamati a rispondere dei medesimi reati di cui ai capi 12), 13) e 14) contestati a D’NT e Di UN. Osserva, infatti, il Collegio che, oltre al valore vincolante della sentenza emessa dalla Quinta sezione di questa Corte nell’incidente cautelare, come già affermato con riferimento alla posizione di EN, la questione, come formulata dal Tribunale è inammissibile in quanto la prospettazione della redazione dell’atto falso da parte di EN negli uffici di Casalecchio di Reno appare correlata ad una mera prassi e alla alternativa prospettazione difensiva, piuttosto che ad un dato certo, non emergente nè dal capo di imputazione nè dall’ordinanza di rinvio pregiudiziale. 9. Non superano il vaglio di ammissibilità neanche le questioni relative alle posizioni di TT LI, DO e CU, chiamati a rispondere dei soli capi 13) e 14). In tal caso, infatti, in disparte la già ritenuta valenza preclusiva della pronuncia di questa Corte sulla competenza per territorio in ordine ai reati di cui ai capi 12), 13) e 14), rileva il Collegio che, a fronte di due capi di imputazioni dai quali emerge con evidenza l’impossibilità di individuare il luogo di perfezionamento del falso, stante il concorso di più soggetti operanti in luoghi diversi e l’assenza di elementi fattuali da cui desumere con certezza tale circostanza, la questione è stata posta dal Tribunale in termini meramente esplorativi, pur a fronte di una circostanza pacifica, di cui la stessa ordinanza dà atto, concernente la «complessità del processo formativo dell’atto tecnico» e la conseguente impossibilità di individuare con esattezza il locus commissi delicti. Anche in tal caso, dunque, il Tribunale, pur dando atto della presenza di tutti i presupposti normativi per applicare il criterio suppletivo di cui all’art. 9, comma 3, cod. proc. pen., ha rimesso in chiave esplorativa la questione pregiudiziale sulla base delle mere prospettazioni difensive circa la possibile compilazione della relazione negli Uffici SPEA di Milano. 20 10. In assenza di specifici elementi relativi alle posizioni degli imputati (i cui nominativi sono stati specificamente indicati nella parte in fatto) che si sono limitati ad associarsi all’eccezione di incompetenza per territorio, la questione relativa alle loro posizioni non è valutabile da questa Corte e deve, in ogni caso, ritenersi inammissibile per come rimessa dall’ordinanza del Tribunale nella quale non si offre alcuna argomentazione che consenta di dubitare della competenza per territorio. 11. Tirando le fila di quanto sopra esposto, va, dunque, dichiarata la competenza del Tribunale di Genova in ordine a tutti i reati di falso ideologico informatico contestati ai capi sub G) e P), nonché ai reati ascritti a FE MI, da individuare, stante la connessione ritenuta dal Tribunale tra il reato di cui al capo 10) e quello di cui al capo G22), ai sensi dell’art. 16 cod. proc. pen. in relazione al luogo (Genova) di consumazione del più grave reato di falso ideologico informatico;
va, inoltre, dichiarata la competenza del Tribunale di Genova per i reati di falso ideologico documentale contestati a EN ai capi 11) e 12; stante, infine, l’inammissibilità delle altre questioni devolute con riferimento alle posizioni di D’NT, Di UN, AS, RO, TT LI, DO e CU, va confermata la competenza del Tribunale di Genova anche in relazione ai reati di falso ideologico documentale loro contestati ai capi 12), 13) e 14).
P.Q.M.
Dichiara la competenza del Tribunale di Genova. Così deciso il 30 settembre 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente DE TR IE Di EF