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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 11/12/2025, n. 870 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 870 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
TRIBUNALE DI UDINE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di NE, Prima Sezione Civile, nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Annamaria Antonini Presidente rel.
dott.ssa Marta Diamante Giudice
dott.ssa Elisabetta Sartor Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 343/2025 R.A.C.C., promossa con ricorso depositato il 12.2.2025
DA
Parte_1
con il proc. e dom. avv. Sara Frattolin
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
con il proc. e dom. avv. Elisabetta Zuliani
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO, nella persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
NE
INTERVENUTO
Oggetto: separazione personale.
CONCLUSIONI:
1 Per parte ricorrente e parte resistente congiuntamente:
1. La casa familiare ATER, sita a Marano Lagunare in via Lignano n. 10/B, viene assegnata alla sig.ra , cui viene volturato il contratto di locazione, con tutti gli arredi e Parte_1 corredi, affinché ci viva con le figlie. La sig.ra provvederà a volturare i contratti Parte_1 relativi a tutte le utenze domestiche, i cui costi, unitamente a quello del canone, rimarranno ad esclusivo suo carico.
2. La figlia minore viene affidata in maniera condivisa ad entrambi i genitori, Per_1 mentre la figlia nelle more del presente giudizio, ha raggiunto la maggiore età. Per_2
3. Il padre terrà con sé la figlia nei pomeriggi di mercoledì e giovedì dalle ore 17 Per_1 fino a dopo la cena, quando la riaccompagnerà a casa e nella giornata di sabato fino a dopo cena, fatti salvi gli impegni lavorativi.
4. La figlia minore trascorrerà, inoltre, con il padre metà delle vacanze natalizie e Per_1 metà delle vacanze pasquali, alternando il Natale e il giorno di Pasqua, un anno con un genitore e il seguente con l'altro.
5. Durante le vacanze scolastiche estive, il padre terrà con sé per un periodo di due Per_1 settimane, anche non consecutive, da concordare con la madre entro il 31 maggio di ogni anno.
6. Il padre, tenuto conto del raggiungimento della maggiore età della figlia potrà tenerla Per_2
e vederla quando lo vorrà, accordandosi direttamente con la stessa, compatibilmente con le sue esigenze personali, scolastiche e/o lavorative, ludiche e di riposo.
7. Il padre verserà alla madre, a titolo di concorso al mantenimento ordinario delle figlie,
l'importo di € 225,00 (da aggiornarsi annualmente in base agli indici ISTAT) per ciascuna figlia, in via anticipata entro il giorno 15 di ogni mese all'IBAN già noto e ciò fino alla coabitazione delle figlie con la madre o al raggiungimento della piena indipendenza economica.
8. La madre percepirà integralmente l'assegno unico per le figlie e/o ogni altro beneficio o contributo a ciò destinato.
9. Le spese straordinarie necessarie per le figlie ed per visite medico- Per_2 Per_1 specialistiche, protesiche e terapeutiche, nonché quelle relative all'acquisto dei libri di scuola e al materiale scolastico ed ai viaggi di studio e formazione culturale, tasse ed imposte e
2 costi di iscrizione alla scuola pubblica e trasporto pubblico, nonché ogni altra spesa di rilevante entità che i genitori preventivamente concordino di assumere nell'interesse delle figlie saranno poste a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, purché documentate, secondo le regole stabilite dal Protocollo d'intesa adottato presso il Tribunale di NE. Nell'eventualità di corresponsione di contributi e/o altri benefici a titolo di spese straordinarie da enti pubblici e/o privati di qualunque genere per e la Per_1 Per_2 misura del 50% verrà calcolata al netto della predetta corresponsione.
10. Le figlie resteranno fiscalmente a carico di entrambi i genitori al 50%.
11. I coniugi dichiarano di nulla avere a pretendere l'un l'altro a titolo di mantenimento, essendo entrambi economicamente autosufficienti per avere ciascuno una propria attività lavorativa dalla quale trarre sostentamento.
12. I genitori si concedono reciproco assenso al rilascio di documenti di identità validi per l'espatrio per sé o per la figlia minore Per_1
13. Spese di lite compensate.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con il ricorso di cui in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio civile in Comune di Silves
(Portogallo) in data 4.4.2008 con;
che dall'unione erano nate le figlie Controparte_1 Per_2
(2.7.2007) e (17.1.2013), minorenni, e che la comunione materiale e spirituale tra i Per_1 coniugi era da tempo cessata, ha convenuto il marito davanti Parte_1 all'intestato Tribunale per sentir dichiarare la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso.
Si è costituito in giudizio il resistente, il quale ha aderito alla domanda di separazione personale, ma ad altre e diverse condizioni.
