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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 13/11/2025, n. 4170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4170 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott. NZ AV UF, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 13347/2020 R.G. proposta da
in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, rappresentata e difesa dall' avv. Francesco Saverio
Belviso, giusta procura in atti;
-parte opponente-
contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Michele Di Marzio, giusta procura in atti;
-parte opposta-
nonché contro
Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...]
rappresentata e difesa dall'avv. Vittorio Russi, giusta procura in atti;
-terza chiamata in causa-
Avente ad oggetto: opposizione al decreto ingiuntivo n. 3580/2020
emesso dal Tribunale di Bari in data 22.08.2020, nel procedimento monitorio iscritto al n. 8351/2020 R.G. con domanda riconvenzionale di risarcimento del danno, promossa dall'opponente.
1 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta che si abbiano qui per trascritte, depositate in relazione all'udienza del
09.05.2025, sostituita, come disposto con decreto emesso ex art. 127 ter c.p.c. regolarmente comunicato ai Difensori costituiti, dal deposito di note di trattazione scritta.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E
MOTIVI DELLA DECISIONE
I.
1-Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione,
giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.,
le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
I.
2-Con atto di citazione, notificato in data 19.10.2020,
[...]
ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo, in Parte_1
epigrafe indicato, con il quale il Tribunale di Bari le aveva ingiunto il pagamento, in favore della della somma Controparte_1
di € 205.860,13, oltre agli interessi moratori ex D. Lgs. 231/2002
ed alle spese della fase monitoria.
I.
3-L'opponente, dopo aver eccepito, in via preliminare,
l'incompetenza per territorio del Tribunale di Bari in favore di quello di Trani, con riferimento alla somma di € 8.960,40, dovuta per lavori aventi ad oggetto l'”impianto tracciamento posizione”, oggetto di separato accordo del 15 giugno 2018, il cui art. 9 stabilisce la competenza esclusiva del Tribunale di Trani, nel merito l'inesatta esecuzione delle opere commissionate alla creditrice e la presenza sulle medesime di vizi, ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
1) dichiarare che nulla, , deve a Parte_1 CP_1
e, in ragione di ciò, annullare, revocare e comunque
[...]
porre nel nulla il decreto ingiuntivo n. 3580/2020 (n.
2 r.g. 8351/2020) con il quale il Tribunale di Bari, nella
persona della dott.ssa Valentina D'Aprile, ha intimato
alla predetta il pagamento della somma Parte_1
di € 205.860,13, oltre interessi e spese del procedimento,
per tutti i motivi e le eccezioni indicate nel presente
atto;
2) in via riconvenzionale, condannare al Controparte_1
pagamento, in favore de della somma di Parte_1
€ 1.159.761,17 (oltre iva, ove dovuta), o la diversa somma,
maggiore o minore, che dovesse risultare in corso di causa,
anche in via equitativa, oltre interessi ex D.lgs.
231/2002, per i fatti e le causali esposte nel presente
atto;
3) con vittoria di spese e competenze del procedimento.”
I.
4-Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data
29.01.2021, si è costituita la chiedendo, in via Controparte_1
preliminare, di autorizzare la chiamata in garanzia della Zurich
Insurance PLC, nel merito di rigettare, in quanto infondate, sia l'opposizione sia l'avversa domanda riconvenzionale, con vittoria,
in ogni caso, delle spese e delle competenze del giudizio.
I.
5-Autorizzata la chiamata in causa con decreto del
03.05.2021, con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 28.07.2021, si è, infine, costituita la
[...]
eccependo, in Controparte_2
via principale, l'inoperatività della polizza assicurativa, azionata dalla e, in via subordinata, il rigetto della domanda Controparte_1
riconvenzionale, presentata dalla nei confronti Parte_1
della vinte le spese e le competenze del giudizio. Controparte_1
I.
6-Espletata consulenza tecnica d'ufficio, all'udienza del
3 09.05.2025, sostituita, come disposto con decreto emesso ex art. 127
ter c.p.c. regolarmente comunicato ai Difensori costituiti, dal deposito di note di trattazione scritta, sulle conclusioni,
precisate dalle parti nelle relative note, la causa è stata introitata per la decisione con assegnazione dei termini ex art. 190
c.p.c.
II.
1-L'esame delle questioni sollevate dalle parti va svolta secondo il loro ordine logico-giuridico.
II.
2-Preliminarmente deve essere esaminata l'eccezione di incompetenza per territorio del Tribunale adito in favore di quello di Trani, sollevata dall'opponente limitatamente al credito di €
8.960,40, indicato nell'ultima voce del SAL del 08.03.2019.
II.
3-La ha, in particolare, eccepito che tale Parte_1
credito deriva dall'esecuzione, da parte della della Controparte_1
prestazione, indicata nell'offerta di modifiche dell'impianto elettrico di tracciamento, posizione da realizzare presso la Casa
di cura La Madonnina di Viale Pasteur n.18 di Bari (doc.7 fasc.
opponente), il cui art.9 prevede espressamente che “per qualsiasi
controversia che dovesse derivare dalla presente offerta/contratto,
sarà compente il foro di Trani, viene espressamente esclusa la
competenza di qualsiasi altro foro”.
II.
4-A fronte di tale eccezione, l'opposta ha replicato deducendo che, per un verso, rientrando la suddetta offerta nell'oggetto del contratto di appalto principale il Tribunale adito
è competente ai sensi dell'art. 23 del contratto medesimo e, per altro verso, che il Tribunale di Bari sarebbe, comunque, competente ai sensi dell'art. 33 c.p.c. sussistendo ragioni di connessione oggettiva e soggettiva tra tale credito e le altre pretese azionate dall'opposta.
4 II.
5-L'eccezione di incompetenza per territorio, sollevata dall'opponente, è infondata.
II.
6-Deve, innanzitutto, evidenziarsi che l'art. 23.1 del contratto di appalto per cui è causa prevede che “le parti
espressamente convengono che per la risoluzione di tutte le
controversie riguardanti il presente contratto, quali ad esempio, in
particolare, l'interpretazione, l'applicazione e l'esecuzione dello
stesso è competente in via esclusiva il Foro di Bari”.
II.
7-Ciò posto, rilevato che il credito dell'importo di €
8.960,40, è indicato nel SAL emesso dalla in Controparte_1
esecuzione del contratto di appalto principale, pur a voler ritenere applicabile la clausola compromissoria, contenuta nell'art. 9
dell'offerta, sottoscritta in data 15.06.2018 (doc. 7 fasc.
opponente) deve evidenziarsi che il Tribunale di Bari sarebbe,
comunque, territorialmente competente a norma dell'art. 33 c.p.c.,
essendovi connessione oggettiva tra tale diritto di credito e le altre poste creditorie, azionate dalla derivando Controparte_1
entrambe le pretese dall'esecuzione dello stesso contratto di appalto.
II.
8-Occorre, inoltre, precisare che il foro convenzionale anche se, come nella specie, è pattuito in via esclusiva è, comunque,
derogabile per connessione oggettiva.
II.
9-Si veda, nella giurisprudenza di legittimità, Cass.
3385/2024 “Il foro convenzionale, anche se pattuito come esclusivo,
è derogabile per connessione oggettiva ai sensi dell'articolo 33 del
codice di procedura civile, sicché la parte che eccepisce
l'incompetenza del giudice adito, in virtù della convenzione che
attribuisce la competenza esclusiva ad altro giudice, ha l'onere di
eccepirne l'incompetenza pure in base ai criteri degli articoli
5 18 e 19 del codice di procedura civile, in quanto richiamati
dall'articolo 33 del codice di procedura civile ai fini della
modificazione della competenza per ragione di connessione”.
II.10-E, ancora, Cass. 26910/2020 “In tema di competenza
territoriale, il foro convenzionale, anche se pattuito come
esclusivo, è derogabile per connessione oggettiva ai sensi dell'art.
33 c.p.c., sicché la parte che eccepisce l'incompetenza del giudice
adito, in virtù della convenzione che attribuisce la competenza
esclusiva ad altro giudice, ha l'onere di eccepirne l'incompetenza
pure in base ai criteri degli artt. 18 e 19 c.p.c., in quanto
richiamati dall'art. 33 c.p.c. ai fini della modificazione della
competenza per ragione di connessione” (in senso conforme Cass.
20310/2016).
III.
1-Nel merito l'opposizione, essendo infondata, deve essere rigettata per le seguenti motivazioni.
III.
2-Preliminarmente, si osserva, in termini generali, che:
“il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo investe il merito della pretesa del creditore, senza arrestarsi agli eventuali vizi della procedura monitoria e si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta invariata la posizione sostanziale, nel senso che si apre un giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria effettiva e naturale posizione, risultando a carico del creditore-opposto, avente in realtà veste di attore, l'onere di provare l'esistenza del credito, ossia i fatti costitutivi dell'obbligazione posta a fondamento del decreto ingiuntivo, ed a carico del debitore -opponente, avente la veste di convenuto, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi. (si veda ex ultimis Tribunale di Torino n.26/11/2020, n.4191).
III.
3-Con particolare riferimento all'azione di esatto
6 adempimento, a partire dalla pronuncia n. 13533/2001, resa dalla
Corte di Cassazione a Sezioni Unite, costituisce, ormai, ius receptum il principio di diritto secondo cui “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto
è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c.”
III.
5-Si veda, altresì, da ultimo Cass. 23479/2024 “In tema di prova dell'inadempimento delle obbligazioni il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto
è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento, ai sensi dell'articolo 1460 del Cc. Tale principio è applicabile anche nel caso in cui sia stato dedotto non già
l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento,
7 potendo il creditore istante limitarsi alla mera allegazione della inesattezza dell'adempimento, e gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento”.
III.
6-Nel caso di specie è incontestato, oltre che provato in via documentale, che con contratto di appalto di opere civili, redatto con scrittura privata del 07.06.2016, Parte_1
ha affidato in appalto alla già costituita (raggruppamento CP_3
temporaneo d'imprese) “l'adeguamento Controparte_4
distributivo funzionale dell'immobile (già Controparte_5
con annessa clinica e Casa di Cura con poliambulatorio) a CP_6
e consistente in lavori di demolizioni,
[...] Controparte_7
installazione di impianti e completamento di edificio ai sensi dell'art. 17, comma 6, lett. a-ter) del DPR n.633/1972”.
III.
7-L'art. 7 del contratto fissa nell'importo di complessivi
€ 3.280.000,00 il valore dell'appalto di cui € 1.350.000,00 per le opere edili ed € 1.930.000,00, oltre Iva, se dovuta per legge, per le opere impiantistiche.
III.
8-Ciò posto, la , dopo aver allegato di aver Controparte_1
correttamente eseguito i lavori, relativi alle opere impiantistiche, ha agito in via monitoria per ottenere dalla Parte_1
il pagamento della somma di € 205.860,13, pari al saldo, maturato per le opere effettuate, come indicato nello Stato finale di avanzamento dei lavori n.18, emesso in data 08.03.2019 (doc. 28 fasc. monitorio).
