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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 19/12/2025, n. 6671 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6671 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
RE PU BBLICA ITALI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, Settima Sezione civile, composta dai magistrati:
dr.ssa Aurelia D'Ambrosio Presidente
dr. Michele Magliulo Consigliere
Consigliere rel. dr.ssa Marielda Montefusco
riunita in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 4478/2016, Ruolo Generale Civile avente ad oggetto:
appello avverso la sentenza n. 2748/2016, emessa dal Tribunale di Napoli – II
-
Sezione Civile, pubblicata in data 1 marzo 2016, non notificata, vertente
TRA
(codice fiscale la Parte_1 P.IVA_1 ), con sede in Siena (SI), alla Piazza Salimbeni n. 3, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. NI NE (codice fiscale C.F. 1 1) e dall'avv. Gaetano Di
), in virtù della procura in atti Martino (codice fiscale C.F. 2
APPELLANTE
E
Controparte_1 (codice la con sede legale in Capodrise (CE), alla Via fiscale C.F. 3
CO IA n. 110, in persona del liquidatore e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. CO Vitobello (codice fiscale e dall'avv. Roberto Costagliola (codice fiscaleC.F. 3 Codice Fiscale_4 ), in virtù della procura in atti
APPELLATA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I.
1. Con atto di citazione notificato il 15 marzo 2010, la società
conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Napoli, la
[...] Parte_2
per sentire accogliere le seguenti conclusioni: Parte 1
"a) dichiarare illegittimo il comportamento tenuto dalla Parte_1
nei confronti della esponente attrice in relazione alle circostanze
[...]
evidenziate nella narrativa del medesimo atto di citazione rilevando:
i) in ogni caso, la violazione del disposto di cui all'art. 118 TUB, per non aver comunicato per iscritto le variazioni delle condizioni contrattuali;
ii) ovvero, l'inadempimento delle obbligazioni contratte dalla Pt_1 con la
all'atto della concessione delle linee di credito da valereParte_2 sui conti "fin.cantiere" n. 13912 e "S.A.L." n. 13913, ovvero ancora, in subordine;
iii) la violazione dei canoni di correttezza e buona fede commerciale, nonché
quelli di diligenza (particolarmente rigorosa nel caso del banchiere),
nell'adempimento dei contratti per avere, senza preavviso ed inopinatamente,
mutato unilateralmente le condizioni di affidamento concesse alla Parte_2
[...]
iv) per quanto concerne, invece, l'addebito degli interessi sul conto corrente n.
14254, rilevare la illegittimità dell'addebito degli interessi a tassi superiori alla soglia usuraria determinata ex l. 108/96;
b) conseguentemente all'accoglimento delle conclusioni sopra formulate,
provvedere alla riliquidazione dei conti correnti nn. 12910, 13912, 13913 e
14254, aperti presso la filiale di Napoli, Agenzia 28, della Parte_1
[...] intestati alla soc. Parte_2 stornando in favore della stessa le somme illegittimamente addebitate, ovvero quelle il cui addebito è
stato provocato da comportamento illegittimo e/o illecito della Pt_1 come
sopra analiticamente individuate, per un importo complessivo di euro 67.611,18,
ovvero l'importo maggiore o minore che verrà accertato se del caso mediante
C.T.U. che l'Ill.mo Giudice vorrà disporre, oltre interessi e rivalutazione monetaria a decorrere dalle date dei singoli addebiti;
c) in subordine, condannare la convenuta Pt_1 alla restituzione le somme illegittimamente addebitate sui conti correnti nn. 13910, 13912, 13913 e 14254,
aperti presso la filiale di Napoli, Agenzia 28, la Parte_1 [...] in persona del legale rappresentante pro tempore, intestati alla soc. Parte_2 ed ammontanti, come detto, di euro 67.611,18, ovvero l'importo maggiore o minore che verrà accertato se del caso mediante CTU che l'Ill.mo Giudice vorrà disporre, oltre interessi e rivalutazione monetaria a decorrere dalle date dei singoli addebiti;
d) condannare in ogni caso la convenuta Pt_1 al risarcimento di tutti i danni
patiti e patiendi dalla soc. conseguenti agli illegittimi Parte_2
comportamenti sopra evidenziati, danni da liquidarsi in via equitativa, e che si indicano nella misura di euro 50.000,00, ovvero nella misura maggiore o minore che si riterrà di giustizia;
e) ovvero e comunque, in ossequio al principio iura novit curia, voglia l'ecc.mo
Tribunale, in applicazione di qualsivoglia rimedio previsto dal'ordinamento, dare qualsiasi altra qualificazione giuridica in relazione alle circostanze di fatto sopra denunziate, a condizione che essa sia favorevole all'attore, adottando uno dei rimedi a tutela dei diritti di quest'ultimo di cui il Giudice riterrà sussistere i presupposti;
tra tutti i possibili rimedi si chiede l'adozione del rimedio più
favorevole all'attore;
f) con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa".
Nel dettaglio, la domanda della società attrice si fondava su di una serie di irregolarità e di comportamenti illegittimi che la Parte_1
avrebbe realizzato nella gestione dei conti correnti ordinario (n.
[...]
13910), Finanziamento Cantiere (n. 13912), Stato Avanzamento RI (n.
13913), nonché del conto (n. 14254) su cui - dopo la chiusura dei conti nn. 13912 e 13913 - era stato girocontato il saldo del conto Stato Avanzamento
RI. La società precisava che la Banca MPS S.p.A., in data 19 marzo 2008,
si era obbligata a mettere a disposizione della cliente una somma pari ad €
350.000,00 regolata sul conto n. 13912, ed una somma di € 720.000,00 sul conto n. 13913. Inoltre, la società correntista deduceva altresì che:
a. in data 19 febbraio 2009 venivano impartite alla Banca due disposizioni di giroconto dal conto corrente ordinario 13910 in favore del conto "fin.
Cantiere" n. 13912, per € 43.000,00, ed in favore del conto "SAL" n.
13913, per € 556.000,00, con lo scopo, rispettivamente, di ridurre l'esposizione debitoria del conto n. 13912, e ripristinare la provvista sul conto n. 13913, in vista della presentazione allo sconto della fattura n.
1/09 emessa dal Comune di Serrara Fontana;
b. l'accredito del giroconto veniva eseguito sul conto n. 13913 con valuta al
19 febbraio 2009, mentre l'addebito dello sconto della fattura n. 1/09,
veniva annotato con data contabile 19 febbraio 2009 ma con data valuta
18 febbraio 2009, comportando un saldo negativo per valuta pari ad euro
1.275.945,42, sconfinando il limite dell'affidamento di € 720.000,00,
provocando quindi l'illegittimo addebito di interessi e commissioni di massimo scoperto extra fido rispettivamente per € 135,56 ed € 5.503,85.
c. in seguito, in data 3 luglio 2009 la Pt_1 rifiutava illegittimamente
Perso l'anticipazione della fattura n. 2/09 nonostante sul conto vi fosse capienza per circa 230.000,00, anche a seguito del giroconto annotato con data valuta 30 giugno 2009; d. "venivano addebitati sul conto "fin. Cantiere" n. 13912 interessi sull'utilizzo della linea di credito ai tassi previsti per l'extra fido, sebbene sia incontrovertibile che il fido su detto conto era pari ad euro 350.000,00.
Infatti, dall'estratto conto al 30.06.2009 si rileva l'illegittimo addebito per interessi al tasso dell'8,90% (a fronte di un tasso convenzionale ordinario del 3,044%) per la complessiva somma di euro 5.300,40;
analogamente, dal medesimo estratto conto, si rileva un addebito per la commissione di massimo scoperto (dovuta, secondo gli stessi regolamenti della Banca, solo sullo sconfinamento dal fido) per euro 2.445,45;
venivano addebitati sul conto corrente "SAL" n. 13913 interessi sull'utilizzo della linea di credito ai tassi previsti per i conti non affidati e/o oggetto di sconfinamento, sebbene sia incontrovertibile che il fido su detto conto era pari ad euro 720.000,00. Infatti, dagli estratti conto al 30.06.09 ed al
30.09.09 si rileva l'illegittimo addebito per interessi al tasso dell'8,90% (a fronte di un tasso convenzionale ordinario del 3,044%) per le somme,
rispettivamente, di euro 14.806,09 (secondo l'e/c al 30/06/09, cfr. doc.
