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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 21/07/2025, n. 10939 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10939 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13277/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE SECONDA CIVILE nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. ED AT Presidente dott. Pietro Persico Giudice dott.ssa UN NA Giudice relatore estensore riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 13277 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi per l'anno 2023, trattenuta in decisione in data 16.06.2023 (data di scadenza del termine per le memorie di replica) e vertente
TRA
Parte_1 elettivamente domiciliata in Lecce, in via Penna 18, presso lo studio degli Avv.ti Valerio Petrilli e
TT PA che lo rappresentano e difendono, giusta procura speciale in atti
ATTORE - QUERELANTE
E
Controparte_1 elettivamente domiciliata in Roma, in via delle Quattro Fontane n. 10 presso lo studio dell'Avv. Prof.
CI IA che la rappresenta e la difende giusta procura in atti
CONVENUTA- QUERELATA
pagina 1 di 8 con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero
OGGETTO: querela di falso.
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate dalle parti per l'udienza di precisazione delle conclusioni, sostituita ex art. 127 ter c.p.c., da intendersi richiamate e trascritte.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione, notificato il 24.02.2023, conveniva in giudizio di fronte a Parte_1 questo Tribunale l' e l' (di seguito per brevità Controparte_1 Controparte_2 anche , chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: CP_3
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, ed in accoglimento delle ragioni innanzi rappresentate, con riferimento alla relata di notifica della cartella di pagamento n. 029629620150040718871000 asseritamente notificata personalmente il 20/11/2015, alla relata di notifica della cartella di pagamento n. 029629620150043705080000 asseritamente notificata personalmente il 22/01/2016, alla relata di notifica della cartella di pagamento n. 029629620170023451969000 asseritamente notificata personalmente il 02/09/2017:
1) Disporre preliminarmente il sequestro, ai sensi dell'art. 224 c.p.c., dell'originale dei documenti impugnati di falso, i quali si trovano presso l' ; Controparte_2
2) Accogliere la querela di falso e, per l'effetto, accertare e dichiarare la falsità e/o non autenticità delle due relate/avvisi di ricevimento e delle attestazioni (ancorché implicite) ivi contenute citati per i motivi di cui in premessa e nei paragrafi in diritto, in primis nel n. 2;
3) Dichiarare, a seguito dell'accoglimento della presente querela di falso, nulle e/o inesistenti e/o annullabili le due relate/avvisi di ricevimento e delle attestazioni (ancorché implicite) ivi contenute;
4) in ogni caso, adottare ogni consequenziale provvedimento di legge, ai sensi degli artt. 226 e 227 c.p.c., in esito all'accertamento della falsità;
5) in ogni caso, condannare in via generica i convenuti al risarcimento dei danni subiti e subendi dalle attrici, danni da liquidarsi in separato giudizio;
6) condannare il convenuto al pagamento delle spese di lite in favore del difensore distrattario, Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”.
A tal fine, in sintesi, esponeva che: - le tre cartelle oggetto della proposta querela di falso (segnatamente nn. 029629620150040718871000, 029629620150043705080000 e 029629620170023451969000) non erano mai state notificate, contrariamente a quanto attestato dal messo notificatore nelle rispettive relate di notifica;
- le notifiche erano state eseguite in Palermo, in via del Fante n. 11 presso la porta secondaria dello Stadio di Palermo e consegnate ad un soggetto indicato come destinatario (che rifiutava la consegna),
- il querelante non aveva mai ricevuto le notifiche delle cartelle, né tanto meno le aveva rifiutate in quanto,
pagina 2 di 8 essendo calciatore professionista, nei giorni in cui tali notifiche erano state eseguite si trovava all'estero e comunque non a Palermo;
- a fronte della notifica dell'atto di intimazione n. 29620219001597190
(eseguita il 15.09.2021), proponeva ricorso dinanzi alla (ora Controparte_4
), limitatamente alla cartella n.29620170023451969000, per Controparte_5
l'importo di €. 3.070,83 nella parte contenente il ruolo formato dalla Regione per il pagamento di tasse automobilistica - anno 2014; - le tasse si riferivano ad autovettura venduta in Danimarca nel gennaio 2016 per la quale non si era provveduto “alla radiazione per esportazione”; - solo di recente il sig. aveva Pt_1 provveduto a depositare citazione presso il Giudice di Pace di Palermo per l'accertamento della perdita del possesso del veicolo;
- il giudizio dinnanzi alla Commissione tributaria era stato definito con la sentenza n.
