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Sentenza 29 dicembre 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 29/12/2025, n. 2144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 2144 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 4195/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa IA ST Di Stazio
ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies, ult. co cpc la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 4195/2023, avente ad oggetto: diritto al subentro nel contratto di locazione, tra
cod. fisc. , e Parte_1 C.F._1 Parte_2 cod. fisc. entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. C.F._2
IA ST AT, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Siracusa, via S. Olivieri
33;
Ricorrenti
Contro
, cod. fisc. , rappresentato e difeso, giusta Controparte_1 C.F._3 procura in atti, dall'Avv. Valentina Mangiafico, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio;
Resistente
e
, cod. fisc. in persona del Sindaco pro tempore, con sede Controparte_2 P.IVA_1
a Floridia (Sr), piazza Del Popolo 12, rappresentato e difeso dall'Avv. Rosaria Giuffrida, ed elettivamente domiciliato come in atti;
Resistente
e nei confronti di
Controparte_3
, cod. fisc. , in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] P.IVA_2 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Santa Cannata, ed elettivamente domiciliato come in atti;
Resistente
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate in atti.
IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c., notificato - unitamente al decreto di fissazione di udienza- a al ed all' i ricorrenti Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
e hanno chiesto all'intestato Tribunale di dichiarare Parte_1 Parte_2
l'intervenuta decadenza di dall'assegnazione dell'alloggio popolare sito in Controparte_1
, in via De Amicis 6/B, per perdita dei requisiti oggettivi;
di disporre la revoca CP_2 dell'assegnazione in capo a quest'ultimo e di affermare il diritto soggettivo dei ricorrenti al subentro, sulla scorta di quanto espressamente statuito nel decreto di omologa del Tribunale di
Siracusa del 8.6.2017 e del disposto di cui all'art. 12 del d.P.R. num 1035 del 30 dicembre 1972.
In dettaglio, quanto alla decadenza dai requisiti per il mantenimento dell'assegnazione dell'alloggio in favore di i ricorrenti hanno invocato l'applicazione dell'art. 17 del d.P.R. Controparte_1
1035/72, che disciplina la revoca dell'assegnazione dell'alloggio “nei confronti di chi: a) abbia ceduto, in tutto o in parte, l'alloggio a terzi;
b) abbia abbandonato l'alloggio per un periodo superiore a tre mesi, salva preventiva autorizzazione dell'Istituto autonomo per le case popolari giustificata da gravi motivi;
…”.
Ed infatti, secondo la prospettazione dei ricorrenti, avrebbe abbandonato, Controparte_1 senza la preventiva autorizzazione dell' per le case popolari, l'alloggio di Via De Controparte_3 Amicis 6/B per occupare l'immobile di Via De Amicis 6/A, in cui avrebbe convissuto dapprima con la compagna Di IA e in seguito con altra compagna, poi divenuta sua moglie. Persona_1
Il suddetto elemento, unitamente a quanto stabilito nel giudizio iscritto al n. 597/21 R.G. del
Tribunale di Siracusa (avente ad oggetto ricorso ex art. 342 bis c.c. proposto da CP_1 nei confronti del figlio e rigettato con provvedimento n. 4440/2021
[...] Parte_1 del 10/09/2021 per difetto del requisito di coabitazione) e a quanto dichiarato da CP_1 in seno all'atto di donazione del 11/4/2023 circa la sua residenza in Via De Amicis 6/A,
[...] darebbero prova dell'abbandono dell'alloggio di Via De Amicis 6/B e della conseguente decadenza dai requisiti per il mantenimento dell'alloggio medesimo.
In ultimo, i ricorrenti hanno denunciato l'errore in cui sarebbe incorso il nel Controparte_2 disattendere la richiesta dell'Istituto autonomo case popolari e nell'effettuare un accertamento non richiesto e riferito a fatti e circostanze successivi a quelli che hanno determinato la perdita dei requisiti oggettivi.
Nell'ambito del presente giudizio si sono costituiti il e Controparte_2 Controparte_1
l' . Controparte_3
I resistenti, e costituitisi il 15.03.2024, hanno eccepito il Controparte_2 Controparte_1 difetto di legittimazione attiva dei ricorrenti in relazione alle domande proposte, di cui hanno, in ogni caso, dedotto l'infondatezza, per mancata integrazione di qualsivoglia ipotesi decadenziale.
Si è altresì costituito, tempestivamente, l' Controparte_3
, che ha così concluso: “in via preliminare voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis,
[...] dichiarare ed accertare che nella superiore vicenda nessuna responsabilità sussiste in capo allo che chiede di essere estromesso dalla causa incoata in quanto i provvedimenti di CP_4 assegnazione, di decadenza e revoca di un alloggio popolare per legge sono esclusivamente in capo ai Comuni;
nel merito voglia dichiarare che il sig. ha perduto i requisiti soggettivi CP_1 normativamente previsti dalla legge e conseguentemente non ha alcun diritto a concludere alcun contratto di compravendita relativo all'immobile sito in via De Amicis n. 6/B [..]”(sulla CP_2 corretta ermeneusi delle suddette conclusioni, si veda infra).
Tanto premesso, ragioni di economia processuale impongono al Tribunale di esaminare prioritariamente la domanda di subentro, giacché solo il riscontro della caratura della posizione giuridica dei ricorrenti in termini di diritto soggettivo risulterebbe idonea a differenziarli dalla generalità dei consociati interessati all'assegnazione, abilitandoli così a promuovere una domanda di accertamento di intervenuta decadenza, di norma riservata alle sole parti della convenzione di assegnazione (fermo restando il potere, in capo al privato, di segnalazione di eventi rilevanti al o all'ente gestore). CP_2
Il vaglio della domanda di subentro impone l'analisi del quadro normativo che disciplina i criteri per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (di seguito in CP_5
Sicilia.
In particolare, vengono in rilievo la legge Reg. Sicilia n. 21/1973, di modifica della legge reg. 19 del 1972, il cui art. 11 recita: “Nell'ambito della Regione Siciliana si applicano le norme contenute nei D.P.Rep. numeri 1035 e 1036 del 30 dicembre 1972. Sono fatte salve per gli alloggi popolari costruiti col finanziamento a totale carico o col contributo della Regione ad eccezione di quelli utilizzati dalle cooperative edilizie per i loro soci, le vigenti norme regionali concernenti la determinazione dei canoni di locazione e la cessione in proprietà”); la legge regionale 5 febbraio
1992 n.1; il richiamato d.P.R. 1035/1972, in particolare, articoli 12 e 17 (rispettivamente sul subentro e sulla decadenza),
Il primo degli articoli sopra richiamati, ossia l'art. 12 del d.P.R. 1035/1972, prevede il subentro di determinate categorie di soggetti negli alloggi popolari in caso di decesso dell'assegnatario, rectius di colui che aspira all'assegnazione. Ed infatti, è previsto testualmente che: “In caso di decesso del concorrente, hanno diritto all'eventuale assegnazione dell'alloggio, purché conviventi con
l'aspirante assegnatario al momento della sua morte e inclusi nel nucleo familiare denunciato nella domanda, nell'ordine, il coniuge superstite, i figli legittimi, naturali riconosciuti, i figli adottivi, gli affiliati e gli ascendenti di primo grado”; tale disposizione, concernente l'ipotesi di morte dell'aspirante assegnatario, è oggetto di interpretazione estensiva, tanto in dottrina che in giurisprudenza, tesa a ricomprendere anche l'ipotesi di morte sopravvenuta alla consegna dell'alloggio ed alla stipula del contratto di locazione.
L'articolo 17 prevede poi “la revoca dell'assegnazione dell'alloggio nei confronti di chi: a) abbia ceduto, in tutto o in parte, l'alloggio a terzi;
b) abbia abbandonato l'alloggio per un periodo superiore a tre mesi, salva preventiva autorizzazione dell'Istituto autonomo per le case popolari giustificata da gravi motivi;
c) abbia usato l'alloggio per scopi illeciti od immorali;
d) fruisca di un reddito annuo complessivo, per il nucleo familiare, superiore di un quinto al limite massimo di cui all'art. 2 lettera e).”.
Difetta, nel quadro normativo di riferimento, un'espressa previsione che individui i soggetti titolati al subentro in caso di revoca dell'assegnazione per abbandono dell'alloggio da parte dell'assegnatario o di decadenza per perdita dei requisiti oggettivi (come ribadito, peraltro, dalla determina IACP n. 97 del 2015 allegata in atti dalla stessa parte ricorrente - all. 15 della memoria integrativa – in cui si legge “ […] nella vigente legislazione regionale il subentro nel contratto di locazione per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica non è direttamente disciplinato, avendo l'art. 12 del d.p.r. 1035/1972, introdotto in Sicilia dall'art. 11 della L.r. 21/73, previsto soltanto che
“in caso di decesso del concorrente, hanno diritto all'eventuale assegnazione dell'alloggio, purché conviventi con l'aspirante assegnatario al momento della sua morte e inclusi nel nucleo familiare denunciato nella domanda, nell'ordine, il coniuge superstite, i figli legittimi, naturali riconosciuti, i figli adottivi, gli affiliati e gli ascendenti di primo grado”), a differenza di quanto previsto in altre leggi regionali (si veda, ad esempio, tra le altre, L. Reg. Marche n. 36/2005, art. 20 septies).
Né, a favore della tesi dei ricorrenti, possono richiamarsi i principi di cui alla sentenza della Corte
Costituzionale n. 559/1989, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 18, primo e secondo comma, della legge della Regione Piemonte 10 dicembre 1984, n. 64 (disciplina delle assegnazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ai sensi dell'art. 2, comma secondo, della legge 5 agosto 1978, n. 457, in attuazione della deliberazione pubblicata nella Gazzetta Per_2
Ufficiale n. 348 in data 19 dicembre 1981), nella parte in cui non prevede(va) la cessazione della stabile convivenza come causa di successione nella assegnazione ovvero come presupposto della voltura della convenzione a favore del convivente affidatario della prole.
Con la suddetta pronuncia declaratoria di incostituzionalità, la Corte si è dunque occupata della tutela del convivente affidatario della prole, richiamando, per identità di ratio, quanto statuito dalla stessa Corte in tema di titolo ad abitare per l'ex coniuge affidatario della prole (cfr. sentenza Corte
Costituzionale n. 454 del 1989), ossia in fattispecie ben diverse da quella sottoposta all'odierno esame, in cui difettano analoghe esigenze di tutela (v. infra).
Anzi, a ben guardare, la sentenza in esame sottintende l'esistenza di differenza strutturale - cui dovrebbe, per logica, corrispondere una differenza in termini di disciplina - tra il subentro per decesso o allontanamento involontario dell'assegnatario e l'ipotesi di decadenza per abbandono (“è contrario al principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 della Costituzione, che il legislatore regionale nel contesto della stessa legge non abbia esteso integralmente la previsione di cui all'art.
2, comma terzo, anche all'art. 18, commi primo e secondo, riconoscendo accanto alle ivi elencate cause di successione nella domanda e nella convenzione di assegnazione - decesso, separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili del matrimonio - anche la cessazione della convivenza.
