Articolo 148 della Legge 23 ottobre 1960, n. 1196
Articolo 147Articolo 149
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13 novembre 1960
Art. 148. Riapertura del procedimento

Il procedimento disciplinare puo' essere riaperto se l'impiegato cui fu inflitta la sanzione, ovvero la vedova o i figli minorenni, che possano avere diritto al trattamento di quiescenza, adducano nuove prove tali da far ritenere che sia applicabile una sanzione minore o possa essere dichiarato il proscioglimento dall'addebito.
La riapertura del procedimento e' disposta dal Ministro su relazione dell'ufficio del personale ed il nuovo procedimento su svolge nelle forme previste dagli articoli 130 e seguenti.
Qualora il Ministro non ritenga di disporre la riapertura del procedimento, provvede con decreto motivato, sentito il Consiglio di amministrazione, per gli ripiegati in servizio al Ministero o ad uffici diversi da quelli giudiziari, ovvero la competente Commissione di disciplina presso la Corte, per gli impiegati in servizio negli uffici giudiziari.
Entrata in vigore il 13 novembre 1960