III.9-È, altresì, pacifico, nonché provato per tabulas, che la ha provveduto al pagamento dei primi diciassette Parte_1
SAL, emessi dall'appaltatrice.
III.10-Oggetto del contendere è, invece, il diritto della
[...]
ad ottenere il pagamento del SAL n.18 dell'importo di CP_8
€ 205.860,13 (doc. 28 fasc. monitorio).
8 III.11-La , al fine di neutralizzare l'avversa Parte_1
pretesa creditoria, ha eccepito, in particolare, l'inadempimento della controparte, dolendosi, che gli impianti elettrici, pur essendo stati collaudati, non sono, tuttavia, conformi alle caratteristiche progettuali, indicate nel contratto di appalto.
III.12-L'eccezione è generica, prima ancora che infondata.
III.13-Deve, innanzitutto, osservarsi che, come riconosciuto dalla stessa parte opponente, gli impianti elettrici, oltre ad essere stati realizzati, sono stati regolarmente collaudati, in contraddittorio tra le parti e con esito positivo, come da verbali del 01.08.2018 e del 28.08.2018 (doc. 8 e 9 fasc. parte opposta).
III.14-Tanto precisato, deve evidenziarsi che l'opponente né nell'atto di citazione né nella memoria ex art. 183, comma VI n.1
c.p.c., depositata il 27.01.2022, ha specificato sotto quali aspetti e in che misura gli impianti siano stati realizzati in maniera difforme rispetto agli elaborati progettuali.
III.15-Rimarcato, peraltro, che il corretto funzionamento degli stessi è pacifico e provato in via documentale dai verbali di collaudo, l'opponente non ha nemmeno allegato le ragioni per le quali, le non meglio specificate difformità costruttive degli impianti, abbiano inciso sull'idoneità della prestazione a soddisfare l'interesse della committente.
III.16-Deve, peraltro, osservarsi che l'inadempimento, genericamente allegato dall'opponente, non ha trovato nemmeno riscontro nella consulenza tecnica di ufficio, espletata a mezzo dell'ing. . Persona_1
III.17-Si rileva, in particolare, che il nominato CTU, all'esito di un complesso ed approfondito accertamento peritale, preceduto da quattro sopralluoghi, effettuati in contraddittorio tra le parti presso i luoghi di causa, dopo aver esaminato analiticamente
9 la documentazione, allegata agli atti di causa, in risposta al quesito, formulato al punto IV. lett. a) dell'ordinanza istruttoria del 02.05.20221 ha accertato quanto segue.
III.18-L'ing. ha, innanzitutto, evidenziato, come Per_1
peraltro allegato da entrambe le parti, che vi è stato il collaudo degli impianti, entrambi conclusi con esito positivo, nei quali i rispettivi direttori dei lavori, come previsto dall'art. 19 del contratto di appalto, hanno attestato la regolare esecuzione dei lavori impiantistici.
III.19-Il CTU, all'esito dei quattro sopralluoghi effettuati, ha, quindi, constatato che, “salvo le problematiche lamentate e riassunte nei 15 punti del verbale di sopralluogo del 30/10/2023, gli impianti nel complesso sono funzionanti e, da esami a campione, risultano eseguiti a regola d'arte”
È evidente, prosegue il CTU, che trattandosi di impianti tecnologicamente complessi, dotati di componentistica elettronica sofisticata, risulta “fisiologico” il verificarsi di malfunzionamenti e la necessità di interventi di messa a punto soprattutto nella fase di avvio degli stessi e nelle more che la struttura vada a regime senza che questo possa mettere in discussione
l'esecuzione a regola d'arte.
Si evidenzia, inoltre, che la manutenzione costante di tali impianti con ditte specializzate riveste un ruolo di primaria importanza per mantenerli in perfetta efficienza e assicurare la continuità di funzionamento e le inevitabili azioni di messa a punto.
Alla luce di quanto sopra, a distanza di oltre cinque anni dal collaudo e non avendo conoscenza delle attività manutentive né avendo trovato tra la documentazione contratti periodici di manutenzione
10 degli impianti, il CTU può affermare soltanto che, salvo alcune problematiche analizzate nel corso della perizia, non si può negare la corretta esecuzione a regola d'arte e la messa in discussione dei collaudi rilasciati dai relativi Direttore dei lavori.
Si deve inoltre evidenziare che molte criticità riscontrate allo stato attuale avrebbero potuto essere risolte, con minimo impegno di risorse, nel corso dei lavori su disposizione del
Direttore dei lavori cui spetta il ruolo fondamentale di controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento, di accettazione dei materiali e dei componenti messi in opera, in conformità con le disposizioni contrattuali.”
III.20-A fronte di quanto accertato dal CTU, l'opponente, nelle osservazioni, formulate tramite il proprio CTP (vedasi all.B della
CTU), ha eccepito che, in ragione delle anomalie, indicate nella stessa consulenza tecnica d'ufficio al punto 1 (vedasi l'elenco contenuto alle pagine 3 e 4 dell'elaborato peritale) i lavori, commissionati alla non possono ritenersi eseguiti Controparte_1
a regola d'arte.
III.21-In risposta a tali osservazioni, il CTU, nelle controdeduzioni (All. D) ha ribadito che “la presenza di alcune anomalie sugli impianti, riscontrate durante le operazioni peritali
e nei documenti presenti nel fascicolo di ufficio, non sono tali da mettere in discussione né l'esecuzione a regola d'arte degli stessi né i collaudi rilasciati dai rispettivi direttori dei lavori”.
III.22-Per quanto riguarda, invece, gli ulteriori inadempimenti lamentati dall'opponente deve, innanzitutto, evidenziarsi che gli stessi, tenuto conto anche del notevole valore dell'appalto, quantificato dall'art. 7 in € 3.280.000,00, non risultano, stando alla stessa prospettazione dell'opponente gravi né hanno inciso sull'utilità della prestazione, eseguita dall'opposta.
III.23-Con riferimento, in particolare, all'eccepita inidoneità di alcune, non meglio precisate, dichiarazioni di conformità, consegnate a , necessarie per ottenere il rilascio Parte_1
11 delle prescritte autorizzazioni amministrative per l'avvio delle attività, deve, in primo luogo rilevarsi, che anche tale doglianza
è generica non avendo l'opponente, neanche in questo caso specificamente indicato quali sarebbero state le dichiarazioni di conformità, non validamente rilasciate.
III.24-Considerato, inoltre, che la stessa opponente ha allegato di aver dato incarico ad un terzo per il rilascio di nuove certificazioni, per le quali avrebbe sostenuto un costo pari ad €
3.900,00, rilevato che, tale inadempimento potrebbe, al più determinare, una decurtazione del corrispettivo, maturato dall'appaltatore, deve, peraltro, evidenziarsi che l'opponente non ha nemmeno dimostrato di aver sostenuto tali costi, non avendo, in particolare, prodotto la fattura quietanzata da parte di una società terza che avrebbe rilasciato le dichiarazioni di conformità degli impianti elettrici.
III.25-Analoghe considerazioni, mutatis mutandis, possono farsi con riferimento all'omessa consegna dei manuali d'uso e di manutenzione di alcuni degli impianti realizzati, circostanza che avrebbe cagionato all'opposta un danno stimato in € 10.000,00.
III.26-Rilevato, in particolare, che tale inadempimento, oltre ad essere stato genericamente allegato, non riveste, in base alla stessa prospettazione dell'opponente una gravità tale da incidere sul sinallagma contrattuale deve, peraltro, anche in questo caso, rilevarsi che il pregiudizio, anch'esso genericamente allegato dall'opponente, è rimasto, del tutto sguarnito di prova.
IV.1-È, inoltre, infondata la domanda di risarcimento del danno presentata, in via riconvenzionale, dalla parte opponente.
IV.
2-Orbene, la ha chiesto, in via Parte_1 riconvenzionale, il risarcimento del danno, quantificandolo in complessivi € 1.365.621,30 di cui:
a) € 278.020,02 quale minore valore delle opere realizzate
(ivi compreso il costo per il rilascio di nuove certificazioni, al posto di quelle rilasciate dalla
[...]
[...]
[...] nonché gli oneri necessari per sopperire alla CP_9 mancanza dei manuali d'uso e manutenzione);
b) € 312.000,00 per il ritardo nell'esecuzione e nella consegna delle opere, in applicazione della penale prevista dall'art. 10 del contratto di appalto;
c) € 775.601,28, quale ristoro del maggior danno sopportato dalla per il ritardo nella consegna dell'opera. Parte_1
IV.
3-Deve, tuttavia, osservarsi che all'udienza del 17.09.2021,
l'opponente ha precisato la domanda, chiedendo, in via risarcitoria, la minor somma di € 1.159.716,17 anziché quella di € 1.365.621,30.
IV.
4-Con riferimento alla prima voce di danno, occorre puntualizzare che € 264.120,20 vengono ricondotti dall'opponente ai vizi, presenti sulle opere appaltate, come meglio specificati nella perizia giurata di parte a firma dell'ing. Per_2
IV.
5-Per quanto riguarda, invece, i restanti € 13.900,00,
l'importo di € 3.900,00 viene attribuito ai costi, sostenuti per ottenere dalla ICI Tech net s.r.l. il rilascio dei certificati di conformità degli impianti, essendo inidonei quelli emessi dalla
[...]
, ed € 10.000,00, ai danni subiti per la mancata consegna dei CP_8 manuali d'uso, relativi alle apparecchiature installate.
IV.
6-Con riferimento a tali ultime voci di danno, deve rimarcarsi, quanto al pregiudizio quantificato in € 3.900,00 che non vi è prova che l'opponente abbia sostenuto i costi di cui chiede il rimborso e quanto al danno, stimato in € 10.000,00 che tale nocumento, oltre ad essere non provato, è carente, già sul piano delle mere allegazioni, non avendo la specificato Parte_1 il concreto pregiudizio di natura patrimoniale subito né offerto al
Tribunale alcun elemento, nemmeno di natura indiziaria, idoneo a consentirne l'esatta quantificazione.
IV.
7-In relazione, invece, ai vizi per i cui costi di eliminazione l'opponente chiede il relativo risarcimento, deve rilevarsi che la nella comparsa di costituzione e Controparte_1 risposta, tempestivamente depositata il 29.01.2021, ha eccepito la
13 decadenza dell'azione di garanzia dei vizi, prevista in favore della committente, non avendoli la denunciati entro il Parte_1 termine di decadenza di sessanta giorni, previsto dall'art. 1667, comma 2, c.p.c.
IV.
8-L'eccezione è fondata.
IV.
9-Orbene, a norma dell'art. 1667 c.c. “L'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera. La garanzia non è dovuta se il committente ha accettato l'opera e le difformità o i vizi erano da lui conosciuti o erano riconoscibili, purché, in questo caso, non siano stati in mala fede taciuti dall'appaltatore.
Il committente deve, a pena di decadenza, denunziare all'appaltatore le difformità o i vizi entro sessanta giorni dalla scoperta. La denunzia non è necessaria se l'appaltatore ha riconosciuto le difformità o i vizi o se li ha occultati.
L'azione contro l'appaltatore si prescrive in due anni dal giorno della consegna dell'opera. Il committente convenuto per il pagamento può sempre far valere la garanzia, purché le difformità o
i vizi siano stati denunziati entro sessanta giorni dalla scoperta
e prima che siano decorsi i due anni dalla consegna”.
IV.10-In applicazione della suddetta disposizione, la Suprema
Corte (Cass. 10579/2012) ha chiarito che “In tema di appalto, allorché l'appaltatore eccepisca la decadenza del committente dalla garanzia di cui all'art. 1667 c.c. per i vizi dell'opera, incombe su questi l'onere di dimostrare di averli tempestivamente denunziati, costituendo tale denuncia una condizione dell'azione”.
IV.11-Si veda, altresì, nella giurisprudenza di merito,
Tribunale Ascoli Piceno, 09/05/2023, n.280 “Nel caso di un appaltatore che eccepisce la decadenza del dalla garanzia di cui all'art. 1667 c.c., per i vizi e difformità dell'opera, è onere del committente dimostrare di aver tempestivamente denunciato all'appaltatore i vizi e le difformità, tale denuncia infatti costituisce una condizione per l'azione di garanzia”.
14 IV.12-Nel caso di specie, deve evidenziarsi che la circostanza, eccepita dalla nella comparsa di costituzione e Controparte_1 risposta, relativa alla mancata contestazione da parte del committente dei vizi nel termine di decadenza, previsto dall'art. 1667 c.c., non è stata espressamente e specificamente contestata dalla nella prima difesa utile. Parte_1
IV.13-Si rileva, in particolare, che all'udienza del
17.09.2021, la , a fronte dell'avversa eccezione di Parte_1 decadenza, nulla ha replicato non avendo, in particolare, allegato né di aver tempestivamente denunciato i vizi, posti a base della domanda di risarcimento del danno, né l'inoperatività del termine di decadenza, previsto dall'art. 1667, comma 2, c.p.c., essendo stati gli stessi riconosciuti dall'appaltatore.
IV.14-In applicazione, pertanto, del principio di non contestazione, codificato dall'art. 115, comma 1, c.p.c. deve ritenersi pacifica, non essendo stata specificamente contestata dalla nella prima difesa utile, che quest'ultima è Parte_1 decaduta dalla garanzia dei vizi, non avendoli tempestivamente denunciati alla entro il termine perentorio di Controparte_1 sessanta giorni, previsto, a pena di decadenza dall'art. 1667, comma
2, c.c.
IV.15-Si veda sul punto, Cass. 8647/2016 “Ogni volta che sia posto a carico di una delle parti (attore o convenuto) un onere di allegazione (e prova), l'altra parte ha l'onere di contestare il fatto allegato nella prima difesa utile, dovendo in mancanza, ritenersi tale fatto pacifico e non più gravata la controparte del relativo onere”.
IV.16-Nonchè Cass. 5191/2008
“L'onere di contestazione tempestiva deriva da tutto il sistema processuale, come si evince dal carattere dispositivo del processo, che comporta una struttura dialettica a catena;
dal sistema di preclusioni, che comporta per entrambe le parti l'onere di
15 collaborare, fin dalle prime battute processuali, a circoscrivere la materia controversa;
dai principi di lealtà e probità posti a carico delle parti e, soprattutto, dal generale principio di economia che deve informare il processo, così come previsto dall'art. 111 cost.
Conseguentemente, ogni volta che sia posto a carico di una delle parti (attore o convenuto) un onere di allegazione (e prova),
l'altra ha l'onere di contestare il fatto allegato nella prima difesa utile, dovendo, in mancanza, ritenersi tale fatto pacifico e non più gravata la controparte del relativo onere probatorio”.
IV.17-E ancora, nella giurisprudenza di merito, Tribunale
Mantova, 16/08/2024, n.732 “Il principio di contestazione tempestiva
(con il relativo corollario della non necessità di prova riguardo ai fatti non tempestivamente contestati, e, “a fortiori” non contestati “tout court”, e dovere, per il giudice, di ritenere non necessaria la prova per ciò che non è espressamente contestato) è applicabile sia nei confronti dell'attore che del convenuto.
Infatti, ogni volta che sia posto a carico di una delle parti (attore
o convenuto) un onere di allegazione e prova, l'altra parte ha
l'onere di contestare il fatto allegato nella prima difesa utile, dovendo, in mancanza, ritenersi tale fatto pacifico e non più gravata la controparte del relativo onere probatorio”.
IV.18-E, infine, Corte appello Firenze sez. III, 22/09/2023,
n.1912 “Quando sia posto a carico di una delle parti un onere di allegazione e di prova, l'altra ha l'onere di contestare il fatto allegato nella prima difesa utile, dovendo, in mancanza, ritenersi tale fatto pacifico e non più gravata la controparte dal relativo onere probatorio, senza che rilevi la natura di tale fatto”.
IV.19-Deve, inoltre, osservarsi che la mancata contestazione, non può essere sanata per effetto della documentazione, prodotta
16 dall'opponente, non espressamente richiamata dalla stessa nella prima difesa utile al fine di contrastare l'avversa di eccezione di decadenza, dovendo le allegazioni, eccezioni e, più in generale, le difese delle parti evincersi direttamente dagli atti processuali.
IV.20-Vedasi, da ultimo nella giurisprudenza di legittimità,
Cass. 17621/2025 “Il principio di non contestazione opera in relazione ai fatti e non ai documenti prodotti, determinandosi gli effetti della mancata contestazione con riferimento alle sole allegazioni assertive e non alle prove assunte, la cui valutazione avviene in un momento successivo alla definizione dei fatti controversi ed è rimessa all'apprezzamento del giudice di merito”.
(in senso conforme Cass. 12748/2016; 6606/2016).
IV.21-Fermo restando che la mancata denuncia da parte della committente dei vizi nei termini previsti dall'art. 1667, comma 2,
c.c. deve ritenersi fatto pacifico ed incontestato, deve, peraltro, rilevarsi che nella memoria ex art. 183, comma VI, n.1 c.p.c., depositata il 27.01.2022, la si è limitata Parte_1
genericamente ad eccepire che i vizi erano di difficile individuazione, senza, tuttavia, specificare e provare, al fine anche di consentire al Tribunale di verificare il rispetto del termine decadenziale previsto dall'art. 1667, comma 2, c.c., quando gli stessi sarebbero stati scoperti.
IV.22-Non avendo, pertanto, l'opponente, a fronte dell'eccezione di decadenza, formulata dall'opposta, allegato e provato di aver tempestivamente denunciato i vizi, entro il termine di decadenza, previsto dall'art. 1667, comma 2, c.c., la domanda di risarcimento dei relativi danni, essendo infondata, deve essere rigettata.
IV.23-È, inoltre, infondata la richiesta, formulata dall'opposta, di condanna della parte opponente al pagamento della
17 penale, prevista dall'art. 10 del contratto di appalto.
IV.24-Orbene, la suddetta clausola prevede che “i lavori e le opere avranno inizio il 13.06.2016 e avranno la durata di circa tredici mesi e quindi il cantiere e l'immobile dovrà essere consegnato al committente con l'esecuzione a regola delle opere di cui al precedente articolo entro la data prevista e presunta del 30 giugno 2017.
La consegna, l'inizio e l'ultimazione dei lavori saranno documentati con specifici verbali controfirmati dall'Appaltatore e dal Direttore dei Lavori.
Per ogni giorno di ritardo sul termine di ultimazione dei lavori di cui al primo comma, termine di ultimazione a cui le parti espressamente attribuiscono carattere essenziale, l'Appaltatore, sempreché il ritardo sia a lui imputabile, è tenuto a corrispondere una penale giornaliera pari ad euro 500,00”.
IV.25-Nel caso di specie, il Consulente tecnico di ufficio, nominato dal Tribunale, nell'espletamento dell'incarico peritale
(vedasi pagina 44) ha accertato che:
Nella documentazione presente nel fascicolo telematico, il CTU non ha riscontrato la presenza dei verbali attestanti la consegna,
l'inizio e l'ultimazione dei lavori e gli stessi documenti, richiesti ad integrazione durante i sopralluoghi, non sono stati prodotti dalle parti.
L'unico documento fornito a tal proposito è l'all.28 alla memoria “ ex art.183, co.6, n.2 c.p.c. in cui viene CP_1
riportato un REPORT del 05/06/2017 dal quale si evince la programmazione della ripresa lavori per il giorno 12/06/2017 e la necessità, da parte della “ , di ricevere aggiornamenti in CP_1
merito alle modifiche del progetto esecutivo per la redazione, contestualmente ad , di un nuovo Cronoprogramma Generale. CP_4
18 Il CTU riscontra che all'incontro del 05/06/2017, cui si riferisce il Report, sono presenti il dott. e il geom. Per_3 CP_10
per la , , e per la “ Parte_1 CP_11 CP_12 CP_13 [...]
”, Fatigati e Radogna per CP_8 CP_4
L'allegato 28 contiene inoltre una mail, inviata in data
19/12/2017 da della a , con Testimone_1 CP_4 Parte_1
la quale si trasmette il cronoprogramma già trasmesso per le vie brevi e si precisava che “come già comunicato con ns. mail del
09/11/2017, il termine prefissato del 31/12/2017 per l'ultimazione delle lavorazioni relative al fabbricato ha già subito e potrà subire ulteriori slittamenti a causa di alcune varianti ed opere progettuali
a tutt'oggi ancora indefinite e precisamente:
- scarichi in fogna zona vasca terapeutica;
- accumulo acque meteoriche;
- eventuali modifiche alla raccolta delle acque di copertura ala B;
- sostituzione pavimenti e rivestimenti in pvc con pavimentazione in gres e viceversa;
- varianti o definizione agli impianti con relativa assistenza;
”
Alla luce di quanto sopra si evince che i lavori non si sono svolti nel rispetto dei termini contrattualmente previsti (inizio
13/06/2016 e fine il 30/06/2017) presumibilmente per l'insorgere di varianti, opere aggiuntive e sospensioni lavori ma non è disponibile documentazione agli atti che possa consentire al CTU di determinare, con esattezza, data di inizio lavori, durata delle sospensioni, durata di eventuali proroghe e data di fine lavori”.
IV.26-Con particolare riferimento, all'imputabilità del ritardo nell'ultimazione dei lavori all'impresa appaltatrice, l'ing.
ha, inoltre, osservato che “dalla documentazione agli Per_1
19 atti il ritardo nell'esecuzione dei lavori non è imputabile all'impresa appaltatrice sottolineando che, durante lo svolgimento del cantiere, vi sono state varianti e opere aggiuntive che hanno richiesto la modifica del cronoprogramma dei lavori. Non vi sono inoltre atti a firma del Direttore dei lavori che comunichino alla
“ ” l'applicazione della penale giornaliera di cui all'art.10 CP_1
punto 3 del contratto di appalto né vi sono contestazioni relative alla durata dei lavori”.
IV.27-Ciò posto, deve osservarsi che quanto riscontrato dal
CTU, sulla base della documentazione allegata agli atti di causa, non è stato specificamente contestato dall'opponente né nelle osservazioni, trasmesse tramite il proprio CTP, né nei successivi scritti difensivi, ivi compresi la comparsa conclusionale e la memoria di replica.
IV.28-La si è, invece, limitata ad insistere Parte_1
nell'accoglimento della domanda sul solo presupposto del ritardo nell'ultimazione dei lavori, senza, tuttavia, nemmeno specificamente allegare, a fronte anche di quanto accertato dal CTU, per quale ragione tale ritardo doveva ritenersi imputabile all'appaltatrice.
IV.29-Evicendosi, pertanto, dalle risultanze processuali e, in particolar modo, dalla consulenza tecnica d'ufficio che il ritardo nell'ultimazione dei lavori non è imputabile alla Controparte_1
anche la domanda di condanna di quest'ultima al pagamento della penale, essendo infondata, deve essere rigettata.
IV.30-Non merita, infine, accoglimento, essendo destituita di fondamento, la domanda di risarcimento dell'ulteriore danno, lamentato dalla per l'eccepito ritardo da parte Parte_1
dell'appaltatrice nell'ultimazione dei lavori.
IV.31-Deve, innanzitutto, rimarcarsi che, non essendo tale ritardo, per le ragioni già illustrate, imputabile all'impresa
20 appaltatrice, non possono essere ristorati gli ulteriori danni- conseguenza, non sussistendo, in assenza di un inadempimento imputabile e colpevole del debitore, il nesso di causalità giuridica tra tali danni ed il danno-evento.
IV.32-Rilevato, peraltro, che a norma dell'art. 1382 c.c. “La clausola, con cui si conviene che, in caso d'inadempimento o di ritardo nell'adempimento, uno dei contraenti è tenuto a una determinata prestazione, ha l'effetto di limitare il risarcimento alla prestazione promessa, se non è stata convenuta la risarcibilità del danno ulteriore” si osserva che l'art. 10 del contratto di appalto non prevede che il committente, in caso di ritardo nell'ultimazione dei lavori che risulti imputabile all'impresa appaltatrice, abbia diritto a chiedere, oltre alla penale, il risarcimento del maggior danno, con la conseguenza che la penale, contrattualmente pattuita, deve ritenersi satisfattiva di ogni pregiudizio, astrattamente verificabile nella sfera giuridico- economica della committente.
IV.33-Vedasi nella giurisprudenza di legittimità Cass.
12013/1993 “La clausola penale, configurando una liquidazione preventiva e omnicomprensiva del danno da inadempimento, concordata la fine di esonerare il creditore dalla prova della sussistenza e dell'ammontare del danno stesso, è sempre suscettibile di deroga, sia in senso quantitativo, che in senso qualitativo, per cui è configurabile un patto circa l'ulteriore risarcibilità di un determinato tipo di danno, non compreso nella penale e quindi in aggiunta alla stessa, ma è a tal fine indispensabile una esplicita pattuizione”.
IV.34-Nonché, da ultimo, Cass. 1285/2024 “L'articolo 1382 del
Cc prevede che la clausola con cui si conviene che, in caso
d'inadempimento o di ritardo nell'adempimento, uno dei contraenti
21 sia tenuto a una determinata prestazione, abbia l'effetto di limitare il risarcimento alla prestazione promessa, se non è stata convenuta la risarcibilità del danno ulteriore. La funzione della clausola è dunque, secondo la stessa previsione della norma, quella di un risarcimento forfettario di un danno presunto, per rafforzare il vincolo contrattuale e stabilire preventivamente la prestazione cui
è tenuto uno dei contraenti qualora si renda inadempiente, con
l'effetto di limitare a tale prestazione il risarcimento, indipendentemente dalla prova dell'esistenza e dell'entità del pregiudizio effettivamente sofferto, salvo che sia convenuta la risarcibilità del danno ulteriore”.
IV.35-In definitiva, anche la domanda riconvenzionale, presentata dall'opposta, essendo infondata, deve essere rigettata.
V.
1-L'integrale rigetto di tutte le pretese, formulate dalla nei confronti della rende Parte_1 Controparte_1
l'ultroneo l'esame delle eccezioni di inoperatività della garanzia, formulate dalla terza chiamata,
[...]
da ritenersi, Controparte_2
pertanto, assorbite.
VI.
1-Le spese processuali seguono la soccombenza ex art. 91
c.p.c. nei rapporti processuali tra l'opponente e l'opposta.
VI.
2-Essendo stata, inoltre, rigettata la domanda di risarcimento del danno, presentata in via riconvenzionale dall'opponente nei confronti dell'opposta, a garanzia della quale quest'ultima aveva chiesto l'autorizzazione alla chiamata in causa della Compagnia di Assicurazioni, in applicazione del principio della causalità, devono, inoltre, essere poste a carico dell'opponente anche le spese della terza chiamata.
VI.
3-Vedasi, da ultimo, Cass. 25469/2025 “In tema di spese giudiziali, il principio di diritto espresso è che in tema
22 di spese giudiziali del terzo chiamato in garanzia, se la domanda principale viene rigettata, le spese vanno a carico della parte soccombente che ha giustificato la chiamata, secondo il principio di causalità. sostenute dal terzo chiamato in garanzia, una volta rigettata la domanda principale, il relativo onere va posto a carico della parte soccombente che ha provocato e giustificato la chiamata in garanzia, in applicazione del principio di causalità, e ciò anche se l'attore soccombente non abbia formulato alcuna domanda nei confronti del terzo”.
VI.
4-E, ancora, Cass. 6358/2025 “Le spese del giudizio sostenute dal terzo chiamato in garanzia, una volta che sia stata rigettata la domanda principale, vanno poste a carico della parte che, rimasta soccombente, abbia provocato e giustificato la chiamata in garanzia, trovando tale statuizione adeguata giustificazione nel principio di causalità, che governa la regolamentazione delle spese di lite, anche se l'attore soccombente non abbia formulato alcuna domanda nei confronti del terzo, salvo che
l'iniziativa del chiamante si riveli palesemente arbitraria”.
VI.
5-Nel caso di specie, rilevato, in particolare, che l'esistenza del contratto di assicurazione, in virtù del quale,
l'opposta ha chiamato in causa la compagnia di assicurazioni è incontestata tra le parti, non può certamente ritenersi che l'iniziativa del chiamante risulti palesemente arbitraria o manifestamente infondata, presupponendo anzi le eccezioni, formulate dall'Assicurazione, l'esistenza del contratto di assicurazione.
VI.
6-Alla liquidazione degli onorari occorre procedere ai sensi del D.M. 10.03.2014 n. 55 (aggiornati al D.M. n°147 del 2022), valori medi, stante quanto dispone l'art. 6 del suddetto decreto “Le disposizioni di cui al presente decreto regolamentare si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua
23 entrata in vigore” (23 ottobre 2022) ed in forza dell'ormai consolidato principio secondo cui “i nuovi parametri di liquidazione delle spese processuali … si applicano in tutti i casi in cui la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del citato decreto purché, a tale data,
l'attività difensiva non sia ancora completata;
invece, essi non operano, quando la liquidazione venga effettuata dopo l'esaurimento dell'attività difensiva, come nel caso della liquidazione delle spese relative ad un grado o fase precedente da parte del giudice della impugnazione o del rinvio” (Cass. n. 17577/2018), assumendo come scaglione di riferimento, quello determinato dal valore della domanda, presentata in via riconvenzionale dall'opponente nei confronti dell'opposta, pari ad € 1.159.716,17.
VI.
7-Essendo, inoltre, la causa di valore superiore ad €
520.000,00 in applicazione dell'art. 6 del D.M. 55/2014, per le cause di valore superiore ad € 520.000,00, gli onorari devono essere aumentati complessivamente del 30%, come da prospetto sottostante.
Scaglione: da € 260.001,00 a € 520.000,00
Parte_2
3.544,00 // 3.544,00
[...] Introduttiva 2.338,00 2.338,00
Istruttoria 10.411,00 // 10.411,00 Decisoria 6.164,00 // 6.164,00
Sub totale 22.457,00 AUMENTO del 20% per le cause di
26.948,40 valore tra € 520.001,00 e € 1.000,000,00 AUMENTO del 10% per le cause di
29.643,24 valore tra € 1.000,000,01 e € 2.000.000,00 TOTALE € 29.643,24
VI.
8-In applicazione del principio della soccombenza, devono essere, infine, poste definitivamente a carico dell'opponente le spese della CTU, come liquidate con decreto del 23.04.2024.
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, Seconda Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione presentata dalla con atto di citazione notificato Parte_1
24 in data 19.10.2020, nei confronti della avverso il Controparte_1 decreto ingiuntivo n. 3580/2020 emesso dal Tribunale di Bari in data
22.08.2020, nel procedimento monitorio iscritto al n. 8351/2020
R.G., nonché sulla domanda di risarcimento del danno, presentata in via riconvenzionale dall'opponente nei confronti dell'opposta, con la chiamata in garanzia della Controparte_2
disattesa ogni contraria
[...] istanza ed eccezione, così provvede:
A. RIGETTA l'opposizione;
B. CONFERMA, per l'effetto, il decreto ingiuntivo n. 3580/2020, emesso dal Tribunale di Bari in data 22.08.2020, nel procedimento monitorio iscritto al n. 8351/2020, DICHIARANDOLO definitivamente esecutivo;
C. RIGETTA la domanda di risarcimento del danno, presentata in via riconvenzionale dalla nei confronti della Parte_1
; Controparte_1
D. ON LA al pagamento, in favore della Parte_1 [...]
, delle spese processuali che liquida in € 29.643,24 CP_14 per onorari, oltre al rimborso forfettario spese generali al
15%, IVA e CPA come per legge;
E. ON al pagamento, in favore della Parte_1
Controparte_2
, delle spese processuali che liquida in € 29.643,24
[...] per onorari, oltre al rimborso forfettario spese generali al
15%, IVA e CPA come per legge;
F. PONE le spese della CTU, come liquidate con decreto del
23.04.2024, definitivamente a carico della , Parte_1
ONNDO quest'ultima a rifondere alle altre parti processuali quanto dalle stesse eventualmente versato a tale titolo.
Così deciso in Bari, addì 13.11.2025.
Il Giudice
NZ AV UF
25 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “Accerti il CTU l'esecuzione regolare e ad opera d'arte dei lavori, oggetto del contratto di appalto del 07.06.2016 e dei successivi accordi contrattuali intercorsi tra le parti (scrittura privata del 06.06.2016, offerta n.062-063/ del 25.05.2016, appendice del contratto di appalto, offerta n.311 del 15.06.2018) commissionati dalla alla ”. Parte_1 Controparte_8
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott. NZ AV UF, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 13347/2020 R.G. proposta da
in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, rappresentata e difesa dall' avv. Francesco Saverio
Belviso, giusta procura in atti;
-parte opponente-
contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Michele Di Marzio, giusta procura in atti;
-parte opposta-
nonché contro
Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...]
rappresentata e difesa dall'avv. Vittorio Russi, giusta procura in atti;
-terza chiamata in causa-
Avente ad oggetto: opposizione al decreto ingiuntivo n. 3580/2020
emesso dal Tribunale di Bari in data 22.08.2020, nel procedimento monitorio iscritto al n. 8351/2020 R.G. con domanda riconvenzionale di risarcimento del danno, promossa dall'opponente.
1 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta che si abbiano qui per trascritte, depositate in relazione all'udienza del
09.05.2025, sostituita, come disposto con decreto emesso ex art. 127 ter c.p.c. regolarmente comunicato ai Difensori costituiti, dal deposito di note di trattazione scritta.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E
MOTIVI DELLA DECISIONE
I.
1-Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione,
giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.,
le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
I.
2-Con atto di citazione, notificato in data 19.10.2020,
[...]
ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo, in Parte_1
epigrafe indicato, con il quale il Tribunale di Bari le aveva ingiunto il pagamento, in favore della della somma Controparte_1
di € 205.860,13, oltre agli interessi moratori ex D. Lgs. 231/2002
ed alle spese della fase monitoria.
I.
3-L'opponente, dopo aver eccepito, in via preliminare,
l'incompetenza per territorio del Tribunale di Bari in favore di quello di Trani, con riferimento alla somma di € 8.960,40, dovuta per lavori aventi ad oggetto l'”impianto tracciamento posizione”, oggetto di separato accordo del 15 giugno 2018, il cui art. 9 stabilisce la competenza esclusiva del Tribunale di Trani, nel merito l'inesatta esecuzione delle opere commissionate alla creditrice e la presenza sulle medesime di vizi, ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
1) dichiarare che nulla, , deve a Parte_1 CP_1
e, in ragione di ciò, annullare, revocare e comunque
[...]
porre nel nulla il decreto ingiuntivo n. 3580/2020 (n.
2 r.g. 8351/2020) con il quale il Tribunale di Bari, nella
persona della dott.ssa Valentina D'Aprile, ha intimato
alla predetta il pagamento della somma Parte_1
di € 205.860,13, oltre interessi e spese del procedimento,
per tutti i motivi e le eccezioni indicate nel presente
atto;
2) in via riconvenzionale, condannare al Controparte_1
pagamento, in favore de della somma di Parte_1
€ 1.159.761,17 (oltre iva, ove dovuta), o la diversa somma,
maggiore o minore, che dovesse risultare in corso di causa,
anche in via equitativa, oltre interessi ex D.lgs.
231/2002, per i fatti e le causali esposte nel presente
atto;
3) con vittoria di spese e competenze del procedimento.”
I.
4-Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data
29.01.2021, si è costituita la chiedendo, in via Controparte_1
preliminare, di autorizzare la chiamata in garanzia della Zurich
Insurance PLC, nel merito di rigettare, in quanto infondate, sia l'opposizione sia l'avversa domanda riconvenzionale, con vittoria,
in ogni caso, delle spese e delle competenze del giudizio.
I.
5-Autorizzata la chiamata in causa con decreto del
03.05.2021, con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 28.07.2021, si è, infine, costituita la
[...]
eccependo, in Controparte_2
via principale, l'inoperatività della polizza assicurativa, azionata dalla e, in via subordinata, il rigetto della domanda Controparte_1
riconvenzionale, presentata dalla nei confronti Parte_1
della vinte le spese e le competenze del giudizio. Controparte_1
I.
6-Espletata consulenza tecnica d'ufficio, all'udienza del
3 09.05.2025, sostituita, come disposto con decreto emesso ex art. 127
ter c.p.c. regolarmente comunicato ai Difensori costituiti, dal deposito di note di trattazione scritta, sulle conclusioni,
precisate dalle parti nelle relative note, la causa è stata introitata per la decisione con assegnazione dei termini ex art. 190
c.p.c.
II.
1-L'esame delle questioni sollevate dalle parti va svolta secondo il loro ordine logico-giuridico.
II.
2-Preliminarmente deve essere esaminata l'eccezione di incompetenza per territorio del Tribunale adito in favore di quello di Trani, sollevata dall'opponente limitatamente al credito di €
8.960,40, indicato nell'ultima voce del SAL del 08.03.2019.
II.
3-La ha, in particolare, eccepito che tale Parte_1
credito deriva dall'esecuzione, da parte della della Controparte_1
prestazione, indicata nell'offerta di modifiche dell'impianto elettrico di tracciamento, posizione da realizzare presso la Casa
di cura La Madonnina di Viale Pasteur n.18 di Bari (doc.7 fasc.
opponente), il cui art.9 prevede espressamente che “per qualsiasi
controversia che dovesse derivare dalla presente offerta/contratto,
sarà compente il foro di Trani, viene espressamente esclusa la
competenza di qualsiasi altro foro”.
II.
4-A fronte di tale eccezione, l'opposta ha replicato deducendo che, per un verso, rientrando la suddetta offerta nell'oggetto del contratto di appalto principale il Tribunale adito
è competente ai sensi dell'art. 23 del contratto medesimo e, per altro verso, che il Tribunale di Bari sarebbe, comunque, competente ai sensi dell'art. 33 c.p.c. sussistendo ragioni di connessione oggettiva e soggettiva tra tale credito e le altre pretese azionate dall'opposta.
4 II.
5-L'eccezione di incompetenza per territorio, sollevata dall'opponente, è infondata.
II.
6-Deve, innanzitutto, evidenziarsi che l'art. 23.1 del contratto di appalto per cui è causa prevede che “le parti
espressamente convengono che per la risoluzione di tutte le
controversie riguardanti il presente contratto, quali ad esempio, in
particolare, l'interpretazione, l'applicazione e l'esecuzione dello
stesso è competente in via esclusiva il Foro di Bari”.
II.
7-Ciò posto, rilevato che il credito dell'importo di €
8.960,40, è indicato nel SAL emesso dalla in Controparte_1
esecuzione del contratto di appalto principale, pur a voler ritenere applicabile la clausola compromissoria, contenuta nell'art. 9
dell'offerta, sottoscritta in data 15.06.2018 (doc. 7 fasc.
opponente) deve evidenziarsi che il Tribunale di Bari sarebbe,
comunque, territorialmente competente a norma dell'art. 33 c.p.c.,
essendovi connessione oggettiva tra tale diritto di credito e le altre poste creditorie, azionate dalla derivando Controparte_1
entrambe le pretese dall'esecuzione dello stesso contratto di appalto.
II.
8-Occorre, inoltre, precisare che il foro convenzionale anche se, come nella specie, è pattuito in via esclusiva è, comunque,
derogabile per connessione oggettiva.
II.
9-Si veda, nella giurisprudenza di legittimità, Cass.
3385/2024 “Il foro convenzionale, anche se pattuito come esclusivo,
è derogabile per connessione oggettiva ai sensi dell'articolo 33 del
codice di procedura civile, sicché la parte che eccepisce
l'incompetenza del giudice adito, in virtù della convenzione che
attribuisce la competenza esclusiva ad altro giudice, ha l'onere di
eccepirne l'incompetenza pure in base ai criteri degli articoli
5 18 e 19 del codice di procedura civile, in quanto richiamati
dall'articolo 33 del codice di procedura civile ai fini della
modificazione della competenza per ragione di connessione”.
II.10-E, ancora, Cass. 26910/2020 “In tema di competenza
territoriale, il foro convenzionale, anche se pattuito come
esclusivo, è derogabile per connessione oggettiva ai sensi dell'art.
33 c.p.c., sicché la parte che eccepisce l'incompetenza del giudice
adito, in virtù della convenzione che attribuisce la competenza
esclusiva ad altro giudice, ha l'onere di eccepirne l'incompetenza
pure in base ai criteri degli artt. 18 e 19 c.p.c., in quanto
richiamati dall'art. 33 c.p.c. ai fini della modificazione della
competenza per ragione di connessione” (in senso conforme Cass.
20310/2016).
III.
1-Nel merito l'opposizione, essendo infondata, deve essere rigettata per le seguenti motivazioni.
III.
2-Preliminarmente, si osserva, in termini generali, che:
“il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo investe il merito della pretesa del creditore, senza arrestarsi agli eventuali vizi della procedura monitoria e si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta invariata la posizione sostanziale, nel senso che si apre un giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria effettiva e naturale posizione, risultando a carico del creditore-opposto, avente in realtà veste di attore, l'onere di provare l'esistenza del credito, ossia i fatti costitutivi dell'obbligazione posta a fondamento del decreto ingiuntivo, ed a carico del debitore -opponente, avente la veste di convenuto, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi. (si veda ex ultimis Tribunale di Torino n.26/11/2020, n.4191).
III.
3-Con particolare riferimento all'azione di esatto
6 adempimento, a partire dalla pronuncia n. 13533/2001, resa dalla
Corte di Cassazione a Sezioni Unite, costituisce, ormai, ius receptum il principio di diritto secondo cui “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto
è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c.”
III.
5-Si veda, altresì, da ultimo Cass. 23479/2024 “In tema di prova dell'inadempimento delle obbligazioni il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto
è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento, ai sensi dell'articolo 1460 del Cc. Tale principio è applicabile anche nel caso in cui sia stato dedotto non già
l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento,
7 potendo il creditore istante limitarsi alla mera allegazione della inesattezza dell'adempimento, e gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento”.
III.
6-Nel caso di specie è incontestato, oltre che provato in via documentale, che con contratto di appalto di opere civili, redatto con scrittura privata del 07.06.2016, Parte_1
ha affidato in appalto alla già costituita (raggruppamento CP_3
temporaneo d'imprese) “l'adeguamento Controparte_4
distributivo funzionale dell'immobile (già Controparte_5
con annessa clinica e Casa di Cura con poliambulatorio) a CP_6
e consistente in lavori di demolizioni,
[...] Controparte_7
installazione di impianti e completamento di edificio ai sensi dell'art. 17, comma 6, lett. a-ter) del DPR n.633/1972”.
III.
7-L'art. 7 del contratto fissa nell'importo di complessivi
€ 3.280.000,00 il valore dell'appalto di cui € 1.350.000,00 per le opere edili ed € 1.930.000,00, oltre Iva, se dovuta per legge, per le opere impiantistiche.
III.
8-Ciò posto, la , dopo aver allegato di aver Controparte_1
correttamente eseguito i lavori, relativi alle opere impiantistiche, ha agito in via monitoria per ottenere dalla Parte_1
il pagamento della somma di € 205.860,13, pari al saldo, maturato per le opere effettuate, come indicato nello Stato finale di avanzamento dei lavori n.18, emesso in data 08.03.2019 (doc. 28 fasc. monitorio).
