Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. III, sentenza 23/01/2026, n. 163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 163 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00163/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00476/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 476 del 2020, proposto da
Brezza di Mare S.r.l. Unipersonale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Carmelo D'Antone, Antonia De Lorenzo ed Enrico Bottone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Camaiore, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato IA Grazia Zicari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- della deliberazione del Consiglio comunale n. 43 del 30.09.2019, comunicata in data 11.20.2019 e divenuta esecutiva in data 28.10.2019, con la quale è stato approvato lo “schema di convenzione da stipulare finalizzato al conseguimento di titolo abilitativo avente per oggetto la ristrutturazione edilizia con cambio di destinazione d'uso da edificio ricettivo a residenziale in osservanza dell'art. 28 delle N.T.A. del vigente Regolamento urbanistico dell'edificio denominato Ex Hotel Sorriso”;
- dello schema di convenzione al legato sotto la lettera C) alla suddetta deliberazione;
- dell’art. 28 delle N.T.A. del vigente Regolamento urbanistico del Comune di Camaiore per come richiamato nell’ atto deliberativo e che ne costituisce il presupposto di fatto e di diritto;
- oltre che di ogni altro atto comunque connesso, presupposto o conseguente in quanto lesivo degli interessi della ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Camaiore;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 gennaio 2026 il dott. ID IE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. In data 10 aprile 2018, con istanza prot. n. 21597, la ricorrente richiedeva al Comune di Camaiore il rilascio di un permesso di costruire convenzionato per la realizzazione di un intervento di ristrutturazione edilizia conservativa con cambio di destinazione d’uso da turistico-ricettiva a residenziale, avente ad oggetto l’immobile in sua proprietà denominato “ ex Hotel Sorriso ”, sito in Località Lido di Camaiore, alla via Cristoforo Colombo n. 85 e 87.
Con la delibera impugnata, il Comune di Camaiore approvava lo schema di convenzione accessiva al permesso di costruire, con cui l’Ente calcolava la monetizzazione degli standards urbanistici che la Società ricorrente avrebbe dovuto corrispondere per ottenere il rilascio del richiesto titolo, in applicazione della previsione di cui all’art. 28 delle NTA del Regolamento Urbanistico del medesimo Comune, come modificato dalla cd. variante normativa recata dalla delibera di consiglio comunale n. 40 del 13 luglio 2015.
In particolare, lo schema di convenzione in contestazione prevedeva che la società ricorrente, all’atto della sottoscrizione, avrebbe dovuto impegnarsi a corrispondere al Comune di Camaiore la somma complessiva di euro 627.207,00, quale importo dovuto per la monetizzazione degli standards urbanistici e per la monetizzazione della cessione delle aree per edilizia residenziale pubblica, a titolo di perequazione urbanistica, oltre agli oneri ordinari di urbanizzazione.
2. Avverso la delibera in epigrafe, la società ricorrente è insorta con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, che, a seguito di opposizione del Comune di Camaiore, è stato ritualmente trasposto in sede giurisdizionale.
Deve precisarsi che la domanda caducatoria veicolata con il ricorso in scrutinio ha ad oggetto immediato l’art. 28 delle NTA del Regolamento Urbanistico del Comune di Camaiore, mentre avverso lo schema di convenzione sono proposte le medesime censure a titolo di illegittimità derivata, secondo il noto schema atto generale illegittimo – atto applicativo lesivo.
2.1 In particolare, avverso i provvedimenti gravati, la ricorrente ha prospettato i seguenti motivi di impugnazione:
- “ 1. Illegittimità della deliberazione del Consiglio comunale n. 43 del 30 settembre 2019 per illegittimità dell’art. 28 delle N.T.A. del Regolamento urbanistico sotto il profilo della violazione e falsa applicazione dell’art. 63 della L.R.T del 10 novembre 2014, n. 65 oltre che dell’art. 53 della Costituzione. Eccesso di potere sotto il profilo del difetto dei presupposti, dell’ingiustizia manifesta e per sviamento dalla causa tipica. ”.
Con il primo articolato mezzo, la ricorrente ha proposto tre distinte censure.
