TAR Parma, sez. I, sentenza 03/02/2026, n. 56
TAR
Sentenza 3 febbraio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Eccesso di potere/violazione di legge per erronea interpretazione dell’art. 445, 2° comma, c.p.p.

    Il Collegio aderisce all'orientamento maggioritario della giurisprudenza amministrativa secondo cui l'estinzione del reato, anche a seguito di patteggiamento, non è automatica ma richiede una pronuncia formale del giudice dell'esecuzione penale, che verifichi la sussistenza dei presupposti e delle condizioni per la declaratoria di estinzione. Fino a tale provvedimento, il precedente penale rileva a tutti gli effetti.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Parma, sez. I, sentenza 03/02/2026, n. 56
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Parma
    Numero : 56
    Data del deposito : 3 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo