CASS
Sentenza 19 maggio 2026
Sentenza 19 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 19/05/2026, n. 17949 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17949 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da AC FR, nato a [...] il [...]; avverso la sentenza del 21/01/2026 della Corte di appello di Milano;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Francesca Sbrana;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Vincenzo Senatore, che ha concluso chiedendo dichiararsi la inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 21/01/2026, la Corte di appello di Milano confermava la sentenza del Tribunale di Varese del 26/02/2025, appellata da FR AC, che condannava al pagamento delle spese del grado. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello di Milano, propone ricorso l’avv. Caterina Latella, difensore di fiducia del AC, articolando tre motivi.
2.1. Con primo motivo, il ricorrente deduce i vizi di cui all’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 157 e 99, comma 2, cod. pen. Al riguardo, censura la sentenza nella parte in cui ha escluso la prescrizione del reato, rilevando come, anche tenendo conto della recidiva contestata, la prescrizione sarebbe Penale Sent. Sez. 2 Num. 17949 Anno 2026 Presidente: ALMA MARCO MARIA Relatore: SBRANA FRANCESCA Data Udienza: 21/04/2026 maturata alla data del 30 agosto 2025, atteso che la sospensione del termine, a seguito di rinvio per adesione del difensore alla astensione dalle udienze, deve essere contenuta nei sessanta giorni. Rileva, ad ogni modo, come la recidiva andasse in ipotesi anche esclusa, atteso che all’epoca dei fatti il AC non aveva riportato ancora alcuna condanna.
2.2. Con secondo motivo, il ricorrente deduce i vizi di cui all’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 624, 81, secondo comma, 493-ter cod. pen. Al riguardo, censura la motivazione, siccome succinta e scarna in punto di affermazione di penale responsabilità, in ordine al reale ed esclusivo utilizzo della carta Postepay da parte dell’imputato ed in punto di attendibilità della ricostruzione della persona offesa.
2.3. Con terzo motivo, il ricorrente deduce il vizio di mancanza di motivazione, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 131-bis e 133 cod. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile, essendo proposto per motivi aspecifici, non consentiti o manifestamente infondati.
1.1. In particolare, il primo motivo è in parte non consentito e in parte manifestamente infondato. Invero, quanto alla censura relativa alla sussistenza della recidiva, si tratta di questione non previamente devoluta alla cognizione dei giudici di merito con i motivi di appello e pertanto, in ragione della frattura della catena devolutiva, non può essere fatto oggetto di motivo di ricorso per cassazione. Il motivo risulta invece manifestamente infondato nella parte in cui, nel dedurre il compimento del termine necessario a prescrivere, non considera l’incidenza dell’aumento di cui all’art. 99, secondo comma, cod. pen. sul computo di cui agli artt. 157 e 161 cod. pen., che porta a determinare il termine necessario al maturare della prescrizione in anni nove per entrambi i reati in imputazione, a cui va aggiunto il periodo di sospensione (conseguente al rinvio della udienza per adesione del difensore alla astensione dalla udienze) per l’intero periodo di giorni 266, con la conseguenza che alcuna prescrizione risultava maturata al momento della definizione del giudizio di appello (andando il termine a compimento, per il reato di più remota consumazione, al 26 maggio 2026). Al riguardo, si rammenta che, per costante giurisprudenza di questa Corte, l'adesione del difensore all'astensione collettiva dalle udienze indetta dalle Camere penali non integra un'ipotesi di legittimo impedimento a comparire, sicché il rinvio della trattazione del processo disposto, in tal caso, dal giudice determina la sospensione del corso della prescrizione fino alla celebrazione dell'udienza successiva, non trovando applicazione il limite massimo di durata, pari a sessanta giorni, previsto dall'art. 159, comma primo, n. 3), cod. pen. (Sez. 3, n. 2 8171 del 07/02/2023, Falconi, Rv. 284154 – 01; Sez. 3, n. 11671 del 24/02/2015, [...], Rv. 263052 – 01).
1.2. Il secondo motivo risulta assolutamente aspecifico e meramente reiterativo del motivo di appello, non confrontandosi con la motivazione della sentenza impugnata (vds. pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata e pagine seconda e terza della sentenza di primo grado, priva di numerazione). Invero, con motivazione conforme nel doppio grado di giudizio, è stata operata la ricostruzione del fatto in aderenza alle risultanze processuali;
è stata inoltre fornita motivazione compiuta, coerente e priva di aporie logiche, in ordine al ragionamento probatorio seguito, alla valutazione di attendibilità della persona offesa, ai riscontri al narrato acquisiti. Di contro, il ricorrente mira a proporre meramente una diversa lettura del materiale probatorio, non consentita in questa sede.
