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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VI, sentenza 25/02/2026, n. 1719 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1719 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1719/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 6, riunita in udienza il 23/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
CASTORINA ROSARIA MARIA, Presidente e Relatore
ACAGNINO MARIA, Giudice
PATANE MARIO, Giudice
in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1866/2025 depositato il 28/03/2025
proposto da
Ricorrente 1 P. IVA
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Belpasso - Casa Comunale 95032 Belpasso CT
Difeso da
Difensore_2 LO - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 53 TASI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Il difensore del ricorrente insiste nelle difese spiegate in atti, rileva la mancanza dell'attestazione di conformità delle controdeduzioni e documenti allegati alla costituzione in giudizio dal resistente e contesta che il servizio non è stato reso dal Comune.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Comune di Belpasso, con l' avviso di accertamento n. 53 del 11.12.2024 ha contestato all'odierno ricorrente l'omesso versamento della TASI per l'anno 2019. Avverso detto provvedimento, il ricorrente ha proposto l'odierno ricorso lamentando: a) nullità dell'atto per mancanza di beneficio;
b)disapplicazione delle delibera di C.C. n. 71/2014 e 35/2016; c) violazione dell'art 7 comma 5 bis del Dl.lgs n. 546/92; d) violazione del diritto eurounitario;
e) decadenza dal potere impositivo per l'anno 2019.
Resiste il Comune Belpasso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva preliminarmente il Collegio che l'attestazione di conformità è presente in relazione agli atti per i quali era necessaria.
Il ricorso non è fondato.
In seno all'avviso di accertamento impugnato si fa riferimento alla Delibera di C.C. n. 71 del 04.09.2014 che determinava le aliquote per TASI per l'anno 2014, da intendersi confermate, quindi, anche per l'anno 2019 con delibera di C.C.n. 35 del 27.04.2016. Su tale censura questa Corte di Giusitizia con Sentenza n.
7240/2022 emessa nel ricorso n. 956/2022 R.G. avente ad oggetto l'impugnazione dell'avviso tasi per l'anno
2016 ha statuito : “Proseguendo nella disamina delle censure, in ordine alla mancata approvazione della delibera di determinazione dell'Aliquota TASI per l'anno 2016, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006,in caso di mancata approvazione, da parte degli enti locali, delle tariffe e delle aliquote relative ai tributi di loro competenza entro i termini di approvazione del bilancio di previsione, si considerano prorogate di anno in anno le tariffe previgenti.”.
Per giurisprudenza costante “In materia di giudizio tributario, il nuovo comma 5-bis dell'art. 7 del D.Lgs. n.
546 del 1992, introdotto dall' art. 6 della l. n. 130 del 2022, secondo cui il giudice deve valutare la prova
“comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale”, non si pone in contrasto con la persistente applicabilità delle presunzioni legali che, nella normativa tributaria sostanziale, impongano al contribuente l'onere della prova contraria”.
Ancora, la società ricorrente contesta l'imposta in sé perché si atteggia quale una doppia imposizione patrimoniale basandosi sugli stessi presupposti impositivi dell'IMU. La tassa sui cosiddetti Servizi Indivisibili riguarda tutti gli interventi predisposti dal Comune di competenza nei confronti di un'abitazione, come ad esempio la posa e l'attivazione dell'illuminazione pubblica nei pressi di una residenza, oppure l'attività di manutenzione svolta nell'area urbana circostante l'immobile.
Attiva dal 2014 (anno della sua introduzione) e rimasta in vigore per un totale di cinque anni, dal 2020 la
TASI è stata abolita come tributo singolo ed è stata accorpata direttamente all'IMU. Quindi per il 2019 era dovuta. Nessuna decadenza si è maturata attesa la notifica dell'avviso entro il 31.12.2024
Alla base del ragionamento sotteso al gravame vi è il convincimento che la mancata fruizione dei servizi erogati dal Comune e finanziati con la TASI, con specifico riferimento all'illuminazione pubblica, alla manutenzione stradale e al verde pubblico, renderebbe illegittima la pretesa impositiva.
Tale tesi è infondata.
