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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 10/12/2025, n. 934 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 934 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1360/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Azzurra Fodra Presidente dott.ssa IC AR Giudice Relatore dott. Giulio Scaramuzzino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1360/2025 promossa da:
SE (C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. Pt_1 C.F._1
SS AU e dell'avv.
RICORRENTE contro
(C.F.: , con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'avv. MAZZARA FRANCESCA e dell'avv.
RESISTENTE
Con l'intervento del P.M.- Sede
con OGGETTO: Separazione giudiziale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Premettendo il matrimonio concordatario contratto a Montescudaio in data
8/10/2011 con il signor e la nascita del figlio in data Controparte_1 Per_1
10/01/2008, rilevando la crisi dell'unione matrimoniale in ragione degli atteggiamenti del resistente che durante la vita matrimoniale era solito avere condotte controllanti e di violenza psicologica nei confronti della moglie, allegando le condizioni economiche e patrimoniale dei coniugi, con ricorso depositato in data 6/6/2025 e poi ritualmente notificato la signora Pt_2 evocava in causa per sentir pronunciare la
[...] Controparte_1 separazione dei coniugi alle condizioni che si riportano: “1. In via preliminare, disporre l'assegnazione temporanea e urgente della casa familiare alla ricorrente, con
1 inibitoria alla vendita dell'immobile da parte del resistente sino alla conclusione del procedimento;
2. Nel merito: pronunciare la separazione personale tra i coniugi e Parte_2
Controparte_1
3. Affidare il figlio minore ad entrambi i coniugi in maniera pressoché Per_1 paritetica, con collocamento prevalente presso la madre;
4. Disporre l'assegnazione della casa familiare alla ricorrente, quale genitore collocatario del figlio minore e, una volta raggiunta la maggiore età di disporre Per_1 la residenza prevalente presso la madre;
5. Porre a carico del resistente un assegno mensile di mantenimento per il figlio nella misura di euro 300 al mese o nella diversa misura che sarà quantificata all'esito dell'attività istruttoria;
6. Porre le spese straordinarie a carico di ciascun coniuge nella misura del 50%;
7. Porre a carico del resistente un assegno mensile di mantenimento per il mantenimento della signora nella misura che risulterà equa al Giudice all'esito Pt_2 delle risultanze istruttorie sui redditi del signor CP_1
Con vittoria di spese ed onorari”.
Si costituiva il signor il quale dava preliminarmente atto di Controparte_1 aver proposto a sua volta ricorso per separazione giudiziale in data 06.06.2025, chiedendo la separazione personale alle condizioni meglio indicate nel ricorso già agli atti e instando per la riunione di quel procedimento (n. 1361/2025 RG.) con quello introdotto dalla moglie. Nel procedimento successivamente iscritto il signor concludeva come di seguito, per sentir Controparte_1 pronunciare “-l'affidamento del figlio spetterà ai coniugi in modo condiviso, con permanenza prevalente e residenza presso l'abitazione del padre;
-il figlio Per_1 abiterà con il padre, per sua scelta, nella casa coniugale, posta in località Franciana n.
2 a Piombino, di proprietà esclusiva del e data l'età potrà vedere la CP_1 Per_1 madre quando vuole;
–ponga a carico della moglie l'obbligo di corrispondere al marito un assegno di mantenimento in favore del figlio di € 300,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, entro il giorno 10 di ogni mese da versarsi tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato al Sig. -i coniugi contribuiranno altresì CP_1 nella misura del 50% per tutte le spese di straordinaria amministrazione (come, a titolo esemplificativo, quelle mediche, sportive, scolastiche, compresa la mensa, e ludiche) sostenute in favore del figlio, con obbligo di pagamento della quota in favore di chi ha materialmente effettuato i pagamenti entro i 15 giorni successivi alla esibizione dei relativi giustificativi di spesa;
circa le spese di abbigliamento le stesse saranno affrontate per ciascuna stagione ad anni alterni dai due coniugi;
-l'assegno unico, dato che la dovrà reperire immediatamente un'altra abitazione sarà percepito al Pt_2
100% dalla ricorrente;
-i coniugi si danno reciprocamente il consenso al rilascio ed al rinnovo del passaporto;
-per quanto concerne le ferie con il figlio, i genitori si accorderanno di volta in volta secondo le possibilità economiche e di tempo, per un
2 periodo massimo di 15 giorni anche consecutivi;
-i coniugi sono economicamente autosufficienti;
Il tutto, con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre rimborso forfettario 12,5%, iva e cpa nella misura di legge, in caso di opposizione.”
