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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 27/10/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VELLETRI Sezione lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Elvira Puleio, ha pronunciato, ai sensi del combinato disposto degli artt. 429 e 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 2556 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2023, discussa e decisa all'esito della trattazione scritta della causa con termine per note sino al 14.10.2025 e vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. PACE MARINA, giusta Parte_1
RICORRENTE
E
rappresentato e difeso dall'avv. CIOCCA IVANOE, giusta procura in atti;
CP_1
RESISTENTE
Oggetto: Indennità di accompagnamento
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. Il sig. con ricorso per accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 445 Pt_1
bis c.p.c., ha adito il Tribunale di Velletri, in funzione di Giudice del Lavoro, per sentir dichiarare la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento, in proprio favore, del riconoscimento dei requisiti medici per il riconoscimento dello status di handicap grave e la concessione dell'indennità di accompagnamento (l. ). Num_1 Deduceva di avere presentato la relativa domanda il 02.09.2021 e che essa era stata ingiustamente respinta come da verbale dell' CP_1
Si costituiva l' contestando la sussistenza in capo all'istante del requisito sanitario. CP_1
Nell'ambito del procedimento era disposta CTU medico legale che concludeva, quanto allo status dell'handicap, che il ricorrente si trovava nelle condizioni previste dalla
L.104/92, art.3 co.3, e fosse altresì portatore delle ridotte capacità motorie permanenti ex art 4 D.L. n.5/2012 a far data dalla domanda amministrativa;
in merito invece alla richiesta di indennità di accompagnamento così statuiva: “non sussiste attualmente, nè sussisteva alla data della domanda amministrativa del 2.9.2021 e della visita amministrativa del
25.1.22, il requisito sanitario che determina l'insorgere del diritto alla concessione dell'indennità di accompagnamento ex art. 1 l.18/80, poiché non versa nell'impossibilità di Parte_1
deambulazione autonoma e non necessita di assistenza continua per compiere gli atti quotidiani della vita”.
Ritenuta erronea la valutazione operata dal consulente in sede di accertamento tecnico preventivo, limitatamente alla parte in cui non veniva riconosciuta l'indennità di accompagnamento, parte ricorrente proponeva tempestivo ricorso in opposizione chiedendo, previo rinnovo della consulenza tecnica, il riconoscimento del diritto azionato e la condanna dell' al pagamento dei ratei maturati e maturandi della CP_1
prestazione richiesta oltre accessori, vittoria di spese da attribuire al procuratore antistatario.
Si costitutiva l' deducendo e ribadendo nel merito la infondatezza della domanda CP_1
ovvero la insussistenza dei presupposti di legge per la concessione del beneficio e dei requisiti costitutivi sia sanitari che di erogazione della prestazione. Parte resistente concludeva pertanto chiedendo il rigetto della domanda e la condanna della controparte al pagamento delle spese di lite.
Assegnato termine al c.t.u. per la redazione di una consulenza suppletiva sulla documentazione sanitaria successiva all'esame del c.t.u. depositata dal ricorrente, svoltasi la discussione delle parti con scambio di note in sostituzione di udienza, la causa veniva decisa.
*** 2. La domanda è fondata.
Infatti. l'art. 1 della L. 1990 n. 289 stabilisce che “1. Ai mutilati ed invalidi civili minori di anni 18, cui siano state riconosciute dalle commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidità civile difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età, nonché ai minori ipoacusici che presentino una perdita uditiva superiore ai 60 decibel nell'orecchio migliore nelle frequenze di 500, 1.000, 2.000 hertz, è concessa, per il ricorso continuo o anche periodico a trattamenti riabilitativi o terapeutici a seguito della loro minorazione, una indennità mensile di frequenza di importo pari all'assegno di cui all'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, a decorrere dal 1° settembre 1990. 2. La concessione dell'indennità di cui al comma 1 è subordinata alla frequenza continua o anche periodica di centri ambulatoriali o di centri diurni, anche di tipo semiresidenziale, pubblici o privati, purché operanti in regime convenzionale, specializzati nel trattamento terapeutico o nella riabilitazione e nel recupero di persone portatrici di handicap. 3.
L'indennità mensile di frequenza è altresì concessa ai mutilati ed invalidi civili minori di anni 18 che frequentano scuole, pubbliche o private, di ogni ordine e grado, a partire dalla scuola materna, nonché centri di formazione o di addestramento professionale finalizzati al reinserimento sociale dei soggetti stessi.
4. Il requisito della frequenza continua o anche periodica, nonché la condizione di cui al comma
1, sono richiesti anche per i minori che si trovino nelle condizioni indicate al comma 3. 5. L'indennità mensile di frequenza è erogata alle medesime condizioni reddituali dell'assegno di cui al comma 1 e ad essa si applica il medesimo sistema di perequazione automatica”.
