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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/10/2025, n. 1434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1434 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente -
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice rel. -
Dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 10483 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno
2025, avente per oggetto: Divorzio congiunto - Scioglimento matrimonio
TRA
nato a [...] il [...], c.f. , rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1 giusta procura in atti, dall'avv. ARTURO MARIA presso il quale elettivamente domicilia
E
nata a [...] il [...], C.F. Controparte_1
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. ARTURO MARIA C.F._2 presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 27/05/2025, e , chiedevano Parte_1 Controparte_1 pronunziarsi lo scioglimento del matrimonio da loro contratto in Forio (Na) in data 3 maggio 2011.
Aggiungevano che dalla loro unione era nata una figlia, , in Lacco Ameno il 20 novembre Per_1
2004, maggiorenne e studentessa. Rappresentavano che tra le parti era intervenuta separazione personale in forza di Sentenza n. 2239/2024, pubblicata il 26/02/2024 emessa dal Tribunale di
Napoli, passata in giudicato.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc.
1 All'udienza cartolare dell'11/9/2025, il Giudice relatore, lette le note di trattazione scritta ritualmente depositate dalle parti in data 29/6/2025 e raccolte le conclusioni, rimetteva la causa al
Collego per la decisone.
Il P.M. concludeva per l'accoglimento della domanda.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L
55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione consensuale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1. La ex dimora coniugale ubicata nel Comune di Forio in Via Montecorvo 5, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, resta definitivamente assegnata al marito che ne è Parte_1 proprietario e vi dimora, come già disposto in sede di separazione, avendo già all'epoca la moglie trasferito la residenza altrove e vivendo la figlia maggiorenne a Roma per ragioni di studio.
3 - La sig.ra potrà continuare ad utilizzare l'immobile ad uso Controparte_1 commerciale di proprietà del marito sito in Forio alla via Parroco Leonardo D'Abundo, n. 54/56 fino a quando la figlia non avrà terminato gli studi universitari, impegnandosi a corrispondere al marito , a titolo di rimborso spese forfettariamente e concordemente determinato, la Parte_1 somma di Euro 500,00 mensili.
4 - Il sig. – quale suo contributo al mantenimento della figlia maggiorenne Parte_1 Per_1
- destina l'intero importo di Euro 500,00 (cinquecento/00) mensili che la moglie si è impegnata a corrispondergli come spese forfettarie per continuare a godere del locale commerciale di parrucchiera di sua proprietà, autorizzando irrevocabilmente la sig.ra a Controparte_1 versare tale somma direttamente alla figlia. In conseguenza di tale accordo pertanto il pagamento del detto contributo al mantenimento di Euro 500 verrà effettuato, in nome e per conto del padre, dalla madre alla figlia Per_1
5. Le spese straordinarie - eccetto il pagamento del canone di locazione dell'immobile preso dalla figlia in locazione a Roma nella misura di cui si dirà al punto 6 del presente accordo - saranno esclusivamente a carico della madre, essendosi tenuto conto nella determinazione della somma concordata fra le parti per il godimento del detto locale commerciale e di tutti gli altri accordi raggiunti.
6. Il sig. si obbliga a versare alla sig.ra , a titolo di Parte_1 Controparte_1 contributo alla spesa straordinaria data dal canone di fitto dell'abitazione condotta in locazione dalla figlia in Roma per la frequenza dell'Università, la somma di Euro 200,00 Per_1
2 (duecento/00) mensili a far data dal 1° gennaio 2025 per la sola durata del relativo contratto di affitto
7. il sig. si obbliga altresì sin d'ora a donare alla figlia l'immobile ad uso Parte_1 Per_1 commerciale sito in Forio alla via Parroco Leonardo D'Abundo n. 54/56, identificato in catasto urbano al foglio 42 part.lla 277 sub 1, Cat. C/1 Classe 5, mq. 38, rendita Euro 1746,66. Tale donazione sarà effettuata al momento in cui la figlia diventerà autonoma economicamente. Tale obbligo di trasferimento è funzionale al raggiungimento del presente accordo di scioglimento del matrimonio.
8. Nulla viene previsto a titolo di mantenimento della moglie o del marito, essendo i coniugi autonomi economicamente.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale pone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, diritti/doveri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia lo scioglimento del matrimonio celebrato dai ricorrenti in Forio (NA) il
03/05/2011 (atto n. 7, parte I , S. , reg. Atti Matrimonio anno 2011);
• omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
• prende atto delle ulteriori pattuizioni;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di FORIO (NA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 3.10.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Eva Scalfati Dott. Raffaele Sdino
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