Art. 7.
E' consentita la esportazione temporanea di materiale cinematografico da presa (macchine da presa, apparecchiature elettriche, riflettori, ecc.), materiale da scena (vestiario, scene, attrezzi, ecc.), pellicole cinematografiche non impressionate, anche a colori, e nastro magnetico, per la ripresa di films, documentari e cortometraggi, effettuata da operatori italiani per conto di produttori italiani o in coproduzione.
La reimportazione dei materiali suddetti nonche' delle pellicole e del nastro magnetico dovra' avvenire entro sei mesi dall'esportazione temporanea. I quantitativi di pellicole e di nastro magnetico residuati dall'avvenuta ripresa cinematografica potranno essere reimportati rispettivamente non impressionati e non registrati.
E' consentita la esportazione temporanea di materiale cinematografico da presa (macchine da presa, apparecchiature elettriche, riflettori, ecc.), materiale da scena (vestiario, scene, attrezzi, ecc.), pellicole cinematografiche non impressionate, anche a colori, e nastro magnetico, per la ripresa di films, documentari e cortometraggi, effettuata da operatori italiani per conto di produttori italiani o in coproduzione.
La reimportazione dei materiali suddetti nonche' delle pellicole e del nastro magnetico dovra' avvenire entro sei mesi dall'esportazione temporanea. I quantitativi di pellicole e di nastro magnetico residuati dall'avvenuta ripresa cinematografica potranno essere reimportati rispettivamente non impressionati e non registrati.