12) ed euro 3.345,60 (secondo l'e/c al 30.09.09, cfr.doc. 13);
analogamente, dall'estratto conto al 30.06.09, si rileva un addebito per la commissione di massimo scoperto (dovuta secondo gli stessi regolamenti della Banca, solo sullo sconfinamento dal fido) per euro 6.831,15″.
Perso e. sul conto n. 14254 acceso per sostituire il conto venivano contabilizzati interessi al 12,45% fino al 1 dicembre 09, mentre in seguito a tale data venivano applicati interessi al minor tasso del 4,711%. I.
2. Con comparsa di risposta, la Parte_1 si
costituiva ritualmente in giudizio e chiedeva di "respingere la domanda attorea.
Con ogni conseguenza di legge in ordine al pagamento di spese, diritti ed onorari del presente giudizio". In particolare, la banca eccepiva la legittimità del comportamento adottato e delle condizioni economiche applicate ai conti correnti affidati in ragione del fatto che, per i conti nn. 13912 e 13913 la linea di credito era stata accordata fino al termine del 31 marzo 2009, per il conto n. 14254,
invece, l'affidamento era divenuto operativo a partire dal 2 dicembre 2010, con conseguenziale legittima applicazione dei tassi previsti per le operazioni extra-
fido a far data dal 1 aprile 2009 e fino al 01 dicembre 2010.
1.3. Con provvedimento del 25 gennaio2011, il Tribunale di Napoli disponeva l'espletamento di una CTU contabile affidando l'incarico al dott. Persona_2
incaricato di ricostruire i conti correnti verificando gli effetti delle paventate illegittimità.
I.
4. All'esito della espletata CTU, con la sentenza n. 2748/2016 depositata
I'01 marzo 2016, il Tribunale di Napoli II sezione civile, così provvedeva:-
"-Accoglie la domanda attorea e per l'effetto condanna la banca Parte_1
[...] al pagamento in favore della Parte_2 della somma di €
53.456,62, oltre interessi legali decorrenti dalla presente pronuncia sino al soddisfo;
- pone definitivamente le spese di CTU, liquidate con decreto del 31.10.2011, a carico di entrambe le parti, ciascuna per la metà;
- compensa tra le parti le spese di lite". II.
1. Avverso detta decisione - con atto di appello notificato a mezzo PEC
in data 30 settembre 2016 - la Parte_1
proponeva appello chiedendone l'integrale riforma con accoglimento delle seguenti conclusioni:
"a) preliminarmente, sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza gravata,
sussistendo i gravi motivi previsti dall'art. 351 c.p.c.;
b) dichiarare nulla, annullare, ovvero revocare o, ancora, riformare la sentenza dell'01.03.2016 n. 2748/2016 pubbl. il 01.3.2016, repert. N. 3211/2016 del
01.03.2016, n. 12470/2015, dal Tribunale di Napoli, II sezione civile, G.O.T.
avv. Vincenzo Scalzone, nel provedimento n. r.g. 8125/2010, tra la [...]
da una parte, e la societàParte_1 Parte_2
[...] dall'altra, perché viziata in ragione dei motivi riportati ai punti I, II, e III
del presente appello;
c) respingere la domanda attorea proposta in primo grado, per la parte eccedente la somma di euro (5.634,10 + 4.691,95= 10.286,05) riducendo la condanna da euro 53.456,62 ad euro 43.170,57;
d) nell'ipotesi di adempimento della sentenza gravata, condannare in persona del legale rapp.te p.t., alla restituzione Parte_2
dell'importo versato dall' Pt_3 di credito, pari ad € 43.170,57 (ovvero della maggiore o minor somma), oltre interessi a far data dal pagamento, ed alla restituzione delle spese legali;
e) vittoria di spese, diritti ed onorari, anche relativamente al giudizio di primo grado". In sostanza, la Parte_1 formulava un unico motivo di impugnazione con il quale eccepiva la totale assenza di motivazione di cui sarebbe affetta la sentenza impugnata, non avendo il Giudice
analizzato le difese proposte dalla Pt_1 con le quali era stata eccepita l'assoluta legittimità delle condizioni economiche applicate ai rapporti posto che,
le aperture di credito di cui ai conti nn. 13912 e 13913 avevano entrambe scadenza il 31 marzo 2009, con conseguenziale necessaria applicazione delle condizioni "extra-fido" per tutte le operazioni compiute da quel momento in poi.
Parimenti, anche per il rapporto n. 14254 mancherebbe la prova di un affidamento concesso prima del 02 dicembre 2009, data a partire dalla quale la
Banca aveva concesso una nuova linea di credito per stato avanzamento lavori,
con la conseguenza che solo a partire da quella data avrebbero potuto trovare applicazione le condizioni economiche per operazioni "intra-fido".
Per l'effetto, la Pt_1 chiedeva il riconoscimento della legittimità delle condizioni economiche applicate con conseguenziale rigetto della domanda della
'fatta eccezione per le somme di € 5.639,41, nonché per Parte_2
quelle di € 2.535,22 ed € 2.156,73 (per un totale di € 10.286,05), di cui la Pt_1 aveva riconosciuto il legittimo addebito.
II.
2. Con comparsa di risposta depositata il 10 gennaio 2017, la si costituiva in giudizio eccependo,Controparte_2
innanzitutto, l'inammissibilità del gravame ai sensi degli artt. 342 e 348-bis c.p.c., nonché nel merito l'integrale rigetto dell'impugnazione.
Pertanto, rassegnava le seguenti conclusioni: "preliminarmente: rigettare la istanza cautelare proposte dalla [...]
perché improponibile, inammissibile eParte_1
comunque infondata, per essere evidentemente insussistenti i requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora, e ciò in accoglimento delle eccezioni svolte dalla Scrivente difesa nella comparsa di costituzione in sede cautelare depositata in data 10.01.2017, istanza ad oggi ancora non oggetto di esame.
Sempre preliminarmente: per l'integrale rigetto dell'appello proposto dalla perché inammissibile in rito ai sensiParte_1
dell'art. 348-ter c.p.c., essendo evidente la violazione delle disposizioni contenute negli artt. 342 e 348 c.p.c., con conseguente conferma della pronunzia del Tribunale di Napoli.
In via subordinata, nel merito: in ogni caso per l'integrale rigetto dell'appello proposto dalla Parte_1 perché
totalmente infondato nel merito, per quanto dedotto nel presente atto al paragrafo sub. 2, con conseguente conferma della pronunzia del Tribunale di
Napoli.
In via ulteriormente subordinata, sempre nel merito:
nella sola e non credibile ipotesi in cui Codesto Ecc.mo Collegio ritenesse doversi sia ritenere superato il filtro della inammissibilità dell'appello proposto, sia doversi accedere al motivo di appello proposto dalla Pt_1 e conseguentemente ritenesse doversi riesaminare aspetti ed argomentazioni che l'Appellante
asserisce non essere stati considerati in prime cure, accogliere in ogni caso le domande proposte, tutte, dalla Appellante in prime cure, rigettando ogni avversa richiesta, eccezione e deduzione della Pt_1 perché infondata in fatto ed in diritto.
Spese di lite: con vittoria di spese e competenze del presente grado di giudizio, sia nella presente fase di merito che in quella cautelare, con attribuzione ai sottoscritti procuratori antistatari".
II.
3. Precisate le conclusioni e depositate le note ex art. 127-ter in sostituzione dell'udienza fissata per il 16 ottobre 2025, la causa veniva riservata in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.,
abbreviati nella misura di venti giorni per il deposito delle comparse conclusionali ed ulteriori venti giorni per il deposito delle memorie di replica.
Alla scadenza il fascicolo veniva rimesso al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare, va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello della per violazione dei canoni previsti dall'art.Parte_1
342 c.p.c. sollevata dalla difesa della Controparte_2
L'atto di appello proposto consente, infatti, di individuare con chiarezza le specifiche critiche alla sentenza impugnata risultando, quindi, chiare le ragioni proposte a fondamento delle censure avanzate in contrapposizione con le ragioni addotte dal giudice di primo grado a giustificazione della decisione adottata.
Invero, "gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. 22 giugno 2012,
n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice;
resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado" (Cass. Sez. Un. 16.11.2017 n. 27199; 30.5.2018 n. 13535,
29.10.2018 n.27391, Sez. Un. 20.11.2018 n. 12587).
Ciò che viene richiesto è, dunque, che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, dimostrando di avere compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perché queste siano censurabili.
E' sufficiente quindi che "il motivo di appello esponga il punto sottoposto a riesame, in fatto e in diritto, in modo tale che il giudice sia messo in condizione
(senza necessità di esplorare, in assenza di parametri di riferimento, le vicende processuali) di cogliere natura, portata e senso della critica, non occorrendo tuttavia che l'appellante alleghi e, tantomeno, riporti analiticamente le emergenze di causa rilevanti, le quali risultino investite ed evocate non equivocamente dalla censura, diversamente da quel che è previsto per l'impugnazione a critica vincolata" (Cass. 19.3.2019 n.7675).
1.2. Con riferimento alla declaratoria di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c., si osserva che la Corte, procedendo alla trattazione della causa nel merito, ha superato, sia pure implicitamente, tale questione, ritenendo insussistenti i presupposti per pervenire ad una definizione semplificata del giudizio, nei termini previsti dall'indicata disposizione.
In tal senso, la Corte di Cassazione ha più volte ritenuto che, qualora il giudice d'appello abbia proceduto alla trattazione nel merito dell'impugnazione,
ritenendo di non ravvisare un'ipotesi di inammissibilità ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., la decisione sulla ammissibilità non è ulteriormente sindacabile sia davanti allo stesso giudice dell'appello che al giudice di legittimità nel ricorso per cassazione, anche alla luce del più generale principio secondo cui il vizio di omessa pronuncia non è configurabile su questioni processuali. La scelta del giudice d'appello di definire il giudizio prendendo in esame il merito della pretesa azionata (sia con il rigetto che con l'accoglimento) non può dirsi proceduralmente viziata sul presupposto che si sarebbe dovuta affermare l'inammissibilità per assenza di ragionevole probabilità di accoglimento;
pertanto, ove il giudice non ritenga di assumere la decisione ai sensi dell'art. 348-ter, comma 1, c.p.c., la
questione di inammissibilità resta assorbita dalla sentenza che definisce l'appello, che è l'unico provvedimento impugnabile, ma per vizi suoi propri, "in procedendo" o "in iudicando", e non per il solo fatto del non esservi stata decisione nelle forme semplificate (Cass. 29/11/2021, n.37272).
2. E' possibile, a questo punto, scrutinare nel merito l'appello proposto dalla che, per le ragioni di seguito esposte, deve Parte_1
essere respinto.
3. Come poc'anzi evidenziato, l'unica questione effettivamente dedotta
-dalla banca appellante e di carattere dirimente ai fini della definizione della controversia- concerne l'esistenza o meno di un termine finale di efficacia dell'affidamento in conto corrente relativo ai rapporti n. 13912 "Finanziamento
Cantiere" e n. 13913 "Stato avanzamento lavori", che, secondo l'istituto di credito, sarebbe stato riconosciuto in favore della Parte_2 sino alla data del 31 marzo 2009.
In presenza di un termine finale dell'apertura di credito regolata sui predetti conti correnti, a decorrere dal 1° aprile 2009 la Pt_1 avrebbe
legittimamente applicato i tassi, le commissioni e le spese previsti in misura maggiorata per le operazioni effettuate in assenza di un valido affidamento, in luogo delle condizioni economiche proprie della gestione del rapporto in costanza di affidamento.
In tale prospettiva- salva la restituzione degli importi il cui carattere indebito è stato espressamente riconosciuto dalla Banca MPS S.p.A. a detta
dell'appellante, la società Pt_2 Parte_2 non sarebbe legittimata a pretendere la differenza tra quanto effettivamente addebitato in applicazione delle condizioni extra-fido e quanto, invece, avrebbe dovuto essere addebitato sulla base delle condizioni economiche previste per le operazioni intra-fido.
3.1. In termini generali, appare necessario premettere che la disciplina in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari è
finalizzata, nel rispetto dell'autonomia negoziale delle parti, a garantire ai clienti un'adeguata conoscenza degli elementi essenziali del rapporto contrattuale e delle relative modifiche, favorendo al contempo l'efficienza concorrenziale nei mercati creditizio e finanziario. La normativa persegue, in particolare, l'obiettivo di contenere il potere contrattuale dell'intermediario - qualificabile come parte contraente forte - e di stimolare la competizione tra gli operatori del settore. I principi della trasparenza bancaria mirano a garantire che il cliente disponga di informazioni chiare,
complete e comparabili sui prodotti e servizi offerti dagli intermediari. Essi si articolano in tre direttrici fondamentali:
semplificazione della documentazione, attraverso la razionalizzazione dei contenuti e l'uso di un linguaggio chiaro e adeguato al livello di competenza finanziaria della clientela;
correttezza, completezza e intelligibilità delle informazioni, affinché il cliente possa comprendere pienamente caratteristiche, costi, rischi e diritti connessi al rapporto contrattuale;
comparabilità delle offerte, mediante una struttura informativa uniforme e coerente che consenta un confronto immediato tra prodotti analoghi,
favorendo così la concorrenza tra gli intermediari.
La normativa di settore, quindi, riconosce la posizione di debolezza e di asimmetria informativa in cui si trova il cliente rispetto all'intermediario, il quale
è inevitabilmente dotato di maggiori capacità informative e strutturali, non colmabili ma sicuramente suscettibili di essere attenuate impostando il rapporto secondo i canoni di trasparenza, chiarezza e completezza delle informazioni.
Le informazioni relative al rapporto contrattuale - soprattutto quelle attinenti oltre ad essere chiare devono esserealle condizioni economiche
-
immediatamente intellegibili da parte del cliente, il quale quindi deve essere messo nelle condizioni tali da poter prendere esatta consapevolezza del regime giuridico ed economico applicato al contratto concluso con la Banca.
3.2.Nel caso di specie, tali principi non possono dirsi rispettati da parte della proprio con specifico riferimento alla Parte_1
indicazione del termine finale posto all'efficacia dell'affidamento regolato in conto corrente in favore della società Parte_2 Come dedotto dalla stessa Pt 1 appellante, il Giudice di prime cure ha omesso di analizzare tale fondamentale aspetto, motivando la decisione riferendosi a questioni diverse da quelle effettivamente poste dalle parti processuali, rendendo una motivazione del tutto avulsa dal reale thema disputandum. Benchè sia rilevabile ictu oculi tale difetto di motivazione, la questione posta dalla banca impugnante appare comunque infondata non evincendosi, dalla lettura della documentazione sia contrattuale che contabile versata in atti, la chiara e precisa indicazione di un termine ultimo di efficacia della apertura di credito concessa in favore della Controparte_2
[...]