1.3. Il terzo motivo risulta in parte non consentito e in parte aspecifico. In particolare, non risulta la previa devoluzione, con i motivi di appello, della questione relativa alla applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. Ad ogni modo, il motivo risulta anche aspecifico, non confrontandosi in modo critico con la motivazione della sentenza impugnata: invero, la Corte ha reso sul punto motivazione coerente e logica, dando rilievo al fatto che lungi dall’essere episodico ed occasionale, il reato “si inserisce in un percorso consolidato di illegalità come dimostrato dai precedenti penali anche specifici” (vds. pag. 5 della sentenza impugnata). Anche con riferimento alla mancata concessione delle attenuanti generiche, la motivazione risulta non meramente apparente, né incongruente o illogica, dando rilievo alla gravità del fatto ed agli elementi indicativi di notevole intensità del dolo (vds. pag. 5 della sentenza cit.). Al riguardo, si rammenta che la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata con motivazione esente da manifesta illogicità (circostanza che rende la statuizione in parola insindacabile in sede di legittimità: Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, [...], Rv. 242419) anche allorquando il diniego del giudice non prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo a tal fine sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, [...], Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, [...], Rv. 248244). Il motivo risulta vieppiù genericamente formulato laddove censura la motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio. Sul punto, peraltro, si rileva che, secondo giurisprudenza di questa Corte, a cui il Collegio intende dare continuità, in tema di reato continuato il giudice di merito, nel calcolare l'incremento sanzionatorio in modo distinto per ciascuno dei reati satellite, non è tenuto a 3 rendere una motivazione specifica e dettagliata qualora individui aumenti di esigua entità, essendo in tal caso escluso in radice ogni abuso del potere discrezionale conferito dall'art. 132 cod. pen. (Sez. 6, n. 44428 del 05/10/2022, [...], Rv. 284005 – 01). Nella specie, la pena-base è stata determinata nel minimo edittale e l’aumento di cui all’art. art. 81 cpv. contenuto in mesi 2 ed euro 100, di talché secondo giurisprudenza di questa Corte (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [...], Rv. 276288 – 01; Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, [...], Rv. 265283 – 01; Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, [...], Rv. 245596 – 01) risulta motivazione sufficiente ed idonea quella resa, atta a evidenziare la congruità della pena (vds. pagina quarta della sentenza di primo grado).
1.4. Alla pronuncia consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma, in favore della Cassa delle ammende, che, in ragione della natura dei motivi, si stima di determinare in euro tremila.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 21/04/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 4
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Francesca Sbrana;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Vincenzo Senatore, che ha concluso chiedendo dichiararsi la inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 21/01/2026, la Corte di appello di Milano confermava la sentenza del Tribunale di Varese del 26/02/2025, appellata da FR AC, che condannava al pagamento delle spese del grado. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello di Milano, propone ricorso l’avv. Caterina Latella, difensore di fiducia del AC, articolando tre motivi.
2.1. Con primo motivo, il ricorrente deduce i vizi di cui all’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 157 e 99, comma 2, cod. pen. Al riguardo, censura la sentenza nella parte in cui ha escluso la prescrizione del reato, rilevando come, anche tenendo conto della recidiva contestata, la prescrizione sarebbe Penale Sent. Sez. 2 Num. 17949 Anno 2026 Presidente: ALMA MARCO MARIA Relatore: SBRANA FRANCESCA Data Udienza: 21/04/2026 maturata alla data del 30 agosto 2025, atteso che la sospensione del termine, a seguito di rinvio per adesione del difensore alla astensione dalle udienze, deve essere contenuta nei sessanta giorni. Rileva, ad ogni modo, come la recidiva andasse in ipotesi anche esclusa, atteso che all’epoca dei fatti il AC non aveva riportato ancora alcuna condanna.
2.2. Con secondo motivo, il ricorrente deduce i vizi di cui all’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 624, 81, secondo comma, 493-ter cod. pen. Al riguardo, censura la motivazione, siccome succinta e scarna in punto di affermazione di penale responsabilità, in ordine al reale ed esclusivo utilizzo della carta Postepay da parte dell’imputato ed in punto di attendibilità della ricostruzione della persona offesa.
2.3. Con terzo motivo, il ricorrente deduce il vizio di mancanza di motivazione, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 131-bis e 133 cod. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile, essendo proposto per motivi aspecifici, non consentiti o manifestamente infondati.