2158/2023 di rigetto del ricorso, essendo stata ritenuta regolare la notifica della cartella n.29620170023451969000 pure eseguita nei confronti di un soggetto rinvenuto “nei pressi della sede sociale, finanche in assenza di raccomandata informativa”; - nel processo tributario, aveva CP_3 prodotto solo in copia le relate di notifica delle tre cartelle oggetto dell'odierno giudizio, pertanto era stato costretto a proporre querela di falso, in via principale, avverso le relate di notifica delle tre cartelle;
- la falsità denunciata era riscontrabile dalle stesse formalità con cui si era provveduto a eseguire le notifiche
(in quanto il destinatario della notifica era stato ricercato presso la porta secondaria dello stadio e il presunto destinatario dell'atto era un soggetto sconosciuto), oltre dalla documentazione allegata idonea a provare il trasferimento del querelante, non più residente a [...]al tempo delle notifiche.
Si costituiva eccependo: - la carenza di interesse ad adire riguardo alle due cartelle nn. CP_3
029629620150040718871000 e 029629620150043705080000, già oggetto di annullamento da parte del
Giudice di Pace e oggetto di sgravio da parte dell'ente creditore e pertanto annullate dall'ente riscossore;
- la tardività e inammissibilità della querela riguardo alla terza cartella oggetto di giudizio dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, definito con la sentenza n. 2158/2023 depositata in data
16.02.2023 e passata in giudicato in data 16.09.2023; - l'inammissibilità della querela per non avere la parte interessata operato, in termini e secondo le prescritte modalità, un valido ed efficace disconoscimento ex art. 2719 c.c. delle copie delle relate prodotte nel corso del giudizio tributario rispetto alle relate in pagina 3 di 8 originale (di cui non era stata ordinata la produzione in originale, con conseguente impossibilità di proporre querela di falso). Chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“- In via pregiudiziale, dichiarare la cessata materia del contendere con riguardo alle cartelle di pagamento nn. nn. 029629620150040718871000 e 029629620150043705080000 circoscrivendo, dunque, il petitum giudizio alla sola cartella di pagamento n. 029629620170023451969000.
- In via principale, dichiarare l'inammissibilità del presente giudizio per tutte le argomentazioni sopra esposte.
- Nel merito, rigettare le avverse domande perché infondate in fatto ed in diritto.
- in ogni caso, condannare parte attrice al pagamento, in favore dell' al Controparte_2 pagamento delle spese e dei compensi del presente giudizio”.
La causa era rinviata più volte per consentire il deposito degli atti impugnati di falso (prodotti in copia dal querelante). All'udienza del 26.03.2025, la Difesa di dichiarava che “è impossibilitata a depositare CP_3
l'originale dei documenti impugnati essendo stati acquisiti dalla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Palermo, giusta provvedimento del 11/05/2022”,
La causa, istruita mediante produzione documentale, era rimessa al Collegio per la decisione all'udienza cartolare ex art. 127 ter cpc del 26.05.2025, previa concessione dei termini ex art. 190 cpc.
Deve premettersi che non osta al procedimento di querela di falso la circostanza che gli atti impugnati non siano stati prodotti in originale, né in copia conforme, dalla parte convenuta. In effetti, ciò che viene in rilievo è una allegata falsità ideologica che ben può essere riscontrata anche sulla base della sola copia degli atti prodotti, essendo perfettamente leggibile ciò che in essi è stato scritto e non essendo il contenuto degli atti oggetto di contestazione tra le parti.
Ad avviso del Collegio, riguardo all'eccepita carenza di interesse ad agire, la querela di falso è ammissibile in relazione a tutte le relate di notifica oggetto di querela.
Invero, legittimato a proporre querela di falso in via principale è chiunque intenda conseguire una certezza, quanto alla falsità o genuinità di un documento, nei confronti di chi possa e/o abbia inteso avvalersi di esso. Il Tribunale è tenuto a verificare solo che sulla genuinità del documento sia insorta contestazione;
che sia stato fatto uso del documento;
che il documento stesso sia idoneo a costituire prova contro l'istante. E' pacifico che le due cartelle n. 029629620150040718871000 e 029629620150043705080000 siano state annullate giudizialmente e che siano state oggetto di sgravio da parte dell'ente creditore e quindi annullate pagina 4 di 8 dall' (cfr. doc. 2 del fascicolo . Il sig. ha insistito nell'accoglimento delle Controparte_6 CP_3 Pt_1 conclusioni come formulate nell'atto introduttivo (quindi anche con riguardo alle due citate cartelle) e deve ritenersi che sussista il suo interesse ad ottenere l'accertamento della genuinità delle relative relate. Invero, pure trattandosi di cartelle annullate con sentenza passata in giudicato (circostanza peraltro non documentata, anche se non specificamente contestata da parte querelante) e oggetto di sgravio da parte del creditore, la falsità o meno del documento assume rilevanza rispetto alla domanda di condanna generica dei convenuti al risarcimento dei danni “da liquidarsi in separato giudizio”, proposta anche in questa sede.
E' ammissibile anche la querela proposta avverso la relata di notifica della cartella n.29620170023451969000. Riguardo ad essa non rileva la circostanza che la sua validità sia stata accertata dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma definito con la sentenza n. 2158/2023 depositata in data 16.02.2023 (che ha rigettato il ricorso proposto dall'odierno querelante). E ciò, sia perché non vi è prova documentale che tale sentenza sia passata in giudicato e sia perché, anche se fosse confermato il giudicato allegato da esso non riguarderebbe la veridicità o falsità della relata (questione che non è CP_3 stata evidentemente oggetto di valutazione da parte del giudice tributario il quale, sul presupposto della ritenuta validità della notifica della cartella, si è limitato a rigettare l'eccezione di prescrizione formulata dal sig. confermando il credito tributario della Regione). Pt_1
Come prospettato da parte querelante, l'odierna querela non ha lo scopo di rimettere in discussione un accertamento di autenticità già passato in giudicato (accertamento come già detto mai avvenuto), ma è diretta ad un accertamento di falsità propedeutico alla proposizione del rimedio straordinario di impugnazione ex art. 395 n. 2 c.p.c., ritenuto azionabile anche dalla giurisprudenza della Corte di
Cassazione (cfr. Cass. del 2023 n. 5058 che richiama Cass., sez. III, 16 gennaio 2009, n. 986, e 29 gennaio
2019, n. 2343; nello stesso senso, Cass., sez. V, 6 novembre 2020, n. 24846).
Deve altresì rilevarsi che priva di pregio è l'eccezione di inammissibilità della querela formulata da parte convenuta con riferimento al mancato disconoscimento di cui all'art. 2719 c.c., in quanto parte querelante ha denunciato la falsità ideologica delle relate di notifica redatte da pubblici ufficiali e non la difformità delle copie rispetto agli originali.
Ciò detto, la querela è comunque inammissibile per le ragioni di seguito esposte.
pagina 5 di 8 Va premesso che la notifica delle cartelle in oggetto è stata eseguita da tre diversi messi notificatori, incaricati da per le notifiche degli atti esattoriali (ovvero dipendenti della società facente parte del CP_3
affidatario del contratto di gestione delle notifiche, come evincibile dagli atti del procedimento Parte_2 penale depositati dal querelante), segnatamente: riguardo alla cartella 029629620150040718871000, da (codice identificativo PA 480); Persona_1 riguardo alla cartella 029629620150043705080000, da (codice identificativo PA 520); Persona_2 riguardo alla cartella n.29620170023451969000, da (codice identificativo PA Parte_3
616). I tre messi notificatori hanno tutti attestato di avere consegnato l'atto al destinatario che lo ha rifiutato senza sottoscriverlo.
La notifica è stata eseguita ai sensi dell'art. 26 DPR 602/1973 secondo cui per quello che qui interessa “la cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale….
Quando la notificazione della cartella di pagamento avviene mediante consegna nelle mani proprie del destinatario o di persone di famiglia o addette alla casa, all'ufficio o all'azienda, non è richiesta la sottoscrizione dell'originale da parte del consegnatario…”.
Per quanto non è regolato dal presente articolo si applicano le disposizioni dell'art. 60 del predetto decreto [dpr n.600/1973]”.
Per quel che qui interessa, l'art. 60 citato rimanda alle norme stabilite dagli artt. 137 e seg c.p.c. “con le seguenti modifiche”:
a) la notificazione è eseguita dai messi comunali ovvero dai messi speciali autorizzati dall'ufficio;
b) il messo deve fare sottoscrivere dal consegnatario l'atto o l'avviso ovvero indicare i motivi per i quali il consegnatario non ha sottoscritto;
….”
Dalla normativa sopra richiamata emerge che, nella ipotesi in cui alla notifica provveda direttamente ex art. 26 cit. (senza avvalersi dell'ufficiale giudiziario eventualmente anche ai sensi dell'art. 149 CP_3
c.p.c. e della legge 20.11.1982, n. 890) tramite il messo notificatore incaricato (o anche tramite agente pagina 6 di 8 postale), non vi sia un obbligo di identificazione da parte del notificatore nei confronti di colui a cui consegna l'atto (e che rifiuta di riceverlo, come nella specie).
E' noto che la relata di notifica, in quanto atto pubblico, in base al disposto dell'art. 2700 c.c. “fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti”. Secondo la giurisprudenza consolidata di Cassazione (Cass. n. 29974/2017;
Cass. n.6046/2016; Cass. n. 21817/2012) la prova legale riguarda solo le attività che il pubblico ufficiale dichiari di avere svolto, la constatazione di fatti avvenuti in sua presenza e il ricevimento delle dichiarazioni a lui rese, queste ultime limitatamente al loro contenuto “estrinseco”. Tra tali ultime attività rientra quella ravvisata nel caso di specie, ossia l'attestazione del messo notificatore che un soggetto qualificatosi come destinatario abbia ricevuto personalmente la notifica e che abbia rifiutato l'atto.
Nella ipotesi in cui il messo notificatore, come nel caso in esame, attesti che ha notificato l'atto
“personalmente al destinatario” che lo rifiuta, oggetto dell'attestazione è l'attività svolta dal pubblico ufficiale, ovvero che l'atto è stato portato a conoscenza, alla data e nel luogo indicato, ad un soggetto che si è dichiarato destinatario e che tale soggetto ha rifiutato l'atto mentre, in mancanza di una attività di identificazione del consegnatario (non prevista da alcuna norma), l'attestazione non può riguardare l'identità tra quest'ultimo e il consegnatario.
Giova al riguardo segnalare che la Corte di cassazione, in una fattispecie sovrapponibile (cfr. Cass.
n.29974/2017) ha finanche escluso che l'accertata falsità della sottoscrizione del destinatario dell'atto potesse implicare la falsità ideologica della relata attribuibile all'ufficiale notificante, “non ricadendo su quest'ultimo alcun obbligo normativamente previsto di procedere all'accertamento della veridicità delle dichiarazioni - ricevute, essendo viceversa il destinatario ovvero il consegnatario dell'atto notificato tenuto a dire la verità, giacché le dichiarazioni rese all'atto della consegna a detto ufficiale sono penalmente sanzionate, se mendaci, ai sensi dell'art. 495 c.p. (Cass.2 marzo 2000, n. 2323; Cass. 23 maggio 2005, n. 10868)”.
Anche nel caso in esame, non vi è alcuna attestazione da parte del notificante circa l'identità del destinatario -consegnatario con la persona di e pertanto non può porsi una questione Pt_1 Parte_1
pagina 7 di 8 di falsità di tale attestazione. Invero, nel caso di specie la questione investe più l'aspetto della validità- invalidità delle notifiche eseguite nei pressi dello stadio comunale di Palermo in viale del Fante, dove nessuna persona fisica aveva domicilio fiscale e/o residenza (notifica verosimilmente eseguita in un campo nomade, come riferito da uno dei messi notificatori, nel corso del procedimento penale, il quale in quella sede aveva pure precisato che “io non posso chiedere documenti di identità al soggetto al quale consegnare la notifica” cfr. documento pp. 64 e 65 depositato da parte querelante in data 07.05.2024). Ciò trova conferma nella circostanza che due delle tre cartelle cui si riferiscono le relate in esame sono state annullate dal giudice di merito (e poi oggetto di sgravio da parte dell'ente creditore). La questione concernente la validità della notifica (il cui scrutinio è riservato al giudice di merito) andava quindi proposta come motivo di gravame avverso la sentenza di rigetto pronunciata dal giudice tributario di primo grado con cui è stato definito il ricorso proposto dall'odierno querelante.
Quest'ultimo non contesta il fatto della consegna dell'atto nel giorno e nell'ora indicati nelle relate, ma contesta la verità di un fatto che il pubblico ufficiale non ha potuto verificare e non ha attestato. Ne consegue che non può prospettarsi, neppure astrattamente, una questione di falso, con conseguente inammissibilità della querela ex art. 221 ss. c.p.c.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, nei limiti dei parametri di liquidazione di cui all'art. 4 dm n. 55/2014, aggiornato ex d.m. n.147/2022 (valore della causa indeterminabile basso) e dell'attività svolta
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara inammissibile la proposta querela;
- condanna la parte attrice alla rifusione delle spese di lite in favore della parte convenuta, liquidate in complessivi € 3.809,00, oltre spese generali e accessori come per legge.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 15.07.2025
Il Giudice est. Il Presidente I
UN NA ED AT
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE SECONDA CIVILE nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. ED AT Presidente dott. Pietro Persico Giudice dott.ssa UN NA Giudice relatore estensore riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 13277 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi per l'anno 2023, trattenuta in decisione in data 16.06.2023 (data di scadenza del termine per le memorie di replica) e vertente
TRA
Parte_1 elettivamente domiciliata in Lecce, in via Penna 18, presso lo studio degli Avv.ti Valerio Petrilli e
TT PA che lo rappresentano e difendono, giusta procura speciale in atti
ATTORE - QUERELANTE
E
Controparte_1 elettivamente domiciliata in Roma, in via delle Quattro Fontane n. 10 presso lo studio dell'Avv. Prof.