Sotto un primo profilo, occorre evidenziare che, come si evince dalla delibera gravata, tra i servizi indivisibili in questione rientrano (oltre quelli riportati di cui non usufruirebbe la ricorrente) anche quelli socio – assistenziali, di protezione civile, servizi cimiteriali e di manutenzione del patrimonio artistico – culturale e degli edifici comunali;
ebbene, nel caso specifico non vi è prova che la ricorrente non fruisca di tali servizi di cui l'amministrazione ha tenuto conto ai fini della determinazione del tributo, visto che le doglianze si riferiscono esclusivamente alla mancata erogazione di pubblica illuminazione e manutenzione stradale.
Deve quindi ritenersi che, anche aderendo all'ermeneutica di parte ricorrente, in ogni caso la TASI sarebbe dovuta in relazione alla porzione residua dei servizi erogati dal Comune e di cui la ricorrente fruisce in qualità di residente. In punto di diritto, rileva il Collegio che, in ogni caso, il ragionamento di parte ricorrente si fonda su un presupposto privo di fondamento normativo, secondo cui la mancata fruizione individuale dei servizi indivisibili resi dal Comune – al cui finanziamento è destinata la TASI – renderebbe illegittima la pretesa impositiva.
In senso contrario, si è visto che il presupposto impositivo della TASI è costituito dal possesso o dalla detenzione di immobili, nella considerazione che da tale circostanza deriva il fondamento sul quale poggia l'onere di contribuzione per la fruizione dei servizi.
Si tratta in particolare di servizi indivisibili resi sul territorio comunale, quindi non misurabili singolarmente, in quanto non vengono erogati ad uno specifico utente bensì all'intera comunità. Il presupposto impositivo
è quindi riconducibile, anche se mediatamente, alla erogazione dei servizi pubblici indivisibili (quindi non a domanda individuale ma in favore della generalità dei consociati) – e non al godimento da parte del singolo utente – con conseguente necessità di provvedere al relativo finanziamento, ciò che giustifica l'imposizione tributaria.”
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in
€1000,00 oltre accessori di legge, se dovuti.
Catania 23.2.2026
Il Presidente relatore
SA M. NA
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 6, riunita in udienza il 23/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
CASTORINA ROSARIA MARIA, Presidente e Relatore
ACAGNINO MARIA, Giudice
PATANE MARIO, Giudice
in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1866/2025 depositato il 28/03/2025
proposto da
Ricorrente 1 P. IVA
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Belpasso - Casa Comunale 95032 Belpasso CT
Difeso da
Difensore_2 LO - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 53 TASI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Il difensore del ricorrente insiste nelle difese spiegate in atti, rileva la mancanza dell'attestazione di conformità delle controdeduzioni e documenti allegati alla costituzione in giudizio dal resistente e contesta che il servizio non è stato reso dal Comune.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Comune di Belpasso, con l' avviso di accertamento n. 53 del 11.12.2024 ha contestato all'odierno ricorrente l'omesso versamento della TASI per l'anno 2019. Avverso detto provvedimento, il ricorrente ha proposto l'odierno ricorso lamentando: a) nullità dell'atto per mancanza di beneficio;
b)disapplicazione delle delibera di C.C. n. 71/2014 e 35/2016; c) violazione dell'art 7 comma 5 bis del Dl.lgs n. 546/92; d) violazione del diritto eurounitario;
e) decadenza dal potere impositivo per l'anno 2019.
Resiste il Comune Belpasso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva preliminarmente il Collegio che l'attestazione di conformità è presente in relazione agli atti per i quali era necessaria.
Il ricorso non è fondato.
In seno all'avviso di accertamento impugnato si fa riferimento alla Delibera di C.C. n. 71 del 04.09.2014 che determinava le aliquote per TASI per l'anno 2014, da intendersi confermate, quindi, anche per l'anno 2019 con delibera di C.C.n. 35 del 27.04.2016. Su tale censura questa Corte di Giusitizia con Sentenza n.
