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Sentenza 9 marzo 2025
Sentenza 9 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 09/03/2025, n. 550 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 550 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica -GU Annagrazia Lenti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado, iscritta al n.6654-2022 RG, tra
(già, ), Parte_1 Parte_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Matteo Malandrino – parte attrice;
e
, rappresentata e difesa dal Prof. Avv. Giuseppe Miccolis – Controparte_1
parte convenuta;
avente ad oggetto “ pagamento somme”.
Conclusioni: come in atti.
All'esito dell'ultima fase cartolare (termine note del 11.12.2024) è stata riservata la decisione con termini ordinari ex art.190 cpc vigente ratione temporis per deposito memorie conclusive.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
, premettendo di essere titolare di conto corrente n.18784 presso Filiale Pt_3
Imprese Taranto di , sul quale vengono accreditate le somme Controparte_1
versate dal per il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, ha Controparte_2
dedotto che:
-varie volte, sul conto corrente vengono eseguiti pignoramenti presso terzi da parte di creditori della deducente;
-negli anni, per effetto di una pratica bancaria scorretta, non sono state disponibili sul conto somme rilevanti dopo la liberazione del vincolo da parte del Giudice dell'Esecuzione;
-ai sensi dell'art.553 cpc, con l'ordinanza di assegnazione delle somme detenute dal terzo (la banca), il GE dispone la liberazione delle somme residue in favore del
1 debitore nel termine di giorni 60 dal pagamento in favore del creditore, che deve avvenire in 15 giorni;
-il terzo pignorato, rispettando tali termini, una volta effettuato il pagamento, deve restituire le somme alla correntista;
-nel caso di pignoramento notificato ma non iscritto a ruolo, la restituzione deve avvenire integralmente dopo la comunicazione del creditore o la certificazione della
Cancelleria;
-ciononostante, non ha restituito le somme per alcune procedure Controparte_1
per l'importo di €82.555,62, ha indebitamente trattenuto somme per costi di registrazione, anche dopo la scadenza dl termine che la legge assegna al creditore per richiedere tale costo, laddove sostenuto, per l'importo di €92.280,34 ed ancora non ha svincolato le somme, dopo l'ordinanza di assegnazione o la liberazione per legge, causando alla parte correntista un danno per mancata disponibilità di somme e maggiori oneri finanziari.
Ha concluso per l'accertamento della condotta inadempiente della banca e per la condanna della stessa al pagamento delle somme dovute, oltre interessi dalla costituzione in mora al saldo, al tasso previsto dal D.Lgs.231-2002.
ha contestato la fondatezza della domanda e, preliminarmente, Controparte_1
ha esposto che:
-dagli estratti conto, decorrenti dal 2014, ovvero, dall'anno di riferimento della prima delle procedure esecutive presso terzi indicate in citazione, emerge la capienza del conto corrente e, quindi, la smentita di quanto rappresentato in ordine alla mancata disponibilità di somme con i connessi oneri finanziari;
-per le indicate 8 procedure esecutive presso terzi, asseritamente interessate dal mancato svincolo di somme, sono documentate le ragioni che hanno reso necessaria un'attività di accertamento e di verifica, come specificata in atti;
-per tali contestazioni, allo stato, è cessata la materia del contendere.
La convenuta, relativamente al trattenimento di somme da utilizzare per le spese di registrazione delle ordinanze di assegnazione, ha dedotto che:
2 -il creditore, sulla scorta del titolo esecutivo, può richiedere il pagamento delle spese di registrazione nel termine di 10 anni;
-le 31 ordinanze di assegnazione indicate in citazione prevedono l'addebito ad Pt_3
delle spese di registrazione;
[...]
