TRIB
Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 06/11/2025, n. 485 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 485 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLOITALIANO
IL TRIBUNALE DI SS - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott.ssa Viviana Scaramuzza Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 414 del Registro Generale Volontaria Giurisdizione 2025
TRA
nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. VIGNA PIETRO, come da procura C.F._1
in atti,
E nata a [...] il [...], C.F.: , CP_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'Avv. PIPITO' ALESSANDRA, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Separazione consensuale.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data
07/02/2025, i coniugi , nato a [...] il [...], e Parte_1
nata a [...] il [...], premesso: CP_1
- di avere contratto matrimonio nel Comune di TORREGROTTA (ME) il 14/09/2017, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 8, parte II, serie A;
- che dall'unione era nato il [...] il figlio Persona_1 - che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di separazione alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi continueranno a vivere separati ed ognuno potrà fissare la propria residenza dove riterrà più opportuno. 2) Ad ogni effetto di legge, i coniugi si rilasciano sin d'ora reciprocamente il consenso per il rilascio del passaporto e di ogni altro documento valido per l'espatrio e s'impegnano a concederlo nuovamente in caso di rinnovo dei predetti documenti. 3) Il figlio minore, in tenera età, resterà affidato in maniera Persona_1
condivisa, ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre nel suo indirizzo in Italia. La sig.ra potrà adottare le decisioni autonomamente, firmare CP_1
da sola moduli di iscrizione e quant'altro nell'interesse del figlio per Persona_1
questioni attinenti alla scelta dell'asilo, della scuola primaria, alle visite di routine ed alle altre questioni di ordinaria amministrazione tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni 1el figlio. La sig.ra è autorizzata senza necessità della CP_1
firma congiunta del padre a chiedere ed ottenere il rilascio del passaporto, documenti per l'espatrio, rinnovi, documenti sanitari e di ogni genere anche in considerazione che il padre vive in Germania e non può sottoscrivere con celerità ogni documento. Le decisioni di straordinaria amministrazione per il figlio minore dovranno essere assunte di comune accordo da entrambi i coniugi, salvo i casi di emergenza. Per quanto concerne i tempi di permanenza del padre con il figlio, in considerazione che il padre lavora e vive in Germania egli potrà avere contatti col minore tutti i giorni tramite telefono, skype, videochiamate ecc… dopo gli impegni scolastici del bambino e prima della cena. Il sig. potrà vedere e tenere il Per_1
figlio con sé con preavviso da concordare una settimana nel periodo delle festività Natalizie
e pasquali, nonché 15 gg in estate durante i quali potrà vedere e tenere con sé il bambino in ore diurne compatibilmente con gli impegni scolastici del bambino e con il suo stato di salute dalle ore 9,00 alle ore 16,00, o dalle ore 15,00 alle ore 22,00. Nelle giornate assegnate al padre, lo stesso si impegna a prendere e riportare il figlio a casa della madre. Il calendario di visite così come prospettato è determinato in base al profilo del bambino che per il suo stato di salute e la tenera età ha specifiche esigenze che al momento possono essere soddisfatte solo dalla madre ragione per cui non è previsto il pernottamento, né tantomeno la permanenza per più giorni presso il padre che tra l'altro vive e lavora all'estero. Il minore trascorrerà i compleanni dei genitori con ciascuno di loro, mentre il giorno del compleanno del minore sarà trascorso possibilmente dai genitori insieme oppure ad anni alterni con ciascun genitore
I genitori si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta d'identità valida anche per l'espatrio del minore. 4) il sig. si impegna a corrispondere alla sig.ra Per_1
la somma complessiva di € 370,00 per il mantenimento del coniuge CP_1 CP_1
e del figlio somma che verserà anticipatamente entro il giorno 5 di
[...] Persona_1
ogni mese e sarà annualmente rivalutata in base agli indici ISTAT, costo vita. 5) Il sig. verserà alla sig.ra il 50% delle spese straordinarie del figlio (mediche Per_1 CP_1
non mutuabili, terapie e ticket sanitari, spese scolastiche, ricreative, sportive ecc…) previamente concordate o dietro presentazione del giustificativo di spesa”.
All'udienza del 15/10/2025 i coniugi, con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza in presenza, rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di non volersi riconciliare e di insistere nella domanda congiunta precisando che l'accordo sulla misura del mantenimento di € 370,00 deve intendersi, per la somma di € 270,00, quale mantenimento del minore e, per la somma di € 100,00, a titolo mantenimento di Persona_1 CP_1
[...]
Con separata ordinanza la causa veniva quindi assunta in decisione.
Il Pubblico Ministero, cui venivano trasmessi gli atti, concludeva come in atti.
Il collegio deve prendere atto degli accordi intercorsi tra i coniugi ai sensi dell'art. 473 bis.51 comma IV c.p.c.
Le condizioni della separazione consensuale, così come stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti, non sono in contrasto con norme imperative di legge né ledono gli interessi patrimoniali e morali della prole.
Deve procedersi, pertanto, alla chiesta omologazione della separazione consensuale.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 07/02/2025, provvede come segue:
Omologa la separazione personale consensuale dei coniugi
, nato a [...] il [...], e nata Parte_1 CP_1
a SS (ME) il 04/06/1998, alle condizioni stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti stesse, così come specificato nelle note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del
15/10/2025, e trascritto in parte motiva;
ordina all'Ufficiale dello stato civile del comune di TORREGROTTA (ME) di procedere all'annotazione del presente provvedimento a margine all'atto di matrimonio celebrato il
14/09/2017, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 8, parte II, serie A.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 23/10/2025.