CI IA che la rappresenta e la difende giusta procura in atti
CONVENUTA- QUERELATA
pagina 1 di 8 con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero
OGGETTO: querela di falso.
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate dalle parti per l'udienza di precisazione delle conclusioni, sostituita ex art. 127 ter c.p.c., da intendersi richiamate e trascritte.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione, notificato il 24.02.2023, conveniva in giudizio di fronte a Parte_1 questo Tribunale l' e l' (di seguito per brevità Controparte_1 Controparte_2 anche , chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: CP_3
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, ed in accoglimento delle ragioni innanzi rappresentate, con riferimento alla relata di notifica della cartella di pagamento n. 029629620150040718871000 asseritamente notificata personalmente il 20/11/2015, alla relata di notifica della cartella di pagamento n. 029629620150043705080000 asseritamente notificata personalmente il 22/01/2016, alla relata di notifica della cartella di pagamento n. 029629620170023451969000 asseritamente notificata personalmente il 02/09/2017:
1) Disporre preliminarmente il sequestro, ai sensi dell'art. 224 c.p.c., dell'originale dei documenti impugnati di falso, i quali si trovano presso l' ; Controparte_2
2) Accogliere la querela di falso e, per l'effetto, accertare e dichiarare la falsità e/o non autenticità delle due relate/avvisi di ricevimento e delle attestazioni (ancorché implicite) ivi contenute citati per i motivi di cui in premessa e nei paragrafi in diritto, in primis nel n. 2;
3) Dichiarare, a seguito dell'accoglimento della presente querela di falso, nulle e/o inesistenti e/o annullabili le due relate/avvisi di ricevimento e delle attestazioni (ancorché implicite) ivi contenute;
4) in ogni caso, adottare ogni consequenziale provvedimento di legge, ai sensi degli artt. 226 e 227 c.p.c., in esito all'accertamento della falsità;
5) in ogni caso, condannare in via generica i convenuti al risarcimento dei danni subiti e subendi dalle attrici, danni da liquidarsi in separato giudizio;
6) condannare il convenuto al pagamento delle spese di lite in favore del difensore distrattario, Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”.
A tal fine, in sintesi, esponeva che: - le tre cartelle oggetto della proposta querela di falso (segnatamente nn. 029629620150040718871000, 029629620150043705080000 e 029629620170023451969000) non erano mai state notificate, contrariamente a quanto attestato dal messo notificatore nelle rispettive relate di notifica;
- le notifiche erano state eseguite in Palermo, in via del Fante n. 11 presso la porta secondaria dello Stadio di Palermo e consegnate ad un soggetto indicato come destinatario (che rifiutava la consegna),
- il querelante non aveva mai ricevuto le notifiche delle cartelle, né tanto meno le aveva rifiutate in quanto,
pagina 2 di 8 essendo calciatore professionista, nei giorni in cui tali notifiche erano state eseguite si trovava all'estero e comunque non a Palermo;
- a fronte della notifica dell'atto di intimazione n. 29620219001597190
(eseguita il 15.09.2021), proponeva ricorso dinanzi alla (ora Controparte_4
), limitatamente alla cartella n.29620170023451969000, per Controparte_5
l'importo di €. 3.070,83 nella parte contenente il ruolo formato dalla Regione per il pagamento di tasse automobilistica - anno 2014; - le tasse si riferivano ad autovettura venduta in Danimarca nel gennaio 2016 per la quale non si era provveduto “alla radiazione per esportazione”; - solo di recente il sig. aveva Pt_1 provveduto a depositare citazione presso il Giudice di Pace di Palermo per l'accertamento della perdita del possesso del veicolo;
- il giudizio dinnanzi alla Commissione tributaria era stato definito con la sentenza n.
