CA
Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 19/05/2025, n. 416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 416 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
N. 40/2025 Ruolo Generale
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Salerno, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Presidente di Sezione dott. Vito Colucci, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 40/2025 Ruolo Generale avente ad oggetto:
Opposizione avverso provvedimento di rigetto di liquidazione spese legali, in relazione a difesa di ufficio, emesso dalla Corte di Appello di Salerno –
Sezione Unica Penale, in composizione collegiale, nel proc. n. 738/24 R.G. liq., datato 24/X/24, depositato in data 28/10/2024, avente ad oggetto Rigetto di istanza di liquidazione e di pagamento delle spettanze del difensore, e vertente
TRA
Avv. Renato Lamberti, nella qualità di difensore, nominato ex art. 97, 1° comma, c.p.p., del sig. nato a [...] il Persona_1
29/12/1940 e deceduto il 21/11/2018, difensore di se stesso, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Salerno alla via S. Mobilio n. 82;
RICORRENTE OPPONENTE
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore;
Controparte_1
RESISTENTE OPPOSTO NON COSTITUITO
Conclusioni.
La parte ricorrente ha rassegnato le sue conclusioni come da note di trattazione scritta in relazione all'udienza dell'8/5/2025, nei termini specificati nelle note stesse. La causa, quindi, è stata rimessa in decisione.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso iscritto a ruolo in data 12/1/2025 l'avv. Renato
Lamberti, nella qualità di difensore, nominato ex art. 97, 1° comma, c.p.p., del sig. nato a [...] il [...] e deceduto il Persona_1
21/11/2018, ha proposto opposizione avverso provvedimento di rigetto di liquidazione spese legali, in relazione a difesa di ufficio, emesso dalla Corte di Appello di Salerno – Sezione Unica Penale, in composizione collegiale, nel proc. n. 738/24 R.G. liq., datato 24/X/24, depositato in data 28/10/2024, nei confronti del . Controparte_1
La parte resistente non si è costituita. La parte ricorrente ha rassegnato le sue conclusioni come da note di trattazione scritta in relazione all'udienza dell'8/5/2025, nei termini specificati nelle note stesse. La causa, quindi, è stata rimessa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il provvedimento impugnato.
Il provvedimento impugnato è costituito dal decreto di rigetto di liquidazione spese legali, in relazione a difesa di ufficio, emesso dalla Corte di Appello di Salerno – Sezione Unica Penale, più sopra indicato. Con tale decreto la Corte di Appello ha rigettato l'istanza di liquidazione proposta, in data 25/2/2023, dall'avv. Lamberti, nella veste più sopra specificata, in relazione al compenso concernente l'attività da tale difensore svolta con riguardo al processo penale n. 725/2022 R.G. Appello;
questo processo penale è stato definito con sentenza della Corte di Appello di Salerno –
Sezione Unica Penale del 20/2/2023, con la quale è stato dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato appellante Persona_1
per essersi il reato ascrittogli estinto per intervenuta morte del reo.
La Corte di Appello – Sezione Unica Penale con il decreto attualmente impugnato ha rigettato l'istanza di liquidazione proposta dall'avv. Lamberti, quale difensore di ufficio di sulla Persona_1
base della seguente motivazione: «rilevato che dagli atti risulta che nel caso di specie, l'iter procedimentale necessario per il recupero del credito professionale si è arrestato a mancata azione verso gli eredi e, dunque, non è stato completato con gli ulteriori adempimenti richiesti dalla Legge, al fine di accertare l'effettivo, infruttuoso, recupero del credito per l'attività
2 professionale svolta;
che dunque l'istanza del 25/2/23 dell'Avvocato Renato
Lamberti va rigettata in quanto ella non ha completato l'iter procedimentale necessario per il recupero del credito professionale».
I motivi della impugnazione.