La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario giudiziario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.
IN NOME DEL POPOLOITALIANO
IL TRIBUNALE DI SS - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott.ssa Viviana Scaramuzza Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 414 del Registro Generale Volontaria Giurisdizione 2025
TRA
nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. VIGNA PIETRO, come da procura C.F._1
in atti,
E nata a [...] il [...], C.F.: , CP_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'Avv. PIPITO' ALESSANDRA, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Separazione consensuale.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data
07/02/2025, i coniugi , nato a [...] il [...], e Parte_1
nata a [...] il [...], premesso: CP_1
- di avere contratto matrimonio nel Comune di TORREGROTTA (ME) il 14/09/2017, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 8, parte II, serie A;
- che dall'unione era nato il [...] il figlio Persona_1 - che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di separazione alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi continueranno a vivere separati ed ognuno potrà fissare la propria residenza dove riterrà più opportuno. 2) Ad ogni effetto di legge, i coniugi si rilasciano sin d'ora reciprocamente il consenso per il rilascio del passaporto e di ogni altro documento valido per l'espatrio e s'impegnano a concederlo nuovamente in caso di rinnovo dei predetti documenti. 3) Il figlio minore, in tenera età, resterà affidato in maniera Persona_1
condivisa, ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre nel suo indirizzo in Italia. La sig.ra potrà adottare le decisioni autonomamente, firmare CP_1
da sola moduli di iscrizione e quant'altro nell'interesse del figlio per Persona_1
questioni attinenti alla scelta dell'asilo, della scuola primaria, alle visite di routine ed alle altre questioni di ordinaria amministrazione tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni 1el figlio. La sig.ra è autorizzata senza necessità della CP_1
firma congiunta del padre a chiedere ed ottenere il rilascio del passaporto, documenti per l'espatrio, rinnovi, documenti sanitari e di ogni genere anche in considerazione che il padre vive in Germania e non può sottoscrivere con celerità ogni documento. Le decisioni di straordinaria amministrazione per il figlio minore dovranno essere assunte di comune accordo da entrambi i coniugi, salvo i casi di emergenza. Per quanto concerne i tempi di permanenza del padre con il figlio, in considerazione che il padre lavora e vive in Germania egli potrà avere contatti col minore tutti i giorni tramite telefono, skype, videochiamate ecc… dopo gli impegni scolastici del bambino e prima della cena. Il sig. potrà vedere e tenere il Per_1
figlio con sé con preavviso da concordare una settimana nel periodo delle festività Natalizie
e pasquali, nonché 15 gg in estate durante i quali potrà vedere e tenere con sé il bambino in ore diurne compatibilmente con gli impegni scolastici del bambino e con il suo stato di salute dalle ore 9,00 alle ore 16,00, o dalle ore 15,00 alle ore 22,00. Nelle giornate assegnate al padre, lo stesso si impegna a prendere e riportare il figlio a casa della madre. Il calendario di visite così come prospettato è determinato in base al profilo del bambino che per il suo stato di salute e la tenera età ha specifiche esigenze che al momento possono essere soddisfatte solo dalla madre ragione per cui non è previsto il pernottamento, né tantomeno la permanenza per più giorni presso il padre che tra l'altro vive e lavora all'estero. Il minore trascorrerà i compleanni dei genitori con ciascuno di loro, mentre il giorno del compleanno del minore sarà trascorso possibilmente dai genitori insieme oppure ad anni alterni con ciascun genitore
I genitori si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta d'identità valida anche per l'espatrio del minore. 4) il sig. si impegna a corrispondere alla sig.ra Per_1
la somma complessiva di € 370,00 per il mantenimento del coniuge CP_1 CP_1
e del figlio somma che verserà anticipatamente entro il giorno 5 di
[...] Persona_1
ogni mese e sarà annualmente rivalutata in base agli indici ISTAT, costo vita. 5) Il sig. verserà alla sig.ra il 50% delle spese straordinarie del figlio (mediche Per_1 CP_1
non mutuabili, terapie e ticket sanitari, spese scolastiche, ricreative, sportive ecc…) previamente concordate o dietro presentazione del giustificativo di spesa”.
All'udienza del 15/10/2025 i coniugi, con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza in presenza, rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di non volersi riconciliare e di insistere nella domanda congiunta precisando che l'accordo sulla misura del mantenimento di € 370,00 deve intendersi, per la somma di € 270,00, quale mantenimento del minore e, per la somma di € 100,00, a titolo mantenimento di Persona_1 CP_1
[...]
Con separata ordinanza la causa veniva quindi assunta in decisione.
Il Pubblico Ministero, cui venivano trasmessi gli atti, concludeva come in atti.
Il collegio deve prendere atto degli accordi intercorsi tra i coniugi ai sensi dell'art. 473 bis.51 comma IV c.p.c.
Le condizioni della separazione consensuale, così come stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti, non sono in contrasto con norme imperative di legge né ledono gli interessi patrimoniali e morali della prole.
Deve procedersi, pertanto, alla chiesta omologazione della separazione consensuale.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 07/02/2025, provvede come segue:
Omologa la separazione personale consensuale dei coniugi
, nato a [...] il [...], e nata Parte_1 CP_1
a SS (ME) il 04/06/1998, alle condizioni stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti stesse, così come specificato nelle note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del
15/10/2025, e trascritto in parte motiva;
ordina all'Ufficiale dello stato civile del comune di TORREGROTTA (ME) di procedere all'annotazione del presente provvedimento a margine all'atto di matrimonio celebrato il
14/09/2017, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 8, parte II, serie A.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 23/10/2025.
La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario giudiziario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.