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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 21/11/2025, n. 11994 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11994 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE LAVORO 4^ (PRIMO GRADO) - V.le G. Cesare n. 54
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice designato dott.ssa M. Emili, alla odierna udienza ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3694 2024 RG
FRA
Avv. SERVILI OSCAR Parte_1
E
Avv. SCHILIRO' PAOLO Controparte_1
Avv. MARIA PIA TETI CP_2
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il data 29.1.2024 ha convenuto in giudizio Parte_1
, , Controparte_3 Controparte_4 nonché la Controparte_5 per sentir accogliere le seguenti conclusioni:
[...]
“…in via preliminare: disporre, inaudita altera parte, la sospensione della esecuzione della intimazione di pagamento n° 09720239124126624000 relativamente ai due avvisi di addebito qui impugnati e di tutti gli atti presupposti e/o conseguenti all'intimazione stessa;
[… …] 1. In via principale: accogliere la presente opposizione e dichiarare la nullità assoluta dell'intimazione di pagamento n. 09720239124126624000 relativa agli avvisi di addebito n. 39720160026569647000 e n. 39720230004192912000 per i motivi di cui al ricorso e perché la somma portata dagli stessi di Euro 5.423,59 … … risulta prescritta anche tenendo conto della sospensione dei termini del DL n. 18/2020 e la sospensione dei termini di cui all'art.11 comma 9 del DL 183/2020 (129 giorni + 182 giorni) ed in ogni caso non dovuta…”.
Ha premesso:
• che in data 19 dicembre 2023 la Controparte_6
– aveva notificato l'intimazione di pagamento n°
[...]
09720239124126624000 per un importo complessivo di € 7.105,22
(settemilacentocinque/22);
• che gli importi che qui interessavano erano relativi a due avvisi di addebito: il primo n. 39720160026569647000 asseritamente notificato in data 5 dicembre 2016 e relativo a crediti IVS e somme aggiuntive del 2015 per Euro 2.734,26
(duemilasettecentotrentaquattro/26); il secondo n. 397 2023 0004192912000 asseritamente notificato in data 8 luglio 2023 e sempre relativo a crediti IVS e somme aggiuntive degli anni 2017 e 2018, per Euro
2.689,33 (duemilaseicentottantanove/33).
Ha quindi precisato di voler limitare l'opposizione ai soli avvisi di addebito relativi a crediti IVS e spese aggiuntive per un totale di Euro 5.423,59.
Ha quindi lamentato che la pretesa dell' risultava Controparte_3 essere irrimediabilmente prescritta essendo trascorsi oltre 5 anni dal momento in cui poteva essere fatta valere la richiesta trattandosi di contributi asseritamente dovuti nel
2015, 2017 e 2018 e non essendo stati notificati alla ricorrente atti interruttivi della detta prescrizione anche tenendo conto della sospensione dei termini DL n. 18/2020 e di quelli di cui all'art.11 comma 9 del DL 183/2020.
Ha quindi eccepito l'erroneità del calcolo sia della base imponibile, sia dei contributi fissi (in difetto di qualsiasi indicazione, i criteri di determinazione delle somme apparivano indecifrabili e non controllabili), la quantificazione effettuata dall' in CP_2 ordine alle somme richieste a titolo di “somme aggiuntive” (indeterminate ed indeterminabili) ed, infine, che dall'atto impugnato non era possibile evincere e riscontrare l'esattezza delle somme arbitrariamente richieste (era stata indicata solo la somma richiesta e non le modalità di calcolo della stessa ovvero l'origine di tale somma). Ha chiesto consulenza tecnica d'ufficio per la determinazione ed eccepito altresì anche la mancanza degli atti presupposti alla detta intimazione, mai notificati, nonché una carenza di motivazione della intimazione di pagamento impugnata.
2. L si è costituita eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva CP_3 essendo l'ente impositore l'unico titolare della situazione sostanziale anche qualora dedotta la mancata notificazione delle cartelle contenenti le poste azionate;
la tardività del ricorso, anche considerata la notificazione degli AAddAA, non impugnati, rilevando comunque la infondatezza nel merito della opposizione.
3. Anche l' , costituitosi tempestivamente, ha eccepito la tardività del ricorso a CP_2 fronte della notifica dell'intimazione del 28.7.2023 (evidente refuso materiale essendo l'intimazione datata 7.12.2023) rilevando, in ogni caso, la tempestiva notifica degli
AAddAA con conseguente infondatezza anche dell'eccezione di prescrizione. Ed infatti l'Ava n.39720160026569647000 contenente omissione 3 e 4 rata della contribuzione fissa con sanzioni, Anno 2015, relativa a rate aventi rispettivamente scadenza Cont 16.11.2015/16.02.2016 (credito “infasato” in data 15/10/2016 verso nei termini prescrizionali), era stato notificato il 5/12/2016 mentre l'Ava n.39720230004192912000 contenente la 4° rata 2017 e 1° rata 2018 della contribuzione fissa con sanzioni, che avevano scadenza 16.02.2018/16.05.2018, risultava “infasato” in data 13/06/2023 verso Cont ei termini della prescrizione, e notificato in data 8/07/2023.
Ha eccepito la carenza di legittimazione passiva nella misura in cui i motivi di opposizione riguardavano vizi della procedura ed aspetti concernenti la fase esecutiva.