7240/2022 emessa nel ricorso n. 956/2022 R.G. avente ad oggetto l'impugnazione dell'avviso tasi per l'anno
2016 ha statuito : “Proseguendo nella disamina delle censure, in ordine alla mancata approvazione della delibera di determinazione dell'Aliquota TASI per l'anno 2016, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006,in caso di mancata approvazione, da parte degli enti locali, delle tariffe e delle aliquote relative ai tributi di loro competenza entro i termini di approvazione del bilancio di previsione, si considerano prorogate di anno in anno le tariffe previgenti.”.
Per giurisprudenza costante “In materia di giudizio tributario, il nuovo comma 5-bis dell'art. 7 del D.Lgs. n.
546 del 1992, introdotto dall' art. 6 della l. n. 130 del 2022, secondo cui il giudice deve valutare la prova
“comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale”, non si pone in contrasto con la persistente applicabilità delle presunzioni legali che, nella normativa tributaria sostanziale, impongano al contribuente l'onere della prova contraria”.
Ancora, la società ricorrente contesta l'imposta in sé perché si atteggia quale una doppia imposizione patrimoniale basandosi sugli stessi presupposti impositivi dell'IMU. La tassa sui cosiddetti Servizi Indivisibili riguarda tutti gli interventi predisposti dal Comune di competenza nei confronti di un'abitazione, come ad esempio la posa e l'attivazione dell'illuminazione pubblica nei pressi di una residenza, oppure l'attività di manutenzione svolta nell'area urbana circostante l'immobile.
Attiva dal 2014 (anno della sua introduzione) e rimasta in vigore per un totale di cinque anni, dal 2020 la
TASI è stata abolita come tributo singolo ed è stata accorpata direttamente all'IMU. Quindi per il 2019 era dovuta. Nessuna decadenza si è maturata attesa la notifica dell'avviso entro il 31.12.2024
Alla base del ragionamento sotteso al gravame vi è il convincimento che la mancata fruizione dei servizi erogati dal Comune e finanziati con la TASI, con specifico riferimento all'illuminazione pubblica, alla manutenzione stradale e al verde pubblico, renderebbe illegittima la pretesa impositiva.
Tale tesi è infondata.
Sotto un primo profilo, occorre evidenziare che, come si evince dalla delibera gravata, tra i servizi indivisibili in questione rientrano (oltre quelli riportati di cui non usufruirebbe la ricorrente) anche quelli socio – assistenziali, di protezione civile, servizi cimiteriali e di manutenzione del patrimonio artistico – culturale e degli edifici comunali;
ebbene, nel caso specifico non vi è prova che la ricorrente non fruisca di tali servizi di cui l'amministrazione ha tenuto conto ai fini della determinazione del tributo, visto che le doglianze si riferiscono esclusivamente alla mancata erogazione di pubblica illuminazione e manutenzione stradale.
Deve quindi ritenersi che, anche aderendo all'ermeneutica di parte ricorrente, in ogni caso la TASI sarebbe dovuta in relazione alla porzione residua dei servizi erogati dal Comune e di cui la ricorrente fruisce in qualità di residente. In punto di diritto, rileva il Collegio che, in ogni caso, il ragionamento di parte ricorrente si fonda su un presupposto privo di fondamento normativo, secondo cui la mancata fruizione individuale dei servizi indivisibili resi dal Comune – al cui finanziamento è destinata la TASI – renderebbe illegittima la pretesa impositiva.
In senso contrario, si è visto che il presupposto impositivo della TASI è costituito dal possesso o dalla detenzione di immobili, nella considerazione che da tale circostanza deriva il fondamento sul quale poggia l'onere di contribuzione per la fruizione dei servizi.
Si tratta in particolare di servizi indivisibili resi sul territorio comunale, quindi non misurabili singolarmente, in quanto non vengono erogati ad uno specifico utente bensì all'intera comunità. Il presupposto impositivo
è quindi riconducibile, anche se mediatamente, alla erogazione dei servizi pubblici indivisibili (quindi non a domanda individuale ma in favore della generalità dei consociati) – e non al godimento da parte del singolo utente – con conseguente necessità di provvedere al relativo finanziamento, ciò che giustifica l'imposizione tributaria.”
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in
€1000,00 oltre accessori di legge, se dovuti.
Catania 23.2.2026
Il Presidente relatore
SA M. NA