Sentenza 7 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. II, sentenza 07/05/2026, n. 561 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 561 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00561/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00415/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 415 del 2023, proposto da
MA ZI ER, rappresentata e difesa dagli avvocati Mario Alberto Quaglia e Rosa Pellerano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Santa Margherita Ligure, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Eugenio Bolia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
di CA RI LI e OL ES MA RI, rappresentati e difesi dall'avvocato AN Clarizia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del provvedimento 3.5.2023 prot. n. 0017089/2023, con cui il Comune di Santa Margherita Ligure, Settore 3 – Territorio e Ambiente, Sportello Unico Edilizia ha dichiarato inammissibile l’istanza di applicazione dell’art. 38 D.P.R. n. 380/2001 relativamente all’intervento edilizio realizzato sull’immobile ubicato in Santa Margherita Ligure, via San Lorenzo civ. 19, NCEU Foglio 2, mapp. 2408, sub. 5 (c.d. Villa Roccia).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Santa Margherita Ligure e dei controinteressati CA RI LI e di OL ES MA RI;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 marzo 2026 il dott. AN LI e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT e RI
Con il ricorso in epigrafe la signora MA ZI ER espone: - che, a seguito di un lungo contenzioso, veniva accertata l’illegittimità degli atti di assenso edilizio a suo tempo conseguiti per eseguire un ampliamento ai sensi dell’art. 3 della legge regionale n. 49 del 2009 ss.mm. ed ii. e, conseguentemente, la legittimità del provvedimento comunale di annullamento in autotutela prot. n. 28534 dell’agosto 2018, che ne aveva rimosso gli effetti; - che il vizio di illegittimità riscontrato dal Comune di Santa Margherita Ligure e poi confermato definitivamente in sede giurisdizionale (cfr. la sentenza T.A.R. Liguria n. 501/2019 e Cons. di St., n. 6020/2022) consisteva in un erroneo conteggio, in difetto, del volume della villa dove è situata anche la proprietà della ricorrente, volume risultato, anche all’esito di apposite C.T.U., maggiore di 1.500 mc.; - che, successivamente alla definizione della vicenda dinanzi al giudice amministrativo, sarebbero stati acquisiti alcuni elementi - dirimenti ad avviso della ricorrente -, concernenti un’accertata situazione di irregolarità edilizia dell’appartamento di proprietà LI, sito al piano sottotetto della villa in cui si situa l’immobile di proprietà ER, ciò che avrebbe influenzato il calcolo del volume ponderale dell’intero fabbricato; - che, difatti, la mansarda di proprietà LI sarebbe stata realizzata in difformità rispetto a quanto assentito e da quanto risultava dalla planimetria catastale; - che, più in particolare, l’unità immobiliare LI era stata interessata da un intervento di recupero del sottotetto ai sensi della legge regionale n. 24 del 2001, e che questi, in difformità dal titolo, non aveva realizzato le armadiature fisse atte a delimitare lo spazio abitabile, con ciò determinando un aumento abusivo della superficie calpestabile; - che, a seguito delle contestazioni comunali, la proprietà LI provvedeva a rimuovere gli abusi nel sottotetto; - che, come accertato con perizia asseverata dal geom. Andrea Giorgi, professionista incaricato dalla ricorrente, proprio gli ampliamenti abusivi perpetrati (ed in seguito espunti) nella proprietà LI avevano comportato il superamento della soglia di 1.500 mc, in quanto il volume del fabbricato nella sua interezza comprendeva i predetti abusi; - che, quindi, se essi non fossero mai stati posti in essere, l’elemento fattuale dal quale è scaturito tutto il contenzioso si sarebbe rivelato del tutto inconsistente, ben potendo la ricorrente usufruire dell’art. 3 della legge regionale n. 49 del 2009; - che la ricorrente aveva dato corso all’intervento edilizio allorquando vi era un assenso che lo legittimava, sicché si trovava nella situazione disciplinata dall’art. 38 del d.P.R. n. 380 del 2001; - che, pertanto, presentava nell’aprile del 2023 un’articolata istanza di rimozione dei vizi delle procedure.
Impugna il provvedimento 3.5.2023 prot. n. 0017089/2023, con cui il Comune di Santa Margherita Ligure, Settore 3 – Territorio e Ambiente, Sportello Unico Edilizia ha dichiarato inammissibile l’istanza ex art. 38 D.P.R. n. 380/2001, e, a sostegno del gravame, ha dedotto otto motivi di ricorso, come segue.
1. Violazione dell’art. 38 del D.P.R. n. 380 del 2001. Violazione dell’art. 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto di istruttoria. Violazione art. 97 Cost..
Il Comune di Santa Margherita Ligure avrebbe erroneamente scrutinato l’istanza formulata ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 380/2001, in quanto si sarebbe focalizzato solamente sull’applicazione della sanzione pecuniaria (fiscalizzazione dell’abuso), senza valutare preliminarmente la possibilità di eliminare i vizi formali delle procedure, consistenti, nel caso di specie, nell’erroneità dei calcoli effettuati per determinare la consistenza dell’immobile nella sua interezza.