-la banca non può, quindi, svincolare le somme destinate alle spese di registrazione, sussistendo il diritto del creditore al pagamento dei costi sostenuti per la registrazione;
-ove le spese di registrazione fossero state pagate direttamente dalla debitrice esecutata, lo svincolo delle somme accantonate potrebbe avvenire solo dopo la produzione delle quietanze di pagamento;
-ad oggi, per le 31 procedure elencate da pag.3 a pag.6 dell'atto di citazione, l'
[...]
ha ritenuto di provvedere a rimuovere i vincoli tra la prima Controparte_3
decade di gennaio 2023 ed il 3 febbraio 2023;
-anche per tale profilo è cessata la materia del contendere;
, prima di notificare l'atto di citazione, non ha formalizzato alcuna Parte_3
richiesta bonaria per l'eliminazione dei vincoli sulle somme.
*** ** ***
Nel corso del giudizio, , per le attività già compiute e per quelle Controparte_1
eseguite di concerto con l' ha chiesto la pronuncia di Controparte_4
cessazione della materia del contendere;
la convenuta ha, comunque, escluso ogni profilo di responsabilità a suo carico e, quindi, il danno patrimoniale rappresentato dall'attrice, evidenziando che, a causa delle avverse carenze documentali, la definizione dei procedimenti è stata possibile solo per l'impegno della banca.
La società istante non ha sollevato contestazioni sulle progressive definizioni e sulla documentazione prodotta dalla convenuta;
ha insistito nella domanda e nella richiesta di Ctu contabile al fine di ottenere sia l'accertamento degli interessi di mora dal momento in cui sarebbe dovuto avvenire lo svincolo sino al momento della effettiva restituzione delle somme, sia la condanna della banca al pagamento del relativo importo.
3 *** ** ***
Il pignoramento ex art.543 cpc assoggetta il terzo, “debitor debitoris”, agli obblighi che la legge impone al custode (art.546 cpc), consistenti nell'accantonamento di somme disponibili spettanti al debitore per l'importo del credito precettato aumentato della metà e, specularmente, nel divieto di compiere pagamenti, nei limiti di tali somme.
Il vincolo di indisponibilità impresso sulle somme o sui crediti pignorati opera dalla notifica dell'atto di intimazione.
A seguito della suddetta notificazione, il terzo è invitato a rendere apposita
“dichiarazione” al creditore procedente (art. 547 c.p.c.); egli deve specificare di quali somme è debitore verso l'esecutato e se su quelle somme insistono pignoramenti o sequestri precedentemente notificati. Questa dichiarazione viene poi inserita nel c.d.
“fascicolo d'ufficio” del processo esecutivo, sempre che il creditore si sia attivato ad iscrivere a ruolo il pignoramento: ben potrebbe intervenire, ad esempio, lo spontaneo adempimento del debitore principale in sede stragiudiziale o comunque la rinuncia ad iscrivere il pignoramento da parte del creditore, che dovrà notiziare il terzo attraverso apposita dichiarazione, con conseguente “liberazione” dagli obblighi di custode.
La legge 26 novembre 2021, n. 206 ha introdotto nell'art. 543 c.p.c. il quinto comma, prevedendo che il creditore, entro la data dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di pignoramento, notifichi al debitore e al terzo l'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo con indicazione del numero di ruolo della procedura e depositi l'avviso notificato nel fascicolo dell'esecuzione; viene previsto che la mancata notifica dell'avviso o il suo mancato deposito nel fascicolo dell'esecuzione determinino l'inefficacia del pignoramento.
L'onere di impulso, imposto a carico del creditore per evitare la caducazione degli effetti del pignoramento, ha ad oggetto la notifica dell'avviso di "pendenza" della procedura espropriativa, che serve a comunicare al terzo l'intervenuta iscrizione a ruolo e, quindi, la perdurante operatività del vincolo.
4 La legge prevede, quindi, che il terzo pignorato sia posto nella condizione di avere conoscenza legale circa la sorte e l'efficacia del pignoramento, con l'obiettivo di semplificare l'attività demandata al medesimo, specialmente quanto alla verifica della persistenza o meno degli obblighi di custodia a proprio carico.
L'ordinanza di assegnazione del credito pignorato (art.553 cpc) rappresenta, per la sua natura liquidativa e satisfattoria, l'atto finale e conclusivo del procedimento di espropriazione verso terzi, determinando il trasferimento coattivo del credito pignorato dal debitore esecutato al creditore.
