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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 28/07/2025, n. 1337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 1337 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5581/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott. Roberta Mariotti Giudice onorario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5581/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PIERINI SILVIA Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Pesaro, Via San Francesco D'Assisi n. 52 presso il difensore
Attore
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SPAZZI STEFANO, elettivamente CP_1 P.IVA_1 domiciliata in Ancona, C.so Mazzini n. 170 presso il difensore
Convenuto
e
C/O TRIBUNALE DI ANCONA Controparte_2
Interventore necessario
OGGETTO: Querela di falso
CONCLUSIONI
pagina 1 di 9 All'udienza del 29/04/2025 le parti hanno precisato le conclusioni come da relativo verbale
Parte attrice (come da foglio separato depositato in via telematica in data 28/04/2025):
“Voglia l'On. Tribunale in composizione Collegiale adito, contrariis reiectis:
a) Dichiarare la falsità del contratto tra e del 23/03/2018 già CP_1 Parte_1 depositato in originale nel procedimento n. 2890/2021 introduttivo di primo grado depositato dal legale rappresentante della il giorno 16/11/2021 (procedimento di opposizione a decreto CP_1 ingiuntivo) avanti al su intestato Tribunale Giudice Dott.ssa DANIELI;
b) Dichiarare la falsità del contratto tra e del 23/03/2018 già CP_1 Parte_1 depositato dal legale rappresentante della e posto a base dell'emissione del decreto CP_1 ingiuntivo 619/2021, documento diverso rispetto l'originale di cui al punto a
Il tutto con vittoria di spese, compensi ed onorari e rifusione delle spese già sostenute per il pagamento della CTU;
Spese, diritti ed onorari interamente rifusi. Salvis Juribus”.
Parte convenuta (come da comparsa di costituzione e prima memoria ex art. 183 c.p.c.):
“piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria argomentazione, deduzione ed eccezione disattesa, per tutto quanto esposto in atti
accertare e dichiarare la presente azione avviata dalla Sig.ra inammissibile e/o Parte_1 infondata in fatto ed in diritto e per l'effetto respingerla integralmente con qualunque statuizione.
Con vittoria di spese ed onorari di causa”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione per querela di falso ex art. 221 c.p.c. la sig.ra conveniva in Parte_1 giudizio la in persona del legale rappresentante p.t., per sentire dichiarare la falsità Controparte_1 materiale del contratto tra e del 23/03/2018, depositato in originale nel Controparte_1 Parte_1 procedimento r.g. n. 2890/2021 Tribunale di Ancona di opposizione a decreto ingiuntivo, e già posto a base dell'emissione del decreto ingiuntivo n. 619/2021 opposto.
Parte attrice, a sostegno della domanda, deduceva che nell'ambito del procedimento r.g. n. 2890/2021 avanti al Tribunale di Ancona, instaurato dalla medesima da subito era stata contestata la Parte_1 pagina 2 di 9 veridicità del contratto di appalto posto a base del decreto ingiuntivo, avendo essa evidenziato che il contratto dalla medesima sottoscritto era formato da due fogli stampati su un'unica facciata, che in entrambi aveva apposto la firma, e che l'importo era “di gran lunga più basso rispetto quanto successivamente richiesto con ricorso per decreto ingiuntivo”.
Sosteneva di non avere copia della scrittura privata perché sottoscritta con l'allora fidanzato, il quale a seguito di una brutta discussione l'aveva costretta ad allontanarsi da casa lasciando tutti i suoi oggetti personali all'interno.
Riferiva che, anche in seguito alla costituzione in giudizio della all'udienza del Controparte_1
16/11/2021 il legale della contestava il contratto di appalto depositato in originale, e visto Parte_1 che la non rinunciava ad avvalersi del documento, si vedeva obbligata a proporre Controparte_1 distinto procedimento per far accertare con efficacia di giudicato la falsità del contratto del 23/03/2018 tra le medesime parti.
Per quanto attiene la falsità del documento, deduceva che: il contratto originario si componeva di due fogli uniti da pinzettatura sulla parte sinistra, come di norma, mentre il contratto depositato dalla in originale si compone di un unico foglio, con i segni della pinzettatura sulla parte destra CP_3 della prima pagina (asseritamente oggetto di riempimento abusivo); che l'inchiostro tra le due facciate
è differente in quanto quella recante l'importo del contratto sarebbe stata stampata in un periodo successivo rispetto alla sottoscrizione del documento originario;
che i caratteri delle due facciate sono differenti.