In tal caso l'abbandono dell'alloggio da parte del convivente non potrebbe valere come causa di decadenza dell'assegnazione perché non l'animus derelinquendi rispetto alla res ne qualificherebbe l'elemento soggettivo ma la cessazione della mutua affectio, che tocca l'abitazione solo strumentalmente come segno esteriore della conclusione della convivenza”; cfr. sent. Corte
Costituzionale n. 559/1989, già citata). Argomentando a contrario, può desumersi che, nell'iter argomentativo della Corte, l'abbandono volontario (e non autorizzato) come causa tipica di decadenza dall'assegnazione non può determinare (anzi, pare escludere) l'operatività del fenomeno di successione nella domanda e nella convenzione di assegnazione.
Anche laddove volesse ravvisarsi identità di ratio tra il subentro per morte e per decadenza – cosa di cui è lecito dubitare, come si è visto – ci si dovrebbe interrogare sulla consistenza della posizione giuridica del richiedente l'assegnazione, che secondo i ricorrenti attinge la caratura del diritto soggettivo. Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, “in tema di edilizia residenziale pubblica, l'unico titolo che abilita alla locazione è l'assegnazione sicché, in caso di morte dell'assegnatario, si determina la cessazione dell'assegnazione-locazione ed il ritorno dell'alloggio nella disponibilità dell'ente, il quale può procedere, nell'esercizio del suo potere discrezionale, ad una nuova assegnazione, eventualmente a favore dei soggetti indicati nell'art. 12 del d.P.R. n. 1035 del 1972 che, in qualità di conviventi ed in presenza delle altre condizioni previste dalla normativa, hanno un titolo preferenziale e non un diritto al subentro automatico conseguente alle vicende successorie, conformemente ai principi generali in materia” (cfr., ex multis, Cassazione civile sez.
I, 02/08/2025, n.22341); ebbene, se non si possono predicare automatismi di sorta neppure in relazione al subentro in caso di morte dell'assegnatario (laddove l'accertamento del “diritto” al subentro, rectius prelazione, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario ogni volta che l'effetto del subentro derivi espressamente dalla previsione legislativa e sia subordinato alla presenza di condizioni -quali il rapporto di parentela e la durata della convivenza - riguardo alle quali difetti qualsiasi valutazione discrezionale della p.a., cfr. Cass. Sez. Un. 757/2007; Cass. Sezioni Unite, 26 maggio 2006 n. 12546, 23 dicembre 2004 n. 23830; vedi anche Cass. Sez. Un. 12 giugno 2006 n.
13527, 10 maggio 2006 n. 10711), a fortiori non può configurarsi in termini di diritto soggettivo la posizione dei soggetti che aspirino al subentro per effetto del perfezionamento di diversa fattispecie, sì incidente sull'assegnazione, ma non espressamente prevista dalla legge regionale quale titolo legittimante al subentro.
Né il “diritto al subentro” può discendere -come sostengono i ricorrenti - da quanto statuito in sede di decreto di omologa, reso dal Tribunale di Siracusa, della separazione consensuale di CP_1
e dell'8.6.2017; basti sul punto rilevare che è successivamente intervenuta,
[...] CP_6 in data 11.7.2020 (cfr. sentenza Tribunale di Siracusa, all. 1 fascicolo di parte ricorrente), sentenza di declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio - di cui non consta impugnazione – che ha espressamente affermato l'insussistenza dei presupposti per l'assegnazione della casa coniugale al ricorrente “essendo i figli maggiorenni ed autonomi” (“avendo ormai raggiunto da tempo la maggiore età e l'indipendenza economica”). Tale pronuncia, contrariamente a quanto prospettato dai ricorrenti, non statuisce alcun diritto di abitazione o coabitazione in favore di questi ultimi nell'immobile sito in Via De Amicis n. 6/B (ed anzi, nel dichiararne l'indipendenza economica a quella data, potrebbe integrare elemento valutabile dall'amministrazione nell'eventuale procedura di assegnazione).
Tirando le fila del superiore ragionamento, il difetto di espressa previsione, nella normativa regionale di riferimento, di un “diritto al subentro” a favore dei soggetti di cui all'art. 12 del D.P.R.
1035/1972 (come richiamato dalla legge regionale sopra citata), nel caso di decadenza dell'assegnatario, e l'impossibilità di predicare una sorta di immanenza, nel nostro ordinamento, di un diritto siffatto impongono il rigetto della domanda attorea.
La segnalata inesistenza di un diritto soggettivo al subentro, verificabile già ex ante dalla prospettazione dei ricorrenti, conferma, come sopra accennato, il difetto di legittimazione degli stessi alla richiesta di decadenza e revoca dall'assegnazione dell'alloggio in capo a CP_1
(incidendo altresì, a monte, sull'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., valutato ex ante,
[...] giacché, anche in caso di accoglimento, la posizione dei ricorrenti non risulterebbe sufficientemente differenziata dal resto degli eventuali aspiranti all'assegnazione dell'alloggio, e nessuna reale utilità pratica conseguirebbe alla pronuncia;
come si vede, la peculiare connotazione, quasi amministrativistica, assunta dalle condizioni dell'azione nella materia in esame denuncia la complessità dell'intreccio tra interesse pubblicistico e tutela di interessi privati, del resto evidenziato dalla più volte citata sentenza della Corte Cost. n. 559/1989).
In particolare, l'invocazione di fattispecie di risoluzione o di decadenza dall'assegnazione – che, ove effettivamente sussistenti, determinerebbero il venir meno della posizione di conduttore del resistente – deve ritenersi riservata al solo comune , unica Controparte_1 CP_2 controparte contrattuale dell'assegnatario.