2158/2023 di rigetto del ricorso, essendo stata ritenuta regolare la notifica della cartella n.29620170023451969000 pure eseguita nei confronti di un soggetto rinvenuto “nei pressi della sede sociale, finanche in assenza di raccomandata informativa”; - nel processo tributario, aveva CP_3 prodotto solo in copia le relate di notifica delle tre cartelle oggetto dell'odierno giudizio, pertanto era stato costretto a proporre querela di falso, in via principale, avverso le relate di notifica delle tre cartelle;
- la falsità denunciata era riscontrabile dalle stesse formalità con cui si era provveduto a eseguire le notifiche
(in quanto il destinatario della notifica era stato ricercato presso la porta secondaria dello stadio e il presunto destinatario dell'atto era un soggetto sconosciuto), oltre dalla documentazione allegata idonea a provare il trasferimento del querelante, non più residente a [...]al tempo delle notifiche.
Si costituiva eccependo: - la carenza di interesse ad adire riguardo alle due cartelle nn. CP_3
029629620150040718871000 e 029629620150043705080000, già oggetto di annullamento da parte del
Giudice di Pace e oggetto di sgravio da parte dell'ente creditore e pertanto annullate dall'ente riscossore;
- la tardività e inammissibilità della querela riguardo alla terza cartella oggetto di giudizio dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, definito con la sentenza n. 2158/2023 depositata in data
16.02.2023 e passata in giudicato in data 16.09.2023; - l'inammissibilità della querela per non avere la parte interessata operato, in termini e secondo le prescritte modalità, un valido ed efficace disconoscimento ex art. 2719 c.c. delle copie delle relate prodotte nel corso del giudizio tributario rispetto alle relate in pagina 3 di 8 originale (di cui non era stata ordinata la produzione in originale, con conseguente impossibilità di proporre querela di falso). Chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“- In via pregiudiziale, dichiarare la cessata materia del contendere con riguardo alle cartelle di pagamento nn. nn. 029629620150040718871000 e 029629620150043705080000 circoscrivendo, dunque, il petitum giudizio alla sola cartella di pagamento n. 029629620170023451969000.
- In via principale, dichiarare l'inammissibilità del presente giudizio per tutte le argomentazioni sopra esposte.
- Nel merito, rigettare le avverse domande perché infondate in fatto ed in diritto.
- in ogni caso, condannare parte attrice al pagamento, in favore dell' al Controparte_2 pagamento delle spese e dei compensi del presente giudizio”.
La causa era rinviata più volte per consentire il deposito degli atti impugnati di falso (prodotti in copia dal querelante). All'udienza del 26.03.2025, la Difesa di dichiarava che “è impossibilitata a depositare CP_3
l'originale dei documenti impugnati essendo stati acquisiti dalla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Palermo, giusta provvedimento del 11/05/2022”,
La causa, istruita mediante produzione documentale, era rimessa al Collegio per la decisione all'udienza cartolare ex art. 127 ter cpc del 26.05.2025, previa concessione dei termini ex art. 190 cpc.
Deve premettersi che non osta al procedimento di querela di falso la circostanza che gli atti impugnati non siano stati prodotti in originale, né in copia conforme, dalla parte convenuta. In effetti, ciò che viene in rilievo è una allegata falsità ideologica che ben può essere riscontrata anche sulla base della sola copia degli atti prodotti, essendo perfettamente leggibile ciò che in essi è stato scritto e non essendo il contenuto degli atti oggetto di contestazione tra le parti.
Ad avviso del Collegio, riguardo all'eccepita carenza di interesse ad agire, la querela di falso è ammissibile in relazione a tutte le relate di notifica oggetto di querela.
Invero, legittimato a proporre querela di falso in via principale è chiunque intenda conseguire una certezza, quanto alla falsità o genuinità di un documento, nei confronti di chi possa e/o abbia inteso avvalersi di esso. Il Tribunale è tenuto a verificare solo che sulla genuinità del documento sia insorta contestazione;
che sia stato fatto uso del documento;
che il documento stesso sia idoneo a costituire prova contro l'istante. E' pacifico che le due cartelle n. 029629620150040718871000 e 029629620150043705080000 siano state annullate giudizialmente e che siano state oggetto di sgravio da parte dell'ente creditore e quindi annullate pagina 4 di 8 dall' (cfr. doc. 2 del fascicolo . Il sig. ha insistito nell'accoglimento delle Controparte_6 CP_3 Pt_1 conclusioni come formulate nell'atto introduttivo (quindi anche con riguardo alle due citate cartelle) e deve ritenersi che sussista il suo interesse ad ottenere l'accertamento della genuinità delle relative relate. Invero, pure trattandosi di cartelle annullate con sentenza passata in giudicato (circostanza peraltro non documentata, anche se non specificamente contestata da parte querelante) e oggetto di sgravio da parte del creditore, la falsità o meno del documento assume rilevanza rispetto alla domanda di condanna generica dei convenuti al risarcimento dei danni “da liquidarsi in separato giudizio”, proposta anche in questa sede.
