Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Parma, sez. I, sentenza 03/02/2026, n. 56 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Parma |
| Numero : | 56 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00056/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00433/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
sezione staccata di Parma (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 433 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocato Carlo Pollini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro – INAIL, in persona del Direttore Generale dell’Emilia-Romagna pro tempore , rappresentato e difeso dagli Avvocati Salvatore Catamo, Vinicio Sacchetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- del provvedimento n. -OMISSIS-, notificato a mezzo pec in data 23 maggio 2025;
- di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro – INAIL;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2026 la dott.ssa IN LU e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso proposto come in rito, la società -OMISSIS- ha impugnato, con richiesta di sospensiva, il provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 23 maggio 2025, con cui l’INAIL, Sede di -OMISSIS-, ha disposto l’inammissibilità della domanda proposta dalla società ricorrente in relazione alla procedura di finanziamento di cui all’Avviso Pubblico ISI 2023, per mancanza dei requisiti previsti dall’art. 7 del citato Avviso, in ragione del fatto che “ per il legale rappresentante dell’azienda richiedente risulta una sentenza irrevocabile per un delitto di lesioni personali commesso con violazione delle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro senza che sia intervenuta la riabilitazione ai sensi dell’art.178 e seguenti del codice penale o che il reato si sia estinto in epoca precedente alla presentazione della domanda ”.
Secondo l’interpretazione dell’Amministrazione “ al fine di dimostrare l’estinzione del reato l’interessato deve produrre provvedimento dell’Autorità giudiziaria da cui si ricavi che l’estinzione del reato è intervenuta prima della presentazione della domanda stessa. La documentazione presentata in data 28 febbraio 2025 non è idonea a dimostrare l'avvenuta riabilitazione e estinzione del reato non contenendo tale provvedimento, provvedimento che avrebbe comunque dovuto essere antecedente alla presentazione della domanda ”.
Il ricorso è affidato ad un unico motivo di diritto, con cui si contesta “ Eccesso di potere/violazione di legge (per erronea e fuorviante interpretazione dell’art. 445, 2° comma, c.p.p.) ”.
La ricorrente espone che il legale rappresentante della società, in data 2 maggio 2008, ha chiesto ed ottenuto l’applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p., per il reato di “ lesioni personali colpose ”, in relazione ad un infortunio sul lavoro avvenuto in data 23 settembre 2003. Sostiene che, risultando decorso il termine di 5 anni dalla citata sentenza senza la commissione di ulteriori delitti della stessa indole, il reato si debba ritenere automaticamente estinto ai sensi dell’art. 445, comma 2, c.p.p., senza che sia necessaria alcuna pronuncia giudiziale.
Cita, a sostegno della propria tesi, la sentenza del T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. I, 1° aprile 2019 n. 292.
Si è costituito in giudizio l’INAIL, instando per la reiezione del ricorso.
Con ordinanza n. 131 del 4 settembre 2025, questo Tribunale ha ritenuto le esigenze di parte ricorrente adeguatamente tutelabili con la sollecita definizione del giudizio nel merito, ai sensi dell’art. 55, comma 10, cod. proc. amm., fissandone la discussione alla pubblica udienza del giorno 28 gennaio 2026.
Alla pubblica udienza del giorno 28 gennaio 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
A giudizio del Collegio, il ricorso è infondato, per le ragioni che innanzi si illustrano.
Secondo l’orientamento maggioritario della giurisprudenza amministrativa, al quale il Collegio aderisce, l'estinzione del reato sotto il profilo giuridico non è automatica per il mero decorso del tempo, ma deve essere formalizzata in una pronuncia espressa del giudice dell'esecuzione penale, che è l'unico soggetto al quale l'ordinamento attribuisce il compito di verificare la sussistenza dei presupposti e delle condizioni per la relativa declaratoria, con la conseguenza che, fino a quando non interviene tale provvedimento giurisdizionale, non può legittimamente parlarsi di "reato estinto" (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, sez. III, 12 gennaio 2024 n. 59, che richiama: Consiglio di Stato, sez. III, 13 febbraio 2020 n. 1174; Consiglio di Stato, sez. V, 12 dicembre 2018 n. 7025; Consiglio di Stato, Sez. III, 29 maggio 2017, n. 2548; Consiglio di Stato, III, n. 4118/2016; Consiglio di Stato, sez. V, 27 ottobre 2015, n. 4848, Consiglio di Stato, Sez. V, n. 3105/2015, n. 3092/2014 e n. 4528/2014).
Quindi, l’estinzione del reato già oggetto di sentenza di patteggiamento in conseguenza del verificarsi delle condizioni previste dall’art. 445 c.p.p. non opera ipso iure , ma richiede una formale pronuncia da parte del giudice dell’esecuzione ai sensi dell’art. 676 c.p.p. (cfr. Consiglio di Stato, sez. VII, 29 dicembre 2022 n. 11691). Ed infatti, l’estinzione del reato non è solo collegata al mero decorso del termine, ma presuppone anche, ai fini dell’estinzione di tutti gli effetti penali della condanna, l’accertamento da parte del giudice dell’esecuzione ai sensi dell’art. 676 c.p.p. che non siano stati commessi, in quel lasso temporale, reati della stessa indole (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 18 gennaio 2022 n. 320) .
In definitiva, per riassumere, l’indirizzo maggioritario della giurisprudenza amministrativa si è espresso in termini di necessità della formalizzazione della causa di estinzione, escludendo che, almeno in ambito amministrativo, essa possa ritenersi operante ipso iure , al mero decorso del termine quinquennale dalla sentenza di condanna e all’accertamento in ordine alla mancata commissione di delitti della stessa indole; tale indirizzo, invero, individua nel giudice dell’esecuzione l’unico soggetto al quale l’ordinamento attribuisce, all’esito del procedimento previsto dall’art. 676 c.p.p., il compito di verificare la sussistenza dei presupposti e delle condizioni per la declaratoria di estinzione, con la conseguenza che, fino a quando non intervenga tale provvedimento giurisdizionale, non può parlarsi di reato estinto e il precedente penale rileva a tutti gli effetti, e del resto, l’opposta tesi sull’efficacia ipso iure della estinzione del reato, al mero decorso del tempo, oltre a privare di utilità il procedimento ex art. 676 cod. proc. pen. dinanzi al giudice dell’esecuzione competente per la declaratoria di estinzione, minerebbe le esigenze di certezza dei rapporti di diritto pubblico e di speditezza dell’azione amministrativa, sì che, stando alla giurisprudenza richiamata, per l’estinzione del reato occorre la declaratoria da parte del giudice penale in quanto, ai fini che qui rilevano, l’estinzione del reato non opera automaticamente per il mero decorso del tempo, ma è necessaria una pronuncia formale di estinzione del reato da parte del giudice dell’esecuzione penale, il quale solo può accertare che il soggetto non abbia commesso un reato della stessa indole nei cinque anni successivi alla sua commissione, e pertanto, fino a quando non interviene tale provvedimento giurisdizionale del giudice dell’esecuzione non può legittimamente parlarsi di “reato estinto” (cfr. T.A.R. Campania, Salerno, sez. III, 17 gennaio 2023 n. 120).
In conclusione, il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Le spese di giudizio possono essere compensate in ragione della peculiarità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna, Sezione staccata di Parma (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Parma nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Italo AS, Presidente
IN LU, Referendario, Estensore
Paola Pozzani, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IN LU | Italo AS |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.