Va rammentato che l'apertura di credito, disciplinata dall'art. 1842 c.c., è
un contratto con il quale la banca si obbliga a tenere a disposizione del correntista una determinata somma di danaro che il cliente può utilizzare anche in più riprese e della quale, per l'intera durata del rapporto, può ripristinare in tutto o in parte la disponibilità eseguendo versamenti che gli consentiranno poi eventuali ulteriori prelevamenti entro il limite complessivo del credito accordatogli. Tale obbligo può essere limitato nel tempo, prevedendo un periodo determinato entro il quale tale somma rimane effettivamente a disposizione della correntista, o anche a tempo indeterminato. Laddove manchi la specifica indicazione di un termine di durata, l'affidamento va inteso come concesso a tempo indeterminato.
L'elemento caratterizzante del rapporto è senz'altro costituito dalla creazione della suddetta disponibilità di denaro, assumendo una importanza rilevante se si tratti di contratto a scadenza o a tempo indeterminato, non solo ai fini della convenienza economica dell'operazione, ma anche e soprattutto per ragioni di organizzazione delle scelte in questo caso aziendali che la correntista è
chiamata a compiere, dipendendo da ciò la necessità o meno di ricostituire la somma messa a disposizione entro un determinato periodo di tempo rientrando dalle passività eventualmente accumulate.
Elementi essenziali del contratto di apertura di credito sono, quindi,
l'ammontare del credito messo a disposizione del correntista e la durata dell'affidamento.
Nella fattispecie in oggetto, anche contravvenendo agli obblighi di chiarezza e trasparenza imposti dalla normativa di settore, manca la specifica indicazione di uno specifico termine di durata dell'affidamento concesso in favore della
: dall'analisi del documento riepilogativo cuiControparte_2
fanno riferimento entrambe le parti processuali unico documento riferibile ai
rapporti allegato agli atti di causa
- non emerge, infatti, alcuna chiara indicazione relativa all'eventuale termine di scadenza cui, invece, fa riferimento
Accanto all'indicazione di una solaParte_1 la
- precisamente il conto Per_1 n. 13913 concesse in delle linee di credito 11
favore della società Parte_2 è inserita l'indicazione di una data (31 marzo 2009) senza però alcuna specificazione in merito al sua portata e/o rilevanza.
In realtà, laddove la Pt_1 avesse voluto attribuire al suddetto riferimento temporale il valore di "termine finale" per gli affidamenti concessi, avrebbe dovuto indicarlo chiaramente, in modo da consentire alla correntista di prendere piena conoscenza delle effettive condizioni contrattuali. In forza del suddetto documento, a parere di chi scrive, non è possibile concludere in maniera chiara e univoca per la presenza della specifica indicazione di un termine finale a cui sarebbero assoggettati i contratti di affidamento i quali,
in mancanza, vanno intesi come aperture di credito concesse a tempo indeterminato.
Di conseguenza, appare corretta la valutazione effettuata dal CTU incaricato nel giudizio di primo grado il quale, considerando ancora operativa l'apertura di credito anche oltre il termine del 31 marzo 2009, ha determinato i maggiori importi (ingiustamente) addebitati dalla Pt_1 applicando, in luogo delle condizioni economiche previste in assenza di affidamento, i tassi e le
commissioni previste per le operazioni intra-fido, applicate dalla Pt_1 fino al 31
marzo 2009. Pertanto come ritenuto dal Tribunale - devono considerarsi illegittimi ( e dunque non dovuti) i maggiori importi addebitati dalla Pt_1 sui conti nn. 13912
e 13913 a titolo di interessi, commissioni e spese extra-fido (per il c/c n° 13913
pari ad € 24.709,44; per il c/c n° 13912 pari ad € 5.984,13), in presenza di affidamenti pienamente operativi anche dopo il 31 marzo 2009 e fino alla data di effettiva estinzione dei rapporti. Allo stesso modo, devono considerarsi
illegittimi i maggiori importi addebitati dalla Banca MPS S.p.A. sul conto corrente n. 14254 pari ad € 22.517,11: anche in questo caso, infatti, la
[...]
ha sostenuto di aver legittimamente applicato i maggiori Parte_1
tassi previsti per le operazioni extra-fido in assenza di una valida apertura di credito fino a quando, in data 2 dicembre 2009, le parti hanno previsto un nuovo affidamento in conto corrente regolato da condizioni economiche differenti.
Invero, una corretta analisi dei rapporti imponeva (recte impone) una valutazione non isolata ma complessiva delle operazioni contabili compiute sui due conti correnti nn. 13913 e 14254. Del resto costituisce circostanza non contestata dalle parti il fatto che in data 28 luglio 2009 il conto corrente" Per_1
sia stato formalmente chiuso trasferendo, mediante un'operazione di giroconto,
il saldo contabile negativo su di esso registrato su un conto di nuova costituzione contrassegnato dal n. 14254.
In definitiva, gli elementi emersi consentono di ritenere che tra i due rapporti sussisteva (sussiste) un collegamento negoziale così significativo da configurare,
nella sostanza, un unico rapporto di conto corrente, sebbene articolato su due conti distinti soltanto sul piano formale.
L'identità soggettiva dei contraenti e la continuità contabile esistente tra i due rapporti - realizzata con l'operazione di giroconto della passività esistente dal conto corrente n. 13913 al conto n. 14254 - denotano la volontà delle parti di proseguire il rapporto tra loro instaurato con il conto n. 13913, in forza di un nuovo conto contrassegnato da un numero identificativo diverso. Proprio in ragione della unicità sostanziale del rapporto, fino alla pattuizione del 01 dicembre 2009 con la quale è stata regolamentata in maniera diversa l'apertura di credito, la Banca MPS S.p.a. avrebbe dovuto continuare ad applicare al conto n. 14254 le medesime condizioni previste per il conto n. 13913,
compresa l'apertura di credito la quale, come detto in precedenza, era da intendersi mai scaduta in quanto a tempo indeterminato.
Pertanto, va condiviso il ricalcolo delle competenze relative al conto n. 14254
alla effettuato dal CTU, con conseguente diritto della Parte_2
restituzione delle maggiori somme addebitate dalla Banca MPS pari ad euro
22.517,11.
Per tutte queste ragioni, quindi, anche se in forza di motivazioni differenti, va confermata la sentenza di primo grado con la quale la Parte_1
[...] è stata condannata al pagamento in favore della Controparte_2
della somma di € 53.456,62, oltre interessi dalla domanda fino al
[...]
soddisfo.
4. In virtù dell'integrale rigetto dell'appello, non vi è dubbio sulla piena soccombenza dell'appellante Parte 1 che giustifica la sua condanna al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore della appellata Controparte_2 Dette spese si liquidano come in dispositivo, tenuto conto della natura delle questioni controverse,
dell'impegno difensivo svolto e dell'esito della decisione, applicando i valori medi dello scaglione di riferimento (da ragguagliare al petitum da € 26.001,00 a €
52.000,00) dei parametri del D.M. n. 55 del 2014, aggiornati dal D.M. n. 147 del
13/08/2022, con esclusione della fase istruttoria. Visto l'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002 (Testo Unico delle spese di giustizia), applicabile ratione temporis, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo del medesimo articolo per la proposta impugnazione, totalmente respinta.
P.Q.M.
- Settima Sezione Civile - definitivamenteLa Corte di Appello di Napoli
pronunciando sull'appello proposto dalla Parte_1
nei confronti della Parte 2 in liquidazione avverso la sentenza n.