Trattato il procedimento cautelare nel giudizio n. RG 1360/2025 e poi riuniti i due fascicoli di merito, all'udienza di prima comparizione del 26/11/2025 venivano ascoltate le parti, autorizzate a vivere separatamente, con rinvio per l'ascolto del minore al successivo 2.12.2025 riservando il Giudice relatore di disporre all'esito i provvedimenti ex art. 473 bis 22 c.p.c.
All'udienza del 2.12.2025 i procuratori davano atto che le parti avevano trovato un accordo sulle questioni accessorie alla separazione, come da verbale in atti.
Revocato l'ascolto del minore, i procuratori chiedevano rimettersi la causa al
Collegio per la decisione rinunciando alla fissazione di ulteriori udienze e al deposito di ulteriori scritti difensivi.
Il Giudice rimetteva gli atti al Collegio per la decisione.
***
La causa può considerarsi matura allo stato degli atti, senza necessità di svolgere attività istruttoria.
1. Va innanzitutto osservato che dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale.
Quanto alle questioni accessorie, va rilevato che le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti possono essere accolte rispondendo agli interessi delle stesse così come emersi in sede di udienza di comparizione e risultando conformi all'interesse del figlio minorenne, pur ormai prossimo al compimento della maggiore età, . Per_1
Le condizioni stesse sono riportate in dispositivo.
2. Le spese di lite vanno compensate tra le parti come da concordi conclusioni rassegnate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
3 - dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_2 [...] ordinando all'Ufficiale di Stato civile iel Comune di Montescudaio di CP_1 procedere all'annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in
Montescudaio il giorno 8/10/2011 e trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune - atto n. 7 parte 2 serie A – anno 2011;
- i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto in conformità di legge;
Quanto ai provvedimenti accessori, si stabilisce come da accordo tra le parti, come segue:
1) il signor corrisponderà, a titolo di mantenimento della signora CP_1
250,00 euro dal momento in cui la stessa lascerà l'abitazione coniugale, Pt_2 somma rivalutabile secondo ISTAT. Le parti concordano che la signora Pt_2 reperirà nuova abitazione entro 3 mesi, termine che sarà prorogato ove la parte non dovesse tempestivamente trovare un'adeguata soluzione abitativa;
2) il figlio verrà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori e, Per_1 tenuto conto del prossimo raggiungimento della maggiore età, deciderà in modo autonomo i tempi di frequentazione dell'uno e dell'altro genitore;
3) i genitori manterranno in via diretta il figlio fino al conseguimento dell'autosufficienza economica da parte del medesimo;
4) per il periodo in cui la signora rimarrà nella casa coniugale le parti Pt_2 sosterranno al 50% le spese straordinarie che si renderanno necessarie per il figlio, mediche, scolastiche e che riguardano la palestra;
le altre spese straordinarie saranno pagate integralmente dal signor CP_1 successivamente al trasferimento della signora in altra abitazione le Pt_2 spese straordinarie necessarie per saranno divise tra le parti al 50% Per_1 secondo il protocollo CNF;
5) le utenze della casa familiare saranno integralmente pagate dal signor
CP_1
6) spese compensate.
