Articolo 17 della Legge 6 febbraio 1963, n. 546
Articolo 16Articolo 18
Versione
12 maggio 1963
Art. 17. Le entrate ordinarie e straordinarie del bi-
lancio del Fondo di massa del Corpo della
guardia di finanza, accertate nell'esercizio
finanziario 1941-42, per la competenza propria
dell'esercizio medesimo, sono stabilite, in .. L. 83.894.410,05 delle quali furono riscosse .................. " 45.176.191,17
------------------ e rimasero da riscuotere ..................... L. 38.718.218,88
------------------
Entrata in vigore il 12 maggio 1963