Il ricorrente avv. Lamberti ha, in particolare, posto a fondamento dell'impugnazione i seguenti motivi: «… -che tale provvedimento di rigetto è totalmente errato ed ingiusto, -che il pagamento ai difensori di ufficio per le difese di ufficio consiste in una mera anticipazione che lo Stato fa al difensore, potendo poi lo Stato recuperare il credito anticipato dall'Erario in favore del difensore, servendosi dell'Agenzia delle Entrate, che ha tutti i mezzi più comodi per conoscere ed individuare il modo di recuperare il credito, -che la giurisprudenza ritiene che, nei casi di morte dell'imputato precedente all'attività svolta dal difensore d'ufficio, l'attività eseguita dal difensore d'ufficio deve essere liquidata immediatamente, senza che il difensore tenti il recupero nei confronti degli eventuali eredi, applicandosi estensivamente, in questi casi, la normativa applicabile ai casi di imputati irreperibili (cfr. Cass. Sez. IV Pen. 16.10.2007 n. 26655 e Corte di Appello di
Catania proc. RGCA n. 365/2019 sentenza del 30.05.2002), -che il difensore d'ufficio non può ricercare gli eventuali eredi del de cuius ed escuterli tutti, anche a causa della difficoltà o impossibilità di fare adempimenti che spettano allo Stato, trattandosi di mera anticipazione che deve essere eseguita ai difensori d'ufficio. -che tra l'altro, gli eventuali chiamati all'eredità (e non ancora eredi) hanno dieci anni di tempo per accettare o meno l'eredità, -che, ovviamente, i difensori di ufficio non possono attendere oltre tredici anni
(compreso il tempo per escutere gli eredi ed ottenere la liquidazione), per ricevere il compenso relativo all'attività svolta».
La decisione.
L'opposizione è infondata e va rigettata.
L'art. 116 del D.P.R. n. 30/5/2002, n. 115, dispone quanto segue:
«Art. 116 (Liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore di ufficio) 1.
L'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio sono liquidati dal magistrato, nella misura e con le modalità previste dall'articolo 82 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84, quando il difensore dimostra di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali.
3 2. Lo Stato ha diritto di ripetere le somme anticipate, a meno che la persona assistita dal difensore d'ufficio non chiede ed ottiene l'ammissione al patrocinio».
La cassazione ha affermato, sul punto, i seguenti principi:
Cass. pen., sez. 4, sentenza n. 26655 ud. 16/10/2007 (dep. 2/7/2008): «… Il provvedimento di rigetto si affida all'ulteriore considerazione che il difensore istante non aveva esaurito nei confronti del cliente le procedure per il recupero dei crediti poi azionati nei confronti dello Stato. Questa Corte, a partire dalla previsione espressa di legge che esclude che sia in ogni caso indispensabile il previo inutile esperimento delle procedura di recupero per il difensore dell'imputato irreperibile ha affermato un principio di equiparabilità della non necessità di previo esperimento a situazioni assimilabili a quella espressamente esonerata per comando esplicito della legge (per l'imputato latitante (Cassazione Penale Sez. 4^, sent. n. 115 del 05 gennaio 2006) e in una pronunzia apparentemente di contrasto ha sostanzialmente confermato il principio a condizione che la situazione equiparabile non sia frutto di una volontaria scelta dell'imputato (Cassazione Penale Sez. 4^, sent. n. 48217 del
15 dicembre 2004). Considerato che nel caso di specie le operazioni di previo recupero non furono completata e a causa della morte del debitore e della assenza di eredi che ne avessero accettato l'eredità, in applicazione del richiamato principio di equiparazione la Corte di Venezia avrebbe dovuto ritenere non necessario il previo completamento delle procedura di recupero a partire dalla data della morte senza successori del debitore». In motivazione la cassazione precisa che, nel caso di specie, “L'imputato prima risultò trasferito, poi deceduto e con eredi che avevano rinunziato alla eredità
…”;
Va, a questo punto, osservato quanto segue, alla luce dei principi enunciati dalla Suprema Corte. La situazione dell'imputato deceduto può, in certi casi, assimilarsi alla situazione dell'imputato irreperibile (cfr. art. 117
d.p.r. n. 115/2002). Le due situazione, tuttavia, non sono del tutto equiparabili, come si evince dai suddetti principi enunciati dalla cassazione.
Il soggetto deceduto può avere o non avere degli eredi o ex lege o ex testamento. In mancanza di successibili, l'eredità è devolta allo Stato e l'acquisto opera di diritto senza bisogno di accettazione, né può farsi luogo a
4 rinunzia (cfr. art. 586, primo comma, c.c.).
