TAR Lecce, sez. II, sentenza 02/02/2026, n. 131
TAR
Ordinanza cautelare 10 settembre 2025
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TAR
Sentenza 2 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione della lex specialis (avviso di manifestazione di interesse).

    La mancata specificazione della forma di partecipazione nella manifestazione di interesse non è motivo di esclusione, in quanto dalla documentazione presentata si evince chiaramente la volontà di partecipare come singolo operatore economico.

  • Rigettato
    Violazione e/o falsa applicazione della lex specialis di gara e della legge.

    La fase di manifestazione di interesse è preliminare e autonoma rispetto alla procedura negoziata. È ammissibile che un operatore che ha manifestato interesse come singolo partecipi poi in un raggruppamento, purché assuma il ruolo di mandatario, come avvenuto in questo caso. La E.T. Engineering S.r.l. aveva partecipato alla pre-fase come mandataria di un diverso RTI, ma ciò non preclude la sua partecipazione successiva in un nuovo raggruppamento.

  • Rigettato
    Violazione dei principi del risultato, disparità di trattamento, concorrenza e par condicio tra operatori economici.

    Non vi è stata alcuna modifica soggettiva dell'operatore partecipante che abbia leso i principi di concorrenza e par condicio, in quanto la fase di manifestazione di interesse è distinta dalla procedura negoziata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Lecce, sez. II, sentenza 02/02/2026, n. 131
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
    Numero : 131
    Data del deposito : 2 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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