Nel caso in esame, il consulente tecnico d'ufficio ha formulato le seguenti osservazioni:
“il certificato medico legale rilasciato il 24.4.2023 dal dottor nulla innova rispetto a quanto già Per_1
noto (… “E' invalido civile al 100% senza accompagno”). La consulenza geriatrica della dottoressa
invece attesta l'esistenza di un quadro di instabilità posturale grave al punto da indurre la Per_2
specialista a prescrivere un deambulatore munito di sedile ponendo la fornitura a carico del SSN. Si deve pertanto ritenere che attualmente l'instabilità posturale, pur non essendo causa di una totale impossibilità di movimento, limiti fortemente nello spazio e nel tempo la capacità di deambulare e costituisca fonte di grave pericolo in ragione dell'incombente possibilità di cadute. Il ricorrente necessita perciò di supporto da parte di terzi, inteso almeno come stretta supervisione e controllo nelle varie attività della vita quotidiana. Ritengo pertanto che a far data dal 18.4.2023 sussista il requisito sanitario che configura il diritto a percepire l'indennità di accompagnamento.” La causa deve quindi essere decisa alla stregua delle convincenti motivazioni poste a fondamento della consulenza tecnica così come rinnovata nella presente sede (con acquisizione di ulteriore documentazione che è stata scrupolosamente vagliata dall'esperto, nonché con esame diretto del periziando) alla quale si fa integralmente rinvio in quanto immune da vizi logico-giuridici.
Ne discende, quindi, che, la domanda va accolta con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data di perfezionamento del requisito sanitario di legge per l'insorgenza del diritto al beneficio richiesto.
Conformemente all'orientamento ormai consolidato della Suprema Corte di Cassazione, alle cui condivisibili motivazioni si fa in questa sede rinvio, il presente giudizio ha ad oggetto esclusivamente l'accertamento della sussistenza dei requisiti sanitari, ai fini del riconoscimento delle prestazioni dedotte: esula dal presente accertamento la verifica dei requisiti extrasanitari e il giudizio non può concludersi con la condanna al pagamento della prestazione (da ultimo Cass.
8.4.2019 n. 9755, che richiama Cass. 24.10.2018, n.
27010).
3. Considerato il riconoscimento della sussistenza del requisito da una data successiva all'introduzione della domanda amministrativa, le spese devono essere compensate..
P.Q.M.
Il Tribunale di Isernia in funzione di giudice del lavoro, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando:
- dichiara la sussistenza dei requisiti sanitari ai fini dell'indennità di accompagnamento di cui all'art. 508/88 dal 18 aprile 2023;
- compensa le spese del giudizio;
- pone le spese di c.t.u., liquidate con separato decreto, a definitivo carico dell' CP_1
Così deciso in Velletri, il 27/10/2025, all'esito del deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Elvira Puleio
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Elvira Puleio, ha pronunciato, ai sensi del combinato disposto degli artt. 429 e 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 2556 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2023, discussa e decisa all'esito della trattazione scritta della causa con termine per note sino al 14.10.2025 e vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. PACE MARINA, giusta Parte_1
RICORRENTE
E
rappresentato e difeso dall'avv. CIOCCA IVANOE, giusta procura in atti;
CP_1
RESISTENTE
Oggetto: Indennità di accompagnamento
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. Il sig. con ricorso per accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 445 Pt_1
bis c.p.c., ha adito il Tribunale di Velletri, in funzione di Giudice del Lavoro, per sentir dichiarare la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento, in proprio favore, del riconoscimento dei requisiti medici per il riconoscimento dello status di handicap grave e la concessione dell'indennità di accompagnamento (l. ). Num_1 Deduceva di avere presentato la relativa domanda il 02.09.2021 e che essa era stata ingiustamente respinta come da verbale dell' CP_1
Si costituiva l' contestando la sussistenza in capo all'istante del requisito sanitario. CP_1
Nell'ambito del procedimento era disposta CTU medico legale che concludeva, quanto allo status dell'handicap, che il ricorrente si trovava nelle condizioni previste dalla
L.104/92, art.3 co.3, e fosse altresì portatore delle ridotte capacità motorie permanenti ex art 4 D.L. n.5/2012 a far data dalla domanda amministrativa;
in merito invece alla richiesta di indennità di accompagnamento così statuiva: “non sussiste attualmente, nè sussisteva alla data della domanda amministrativa del 2.9.2021 e della visita amministrativa del
25.1.22, il requisito sanitario che determina l'insorgere del diritto alla concessione dell'indennità di accompagnamento ex art. 1 l.18/80, poiché non versa nell'impossibilità di Parte_1
deambulazione autonoma e non necessita di assistenza continua per compiere gli atti quotidiani della vita”.
Ritenuta erronea la valutazione operata dal consulente in sede di accertamento tecnico preventivo, limitatamente alla parte in cui non veniva riconosciuta l'indennità di accompagnamento, parte ricorrente proponeva tempestivo ricorso in opposizione chiedendo, previo rinnovo della consulenza tecnica, il riconoscimento del diritto azionato e la condanna dell' al pagamento dei ratei maturati e maturandi della CP_1
prestazione richiesta oltre accessori, vittoria di spese da attribuire al procuratore antistatario.
