Art. 9. 1. L'assistenza spirituale ai ricoverati ebrei negli istituti ospedalieri, nelle case di cura o di riposo e' assicurata dai ministri di culto di cui all'articolo 3.
2. L'accesso di tali ministri ai predetti istituti e' a tal fine libero e senza limitazione di orario. Le direzioni degli istituti comunicano alle Comunita' competenti per territorio le richieste di assistenza spirituale avanzate dai ricoverati.
2. L'accesso di tali ministri ai predetti istituti e' a tal fine libero e senza limitazione di orario. Le direzioni degli istituti comunicano alle Comunita' competenti per territorio le richieste di assistenza spirituale avanzate dai ricoverati.