Nel caso di specie, , per 8 procedimenti esecutivi, elencati in citazione Pt_3
pagg.2-3, ha lamentato l'omesso svincolo di somme dopo 75 giorni dall'ordinanza di assegnazione del GE oppure dopo la comunicazione di mancata iscrizione a ruolo della procedura.
La convenuta ha spiegato e documentato i motivi che hanno determinato i blocchi per alcune procedure (cfr. comparsa costitutiva pagg.5-6-7) e, nel corso del giudizio, in ragione delle definizioni di concerto con la Cancelleria Esecuzioni, ha chiesto la pronuncia di cessazione della materia del contendere.
La convenuta ha anche spiegato la ragione di persistenza dell'accantonamento per le spese di registrazione delle ordinanze di assegnazione, non essendo intervenute tempestive richieste di rimborso da parte dei creditori pignoranti.
Ciò in linea con il principio secondo cui (cfr. Cass.sez.III 7 giugno 2024
n.16027; Cass. nn. 3206, 3215 e 3217 del 2022, che richiamano Cass. n.
10420/2020) “il costo di registrazione fa capo al debitore originario, tenuto a rifondere il creditore della spesa, e non al terzo pignorato;
qualora per l'incapienza del credito assegnato l'importo dovuto per l'imposta di registro non possa essere effettivamente recuperato, in tutto o in parte, nei confronti del debitore del debitore
(cd. debitor debitoris), questo fa capo per la differenza sussistente sin dall'inizio al debitore originario, tenuto a rifondere il creditore di tutte le spese occorrenti per
l'espropriazione forzata”.
5 Nel corso del giudizio, il confronto tra le parti e l'interlocuzione del terzo pignorato con la Cancelleria Esecuzione Mobiliari ha consentito anche lo svincolo delle somme destinate a “coprire” le spese di registrazione.
ha imputato all'istituto di credito una “condotta inadempiente” Parte_1
ed ha chiesto la condanna al pagamento delle somme non svincolate e degli interessi di mora ex D.Lgs.231-2002.
La stessa, nelle memorie conclusive, ribadendo la necessità di Ctu contabile, ha chiesto la condanna della banca al pagamento degli interessi di mora per il ritardo nello svincolo delle somme.
In ordine alla condotta bancaria, deve dirsi che le emergenze processuali non hanno evidenziato una “univoca” informazione verso il terzo pignorato sulla sussistenza dei presupposti per la disposizione di svincolo, anche nei casi di ordinanze di assegnazione;
basti pensare che alcuni creditori hanno rinunciato al pignoramento o al provvedimento di assegnazione avendo ottenuto il pagamento direttamente da
, debitrice esecutata. Pt_3
Quindi, mancando una situazione chiara e certa sui crediti da soddisfare e sugli importi occorrenti a coprire le spese dell'esecuzione, comprese quelle di registrazione, sembra che la banca abbia prudenzialmente mantenuto il vincolo.
Infatti, “la violazione, anche in buona fede, da parte del terzo degli obblighi di custodia di cui all'art. 546 c.p.c. non fa venir meno gli effetti conservativi del pignoramento e non pregiudica i diritti del creditore procedente, salvo il diritto del terzo ad ottenere il risarcimento del danno dal responsabile del suo errore" (cfr.
Cass.sez.VI 21.11.2019 n.30500).
La debitrice esecutata, onde sostenere il ritardo imputabile al terzo pignorato, fa leva sul termine di 75 giorni (60+15), senza però considerare che gli obblighi di custodia delle somme pignorate possono cessare solo allorquando vi sia stata la definitività dell'assegnazione (ad es. l'ordinanza del GE potrebbe essere impugnata con l'opposizione agli atti esecutivi), la soddisfazione del creditore, il pagamento di tutte le spese che il creditore sostiene per l'esecuzione, comprese quelle di registrazione;
6 ed inoltre, in concreto, non vi sono stati “atti e/o richieste” tese allo svincolo non riscontrate dal terzo pignorato.