Nel dettaglio, ad avviso della ricorrente l’art. 28 delle NTA del Regolamento Urbanistico del Comune di Camaiore sarebbe illegittimo perché:
- la monetizzazione dell’obbligo di cessione delle aree avrebbe dovuto essere prevista dal Piano Operativo e non da una variante al Regolamento Urbanistico;
- l’obbligo di cessione delle aree e conseguente monetizzazione avrebbe dovuto essere limitata agli interventi comportanti la realizzazione di “ nuovi insediamenti ” ovvero inquadrabili nell’ambito della “ ristrutturazione urbanistica ”, mentre nel caso di specie si tratterebbe di un intervento di ristrutturazione edilizia conservativa non rientrante nelle predette tipologie, come declinate dall’art. 63 della LRT n. 65/2014;
- l’art. 28 delle NTA del Regolamento Urbanistico si fonderebbe su una non consentita interpretazione estensiva dell’art. 63 della LRT n. 65/2014, che comporterebbe la previsione di una prestazione “ ulteriore ”, sguarnita di copertura legislativa e, in quanto tale, confliggente con la previsione di cui all’art. 53 della Costituzione.
- “ 2. Illegittimità della deliberazione del Consiglio comunale n. 43 del 30 settembre 2019 per illegittimità dell’art. 28 delle N.T.A. del Regolamento urbanistico per violazione e falsa applicazione dell’art. 63 della L.R.T. 10 novembre 2014, n. 65 e dell’art. 53 della Costituzione. Eccesso di potere e sotto il profilo del difetto di istruttoria, dell’illogicità manifesta e dello sviamento dalla causa tipica. ”.
Con il secondo mezzo, la ricorrente assume che l’art. 28 delle NTA del Regolamento urbanistico sarebbe illegittimo, perché esso, oltre a prevedere i predetti oneri a carico della proprietà per qualsivoglia intervento edilizio comportante modifica di destinazione d’uso, non prevede la possibilità di partecipare agli oneri di edilizia residenziale pubblica con tutte le modalità indicate dall’art. 63 della LRT n. 65/2014.
Inoltre, la quota da destinare all’implementazione degli standards urbanistici per verde pubblico e parcheggi individuata in via generale dall’art. 28 delle NTA del Regolamento Urbanistico nel 10% della superficie utile lorda sarebbe arbitraria, in quanto essa avrebbe dovuto essere determinata tenendo conto di altre possibilità, alternative alla cessione, e, in ogni caso, tenendo conto dell’effettivo aumento di carico urbanistico determinato da ogni intervento edilizio, singolarmente considerato.
- “ 3. Illegittimità della deliberazione impugnata anche per violazione e falsa applicazione dell’art. 184 della L.R. T. 10 novembre 2014, n. 65. Eccesso di potere sotto il profilo dell’errore sui presupposti e del difetto di istruttoria. Ma non è solo per i precedenti motivi che la deliberazione in questa sede impugnata deve ritenersi illegittima. ”.
Con il terzo motivo, la ricorrente censura l’art. 28 delle NTA del regolamento urbanistico perché, a suo dire, esso confliggerebbe anche con il disposto di cui all’art.184 della LRT. n. 65/2014.
In sostanza, ad avviso della ricorrente, la monetizzazione degli standards urbanistici costituirebbe una duplicazione degli oneri urbanistici comunque dovuti in ragione dell’esecuzione di interventi edilizi comportanti aumento del corrispondente carico.
In ogni caso, nella prospettiva attorea, l’importo richiesto avrebbe dovuto essere determinato sulla base della differenza tra il carico urbanistico dell’edificio preesistente e quello generato dall’edificio risultante dalla modificazione di destinazione d’uso, che, nel caso di specie, non prevede un incremento di superfici e volumi, sostanziandosi in un intervento di ristrutturazione edilizia conservativa.
- “ 4. Illegittimità della deliberazione impugnata per illegittimità derivata dall’illegittimità dell’art. 28 delle N.T.A. del Regolamento urbanistico per violazione e falsa applicazione degli artt. 142 e 145 della L.R.T. 10 novembre 2014, n. 65, oltre che per la violazione del principio di legalità e di tipicità e nominatività degli atti amministrativi. ”.
Con il quarto motivo, parte ricorrente lamenta l’illegittimità degli atti impugnati anche nella parte in cui prevedono il ricorso al permesso di costruire convenzionato; nella prospettazione della ricorrente, detta previsione non avrebbe copertura legislativa, atteso che per l’esecuzione di interventi di ristrutturazione edilizia conservativa è sufficiente la presentazione di una scia.