E' ammissibile anche la querela proposta avverso la relata di notifica della cartella n.29620170023451969000. Riguardo ad essa non rileva la circostanza che la sua validità sia stata accertata dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma definito con la sentenza n. 2158/2023 depositata in data 16.02.2023 (che ha rigettato il ricorso proposto dall'odierno querelante). E ciò, sia perché non vi è prova documentale che tale sentenza sia passata in giudicato e sia perché, anche se fosse confermato il giudicato allegato da esso non riguarderebbe la veridicità o falsità della relata (questione che non è CP_3 stata evidentemente oggetto di valutazione da parte del giudice tributario il quale, sul presupposto della ritenuta validità della notifica della cartella, si è limitato a rigettare l'eccezione di prescrizione formulata dal sig. confermando il credito tributario della Regione). Pt_1
Come prospettato da parte querelante, l'odierna querela non ha lo scopo di rimettere in discussione un accertamento di autenticità già passato in giudicato (accertamento come già detto mai avvenuto), ma è diretta ad un accertamento di falsità propedeutico alla proposizione del rimedio straordinario di impugnazione ex art. 395 n. 2 c.p.c., ritenuto azionabile anche dalla giurisprudenza della Corte di
Cassazione (cfr. Cass. del 2023 n. 5058 che richiama Cass., sez. III, 16 gennaio 2009, n. 986, e 29 gennaio
2019, n. 2343; nello stesso senso, Cass., sez. V, 6 novembre 2020, n. 24846).
Deve altresì rilevarsi che priva di pregio è l'eccezione di inammissibilità della querela formulata da parte convenuta con riferimento al mancato disconoscimento di cui all'art. 2719 c.c., in quanto parte querelante ha denunciato la falsità ideologica delle relate di notifica redatte da pubblici ufficiali e non la difformità delle copie rispetto agli originali.
Ciò detto, la querela è comunque inammissibile per le ragioni di seguito esposte.
pagina 5 di 8 Va premesso che la notifica delle cartelle in oggetto è stata eseguita da tre diversi messi notificatori, incaricati da per le notifiche degli atti esattoriali (ovvero dipendenti della società facente parte del CP_3
affidatario del contratto di gestione delle notifiche, come evincibile dagli atti del procedimento Parte_2 penale depositati dal querelante), segnatamente: riguardo alla cartella 029629620150040718871000, da (codice identificativo PA 480); Persona_1 riguardo alla cartella 029629620150043705080000, da (codice identificativo PA 520); Persona_2 riguardo alla cartella n.29620170023451969000, da (codice identificativo PA Parte_3
616). I tre messi notificatori hanno tutti attestato di avere consegnato l'atto al destinatario che lo ha rifiutato senza sottoscriverlo.
La notifica è stata eseguita ai sensi dell'art. 26 DPR 602/1973 secondo cui per quello che qui interessa “la cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale….
Quando la notificazione della cartella di pagamento avviene mediante consegna nelle mani proprie del destinatario o di persone di famiglia o addette alla casa, all'ufficio o all'azienda, non è richiesta la sottoscrizione dell'originale da parte del consegnatario…”.
Per quanto non è regolato dal presente articolo si applicano le disposizioni dell'art. 60 del predetto decreto [dpr n.600/1973]”.
Per quel che qui interessa, l'art. 60 citato rimanda alle norme stabilite dagli artt. 137 e seg c.p.c. “con le seguenti modifiche”:
a) la notificazione è eseguita dai messi comunali ovvero dai messi speciali autorizzati dall'ufficio;
b) il messo deve fare sottoscrivere dal consegnatario l'atto o l'avviso ovvero indicare i motivi per i quali il consegnatario non ha sottoscritto;
….”
Dalla normativa sopra richiamata emerge che, nella ipotesi in cui alla notifica provveda direttamente ex art. 26 cit. (senza avvalersi dell'ufficiale giudiziario eventualmente anche ai sensi dell'art. 149 CP_3
c.p.c. e della legge 20.11.1982, n. 890) tramite il messo notificatore incaricato (o anche tramite agente pagina 6 di 8 postale), non vi sia un obbligo di identificazione da parte del notificatore nei confronti di colui a cui consegna l'atto (e che rifiuta di riceverlo, come nella specie).
