TRIB
Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 04/11/2025, n. 719 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 719 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL T R I B U N A L E DI M A C E R A T A
SEZIONE CIVILE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA nella persona del dott. BE RANA, in funzione di Giudice Unico, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al N. 1805\2024 R.G. avente ad oggetto: opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.) , e vertente T R A
) rapp.to e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. PASCUCCI LUCA, giusta procura alle liti in atti;
-Attore- E
Controparte_1
) rapp.to e difeso dall' avv.to CONTI MARCO,
[...] P.IVA_1 giusta procura in atti;
in persona del Controparte_2 legale rappresentante pro-tempore, ); CP_3 P.IVA_2
Controparte_4
, in
[...] persona del legale rappresentante pro-tempore ); P.IVA_2
-Convenuti-
conclusioni delle parti: come da note scritte di p.c., comparse conclusionali e memorie di replica depositaste per l'udienza di rimessione in decisione del
09.10.2025.
ragioni di fatto e di diritto della decisione Nr. 1805\2024 R.G.
Con l'atto di citazione in opposizione all'esecuzione notificato a mezzo p.e.c. in data 02.09.2024, ha convenuto Parte_2 in giudizio e Controparte_1 per sentire accogliere, previa Controparte_5 sospensione della efficacia del titolo esecutivo costituito dalla cartella di pagamento n. 063 2024 00039503 56 001 per l'importo di Euro 145.702,32, notificata il 19/04/2024, le seguenti domande: accertare che la non è Controparte_6 creditrice di alcuna somma nei confronti del per Parte_1 carenza di legittimazione/titolarità passiva, per applicazione alla fattispecie dell'effetto esdebitatorio di cui all'art. 117, comma 2,
C.C.I.I., già previsto dal vecchio art. 184, co. 2, L.F. e/o per nullità della fideiussione;
accertare altresì l'inesistenza, l'illegittimità, inefficacia, invalidità, nullità del titolo esecutivo, dell'atto di precetto e/o del diritto di credito ad esso sotteso;
accertare il difetto originario del titolo esecutivo per la inesistenza dello stesso;
accertata la non esigibilità del credito e/o insussistenza del credito nei confronti del
; dichiarare inesistente, inefficace, illegittima, nulla e/o Parte_1 non valida la suddetta cartella di pagamento ed il ruolo ad esso sotteso;
dichiarare altresì come il non sia debitore Parte_1 di alcuna somma nei confronti della Controparte_6 per la causale di cui alla cartella di pagamento
[...] ed al ruolo ad essa sotteso.
E' pacifico che la cartella esattoriale qui opposta si riferisce a due contratti di finanziamento (un prestito di euro 100.000 e un affidamento di euro 200.000) stipulati il 12.6.2013, con Banca delle Marche Parte_3
entrambi assistiti da garanzia pubblica rilasciata da
[...]
FI ex L. 662/1996 e garanzie personali rilasciate con fideiussione specifica da . Parte_1
La garanzia rilasciata da FI è stata escussa per l'inadempimento dell'impresa beneficiaria, Parte_3
, e con la cartella esattoriale si è chiesto il pagamento dell'importo
[...] dovuto a seguito della predetta escussione, oltre interessi.
2 Nr. 1805\2024 R.G.
Con il provvedimento di sospensione dell'efficacia esecutiva della cartella si è sostenuto che surrogandosi nella posizione del Parte_4 creditore concorsuale Banca delle Marche, è divenuto creditore concorsuale, nei cui confronti pertanto il concordato ha, ex art. 184 co. 2° l.F. gli stessi effetti esdebitatori che si producono nei confronti del creditore garantito (Banca Marche).
L'assunto va rivisto.
La tesi della successione a titolo particolare nella stessa posizione della banca finanziatrice postula che vi sia continuità delle ragioni creditorie nel senso che il credito del surrogato può dirsi risalente ad epoca antecedente alla presentazione della domanda di concordato essendo finalizzato al recupero del credito originario insoddisfatto.
La Cassazione ha affermato, invece, che in capo al gestore del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, ex l. n. 662 del 1996, che ha soddisfatto il finanziatore, surrogandosi ad esso, sorge un diritto restitutorio di natura pubblicistica privilegiata, non più volto al recupero del credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche alla diponibilità del Fondo (cfr. da ultimo cass. 697\2025).
Da ciò derivano importanti e non trascurabili conseguenze.