2. Violazione dell’art. 38 del D.P.R. n. 380 del 2001. Violazione degli artt. 1, 3 e 21 nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241. Eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto di istruttoria. Eccesso di potere per contraddittorietà intrinseca. Eccesso di potere per carenza di motivazione. Violazione dei principi di proporzionalità e legalità. Violazione dell’art. 97 Cost..
Ad avviso del Comune di Santa Margherita Ligure, l’errore compiuto nel calcolo del volume ponderale non sarebbe annoverabile tra i vizi meramente formali/procedurali che, soli, consentirebbero di ricorrere all’art. 38 del d.P.R. n. 380 del 2001 (cfr. l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 17/2020).
In realtà, computando correttamente il volume dell’immobile, l’ampliamento era da ritenersi ab origine ammissibile, onde il Comune, valutando di applicare una diversa metodologia di calcolo del volume ponderale, avrebbe potuto ritenere l’opera come sostanzialmente legittima, potendo così convalidare il vizio formale.
3. Violazione dell’art. 38 del D.P.R. n. 380 del 2001. Violazione degli artt. 1, 3 e 21 nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241. Violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 3 e 5 della legge regionale n. 49 del 2009. Eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto di istruttoria. Eccesso di potere per difetto di motivazione e contraddittorietà intrinseca. Eccesso di potere per illogicità e sviamento. Violazione dell’art. 97 Cost..
Il Comune avrebbe errato nel ritenere illegittimo nella sostanza l’intervento realizzato poiché contrario alla disciplina derogatoria del c.d. Piano casa, di cui all’art. 5 della L.R. 49/2009, in quanto, in caso di immobili con più appartamenti, al più potrebbe risultare precluso il piano casa esclusivamente per quelle singole unità immobiliari che siano abusive o che presentino difformità rispetto all’assentito (nella fattispecie, la mansarda di proprietà LI).
4. Violazione dell’art. 38 del D.P.R. n. 380 del 2001. Violazione degli artt. 1, 3 e 21 nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 5 della legge regionale n. 49 del 2009. Eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto di istruttoria. Eccesso di potere per contraddittorietà intrinseca. Eccesso di potere per illogicità. Violazione dell’art. 97 Cost..
Il Comune avrebbe errato nel ritenere insussistente un affidamento del privato ai fini dell’applicazione dell’articolo 38 D.P.R. 380/2001, poiché l’affidamento sarebbe insito nel precedente ottenimento del titolo poi annullato, mentre la falsa rappresentazione del volume ponderale dell’edificio sarebbe stata esclusa in sede penale.
5. Violazione dell’art. 38 del D.P.R. n. 380 del 2001. Violazione degli artt. 1, 3 e 21 nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241. Violazione dell’art. 3 della legge regionale n. 49 del 2009. Eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e carenza di motivazione. Violazione dell’art. 97 Cost..
Il Comune avrebbe omesso qualsiasi verifica circa l’esattezza dei dati tecnici a corredo della istanza.
6. Violazione dell’art. 38 del D.P.R. n. 380 del 2001. Violazione degli artt. 1, 3 e 21 nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241. Violazione dell’art. 3 della legge regionale n. 49 del 2009. Eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto di istruttoria. Violazione dell’art. 97 Cost..
Il superamento della soglia dei 1.500 mc per fruire del Piano Casa sarebbe stato determinato dalla sussistenza degli abusi realizzati dal vicino in un periodo successivo all’agosto del 2018, per cui, scomputando dal valore ponderale le intercapedini del sottotetto, l’opera rientrerebbe sottosoglia.
7. Violazione degli artt. 1 e 10 bis della legge n. 241 del 1990. Violazione dell’art. 97 Cost.. Violazione dei principi del contraddittorio e del giusto procedimento. Eccesso di potere per difetto di istruttoria.
L’atto impugnato non sarebbe stato preceduto dalla doverosa preventiva comunicazione dei possibili motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza.
8. Violazione dell’art. 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto di istruttoria e difetto dei presupposti. Violazione dei principi di legalità e proporzionalità dell’azione amministrativa. Violazione degli artt. 3, 42 e 97 97 Cost..
Posta l’esattezza del calcolo del valore ponderale come prospettato dalla ricorrente, il Comune avrebbe dovuto prendere atto della conformità dell’intervento rispetto alla disciplina urbanistica, e agire, in ossequio al principio di proporzionalità, per evitare la sanzione demolitoria, attualmente pendente.
Si sono costituiti in giudizio per resistere al ricorso il Comune di Santa Margherita Ligure ed i controinteressati signori CA RI LI e OL ES MA RI, controdeducendo ed instando per il suo rigetto.
Alla pubblica udienza del 25 marzo 2026 il ricorso è stato trattenuto dal collegio per la decisione.
Il ricorso – i cui motivi possono essere trattati congiuntamente, stante la stretta connessione logica – è infondato.