E' noto che la relata di notifica, in quanto atto pubblico, in base al disposto dell'art. 2700 c.c. “fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti”. Secondo la giurisprudenza consolidata di Cassazione (Cass. n. 29974/2017;
Cass. n.6046/2016; Cass. n. 21817/2012) la prova legale riguarda solo le attività che il pubblico ufficiale dichiari di avere svolto, la constatazione di fatti avvenuti in sua presenza e il ricevimento delle dichiarazioni a lui rese, queste ultime limitatamente al loro contenuto “estrinseco”. Tra tali ultime attività rientra quella ravvisata nel caso di specie, ossia l'attestazione del messo notificatore che un soggetto qualificatosi come destinatario abbia ricevuto personalmente la notifica e che abbia rifiutato l'atto.
Nella ipotesi in cui il messo notificatore, come nel caso in esame, attesti che ha notificato l'atto
“personalmente al destinatario” che lo rifiuta, oggetto dell'attestazione è l'attività svolta dal pubblico ufficiale, ovvero che l'atto è stato portato a conoscenza, alla data e nel luogo indicato, ad un soggetto che si è dichiarato destinatario e che tale soggetto ha rifiutato l'atto mentre, in mancanza di una attività di identificazione del consegnatario (non prevista da alcuna norma), l'attestazione non può riguardare l'identità tra quest'ultimo e il consegnatario.
Giova al riguardo segnalare che la Corte di cassazione, in una fattispecie sovrapponibile (cfr. Cass.
n.29974/2017) ha finanche escluso che l'accertata falsità della sottoscrizione del destinatario dell'atto potesse implicare la falsità ideologica della relata attribuibile all'ufficiale notificante, “non ricadendo su quest'ultimo alcun obbligo normativamente previsto di procedere all'accertamento della veridicità delle dichiarazioni - ricevute, essendo viceversa il destinatario ovvero il consegnatario dell'atto notificato tenuto a dire la verità, giacché le dichiarazioni rese all'atto della consegna a detto ufficiale sono penalmente sanzionate, se mendaci, ai sensi dell'art. 495 c.p. (Cass.2 marzo 2000, n. 2323; Cass. 23 maggio 2005, n. 10868)”.
Anche nel caso in esame, non vi è alcuna attestazione da parte del notificante circa l'identità del destinatario -consegnatario con la persona di e pertanto non può porsi una questione Pt_1 Parte_1
pagina 7 di 8 di falsità di tale attestazione. Invero, nel caso di specie la questione investe più l'aspetto della validità- invalidità delle notifiche eseguite nei pressi dello stadio comunale di Palermo in viale del Fante, dove nessuna persona fisica aveva domicilio fiscale e/o residenza (notifica verosimilmente eseguita in un campo nomade, come riferito da uno dei messi notificatori, nel corso del procedimento penale, il quale in quella sede aveva pure precisato che “io non posso chiedere documenti di identità al soggetto al quale consegnare la notifica” cfr. documento pp. 64 e 65 depositato da parte querelante in data 07.05.2024). Ciò trova conferma nella circostanza che due delle tre cartelle cui si riferiscono le relate in esame sono state annullate dal giudice di merito (e poi oggetto di sgravio da parte dell'ente creditore). La questione concernente la validità della notifica (il cui scrutinio è riservato al giudice di merito) andava quindi proposta come motivo di gravame avverso la sentenza di rigetto pronunciata dal giudice tributario di primo grado con cui è stato definito il ricorso proposto dall'odierno querelante.
Quest'ultimo non contesta il fatto della consegna dell'atto nel giorno e nell'ora indicati nelle relate, ma contesta la verità di un fatto che il pubblico ufficiale non ha potuto verificare e non ha attestato. Ne consegue che non può prospettarsi, neppure astrattamente, una questione di falso, con conseguente inammissibilità della querela ex art. 221 ss. c.p.c.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, nei limiti dei parametri di liquidazione di cui all'art. 4 dm n. 55/2014, aggiornato ex d.m. n.147/2022 (valore della causa indeterminabile basso) e dell'attività svolta
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara inammissibile la proposta querela;
- condanna la parte attrice alla rifusione delle spese di lite in favore della parte convenuta, liquidate in complessivi € 3.809,00, oltre spese generali e accessori come per legge.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 15.07.2025
Il Giudice est. Il Presidente I
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