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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 12/03/2025, n. 60 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 60 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI IMPERIA
VERBALE DI UDIENZA
Addì 12/03/2025, davanti al GL Paola Cappello, sono comparsi per la parte ricorrente l'Avv. Siri in sostituzione dell'Avv. Baldassarre e per la parte convenuta l'Avv. Saglietto in sostituzione dell'Avv. Pisanu.
I procuratori delle parti insistono come in atti e come nelle conclusioni rassegnate.
Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio e, all'esito, pronuncia la seguente sentenza dando lettura dei motivi.
Il Giudice
Paola Cappello REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI IMPERIA
Sezione Unica Civile Lavoro
Il Giudice del Tribunale di Imperia, in funzione di giudice unico, in persona della
Dott.ssa Paola Cappello, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al N. R.G. 57 / 2022
promossa da:
, elettivamente domiciliato in Sanremo, Parte_1
Piazza Colombo n. 4, presso lo studio e la persona dell'Avv. BALDASSARRE
MARZIA che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
ricorrente
contro
l' (C.F. Controparte_1
), con sede centrale in Roma, Via Ciro il Grande n. 21, in persona del P.IVA_1
Pag. 2 di 7 legale rappresentante pro – tempore, sia in proprio che nella qualità di mandatario della ( Controparte_2 CP_3
, con sede in Roma, Via G. B. Vico n. 9, e quindi in nome e per conto della
[...] stessa, elettivamente domiciliati presso l'indirizzo pec t nonché presso l'avv. Cristina Email_1
Parola, con studio in Ventimiglia, Via Cavour, n. 31, giusta delega in atti;
resistente
Conclusioni:
Parte ricorrente:
CP Dichiarare ed accertare l'inesistenza di qualsivoglia credito contributivo vantato dall' nei confronti della sig.ra riconducibile all'attività di piccolo imprenditore;
In ogni caso, Parte_1 accertata e dichiarata la cessazione di qualsivoglia attività imprenditoriale della sig.ra
[...]
alla data del 13/08/2001 e lo svolgimento da parte della medesima, in epoca successiva Parte_1 alla data sopra menzionata, di sola attività di lavoro subordinato, dichiarare ed accertare l'inesistenza di CP qualsivoglia credito contribuito vantato dall' nei confronti della sig.ra Parte_1 riconducibile ad attività di piccolo imprenditore successivamente dall'agosto del 2001. Con vittoria di spese e competenze del giudizio da liquidarsi secondo i parametri di cui al DM 55/2014 e successive modifiche e da maggiorarsi di spese generali nella misura del 15% ai sensi dell'art. 2 n. 2 DM citato e di accessori di legge in caso di opposizione alla domanda
Parte resistente:
Voglia l'Ill.mo Giudice del Lavoro del Tribunale di Imperia, ogni contraria domanda ed eccezione, anche istruttoria, reietta e disattesa,
NEL MERITO
Respingere il ricorso avversario e le domande ivi contenute perché infondate in fatto ed in diritto e comunque dichiarare in ogni caso obbligata parte ricorrente al pagamento dei contributi previdenziali e CP_ delle altre somme nella misura che risulterà dovuta all' per le omissioni ed inadempienze di cui è
Pag. 3 di 7 causa, oltre alle sanzioni, le somme aggiuntive e gli accessori del credito maturati e maturandi per legge sino al giorno del saldo, con condanna al relativo pagamento.
Vittoria di spese e competenze di causa
***
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 8.2.2022, ha convenuto in Parte_1 giudizio l' per sentir dichiarare l'inesistenza di qualsivoglia credito CP_1 contributivo nei suoi confronti per l'attività di piccolo imprenditore.
Segnatamente, la ricorrente ha dedotto:
- di essere stata titolare di attività commerciale in Bordighera avente ad oggetto la vendita di calzature con l'insegna “Supermercato Calzature Millepiedi”;
- di aver comunicato al Comune di Bordighera in data 10.8.2001 (con riscontro in data 21.8.2001) la cessazione della propria attività;
- di essersi avveduta, dopo anni, che il professionista che la assisteva aveva omesso la comunicazione all' e alla Camera di Commercio per cui CP_1
l'impresa è stata cancellata solo in data 13.2.2013 (cfr. doc. n. 3);
- che da un accesso all'ufficio locale è venuta a conoscenza di un credito CP_1 contributivo vantato dall'Ente nei suoi confronti, per l'attività di piccolo imprenditore;
- che tale pretesa è insussistente da un lato, poiché prescritta;
- dall'altro, per assenza di presupposto contributivo, ovvero per il mancato svolgimento da parte sua di qualsivoglia attività commerciale, considerando che nei locali sede della sua impresa è stata esercitata dapprima un'attività di vendita di calzature di cui è poi subentrata l'azienda le Persona_1
Rose Rosse s.r.l. ed infine l'Antica sartoria locale come da docc. 4 e 5 del ricorso introduttivo;
Pag. 4 di 7 - di aver svolto a partire dal 2001 attività di lavoro subordinato, in qualità di commessa, cameriera e poi di assistente accompagnatrice di disabili (dal
2008);
Ha concluso chiedendo l'accertamento dell'inesistenza di crediti contributivi per l'attività di piccolo imprenditore successivi all'agosto 2001.
