Sentenza 21 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 21/01/2025, n. 125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 125 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Patti
r e p u b b l i c a i t a l i a n a
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Amato Lucia Maria Catena all'udienza del 21.01.2025 ha pronunciato la seguente sentenza contestuale nella causa avente n. rg. 1973/2020
vertente tra nata a [...] il [...], cf: Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Brolo, Via C. Colombo, 5 presso e nello studio dell'Avv. Carmela Bonina, che la rappresenta e difende come da procura in atti;
RICORRENTE
c o n t r o
in persona del suo legale rappresentante, rapp.to e Controparte_1 difeso come in atti;
RESISTENTE
OGGETTO: ISCRIZIONE ELENCHI ANAGRAFICI AGRICOLTURA.
All'udienza odierna i procuratori delle parti precisavano le rispettive conclusioni riportandosi alle richieste in atti e chiedeva l'accoglimento integrale delle domande formulate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in Cancelleria in data 23.06.2020 la ricorrente adiva il Giudice del Lavoro esponendo di, essere bracciante agricola iscritta negli elenchi anagrafici del comune di residenza;
che, nell'anno 2017 aveva regolarmente svolto la suddetta attività lavorativa, presso l'azienda agricola MAZZURCO MASI
SEBASTIANO; che, l' le aveva comunicato di averla cancellata dagli elenchi per tale anno e che inutile CP_2 si era rilevato il ricorso amministrativo.
Per l'effetto chiedeva il riconoscimento del diritto ad ottenere l'iscrizione elenchi anagrafici agricoltura per l'anno 2017 per 51 giornate annue, con condanna dell' ad effettuare la suddetta iscrizione, con CP_2 vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del difensore anticipatario.
L' si costituiva contestando le richieste della ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso. CP_2
Con ricorso rg. n. 349/2021 depositato in cancelleria l'8.02.2021 la ricorrente impugnava il provvedimento del 14.4.2020 con il quale le veniva richiesta la restituzione della somma di € 1.114,31 erogata per ds nell'anno 2017.
Riuniti i due procedimenti, escusso un teste, all'odierna udienza la causa veniva decisa, con sentenza contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La parte ricorrente, infatti, ha fornito valida prova circa la presentazione del ricorso avverso il provvedimento di cancellazione della iscrizione degli elenchi per l'anno 2017 per cui è lite.
Non si pongono altresì problemi di decadenza, essendo stati rispettati i termini relativi.
La domanda della ricorrente tende alla sua iscrizione elenchi anagrafici agricoltura per l'anno 2017 per 51 giornate, in cui lo stesso avrebbe diritto, avendo lavorato come bracciante agricola;
essa si duole poi della circostanza che l' gli ha comunicato di averla cancellata a causa della insussistenza del rapporto di CP_2 lavoro dedotto.
Ora, così come affermato dalla ricorrente, gli assunti dell'Ente sono rimasti indimostrati.
A supporto delle proprie argomentazioni, parte ricorrente, oltre ad aver prodotto le buste paga relative al rapporto di lavoro dedotto, ha chiesto darsi luogo alla prova testimoniale proprio per provare di avere effettivamente lavorato nell'anno indicato, secondo le modalità riferite.
Invero, dall'esame del teste ammesso, sulla cui attendibilità non sorgono dubbi, avendo risposto in modo preciso e puntuale anche a seguito di esplicite sollecitazioni di questo giudice, che l'ha attentamente osservata durante la deposizione, è emerso che la ricorrente nell'anno 2017 ha lavorato come bracciante agricola, sotto il vincolo di subordinazione, con la ditta RC Masi Sebastiano, per 51 giornate annue.
Tale teste ha indicato con precisione il luogo di lavoro e l'attività svolta, affermando di avere visto lavorare anche parte ricorrente.
