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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 21/07/2025, n. 173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 173 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI IMPERIA Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, composto dai Magistrati:
dott. Eduardo Bracco - presidente rel. dott. Andrea Canciani - giudice dott. Fabio Favalli - giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 691/2025 V.G., avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi su accordo delle parti
TRA
nato a [...] il [...] Parte_1
E
, nata a [...] il [...]. Parte_2
Entrambi elett.te dom.ti presso lo studio del difensore Avv. TRENTINELLA TERESA del
Foro di Imperia.
1 Conclusioni delle parti
Le parti hanno concluso in maniera conforme, come da dispositivo.
Il P.M. ha chiesto pronunciarsi la separazione dei coniugi alle condizioni concordate.
Motivi della decisione
I coniugi in epigrafe:
• hanno contratto matrimonio a SANTO STEFANO AL MARE (IM) in data
17/04/2004;
• hanno avuto , maggiorenne e non ancora economicamente indipendente;
Per_1
minorenne. Per_2
Hanno chiesto pronunciarsi la loro separazione personale alle condizioni concordate, che vengono riportate in dispositivo ed omologate perché non sono contrarie a norme imperative e sono rispondenti all'interesse delle figlie.
Sussistono dunque i presupposti di legge per accogliere la domanda, atteso che la concorde volontà delle parti di separarsi e l'esito negativo del tentativo di conciliazione dimostrano chiaramente che l'unione materiale e spirituale tra i coniugi non sia suscettibile di ricostituzione.
Stante l'accordo tra le parti, le spese processuali vengono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Imperia, definitivamente provvedendo, pronuncia la separazione personale dei coniugi , (matrimonio contratto a SANTO Parte_1 Parte_2
STEFANO AL MARE (IM) il 17/04/2004, trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio di detto Comune anno 2004, parte II, serie B, atto n. 1), alle seguenti concordate condizioni, che vengono quindi omologate:
1) I coniugi sono autorizzati a vivere separati con l'obbligo di reciproco rispetto;
2)la casa coniugale sita in Santo Stefano al Mare Via Terzorio n. 66 già di proprietà del marito rimarrà allo stesso assegnata;
3)la RA si impegna a trasferire altrove la propria residenza entro la data di Pt_2 omologazione della presente separazione;
4)la figlia minore sarà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori e sarà collocata stabilmente presso la casa coniugale con il padre. Anche la figlia , maggiorenne ma Per_1
2 non ancora economicamente indipendente, resterà collocata, per sua scelta, prevalentemente presso la casa coniugale con il padre;
I genitori avranno un paritario ruolo nel provvedere alle loro esigenze educative, sociali e morali. La responsabilità genitoriale è quindi, ex art. 337 ter c.c., esercitata da entrambi i genitori in modo condiviso, per cui le decisioni di maggiore interesse per la figlia minore, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alla scelta della residenza abituale, verranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della minore. Solo le decisioni concernenti l'ordinaria amministrazione potranno essere adottate autonomamente dal genitore presso il quale la figlia minore si troverà in quel momento.
5) la figlia minore in particolare trascorrerà periodi equivalenti presso ciascun genitore con tempi e modalità che verranno concordati di volta in volta e comunque tendenzialmente, starà presso ciascun genitore 3 giorni a settimana con l'uno e 4 giorni a settimana con l'altro e viceversa. In ogni caso considerato l'età della stessa (diciasettenne) la decisione in merito ai loro incontri verrà lasciata al suo libero apprezzamento;
6)ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto delle figlie durante il periodo di permanenza presso di sé;
7)ciascun genitore contribuirà per la quota del 50% al pagamento delle seguenti spese straordinarie: - spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) buoni pasto;
d) trasposto pubblico;
e) gite scolastiche di durata non superiore a 3 giorni;
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche e medicinali prescritti dal medico curante;
b) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
c) tickets sanitari;
- spese per abbigliamento (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) capi spalla, quali cappotti/piumini; b) scarpe;
c) attrezzature e abbigliamento sportivo;
- spese extra (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) iscrizione ad un corso di attività sportiva per ciascun figlio
- spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo e da documentare: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche di durata superiore a 3 giorni;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
3 - spese mediche che richiedono il preventivo accordo e da documentare: a) visite specialistiche
- spese extra che richiedono il preventivo accordo e da documentare: a) corsi di attività ricreative e ludiche e pertinente materiale d'uso e attrezzature;
b) viaggi e vacanze;
c) eventuale motorino e macchina con relativi corsi abilitanti;
8) i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e rinunciano a reciproche pretese economiche per assegni di mantenimento;
9) i coniugi dichiarano di avere già separatamente regolato i loro reciproci rapporti economici e pertanto di non aver più nulla reciprocamente a pretendere, per nessuna ragione e/o causa.
Compensa le spese processuali.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile di SANTO STEFANO AL MARE (IM), ove venne trascritto il matrimonio, di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge.
Imperia, deciso il 21/07/2025.
Il Presidente dott. Eduardo Bracco
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