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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 15/12/2025, n. 2743 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 2743 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA
Il Tribunale, in composizione monocratica in persona del giudice dr.ssa ND Romanò, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5356 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 vertente:
TRA
nato a [...], Brasile, il 29/05/1976, in proprio ed in qualità di Parte_1 rappresentante processuale e genitore esercente la patria potestà sui minori Persona_1
nata a [...], Brasile, il 20/07/2005, nonché , nato a
[...] Parte_2
San Paolo, Brasile, il 01/07/2009; con in qualità di Controparte_1
rappresentante processuale e genitore esercente la patria potestà sui minori Persona_2
nata a San Paolo, Brasile, il 10/08/2018,
[...] Parte_3
nato a [...], il [...];
[...]
nato a [...], Brasile, il 03/05/1978, in proprio ed in qualità di CP_2 rappresentante processuale e genitore esercente la patria potestà sui minori con
[...]
di nata a [...], Persona_3 Persona_4
Brasile, il 15/10/2010, , nato a [...], Brasile, il Parte_4
06/01/2014;
, nata a [...], il [...]; Parte_5
nato a [...], Brasile, il 19/03/1981, in proprio ed in qualità di Parte_6 rappresentante processuale e assieme a Controparte_3 genitore esercente la patria potestà sui minori , nato a [...], Persona_5
Brasile, il 19/02/2011, , nata a [...], Brasile, il 27/05/2012, Controparte_4
, nata nella città di San Paolo, stato di San Paolo, Brasile, il Parte_7
09/05/2015, tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Annamaria Zarrelli
- RICORRENTI -
E
, (C.F. ) in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato Controparte_5 P.IVA_1
e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, presso i cui Uffici domicilia ope legis, in Catanzaro, alla Via G. Da Fiore, n. 34;
- RESISTENTE -
Con l'intervento necessario del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catanzaro.
Oggetto: riconoscimento cittadinanza italiana “jure sanguinis”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato, i ricorrenti in epigrafe indicati hanno convenuto davanti all'intestato Tribunale il , chiedendo che venga dichiarato Controparte_5 il loro status di cittadini italiani in quanto discendenti in linea retta dal cittadino italiano Per_6
(indicato nei successivi certificati, tutti debitamente rettificati, anche come
[...] Parte_8
o o o ) nato a [...] il
[...] Parte_9 Parte_10 Parte_8
10/04/1881 ed emigrato in Brasile senza aver mai rinunciato alla cittadinanza italiana, come da certificato negativo di naturalizzazione.
I ricorrenti hanno rappresentato che l'avo contraeva matrimonio in Brasile con la Sig.ra Persona_7
in data 23/09/1905 e dalla loro unione nasceva la Sig.ra in data
[...] Persona_8
04/04/1911; la Sig.ra indicata nei successivi certificati anche come Persona_8 [...]
, contraeva matrimonio in Brasile con il Sig. in data 27/12/1941, la Parte_11 Persona_9 quale assumeva così il nome di , salvo poi riacquistare il proprio nome da Parte_12 nubile a seguito di divorzio. Dalla loro unione nasceva la Sig.ra in data Persona_10
13/03/1949; ella contraeva matrimonio in Brasile con il Sig. in data Persona_11
03/05/1975, assumendo pertanto il nome di Dalla loro unione nascevano: Persona_12
A) nato il [...], ricorrente;
Parte_1
B) nato il [...], ricorrente;
CP_2
C) nato il [...], ricorrente. Parte_6
A) Nucleo familiare di Parte_1
A1) sposava la Sig.ra in data 31/05/2002 e dalla loro unione Parte_1 Parte_13 nascevano: nata il [...] ricorrente;
nato il Persona_1 Parte_2
01/07/2009 minore ricorrente;
A2) Successivamente il Sig. contraeva matrimonio in Brasile con la Sig.ra Parte_1 [...]
in data 10/08/2019 e dalla loro unione nascevano: Controparte_1 Persona_2
nata il [...], minore ricorrente;
nato il
[...] Parte_3
18/03/2020, minore ricorrente.
B) Nucleo familiare di CP_2
Il Sig. ricorrente, sposava la Sig.ra in data 04/10/2008; CP_2 Persona_3 dalla loro unione nascevano: nata il [...], minore ricorrente;
Persona_4 [...]
nato il [...], minore ricorrente;
nata il Parte_4 Parte_5
14/08/2018, minore odierna ricorrente.
C) Nucleo familiare di Parte_6
Il Sig. contraeva matrimonio in Brasile con la Sig.ra Parte_6 Controparte_3
, in data 22/12/2006 e dalla loro unione nascevano: nato il
[...] Persona_5
19/02/2011, minore ricorrente;
, nata il [...], minore ricorrente;
Controparte_4 [...]
, nata il [...], minore ricorrente. Parte_7
I ricorrenti hanno, altresì, dedotto di aver presentato richiesta di convocazione presso il Pt_14
d'Italia di San Paolo (Brasile) seguendo le istruzioni reperibili sul sito web istituzionale del al fine di vedersi riconoscere la cittadinanza italiana iure sanguinis senza ricevere alcun Pt_14 fattivo riscontro.
Il si è costituito in giudizio senza contestare nel merito la domanda di Controparte_5 cittadinanza, rimettendosi al giudice per la verifica dei presupposti di legge e chiedendo la sospensione del procedimento ai sensi dell'art. 295 c.p.c. in virtù della questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Bologna, poi risolta il 31/07/2025 con sentenza depositata dalla Corte Costituzionale. Il resistente ha altresì chiesto la compensazione delle spese, in CP_5 caso di riconoscimento della cittadinanza in capo ai ricorrenti.
Il P.M. in sede ha espresso parere favorevole all'accoglimento della domanda.
Istruita con produzione documentale, all'udienza del 4/12/2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
***
Preliminarmente, va affermata la competenza dell'intestato Tribunale, atteso che, a mente dell'art. 4, co. 5, D.l. n. 13/2017, nella sua più recente versione, “quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”.
Nel caso di specie, l'avo degli odierni ricorrenti era originario di OP (CS), circostanza da cui, unitamente alla residenza all'estero dei ricorrenti, discende la competenza di questo Tribunale, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea.
L'azione appare legittimamente promossa anche con riguardo ai figli minorenni pur in carenza di autorizzazione del giudice tutelare ai sensi dell'art. 320 c.c., atteso che l'atto compiuto in nome e per conto del figlio deve essere ritenuto di ordinaria amministrazione poiché mira a conservare e/o procurare un vantaggio o a evitare una perdita al patrimonio del minore e non appare suscettibile di arrecare pregiudizio o diminuzione del suo patrimonio, non potendosi dubitare che la richiesta di riconoscimento di una cittadinanza (peraltro azione dichiarativa) debba rientrare tra gli atti vantaggiosi per il minore (cfr. Corte di cassazione Sez. 2, Sentenza n. 743 del 19/01/2012, per cui
«in tema di rappresentanza processuale del minore, l'autorizzazione del giudice tutelare ex art. 320 cod. civ. è necessaria per promuovere giudizi relativi ad atti di amministrazione straordinaria, che possono, cioè, arrecare pregiudizio o diminuzione del patrimonio e non anche per gli atti diretti al miglioramento e alla conservazione dei beni che fanno già parte del patrimonio del soggetto incapace»).
Nel merito la domanda è fondata e viene pertanto accolta.
Nella fattispecie, i ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da cittadino italiano emigrato in Brasile.
La linea di discendenza rappresentata nel ricorso risulta puntualmente documentata dalle parti ricorrenti, che hanno depositato l'atto di nascita ed il certificato negativo di naturalizzazione brasiliana del sig. (noto, in seguito, anche come o Persona_6 Parte_8 Pt_9
o o ), unitamente agli ulteriori atti di nascita dei
[...] Parte_10 Parte_8 discendenti.
Dal canto suo, la parte convenuta non ha depositato alcuna documentazione comprovante l'intervenuta rinuncia alla cittadinanza italiana da parte dell'ascendente cittadino italiano né la sussistenza di ulteriori fatti interruttivi. In merito, si rammenta che, come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità (Cass SS.UU., 24/8/2022, n. 25317), colui che richiede il riconoscimento della cittadinanza deve provare il fatto acquisitivo (la nascita da cittadino italiano) e la linea di trasmissione, essendo a carico della controparte che abbia proposto la relativa eccezione l'onere di provare l'eventuale fattispecie interruttiva.