Sul punto, si rileva anzitutto che l'art. 1453 c.c. attribuisce il diritto potestativo di ottenere la risoluzione per inadempimento al solo contraente non inadempiente (v. in particolare l'inciso per cui “nei contratti con prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni, l'altro può a sua scelta chiedere l'adempimento o la risoluzione del contratto, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno”). Analogamente, l'art. 1456 c.c. chiarisce in modo inequivoco che, in caso di verificazione dell'evento dedotto nella clausola risolutiva espressa, lo scioglimento del rapporto si verifica di diritto allorché la parte contrattuale dichiari all'altra che intende valersene (v. segnatamente il primo comma, in cui si specifica che “i contraenti” possono convenire che il contratto si risolva nel caso che una determinata obbligazione non sia adempiuta, e l'inciso di cui al secondo comma, per cui “la risoluzione si verifica di diritto quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della clausola risolutiva”).
In aggiunta alle superiori considerazioni, va poi evidenziato che, secondo l'incontrastato indirizzo della giurisprudenza di legittimità, colui che sia convenuto in giudizio per la restituzione di immobile non può valersi di un'eccezione “de iure tertii” al fine di contestare la legittimazione dell'attore (v. Cass. Civ. Sez. III 29.4.2015, n. 8705, per cui, nel giudizio promosso da un privato nei confronti di un altro privato per il rilascio di un'area oggetto di un contratto di locazione, il convenuto non è legittimato a proporre eccezioni “de iure tertii”; Cass. Civ. Sez. III 3.2.2004, n.
1940, per cui colui che sia convenuto in giudizio per la restituzione dell'immobile non può avvalersi di eccezioni “de iure tertii”); i superiori principi possono all'evidenza applicarsi, mutatis mutandis, anche al caso di specie.
Quanto al governo delle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza di parte ricorrente, tanto nei confronti del , quanto nei confronti di e dell' CP_2 CP_2 Controparte_1 [...]
Controparte_3
Va infatti condiviso il rilievo della parte resistente in ordine al difetto di legittimazione CP_4 passiva, intesa quale titolarità della posizione soggettiva passiva o del diritto controverso, tenuto conto di quanto disposto dagli art. 95 del dPR n. 616/1977 e art. 17 della legge regionale siciliana n.
1/1979, alla cui stregua “le funzioni amministrative concernenti l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica sono attribuite ai comuni, salva la competenza dello Stato per l'assegnazione di alloggi da destinare a dipendenti civili e militari dello Stato per esigenze di servizio.”.
Sulla base delle norme richiamate, le funzioni amministrative concernenti l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica nonché i relativi provvedimenti di annullamento, decadenza, revoca, sono attribuite ai Comuni.
Non possono invece esaminarsi le ulteriori domande (se tali vogliono intendersi) proposte dall' in sede di atto di costituzione, giacché logicamente Controparte_3 subordinate, per come formulate, al mancato accoglimento del dedotto difetto di legittimazione passiva;
prova ne sia che la parte chiede, in ragione della carenza di legittimazione passiva – seppur erroneamente, trattandosi di difesa di merito – l'estromissione dal giudizio, denunciando così la propria estraneità, all'evidenza incompatibile con la formulazione di domande riconvenzionali.
E che l'accoglimento della difesa principale impedisca il vaglio della domanda formulata in via subordinata, pena la violazione tra chiesto e pronunciato, costituisce ormai principio consolidato nella giurisprudenza formatasi sulla portata dell'art. 112 c.p.c. (cfr., ex multis sul punto, Cass. Civ.
Sez. I, 21.12.2018, n. 33361, alla cui stregua “non v'è dubbio che le parti possano spiegare gradatamente - od anche alternativamente, il che qui non rileva- diverse domande, ponendo in posizione di subordinazione l'una rispetto ad altra domanda propria o della controparte: ordine gradato da cui il giudice non può in tal caso prescindere”).
Infine, non può trascurarsi una certa contraddittorietà nelle difese articolate dalla resistente
(dapprima tese alla confutazione della tesi dei ricorrenti e poi sostanzialmente adesive); di tale opacità si terrà conto in sede di liquidazione.
La liquidazione delle spese viene operata in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M.
55/2014, come modificato, da ultimo, dal D.M. 147/2022, secondo lo scaglione valoriale di riferimento, con congrua riduzione tenuto conto della complessità della vicenda processuale, della natura documentale della fase istruttoria, del tenore delle attività difensive effettivamente svolte.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Siracusa, dott.ssa IA ST Di Stazio, in funzione di Giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. r.g. 4195 /2023, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
-Rigetta la domanda di accertamento del diritto al subentro nell'assegnazione dell'alloggio formulata dai ricorrenti e Parte_2 Parte_1
- Dichiara il difetto di legittimazione attiva dei ricorrenti in relazione alle domande di decadenza e di revoca dell'assegnazione dell'alloggio a Controparte_1
- Condanna i ricorrenti, e in solido ex art. 97 c.p.c. a Parte_2 Parte_1 rifondere al resistente in persona del Sindaco pro tempore, le spese del Controparte_2 presente giudizio, liquidate in € 3.562,00, oltre rimborso forfettario spese al 15%, c.p.a. al 4% e i.v.a. al 22%, se dovuta, come per legge. - Condanna i ricorrenti, e in solido ex art. 97 c.p.c. a Parte_2 Parte_1 rifondere al resistente le spese del presente giudizio, liquidate in € 3.562,00, Controparte_1 oltre rimborso forfettario spese al 15%, c.p.a. al 4% e i.v.a. al 22%, se dovuta, come per legge.
- Condanna i ricorrenti, e in solido ex art. 97 c.p.c. a Parte_2 Parte_1 rifondere al resistente l' , in Controparte_3 persona del l.r.p.t., le spese del giudizio liquidate in € 2.562,00, oltre rimborso forfettario spese al
15%, c.p.a. al 4% e i.v.a. al 22%, se dovuta, come per legge.
