TAR Genova, sez. II, sentenza 07/05/2026, n. 561
TAR
Sentenza 7 maggio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Violazione dell’art. 38 del D.P.R. n. 380 del 2001 e dell’art. 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto di istruttoria. Violazione art. 97 Cost.

    L’iniziativa della ricorrente si basa sull’errata premessa che si tratti di un vizio formale, mentre l’annullamento del titolo è avvenuto per vizi sostanziali attinenti all’impossibilità giuridica di eseguire l’intervento per esubero del volume rispetto al limite di 1.500 mc.

  • Rigettato
    Violazione dell’art. 38 del D.P.R. n. 380 del 2001 e degli artt. 1, 3 e 21 nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241. Eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, contraddittorietà, carenza di motivazione, violazione dei principi di proporzionalità e legalità. Violazione dell’art. 97 Cost.

    L’annullamento del titolo è avvenuto per vizi sostanziali, non formali. Il calcolo del volume geometrico deve ricomprendere il sottotetto, anche se non abitabile, poiché computabile nell’ingombro geometrico del fabbricato.

  • Rigettato
    Violazione dell’art. 38 del D.P.R. n. 380 del 2001 e degli artt. 1, 3 e 21 nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241. Violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 3 e 5 della legge regionale n. 49 del 2009. Eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, difetto di motivazione, contraddittorietà intrinseca, illogicità e sviamento. Violazione dell’art. 97 Cost.

    Il calcolo del volume geometrico deve ricomprendere il sottotetto, non essendo possibile scomputarlo neppure in parte, e ciò determina l’eccedenza rispetto ai 1.500 mc, circostanza accertata in via definitiva.

  • Rigettato
    Violazione dell’art. 38 del D.P.R. n. 380 del 2001 e degli artt. 1, 3 e 21 nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 5 della legge regionale n. 49 del 2009. Eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, contraddittorietà intrinseca, illogicità. Violazione dell’art. 97 Cost.

    L’annullamento del titolo è avvenuto per vizi sostanziali, non formali, e il calcolo del volume geometrico deve ricomprendere il sottotetto, determinando l’eccedenza rispetto ai 1.500 mc, circostanza accertata in via definitiva.

  • Rigettato
    Violazione dell’art. 38 del D.P.R. n. 380 del 2001 e degli artt. 1, 3 e 21 nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241. Violazione dell’art. 3 della legge regionale n. 49 del 2009. Eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e carenza di motivazione. Violazione dell’art. 97 Cost.

    L’annullamento del titolo è avvenuto per vizi sostanziali, non formali, e il calcolo del volume geometrico deve ricomprendere il sottotetto, determinando l’eccedenza rispetto ai 1.500 mc, circostanza accertata in via definitiva.

  • Rigettato
    Violazione dell’art. 38 del D.P.R. n. 380 del 2001 e degli artt. 1, 3 e 21 nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241. Violazione dell’art. 3 della legge regionale n. 49 del 2009. Eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto di istruttoria. Violazione dell’art. 97 Cost.

    Il calcolo del volume geometrico deve ricomprendere il sottotetto, non essendo possibile scomputarlo neppure in parte, e ciò determina l’eccedenza rispetto ai 1.500 mc, circostanza accertata in via definitiva.

  • Rigettato
    Violazione degli artt. 1 e 10 bis della legge n. 241 del 1990. Violazione dell’art. 97 Cost. Violazione dei principi del contraddittorio e del giusto procedimento. Eccesso di potere per difetto di istruttoria.

    La violazione dell’art. 10 bis L. 241/1990 è superabile ai sensi dell’art. 21 octies comma 2 L. 241/1990, attesa la natura vincolata del provvedimento e la palese impossibilità che il suo contenuto dispositivo fosse diverso.

  • Rigettato
    Violazione dell’art. 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e difetto dei presupposti. Violazione dei principi di legalità e proporzionalità dell’azione amministrativa. Violazione degli artt. 3, 42 e 97 97 Cost.

    L’annullamento del titolo è avvenuto per vizi sostanziali, non formali, e il calcolo del volume geometrico deve ricomprendere il sottotetto, determinando l’eccedenza rispetto ai 1.500 mc, circostanza accertata in via definitiva. Il ricorso si pone in contrasto con il giudicato sostanziale.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Genova, sez. II, sentenza 07/05/2026, n. 561
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Genova
    Numero : 561
    Data del deposito : 7 maggio 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo