TAR Napoli, sez. II, sentenza 10/03/2026, n. 1681
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Ordinanza cautelare 13 febbraio 2025
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TAR
Ordinanza cautelare 13 novembre 2025
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Sentenza 10 marzo 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Violazione art. 31 D.P.R. 380/2001 e principio Adunanza Plenaria n.16/2023

    La sanzione pecuniaria ha natura afflittiva e presuppone l'imputabilità dell'inottemperanza. Nel caso di specie, le circostanze ostative addotte dalla ricorrente, relative all'impedimento all'accesso al cantiere da parte del vicino, non sono state valutate dal Comune, rendendo la sanzione illegittima per difetto di istruttoria e motivazione sull'esigibilità della tempestiva ottemperanza.

  • Accolto
    Difetto di formale accertamento dell'inottemperanza

    La Corte ha ritenuto che le circostanze ostative all'adempimento, sebbene non valutate dal Comune, erano astrattamente idonee a scusare l'inottemperanza, e che il Comune avrebbe dovuto valutarle prima di irrogare la sanzione. La questione del formale accertamento dell'inottemperanza è assorbita dalla valutazione sulla sussistenza dell'imputabilità.

  • Accolto
    Difetto di motivazione sul quantum della sanzione

    La sanzione pecuniaria è stata annullata per difetto di istruttoria e motivazione sull'esigibilità della tempestiva ottemperanza, rendendo irrilevante la censura specifica sul quantum.

  • Accolto
    Violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza

    La sospensione dei lavori è stata ritenuta illogica e sproporzionata, aggravando la posizione del privato senza una giustificazione valida.

  • Accolto
    Violazione del principio di leale collaborazione e buona fede

    La sospensione dei lavori è stata annullata in quanto non necessaria e non idonea a tutelare un bene giuridico, anzi prolungando l'illecito urbanistico.

  • Accolto
    Violazione art. 31 DPR 380/2001 – Erronea applicazione acquisizione ex lege

    Anche in caso di acquisizione coattiva del bene al patrimonio comunale, non è impedita l'esecuzione dell'ordinanza di demolizione da parte del privato per evitare maggiori costi. Inoltre, nel caso di specie, il provvedimento ablatorio non risulta formalmente adottato.

  • Accolto
    Violazione dell'efficacia della misura cautelare concessa

    La sospensione dei lavori è stata annullata in quanto ritenuta illegittima e contraria ai principi generali.

  • Accolto
    Difetto del formale accertamento di inottemperanza ex art. 31, comma 4, DPR 380/2001

    La sospensione dei lavori è stata annullata in quanto basata su presupposti illegittimi legati all'irrogazione della sanzione pecuniaria.

  • Accolto
    Difetto di motivazione sulla graduazione della sanzione pecuniaria

    La sospensione dei lavori è stata annullata in quanto illegittima, rendendo superflua la censura specifica sulla motivazione della sanzione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Napoli, sez. II, sentenza 10/03/2026, n. 1681
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
    Numero : 1681
    Data del deposito : 10 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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