Così deciso in Siracusa, il 29 dicembre 2025
Il GIUDICE
dott.ssa IA ST Di Stazio
depositato telematicamente
ex art. 15 D.M. 44/2011
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa IA ST Di Stazio
ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies, ult. co cpc la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 4195/2023, avente ad oggetto: diritto al subentro nel contratto di locazione, tra
cod. fisc. , e Parte_1 C.F._1 Parte_2 cod. fisc. entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. C.F._2
IA ST AT, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Siracusa, via S. Olivieri
33;
Ricorrenti
Contro
, cod. fisc. , rappresentato e difeso, giusta Controparte_1 C.F._3 procura in atti, dall'Avv. Valentina Mangiafico, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio;
Resistente
e
, cod. fisc. in persona del Sindaco pro tempore, con sede Controparte_2 P.IVA_1
a Floridia (Sr), piazza Del Popolo 12, rappresentato e difeso dall'Avv. Rosaria Giuffrida, ed elettivamente domiciliato come in atti;
Resistente
e nei confronti di
Controparte_3
, cod. fisc. , in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] P.IVA_2 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Santa Cannata, ed elettivamente domiciliato come in atti;
Resistente
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate in atti.
IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c., notificato - unitamente al decreto di fissazione di udienza- a al ed all' i ricorrenti Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
e hanno chiesto all'intestato Tribunale di dichiarare Parte_1 Parte_2
l'intervenuta decadenza di dall'assegnazione dell'alloggio popolare sito in Controparte_1
, in via De Amicis 6/B, per perdita dei requisiti oggettivi;
di disporre la revoca CP_2 dell'assegnazione in capo a quest'ultimo e di affermare il diritto soggettivo dei ricorrenti al subentro, sulla scorta di quanto espressamente statuito nel decreto di omologa del Tribunale di
Siracusa del 8.6.2017 e del disposto di cui all'art. 12 del d.P.R. num 1035 del 30 dicembre 1972.
In dettaglio, quanto alla decadenza dai requisiti per il mantenimento dell'assegnazione dell'alloggio in favore di i ricorrenti hanno invocato l'applicazione dell'art. 17 del d.P.R. Controparte_1
1035/72, che disciplina la revoca dell'assegnazione dell'alloggio “nei confronti di chi: a) abbia ceduto, in tutto o in parte, l'alloggio a terzi;
b) abbia abbandonato l'alloggio per un periodo superiore a tre mesi, salva preventiva autorizzazione dell'Istituto autonomo per le case popolari giustificata da gravi motivi;
…”.
Ed infatti, secondo la prospettazione dei ricorrenti, avrebbe abbandonato, Controparte_1 senza la preventiva autorizzazione dell' per le case popolari, l'alloggio di Via De Controparte_3 Amicis 6/B per occupare l'immobile di Via De Amicis 6/A, in cui avrebbe convissuto dapprima con la compagna Di IA e in seguito con altra compagna, poi divenuta sua moglie. Persona_1
Il suddetto elemento, unitamente a quanto stabilito nel giudizio iscritto al n. 597/21 R.G. del
Tribunale di Siracusa (avente ad oggetto ricorso ex art. 342 bis c.c. proposto da CP_1 nei confronti del figlio e rigettato con provvedimento n. 4440/2021
[...] Parte_1 del 10/09/2021 per difetto del requisito di coabitazione) e a quanto dichiarato da CP_1 in seno all'atto di donazione del 11/4/2023 circa la sua residenza in Via De Amicis 6/A,
[...] darebbero prova dell'abbandono dell'alloggio di Via De Amicis 6/B e della conseguente decadenza dai requisiti per il mantenimento dell'alloggio medesimo.
In ultimo, i ricorrenti hanno denunciato l'errore in cui sarebbe incorso il nel Controparte_2 disattendere la richiesta dell'Istituto autonomo case popolari e nell'effettuare un accertamento non richiesto e riferito a fatti e circostanze successivi a quelli che hanno determinato la perdita dei requisiti oggettivi.
Nell'ambito del presente giudizio si sono costituiti il e Controparte_2 Controparte_1
l' . Controparte_3
I resistenti, e costituitisi il 15.03.2024, hanno eccepito il Controparte_2 Controparte_1 difetto di legittimazione attiva dei ricorrenti in relazione alle domande proposte, di cui hanno, in ogni caso, dedotto l'infondatezza, per mancata integrazione di qualsivoglia ipotesi decadenziale.
Si è altresì costituito, tempestivamente, l' Controparte_3
, che ha così concluso: “in via preliminare voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis,
[...] dichiarare ed accertare che nella superiore vicenda nessuna responsabilità sussiste in capo allo che chiede di essere estromesso dalla causa incoata in quanto i provvedimenti di CP_4 assegnazione, di decadenza e revoca di un alloggio popolare per legge sono esclusivamente in capo ai Comuni;
nel merito voglia dichiarare che il sig. ha perduto i requisiti soggettivi CP_1 normativamente previsti dalla legge e conseguentemente non ha alcun diritto a concludere alcun contratto di compravendita relativo all'immobile sito in via De Amicis n. 6/B [..]”(sulla CP_2 corretta ermeneusi delle suddette conclusioni, si veda infra).
Tanto premesso, ragioni di economia processuale impongono al Tribunale di esaminare prioritariamente la domanda di subentro, giacché solo il riscontro della caratura della posizione giuridica dei ricorrenti in termini di diritto soggettivo risulterebbe idonea a differenziarli dalla generalità dei consociati interessati all'assegnazione, abilitandoli così a promuovere una domanda di accertamento di intervenuta decadenza, di norma riservata alle sole parti della convenzione di assegnazione (fermo restando il potere, in capo al privato, di segnalazione di eventi rilevanti al o all'ente gestore). CP_2
Il vaglio della domanda di subentro impone l'analisi del quadro normativo che disciplina i criteri per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (di seguito in CP_5
Sicilia.