Primo, il credito di è autonomo diverso e distinto da quello di Parte_4
Banca delle Marche in quanto non è volto al recupero del credito di diritto comune della Banca insinuatasi nello stato passivo, sorge con il pagamento effettuato in conseguenza dell'escussione della garanzia pubblica ed è mirato a riacquisire risorse pubbliche alla diponibilità del Fondo.
Il credito vantato da quale gestore del Fondo di Garanzia, è un Parte_4 credito di natura pubblica, assistito da privilegio generale in virtù di espressa disposizione legislativa (art. 8 bis comma 3 d.l. 3/2015), mentre quello di Banca delle Marche è di natura privatistica è chirografario e trova la sua fonte non nella legge ma nei contratti di finanziamento stipulati e rimasti inadempiuti.
3 Nr. 1805\2024 R.G.
Il credito di non deriva da quello privatistico di Banca delle Parte_4
Marche e, pertanto, non può dirsi sorto in epoca anteriore al Concordato.
Fondo di garanzia non può considerarsi un coobbligato Pt_5 solidale ex art.1292 e ss. cod.civ. del debitore principale, in quanto non ha garantito quest'ultimo, ma il soggetto finanziatore;
è estraneo al rapporto tra debitore principale e banca finanziatrice e acquisisce il diritto ex lege a rivalersi sulla impresa inadempiente per le somme da esso pagate, ai sensi dell'art. 1203 cod.civ..
Il credito di è nato quando è stata escussa la garanzia Pt_5 pubblica ex L. 662/1996, ossia quando UR (per conto di Banca delle Marche, soggetto finanziatore) ha chiesto (11.7.2022) l'attivazione della garanzia ed ottenuto il pagamento (4.7.2023) e non trae origine dalla posizione debitoria già inserita nel concordato.
Il Concordato preventivo è stato aperto il 14.5.2014, su domanda di accesso alla procedura del 22.8.2013, è stato omologato il 17.12.2017 e si è chiuso, per intervenuta esecuzione, il 13.6.2023.
Ne consegue che, in quanto sorto successivamente all'avvio della procedura concordataria, diversamente da quanto sostenuto con il provvedimento di sospensione, deve necessariamente concludersi che il credito di non può considerarsi concorsuale e quindi non si è Parte_4 verificato alcun effetto esdebitario ex co. 2° art. 184 l.f..
La riscossine del credito di avviene al di fuori di una procedura Parte_4 concorsuale per cui è improprio invocare il principio di cristallizzazione del passivo e la violazione del principio di graduazione dei crediti, in base alla loro natura, che deriverebbe dalla surroga di Parte_4
L'escussione della garanzia pubblica non trasforma la natura dell'obbligazione restitutoria in favore del finanziatore ma fa sorgere un autonomo e distinto diritto in capo a Parte_4
Trattandosi di diritto restitutorio di natura pubblicistica privilegiata, e non di natura privatistica, si giustifica la procedura di riscossione
4 Nr. 1805\2024 R.G.
coattiva dei crediti cc.dd. agevolati, ex art. 17 del d.lgs. 146 del 1999, anche nei confronti dei terzi prestatori di garanzie, ai sensi dell'art.
8- bis, comma 3, del d.l. n. 3 del 2015, conv. con modif. dalla l. n. 33 del
2015.
Infine, quanto alla eccepita nullità parziale delle fideiussioni per violazione dell'art. 1957 c.c. si rileva che l'attore, essendo stato co- amministratore della snc, non è qualificabile come consumatore e quindi non può invocare il carattere abusivo della clausola in deroga e, in ogni caso, per le fideiussioni, come quelle per cui è causa, la cui durata è correlata non alla scadenza dell'obbligazione principale, ma alla totale estinzione (v. punto 7 del contratto) ossia all'integrale soddisfacimento di questa, l'azione del creditore non è più soggetta ad alcun termine di decadenza, con conseguente estraneità della relativa situazione all'area di operatività dell'art. 1957 c.c. (Cass. 2827\94; 6520\96; 6073\01).
Spese compensate per la peculiarità e controvertibilità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Macerata, Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona del dott. BE RANA, in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronunciando cosi provvede:
Dichiara la contumacia dell' Controparte_7
.
[...]
Rigetta tutte le domande attoree.
Dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Macerata, il 4/11/2025
Il Giudice est.
BE RA
5 Nr. 1805\2024 R.G.
6