Ove poi dovesse valutarsi – in ipotesi - il ritardo della banca, integrante la causa petendi, sarebbe inevitabile rilevare che la debitrice esecutata-correntista non ha allegato elementi a sostegno del presunto danno patrimoniale “per mancata disponibilità di somme” e per “maggiori oneri finanziari”, dovendo escludersi la configurabilità di un danno in re ipsa.
Infine, per gli interessi sulle somme colpite dal vincolo del pignoramento, nell'ambito di un rapporto di conto corrente, non viene in rilievo la nozione di “mora debendi”.
Quindi se, come nel caso in esame, costituisce oggetto di pignoramento il denaro giacente su un conto bancario, l'istituto di credito, costituito custode in quanto terzo pignorato è tenuto a corrispondere non soltanto l'importo disponibile alla data di notifica dell'atto, ma anche gli interessi nel frattempo maturati, nella misura stabilita nel contratto bancario.
Sul punto, Cass. sez.III 6 giugno 2019 n.15308 ha affermato il seguente principio di diritto:
"In caso di sequestro conservativo o di pignoramento di crediti, il terzo sequestratario o pignorato, costituito ex lege custode delle somme pignorate, è tenuto alla corresponsione degli interessi nella misura prevista dal rapporto da cui origina il credito pignorato e con le decorrenze ivi previste;
tali frutti civili di accrescono al compendio sequestrato o pignorato ai sensi dell'art. 2912 c.c.".
Le argomentazioni che precedono dimostrano che l'importo pignorato, sia se assegnato al creditore pignorante, sia se rimasto sul conto, produce interessi secondo le condizioni economiche del rapporto bancario.
Da qui, l'infondatezza della domanda.
Le peculiarità della vicenda contenziosa consentono un'equa compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
7 Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio n.6654-2022 fra le parti indicate in epigrafe, così provvede:
-rigetta la domanda;
-spese compensate.
Così deciso in data 8 marzo 2025
Il Giudice annagrazia lenti
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica -GU Annagrazia Lenti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado, iscritta al n.6654-2022 RG, tra
(già, ), Parte_1 Parte_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Matteo Malandrino – parte attrice;
e
, rappresentata e difesa dal Prof. Avv. Giuseppe Miccolis – Controparte_1
parte convenuta;
avente ad oggetto “ pagamento somme”.
Conclusioni: come in atti.
All'esito dell'ultima fase cartolare (termine note del 11.12.2024) è stata riservata la decisione con termini ordinari ex art.190 cpc vigente ratione temporis per deposito memorie conclusive.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
, premettendo di essere titolare di conto corrente n.18784 presso Filiale Pt_3
Imprese Taranto di , sul quale vengono accreditate le somme Controparte_1
versate dal per il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, ha Controparte_2
dedotto che:
-varie volte, sul conto corrente vengono eseguiti pignoramenti presso terzi da parte di creditori della deducente;
-negli anni, per effetto di una pratica bancaria scorretta, non sono state disponibili sul conto somme rilevanti dopo la liberazione del vincolo da parte del Giudice dell'Esecuzione;
-ai sensi dell'art.553 cpc, con l'ordinanza di assegnazione delle somme detenute dal terzo (la banca), il GE dispone la liberazione delle somme residue in favore del
1 debitore nel termine di giorni 60 dal pagamento in favore del creditore, che deve avvenire in 15 giorni;
-il terzo pignorato, rispettando tali termini, una volta effettuato il pagamento, deve restituire le somme alla correntista;
-nel caso di pignoramento notificato ma non iscritto a ruolo, la restituzione deve avvenire integralmente dopo la comunicazione del creditore o la certificazione della
Cancelleria;
-ciononostante, non ha restituito le somme per alcune procedure Controparte_1
per l'importo di €82.555,62, ha indebitamente trattenuto somme per costi di registrazione, anche dopo la scadenza dl termine che la legge assegna al creditore per richiedere tale costo, laddove sostenuto, per l'importo di €92.280,34 ed ancora non ha svincolato le somme, dopo l'ordinanza di assegnazione o la liberazione per legge, causando alla parte correntista un danno per mancata disponibilità di somme e maggiori oneri finanziari.