In particolare, vengono in rilievo la legge Reg. Sicilia n. 21/1973, di modifica della legge reg. 19 del 1972, il cui art. 11 recita: “Nell'ambito della Regione Siciliana si applicano le norme contenute nei D.P.Rep. numeri 1035 e 1036 del 30 dicembre 1972. Sono fatte salve per gli alloggi popolari costruiti col finanziamento a totale carico o col contributo della Regione ad eccezione di quelli utilizzati dalle cooperative edilizie per i loro soci, le vigenti norme regionali concernenti la determinazione dei canoni di locazione e la cessione in proprietà”); la legge regionale 5 febbraio
1992 n.1; il richiamato d.P.R. 1035/1972, in particolare, articoli 12 e 17 (rispettivamente sul subentro e sulla decadenza),
Il primo degli articoli sopra richiamati, ossia l'art. 12 del d.P.R. 1035/1972, prevede il subentro di determinate categorie di soggetti negli alloggi popolari in caso di decesso dell'assegnatario, rectius di colui che aspira all'assegnazione. Ed infatti, è previsto testualmente che: “In caso di decesso del concorrente, hanno diritto all'eventuale assegnazione dell'alloggio, purché conviventi con
l'aspirante assegnatario al momento della sua morte e inclusi nel nucleo familiare denunciato nella domanda, nell'ordine, il coniuge superstite, i figli legittimi, naturali riconosciuti, i figli adottivi, gli affiliati e gli ascendenti di primo grado”; tale disposizione, concernente l'ipotesi di morte dell'aspirante assegnatario, è oggetto di interpretazione estensiva, tanto in dottrina che in giurisprudenza, tesa a ricomprendere anche l'ipotesi di morte sopravvenuta alla consegna dell'alloggio ed alla stipula del contratto di locazione.
L'articolo 17 prevede poi “la revoca dell'assegnazione dell'alloggio nei confronti di chi: a) abbia ceduto, in tutto o in parte, l'alloggio a terzi;
b) abbia abbandonato l'alloggio per un periodo superiore a tre mesi, salva preventiva autorizzazione dell'Istituto autonomo per le case popolari giustificata da gravi motivi;
c) abbia usato l'alloggio per scopi illeciti od immorali;
d) fruisca di un reddito annuo complessivo, per il nucleo familiare, superiore di un quinto al limite massimo di cui all'art. 2 lettera e).”.
Difetta, nel quadro normativo di riferimento, un'espressa previsione che individui i soggetti titolati al subentro in caso di revoca dell'assegnazione per abbandono dell'alloggio da parte dell'assegnatario o di decadenza per perdita dei requisiti oggettivi (come ribadito, peraltro, dalla determina IACP n. 97 del 2015 allegata in atti dalla stessa parte ricorrente - all. 15 della memoria integrativa – in cui si legge “ […] nella vigente legislazione regionale il subentro nel contratto di locazione per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica non è direttamente disciplinato, avendo l'art. 12 del d.p.r. 1035/1972, introdotto in Sicilia dall'art. 11 della L.r. 21/73, previsto soltanto che
“in caso di decesso del concorrente, hanno diritto all'eventuale assegnazione dell'alloggio, purché conviventi con l'aspirante assegnatario al momento della sua morte e inclusi nel nucleo familiare denunciato nella domanda, nell'ordine, il coniuge superstite, i figli legittimi, naturali riconosciuti, i figli adottivi, gli affiliati e gli ascendenti di primo grado”), a differenza di quanto previsto in altre leggi regionali (si veda, ad esempio, tra le altre, L. Reg. Marche n. 36/2005, art. 20 septies).
Né, a favore della tesi dei ricorrenti, possono richiamarsi i principi di cui alla sentenza della Corte
Costituzionale n. 559/1989, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 18, primo e secondo comma, della legge della Regione Piemonte 10 dicembre 1984, n. 64 (disciplina delle assegnazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ai sensi dell'art. 2, comma secondo, della legge 5 agosto 1978, n. 457, in attuazione della deliberazione pubblicata nella Gazzetta Per_2
Ufficiale n. 348 in data 19 dicembre 1981), nella parte in cui non prevede(va) la cessazione della stabile convivenza come causa di successione nella assegnazione ovvero come presupposto della voltura della convenzione a favore del convivente affidatario della prole.
Con la suddetta pronuncia declaratoria di incostituzionalità, la Corte si è dunque occupata della tutela del convivente affidatario della prole, richiamando, per identità di ratio, quanto statuito dalla stessa Corte in tema di titolo ad abitare per l'ex coniuge affidatario della prole (cfr. sentenza Corte
Costituzionale n. 454 del 1989), ossia in fattispecie ben diverse da quella sottoposta all'odierno esame, in cui difettano analoghe esigenze di tutela (v. infra).
Anzi, a ben guardare, la sentenza in esame sottintende l'esistenza di differenza strutturale - cui dovrebbe, per logica, corrispondere una differenza in termini di disciplina - tra il subentro per decesso o allontanamento involontario dell'assegnatario e l'ipotesi di decadenza per abbandono (“è contrario al principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 della Costituzione, che il legislatore regionale nel contesto della stessa legge non abbia esteso integralmente la previsione di cui all'art.
2, comma terzo, anche all'art. 18, commi primo e secondo, riconoscendo accanto alle ivi elencate cause di successione nella domanda e nella convenzione di assegnazione - decesso, separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili del matrimonio - anche la cessazione della convivenza.
