Ordinanza cautelare 7 marzo 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. III, sentenza 04/12/2025, n. 3963 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 3963 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03963/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00325/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 325 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. Daniela Vigliotti, con domicilio digitale come da p.e.c. dei registri di giustizia;
contro
Ministero dell’interno, Questura di Milano, rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia n. 1;
per l’annullamento
del decreto di irricevibilità dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro nr. -OMISSIS-, rilasciato dalla Questura di -OMISSIS--Ufficio Immigrazione, in data 01.08.2012 e scaduto in data 30.10.2013, inoltrata in data 28.11.2022, tramite assicurata postale nr. 055965398779, emesso dalla Questura di Milano-Ufficio Immigrazione, in persona del Questore pro tempore, in data 22.01.2025, notificato all’odierno ricorrente in data 23.01.2025, e di ogni altro atto successivo, prodromico, conseguente, consequenziale, connesso o presupposto, anche non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione dell’interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 30 ottobre 2025 il dott. RI OS e udito l’avvocato dello Stato, come specificato nel verbale;
Vista l’istanza di passaggio in decisione presentata dalla parte ricorrente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente, cittadino srilankese, impugna l’epigrafato provvedimento con cui la Questura di Milano ha respinto l’istanza, presentata dall’interessato in data 28 novembre 2022, volta al conseguimento di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato. La motivazione del provvedimento impugnato evidenzia che il richiedente, già in possesso di analogo titolo scaduto il 30 ottobre 2013, è privo di visto e di nulla osta al lavoro, sicché “l’istanza risulta essere irricevibile per carenza assoluta di requisiti”.
Premesso di aver fatto ingresso in Italia nel mese di dicembre del 1996 per ricongiungimento familiare e di essere rientrato nel Paese di origine nel mese di novembre del 2011, l’esponente riferisce che il suo ritorno nel territorio nazionale sarebbe stato impedito, dapprima, dalla necessità di prestare assistenza e cure in Sri Lanka a familiari infermi e, in seguito, dalla diffusione della pandemia.
Tanto premesso, parte ricorrente deduce i seguenti motivi di gravame:
I) “Violazione di legge per omessa comunicazione di avvio del procedimento ex artt. 7, 8 e 10 bis legge 241/1990”.
In mancanza della comunicazione di avvio del procedimento, il ricorrente è stato impossibilitato a depositare memorie difensive e documenti utili a consentire il rilascio del permesso di soggiorno.
II) “Violazione e falsa applicazione dell’art. 13 comma 2 decreto lgs. 286/1998 e dell’art. 5 comma 5 decreto lgs. 286/1998. Difetto di istruttoria, carenza di motivazione, eccesso di potere”.
Il ritardo nella presentazione della relativa richiesta, nella specie determinato da cause non imputabili al ricorrente, non risulta di per sé preclusivo al rinnovo del permesso di soggiorno.
III) “Violazione e falsa applicazione dell’art. 5 comma 9 TUI”.
Non è stata valutata la possibilità di rilasciare al ricorrente un permesso di soggiorno per attesa occupazione ovvero per protezione speciale.
L’intimata Amministrazione dell’interno si è costituita formalmente in giudizio con il patrocinio dell’Avvocatura distrettuale dello Stato.
L’istanza cautelare accedente al ricorso è stata respinta con l’ordinanza n. -OMISSIS- del 7 marzo 2025.
Alla pubblica udienza del 30 ottobre 2025, la causa è stata introitata in decisione.
Il ricorso non è fondato.
È vero che, per pacifica giurisprudenza, il termine previsto dall’art. 5, comma 4, d.lgs. n. 286 del 1998, ha natura ordinatoria, sicché il ritardo nella presentazione dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno non costituisce di per sé causa sufficiente al suo rigetto, dovendo invece l’amministrazione attivare il contraddittorio procedimentale per richiedere all’interessato le motivazioni del ritardo.
Nel caso di specie, tuttavia, l’arco temporale di circa nove anni tra la scadenza del permesso di soggiorno e la presentazione dell’istanza era tale da escludere un legame oggettivo tra i due atti, sicché non ci si trova al cospetto della richiesta di rinnovo del titolo scaduto, bensì di rilascio di un nuovo permesso di soggiorno. Tanto più che le circostanze allegate dal ricorrente (e solo parzialmente documentate) non valgono chiaramente a dimostrare la sussistenza di eventuali cause di forza maggiore cagione del macroscopico “ritardo”.
A fronte dell’accertata mancanza dei presupposti normativamente previsti (visto di ingresso per lavoro subordinato e nulla osta dello Sportello unico per l’immigrazione), pertanto, l’Amministrazione era vincolata all’emissione del provvedimento di diniego del titolo di soggiorno.
La natura vincolata di tale determinazione comporta la dequotazione della censura di omessa partecipazione procedimentale sollevata con il primo motivo di gravame.
L’accertata carenza dei presupposti essenziali per la presentazione dell’istanza dimostra che l’Amministrazione non è venuta meno all’obbligo di adeguata istruttoria né può essere predicato, a fronte della condizione di irregolarità dello straniero, un obbligo di rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione.
Infine, non risulta che l’interessato abbia richiesto un permesso di soggiorno per protezione speciale e, comunque, la relativa controversia andrebbe ricondotta alla giurisdizione del giudice ordinario.
Non essendovi altre questioni da esaminare, il ricorso deve essere respinto.
Tuttavia, in assenza di difese sostanziali dell’Amministrazione, le spese di lite possono essere compensate tra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 30 ottobre 2025 con l’intervento dei magistrati:
RI OS, Presidente, Estensore
Fabrizio Fornataro, Consigliere
Roberto Lombardi, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| RI OS |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.