Ha concluso per l'accertamento della condotta inadempiente della banca e per la condanna della stessa al pagamento delle somme dovute, oltre interessi dalla costituzione in mora al saldo, al tasso previsto dal D.Lgs.231-2002.
ha contestato la fondatezza della domanda e, preliminarmente, Controparte_1
ha esposto che:
-dagli estratti conto, decorrenti dal 2014, ovvero, dall'anno di riferimento della prima delle procedure esecutive presso terzi indicate in citazione, emerge la capienza del conto corrente e, quindi, la smentita di quanto rappresentato in ordine alla mancata disponibilità di somme con i connessi oneri finanziari;
-per le indicate 8 procedure esecutive presso terzi, asseritamente interessate dal mancato svincolo di somme, sono documentate le ragioni che hanno reso necessaria un'attività di accertamento e di verifica, come specificata in atti;
-per tali contestazioni, allo stato, è cessata la materia del contendere.
La convenuta, relativamente al trattenimento di somme da utilizzare per le spese di registrazione delle ordinanze di assegnazione, ha dedotto che:
2 -il creditore, sulla scorta del titolo esecutivo, può richiedere il pagamento delle spese di registrazione nel termine di 10 anni;
-le 31 ordinanze di assegnazione indicate in citazione prevedono l'addebito ad Pt_3
delle spese di registrazione;
[...]
-la banca non può, quindi, svincolare le somme destinate alle spese di registrazione, sussistendo il diritto del creditore al pagamento dei costi sostenuti per la registrazione;
-ove le spese di registrazione fossero state pagate direttamente dalla debitrice esecutata, lo svincolo delle somme accantonate potrebbe avvenire solo dopo la produzione delle quietanze di pagamento;
-ad oggi, per le 31 procedure elencate da pag.3 a pag.6 dell'atto di citazione, l'
[...]
ha ritenuto di provvedere a rimuovere i vincoli tra la prima Controparte_3
decade di gennaio 2023 ed il 3 febbraio 2023;
-anche per tale profilo è cessata la materia del contendere;
, prima di notificare l'atto di citazione, non ha formalizzato alcuna Parte_3
richiesta bonaria per l'eliminazione dei vincoli sulle somme.
*** ** ***
Nel corso del giudizio, , per le attività già compiute e per quelle Controparte_1
eseguite di concerto con l' ha chiesto la pronuncia di Controparte_4
cessazione della materia del contendere;
la convenuta ha, comunque, escluso ogni profilo di responsabilità a suo carico e, quindi, il danno patrimoniale rappresentato dall'attrice, evidenziando che, a causa delle avverse carenze documentali, la definizione dei procedimenti è stata possibile solo per l'impegno della banca.
La società istante non ha sollevato contestazioni sulle progressive definizioni e sulla documentazione prodotta dalla convenuta;
ha insistito nella domanda e nella richiesta di Ctu contabile al fine di ottenere sia l'accertamento degli interessi di mora dal momento in cui sarebbe dovuto avvenire lo svincolo sino al momento della effettiva restituzione delle somme, sia la condanna della banca al pagamento del relativo importo.
3 *** ** ***
Il pignoramento ex art.543 cpc assoggetta il terzo, “debitor debitoris”, agli obblighi che la legge impone al custode (art.546 cpc), consistenti nell'accantonamento di somme disponibili spettanti al debitore per l'importo del credito precettato aumentato della metà e, specularmente, nel divieto di compiere pagamenti, nei limiti di tali somme.
Il vincolo di indisponibilità impresso sulle somme o sui crediti pignorati opera dalla notifica dell'atto di intimazione.