Premesso che “i vizi cui fa riferimento l'art. 38 sono esclusivamente quelli che riguardano forma e procedura che, alla luce di una valutazione in concreto operata dall'amministrazione, risultino di impossibile rimozione” (Cons. di St., Ad. Plen. 7/9/2020, n. 17), l’iniziativa della ricorrente sconta un errore di prospettazione, e cioè che, nella vicenda in questione, si versi nell’ipotesi di un vizio “formale” della procedura, consistente nell’erroneità dei calcoli effettuati dal Comune per determinare la consistenza dell’immobile nella sua interezza.
In realtà, l’annullamento del titolo è avvenuto per vizi affatto sostanziali, attenendo alla impossibilità giuridica di eseguire l'intervento, in quanto non conforme alla disciplina urbanistico-edilizia, per esubero rispetto al limite di 1.500,00 mc di cui all’art. 3 comma 1 della L.R. n. 49/2009 ( “Sulle volumetrie esistenti non eccedenti i 1500 metri cubi, come definite all'articolo 2, a totale o prevalente destinazione residenziale, nonché sulle relative pertinenze non eccedenti i 200 metri cubi, sono ammessi interventi di ampliamento o di cambio d'uso, nel rispetto della normativa antisismica e dei requisiti igienico-sanitari e di rendimento energetico che siano preordinati a migliorare la funzionalità, la qualità architettonica dell'edificio interessato […]” ).
La sentenza del Consiglio di Stato, VI, 14.7.2022, n. 6020, nel rigettare un apposito motivo di appello, aveva del resto già chiaramente affermato la natura sostanziale del vizio: “e invero, la fiscalizzazione degli abusi edilizi, disciplinata dal menzionato art. 38 del D.P.R. n. 380/2001, riguarda esclusivamente le ipotesi di annullamento del titolo abilitativo per vizi formali o procedurali risultati inemendabili, mentre la misura non si applica allorché la caducazione del detto titolo sia dipesa dalla riscontrata sussistenza di illegittimità sostanziali, com'è avvenuto nell'odierna fattispecie (Cons. Stato A.P. 7/9/2020, n. 17; Sez. VI, 4/1/2022, n. 28; 7/10/2021, n. 6692; 8/4/2021, n. 2854)” .
Dunque, il Comune di Santa Margherita Ligure, nel provvedimento impugnato, ne ha ineccepibilmente ribadito la natura sostanziale, giacché il calcolo del volume geometrico deve, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente – che confonde abilmente i due concetti di ingombro volumetrico e superficie calpestabile - ricomprendere quello del sottotetto, non essendo possibile scomputarlo neppure in parte.
Il concetto di volumetria esistente è infatti chiaramente definito dall’art. 2 della L.R. n. 49/2009 come “l'ingombro geometrico della costruzione calcolato con il metodo dell'altezza media ponderale dei fronti fuori terra, ultimato alla data del 30 giugno 2009” , e dunque comprende le intercapedini nei sottotetti, utilizzabili ai sensi dell’art. 2, comma 2, L.R. 24/2001 per il recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti, a prescindere dal fatto che il proprietario del sottotetto, in difformità dal titolo, non avesse realizzato le armadiature fisse atte a delimitare lo spazio abitabile, con ciò determinando – fermo l’ingombro geometrico del sottotetto - un aumento abusivo della sola superficie calpestabile: dunque, nella sostanza, le intercapedini del sottotetto, ancorché non calpestabili, sono certamente computabili nell’ingombro geometrico del fabbricato, che dunque eccede i 1.500,00 mc.
Si tratta, peraltro, di una circostanza – l’eccedenza rispetto al limite dei 1.500 mc di cui all’art. 3 comma 1 della L.R. n. 49/2009 - definitivamente accertata, in esito ad apposita verificazione, dalla sentenza del Consiglio di Stato, VI, 14.7.2022, n. 6020, sicché l’istanza della ricorrente, prima ancora di rivelarsi radicalmente infondata, si pone in obiettivo contrasto con il relativo giudicato sostanziale (art. 2909 cod. civ.), che fa stato tra le parti, tra le quali figuravano, oltre al Comune di Santa Margherita Ligure, anche i signori CA RI LI e OL ES MA RI.
Quanto, infine, alla dedotta violazione dell’art. 10- bis L. n. 241/1990, essa è agevolmente superabile mercè l’art. 21- octies comma 2 primo periodo della L. n. 241/1990, attesa la natura vincolata del provvedimento ed essendo “palese” – senza bisogno della dimostrazione in giudizio da parte dell’amministrazione -, che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.
Le spese seguono come di regola la soccombenza, e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano in € 1.500,00 (millecinquecento) in favore del Comune di Santa Margherita Ligure ed in € 1.500,00 (millecinquecento) in favore dei controinteressati CA RI LI e OL ES MA RI
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
LU LL, Presidente
AN LI, Consigliere, Estensore
Liliana Felleti, Primo Referendario
| L'TE | IL PRESIDENTE |
| AN LI | LU LL |
IL SEGRETARIO