3. Si è costituito in giudizio il Comune di Camaiore.
3.1 In punto di fatto, il Comune resistente ha premesso che l’art. 28 delle NTA del Regolamento urbanistico prevede che la trasformazione di strutture alberghiere in edifici a destinazione residenziale è possibile al concorrere delle condizioni ivi indicate e tramite il rilascio di un permesso di costruire convenzionato, con cui il proprietario ovvero l’esecutore dell’intervento avrebbe dovuto assumere i seguenti obblighi:
“ a) reperimento di standards urbanistici per spazi pubblici ed aree previste dal D.M. 1444/1968, da misurarsi sulla base degli abitanti insediabili o per le destinazioni diverse dal residenziale, quelli di cui all’art 5, da cedere al Comune per parcheggi, verde ed eventuali attrezzature pubbliche o, qualora ciò non fosse stato possibile, gli oneri relativi alla realizzazione e al valore venale delle aree stesse; b) reperimento di standards urbanistici per spazi a parcheggio ai sensi dell’art. 41-sexies della Legge n. 1150/1942 e s.m.i o, qualora fosse stata dimostrata l’impossibilità, il pagamento degli oneri relativi alla realizzazione e al valore venale delle aree stesse;
c) reperimento degli spazi a parcheggio, aggiuntivi e/o integrativi di quelli ai punti precedenti, previsti da specifiche discipline di settore nel caso di destinazione d’uso non residenziale; d) della realizzazione di una quota percentuale di edilizia pubblica da riservare alle politiche per la prima casa. A tal fine era prevista la cessione al Comune di Camaiore del 10% della Superficie Utile (SU) delle unità immobiliari realizzate o, in tutto o in parte, la corresponsione di una somma di denaro pari al valore delle unità immobiliari non cedute. Il valore, stabilito sulla base del confronto di mercato, non doveva in nessun caso essere inferiore al valore corrispondente dell’OMI. ”.
La difesa comunale ha poi evidenziato che il Tribunale ha già avuto modo di delibare la legittimità del predetto art. 28, come modificato dalla delibera di C.C. n. 40/2015, con sentenza della I Sezione del 27 giugno 2016 n. 1107.
3.2 In rito, la difesa comunale ha eccepito in primo luogo l’irricevibilità ovvero l’inammissibilità del ricorso per intervenuta acquiescenza, atteso che parte ricorrente, già in sede di presentazione dell’istanza di rilascio del permesso di costruire, dichiarava la volontà di monetizzare gli standards urbanistici, offrendo anche i relativi parametri di calcolo.
In secondo luogo, la difesa comunale ha formulato eccezione di irricevibilità del ricorso per tardività, considerato che la lesività denunciata con il ricorso è riferibile alla delibera di c.c. n. 40 del 13 luglio 2015, che ha modificato in parte qua l’art. 28 delle NTA del Regolamento Urbanistico del Comune di Camaiore e che non è stata impugnata nei termini.
3.3 Nel merito, il Comune ha concluso per il rigetto del ricorso.
4. In vista dell’udienza di merito, entrambe le parti hanno depositato la convenzione sottoscritta tra le stesse in data 22 giugno 2020, in conformità allo schema oggetto del ricorso in esame.
5. All’udienza del 7 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Si può prescindere dall’esame delle eccezioni preliminari sollevate dal Comune di Camaiore, stante l’infondatezza nel merito del ricorso sulla base delle seguenti ragioni.
7. Anzitutto è infondata la censura riguardante la necessità che la monetizzazione dovesse essere prevista dal Piano Operativo anziché dal Regolamento Urbanistico, in conformità alla previsione di cui all’art. 63, commi 3 e 4, della LRT. n. 65/2014.
7.1 In detta prospettiva, deve rilevarsi che la previsione di una variante normativa al Regolamento Urbanistico in luogo di una previsione contenuta nel Piano Operativo Comunale non consente di ritenere di per sé illegittima la regolamentazione dell’istituto in esame.
Deve infatti rammentarsi che la suddetta variante è stata adottata con delibera di consiglio comunale n. 40 del 2015, dunque con rispetto sostanziale delle forme che la stessa norma primaria regionale ha inteso prevedere.