III.9-È, altresì, pacifico, nonché provato per tabulas, che la ha provveduto al pagamento dei primi diciassette Parte_1
SAL, emessi dall'appaltatrice.
III.10-Oggetto del contendere è, invece, il diritto della
[...]
ad ottenere il pagamento del SAL n.18 dell'importo di CP_8
€ 205.860,13 (doc. 28 fasc. monitorio).
8 III.11-La , al fine di neutralizzare l'avversa Parte_1
pretesa creditoria, ha eccepito, in particolare, l'inadempimento della controparte, dolendosi, che gli impianti elettrici, pur essendo stati collaudati, non sono, tuttavia, conformi alle caratteristiche progettuali, indicate nel contratto di appalto.
III.12-L'eccezione è generica, prima ancora che infondata.
III.13-Deve, innanzitutto, osservarsi che, come riconosciuto dalla stessa parte opponente, gli impianti elettrici, oltre ad essere stati realizzati, sono stati regolarmente collaudati, in contraddittorio tra le parti e con esito positivo, come da verbali del 01.08.2018 e del 28.08.2018 (doc. 8 e 9 fasc. parte opposta).
III.14-Tanto precisato, deve evidenziarsi che l'opponente né nell'atto di citazione né nella memoria ex art. 183, comma VI n.1
c.p.c., depositata il 27.01.2022, ha specificato sotto quali aspetti e in che misura gli impianti siano stati realizzati in maniera difforme rispetto agli elaborati progettuali.
III.15-Rimarcato, peraltro, che il corretto funzionamento degli stessi è pacifico e provato in via documentale dai verbali di collaudo, l'opponente non ha nemmeno allegato le ragioni per le quali, le non meglio specificate difformità costruttive degli impianti, abbiano inciso sull'idoneità della prestazione a soddisfare l'interesse della committente.
III.16-Deve, peraltro, osservarsi che l'inadempimento, genericamente allegato dall'opponente, non ha trovato nemmeno riscontro nella consulenza tecnica di ufficio, espletata a mezzo dell'ing. . Persona_1
III.17-Si rileva, in particolare, che il nominato CTU, all'esito di un complesso ed approfondito accertamento peritale, preceduto da quattro sopralluoghi, effettuati in contraddittorio tra le parti presso i luoghi di causa, dopo aver esaminato analiticamente
9 la documentazione, allegata agli atti di causa, in risposta al quesito, formulato al punto IV. lett. a) dell'ordinanza istruttoria del 02.05.20221 ha accertato quanto segue.
III.18-L'ing. ha, innanzitutto, evidenziato, come Per_1
peraltro allegato da entrambe le parti, che vi è stato il collaudo degli impianti, entrambi conclusi con esito positivo, nei quali i rispettivi direttori dei lavori, come previsto dall'art. 19 del contratto di appalto, hanno attestato la regolare esecuzione dei lavori impiantistici.
III.19-Il CTU, all'esito dei quattro sopralluoghi effettuati, ha, quindi, constatato che, “salvo le problematiche lamentate e riassunte nei 15 punti del verbale di sopralluogo del 30/10/2023, gli impianti nel complesso sono funzionanti e, da esami a campione, risultano eseguiti a regola d'arte”
È evidente, prosegue il CTU, che trattandosi di impianti tecnologicamente complessi, dotati di componentistica elettronica sofisticata, risulta “fisiologico” il verificarsi di malfunzionamenti e la necessità di interventi di messa a punto soprattutto nella fase di avvio degli stessi e nelle more che la struttura vada a regime senza che questo possa mettere in discussione
l'esecuzione a regola d'arte.
Si evidenzia, inoltre, che la manutenzione costante di tali impianti con ditte specializzate riveste un ruolo di primaria importanza per mantenerli in perfetta efficienza e assicurare la continuità di funzionamento e le inevitabili azioni di messa a punto.
Alla luce di quanto sopra, a distanza di oltre cinque anni dal collaudo e non avendo conoscenza delle attività manutentive né avendo trovato tra la documentazione contratti periodici di manutenzione
10 degli impianti, il CTU può affermare soltanto che, salvo alcune problematiche analizzate nel corso della perizia, non si può negare la corretta esecuzione a regola d'arte e la messa in discussione dei collaudi rilasciati dai relativi Direttore dei lavori.
Si deve inoltre evidenziare che molte criticità riscontrate allo stato attuale avrebbero potuto essere risolte, con minimo impegno di risorse, nel corso dei lavori su disposizione del
Direttore dei lavori cui spetta il ruolo fondamentale di controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento, di accettazione dei materiali e dei componenti messi in opera, in conformità con le disposizioni contrattuali.”
III.20-A fronte di quanto accertato dal CTU, l'opponente, nelle osservazioni, formulate tramite il proprio CTP (vedasi all.B della
CTU), ha eccepito che, in ragione delle anomalie, indicate nella stessa consulenza tecnica d'ufficio al punto 1 (vedasi l'elenco contenuto alle pagine 3 e 4 dell'elaborato peritale) i lavori, commissionati alla non possono ritenersi eseguiti Controparte_1
a regola d'arte.
III.21-In risposta a tali osservazioni, il CTU, nelle controdeduzioni (All. D) ha ribadito che “la presenza di alcune anomalie sugli impianti, riscontrate durante le operazioni peritali
e nei documenti presenti nel fascicolo di ufficio, non sono tali da mettere in discussione né l'esecuzione a regola d'arte degli stessi né i collaudi rilasciati dai rispettivi direttori dei lavori”.
III.22-Per quanto riguarda, invece, gli ulteriori inadempimenti lamentati dall'opponente deve, innanzitutto, evidenziarsi che gli stessi, tenuto conto anche del notevole valore dell'appalto, quantificato dall'art. 7 in € 3.280.000,00, non risultano, stando alla stessa prospettazione dell'opponente gravi né hanno inciso sull'utilità della prestazione, eseguita dall'opposta.
III.23-Con riferimento, in particolare, all'eccepita inidoneità di alcune, non meglio precisate, dichiarazioni di conformità, consegnate a , necessarie per ottenere il rilascio Parte_1
11 delle prescritte autorizzazioni amministrative per l'avvio delle attività, deve, in primo luogo rilevarsi, che anche tale doglianza
è generica non avendo l'opponente, neanche in questo caso specificamente indicato quali sarebbero state le dichiarazioni di conformità, non validamente rilasciate.
III.24-Considerato, inoltre, che la stessa opponente ha allegato di aver dato incarico ad un terzo per il rilascio di nuove certificazioni, per le quali avrebbe sostenuto un costo pari ad €
3.900,00, rilevato che, tale inadempimento potrebbe, al più determinare, una decurtazione del corrispettivo, maturato dall'appaltatore, deve, peraltro, evidenziarsi che l'opponente non ha nemmeno dimostrato di aver sostenuto tali costi, non avendo, in particolare, prodotto la fattura quietanzata da parte di una società terza che avrebbe rilasciato le dichiarazioni di conformità degli impianti elettrici.
III.25-Analoghe considerazioni, mutatis mutandis, possono farsi con riferimento all'omessa consegna dei manuali d'uso e di manutenzione di alcuni degli impianti realizzati, circostanza che avrebbe cagionato all'opposta un danno stimato in € 10.000,00.
III.26-Rilevato, in particolare, che tale inadempimento, oltre ad essere stato genericamente allegato, non riveste, in base alla stessa prospettazione dell'opponente una gravità tale da incidere sul sinallagma contrattuale deve, peraltro, anche in questo caso, rilevarsi che il pregiudizio, anch'esso genericamente allegato dall'opponente, è rimasto, del tutto sguarnito di prova.
IV.1-È, inoltre, infondata la domanda di risarcimento del danno presentata, in via riconvenzionale, dalla parte opponente.
IV.
2-Orbene, la ha chiesto, in via Parte_1 riconvenzionale, il risarcimento del danno, quantificandolo in complessivi € 1.365.621,30 di cui:
a) € 278.020,02 quale minore valore delle opere realizzate
(ivi compreso il costo per il rilascio di nuove certificazioni, al posto di quelle rilasciate dalla
[...]
[...]
[...] nonché gli oneri necessari per sopperire alla CP_9 mancanza dei manuali d'uso e manutenzione);
b) € 312.000,00 per il ritardo nell'esecuzione e nella consegna delle opere, in applicazione della penale prevista dall'art. 10 del contratto di appalto;
c) € 775.601,28, quale ristoro del maggior danno sopportato dalla per il ritardo nella consegna dell'opera. Parte_1
IV.
3-Deve, tuttavia, osservarsi che all'udienza del 17.09.2021,
l'opponente ha precisato la domanda, chiedendo, in via risarcitoria, la minor somma di € 1.159.716,17 anziché quella di € 1.365.621,30.
IV.
4-Con riferimento alla prima voce di danno, occorre puntualizzare che € 264.120,20 vengono ricondotti dall'opponente ai vizi, presenti sulle opere appaltate, come meglio specificati nella perizia giurata di parte a firma dell'ing. Per_2
IV.
5-Per quanto riguarda, invece, i restanti € 13.900,00,
l'importo di € 3.900,00 viene attribuito ai costi, sostenuti per ottenere dalla ICI Tech net s.r.l. il rilascio dei certificati di conformità degli impianti, essendo inidonei quelli emessi dalla
[...]
, ed € 10.000,00, ai danni subiti per la mancata consegna dei CP_8 manuali d'uso, relativi alle apparecchiature installate.
IV.
6-Con riferimento a tali ultime voci di danno, deve rimarcarsi, quanto al pregiudizio quantificato in € 3.900,00 che non vi è prova che l'opponente abbia sostenuto i costi di cui chiede il rimborso e quanto al danno, stimato in € 10.000,00 che tale nocumento, oltre ad essere non provato, è carente, già sul piano delle mere allegazioni, non avendo la specificato Parte_1 il concreto pregiudizio di natura patrimoniale subito né offerto al
Tribunale alcun elemento, nemmeno di natura indiziaria, idoneo a consentirne l'esatta quantificazione.
IV.
7-In relazione, invece, ai vizi per i cui costi di eliminazione l'opponente chiede il relativo risarcimento, deve rilevarsi che la nella comparsa di costituzione e Controparte_1 risposta, tempestivamente depositata il 29.01.2021, ha eccepito la
13 decadenza dell'azione di garanzia dei vizi, prevista in favore della committente, non avendoli la denunciati entro il Parte_1 termine di decadenza di sessanta giorni, previsto dall'art. 1667, comma 2, c.p.c.
IV.
8-L'eccezione è fondata.
IV.
9-Orbene, a norma dell'art. 1667 c.c. “L'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera. La garanzia non è dovuta se il committente ha accettato l'opera e le difformità o i vizi erano da lui conosciuti o erano riconoscibili, purché, in questo caso, non siano stati in mala fede taciuti dall'appaltatore.
Il committente deve, a pena di decadenza, denunziare all'appaltatore le difformità o i vizi entro sessanta giorni dalla scoperta. La denunzia non è necessaria se l'appaltatore ha riconosciuto le difformità o i vizi o se li ha occultati.
L'azione contro l'appaltatore si prescrive in due anni dal giorno della consegna dell'opera. Il committente convenuto per il pagamento può sempre far valere la garanzia, purché le difformità o
i vizi siano stati denunziati entro sessanta giorni dalla scoperta
e prima che siano decorsi i due anni dalla consegna”.
IV.10-In applicazione della suddetta disposizione, la Suprema
Corte (Cass. 10579/2012) ha chiarito che “In tema di appalto, allorché l'appaltatore eccepisca la decadenza del committente dalla garanzia di cui all'art. 1667 c.c. per i vizi dell'opera, incombe su questi l'onere di dimostrare di averli tempestivamente denunziati, costituendo tale denuncia una condizione dell'azione”.
IV.11-Si veda, altresì, nella giurisprudenza di merito,
Tribunale Ascoli Piceno, 09/05/2023, n.280 “Nel caso di un appaltatore che eccepisce la decadenza del dalla garanzia di cui all'art. 1667 c.c., per i vizi e difformità dell'opera, è onere del committente dimostrare di aver tempestivamente denunciato all'appaltatore i vizi e le difformità, tale denuncia infatti costituisce una condizione per l'azione di garanzia”.
14 IV.12-Nel caso di specie, deve evidenziarsi che la circostanza, eccepita dalla nella comparsa di costituzione e Controparte_1 risposta, relativa alla mancata contestazione da parte del committente dei vizi nel termine di decadenza, previsto dall'art. 1667 c.c., non è stata espressamente e specificamente contestata dalla nella prima difesa utile. Parte_1
IV.13-Si rileva, in particolare, che all'udienza del
17.09.2021, la , a fronte dell'avversa eccezione di Parte_1 decadenza, nulla ha replicato non avendo, in particolare, allegato né di aver tempestivamente denunciato i vizi, posti a base della domanda di risarcimento del danno, né l'inoperatività del termine di decadenza, previsto dall'art. 1667, comma 2, c.p.c., essendo stati gli stessi riconosciuti dall'appaltatore.
IV.14-In applicazione, pertanto, del principio di non contestazione, codificato dall'art. 115, comma 1, c.p.c. deve ritenersi pacifica, non essendo stata specificamente contestata dalla nella prima difesa utile, che quest'ultima è Parte_1 decaduta dalla garanzia dei vizi, non avendoli tempestivamente denunciati alla entro il termine perentorio di Controparte_1 sessanta giorni, previsto, a pena di decadenza dall'art. 1667, comma
2, c.c.
IV.15-Si veda sul punto, Cass. 8647/2016 “Ogni volta che sia posto a carico di una delle parti (attore o convenuto) un onere di allegazione (e prova), l'altra parte ha l'onere di contestare il fatto allegato nella prima difesa utile, dovendo in mancanza, ritenersi tale fatto pacifico e non più gravata la controparte del relativo onere”.
IV.16-Nonchè Cass. 5191/2008
“L'onere di contestazione tempestiva deriva da tutto il sistema processuale, come si evince dal carattere dispositivo del processo, che comporta una struttura dialettica a catena;
dal sistema di preclusioni, che comporta per entrambe le parti l'onere di
15 collaborare, fin dalle prime battute processuali, a circoscrivere la materia controversa;
dai principi di lealtà e probità posti a carico delle parti e, soprattutto, dal generale principio di economia che deve informare il processo, così come previsto dall'art. 111 cost.
Conseguentemente, ogni volta che sia posto a carico di una delle parti (attore o convenuto) un onere di allegazione (e prova),
l'altra ha l'onere di contestare il fatto allegato nella prima difesa utile, dovendo, in mancanza, ritenersi tale fatto pacifico e non più gravata la controparte del relativo onere probatorio”.
IV.17-E ancora, nella giurisprudenza di merito, Tribunale
Mantova, 16/08/2024, n.732 “Il principio di contestazione tempestiva
(con il relativo corollario della non necessità di prova riguardo ai fatti non tempestivamente contestati, e, “a fortiori” non contestati “tout court”, e dovere, per il giudice, di ritenere non necessaria la prova per ciò che non è espressamente contestato) è applicabile sia nei confronti dell'attore che del convenuto.
Infatti, ogni volta che sia posto a carico di una delle parti (attore
o convenuto) un onere di allegazione e prova, l'altra parte ha
l'onere di contestare il fatto allegato nella prima difesa utile, dovendo, in mancanza, ritenersi tale fatto pacifico e non più gravata la controparte del relativo onere probatorio”.
IV.18-E, infine, Corte appello Firenze sez. III, 22/09/2023,
n.1912 “Quando sia posto a carico di una delle parti un onere di allegazione e di prova, l'altra ha l'onere di contestare il fatto allegato nella prima difesa utile, dovendo, in mancanza, ritenersi tale fatto pacifico e non più gravata la controparte dal relativo onere probatorio, senza che rilevi la natura di tale fatto”.
IV.19-Deve, inoltre, osservarsi che la mancata contestazione, non può essere sanata per effetto della documentazione, prodotta
16 dall'opponente, non espressamente richiamata dalla stessa nella prima difesa utile al fine di contrastare l'avversa di eccezione di decadenza, dovendo le allegazioni, eccezioni e, più in generale, le difese delle parti evincersi direttamente dagli atti processuali.
IV.20-Vedasi, da ultimo nella giurisprudenza di legittimità,
Cass. 17621/2025 “Il principio di non contestazione opera in relazione ai fatti e non ai documenti prodotti, determinandosi gli effetti della mancata contestazione con riferimento alle sole allegazioni assertive e non alle prove assunte, la cui valutazione avviene in un momento successivo alla definizione dei fatti controversi ed è rimessa all'apprezzamento del giudice di merito”.
(in senso conforme Cass. 12748/2016; 6606/2016).
IV.21-Fermo restando che la mancata denuncia da parte della committente dei vizi nei termini previsti dall'art. 1667, comma 2,
c.c. deve ritenersi fatto pacifico ed incontestato, deve, peraltro, rilevarsi che nella memoria ex art. 183, comma VI, n.1 c.p.c., depositata il 27.01.2022, la si è limitata Parte_1
genericamente ad eccepire che i vizi erano di difficile individuazione, senza, tuttavia, specificare e provare, al fine anche di consentire al Tribunale di verificare il rispetto del termine decadenziale previsto dall'art. 1667, comma 2, c.c., quando gli stessi sarebbero stati scoperti.
IV.22-Non avendo, pertanto, l'opponente, a fronte dell'eccezione di decadenza, formulata dall'opposta, allegato e provato di aver tempestivamente denunciato i vizi, entro il termine di decadenza, previsto dall'art. 1667, comma 2, c.c., la domanda di risarcimento dei relativi danni, essendo infondata, deve essere rigettata.
IV.23-È, inoltre, infondata la richiesta, formulata dall'opposta, di condanna della parte opponente al pagamento della
17 penale, prevista dall'art. 10 del contratto di appalto.
IV.24-Orbene, la suddetta clausola prevede che “i lavori e le opere avranno inizio il 13.06.2016 e avranno la durata di circa tredici mesi e quindi il cantiere e l'immobile dovrà essere consegnato al committente con l'esecuzione a regola delle opere di cui al precedente articolo entro la data prevista e presunta del 30 giugno 2017.
La consegna, l'inizio e l'ultimazione dei lavori saranno documentati con specifici verbali controfirmati dall'Appaltatore e dal Direttore dei Lavori.
Per ogni giorno di ritardo sul termine di ultimazione dei lavori di cui al primo comma, termine di ultimazione a cui le parti espressamente attribuiscono carattere essenziale, l'Appaltatore, sempreché il ritardo sia a lui imputabile, è tenuto a corrispondere una penale giornaliera pari ad euro 500,00”.
IV.25-Nel caso di specie, il Consulente tecnico di ufficio, nominato dal Tribunale, nell'espletamento dell'incarico peritale
(vedasi pagina 44) ha accertato che:
Nella documentazione presente nel fascicolo telematico, il CTU non ha riscontrato la presenza dei verbali attestanti la consegna,
l'inizio e l'ultimazione dei lavori e gli stessi documenti, richiesti ad integrazione durante i sopralluoghi, non sono stati prodotti dalle parti.
L'unico documento fornito a tal proposito è l'all.28 alla memoria “ ex art.183, co.6, n.2 c.p.c. in cui viene CP_1
riportato un REPORT del 05/06/2017 dal quale si evince la programmazione della ripresa lavori per il giorno 12/06/2017 e la necessità, da parte della “ , di ricevere aggiornamenti in CP_1
merito alle modifiche del progetto esecutivo per la redazione, contestualmente ad , di un nuovo Cronoprogramma Generale. CP_4
18 Il CTU riscontra che all'incontro del 05/06/2017, cui si riferisce il Report, sono presenti il dott. e il geom. Per_3 CP_10
per la , , e per la “ Parte_1 CP_11 CP_12 CP_13 [...]
”, Fatigati e Radogna per CP_8 CP_4
L'allegato 28 contiene inoltre una mail, inviata in data
19/12/2017 da della a , con Testimone_1 CP_4 Parte_1
la quale si trasmette il cronoprogramma già trasmesso per le vie brevi e si precisava che “come già comunicato con ns. mail del
09/11/2017, il termine prefissato del 31/12/2017 per l'ultimazione delle lavorazioni relative al fabbricato ha già subito e potrà subire ulteriori slittamenti a causa di alcune varianti ed opere progettuali
a tutt'oggi ancora indefinite e precisamente:
- scarichi in fogna zona vasca terapeutica;
- accumulo acque meteoriche;
- eventuali modifiche alla raccolta delle acque di copertura ala B;
- sostituzione pavimenti e rivestimenti in pvc con pavimentazione in gres e viceversa;
- varianti o definizione agli impianti con relativa assistenza;
”
Alla luce di quanto sopra si evince che i lavori non si sono svolti nel rispetto dei termini contrattualmente previsti (inizio
13/06/2016 e fine il 30/06/2017) presumibilmente per l'insorgere di varianti, opere aggiuntive e sospensioni lavori ma non è disponibile documentazione agli atti che possa consentire al CTU di determinare, con esattezza, data di inizio lavori, durata delle sospensioni, durata di eventuali proroghe e data di fine lavori”.
IV.26-Con particolare riferimento, all'imputabilità del ritardo nell'ultimazione dei lavori all'impresa appaltatrice, l'ing.
ha, inoltre, osservato che “dalla documentazione agli Per_1
19 atti il ritardo nell'esecuzione dei lavori non è imputabile all'impresa appaltatrice sottolineando che, durante lo svolgimento del cantiere, vi sono state varianti e opere aggiuntive che hanno richiesto la modifica del cronoprogramma dei lavori. Non vi sono inoltre atti a firma del Direttore dei lavori che comunichino alla
“ ” l'applicazione della penale giornaliera di cui all'art.10 CP_1
punto 3 del contratto di appalto né vi sono contestazioni relative alla durata dei lavori”.