In tal caso l'abbandono dell'alloggio da parte del convivente non potrebbe valere come causa di decadenza dell'assegnazione perché non l'animus derelinquendi rispetto alla res ne qualificherebbe l'elemento soggettivo ma la cessazione della mutua affectio, che tocca l'abitazione solo strumentalmente come segno esteriore della conclusione della convivenza”; cfr. sent. Corte
Costituzionale n. 559/1989, già citata). Argomentando a contrario, può desumersi che, nell'iter argomentativo della Corte, l'abbandono volontario (e non autorizzato) come causa tipica di decadenza dall'assegnazione non può determinare (anzi, pare escludere) l'operatività del fenomeno di successione nella domanda e nella convenzione di assegnazione.
Anche laddove volesse ravvisarsi identità di ratio tra il subentro per morte e per decadenza – cosa di cui è lecito dubitare, come si è visto – ci si dovrebbe interrogare sulla consistenza della posizione giuridica del richiedente l'assegnazione, che secondo i ricorrenti attinge la caratura del diritto soggettivo. Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, “in tema di edilizia residenziale pubblica, l'unico titolo che abilita alla locazione è l'assegnazione sicché, in caso di morte dell'assegnatario, si determina la cessazione dell'assegnazione-locazione ed il ritorno dell'alloggio nella disponibilità dell'ente, il quale può procedere, nell'esercizio del suo potere discrezionale, ad una nuova assegnazione, eventualmente a favore dei soggetti indicati nell'art. 12 del d.P.R. n. 1035 del 1972 che, in qualità di conviventi ed in presenza delle altre condizioni previste dalla normativa, hanno un titolo preferenziale e non un diritto al subentro automatico conseguente alle vicende successorie, conformemente ai principi generali in materia” (cfr., ex multis, Cassazione civile sez.
I, 02/08/2025, n.22341); ebbene, se non si possono predicare automatismi di sorta neppure in relazione al subentro in caso di morte dell'assegnatario (laddove l'accertamento del “diritto” al subentro, rectius prelazione, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario ogni volta che l'effetto del subentro derivi espressamente dalla previsione legislativa e sia subordinato alla presenza di condizioni -quali il rapporto di parentela e la durata della convivenza - riguardo alle quali difetti qualsiasi valutazione discrezionale della p.a., cfr. Cass. Sez. Un. 757/2007; Cass. Sezioni Unite, 26 maggio 2006 n. 12546, 23 dicembre 2004 n. 23830; vedi anche Cass. Sez. Un. 12 giugno 2006 n.
13527, 10 maggio 2006 n. 10711), a fortiori non può configurarsi in termini di diritto soggettivo la posizione dei soggetti che aspirino al subentro per effetto del perfezionamento di diversa fattispecie, sì incidente sull'assegnazione, ma non espressamente prevista dalla legge regionale quale titolo legittimante al subentro.
Né il “diritto al subentro” può discendere -come sostengono i ricorrenti - da quanto statuito in sede di decreto di omologa, reso dal Tribunale di Siracusa, della separazione consensuale di CP_1
e dell'8.6.2017; basti sul punto rilevare che è successivamente intervenuta,
[...] CP_6 in data 11.7.2020 (cfr. sentenza Tribunale di Siracusa, all. 1 fascicolo di parte ricorrente), sentenza di declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio - di cui non consta impugnazione – che ha espressamente affermato l'insussistenza dei presupposti per l'assegnazione della casa coniugale al ricorrente “essendo i figli maggiorenni ed autonomi” (“avendo ormai raggiunto da tempo la maggiore età e l'indipendenza economica”). Tale pronuncia, contrariamente a quanto prospettato dai ricorrenti, non statuisce alcun diritto di abitazione o coabitazione in favore di questi ultimi nell'immobile sito in Via De Amicis n. 6/B (ed anzi, nel dichiararne l'indipendenza economica a quella data, potrebbe integrare elemento valutabile dall'amministrazione nell'eventuale procedura di assegnazione).
Tirando le fila del superiore ragionamento, il difetto di espressa previsione, nella normativa regionale di riferimento, di un “diritto al subentro” a favore dei soggetti di cui all'art. 12 del D.P.R.
1035/1972 (come richiamato dalla legge regionale sopra citata), nel caso di decadenza dell'assegnatario, e l'impossibilità di predicare una sorta di immanenza, nel nostro ordinamento, di un diritto siffatto impongono il rigetto della domanda attorea.
La segnalata inesistenza di un diritto soggettivo al subentro, verificabile già ex ante dalla prospettazione dei ricorrenti, conferma, come sopra accennato, il difetto di legittimazione degli stessi alla richiesta di decadenza e revoca dall'assegnazione dell'alloggio in capo a CP_1
(incidendo altresì, a monte, sull'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., valutato ex ante,
[...] giacché, anche in caso di accoglimento, la posizione dei ricorrenti non risulterebbe sufficientemente differenziata dal resto degli eventuali aspiranti all'assegnazione dell'alloggio, e nessuna reale utilità pratica conseguirebbe alla pronuncia;
come si vede, la peculiare connotazione, quasi amministrativistica, assunta dalle condizioni dell'azione nella materia in esame denuncia la complessità dell'intreccio tra interesse pubblicistico e tutela di interessi privati, del resto evidenziato dalla più volte citata sentenza della Corte Cost. n. 559/1989).
In particolare, l'invocazione di fattispecie di risoluzione o di decadenza dall'assegnazione – che, ove effettivamente sussistenti, determinerebbero il venir meno della posizione di conduttore del resistente – deve ritenersi riservata al solo comune , unica Controparte_1 CP_2 controparte contrattuale dell'assegnatario.