1.1. In particolare, il primo motivo è in parte non consentito e in parte manifestamente infondato. Invero, quanto alla censura relativa alla sussistenza della recidiva, si tratta di questione non previamente devoluta alla cognizione dei giudici di merito con i motivi di appello e pertanto, in ragione della frattura della catena devolutiva, non può essere fatto oggetto di motivo di ricorso per cassazione. Il motivo risulta invece manifestamente infondato nella parte in cui, nel dedurre il compimento del termine necessario a prescrivere, non considera l’incidenza dell’aumento di cui all’art. 99, secondo comma, cod. pen. sul computo di cui agli artt. 157 e 161 cod. pen., che porta a determinare il termine necessario al maturare della prescrizione in anni nove per entrambi i reati in imputazione, a cui va aggiunto il periodo di sospensione (conseguente al rinvio della udienza per adesione del difensore alla astensione dalla udienze) per l’intero periodo di giorni 266, con la conseguenza che alcuna prescrizione risultava maturata al momento della definizione del giudizio di appello (andando il termine a compimento, per il reato di più remota consumazione, al 26 maggio 2026). Al riguardo, si rammenta che, per costante giurisprudenza di questa Corte, l'adesione del difensore all'astensione collettiva dalle udienze indetta dalle Camere penali non integra un'ipotesi di legittimo impedimento a comparire, sicché il rinvio della trattazione del processo disposto, in tal caso, dal giudice determina la sospensione del corso della prescrizione fino alla celebrazione dell'udienza successiva, non trovando applicazione il limite massimo di durata, pari a sessanta giorni, previsto dall'art. 159, comma primo, n. 3), cod. pen. (Sez. 3, n. 2 8171 del 07/02/2023, Falconi, Rv. 284154 – 01; Sez. 3, n. 11671 del 24/02/2015, [...], Rv. 263052 – 01).
1.2. Il secondo motivo risulta assolutamente aspecifico e meramente reiterativo del motivo di appello, non confrontandosi con la motivazione della sentenza impugnata (vds. pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata e pagine seconda e terza della sentenza di primo grado, priva di numerazione). Invero, con motivazione conforme nel doppio grado di giudizio, è stata operata la ricostruzione del fatto in aderenza alle risultanze processuali;
è stata inoltre fornita motivazione compiuta, coerente e priva di aporie logiche, in ordine al ragionamento probatorio seguito, alla valutazione di attendibilità della persona offesa, ai riscontri al narrato acquisiti. Di contro, il ricorrente mira a proporre meramente una diversa lettura del materiale probatorio, non consentita in questa sede.
1.3. Il terzo motivo risulta in parte non consentito e in parte aspecifico. In particolare, non risulta la previa devoluzione, con i motivi di appello, della questione relativa alla applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. Ad ogni modo, il motivo risulta anche aspecifico, non confrontandosi in modo critico con la motivazione della sentenza impugnata: invero, la Corte ha reso sul punto motivazione coerente e logica, dando rilievo al fatto che lungi dall’essere episodico ed occasionale, il reato “si inserisce in un percorso consolidato di illegalità come dimostrato dai precedenti penali anche specifici” (vds. pag. 5 della sentenza impugnata). Anche con riferimento alla mancata concessione delle attenuanti generiche, la motivazione risulta non meramente apparente, né incongruente o illogica, dando rilievo alla gravità del fatto ed agli elementi indicativi di notevole intensità del dolo (vds. pag. 5 della sentenza cit.). Al riguardo, si rammenta che la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata con motivazione esente da manifesta illogicità (circostanza che rende la statuizione in parola insindacabile in sede di legittimità: Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, [...], Rv. 242419) anche allorquando il diniego del giudice non prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo a tal fine sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, [...], Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, [...], Rv. 248244). Il motivo risulta vieppiù genericamente formulato laddove censura la motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio. Sul punto, peraltro, si rileva che, secondo giurisprudenza di questa Corte, a cui il Collegio intende dare continuità, in tema di reato continuato il giudice di merito, nel calcolare l'incremento sanzionatorio in modo distinto per ciascuno dei reati satellite, non è tenuto a 3 rendere una motivazione specifica e dettagliata qualora individui aumenti di esigua entità, essendo in tal caso escluso in radice ogni abuso del potere discrezionale conferito dall'art. 132 cod. pen. (Sez. 6, n. 44428 del 05/10/2022, [...], Rv. 284005 – 01). Nella specie, la pena-base è stata determinata nel minimo edittale e l’aumento di cui all’art. art. 81 cpv. contenuto in mesi 2 ed euro 100, di talché secondo giurisprudenza di questa Corte (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [...], Rv. 276288 – 01; Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, [...], Rv. 265283 – 01; Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, [...], Rv. 245596 – 01) risulta motivazione sufficiente ed idonea quella resa, atta a evidenziare la congruità della pena (vds. pagina quarta della sentenza di primo grado).
1.4. Alla pronuncia consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma, in favore della Cassa delle ammende, che, in ragione della natura dei motivi, si stima di determinare in euro tremila.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 21/04/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 4