Così deciso in Livorno all'esito della Camera di Consiglio del 9.12.2025
Il giudice relatore
(dr.ssa IC AR)
Il Presidente
(dott.ssa Azzurra Fodra)
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Azzurra Fodra Presidente dott.ssa IC AR Giudice Relatore dott. Giulio Scaramuzzino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1360/2025 promossa da:
SE (C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. Pt_1 C.F._1
SS AU e dell'avv.
RICORRENTE contro
(C.F.: , con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'avv. MAZZARA FRANCESCA e dell'avv.
RESISTENTE
Con l'intervento del P.M.- Sede
con OGGETTO: Separazione giudiziale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Premettendo il matrimonio concordatario contratto a Montescudaio in data
8/10/2011 con il signor e la nascita del figlio in data Controparte_1 Per_1
10/01/2008, rilevando la crisi dell'unione matrimoniale in ragione degli atteggiamenti del resistente che durante la vita matrimoniale era solito avere condotte controllanti e di violenza psicologica nei confronti della moglie, allegando le condizioni economiche e patrimoniale dei coniugi, con ricorso depositato in data 6/6/2025 e poi ritualmente notificato la signora Pt_2 evocava in causa per sentir pronunciare la
[...] Controparte_1 separazione dei coniugi alle condizioni che si riportano: “1. In via preliminare, disporre l'assegnazione temporanea e urgente della casa familiare alla ricorrente, con
1 inibitoria alla vendita dell'immobile da parte del resistente sino alla conclusione del procedimento;
2. Nel merito: pronunciare la separazione personale tra i coniugi e Parte_2
Controparte_1
3. Affidare il figlio minore ad entrambi i coniugi in maniera pressoché Per_1 paritetica, con collocamento prevalente presso la madre;
4. Disporre l'assegnazione della casa familiare alla ricorrente, quale genitore collocatario del figlio minore e, una volta raggiunta la maggiore età di disporre Per_1 la residenza prevalente presso la madre;
5. Porre a carico del resistente un assegno mensile di mantenimento per il figlio nella misura di euro 300 al mese o nella diversa misura che sarà quantificata all'esito dell'attività istruttoria;
6. Porre le spese straordinarie a carico di ciascun coniuge nella misura del 50%;
7. Porre a carico del resistente un assegno mensile di mantenimento per il mantenimento della signora nella misura che risulterà equa al Giudice all'esito Pt_2 delle risultanze istruttorie sui redditi del signor CP_1
Con vittoria di spese ed onorari”.
Si costituiva il signor il quale dava preliminarmente atto di Controparte_1 aver proposto a sua volta ricorso per separazione giudiziale in data 06.06.2025, chiedendo la separazione personale alle condizioni meglio indicate nel ricorso già agli atti e instando per la riunione di quel procedimento (n. 1361/2025 RG.) con quello introdotto dalla moglie. Nel procedimento successivamente iscritto il signor concludeva come di seguito, per sentir Controparte_1 pronunciare “-l'affidamento del figlio spetterà ai coniugi in modo condiviso, con permanenza prevalente e residenza presso l'abitazione del padre;
-il figlio Per_1 abiterà con il padre, per sua scelta, nella casa coniugale, posta in località Franciana n.
2 a Piombino, di proprietà esclusiva del e data l'età potrà vedere la CP_1 Per_1 madre quando vuole;
–ponga a carico della moglie l'obbligo di corrispondere al marito un assegno di mantenimento in favore del figlio di € 300,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, entro il giorno 10 di ogni mese da versarsi tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato al Sig. -i coniugi contribuiranno altresì CP_1 nella misura del 50% per tutte le spese di straordinaria amministrazione (come, a titolo esemplificativo, quelle mediche, sportive, scolastiche, compresa la mensa, e ludiche) sostenute in favore del figlio, con obbligo di pagamento della quota in favore di chi ha materialmente effettuato i pagamenti entro i 15 giorni successivi alla esibizione dei relativi giustificativi di spesa;
circa le spese di abbigliamento le stesse saranno affrontate per ciascuna stagione ad anni alterni dai due coniugi;
-l'assegno unico, dato che la dovrà reperire immediatamente un'altra abitazione sarà percepito al Pt_2
100% dalla ricorrente;
-i coniugi si danno reciprocamente il consenso al rilascio ed al rinnovo del passaporto;
-per quanto concerne le ferie con il figlio, i genitori si accorderanno di volta in volta secondo le possibilità economiche e di tempo, per un
2 periodo massimo di 15 giorni anche consecutivi;
-i coniugi sono economicamente autosufficienti;
Il tutto, con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre rimborso forfettario 12,5%, iva e cpa nella misura di legge, in caso di opposizione.”