A seguito della suddetta notificazione, il terzo è invitato a rendere apposita
“dichiarazione” al creditore procedente (art. 547 c.p.c.); egli deve specificare di quali somme è debitore verso l'esecutato e se su quelle somme insistono pignoramenti o sequestri precedentemente notificati. Questa dichiarazione viene poi inserita nel c.d.
“fascicolo d'ufficio” del processo esecutivo, sempre che il creditore si sia attivato ad iscrivere a ruolo il pignoramento: ben potrebbe intervenire, ad esempio, lo spontaneo adempimento del debitore principale in sede stragiudiziale o comunque la rinuncia ad iscrivere il pignoramento da parte del creditore, che dovrà notiziare il terzo attraverso apposita dichiarazione, con conseguente “liberazione” dagli obblighi di custode.
La legge 26 novembre 2021, n. 206 ha introdotto nell'art. 543 c.p.c. il quinto comma, prevedendo che il creditore, entro la data dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di pignoramento, notifichi al debitore e al terzo l'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo con indicazione del numero di ruolo della procedura e depositi l'avviso notificato nel fascicolo dell'esecuzione; viene previsto che la mancata notifica dell'avviso o il suo mancato deposito nel fascicolo dell'esecuzione determinino l'inefficacia del pignoramento.
L'onere di impulso, imposto a carico del creditore per evitare la caducazione degli effetti del pignoramento, ha ad oggetto la notifica dell'avviso di "pendenza" della procedura espropriativa, che serve a comunicare al terzo l'intervenuta iscrizione a ruolo e, quindi, la perdurante operatività del vincolo.
4 La legge prevede, quindi, che il terzo pignorato sia posto nella condizione di avere conoscenza legale circa la sorte e l'efficacia del pignoramento, con l'obiettivo di semplificare l'attività demandata al medesimo, specialmente quanto alla verifica della persistenza o meno degli obblighi di custodia a proprio carico.
L'ordinanza di assegnazione del credito pignorato (art.553 cpc) rappresenta, per la sua natura liquidativa e satisfattoria, l'atto finale e conclusivo del procedimento di espropriazione verso terzi, determinando il trasferimento coattivo del credito pignorato dal debitore esecutato al creditore.
Nel caso di specie, , per 8 procedimenti esecutivi, elencati in citazione Pt_3
pagg.2-3, ha lamentato l'omesso svincolo di somme dopo 75 giorni dall'ordinanza di assegnazione del GE oppure dopo la comunicazione di mancata iscrizione a ruolo della procedura.
La convenuta ha spiegato e documentato i motivi che hanno determinato i blocchi per alcune procedure (cfr. comparsa costitutiva pagg.5-6-7) e, nel corso del giudizio, in ragione delle definizioni di concerto con la Cancelleria Esecuzioni, ha chiesto la pronuncia di cessazione della materia del contendere.
La convenuta ha anche spiegato la ragione di persistenza dell'accantonamento per le spese di registrazione delle ordinanze di assegnazione, non essendo intervenute tempestive richieste di rimborso da parte dei creditori pignoranti.
Ciò in linea con il principio secondo cui (cfr. Cass.sez.III 7 giugno 2024
n.16027; Cass. nn. 3206, 3215 e 3217 del 2022, che richiamano Cass. n.
10420/2020) “il costo di registrazione fa capo al debitore originario, tenuto a rifondere il creditore della spesa, e non al terzo pignorato;
qualora per l'incapienza del credito assegnato l'importo dovuto per l'imposta di registro non possa essere effettivamente recuperato, in tutto o in parte, nei confronti del debitore del debitore
(cd. debitor debitoris), questo fa capo per la differenza sussistente sin dall'inizio al debitore originario, tenuto a rifondere il creditore di tutte le spese occorrenti per
l'espropriazione forzata”.
5 Nel corso del giudizio, il confronto tra le parti e l'interlocuzione del terzo pignorato con la Cancelleria Esecuzione Mobiliari ha consentito anche lo svincolo delle somme destinate a “coprire” le spese di registrazione.
ha imputato all'istituto di credito una “condotta inadempiente” Parte_1
ed ha chiesto la condanna al pagamento delle somme non svincolate e degli interessi di mora ex D.Lgs.231-2002.