Sosteneva, inoltre, che nel contratto originario recante importo inferiore, e precisamente di € 28.600,00, aveva apposto le firme in entrambi i fogli, e che la ha commesso falsità materiale Controparte_1 alterando il documento originale, modificando il prezzo e ristampando sulla facciata bianca della seconda pagina del contratto. In tal modo la foratura del foglio, prima posto a sinistra, sarebbe passata in modo anomalo a destra.
Il convenuto si costituiva in giudizio contestando l'ammissibilità e la fondatezza della domanda attrice chiedendone il rigetto.
Deduceva che la non ha mai disconosciuto la propria firma, né ha offerto alcun documento Parte_1 di supporto alle proprie ragioni.
pagina 3 di 9 Sosteneva, inoltre, che per espresso disposto dell'art. 221 c.p.c. la querela deve contenere, a pena di nullità, l'indicazione degli elementi e delle prove della falsità e che, nel caso in esame, la querelante ha affidato tutto il proprio impianto probatorio unicamente ad una c.t.u., che non può essere utilizzata al fine di esonerare le parti dall'onus probandi.
Sosteneva, infine, che la avrebbe dovuto fornire la prova di un accordo di contenuto diverso Parte_1 da quello di cui assume l'alterazione, non potendo ricorrersi alla querela di falso in caso di riempimento del documento in modo difforme dai patti.
La causa veniva istruita mediante produzione documentale, ed acquisito l'originale del documento oggetto di querela, veniva disposta c.t.u. sul seguente quesito: “Dica il C.T.U., esaminato l'originale custodito presso la cassaforte del Tribunale, se il contratto stipulato da e Controparte_1 [...] in data 23.03.2018 - avente per oggetto “contratto di ristrutturazione dell'appartamento Parte_1 sito ad Ancona, via Ascoli Piceno n. 30” - sia genuino ovvero frutto d'alterazione successiva;
dica, in particolare, se in base agli elementi a disposizione (colore delle pagine, font, spazio tra le righe, ulteriori caratteristiche del documento), sia possibile stabilire se le due facciate di cui si compone il contratto possano dirsi stampate nello stesso momento o in momenti diversi e successivi”, e veniva nominata C.t.u. la dott.ssa Persona_1
All'udienza del 29/04/2025 le parti precisavano le conclusioni, e all'esito delle note conclusive ex art. 190 c.p.c. depositate, è stata rimessa alla decisione del Collegio.
Il presente giudizio, relativo a querela di falso, è attribuito alla cognizione del Tribunale in composizione collegiale ai sensi dell'art. 225 c.p.c. applicabile ratione temporis.
Va dato atto della regolare instaurazione del contraddittorio anche nei confronti del P.M., risultando dagli atti che lo stesso è stato messo in condizione di intervenire, come risulta dal “Visto” apposto in data 18/05/2022 e successivamente in data 20/03/2023, mentre l'effettiva partecipazione e l'eventuale formulazione di conclusioni sono rimesse alla scelta discrezionale del medesimo organo giudiziario
(Cass.civ. n. 21065/06; Cass. civ. n. 25722/08).
L'attrice assume che il contratto tra e del 23/03/2018 è stato alterato. Controparte_1 Controparte_4
Non disconosce la propria firma sullo stesso, ma lamenta la sostituzione della prima pagina sostenendo che essa era stata ristampata sulla facciata bianca della seconda pagina del contratto modificando il prezzo. pagina 4 di 9 Preliminarmente, sulla base di quanto stabilito dalla conforme giurisprudenza di legittimità, si può affermare che la denunzia dell'abusivo riempimento di un foglio firmato in bianco postula la proposizione della querela di falso tutte le volte in cui il riempimento risulti avvenuto abseque pactis, e cioè in assenza di uno specifico accordo sul contenuto del documento, non anche laddove il riempimento abbia avuto luogo contra pacta (cfr Cass. civ. n. 8105/2020; Cass. civ. n. 18989/2010;
Cass. civ. n. 5245/06); ciò in quanto nella prima ipotesi l'interpolazione del testo investe il modo di essere oggettivo dell'atto, tanto da realizzare una vera e propria falsità materiale, che esclude la provenienza del documento dal sottoscrittore (cfr. Cass civ. n. 5417/14).
