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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 14/07/2025, n. 10545 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10545 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 37811/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice dott.ssa Paola Larosa Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 37811/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv.to Parte_1 C.F._1
CC CE, con elezione di domicilio indirizzo telematico presso il difensore;
RICORRENTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv.to CP_1 C.F._2
VITALE VALENTINA, con elezione di domicilio in indirizzo telematico presso il difensore;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 19.09.2024 ha chiesto che il Tribunale Parte_1 pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio da lui contratto in
Bracciano, l'11.07.2024, con , dalla quale ha avuto 6 figli: CP_1 CP_2 nata a [...] il [...], nata a [...] l'[...],
[...] CP_3 CP_4 nata a [...] il [...], nata a [...] il [...],
[...] CP_5 CP_6 nata a [...] il [...] e nato a [...], il [...];
[...] Controparte_7 deducendo di vivere ininterrottamente separato dal coniuge in virtù di accordo di separazione in seguito a negoziazione assistita autorizzato dalla Procura della
Repubblica presso il Tribunale Civile di Roma in data 28 settembre 2022.
1 Disposta la comparizione delle parti all'udienza del 14.04.2025, dato atto del fallimento del tentativo di conciliazione, il Giudice con ordinanza del 17.04.2025 ha pronunciato i provvedimenti provvisori ed urgenti, ha riservato la decisione sullo status al Collegio ed ha disposto la prosecuzione del giudizio.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta.
Risulta, infatti, dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso, del termine di 6 mesi dalla data dell'accordo di separazione in seguito a negoziazione assistita autorizzato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Civile di
Roma in data 28 settembre 2022; da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati ed il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita.
Deve, pertanto, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza e disponendosi la prosecuzione del procedimento dinanzi al giudice sulle domande accessorie, ai sensi dell'art. 4, comma
12 l. n. 898 del 1970 e successive modifiche.
La regolamentazione delle spese di causa deve essere rinviata alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Pt_1
e in Bracciano l'11.07.2014;
[...] CP_1 dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di Bracciano (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2014, atto 50, parte
II, serie A, uff. 1); rimette la causa in istruttoria come da ordinanza pronunciata in data 17.04.2025; rinvia all'esito del giudizio la definizione delle spese di lite.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data
17.06.2025
IL GIUDICE IL PRESIDENTE
dott.ssa Paola Larosa dott.ssa Marta Ienzi
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