La stessa, nelle memorie conclusive, ribadendo la necessità di Ctu contabile, ha chiesto la condanna della banca al pagamento degli interessi di mora per il ritardo nello svincolo delle somme.
In ordine alla condotta bancaria, deve dirsi che le emergenze processuali non hanno evidenziato una “univoca” informazione verso il terzo pignorato sulla sussistenza dei presupposti per la disposizione di svincolo, anche nei casi di ordinanze di assegnazione;
basti pensare che alcuni creditori hanno rinunciato al pignoramento o al provvedimento di assegnazione avendo ottenuto il pagamento direttamente da
, debitrice esecutata. Pt_3
Quindi, mancando una situazione chiara e certa sui crediti da soddisfare e sugli importi occorrenti a coprire le spese dell'esecuzione, comprese quelle di registrazione, sembra che la banca abbia prudenzialmente mantenuto il vincolo.
Infatti, “la violazione, anche in buona fede, da parte del terzo degli obblighi di custodia di cui all'art. 546 c.p.c. non fa venir meno gli effetti conservativi del pignoramento e non pregiudica i diritti del creditore procedente, salvo il diritto del terzo ad ottenere il risarcimento del danno dal responsabile del suo errore" (cfr.
Cass.sez.VI 21.11.2019 n.30500).
La debitrice esecutata, onde sostenere il ritardo imputabile al terzo pignorato, fa leva sul termine di 75 giorni (60+15), senza però considerare che gli obblighi di custodia delle somme pignorate possono cessare solo allorquando vi sia stata la definitività dell'assegnazione (ad es. l'ordinanza del GE potrebbe essere impugnata con l'opposizione agli atti esecutivi), la soddisfazione del creditore, il pagamento di tutte le spese che il creditore sostiene per l'esecuzione, comprese quelle di registrazione;
6 ed inoltre, in concreto, non vi sono stati “atti e/o richieste” tese allo svincolo non riscontrate dal terzo pignorato.
Ove poi dovesse valutarsi – in ipotesi - il ritardo della banca, integrante la causa petendi, sarebbe inevitabile rilevare che la debitrice esecutata-correntista non ha allegato elementi a sostegno del presunto danno patrimoniale “per mancata disponibilità di somme” e per “maggiori oneri finanziari”, dovendo escludersi la configurabilità di un danno in re ipsa.
Infine, per gli interessi sulle somme colpite dal vincolo del pignoramento, nell'ambito di un rapporto di conto corrente, non viene in rilievo la nozione di “mora debendi”.
Quindi se, come nel caso in esame, costituisce oggetto di pignoramento il denaro giacente su un conto bancario, l'istituto di credito, costituito custode in quanto terzo pignorato è tenuto a corrispondere non soltanto l'importo disponibile alla data di notifica dell'atto, ma anche gli interessi nel frattempo maturati, nella misura stabilita nel contratto bancario.
Sul punto, Cass. sez.III 6 giugno 2019 n.15308 ha affermato il seguente principio di diritto:
"In caso di sequestro conservativo o di pignoramento di crediti, il terzo sequestratario o pignorato, costituito ex lege custode delle somme pignorate, è tenuto alla corresponsione degli interessi nella misura prevista dal rapporto da cui origina il credito pignorato e con le decorrenze ivi previste;
tali frutti civili di accrescono al compendio sequestrato o pignorato ai sensi dell'art. 2912 c.c.".
Le argomentazioni che precedono dimostrano che l'importo pignorato, sia se assegnato al creditore pignorante, sia se rimasto sul conto, produce interessi secondo le condizioni economiche del rapporto bancario.
Da qui, l'infondatezza della domanda.
Le peculiarità della vicenda contenziosa consentono un'equa compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
7 Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio n.6654-2022 fra le parti indicate in epigrafe, così provvede:
-rigetta la domanda;
-spese compensate.
Così deciso in data 8 marzo 2025
Il Giudice annagrazia lenti
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