In detta prospettiva, si osserva che il Piano Operativo costituisce atto di pianificazione attuativa adottato dal Comune dotato di Piano Strutturale; esso, pertanto, reca una disciplina di dettaglio sulle modalità di governo del territorio, per cui la stessa finalità può essere traguardata dal Regolamento Urbanistico comunale, quale atto che, al pari di quello, reca previsioni sulle modalità di utilizzo del suolo in conformità dello strumento di pianificazione generale.
Deve anche osservarsi che l’art. 28 delle NTA del Regolamento Urbanistico è stato deliberato dal consiglio comunale, risultando, pertanto, rispettato il principio di competenza, per cui la doglianza veicolata con il mezzo in esame, in difetto di ulteriori allegazioni, si risolve in una censura “ sulla forma degli atti ” non comportante invalidità del provvedimento ai sensi dell’art. 21 octies , comma 2, della legge n. 241/90.
Nella specie, peraltro, si tratta della disciplina di dettaglio che l’art. 63 ha comunque delegato agli “ strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica ”, nell’ambito dei quali rientra il Regolamento Urbanistico.
8. Del pari infondata è la censura con cui parte ricorrente ha ritenuto l’illegittimità dello schema di convenzione perché, a suo dire, le previsioni dell’art. 28 delle NTA del Regolamento Urbanistico e, ancora prima, dell’art. 63 della LRT n. 65/2014, sarebbero applicabili unicamente agli interventi tendenti a realizzare “ nuovi insediamenti ” ovvero a quelli di “ ristrutturazione urbanistica ”, mentre nel caso di specie si tratterebbe di un intervento di ristrutturazione edilizia conservativa con cambio di destinazione d’uso, in quanto tale escluso dal prefato ambito categoriale, attesa anche l’impossibilità di accedere ad interpretazioni estensive del disposto normativo recato dall’art. 63 della LRT n. 65/2014.
8.1 In detta prospettiva, si osserva che questo Tribunale ha già delibato su tale aspetto con la citata sentenza n. 1107/2016, con una motivazione che il Collegio condivide e che ivi richiama ai sensi dell’art. 88, comma 2, lett. d), del c.p.a..
Sul punto controverso, nel richiamato precedente il Tribunale ha osservato che: “ Il Comune di Camaiore, nell’art. 28 oggetto di causa, subordina il rilascio del titolo edilizio per il cambio di destinazione d’uso in residenziale e direzionale alla cessione del 10% della S.U.L. originata dall’intervento, ovvero al versamento di un importo monetario di valore equivalente. La ricorrente sostiene che la norma regolamentare sarebbe viziata per violazione, appunto, dell’art. 63 l.r. n. 65/2014, che limiterebbe il prelievo di S.U.L. ai soli interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione urbanistica, accompagnata quest’ultima dal mutamento di destinazione d’uso.
Neppure tale censura può essere condivisa.
L’operazione compiuta dal Comune consiste a ben vedere nell’assimilare il mutamento di destinazione in residenziale o direzionale alla nuova costruzione. Un’operazione interpretativa della norma di legge regionale, che, comunque la si voglia qualificare (interpretazione analogica o estensiva), si fonda sull’identità di effetti che il mutamento d’uso presenta, quanto ad aumento del carico urbanistico e incidenza sugli standard, rispetto alla nuova edificazione: lo stesso maggior carico che giustifica la rilevanza urbanistica del cambio di destinazione agli effetti delle disposizioni di legge sopra richiamate e implica che l’intervento debba essere assistito da un titolo abilitativo (sempre richiesto per l’introduzione della destinazione d’uso residenziale: art. 136 co. 2 lett. g) n. 3) l.r. n. 65/2014) e conformarsi alla disciplina cogente degli standard di cui al D.M. n. 1444/1968.