2748/2016, emessa dal Tribunale di Napoli – II sezione civile, pubblicata in data
1 marzo 2016, così provvede:
A) rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
Parte_1 a pagare in favore della B) condanna la le spese del presente grado di giudizio, Controparte_2
che liquida in € 6.946,00 per i compensi professionali, oltre al 15% sul compenso a titolo di rimborso per le spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, da attribuirsi ai difensori dichiaratisi antistatari;
C) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma del comma 1-bis dello stesso articolo.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 1 dicembre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr.ssa Marielda Montefusco dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, Settima Sezione civile, composta dai magistrati:
dr.ssa Aurelia D'Ambrosio Presidente
dr. Michele Magliulo Consigliere
Consigliere rel. dr.ssa Marielda Montefusco
riunita in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 4478/2016, Ruolo Generale Civile avente ad oggetto:
appello avverso la sentenza n. 2748/2016, emessa dal Tribunale di Napoli – II
-
Sezione Civile, pubblicata in data 1 marzo 2016, non notificata, vertente
TRA
(codice fiscale la Parte_1 P.IVA_1 ), con sede in Siena (SI), alla Piazza Salimbeni n. 3, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. NI NE (codice fiscale C.F. 1 1) e dall'avv. Gaetano Di
), in virtù della procura in atti Martino (codice fiscale C.F. 2
APPELLANTE
E
Controparte_1 (codice la con sede legale in Capodrise (CE), alla Via fiscale C.F. 3
CO IA n. 110, in persona del liquidatore e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. CO Vitobello (codice fiscale e dall'avv. Roberto Costagliola (codice fiscaleC.F. 3 Codice Fiscale_4 ), in virtù della procura in atti
APPELLATA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I.
1. Con atto di citazione notificato il 15 marzo 2010, la società
conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Napoli, la
[...] Parte_2
per sentire accogliere le seguenti conclusioni: Parte 1
"a) dichiarare illegittimo il comportamento tenuto dalla Parte_1
nei confronti della esponente attrice in relazione alle circostanze
[...]
evidenziate nella narrativa del medesimo atto di citazione rilevando:
i) in ogni caso, la violazione del disposto di cui all'art. 118 TUB, per non aver comunicato per iscritto le variazioni delle condizioni contrattuali;
ii) ovvero, l'inadempimento delle obbligazioni contratte dalla Pt_1 con la
all'atto della concessione delle linee di credito da valereParte_2 sui conti "fin.cantiere" n. 13912 e "S.A.L." n. 13913, ovvero ancora, in subordine;
iii) la violazione dei canoni di correttezza e buona fede commerciale, nonché
quelli di diligenza (particolarmente rigorosa nel caso del banchiere),
nell'adempimento dei contratti per avere, senza preavviso ed inopinatamente,
mutato unilateralmente le condizioni di affidamento concesse alla Parte_2
[...]
iv) per quanto concerne, invece, l'addebito degli interessi sul conto corrente n.
14254, rilevare la illegittimità dell'addebito degli interessi a tassi superiori alla soglia usuraria determinata ex l. 108/96;
b) conseguentemente all'accoglimento delle conclusioni sopra formulate,
provvedere alla riliquidazione dei conti correnti nn. 12910, 13912, 13913 e
14254, aperti presso la filiale di Napoli, Agenzia 28, della Parte_1
[...] intestati alla soc. Parte_2 stornando in favore della stessa le somme illegittimamente addebitate, ovvero quelle il cui addebito è
stato provocato da comportamento illegittimo e/o illecito della Pt_1 come
sopra analiticamente individuate, per un importo complessivo di euro 67.611,18,
ovvero l'importo maggiore o minore che verrà accertato se del caso mediante
C.T.U. che l'Ill.mo Giudice vorrà disporre, oltre interessi e rivalutazione monetaria a decorrere dalle date dei singoli addebiti;
c) in subordine, condannare la convenuta Pt_1 alla restituzione le somme illegittimamente addebitate sui conti correnti nn. 13910, 13912, 13913 e 14254,
aperti presso la filiale di Napoli, Agenzia 28, la Parte_1 [...] in persona del legale rappresentante pro tempore, intestati alla soc. Parte_2 ed ammontanti, come detto, di euro 67.611,18, ovvero l'importo maggiore o minore che verrà accertato se del caso mediante CTU che l'Ill.mo Giudice vorrà disporre, oltre interessi e rivalutazione monetaria a decorrere dalle date dei singoli addebiti;
d) condannare in ogni caso la convenuta Pt_1 al risarcimento di tutti i danni
patiti e patiendi dalla soc. conseguenti agli illegittimi Parte_2
comportamenti sopra evidenziati, danni da liquidarsi in via equitativa, e che si indicano nella misura di euro 50.000,00, ovvero nella misura maggiore o minore che si riterrà di giustizia;
e) ovvero e comunque, in ossequio al principio iura novit curia, voglia l'ecc.mo
Tribunale, in applicazione di qualsivoglia rimedio previsto dal'ordinamento, dare qualsiasi altra qualificazione giuridica in relazione alle circostanze di fatto sopra denunziate, a condizione che essa sia favorevole all'attore, adottando uno dei rimedi a tutela dei diritti di quest'ultimo di cui il Giudice riterrà sussistere i presupposti;
tra tutti i possibili rimedi si chiede l'adozione del rimedio più
favorevole all'attore;
f) con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa".
Nel dettaglio, la domanda della società attrice si fondava su di una serie di irregolarità e di comportamenti illegittimi che la Parte_1
avrebbe realizzato nella gestione dei conti correnti ordinario (n.
[...]
13910), Finanziamento Cantiere (n. 13912), Stato Avanzamento RI (n.
13913), nonché del conto (n. 14254) su cui - dopo la chiusura dei conti nn. 13912 e 13913 - era stato girocontato il saldo del conto Stato Avanzamento
RI. La società precisava che la Banca MPS S.p.A., in data 19 marzo 2008,
si era obbligata a mettere a disposizione della cliente una somma pari ad €
350.000,00 regolata sul conto n. 13912, ed una somma di € 720.000,00 sul conto n. 13913. Inoltre, la società correntista deduceva altresì che:
a. in data 19 febbraio 2009 venivano impartite alla Banca due disposizioni di giroconto dal conto corrente ordinario 13910 in favore del conto "fin.
Cantiere" n. 13912, per € 43.000,00, ed in favore del conto "SAL" n.
13913, per € 556.000,00, con lo scopo, rispettivamente, di ridurre l'esposizione debitoria del conto n. 13912, e ripristinare la provvista sul conto n. 13913, in vista della presentazione allo sconto della fattura n.
1/09 emessa dal Comune di Serrara Fontana;
b. l'accredito del giroconto veniva eseguito sul conto n. 13913 con valuta al
19 febbraio 2009, mentre l'addebito dello sconto della fattura n. 1/09,
veniva annotato con data contabile 19 febbraio 2009 ma con data valuta
18 febbraio 2009, comportando un saldo negativo per valuta pari ad euro
1.275.945,42, sconfinando il limite dell'affidamento di € 720.000,00,
provocando quindi l'illegittimo addebito di interessi e commissioni di massimo scoperto extra fido rispettivamente per € 135,56 ed € 5.503,85.
c. in seguito, in data 3 luglio 2009 la Pt_1 rifiutava illegittimamente
Perso l'anticipazione della fattura n. 2/09 nonostante sul conto vi fosse capienza per circa 230.000,00, anche a seguito del giroconto annotato con data valuta 30 giugno 2009; d. "venivano addebitati sul conto "fin. Cantiere" n. 13912 interessi sull'utilizzo della linea di credito ai tassi previsti per l'extra fido, sebbene sia incontrovertibile che il fido su detto conto era pari ad euro 350.000,00.
Infatti, dall'estratto conto al 30.06.2009 si rileva l'illegittimo addebito per interessi al tasso dell'8,90% (a fronte di un tasso convenzionale ordinario del 3,044%) per la complessiva somma di euro 5.300,40;
analogamente, dal medesimo estratto conto, si rileva un addebito per la commissione di massimo scoperto (dovuta, secondo gli stessi regolamenti della Banca, solo sullo sconfinamento dal fido) per euro 2.445,45;
venivano addebitati sul conto corrente "SAL" n. 13913 interessi sull'utilizzo della linea di credito ai tassi previsti per i conti non affidati e/o oggetto di sconfinamento, sebbene sia incontrovertibile che il fido su detto conto era pari ad euro 720.000,00. Infatti, dagli estratti conto al 30.06.09 ed al
30.09.09 si rileva l'illegittimo addebito per interessi al tasso dell'8,90% (a fronte di un tasso convenzionale ordinario del 3,044%) per le somme,
rispettivamente, di euro 14.806,09 (secondo l'e/c al 30/06/09, cfr. doc.
