Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 28/02/2025, n. 152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 152 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 18282/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA MINORI
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
COSTANZA TETI PRESIDENTE est.
FRANCESCO RINALDI GIUDICE
ANDREA MARCHESI GIUDICE ha pronunciato ex art. 473 bis.51 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 18282/2024 promossa da:
(c.f. ), con l'avv. MIGLIORATI VALERIA, Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Verolanuova (BS), via Cavour, n. 10
e
(c.f. ), con l'avv. MIGLIORATI VALERIA, Parte_2 C.F._2
elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Verolanuova (BS), via Cavour, n. 10
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione consensuale.
CONCLUSIONI
In data 24.1.2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte ex art. 127 ter c.p.c.:
«1) vita separata con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) l'abitazione coniugale, sita in comune di Offlaga (BS), via IV Novembre, n. 3, di proprietà del sig.
, resta assegnata al marito con tutti gli arredi ivi esistenti, mentre la signora Parte_2 Pt_1
si trasferirà a breve in un alloggio di proprietà del marito, attiguo alla casa familiare, sito in
[...]
Offlaga (BS) via IV Novembre, n. 3/a, così catastalmente identificato: fg. 11, part. 254, sub. 506;
3) la figlia viene affidata ad entrambi i genitori secondo quanto previso dalla normativa Persona_1
in materia di affido condiviso e, pur mantenendo la residenza presso l'abitazione familiare, sita in
Offlaga (BS), via IV Novembre, n. 3, potrà frequentare liberamente entrambi i genitori con collocazione paritaria. Al tempo stesso, la figlia , maggiorenne ma non Persona_2
4) in ragione della collaborazione dei genitori nella gestione delle figlie, il mantenimento delle stesse avverrà in maniera diretta: ciascuno dei genitori è chiamato a fornire vitto e alloggio nel tempo in cui avrà le figlie con sé ed a far fronte ad ogni spesa legata alla convivenza, oltre le spese straordinarie nella misura del 50% come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Brescia, di cui al successivo punto 5). In deroga alla disciplina di cui al Protocollo, le parti dichiarano che il sig.
si farà internamente carico di tutte le spese e tasse universitarie delle figlie e Pt_2 Persona_2
; Persona_1
5) le spese straordinarie mediche, scolastiche e ludiche vengono poste a carico dei genitori in ragione del 50%, con l'impegno a corrisponderle al genitore che le ha anticipate entro 15 gg dalla richiesta documentata, secondo il protocollo in uso presso Codesto Tribunale, e così precisamente: spese per la salute:
a) spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: I) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
II) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
III) trattamenti sanitari non erogati dal SSN ma prescritte dal medico curante;
IV) tickets sanitari;
b) spese mediche che richiedono il preventivo accordo: I) cure dentistiche, odontoiatriche, ortodontiche, oculistiche;
II) cure termali e fisioterapiche;
III) trattamenti sanitari erogati anche dal
SSN; IV) farmaci particolari;
spese per l'istruzione c) spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: I) tasse scolastiche universitarie e imposte da istituti pubblici;
II) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
III) gite scolastiche senza pernottamento;
IV) trasporto pubblico;
d) spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: I) tasse scolastiche universitarie richieste da istituti scolastici privati;
II) corsi di specializzazione;
III) gite scolastiche con pernottamento;
IV) corsi di recupero e lezioni private;
V) alloggio presso la sede universitaria;
e) spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: I) tempo prolungato, prescuola e dopo scuola;
spese per il divertimento f) spese che richiedono il preventivo accordo: I) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
II) corsi di lingua straniera;
III) viaggi e vacanze;
6) sul conto corrente della signora sono addebitate mensilmente le rate relative a n. 2 Parte_1
fondi di investimento intestati a ciascuna delle figlie;
il sig. si impegna sin da subito a Pt_2 corrispondere alla sig.ra la somma mensile di € 250,00, quale rimborso di una delle due Pt_1 rate;
7) le parti convengono che l'assegno unico verrà percepito in via esclusiva dalla signora mentre entrambi i genitori beneficeranno delle detrazioni per le figlie a carico nella misura Pt_1
Per_ del 50%; 8) i ricorrenti si autorizzano reciprocamente all'espatrio con la figlia per motivi di vacanza, lavoro o studio. Pertanto, sin d'ora, si autorizzano reciprocamente al rilascio della carta di identità valida per l'espatrio e del passaporto della minore;
9) l'automobile VW Tiguan di proprietà del sig. , ma in uso alla moglie, resta assegnata a Pt_2 quest'ultima; il sig. si impegna a corrispondere le rate del leasing relativo all'autovettura Pt_2
sino alla sua estinzione, allorquando lo stesso provvederà a trasferire gratuitamente la proprietà del veicolo alla signora le spese di trasferimento saranno a carico di quest'ultima; Pt_1
10) le parti sono proprietarie, in ragione del 50% ciascuna, di un immobile sito in comune di
Paspardo (BS), via Fontana/via Martinazzoli, così catastalmente identificato: Fg. 9, part. 2541, sub.
4. La signora si impegna entro il termine di 3 mesi dall'emissione della sentenza di Pt_1 separazione a cedere al marito la propria quota del predetto immobile per l'importo di € 10.000,00;
11) le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e non avere altro da pretendere reciprocamente, salvo quanto previsto nel presente ricorso;
12) le parti dichiarano che non sussistono procedimenti aventi ad oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande di cui sopra o domande ad esse connesse;
13) le parti, edotte della possibilità prevista dall'art. 473-bis.51 cpc, secondo comma, dichiarano espressamente di rinunciare a comparire personalmente innanzi al Giudice ed a tal fine si riservano di depositare apposite note scritte.»
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto datato il 30.9.2024, e , premesso di avere Parte_1 Parte_2
contratto matrimonio concordatario in Cremona (CR) in data 2.6.2001, dalla cui unione erano nate le figlie il 14.4.2002 e il 4.7.2007, esponevano che la convivenza tra i Persona_2 Persona_1
coniugi era ormai divenuta intollerabile e chiedeva la pronuncia della separazione, alle condizioni indicate in ricorso.
All'udienza tenuta a trattazione scritta, la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
***
La domanda di separazione va accolta tenuto conto dell'evidente disarmonia creatasi all'interno della famiglia e in difetto di concreti elementi sulla base dei quali ritenere prevedibile il ripristino dell'affectio coniugalis.
Le ulteriori questioni concordate si reputano conformi all'interesse della prole e, pertanto, il Tribunale dispone in conformità.
Alla luce dell'accordo raggiunto, le spese di lite si intendono interamente compensate. Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.:
1) omologa la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui all'accordo in epigrafe;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Cremona (CR) di procedere all'annotazione della presente sentenza nel registro degli atti di matrimonio, all'anno 2001, parte II, serie A, n. 63;
3) Spese di lite compensate.
Brescia, camera di consiglio del 24.2.2025
Il Presidente est.
Costanza Teti