La trasformazione territoriale indotta dal cambiamento di destinazione d’uso di un immobile può, anzi, comportare impatti superiori a quelli derivanti da nuove costruzioni, con tutto quel che ne consegue anche in punto di pagamento degli oneri di urbanizzazione (cfr. Cons. Stato, sez. V, 9 aprile 2013, n. 1918), il che ha indotto la giurisprudenza ad affermare che nel concetto di nuova costruzione va ricompresa non solo la realizzazione di un manufatto su un'area libera, ma pure ogni altro intervento che renda il preesistente manufatto oggettivamente diverso in considerazione dell'entità delle modifiche, ovvero della variazione degli standard (così Cons. Stato, sez. V, 3 febbraio 1999, n. 98). Conferma ne è che la stessa legge regionale n. 65/2014 (ma analoghe considerazioni valgono per la previgente legge regionale n. 1/2005) sottopone a contributo gli interventi implicanti il mutamento della destinazione d’uso degli immobili, non diversamente dalle nuove costruzioni (artt. 183 e ss.) e, a fini sanzionatori, equipara il mutamento non consentito della destinazione all’intervento eseguito in assenza del permesso di costruire (artt. 196 e 197).
Ritenere che la legge regionale abbia inteso limitare il prelievo di superficie da destinare all’edilizia residenziale pubblica alle sole ipotesi di nuova costruzione, con esclusione di ogni altra fattispecie equivalente sul piano del carico urbanistico, significherebbe avallare una lettura restrittiva non autorizzata dallo stesso tenore letterale dell’art. 63 cit., che, in quanto norma dichiaratamente di principio, detta criteri generali destinati a essere variamente declinati dai pianificatori comunali.
In altri termini, il “criterio” in virtù del quale le nuove costruzioni sono onerate della cessione di una quota di S.U.L. non va inteso alla lettera, ma – nell’ottica perequativa che vi è sottesa – nel senso della facoltà dei Comuni di imporre il prelievo a fronte di ogni intervento assimilabile a una nuova edificazione a scopo residenziale, ivi compreso il cambio di destinazione d’uso; e in contrario non rileva che lo stesso art. 63 co. 3 lett. b) faccia espressa menzione del cambio di destinazione d’uso in riferimento alla sola fattispecie della ristrutturazione urbanistica, giacché in questo caso la precisazione si rende necessaria a evitare che qualsiasi ipotesi di ristrutturazione urbanistica, ancorché non comportante cambio di destinazione significativo (o aumento delle volumetrie) possa venire assoggettata al prelievo (il che dimostra come il legislatore regionale non attribuisca rilevanza al fatto della ristrutturazione urbanistica in sé considerato, quanto al carico insediativo che ne consegue).
Infine, se è vero che l’art. 63 della legge regionale n. 65/2014 riguarda la sola nuova edificazione – o le fattispecie ad essa assimilabili nei sensi appena precisati – a scopo residenziale, l’equiparazione fra destinazione residenziale e direzionale, operata dall’impugnato art. 28 ai fini del prelievo di S.U.L., trova supporto nell’art. 99 della medesima legge, che autorizza gli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica a individuare aree nelle quali le destinazioni d’uso residenziale, direzionale e di servizio, laddove reciprocamente funzionali, sono assimilabili. ”.
8.2 La censura proposta è, pertanto, infondata.
9. Il secondo e il terzo motivo di ricorso sono infondati.
In particolare, con i predetti mezzi, parte ricorrente ritiene l’illegittimità dell’art. 28 in esame, nella parte in cui esso non prevede la possibilità di concorrere al ristabilimento perequativo degli standards urbanistici secondo le modalità previste dalla norma regionale di riferimento; inoltre, la ricorrente assume che la fissazione della soglia del 10% di SUL, come quota di superficie da cedere ovvero da monetizzare, sarebbe arbitraria; infine, parte ricorrente ritiene che i predetti oneri sarebbero illegittimi perché costituenti una duplicazione degli oneri di urbanizzazione previsti dall’art. 184 della LRT. n. 65/2014.
9.1 In senso reiettivo, il Collegio richiama la più volte citata sentenza del tribunale n. 1107/2016, che su entrambi i prefati aspetti ha precisato condivisibilmente che: “ La ricorrente sostiene che il bisogno di standard aggiuntivi non potrebbe mai essere affermato in termini assoluti, ma andrebbe verificato caso per caso in ragione delle specifiche esigenze della zona omogenea interessata dall’intervento. E aggiunge che, essendo l’area sulla quale insiste l’albergo di sua proprietà interamente urbanizzata, la previsione di un dovere generale di reperimento di aree per standard non il solo scopo di pervenire alla monetizzazione dell’obbligo e, con essa, a un’indebita duplicazione degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione, già intesi a sopperire all’aumento di carico urbanistico derivante dal cambio di destinazione d’uso.