Dall'esame della documentazione depositata emerge che la linea di discendenza che riconduce all'avo italiano contempla passaggi per via materna intervenuti prima dell'entrata in vigore della
Carta costituzionale. Nella fattispecie il passaggio da via paterna a via materna avviene dalla sig.ra figlia dell'avo, per cui i ricorrenti sono discendenti in linea retta, da una Persona_8 cittadina italiana, in assenza di eventi interruttivi. La trasmissione jure sanguinis era infatti all'epoca prevista – salvi casi marginali – unicamente per via paterna, ed inoltre l'art. 10 della l. n. 555/1912 stabiliva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.
Va, pertanto, richiamato l'insegnamento della Corte Costituzionale che con sentenza n. 30 del
28.01.1983 ha dichiarato “l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge 13 giugno 1912,
n. 555, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”.
Tale sentenza ha riconosciuto ai figli di cittadina italiana nati dopo l'entrata in vigore della
Costituzione (01.01.1948) il diritto alla cittadinanza italiana fino ad allora non riconosciuta. In precedenza, la medesima Corte, con la Sentenza n. 87 del 09-16 aprile 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 29 Cost., l'art.10 della Legge n. 555 del
1912, “nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna”.
La sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 4466 del 25.02.2009 ha successivamente riconosciuto l'efficacia retroattiva della sentenza della Corte costituzionale n. 30 del 1983 - così come quella della sentenza n. 87 del 1975 - riconoscendo così il diritto alla cittadinanza italiana anche ai figli di cittadina italiana nati prima del 01.01.1948 e precisando che “sul piano logico prima che su quello giuridico, ai sensi dell'art. 136 Cost. e della L. 11 marzo 1953, n. 87, art. 30, la cessazione degli effetti della legge illegittima perché discriminatoria, non può non incidere immediatamente e in via "automatica" sulle situazioni pendenti o ancora giustiziabili, come il diritto alla cittadinanza, potendo in ogni tempo, dalla data in cui la legge è divenuta inapplicabile, essere riconosciuto l'imprescrittibile diritto alla mancata perdita o all'acquisto dello stato di cittadino degli ascendenti della ricorrente e quindi il diritto di questa alla dichiarazione del proprio stato, come figlia di madre cittadina per la filiazione da donna che, dal 1 gennaio 1948, deve ritenersi cittadina italiana. Gli effetti prodotti da una legge ingiusta e discriminante nei rapporti di filiazione e coniugio e sullo stato di cittadinanza, che perdurino nel tempo, non possono che venire meno, anche in caso di morte di taluno degli ascendenti, con la cessazione di efficacia di tale legge, che decorre, dal 1 gennaio 1948, data dalla quale la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata a causa di una norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo stato degli aventi diritto.
Le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1° gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga, la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale. Di certo non può costituire criterio ermeneutico in senso opposto degli effetti delle sentenze d'incostituzionalità delle leggi, la diffidenza della prassi amministrativa verso una eccessiva espansione della retroattività, che potrebbe dar luogo ad una moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri Stati” (v. sent. Sez. Un. cit.).
Pertanto, in forza della efficacia delle pronunce di incostituzionalità appena ricordate, dalla data di entrata in vigore della nuova Costituzione la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche ai figli di madre cittadina che non l'avevano acquistata perché nati anteriormente al 1° gennaio 1948, e conseguentemente ai loro discendenti.
Tutto ciò premesso, deve essere accolta la domanda avanzata dai ricorrenti, dichiarando che gli stessi sono cittadini italiani dalla nascita.
Sussistono giusti motivi, in ragione della materia trattata e della sostanziale mancata opposizione della parte convenuta, per la compensazione integrale delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro-Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, definitivamente pronunciando così decide:
A) Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara lo status di cittadini italiani dei ricorrenti;
B) ordina al e, per esso all'Ufficiale di Stato civile competente, di procedere Controparte_5 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
C) dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Catanzaro il 4.12.2025.
Il Giudice
Dott.ssa ND Romanò