Si costitutiva l' deducendo e ribadendo nel merito la infondatezza della domanda CP_1
ovvero la insussistenza dei presupposti di legge per la concessione del beneficio e dei requisiti costitutivi sia sanitari che di erogazione della prestazione. Parte resistente concludeva pertanto chiedendo il rigetto della domanda e la condanna della controparte al pagamento delle spese di lite.
Assegnato termine al c.t.u. per la redazione di una consulenza suppletiva sulla documentazione sanitaria successiva all'esame del c.t.u. depositata dal ricorrente, svoltasi la discussione delle parti con scambio di note in sostituzione di udienza, la causa veniva decisa.
*** 2. La domanda è fondata.
Infatti. l'art. 1 della L. 1990 n. 289 stabilisce che “1. Ai mutilati ed invalidi civili minori di anni 18, cui siano state riconosciute dalle commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidità civile difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età, nonché ai minori ipoacusici che presentino una perdita uditiva superiore ai 60 decibel nell'orecchio migliore nelle frequenze di 500, 1.000, 2.000 hertz, è concessa, per il ricorso continuo o anche periodico a trattamenti riabilitativi o terapeutici a seguito della loro minorazione, una indennità mensile di frequenza di importo pari all'assegno di cui all'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, a decorrere dal 1° settembre 1990. 2. La concessione dell'indennità di cui al comma 1 è subordinata alla frequenza continua o anche periodica di centri ambulatoriali o di centri diurni, anche di tipo semiresidenziale, pubblici o privati, purché operanti in regime convenzionale, specializzati nel trattamento terapeutico o nella riabilitazione e nel recupero di persone portatrici di handicap. 3.
L'indennità mensile di frequenza è altresì concessa ai mutilati ed invalidi civili minori di anni 18 che frequentano scuole, pubbliche o private, di ogni ordine e grado, a partire dalla scuola materna, nonché centri di formazione o di addestramento professionale finalizzati al reinserimento sociale dei soggetti stessi.
4. Il requisito della frequenza continua o anche periodica, nonché la condizione di cui al comma
1, sono richiesti anche per i minori che si trovino nelle condizioni indicate al comma 3. 5. L'indennità mensile di frequenza è erogata alle medesime condizioni reddituali dell'assegno di cui al comma 1 e ad essa si applica il medesimo sistema di perequazione automatica”.
Nel caso in esame, il consulente tecnico d'ufficio ha formulato le seguenti osservazioni:
“il certificato medico legale rilasciato il 24.4.2023 dal dottor nulla innova rispetto a quanto già Per_1
noto (… “E' invalido civile al 100% senza accompagno”). La consulenza geriatrica della dottoressa
invece attesta l'esistenza di un quadro di instabilità posturale grave al punto da indurre la Per_2
specialista a prescrivere un deambulatore munito di sedile ponendo la fornitura a carico del SSN. Si deve pertanto ritenere che attualmente l'instabilità posturale, pur non essendo causa di una totale impossibilità di movimento, limiti fortemente nello spazio e nel tempo la capacità di deambulare e costituisca fonte di grave pericolo in ragione dell'incombente possibilità di cadute. Il ricorrente necessita perciò di supporto da parte di terzi, inteso almeno come stretta supervisione e controllo nelle varie attività della vita quotidiana. Ritengo pertanto che a far data dal 18.4.2023 sussista il requisito sanitario che configura il diritto a percepire l'indennità di accompagnamento.” La causa deve quindi essere decisa alla stregua delle convincenti motivazioni poste a fondamento della consulenza tecnica così come rinnovata nella presente sede (con acquisizione di ulteriore documentazione che è stata scrupolosamente vagliata dall'esperto, nonché con esame diretto del periziando) alla quale si fa integralmente rinvio in quanto immune da vizi logico-giuridici.
Ne discende, quindi, che, la domanda va accolta con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data di perfezionamento del requisito sanitario di legge per l'insorgenza del diritto al beneficio richiesto.
Conformemente all'orientamento ormai consolidato della Suprema Corte di Cassazione, alle cui condivisibili motivazioni si fa in questa sede rinvio, il presente giudizio ha ad oggetto esclusivamente l'accertamento della sussistenza dei requisiti sanitari, ai fini del riconoscimento delle prestazioni dedotte: esula dal presente accertamento la verifica dei requisiti extrasanitari e il giudizio non può concludersi con la condanna al pagamento della prestazione (da ultimo Cass.
8.4.2019 n. 9755, che richiama Cass. 24.10.2018, n.
27010).
3. Considerato il riconoscimento della sussistenza del requisito da una data successiva all'introduzione della domanda amministrativa, le spese devono essere compensate..
P.Q.M.
Il Tribunale di Isernia in funzione di giudice del lavoro, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando:
- dichiara la sussistenza dei requisiti sanitari ai fini dell'indennità di accompagnamento di cui all'art. 508/88 dal 18 aprile 2023;
- compensa le spese del giudizio;
- pone le spese di c.t.u., liquidate con separato decreto, a definitivo carico dell' CP_1
Così deciso in Velletri, il 27/10/2025, all'esito del deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Elvira Puleio