La fattispecie di riempimento abusivo “absque pactis” di foglio bianco ricorre qualora sia effettuata l'apposizione di qualsivoglia scritto successivamente alla sottoscrizione del documento, in assenza di un qualche mandato di riempimento conferito dal firmatario: per cui non sussistendo riferibilità psicologica alcuna dello scritto - e non solo del suo contenuto - al soggetto che abbia sottoscritto il documento, se ne deve affermare la falsità.
Ciò posto in punto di diritto, tornando alla vicenda sottoposta al vaglio di questo Tribunale l'attrice denuncia che la ha commesso falsità materiale, alterando il documento originale, Controparte_1 staccando ed eliminando la prima pagina e stampando sulla facciata bianca della seconda pagina del contratto una “prima pagina” dal contenuto difforme rispetto a quella sottoscritta dalle parti.
Pertanto, dandosi atto che il documento è una scrittura privata e che essa fa piena prova, ove sia da considerarsi come legalmente riconosciuta, con riferimento alla provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta, in caso di successive interpolazioni, al fine di “spezzare” il legame esistente tra quella parte del documento e il sottoscrittore, è necessaria la querela di falso (“In caso di mancato disconoscimento della sottoscrizione apposta ad una scrittura privata, per contestare la veridicità materiale di una clausola in quanto non concordata, ma materialmente apposta e, dunque, falsamente inserita nel contratto, è necessaria la proposizione di querela di falso volta a privare l'atto della prova della sua provenienza, dovendosi dimostrare che la clausola non proveniva da entrambe le parti, ma costituiva un'abusiva aggiunta” (Cass. Civ. 08/01/2024, n.635; conforme Cass. Civ. n.32061/21;
Cass. Civ. n. 6534/2013; Cass. civ. n.18664/12).
Inoltre, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità “una volta ritenuta l'unitarietà della dichiarazione, pur se contenuta in più fogli dei quali solo l'ultimo firmato, la scrittura privata deve
pagina 5 di 9 ritenersi valida ed efficace nel suo complesso, poiché la sottoscrizione, ai sensi dell'articolo 2702 del
Cc, si riferisce all'intera dichiarazione e non al solo foglio che la contiene, rimanendo irrilevante la mancata firma dei fogli precedenti, con la conseguenza che, al fine di impedire che l'intero contenuto della scrittura faccia stato nei confronti del sottoscrittore, quest'ultimo ha l'onere di proporre querela di falso” (Cass. civ. n.19147/2023).
Sotto altro profilo, si rileva che “alla parte cui sia riferita una scrittura privata è sempre consentito non solo di disconoscerla, così facendo carico alla controparte della verificazione, ma anche di proporre alternativamente la querela di falso, al fine di negare definitivamente la genuinità del documento, poiché in difetto di limitazioni di legge non può negarsi la facoltà di optare per uno strumento più gravoso ma rivolto al perseguimento di un risultato più ampio e definitivo, qual è quello della completa rimozione del valore dell'atto con effetti "erga omnes". (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza d'appello che aveva reputato non proponibile la querela di falso, se non dopo l'esito sfavorevole dell'eventuale verificazione, in relazione alla sottoscrizione di alcune distinte bancarie di versamento e prelevamento) – Cass. civ. n. 15823/2020.
La convenuta ha eccepito l'inammissibilità della querela di falso per la carenza degli elementi indicati nell'art. 221 c.p.c.
Anche tale eccezione è infondata, posto che la querelante ha indicato gli elementi della falsità, che sono rilevabili e visibili nel documento ictu oculi, sicchè la c.t.u. è stata disposta su prove specifiche precostituite, che hanno formato oggetto di attività deduttiva delle parti.
Tanto chiarito in merito alla sussistenza dell'interesse ad agire della querelante e circa l'ammissibilità della proposta querela di falso, è necessario procedere all'accertamento della falsità del documento.