12) ed euro 3.345,60 (secondo l'e/c al 30.09.09, cfr.doc. 13);
analogamente, dall'estratto conto al 30.06.09, si rileva un addebito per la commissione di massimo scoperto (dovuta secondo gli stessi regolamenti della Banca, solo sullo sconfinamento dal fido) per euro 6.831,15″.
Perso e. sul conto n. 14254 acceso per sostituire il conto venivano contabilizzati interessi al 12,45% fino al 1 dicembre 09, mentre in seguito a tale data venivano applicati interessi al minor tasso del 4,711%. I.
2. Con comparsa di risposta, la Parte_1 si
costituiva ritualmente in giudizio e chiedeva di "respingere la domanda attorea.
Con ogni conseguenza di legge in ordine al pagamento di spese, diritti ed onorari del presente giudizio". In particolare, la banca eccepiva la legittimità del comportamento adottato e delle condizioni economiche applicate ai conti correnti affidati in ragione del fatto che, per i conti nn. 13912 e 13913 la linea di credito era stata accordata fino al termine del 31 marzo 2009, per il conto n. 14254,
invece, l'affidamento era divenuto operativo a partire dal 2 dicembre 2010, con conseguenziale legittima applicazione dei tassi previsti per le operazioni extra-
fido a far data dal 1 aprile 2009 e fino al 01 dicembre 2010.
1.3. Con provvedimento del 25 gennaio2011, il Tribunale di Napoli disponeva l'espletamento di una CTU contabile affidando l'incarico al dott. Persona_2
incaricato di ricostruire i conti correnti verificando gli effetti delle paventate illegittimità.
I.
4. All'esito della espletata CTU, con la sentenza n. 2748/2016 depositata
I'01 marzo 2016, il Tribunale di Napoli II sezione civile, così provvedeva:-
"-Accoglie la domanda attorea e per l'effetto condanna la banca Parte_1
[...] al pagamento in favore della Parte_2 della somma di €
53.456,62, oltre interessi legali decorrenti dalla presente pronuncia sino al soddisfo;
- pone definitivamente le spese di CTU, liquidate con decreto del 31.10.2011, a carico di entrambe le parti, ciascuna per la metà;
- compensa tra le parti le spese di lite". II.
1. Avverso detta decisione - con atto di appello notificato a mezzo PEC
in data 30 settembre 2016 - la Parte_1
proponeva appello chiedendone l'integrale riforma con accoglimento delle seguenti conclusioni:
"a) preliminarmente, sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza gravata,
sussistendo i gravi motivi previsti dall'art. 351 c.p.c.;
b) dichiarare nulla, annullare, ovvero revocare o, ancora, riformare la sentenza dell'01.03.2016 n. 2748/2016 pubbl. il 01.3.2016, repert. N. 3211/2016 del
01.03.2016, n. 12470/2015, dal Tribunale di Napoli, II sezione civile, G.O.T.
avv. Vincenzo Scalzone, nel provedimento n. r.g. 8125/2010, tra la [...]
da una parte, e la societàParte_1 Parte_2
[...] dall'altra, perché viziata in ragione dei motivi riportati ai punti I, II, e III
del presente appello;
c) respingere la domanda attorea proposta in primo grado, per la parte eccedente la somma di euro (5.634,10 + 4.691,95= 10.286,05) riducendo la condanna da euro 53.456,62 ad euro 43.170,57;
d) nell'ipotesi di adempimento della sentenza gravata, condannare in persona del legale rapp.te p.t., alla restituzione Parte_2
dell'importo versato dall' Pt_3 di credito, pari ad € 43.170,57 (ovvero della maggiore o minor somma), oltre interessi a far data dal pagamento, ed alla restituzione delle spese legali;
e) vittoria di spese, diritti ed onorari, anche relativamente al giudizio di primo grado". In sostanza, la Parte_1 formulava un unico motivo di impugnazione con il quale eccepiva la totale assenza di motivazione di cui sarebbe affetta la sentenza impugnata, non avendo il Giudice
analizzato le difese proposte dalla Pt_1 con le quali era stata eccepita l'assoluta legittimità delle condizioni economiche applicate ai rapporti posto che,
le aperture di credito di cui ai conti nn. 13912 e 13913 avevano entrambe scadenza il 31 marzo 2009, con conseguenziale necessaria applicazione delle condizioni "extra-fido" per tutte le operazioni compiute da quel momento in poi.
Parimenti, anche per il rapporto n. 14254 mancherebbe la prova di un affidamento concesso prima del 02 dicembre 2009, data a partire dalla quale la
Banca aveva concesso una nuova linea di credito per stato avanzamento lavori,
con la conseguenza che solo a partire da quella data avrebbero potuto trovare applicazione le condizioni economiche per operazioni "intra-fido".
Per l'effetto, la Pt_1 chiedeva il riconoscimento della legittimità delle condizioni economiche applicate con conseguenziale rigetto della domanda della
'fatta eccezione per le somme di € 5.639,41, nonché per Parte_2
quelle di € 2.535,22 ed € 2.156,73 (per un totale di € 10.286,05), di cui la Pt_1 aveva riconosciuto il legittimo addebito.
II.
2. Con comparsa di risposta depositata il 10 gennaio 2017, la si costituiva in giudizio eccependo,Controparte_2
innanzitutto, l'inammissibilità del gravame ai sensi degli artt. 342 e 348-bis c.p.c., nonché nel merito l'integrale rigetto dell'impugnazione.
Pertanto, rassegnava le seguenti conclusioni: "preliminarmente: rigettare la istanza cautelare proposte dalla [...]
perché improponibile, inammissibile eParte_1
comunque infondata, per essere evidentemente insussistenti i requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora, e ciò in accoglimento delle eccezioni svolte dalla Scrivente difesa nella comparsa di costituzione in sede cautelare depositata in data 10.01.2017, istanza ad oggi ancora non oggetto di esame.
Sempre preliminarmente: per l'integrale rigetto dell'appello proposto dalla perché inammissibile in rito ai sensiParte_1
dell'art. 348-ter c.p.c., essendo evidente la violazione delle disposizioni contenute negli artt. 342 e 348 c.p.c., con conseguente conferma della pronunzia del Tribunale di Napoli.
In via subordinata, nel merito: in ogni caso per l'integrale rigetto dell'appello proposto dalla Parte_1 perché
totalmente infondato nel merito, per quanto dedotto nel presente atto al paragrafo sub. 2, con conseguente conferma della pronunzia del Tribunale di
Napoli.
In via ulteriormente subordinata, sempre nel merito:
nella sola e non credibile ipotesi in cui Codesto Ecc.mo Collegio ritenesse doversi sia ritenere superato il filtro della inammissibilità dell'appello proposto, sia doversi accedere al motivo di appello proposto dalla Pt_1 e conseguentemente ritenesse doversi riesaminare aspetti ed argomentazioni che l'Appellante
asserisce non essere stati considerati in prime cure, accogliere in ogni caso le domande proposte, tutte, dalla Appellante in prime cure, rigettando ogni avversa richiesta, eccezione e deduzione della Pt_1 perché infondata in fatto ed in diritto.
Spese di lite: con vittoria di spese e competenze del presente grado di giudizio, sia nella presente fase di merito che in quella cautelare, con attribuzione ai sottoscritti procuratori antistatari".
II.