Trattato il procedimento cautelare nel giudizio n. RG 1360/2025 e poi riuniti i due fascicoli di merito, all'udienza di prima comparizione del 26/11/2025 venivano ascoltate le parti, autorizzate a vivere separatamente, con rinvio per l'ascolto del minore al successivo 2.12.2025 riservando il Giudice relatore di disporre all'esito i provvedimenti ex art. 473 bis 22 c.p.c.
All'udienza del 2.12.2025 i procuratori davano atto che le parti avevano trovato un accordo sulle questioni accessorie alla separazione, come da verbale in atti.
Revocato l'ascolto del minore, i procuratori chiedevano rimettersi la causa al
Collegio per la decisione rinunciando alla fissazione di ulteriori udienze e al deposito di ulteriori scritti difensivi.
Il Giudice rimetteva gli atti al Collegio per la decisione.
***
La causa può considerarsi matura allo stato degli atti, senza necessità di svolgere attività istruttoria.
1. Va innanzitutto osservato che dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale.
Quanto alle questioni accessorie, va rilevato che le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti possono essere accolte rispondendo agli interessi delle stesse così come emersi in sede di udienza di comparizione e risultando conformi all'interesse del figlio minorenne, pur ormai prossimo al compimento della maggiore età, . Per_1
Le condizioni stesse sono riportate in dispositivo.
2. Le spese di lite vanno compensate tra le parti come da concordi conclusioni rassegnate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
3 - dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_2 [...] ordinando all'Ufficiale di Stato civile iel Comune di Montescudaio di CP_1 procedere all'annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in
Montescudaio il giorno 8/10/2011 e trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune - atto n. 7 parte 2 serie A – anno 2011;
- i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto in conformità di legge;
Quanto ai provvedimenti accessori, si stabilisce come da accordo tra le parti, come segue:
1) il signor corrisponderà, a titolo di mantenimento della signora CP_1
250,00 euro dal momento in cui la stessa lascerà l'abitazione coniugale, Pt_2 somma rivalutabile secondo ISTAT. Le parti concordano che la signora Pt_2 reperirà nuova abitazione entro 3 mesi, termine che sarà prorogato ove la parte non dovesse tempestivamente trovare un'adeguata soluzione abitativa;
2) il figlio verrà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori e, Per_1 tenuto conto del prossimo raggiungimento della maggiore età, deciderà in modo autonomo i tempi di frequentazione dell'uno e dell'altro genitore;
3) i genitori manterranno in via diretta il figlio fino al conseguimento dell'autosufficienza economica da parte del medesimo;
4) per il periodo in cui la signora rimarrà nella casa coniugale le parti Pt_2 sosterranno al 50% le spese straordinarie che si renderanno necessarie per il figlio, mediche, scolastiche e che riguardano la palestra;
le altre spese straordinarie saranno pagate integralmente dal signor CP_1 successivamente al trasferimento della signora in altra abitazione le Pt_2 spese straordinarie necessarie per saranno divise tra le parti al 50% Per_1 secondo il protocollo CNF;
5) le utenze della casa familiare saranno integralmente pagate dal signor
CP_1
6) spese compensate.
Così deciso in Livorno all'esito della Camera di Consiglio del 9.12.2025
Il giudice relatore
(dr.ssa IC AR)
Il Presidente
(dott.ssa Azzurra Fodra)
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