Si è costituito l' deducendo le risultanze dell'iscrizione al RRII e lo CP_1 svolgimento da parte della di attività compatibile con l'attività di Parte_1
impresa.
Ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
La causa è stata istruita in via documentale ed orale e, all'udienza odierna, è stata discussa e decisa mediante lettura integrale della presente sentenza.
***
La domanda è fondata e deve essere accolta.
La disciplina della gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali e del terziario è stata modificata dalla l. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 203 che così sostituisce la l. 3 giugno 1975, n. 160, art. 29, comma 1: "L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla L. 22 luglio
1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
Pag. 5 di 7 d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri e ruoli".
L'iscrizione alla gestione commercianti è, quindi, obbligatoria ove si realizzino congiuntamente le fattispecie previste dalla legge e cioè: la titolarità o gestione di imprese organizzate e dirette in prevalenza con il lavoro proprio e dei propri familiari;
la piena responsabilità ed i rischi di gestione (unica eccezione proprio per i soci di s.r.l.); la partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
il possesso, ove richiesto da norme e regolamenti per l'esercizio dell'attività propria, di licenze e qualifiche professionali.
Nel caso di specie, l'istruttoria orale ha dimostrato la cessazione da parte della di ogni attività di impresa dall'agosto 2001. Parte_1
Il rilievo dell' in merito al fatto che in assenza di comunicazione di cessazione CP_1 dell'attività alle opportune sedi ( e CCIIA) non è risolutivo. CP_1
E' noto, infatti, in proposito, il principio della Suprema Corte secondo cui:
"In materia di previdenza a favore degli artigiani e commercianti, la cessazione
dell'attività commerciale o di quella artigiana comporta l'estinzione dell'obbligo di versare i relativi contributi dalla data della stessa cessazione, indipendentemente
dalla notificazione dell'evento prevista ai fini della cancellazione dall'elenco dei prestatori della specifica attività autonoma. Tuttavia l'iscrizione negli elenchi e il
suo mantenimento possono costituire una presunzione semplice di continuazione
dell'attività lavorativa, in quanto chiari indizi di svolgimento attuale della corrispondente attività professionale, sia pure suscettibili di essere smentiti da una
prova contraria" (Cass. Lav. 12/4/2010 n. 8651 ed anche 3/7/2001 n. 9006 e
24/7/1996 n. 6625, CdA di Genova 27/2/2019 n. 83).
E' solo il caso di segnalare che parte ricorrente ha fornito la richiesta prova contraria a mezzo delle prove documentali ed orali.
Si segnala in proposito la prova del subentro di altra attività nel negozio dove la ricorrente gestiva la propria rivendita di calzature (cfr. docc. 4 e 5 parte ricorrente).
Pag. 6 di 7 La prova della cessazione dell'attività della è stata, inoltre, raggiunta in Parte_1
via orale, laddove i testi e hanno notato la chiusura Testimone_1 Testimone_2 dell'attività e il subentro dei nei medesimi locali, passando davanti al Per_1
negozio (cfr. verbale di udienza del 19.7.2023).
Analogamente, i consulenti della e e Parte_2 Per_2 hanno verificato il subentro dell'attività della Persona_3 Per_1 nell'agosto 2001, esaminando le visure camerali da dove emerge il passaggio di attività, parimenti i consulenti hanno confermato lo svolgimento da parte della ricorrente di attività di natura subordinata dopo il 2001, analizzando il C2 storico
(cfr. verbali di udienza del 17.10.2023).
Deve, pertanto, ritenersi pertanto ampiamente superata la presunzione semplice di prosecuzione dell'attività commerciale da parte della ricorrente, mentre parallelamente, non può dirsi che abbia provato la sussistenza dei presupposti CP_1
contributivi prescritti dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 203.
Il ricorso va, quindi, accolto e le spese seguono la soccombenza secondo i minimi tariffari dello scaglione di riferimento (valore indeterminato complessità bassa).
P.Q.M.
Il Tribunale di Imperia, nella persona del giudice Paola Cappello, definitivamente pronunciando:
- accoglie il ricorso e dichiara l'insussistenza del credito contributivo per cui è causa in capo a , relativo all'attività di piccolo imprenditore;
Parte_1
- condanna l' alla refusione delle spese del giudizio che liquida in Euro CP_1
4.638,00 oltre IVA, CPA ed accessori come per legge.
Così deciso in Imperia, il 12/03/2025
Il Giudice
Paola Cappello
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