3. Precisate le conclusioni e depositate le note ex art. 127-ter in sostituzione dell'udienza fissata per il 16 ottobre 2025, la causa veniva riservata in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.,
abbreviati nella misura di venti giorni per il deposito delle comparse conclusionali ed ulteriori venti giorni per il deposito delle memorie di replica.
Alla scadenza il fascicolo veniva rimesso al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare, va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello della per violazione dei canoni previsti dall'art.Parte_1
342 c.p.c. sollevata dalla difesa della Controparte_2
L'atto di appello proposto consente, infatti, di individuare con chiarezza le specifiche critiche alla sentenza impugnata risultando, quindi, chiare le ragioni proposte a fondamento delle censure avanzate in contrapposizione con le ragioni addotte dal giudice di primo grado a giustificazione della decisione adottata.
Invero, "gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. 22 giugno 2012,
n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice;
resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado" (Cass. Sez. Un. 16.11.2017 n. 27199; 30.5.2018 n. 13535,
29.10.2018 n.27391, Sez. Un. 20.11.2018 n. 12587).
Ciò che viene richiesto è, dunque, che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, dimostrando di avere compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perché queste siano censurabili.
E' sufficiente quindi che "il motivo di appello esponga il punto sottoposto a riesame, in fatto e in diritto, in modo tale che il giudice sia messo in condizione
(senza necessità di esplorare, in assenza di parametri di riferimento, le vicende processuali) di cogliere natura, portata e senso della critica, non occorrendo tuttavia che l'appellante alleghi e, tantomeno, riporti analiticamente le emergenze di causa rilevanti, le quali risultino investite ed evocate non equivocamente dalla censura, diversamente da quel che è previsto per l'impugnazione a critica vincolata" (Cass. 19.3.2019 n.7675).
1.2. Con riferimento alla declaratoria di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c., si osserva che la Corte, procedendo alla trattazione della causa nel merito, ha superato, sia pure implicitamente, tale questione, ritenendo insussistenti i presupposti per pervenire ad una definizione semplificata del giudizio, nei termini previsti dall'indicata disposizione.
In tal senso, la Corte di Cassazione ha più volte ritenuto che, qualora il giudice d'appello abbia proceduto alla trattazione nel merito dell'impugnazione,
ritenendo di non ravvisare un'ipotesi di inammissibilità ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., la decisione sulla ammissibilità non è ulteriormente sindacabile sia davanti allo stesso giudice dell'appello che al giudice di legittimità nel ricorso per cassazione, anche alla luce del più generale principio secondo cui il vizio di omessa pronuncia non è configurabile su questioni processuali. La scelta del giudice d'appello di definire il giudizio prendendo in esame il merito della pretesa azionata (sia con il rigetto che con l'accoglimento) non può dirsi proceduralmente viziata sul presupposto che si sarebbe dovuta affermare l'inammissibilità per assenza di ragionevole probabilità di accoglimento;
pertanto, ove il giudice non ritenga di assumere la decisione ai sensi dell'art. 348-ter, comma 1, c.p.c., la
questione di inammissibilità resta assorbita dalla sentenza che definisce l'appello, che è l'unico provvedimento impugnabile, ma per vizi suoi propri, "in procedendo" o "in iudicando", e non per il solo fatto del non esservi stata decisione nelle forme semplificate (Cass. 29/11/2021, n.37272).
2. E' possibile, a questo punto, scrutinare nel merito l'appello proposto dalla che, per le ragioni di seguito esposte, deve Parte_1
essere respinto.
3. Come poc'anzi evidenziato, l'unica questione effettivamente dedotta
-dalla banca appellante e di carattere dirimente ai fini della definizione della controversia- concerne l'esistenza o meno di un termine finale di efficacia dell'affidamento in conto corrente relativo ai rapporti n. 13912 "Finanziamento
Cantiere" e n. 13913 "Stato avanzamento lavori", che, secondo l'istituto di credito, sarebbe stato riconosciuto in favore della Parte_2 sino alla data del 31 marzo 2009.
In presenza di un termine finale dell'apertura di credito regolata sui predetti conti correnti, a decorrere dal 1° aprile 2009 la Pt_1 avrebbe
legittimamente applicato i tassi, le commissioni e le spese previsti in misura maggiorata per le operazioni effettuate in assenza di un valido affidamento, in luogo delle condizioni economiche proprie della gestione del rapporto in costanza di affidamento.
In tale prospettiva- salva la restituzione degli importi il cui carattere indebito è stato espressamente riconosciuto dalla Banca MPS S.p.A. a detta
dell'appellante, la società Pt_2 Parte_2 non sarebbe legittimata a pretendere la differenza tra quanto effettivamente addebitato in applicazione delle condizioni extra-fido e quanto, invece, avrebbe dovuto essere addebitato sulla base delle condizioni economiche previste per le operazioni intra-fido.
3.1. In termini generali, appare necessario premettere che la disciplina in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari è
finalizzata, nel rispetto dell'autonomia negoziale delle parti, a garantire ai clienti un'adeguata conoscenza degli elementi essenziali del rapporto contrattuale e delle relative modifiche, favorendo al contempo l'efficienza concorrenziale nei mercati creditizio e finanziario. La normativa persegue, in particolare, l'obiettivo di contenere il potere contrattuale dell'intermediario - qualificabile come parte contraente forte - e di stimolare la competizione tra gli operatori del settore. I principi della trasparenza bancaria mirano a garantire che il cliente disponga di informazioni chiare,
complete e comparabili sui prodotti e servizi offerti dagli intermediari. Essi si articolano in tre direttrici fondamentali:
semplificazione della documentazione, attraverso la razionalizzazione dei contenuti e l'uso di un linguaggio chiaro e adeguato al livello di competenza finanziaria della clientela;
correttezza, completezza e intelligibilità delle informazioni, affinché il cliente possa comprendere pienamente caratteristiche, costi, rischi e diritti connessi al rapporto contrattuale;
comparabilità delle offerte, mediante una struttura informativa uniforme e coerente che consenta un confronto immediato tra prodotti analoghi,
favorendo così la concorrenza tra gli intermediari.
La normativa di settore, quindi, riconosce la posizione di debolezza e di asimmetria informativa in cui si trova il cliente rispetto all'intermediario, il quale
è inevitabilmente dotato di maggiori capacità informative e strutturali, non colmabili ma sicuramente suscettibili di essere attenuate impostando il rapporto secondo i canoni di trasparenza, chiarezza e completezza delle informazioni.
Le informazioni relative al rapporto contrattuale - soprattutto quelle attinenti oltre ad essere chiare devono esserealle condizioni economiche
-
immediatamente intellegibili da parte del cliente, il quale quindi deve essere messo nelle condizioni tali da poter prendere esatta consapevolezza del regime giuridico ed economico applicato al contratto concluso con la Banca.
3.2.Nel caso di specie, tali principi non possono dirsi rispettati da parte della proprio con specifico riferimento alla Parte_1
indicazione del termine finale posto all'efficacia dell'affidamento regolato in conto corrente in favore della società Parte_2 Come dedotto dalla stessa Pt 1 appellante, il Giudice di prime cure ha omesso di analizzare tale fondamentale aspetto, motivando la decisione riferendosi a questioni diverse da quelle effettivamente poste dalle parti processuali, rendendo una motivazione del tutto avulsa dal reale thema disputandum. Benchè sia rilevabile ictu oculi tale difetto di motivazione, la questione posta dalla banca impugnante appare comunque infondata non evincendosi, dalla lettura della documentazione sia contrattuale che contabile versata in atti, la chiara e precisa indicazione di un termine ultimo di efficacia della apertura di credito concessa in favore della Controparte_2
[...]