Nello specifico, si osserva quanto segue:
-il documento impugnato si compone di un singolo foglio formato A4 con testo in stampa fronte/retro;
- in entrambe le facciate del foglio è presente, in alto, l'intestazione della società: ” CP_1
-nella prima facciata, in alto a destra, sono riportati i dati del destinatario “Sig.ra ” Parte_1 seguiti dall'oggetto del contratto (“contratto per ristrutturazione dell'appartamento sito ad Ancona,
Via Ascoli Piceno n. 30, 60100 Ancona”), dalla descrizione delle opere con elenco puntato, ed in calce la dicitura “A corpo € 48.700,00 + IVA (Euro- quarantottomilasettecento/00)”; pagina 6 di 9 - nel retro del foglio, sono anche qui presenti delle righe di testo in stampa che recano le indicazioni relative alle modalità di pagamento, la data del documento “23 marzo 2018”, due timbri e firma della a sinistra e due firme a destra, apposte per accettazione dalla Controparte_1 Parte_1
- sul margine destro del foglio sono presenti i segni di una precedente pinzatura meccanica.
Al riguardo la C.T.U. effettuata dalla dott.ssa (espressamente autorizzata ad Persona_1 avvalersi dell'ausiliario Dott. del Dipartimento di Biotecnologie dell'Università di Persona_2
Pavia) ha accertato che “la stampante impiegata per le scritture presenti sulla prima facciata è una stampante a getto d'inchiostro. La caratteristica peculiare di questo tipo di stampa è rappresentata dal fatto che nella regione interessata dalla stampa è possibile individuare le fibre di cellulosa. Questo fatto è possibile in quanto il mezzo coprente utilizzato in questo tipo di stampa è un inchiostro liquido, particolarmente fluido per evitare che gli ugelli della cartuccia si otturino durante il processo di stampa. Il fatto che il materiale depositato durante la stampa è un sottilissimo velo di liquido che viene assorbito dalla carta fa sì che la trama delle fibre di cellulosa che compongono la carta rimanga perfettamente individuabile.
Le immagini di destra indicano che la stampante impiegata per le scritture presenti sulla seconda facciata è una stampante laser alimentata a toner. In questo caso il mezzo coprente – toner – è un materiale solido che viene fissato sulla superficie della carta a mezzo fusione per passaggio del foglio nell'unità di fusione.
Questo componente della stampante è costituito da due cilindri affacciati: uno opera a 140 – 160°C e serve a fondere il toner, l'altro esercita pressione sul retro del foglio così da favorire l'adesione del toner fuso alla superficie della carta. Il risultato è una sorta di strato solido aderente alla carta, totalmente opaco e quindi tale da mascherare la trama delle fibre di cellulosa”.
Altra differenza “è fornita dal fatto che i margini della stampa a getto di inchiostro all'ingrandimento appaiono sfrangiati per il deposito delle microgocce di inchiostro. Nel caso della stampa laser a toner
i margini dei caratteri appaiono più regolari e presentano dei piccoli puntini che corrispondono a particelle di toner isolate”.
Dalla CTU si evince, inoltre, che la presenza di fori sul margine destro del foglio - considerando il fronte del foglio la facciata che indica il destinatario del contratto - sta ad indicare che il foglio in verifica doveva essere pinzato ad altro/i foglio/i, e che “Nessuna delle due facciate del foglio in verifica pagina 7 di 9 costituiva la prima pagina del documento di almeno due pagine oggetto di pinzatura. Ciò è confermato dalla mancanza di qualsiasi traccia che indica il contatto dal metallo della parte piana del punto con la superficie del foglio;
- Le tracce di ruggine individuate sulla superficie del foglio circostante i fori della pinzatura della facciata indicata come fronte (con indicazioni cliente) indicano che questa facciata costituiva la facciata ultima, finale del documento pinzato”.
In particolare, dalle risultanze della CTU, con motivazioni logiche e coerenti ai riscontri tecnici effettuati nel corso delle operazioni peritali, emerge che: “i testi delle due facciate sono state prodotte con stampanti diverse: il testo relativo alle generalità del cliente e all'oggetto del contratto è prodotto con stampa ink-jet a inchiostro fluido, il testo relativo alle modalità di pagamento è stato prodotto con stampa laser a toner. La produzione del documento non è quindi contestuale nelle sue parti.