IV.27-Ciò posto, deve osservarsi che quanto riscontrato dal
CTU, sulla base della documentazione allegata agli atti di causa, non è stato specificamente contestato dall'opponente né nelle osservazioni, trasmesse tramite il proprio CTP, né nei successivi scritti difensivi, ivi compresi la comparsa conclusionale e la memoria di replica.
IV.28-La si è, invece, limitata ad insistere Parte_1
nell'accoglimento della domanda sul solo presupposto del ritardo nell'ultimazione dei lavori, senza, tuttavia, nemmeno specificamente allegare, a fronte anche di quanto accertato dal CTU, per quale ragione tale ritardo doveva ritenersi imputabile all'appaltatrice.
IV.29-Evicendosi, pertanto, dalle risultanze processuali e, in particolar modo, dalla consulenza tecnica d'ufficio che il ritardo nell'ultimazione dei lavori non è imputabile alla Controparte_1
anche la domanda di condanna di quest'ultima al pagamento della penale, essendo infondata, deve essere rigettata.
IV.30-Non merita, infine, accoglimento, essendo destituita di fondamento, la domanda di risarcimento dell'ulteriore danno, lamentato dalla per l'eccepito ritardo da parte Parte_1
dell'appaltatrice nell'ultimazione dei lavori.
IV.31-Deve, innanzitutto, rimarcarsi che, non essendo tale ritardo, per le ragioni già illustrate, imputabile all'impresa
20 appaltatrice, non possono essere ristorati gli ulteriori danni- conseguenza, non sussistendo, in assenza di un inadempimento imputabile e colpevole del debitore, il nesso di causalità giuridica tra tali danni ed il danno-evento.
IV.32-Rilevato, peraltro, che a norma dell'art. 1382 c.c. “La clausola, con cui si conviene che, in caso d'inadempimento o di ritardo nell'adempimento, uno dei contraenti è tenuto a una determinata prestazione, ha l'effetto di limitare il risarcimento alla prestazione promessa, se non è stata convenuta la risarcibilità del danno ulteriore” si osserva che l'art. 10 del contratto di appalto non prevede che il committente, in caso di ritardo nell'ultimazione dei lavori che risulti imputabile all'impresa appaltatrice, abbia diritto a chiedere, oltre alla penale, il risarcimento del maggior danno, con la conseguenza che la penale, contrattualmente pattuita, deve ritenersi satisfattiva di ogni pregiudizio, astrattamente verificabile nella sfera giuridico- economica della committente.
IV.33-Vedasi nella giurisprudenza di legittimità Cass.
12013/1993 “La clausola penale, configurando una liquidazione preventiva e omnicomprensiva del danno da inadempimento, concordata la fine di esonerare il creditore dalla prova della sussistenza e dell'ammontare del danno stesso, è sempre suscettibile di deroga, sia in senso quantitativo, che in senso qualitativo, per cui è configurabile un patto circa l'ulteriore risarcibilità di un determinato tipo di danno, non compreso nella penale e quindi in aggiunta alla stessa, ma è a tal fine indispensabile una esplicita pattuizione”.
IV.34-Nonché, da ultimo, Cass. 1285/2024 “L'articolo 1382 del
Cc prevede che la clausola con cui si conviene che, in caso
d'inadempimento o di ritardo nell'adempimento, uno dei contraenti
21 sia tenuto a una determinata prestazione, abbia l'effetto di limitare il risarcimento alla prestazione promessa, se non è stata convenuta la risarcibilità del danno ulteriore. La funzione della clausola è dunque, secondo la stessa previsione della norma, quella di un risarcimento forfettario di un danno presunto, per rafforzare il vincolo contrattuale e stabilire preventivamente la prestazione cui
è tenuto uno dei contraenti qualora si renda inadempiente, con
l'effetto di limitare a tale prestazione il risarcimento, indipendentemente dalla prova dell'esistenza e dell'entità del pregiudizio effettivamente sofferto, salvo che sia convenuta la risarcibilità del danno ulteriore”.
IV.35-In definitiva, anche la domanda riconvenzionale, presentata dall'opposta, essendo infondata, deve essere rigettata.
V.
1-L'integrale rigetto di tutte le pretese, formulate dalla nei confronti della rende Parte_1 Controparte_1
l'ultroneo l'esame delle eccezioni di inoperatività della garanzia, formulate dalla terza chiamata,
[...]
da ritenersi, Controparte_2
pertanto, assorbite.
VI.
1-Le spese processuali seguono la soccombenza ex art. 91
c.p.c. nei rapporti processuali tra l'opponente e l'opposta.
VI.
2-Essendo stata, inoltre, rigettata la domanda di risarcimento del danno, presentata in via riconvenzionale dall'opponente nei confronti dell'opposta, a garanzia della quale quest'ultima aveva chiesto l'autorizzazione alla chiamata in causa della Compagnia di Assicurazioni, in applicazione del principio della causalità, devono, inoltre, essere poste a carico dell'opponente anche le spese della terza chiamata.
VI.
3-Vedasi, da ultimo, Cass. 25469/2025 “In tema di spese giudiziali, il principio di diritto espresso è che in tema
22 di spese giudiziali del terzo chiamato in garanzia, se la domanda principale viene rigettata, le spese vanno a carico della parte soccombente che ha giustificato la chiamata, secondo il principio di causalità. sostenute dal terzo chiamato in garanzia, una volta rigettata la domanda principale, il relativo onere va posto a carico della parte soccombente che ha provocato e giustificato la chiamata in garanzia, in applicazione del principio di causalità, e ciò anche se l'attore soccombente non abbia formulato alcuna domanda nei confronti del terzo”.
VI.
4-E, ancora, Cass. 6358/2025 “Le spese del giudizio sostenute dal terzo chiamato in garanzia, una volta che sia stata rigettata la domanda principale, vanno poste a carico della parte che, rimasta soccombente, abbia provocato e giustificato la chiamata in garanzia, trovando tale statuizione adeguata giustificazione nel principio di causalità, che governa la regolamentazione delle spese di lite, anche se l'attore soccombente non abbia formulato alcuna domanda nei confronti del terzo, salvo che
l'iniziativa del chiamante si riveli palesemente arbitraria”.
VI.
5-Nel caso di specie, rilevato, in particolare, che l'esistenza del contratto di assicurazione, in virtù del quale,
l'opposta ha chiamato in causa la compagnia di assicurazioni è incontestata tra le parti, non può certamente ritenersi che l'iniziativa del chiamante risulti palesemente arbitraria o manifestamente infondata, presupponendo anzi le eccezioni, formulate dall'Assicurazione, l'esistenza del contratto di assicurazione.
VI.
6-Alla liquidazione degli onorari occorre procedere ai sensi del D.M. 10.03.2014 n. 55 (aggiornati al D.M. n°147 del 2022), valori medi, stante quanto dispone l'art. 6 del suddetto decreto “Le disposizioni di cui al presente decreto regolamentare si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua
23 entrata in vigore” (23 ottobre 2022) ed in forza dell'ormai consolidato principio secondo cui “i nuovi parametri di liquidazione delle spese processuali … si applicano in tutti i casi in cui la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del citato decreto purché, a tale data,
l'attività difensiva non sia ancora completata;
invece, essi non operano, quando la liquidazione venga effettuata dopo l'esaurimento dell'attività difensiva, come nel caso della liquidazione delle spese relative ad un grado o fase precedente da parte del giudice della impugnazione o del rinvio” (Cass. n. 17577/2018), assumendo come scaglione di riferimento, quello determinato dal valore della domanda, presentata in via riconvenzionale dall'opponente nei confronti dell'opposta, pari ad € 1.159.716,17.
VI.
7-Essendo, inoltre, la causa di valore superiore ad €
520.000,00 in applicazione dell'art. 6 del D.M. 55/2014, per le cause di valore superiore ad € 520.000,00, gli onorari devono essere aumentati complessivamente del 30%, come da prospetto sottostante.
Scaglione: da € 260.001,00 a € 520.000,00
Parte_2
3.544,00 // 3.544,00
[...] Introduttiva 2.338,00 2.338,00
Istruttoria 10.411,00 // 10.411,00 Decisoria 6.164,00 // 6.164,00
Sub totale 22.457,00 AUMENTO del 20% per le cause di
26.948,40 valore tra € 520.001,00 e € 1.000,000,00 AUMENTO del 10% per le cause di
29.643,24 valore tra € 1.000,000,01 e € 2.000.000,00 TOTALE € 29.643,24
VI.
8-In applicazione del principio della soccombenza, devono essere, infine, poste definitivamente a carico dell'opponente le spese della CTU, come liquidate con decreto del 23.04.2024.
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, Seconda Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione presentata dalla con atto di citazione notificato Parte_1
24 in data 19.10.2020, nei confronti della avverso il Controparte_1 decreto ingiuntivo n. 3580/2020 emesso dal Tribunale di Bari in data
22.08.2020, nel procedimento monitorio iscritto al n. 8351/2020
R.G., nonché sulla domanda di risarcimento del danno, presentata in via riconvenzionale dall'opponente nei confronti dell'opposta, con la chiamata in garanzia della Controparte_2
disattesa ogni contraria
[...] istanza ed eccezione, così provvede:
A. RIGETTA l'opposizione;
B. CONFERMA, per l'effetto, il decreto ingiuntivo n. 3580/2020, emesso dal Tribunale di Bari in data 22.08.2020, nel procedimento monitorio iscritto al n. 8351/2020, DICHIARANDOLO definitivamente esecutivo;
C. RIGETTA la domanda di risarcimento del danno, presentata in via riconvenzionale dalla nei confronti della Parte_1
; Controparte_1
D. ON LA al pagamento, in favore della Parte_1 [...]
, delle spese processuali che liquida in € 29.643,24 CP_14 per onorari, oltre al rimborso forfettario spese generali al
15%, IVA e CPA come per legge;
E. ON al pagamento, in favore della Parte_1
Controparte_2
, delle spese processuali che liquida in € 29.643,24
[...] per onorari, oltre al rimborso forfettario spese generali al
15%, IVA e CPA come per legge;
F. PONE le spese della CTU, come liquidate con decreto del
23.04.2024, definitivamente a carico della , Parte_1
ONNDO quest'ultima a rifondere alle altre parti processuali quanto dalle stesse eventualmente versato a tale titolo.
Così deciso in Bari, addì 13.11.2025.
Il Giudice
NZ AV UF
25 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “Accerti il CTU l'esecuzione regolare e ad opera d'arte dei lavori, oggetto del contratto di appalto del 07.06.2016 e dei successivi accordi contrattuali intercorsi tra le parti (scrittura privata del 06.06.2016, offerta n.062-063/ del 25.05.2016, appendice del contratto di appalto, offerta n.311 del 15.06.2018) commissionati dalla alla ”. Parte_1 Controparte_8