Va rammentato che l'apertura di credito, disciplinata dall'art. 1842 c.c., è
un contratto con il quale la banca si obbliga a tenere a disposizione del correntista una determinata somma di danaro che il cliente può utilizzare anche in più riprese e della quale, per l'intera durata del rapporto, può ripristinare in tutto o in parte la disponibilità eseguendo versamenti che gli consentiranno poi eventuali ulteriori prelevamenti entro il limite complessivo del credito accordatogli. Tale obbligo può essere limitato nel tempo, prevedendo un periodo determinato entro il quale tale somma rimane effettivamente a disposizione della correntista, o anche a tempo indeterminato. Laddove manchi la specifica indicazione di un termine di durata, l'affidamento va inteso come concesso a tempo indeterminato.
L'elemento caratterizzante del rapporto è senz'altro costituito dalla creazione della suddetta disponibilità di denaro, assumendo una importanza rilevante se si tratti di contratto a scadenza o a tempo indeterminato, non solo ai fini della convenienza economica dell'operazione, ma anche e soprattutto per ragioni di organizzazione delle scelte in questo caso aziendali che la correntista è
chiamata a compiere, dipendendo da ciò la necessità o meno di ricostituire la somma messa a disposizione entro un determinato periodo di tempo rientrando dalle passività eventualmente accumulate.
Elementi essenziali del contratto di apertura di credito sono, quindi,
l'ammontare del credito messo a disposizione del correntista e la durata dell'affidamento.
Nella fattispecie in oggetto, anche contravvenendo agli obblighi di chiarezza e trasparenza imposti dalla normativa di settore, manca la specifica indicazione di uno specifico termine di durata dell'affidamento concesso in favore della
: dall'analisi del documento riepilogativo cuiControparte_2
fanno riferimento entrambe le parti processuali unico documento riferibile ai
rapporti allegato agli atti di causa
- non emerge, infatti, alcuna chiara indicazione relativa all'eventuale termine di scadenza cui, invece, fa riferimento
Accanto all'indicazione di una solaParte_1 la
- precisamente il conto Per_1 n. 13913 concesse in delle linee di credito 11
favore della società Parte_2 è inserita l'indicazione di una data (31 marzo 2009) senza però alcuna specificazione in merito al sua portata e/o rilevanza.
In realtà, laddove la Pt_1 avesse voluto attribuire al suddetto riferimento temporale il valore di "termine finale" per gli affidamenti concessi, avrebbe dovuto indicarlo chiaramente, in modo da consentire alla correntista di prendere piena conoscenza delle effettive condizioni contrattuali. In forza del suddetto documento, a parere di chi scrive, non è possibile concludere in maniera chiara e univoca per la presenza della specifica indicazione di un termine finale a cui sarebbero assoggettati i contratti di affidamento i quali,
in mancanza, vanno intesi come aperture di credito concesse a tempo indeterminato.
Di conseguenza, appare corretta la valutazione effettuata dal CTU incaricato nel giudizio di primo grado il quale, considerando ancora operativa l'apertura di credito anche oltre il termine del 31 marzo 2009, ha determinato i maggiori importi (ingiustamente) addebitati dalla Pt_1 applicando, in luogo delle condizioni economiche previste in assenza di affidamento, i tassi e le
commissioni previste per le operazioni intra-fido, applicate dalla Pt_1 fino al 31
marzo 2009. Pertanto come ritenuto dal Tribunale - devono considerarsi illegittimi ( e dunque non dovuti) i maggiori importi addebitati dalla Pt_1 sui conti nn. 13912
e 13913 a titolo di interessi, commissioni e spese extra-fido (per il c/c n° 13913
pari ad € 24.709,44; per il c/c n° 13912 pari ad € 5.984,13), in presenza di affidamenti pienamente operativi anche dopo il 31 marzo 2009 e fino alla data di effettiva estinzione dei rapporti. Allo stesso modo, devono considerarsi
illegittimi i maggiori importi addebitati dalla Banca MPS S.p.A. sul conto corrente n. 14254 pari ad € 22.517,11: anche in questo caso, infatti, la
[...]
ha sostenuto di aver legittimamente applicato i maggiori Parte_1
tassi previsti per le operazioni extra-fido in assenza di una valida apertura di credito fino a quando, in data 2 dicembre 2009, le parti hanno previsto un nuovo affidamento in conto corrente regolato da condizioni economiche differenti.
Invero, una corretta analisi dei rapporti imponeva (recte impone) una valutazione non isolata ma complessiva delle operazioni contabili compiute sui due conti correnti nn. 13913 e 14254. Del resto costituisce circostanza non contestata dalle parti il fatto che in data 28 luglio 2009 il conto corrente" Per_1
sia stato formalmente chiuso trasferendo, mediante un'operazione di giroconto,
il saldo contabile negativo su di esso registrato su un conto di nuova costituzione contrassegnato dal n. 14254.
In definitiva, gli elementi emersi consentono di ritenere che tra i due rapporti sussisteva (sussiste) un collegamento negoziale così significativo da configurare,
nella sostanza, un unico rapporto di conto corrente, sebbene articolato su due conti distinti soltanto sul piano formale.
L'identità soggettiva dei contraenti e la continuità contabile esistente tra i due rapporti - realizzata con l'operazione di giroconto della passività esistente dal conto corrente n. 13913 al conto n. 14254 - denotano la volontà delle parti di proseguire il rapporto tra loro instaurato con il conto n. 13913, in forza di un nuovo conto contrassegnato da un numero identificativo diverso. Proprio in ragione della unicità sostanziale del rapporto, fino alla pattuizione del 01 dicembre 2009 con la quale è stata regolamentata in maniera diversa l'apertura di credito, la Banca MPS S.p.a. avrebbe dovuto continuare ad applicare al conto n. 14254 le medesime condizioni previste per il conto n. 13913,
compresa l'apertura di credito la quale, come detto in precedenza, era da intendersi mai scaduta in quanto a tempo indeterminato.
Pertanto, va condiviso il ricalcolo delle competenze relative al conto n. 14254
alla effettuato dal CTU, con conseguente diritto della Parte_2
restituzione delle maggiori somme addebitate dalla Banca MPS pari ad euro
22.517,11.
Per tutte queste ragioni, quindi, anche se in forza di motivazioni differenti, va confermata la sentenza di primo grado con la quale la Parte_1
[...] è stata condannata al pagamento in favore della Controparte_2
della somma di € 53.456,62, oltre interessi dalla domanda fino al
[...]
soddisfo.
4. In virtù dell'integrale rigetto dell'appello, non vi è dubbio sulla piena soccombenza dell'appellante Parte 1 che giustifica la sua condanna al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore della appellata Controparte_2 Dette spese si liquidano come in dispositivo, tenuto conto della natura delle questioni controverse,
dell'impegno difensivo svolto e dell'esito della decisione, applicando i valori medi dello scaglione di riferimento (da ragguagliare al petitum da € 26.001,00 a €
52.000,00) dei parametri del D.M. n. 55 del 2014, aggiornati dal D.M. n. 147 del
13/08/2022, con esclusione della fase istruttoria. Visto l'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002 (Testo Unico delle spese di giustizia), applicabile ratione temporis, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo del medesimo articolo per la proposta impugnazione, totalmente respinta.
P.Q.M.
- Settima Sezione Civile - definitivamenteLa Corte di Appello di Napoli
pronunciando sull'appello proposto dalla Parte_1
nei confronti della Parte 2 in liquidazione avverso la sentenza n.
2748/2016, emessa dal Tribunale di Napoli – II sezione civile, pubblicata in data
1 marzo 2016, così provvede:
A) rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
Parte_1 a pagare in favore della B) condanna la le spese del presente grado di giudizio, Controparte_2
che liquida in € 6.946,00 per i compensi professionali, oltre al 15% sul compenso a titolo di rimborso per le spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, da attribuirsi ai difensori dichiaratisi antistatari;
C) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma del comma 1-bis dello stesso articolo.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 1 dicembre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr.ssa Marielda Montefusco dr.ssa Aurelia D'Ambrosio