Cass. pen., sez. II, sentenza 19/05/2026, n. 17949
CASS
Sentenza 19 maggio 2026

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  • Rigettato
    Prescrizione del reato

    La Corte ha ritenuto che la prescrizione non fosse maturata poiché non ha considerato la recidiva, che aumenta il termine di prescrizione, né il periodo di sospensione dovuto all'astensione degli avvocati, che non è soggetto al limite di sessanta giorni. La prescrizione per il reato di più remota consumazione scadrà il 26 maggio 2026.

  • Inammissibile
    Esclusione della recidiva

    La Corte ha ritenuto che la questione relativa alla sussistenza della recidiva non fosse stata precedentemente devoluta alla cognizione dei giudici di merito con i motivi di appello, pertanto non poteva essere oggetto di ricorso per cassazione.

  • Rigettato
    Vizi di motivazione in ordine all'utilizzo della carta Postepay e all'attendibilità della persona offesa

    La Corte ha ritenuto che la motivazione fosse conforme nei due gradi di giudizio, basata sulle risultanze processuali, fornendo una ricostruzione del fatto compiuta, coerente e priva di aporie logiche, valutando l'attendibilità della persona offesa e i riscontri al suo narrato. Il ricorrente mira a proporre una diversa lettura del materiale probatorio, non consentita in sede di legittimità.

  • Inammissibile
    Mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p.

    La Corte ha ritenuto che la questione relativa all'applicazione dell'art. 131-bis c.p. non fosse stata previamente devoluta con i motivi di appello. Inoltre, ha ritenuto che il reato si inserisse in un percorso consolidato di illegalità, come dimostrato dai precedenti penali specifici, escludendo quindi l'applicabilità della norma.

  • Rigettato
    Mancata concessione delle attenuanti generiche

    La Corte ha ritenuto che la motivazione sul diniego delle attenuanti generiche fosse coerente e logica, basata sulla gravità del fatto e sull'intensità del dolo, evidenziate dai precedenti penali specifici. La motivazione è sufficiente anche se non considera tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli, purché faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi.

  • Rigettato
    Trattamento sanzionatorio

    La Corte ha ritenuto che la pena-base fosse stata determinata nel minimo edittale e l'aumento per il reato continuato fosse di esigua entità (mesi 2 ed euro 100). In questi casi, la motivazione resa è sufficiente ad evidenziare la congruità della pena, non essendo necessario un dettaglio maggiore.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 19/05/2026, n. 17949
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 17949
    Data del deposito : 19 maggio 2026

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