Da ultimo rilevato che negli avvisi di addebito notificati, come evincibile dalle chiare disposizioni in esse contenute, erano chiaramente e dettagliatamente elencate le somme dovute a titolo di contributi a titolo di sanzioni ed i periodi cui si riferivano, i presupposti e causali, nonché le norme di legge applicate per le stesse sanzioni e per gli interessi.
All'odierna udienza di discussione, comparsa solo la difesa dell' , a seguito di CP_4 reiterati differimenti per integrazione della documentazione attestante la regolarità degli atti interruttivi, il processo è stato deciso.
Il ricorso è infondato.
4. La non risulta attualmente avere alcuna legittimazione. CP_5
CP_
4.1 Tale soggetto è cessionario dei crediti maturati fino al 31 dicembre 2008, ai sensi dell'art. 13, comma 8, della legge n. 448/98, che lo indica come litisconsorte necessario dei crediti maturati fino alla detta data. Poiché il credito vantato riguarda i contributi dovuti alla Gestione separata per l'anno 2010, non sussiste legittimazione della suddetta società.
4. 2 In materia di riscossione di crediti previdenziali, di poi, come correttamente rileva la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, anche quando CP_3 si sostenga l'omessa notificazione dell'atto recante il credito di cui si faccia valere l'inesistenza; la proposizione dell'azione nei confronti del concessionario non dà quindi luogo ai meccanismi di cui all'art. 107 o 102 c.p.c. (SS.UU. n. 7514/22, conf. Cass. 26 febbraio 2019, n. 5625, ord.; Cass. 19 giugno 2019, n. 16425; Cass. 12 novembre 2019,
n. 29294).
4.3. Sicché, notificato il ricorso anche a tale parte, al di fuori dell'alveo applicativo dell'art. 617 Cpc, il suo coinvolgimento può rilevare a meri fini di una denuntiatio litis, non assumendo la veste di vera e propria parte processuale.
5. Scendendo al merito, si osserva che l' ha dato prova della rituale notifica CP_2
Cont dell' n. 39720160026569647000 relativo alla omissione del versamento della 3 e 4 rata della contribuzione fissa con sanzioni, quanto all'annualità 2015, perfezionatasi in Cont data 5/12/2016, nonché dell' n.397 2023 0004192912 000 (v. RDAC del giorno
8.7.2023 all. del 26.3.2025).
5.1. Va tuttavia rilevato che la prescrizione viene eccepita in ricorso con riguardo al dies
a quo in cui poteva essere fatta valere la pretesa e quindi, evidentemente, con riguardo al periodo antecedente gli AAddAA (v. p. 1, pag. 2 del ricorso in cui si precisa che:
“1. la pretesa dell' risulta essere irrimediabilmente Controparte_3 prescritta essendo trascorsi oltre 5 anni dal momento in cui poteva essere fatta valere la richiesta trattandosi di contributi asseritamente dovuti nel 2015, 2017 e 2018 e non essendo stati notificati alla ricorrente atti interruttivi della detta prescrizione anche tenendo conto della sospensione dei termini DL n. 18/2020 e di quelli di cui all'art.11 comma 9 del DL 183/2020 (129 giorni + 182 giorni)”).
5.2. Attesa, pertanto, la rituale notifica degli Avvisi di addebito, la avrebbe Pt_1 dovuto far valere tale eccezione, nel successivo termine di 40 gg.
5.3. Vale la pena richiamare il principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità (già
Cass. 14755/2018), in forza del quale:
“l'eccezione di interruzione della prescrizione, diversamente da quella di prescrizione, si configura come eccezione in senso lato sicché può essere rilevata anche d'ufficio dal giudice, in qualsiasi stato e grado del processo, purché sulla base delle allegazioni e di prove ritualmente acquisite o acquisibili al processo e quindi, nelle controversie soggette al rito del lavoro, anche all'esito dell'esercizio dei poteri istruttori d'ufficio di cui all'art. 421, comma 2, c.p.c., legittimamente esercitabili dal giudice, tenuto all'accertamento della verità dei fatti rilevanti ai fini della decisione, ancor più nelle controversie in cui, venendo in considerazione la scissione oggettiva tra ente impositore e concessionario della riscossione, può rilevare l' acquisizione da quest'ultimo di ogni documento relativo ad atti della procedura di riscossione da cui derivino conseguenze di rilievo nei rapporti tra creditore e debitore, con il solo limite dell'avvenuta allegazione dei fatti)”. (v. sul punto, S.U. n. 15661/2005, conf. nn. 2468/2006, 4131/2007, 1583/2010 10531/2013, 13335/2015; Ord. n. 9810/2023).
5.4. La mancata opposizione nei termini, in ogni caso, pur non potendo produrre gli effetti di un “giudicato” (come, ad esempio, accade per un decreto ingiuntivo non opposto in termini, che è atto del giudice), rende definitivamente accertata e non più controvertibile la pretesa dell'Ente con l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo (Cass. n.4506/07; n. 5060/2016; 23397/2016; ord. n. 12200/2018).
7. In definitiva, dunque, il ricorso va integralmente respinto.
7.1. Le spese processuali seguono, come di norma, il criterio della soccombenza e solo liquidate nel dispositivo in calce.
P.Q.M.
CP_ Rigetta il ricorso e, per l'effetto, dichiara dovute all' le contribuzioni portate negli
AAddAA n. 39720160026569647000 e n. 39720230004192912000 contenute nella intimazione opposta;
condanna la al pagamento delle spese processuali, liquidate nei confronti di Pt_1 ogni parte convenuta in complessivi euro 1.860,00 oltre accessori come per legge.
Roma lì, 21.11.2025 Il Giudice