Alla prima udienza davanti al G.I. del 15.5.2025, previa adozione dei provvedimenti provvisori sull'accordo tra le parti, queste hanno chiesto congiuntamente la pronuncia di sentenza sullo status, con rinuncia ai termini per conclusionali e repliche. Il giudice, pertanto, ha rimesso la causa al collegio per la decisione sullo status.
Previa pronuncia di sentenza di separazione personale tra i coniugi, la causa è stata rimessa in istruttoria all'udienza del 11.11.2025 ed indi, su richiesta delle parti, all'udienza del 9.12.2025. In tale udienza, che si è tenuta con la modalità della trattazione scritta, il giudice ha dato atto che le
3 parti hanno depositato note scritte contenenti conclusioni congiunte. Pertanto, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
Superato l'ostacolo della pendenza di un procedimento penale a carico del resistente per condotte maltrattanti ai danni della moglie, preso atto del serio impegno assunto dal resistente onde superare la propria dipendenza dalle sostanze alcooliche, preso altresì atto della consapevolezza raggiunta dalla madre della adeguatezza del marito come padre, le conclusioni rassegnate dalle parti possono essere integralmente accolte in quanto conformi agli interessi delle figlie ed Per_2 Per_1 quest'ultima ancora ad oggi minorenne.
Spese compensate come richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale di NE, prima sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. La casa familiare ATER, sita a Marano Lagunare in via Lignano n. 10/B, viene assegnata alla sig.ra sarà volturato il contratto di locazione- con tutti gli arredi e Parte_2 corredi, affinché ci viva con le figlie. La sig.ra provvederà a volturare a proprio Parte_1 nome i contratti relativi a tutte le utenze domestiche, i cui costi, unitamente a quello del canone, rimarranno ad esclusivo suo carico.
2. La figlia minore viene affidata in maniera condivisa ad entrambi i genitori, Per_1 dando atto che la figlia nelle more del presente giudizio, ha raggiunto la maggiore Per_2 età.
3. Il padre terrà con sé la figlia nei pomeriggi di mercoledì e giovedì dalle ore 17 Per_1 fino a dopo la cena, quando la riaccompagnerà a casa e nella giornata di sabato fino a dopo cena, fatti salvi gli impegni lavorativi.
4. La figlia minore trascorrerà, inoltre, con il padre metà delle vacanze natalizie e Per_1 metà delle vacanze pasquali, alternando il Natale e il giorno di Pasqua, un anno con un genitore e il seguente con l'altro.
5. Durante le vacanze scolastiche estive, il padre terrà con sé per un periodo di due Per_1 settimane, anche non consecutive, da concordare con la madre entro il 31 maggio di ogni anno.
6. Il padre, tenuto conto del raggiungimento della maggiore età della figlia potrà tenerla Per_2
e vederla quando lo vorrà, accordandosi direttamente con la stessa, compatibilmente con le sue esigenze personali, scolastiche e/o lavorative, ludiche e di riposo.
4 7. Il padre verserà alla madre, a titolo di concorso al mantenimento ordinario delle figlie,
l'importo di € 225,00 (da aggiornarsi annualmente in base agli indici ISTAT) per ciascuna figlia, in via anticipata entro il giorno 15 di ogni mese all'IBAN già noto e ciò fino alla coabitazione delle figlie con la madre o al raggiungimento della piena indipendenza economica.
8. La madre percepirà integralmente l'assegno unico per le figlie e/o ogni altro beneficio o contributo a ciò destinato.
9. Le spese straordinarie necessarie per le figlie ed per visite medico- Per_2 Per_1 specialistiche, protesiche e terapeutiche, nonché quelle relative all'acquisto dei libri di scuola e al materiale scolastico ed ai viaggi di studio e formazione culturale, tasse e imposte e costi di iscrizione alla scuola pubblica e trasporto pubblico, nonché ogni altra spesa di rilevante entità che i genitori preventivamente concordino di assumere nell'interesse delle figlie saranno poste a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, purché documentate, secondo le regole stabilite dal Protocollo d'intesa adottato presso il Tribunale di NE. Nell'eventualità di corresponsione di contributi e/o altri benefici a titolo di spese straordinarie da enti pubblici e/o privati di qualunque genere per e la Per_1 Per_2 misura del 50% verrà calcolata al netto della predetta corresponsione.
10. Le figlie resteranno fiscalmente a carico di entrambi i genitori al 50%.
11. Nulla per assegni tra i coniugi, avendo questi dichiarato di nulla avere a pretendere l'un l'altro a titolo di mantenimento, essendo entrambi economicamente autosufficienti per avere ciascuno una propria attività lavorativa dalla quale trarre sostentamento.
12. Dà atto che i genitori si concedono reciproco assenso al rilascio/rinnovo di documenti di identità validi per l'espatrio per sé e per la figlia minore Per_1
13. Spese di lite compensate.
Così deciso in NE, nella Camera di Consiglio dd. 9.12.2025
Il Presidente dott.ssa Annamaria Antonini
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