All'origine il documento era costituito da almeno due fogli. Dei due fogli quello che allo stato attuale costituisce l'intero documento doveva essere preceduto da almeno un altro foglio in quanto su nessuna delle quattro coppie di fori presenti ai margini del foglio sono rilevabili tracce grigiastre prodotte per contatto della carta con la parte piatta del punto applicato mediante pressione con la pinzatrice. L'analisi delle caratteristiche della carta nelle regioni limitrofe ai fori da pinzatrice sulla facciata che del documento che reca le generalità del cliente e l'oggetto del contratto ha evidenziato la presenza di tracce di ruggine espressione del contatto con le due parti finali del punto che si chiudono per bloccare i fogli. Sulla base di quanto dimostrato e descritto, in risposta al quesito, si può affermare che le due facciate di cui si compone il contratto possono dirsi stampate in momenti diversi
e successivi”.
Dunque il documento, così come appare allo stato attuale, è il risultato di due successivi processi di stampa.
Questa evidenza, unitamente alla circostanza che il foglio in verifica doveva essere pinzato ad altro foglio, porta a concludere che il documento originario è stato artefatto, e che la ha Parte_1 sottoscritto un documento a stampa diverso da come appare allo stato attuale.
Conclusivamente, va dichiarato che il contratto del 23 marzo 2018 è stato manipolato nella prima facciata della scrittura in parola (non sottoscritta dalla che reca l'intestazione Parte_1 Controparte_1 con l'indicazione del destinatario sig.ra fino alla dicitura in calce 'A corpo € Parte_1
pagina 8 di 9 48.700,00 + IVA (Euro- quarantottomilasettecento/00)', con conseguente accoglimento della querela di falso proposta da parte attrice nei limiti sopra indicati.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Le spese di C.t.u. liquidate come da provvedimento separato vanno poste definitivamente a carico di parte convenuta, con condanna alla rifusione in favore di parte attrice delle spese già sostenute per il pagamento della c.t.u.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) In accoglimento della querela di falso proposta da avverso il contratto tra Parte_1 CP_1
e del 23/03/2018, dichiara la falsità del documento in esame limitatamente alla
[...] Parte_2 prima facciata della scrittura in parola, dall'intestazione con l'indicazione del Controparte_1 destinatario sig.ra fino alla dicitura in calce 'A corpo € 48.700,00 + IVA (Euro- Parte_1 quarantottomilasettecento/00)”.
2) Condanna la in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese di lite Controparte_1 in favore della parte attrice, che liquida in € 7.616,00 per compensi e € 545,00 per esborsi, oltre spese generali 15%, iva e cpa come per legge.
3) Pone le spese di CTU definitivamente a carico di parte convenuta, con condanna alla rifusione in favore di parte attrice delle spese già sostenute per il pagamento della c.t.u..
Ancona, così deciso nella camera di consiglio del 23/07/2025
Il Giudice on. Est. Il Presidente
dott. Roberta Mariotti dott. Silvia Corinaldesi
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott. Roberta Mariotti Giudice onorario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5581/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PIERINI SILVIA Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Pesaro, Via San Francesco D'Assisi n. 52 presso il difensore
Attore
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SPAZZI STEFANO, elettivamente CP_1 P.IVA_1 domiciliata in Ancona, C.so Mazzini n. 170 presso il difensore
Convenuto
e
C/O TRIBUNALE DI ANCONA Controparte_2
Interventore necessario
OGGETTO: Querela di falso
CONCLUSIONI
pagina 1 di 9 All'udienza del 29/04/2025 le parti hanno precisato le conclusioni come da relativo verbale
Parte attrice (come da foglio separato depositato in via telematica in data 28/04/2025):
“Voglia l'On. Tribunale in composizione Collegiale adito, contrariis reiectis:
a) Dichiarare la falsità del contratto tra e del 23/03/2018 già CP_1 Parte_1 depositato in originale nel procedimento n. 2890/2021 introduttivo di primo grado depositato dal legale rappresentante della il giorno 16/11/2021 (procedimento di opposizione a decreto CP_1 ingiuntivo) avanti al su intestato Tribunale Giudice Dott.ssa DANIELI;
b) Dichiarare la falsità del contratto tra e del 23/03/2018 già CP_1 Parte_1 depositato dal legale rappresentante della e posto a base dell'emissione del decreto CP_1 ingiuntivo 619/2021, documento diverso rispetto l'originale di cui al punto a
Il tutto con vittoria di spese, compensi ed onorari e rifusione delle spese già sostenute per il pagamento della CTU;
Spese, diritti ed onorari interamente rifusi. Salvis Juribus”.