Nel caso del soggetto deceduto, quindi, esiste sempre un soggetto che ha la titolarità dei diritti successori (diverso, ovviamente, dal deceduto), mentre nel caso del soggetto irreperibile la titolarità di eventuali beni resta pur sempre in capo all'irreperibile e non sussistono ulteriori soggetti responsabili per i debiti dell'irreperibile.
Dalle pronunce della cassazione più sopra citate, quindi, si evince chiaramente che, nel caso di soggetto deceduto, il difensore di ufficio è gravato dall'onere di cui all'art. 116, primo comma, ultima parte, del D.P.R.
n. 115/2002, e cioè dall'onere di dimostrare di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali, ed è esonerato da questo onere soltanto qualora le operazioni di previo recupero non furono completate a causa della morte del debitore e della assenza di eredi che ne avessero accettato l'eredità [cfr., in particolare, Cass. pen., n. 26655 del 2008, più sopra citata). In altri termini, il difensore di ufficio che chiede la liquidazione dell'onorario e delle spese deve dimostrare che, deceduto il soggetto obbligato, non vi sono eredi di tale soggetto (eredi diversi dallo Stato, con riguardo al disposto dell'art. 586 c.c.). Solo qualora dimostri di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali o di non aver potuto esperire tali procedure per assenza di successibili, il difensore potrà ottenere la liquidazione ai sensi dell'art. 116 del d.p.r. n. 115/2002.
Su questa conclusione non incide la circostanza che lo Stato, dopo aver anticipato le somme al difensore, abbia diritto di ripetere le somme anticipate, ai sensi dell'art . 116, secondo comma, d.p.r. n. 115/2002 (“a meno che la persona assistita dal difensore d'ufficio non chiede ed ottiene l'ammissione al patrocinio”: cfr. art. 116, secondo comma, d.p.r. n.
1215/2002). La liquidazione in favore del difensore, infatti, va effettuata sempre che sussistano tutti i presupposti di cui all'art. 116, primo comma,
d.p.r. n. 115/2002, a prescindere da ogni ulteriore vicenda. Una volta, poi, che lo Stato abbia anticipato le somme, quest'ultimo potrà procedere al recupero delle somme stesse.
Nel caso qui esaminato il ricorrente avv. Lamberti non ha neppure adeguatamente dedotto la eventuale assenza di successibili (diversi dallo
Stato); il ricorrente, peraltro, non ha fornito alcuna idonea prova da cui possa
5 desumersi tale assenza.
Da quanto esposto consegue che il ricorrente difensore non ha dimostrato di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali (cfr. art. 116, primo comma, ultima parte, d.p.r. n. 115/2002).
Egli, quindi, non ha diritto a chiedere la liquidazione in questione.
I motivi della opposizione sono, pertanto, infondati e la decisione impugnata è corretta. L'opposizione va, quindi, rigettata e la decisione oggetto di impugnativa va confermata.
Nulla va disposto per le spese, atteso che l'Amministrazione resistente, non soccombente, non si è costituita in giudizio.
Va, poi, dato atto della sussistenza dei presupposti perché la ricorrente opponente sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi del comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. n. 115 del 30/5/2002, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Presidente di Sezione dott. Vito Colucci, pronunciando, in particolare, in ordine, alla Opposizione avverso provvedimento di rigetto di liquidazione spese legali, in relazione a difesa di ufficio, emesso dalla Corte di Appello di Salerno – Sezione Unica Penale, in composizione collegiale, nel proc. n. 738/24 R.G. liq., datato 24/X/24, depositato in data 28/10/2024, avente ad oggetto Rigetto di istanza di liquidazione e di pagamento delle spettanze del difensore, opposizione proposta nell'interesse dell'avv. Renato Lamberti, nella qualità di difensore, nominato ex art. 97, 1° comma, c.p.p., del sig. nei Persona_1
confronti del , in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, resistente opposto non costituito, disattesa o assorbita ogni diversa istanza, domanda, deduzione o eccezione, così provvede:
1. rigetta l'opposizione;
2. conferma il provvedimento impugnato;
3. nulla per le spese del presente procedimento;
4. la Corte di Appello dà atto della sussistenza dei presupposti perché la parte ricorrente opponente Avv. Renato Lamberti sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
6 dovuto per l'impugnazione, ai sensi del comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. n. 115 del 30/5/2002, se dovuto.
Salerno, 19/5/2025
Il Presidente di Sezione
Dott. Vito Colucci
7