Relativamente al luogo di lavoro, parte ricorrente, prima dell'escussione del teste, ha precisato che per Per_ errore materiale nel ricorso era stato indicato come luogo di lavoro anziché . Persona_2
A ciò si aggiunga che parte ricorrente ha prodotto verbale unico di accertamento del 9.07.2019 elevato nei confronti della ditta RC Masi Sebastiano dal quale si evince che sono stati validati alcuni rapporti di lavoro intercorsi in tale anno tra la ditta RC Masi Sebastiano ed i braccianti agricoli. Ciò a ulteriore dimostrazione che comunque l'azienda ha svolto regolarmente attività agricola, per come confermato anche dall'Ispettore , sentito in altro giudizio, la cui dichiarazione è stata prodotta dalla parte Tes_1 ricorrente.
Tale ispettore, che ha eseguito l'accertamento, ha affermato che la ditta RC Masi Sebastiano nell'anno 2017 ha regolarmente svolto attività di pulitura fondi e raccolta nocciole sui terreni siti in
. Persona_2
Ha altresì affermato di avere individuato i soggetti i cui rapporti di lavoro erano da considerare validi, esclusivamente sulla base di un giudizio soggettivo, ed a seguito della loro audizione, affermando peraltro di non avere sentito molti lavoratori.
Ne consegue che la modalità di scelta operata dagli ispettori appare oltremodo iniqua e comunque erronea. Inoltre, nel caso in esame la parte ricorrente anche con l'ausilio del teste, che si ribadisce essere attendibile, ha di mostrato di avere lavorato nell'anno2017 per la ditta RC Masi Sebastiano, nei terreni in possesso della predetta ditta. CP_ L' nulla ha dimostrato, limitandosi a produrre esclusivamente il verbale ispettivo, dal quale si rileva che comunque detta ditta RC Masi Sebastiano nell'anno 2017 ha svolto attività lavorativa e si è avvalso di manodopera agricola. Da alcun elemento si deduce che la ricorrente non ha svolto attività lavorativa. Nel verbale nulla si legge in merito alla predetta parte ricorrente.
I verbalizzanti non sono andati sul posto di lavoro nell'anno 2017 ed hanno effettuato la scelta dei soggetti da confermare e/o cancellare solo sulla base di elementi soggettivi, che non sono stati provati nel giudizio in esame.
Pertanto, ogni altra considerazione in merito appare superflua.
Consegue che l' deve essere, senz'altro, condannato all'iscrizione come chiesto in ricorso e deve CP_2 essere annullato il provvedimento di indebito oggetto del ricorso n. rg 349/2021 stante che dall'estratto contributivo si rileva anche che la ricorrente per l'anno 2016 risulta iscritta negli elenchi per 51 gg e dunque CP_ possiede il requisito contributivo e assicurativo. Analogamente, l' è tenuto a restituire quanto trattenuto in virtù di detto atto.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza si liquidano come da dispositivo ex DM 55/14 valore indeterminabile a complessità bassa, tenuto conto che trattasi di due giudizi riuniti, con distrazione in favore del procuratore anticipatario.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
-dichiara che, nell'anno 2017 la ricorrente ha lavorato come bracciante agricola alle dipendenze della ditta
RC Masi Sebastiano per 51 giornate, e per l'effetto ordina all' in persona del Presidente pro- CP_2 tempore, di effettuare la relativa iscrizione negli elenchi anagrafici dell'agricoltura in favore della stessa;
-annulla il provvedimento di indebito del 14.4.2020 ordinando all' in persona del Presidente pro- CP_2 tempore, di procedere alla restituzione delle somme eventualmente trattenute per tale causale;
-condanna, altresì, l' in persona del Presidente pro-tempore, al pagamento dei compensi del CP_2 giudizio, liquidati, tenuto conto che trattasi di due giudizi riuniti, in € 3.886,00, oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15%, come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Carmela Bonina, che ha reso la prescritta dichiarazione.
Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Patti, 21.01.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
D.R. AMATO LUCIA MARIA CATENA