Parte convenuta (come da comparsa di costituzione e prima memoria ex art. 183 c.p.c.):
“piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria argomentazione, deduzione ed eccezione disattesa, per tutto quanto esposto in atti
accertare e dichiarare la presente azione avviata dalla Sig.ra inammissibile e/o Parte_1 infondata in fatto ed in diritto e per l'effetto respingerla integralmente con qualunque statuizione.
Con vittoria di spese ed onorari di causa”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione per querela di falso ex art. 221 c.p.c. la sig.ra conveniva in Parte_1 giudizio la in persona del legale rappresentante p.t., per sentire dichiarare la falsità Controparte_1 materiale del contratto tra e del 23/03/2018, depositato in originale nel Controparte_1 Parte_1 procedimento r.g. n. 2890/2021 Tribunale di Ancona di opposizione a decreto ingiuntivo, e già posto a base dell'emissione del decreto ingiuntivo n. 619/2021 opposto.
Parte attrice, a sostegno della domanda, deduceva che nell'ambito del procedimento r.g. n. 2890/2021 avanti al Tribunale di Ancona, instaurato dalla medesima da subito era stata contestata la Parte_1 pagina 2 di 9 veridicità del contratto di appalto posto a base del decreto ingiuntivo, avendo essa evidenziato che il contratto dalla medesima sottoscritto era formato da due fogli stampati su un'unica facciata, che in entrambi aveva apposto la firma, e che l'importo era “di gran lunga più basso rispetto quanto successivamente richiesto con ricorso per decreto ingiuntivo”.
Sosteneva di non avere copia della scrittura privata perché sottoscritta con l'allora fidanzato, il quale a seguito di una brutta discussione l'aveva costretta ad allontanarsi da casa lasciando tutti i suoi oggetti personali all'interno.
Riferiva che, anche in seguito alla costituzione in giudizio della all'udienza del Controparte_1
16/11/2021 il legale della contestava il contratto di appalto depositato in originale, e visto Parte_1 che la non rinunciava ad avvalersi del documento, si vedeva obbligata a proporre Controparte_1 distinto procedimento per far accertare con efficacia di giudicato la falsità del contratto del 23/03/2018 tra le medesime parti.
Per quanto attiene la falsità del documento, deduceva che: il contratto originario si componeva di due fogli uniti da pinzettatura sulla parte sinistra, come di norma, mentre il contratto depositato dalla in originale si compone di un unico foglio, con i segni della pinzettatura sulla parte destra CP_3 della prima pagina (asseritamente oggetto di riempimento abusivo); che l'inchiostro tra le due facciate
è differente in quanto quella recante l'importo del contratto sarebbe stata stampata in un periodo successivo rispetto alla sottoscrizione del documento originario;
che i caratteri delle due facciate sono differenti.
Sosteneva, inoltre, che nel contratto originario recante importo inferiore, e precisamente di € 28.600,00, aveva apposto le firme in entrambi i fogli, e che la ha commesso falsità materiale Controparte_1 alterando il documento originale, modificando il prezzo e ristampando sulla facciata bianca della seconda pagina del contratto. In tal modo la foratura del foglio, prima posto a sinistra, sarebbe passata in modo anomalo a destra.
Il convenuto si costituiva in giudizio contestando l'ammissibilità e la fondatezza della domanda attrice chiedendone il rigetto.
Deduceva che la non ha mai disconosciuto la propria firma, né ha offerto alcun documento Parte_1 di supporto alle proprie ragioni.
pagina 3 di 9 Sosteneva, inoltre, che per espresso disposto dell'art. 221 c.p.c. la querela deve contenere, a pena di nullità, l'indicazione degli elementi e delle prove della falsità e che, nel caso in esame, la querelante ha affidato tutto il proprio impianto probatorio unicamente ad una c.t.u., che non può essere utilizzata al fine di esonerare le parti dall'onus probandi.
Sosteneva, infine, che la avrebbe dovuto fornire la prova di un accordo di contenuto diverso Parte_1 da quello di cui assume l'alterazione, non potendo ricorrersi alla querela di falso in caso di riempimento del documento in modo difforme dai patti.
