Articolo 9 della Legge 8 marzo 1989, n. 101
Articolo 8Articolo 10
Versione
7 aprile 1989
Art. 9. 1. L'assistenza spirituale ai ricoverati ebrei negli istituti ospedalieri, nelle case di cura o di riposo e' assicurata dai ministri di culto di cui all'articolo 3.
2. L'accesso di tali ministri ai predetti istituti e' a tal fine libero e senza limitazione di orario. Le direzioni degli istituti comunicano alle Comunita' competenti per territorio le richieste di assistenza spirituale avanzate dai ricoverati.
Entrata in vigore il 7 aprile 1989