Sul punto, si rileva anzitutto che l'art. 1453 c.c. attribuisce il diritto potestativo di ottenere la risoluzione per inadempimento al solo contraente non inadempiente (v. in particolare l'inciso per cui “nei contratti con prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni, l'altro può a sua scelta chiedere l'adempimento o la risoluzione del contratto, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno”). Analogamente, l'art. 1456 c.c. chiarisce in modo inequivoco che, in caso di verificazione dell'evento dedotto nella clausola risolutiva espressa, lo scioglimento del rapporto si verifica di diritto allorché la parte contrattuale dichiari all'altra che intende valersene (v. segnatamente il primo comma, in cui si specifica che “i contraenti” possono convenire che il contratto si risolva nel caso che una determinata obbligazione non sia adempiuta, e l'inciso di cui al secondo comma, per cui “la risoluzione si verifica di diritto quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della clausola risolutiva”).
In aggiunta alle superiori considerazioni, va poi evidenziato che, secondo l'incontrastato indirizzo della giurisprudenza di legittimità, colui che sia convenuto in giudizio per la restituzione di immobile non può valersi di un'eccezione “de iure tertii” al fine di contestare la legittimazione dell'attore (v. Cass. Civ. Sez. III 29.4.2015, n. 8705, per cui, nel giudizio promosso da un privato nei confronti di un altro privato per il rilascio di un'area oggetto di un contratto di locazione, il convenuto non è legittimato a proporre eccezioni “de iure tertii”; Cass. Civ. Sez. III 3.2.2004, n.
1940, per cui colui che sia convenuto in giudizio per la restituzione dell'immobile non può avvalersi di eccezioni “de iure tertii”); i superiori principi possono all'evidenza applicarsi, mutatis mutandis, anche al caso di specie.
Quanto al governo delle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza di parte ricorrente, tanto nei confronti del , quanto nei confronti di e dell' CP_2 CP_2 Controparte_1 [...]
Controparte_3
Va infatti condiviso il rilievo della parte resistente in ordine al difetto di legittimazione CP_4 passiva, intesa quale titolarità della posizione soggettiva passiva o del diritto controverso, tenuto conto di quanto disposto dagli art. 95 del dPR n. 616/1977 e art. 17 della legge regionale siciliana n.
1/1979, alla cui stregua “le funzioni amministrative concernenti l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica sono attribuite ai comuni, salva la competenza dello Stato per l'assegnazione di alloggi da destinare a dipendenti civili e militari dello Stato per esigenze di servizio.”.
Sulla base delle norme richiamate, le funzioni amministrative concernenti l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica nonché i relativi provvedimenti di annullamento, decadenza, revoca, sono attribuite ai Comuni.
Non possono invece esaminarsi le ulteriori domande (se tali vogliono intendersi) proposte dall' in sede di atto di costituzione, giacché logicamente Controparte_3 subordinate, per come formulate, al mancato accoglimento del dedotto difetto di legittimazione passiva;
prova ne sia che la parte chiede, in ragione della carenza di legittimazione passiva – seppur erroneamente, trattandosi di difesa di merito – l'estromissione dal giudizio, denunciando così la propria estraneità, all'evidenza incompatibile con la formulazione di domande riconvenzionali.
E che l'accoglimento della difesa principale impedisca il vaglio della domanda formulata in via subordinata, pena la violazione tra chiesto e pronunciato, costituisce ormai principio consolidato nella giurisprudenza formatasi sulla portata dell'art. 112 c.p.c. (cfr., ex multis sul punto, Cass. Civ.
Sez. I, 21.12.2018, n. 33361, alla cui stregua “non v'è dubbio che le parti possano spiegare gradatamente - od anche alternativamente, il che qui non rileva- diverse domande, ponendo in posizione di subordinazione l'una rispetto ad altra domanda propria o della controparte: ordine gradato da cui il giudice non può in tal caso prescindere”).
Infine, non può trascurarsi una certa contraddittorietà nelle difese articolate dalla resistente
(dapprima tese alla confutazione della tesi dei ricorrenti e poi sostanzialmente adesive); di tale opacità si terrà conto in sede di liquidazione.
La liquidazione delle spese viene operata in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M.
55/2014, come modificato, da ultimo, dal D.M. 147/2022, secondo lo scaglione valoriale di riferimento, con congrua riduzione tenuto conto della complessità della vicenda processuale, della natura documentale della fase istruttoria, del tenore delle attività difensive effettivamente svolte.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Siracusa, dott.ssa IA ST Di Stazio, in funzione di Giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. r.g. 4195 /2023, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
-Rigetta la domanda di accertamento del diritto al subentro nell'assegnazione dell'alloggio formulata dai ricorrenti e Parte_2 Parte_1
- Dichiara il difetto di legittimazione attiva dei ricorrenti in relazione alle domande di decadenza e di revoca dell'assegnazione dell'alloggio a Controparte_1
- Condanna i ricorrenti, e in solido ex art. 97 c.p.c. a Parte_2 Parte_1 rifondere al resistente in persona del Sindaco pro tempore, le spese del Controparte_2 presente giudizio, liquidate in € 3.562,00, oltre rimborso forfettario spese al 15%, c.p.a. al 4% e i.v.a. al 22%, se dovuta, come per legge. - Condanna i ricorrenti, e in solido ex art. 97 c.p.c. a Parte_2 Parte_1 rifondere al resistente le spese del presente giudizio, liquidate in € 3.562,00, Controparte_1 oltre rimborso forfettario spese al 15%, c.p.a. al 4% e i.v.a. al 22%, se dovuta, come per legge.
- Condanna i ricorrenti, e in solido ex art. 97 c.p.c. a Parte_2 Parte_1 rifondere al resistente l' , in Controparte_3 persona del l.r.p.t., le spese del giudizio liquidate in € 2.562,00, oltre rimborso forfettario spese al
15%, c.p.a. al 4% e i.v.a. al 22%, se dovuta, come per legge.
Così deciso in Siracusa, il 29 dicembre 2025
Il GIUDICE
dott.ssa IA ST Di Stazio
depositato telematicamente
ex art. 15 D.M. 44/2011