La causa veniva istruita mediante produzione documentale, ed acquisito l'originale del documento oggetto di querela, veniva disposta c.t.u. sul seguente quesito: “Dica il C.T.U., esaminato l'originale custodito presso la cassaforte del Tribunale, se il contratto stipulato da e Controparte_1 [...] in data 23.03.2018 - avente per oggetto “contratto di ristrutturazione dell'appartamento Parte_1 sito ad Ancona, via Ascoli Piceno n. 30” - sia genuino ovvero frutto d'alterazione successiva;
dica, in particolare, se in base agli elementi a disposizione (colore delle pagine, font, spazio tra le righe, ulteriori caratteristiche del documento), sia possibile stabilire se le due facciate di cui si compone il contratto possano dirsi stampate nello stesso momento o in momenti diversi e successivi”, e veniva nominata C.t.u. la dott.ssa Persona_1
All'udienza del 29/04/2025 le parti precisavano le conclusioni, e all'esito delle note conclusive ex art. 190 c.p.c. depositate, è stata rimessa alla decisione del Collegio.
Il presente giudizio, relativo a querela di falso, è attribuito alla cognizione del Tribunale in composizione collegiale ai sensi dell'art. 225 c.p.c. applicabile ratione temporis.
Va dato atto della regolare instaurazione del contraddittorio anche nei confronti del P.M., risultando dagli atti che lo stesso è stato messo in condizione di intervenire, come risulta dal “Visto” apposto in data 18/05/2022 e successivamente in data 20/03/2023, mentre l'effettiva partecipazione e l'eventuale formulazione di conclusioni sono rimesse alla scelta discrezionale del medesimo organo giudiziario
(Cass.civ. n. 21065/06; Cass. civ. n. 25722/08).
L'attrice assume che il contratto tra e del 23/03/2018 è stato alterato. Controparte_1 Controparte_4
Non disconosce la propria firma sullo stesso, ma lamenta la sostituzione della prima pagina sostenendo che essa era stata ristampata sulla facciata bianca della seconda pagina del contratto modificando il prezzo. pagina 4 di 9 Preliminarmente, sulla base di quanto stabilito dalla conforme giurisprudenza di legittimità, si può affermare che la denunzia dell'abusivo riempimento di un foglio firmato in bianco postula la proposizione della querela di falso tutte le volte in cui il riempimento risulti avvenuto abseque pactis, e cioè in assenza di uno specifico accordo sul contenuto del documento, non anche laddove il riempimento abbia avuto luogo contra pacta (cfr Cass. civ. n. 8105/2020; Cass. civ. n. 18989/2010;
Cass. civ. n. 5245/06); ciò in quanto nella prima ipotesi l'interpolazione del testo investe il modo di essere oggettivo dell'atto, tanto da realizzare una vera e propria falsità materiale, che esclude la provenienza del documento dal sottoscrittore (cfr. Cass civ. n. 5417/14).
La fattispecie di riempimento abusivo “absque pactis” di foglio bianco ricorre qualora sia effettuata l'apposizione di qualsivoglia scritto successivamente alla sottoscrizione del documento, in assenza di un qualche mandato di riempimento conferito dal firmatario: per cui non sussistendo riferibilità psicologica alcuna dello scritto - e non solo del suo contenuto - al soggetto che abbia sottoscritto il documento, se ne deve affermare la falsità.
Ciò posto in punto di diritto, tornando alla vicenda sottoposta al vaglio di questo Tribunale l'attrice denuncia che la ha commesso falsità materiale, alterando il documento originale, Controparte_1 staccando ed eliminando la prima pagina e stampando sulla facciata bianca della seconda pagina del contratto una “prima pagina” dal contenuto difforme rispetto a quella sottoscritta dalle parti.