In senso contrario, osserva in primo luogo il collegio come l’obbligo del reperimento di standard aggiuntivi non sia affatto sganciato dalla valutazione delle concrete necessità generate dall’intervento, se si considera che la disposizione impugnata ne collega esplicitamente la misura al numero degli abitanti insediabili e “al mantenimento del minimo livello inderogabile della qualità degli insediamenti auspicata dal D.P.G.R. n. 2/R/2007 e dal D.M. N. 1444/1968”. Né, d’altro lato, viene denunciato in questa sede un problema di anomalo sovradimensionamento degli standard di zona omogenea, peraltro verificabile unicamente al momento della richiesta di rilascio del titolo abilitativo occorrente per procedere alla modifica della destinazione d’uso.
Basti poi ricordare che, per giurisprudenza consolidata, la monetizzazione sostitutiva della cessione di aree per standard è ontologicamente distinta dal pagamento degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione: questo si risolve in un contributo per la realizzazione delle opere stesse, al di fuori di un vincolo di scopo con l'area interessata dalla trasformazione edilizia, mentre la prima afferisce proprio al reperimento delle aree necessarie all'interno della specifica zona di intervento, dovendosi perciò escludere la lamentata duplicazione del medesimo obbligo (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 23 dicembre 2013, n. 6211; id., 8 gennaio 2013, n. 32; id., 28 dicembre 2012 n. 6706; id., 16 febbraio 2011, n. 1013). ”.
9.2 Per dette ragioni, anche il secondo e il terzo motivo di ricorso sono infondati.
10. Infine, è infondato il quarto motivo di ricorso, che assume l’illegittimità della disposizione impugnata nella parte in cui essa richiede il necessario rilascio di un permesso di costruire convenzionato anche per gli interventi di ristrutturazione edilizia conservativa, quale quello di specie, eseguibili tramite scia.
10.1 Anche tale profilo è stato affrontato dalla citata sentenza della I Sezione n. 1107/2016, che su tale aspetto ha condivisibilmente precisato che: “ Il ricorso al convenzionamento del titolo è ribadito dall’art. 28 nella versione di cui alla variante del 2015, che in luogo del contributo dichiarato illegittimo onera la parte privata di reperire gli “standards urbanistici per spazi pubblici e aree previste dal D.M. 1444/1968, da misurarsi sulla base degli abitanti insediabili o, per le destinazioni diverse dalla residenziale, quelli di cui all’art. 5, da cedere al Comune per parcheggi, verde ed eventuali attrezzature”, nonché gli standard per spazi a parcheggio, con facoltà di monetizzazione.
Sul piano procedimentale, lo strumento del permesso di costruire convenzionato – da tempo noto alla prassi e oggi espressamente disciplinato dall’art. 28-bis del D.P.R. n. 380/2001 – costituisce quello più idoneo per soddisfare, al contempo, esigenze di non aggravio dell’azione amministrativa pur in presenza dell’assunzione, da parte del soggetto attuatore dell’intervento edilizio, di obblighi funzionali al soddisfacimento di un interesse pubblico e che, secondo l’elencazione esemplificativa contenuta nella norma, possono riguardare la cessione di aree anche al fine dell'utilizzo di diritti edificatori, ovvero la realizzazione di opere di urbanizzazione, le caratteristiche morfologiche degli interventi, la realizzazione di interventi di edilizia residenziale sociale.
L’indagine va pertanto indirizzata sul contenuto concreto degli obblighi imposti dal Comune resistente ai fini del mutamento di destinazione, e aventi per oggetto l’adeguamento della zona interessata dal cambio di destinazione d’uso al rapporto fra abitanti insediati e spazi pubblici, adeguamento da conseguire mediante cessione delle aree corrispondenti agli standard stabiliti dal D.M. n. 1444/1968, o, per il caso di impossibilità, mediante monetizzazione commisurata al valore venale delle aree stesse. ”.
10.2 Pertanto, anche il quarto motivo di ricorso è infondato.
11. In definitiva, il ricorso è complessivamente infondato.
12. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite nei confronti del Comune di Camaiore, che liquida in complessivi euro 4.000,00, oltre oneri di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 7 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
BE IA BU, Presidente
Raffaello Gisondi, Consigliere
ID IE, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ID IE | BE IA BU |
IL SEGRETARIO