Pertanto, dandosi atto che il documento è una scrittura privata e che essa fa piena prova, ove sia da considerarsi come legalmente riconosciuta, con riferimento alla provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta, in caso di successive interpolazioni, al fine di “spezzare” il legame esistente tra quella parte del documento e il sottoscrittore, è necessaria la querela di falso (“In caso di mancato disconoscimento della sottoscrizione apposta ad una scrittura privata, per contestare la veridicità materiale di una clausola in quanto non concordata, ma materialmente apposta e, dunque, falsamente inserita nel contratto, è necessaria la proposizione di querela di falso volta a privare l'atto della prova della sua provenienza, dovendosi dimostrare che la clausola non proveniva da entrambe le parti, ma costituiva un'abusiva aggiunta” (Cass. Civ. 08/01/2024, n.635; conforme Cass. Civ. n.32061/21;
Cass. Civ. n. 6534/2013; Cass. civ. n.18664/12).
Inoltre, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità “una volta ritenuta l'unitarietà della dichiarazione, pur se contenuta in più fogli dei quali solo l'ultimo firmato, la scrittura privata deve
pagina 5 di 9 ritenersi valida ed efficace nel suo complesso, poiché la sottoscrizione, ai sensi dell'articolo 2702 del
Cc, si riferisce all'intera dichiarazione e non al solo foglio che la contiene, rimanendo irrilevante la mancata firma dei fogli precedenti, con la conseguenza che, al fine di impedire che l'intero contenuto della scrittura faccia stato nei confronti del sottoscrittore, quest'ultimo ha l'onere di proporre querela di falso” (Cass. civ. n.19147/2023).
Sotto altro profilo, si rileva che “alla parte cui sia riferita una scrittura privata è sempre consentito non solo di disconoscerla, così facendo carico alla controparte della verificazione, ma anche di proporre alternativamente la querela di falso, al fine di negare definitivamente la genuinità del documento, poiché in difetto di limitazioni di legge non può negarsi la facoltà di optare per uno strumento più gravoso ma rivolto al perseguimento di un risultato più ampio e definitivo, qual è quello della completa rimozione del valore dell'atto con effetti "erga omnes". (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza d'appello che aveva reputato non proponibile la querela di falso, se non dopo l'esito sfavorevole dell'eventuale verificazione, in relazione alla sottoscrizione di alcune distinte bancarie di versamento e prelevamento) – Cass. civ. n. 15823/2020.
La convenuta ha eccepito l'inammissibilità della querela di falso per la carenza degli elementi indicati nell'art. 221 c.p.c.
Anche tale eccezione è infondata, posto che la querelante ha indicato gli elementi della falsità, che sono rilevabili e visibili nel documento ictu oculi, sicchè la c.t.u. è stata disposta su prove specifiche precostituite, che hanno formato oggetto di attività deduttiva delle parti.
Tanto chiarito in merito alla sussistenza dell'interesse ad agire della querelante e circa l'ammissibilità della proposta querela di falso, è necessario procedere all'accertamento della falsità del documento.
Nello specifico, si osserva quanto segue:
-il documento impugnato si compone di un singolo foglio formato A4 con testo in stampa fronte/retro;
- in entrambe le facciate del foglio è presente, in alto, l'intestazione della società: ” CP_1
-nella prima facciata, in alto a destra, sono riportati i dati del destinatario “Sig.ra ” Parte_1 seguiti dall'oggetto del contratto (“contratto per ristrutturazione dell'appartamento sito ad Ancona,
Via Ascoli Piceno n. 30, 60100 Ancona”), dalla descrizione delle opere con elenco puntato, ed in calce la dicitura “A corpo € 48.700,00 + IVA (Euro- quarantottomilasettecento/00)”; pagina 6 di 9 - nel retro del foglio, sono anche qui presenti delle righe di testo in stampa che recano le indicazioni relative alle modalità di pagamento, la data del documento “23 marzo 2018”, due timbri e firma della a sinistra e due firme a destra, apposte per accettazione dalla Controparte_1 Parte_1
- sul margine destro del foglio sono presenti i segni di una precedente pinzatura meccanica.
Al riguardo la C.T.U. effettuata dalla dott.ssa (espressamente autorizzata ad Persona_1 avvalersi dell'ausiliario Dott. del Dipartimento di Biotecnologie dell'Università di Persona_2
Pavia) ha accertato che “la stampante impiegata per le scritture presenti sulla prima facciata è una stampante a getto d'inchiostro. La caratteristica peculiare di questo tipo di stampa è rappresentata dal fatto che nella regione interessata dalla stampa è possibile individuare le fibre di cellulosa. Questo fatto è possibile in quanto il mezzo coprente utilizzato in questo tipo di stampa è un inchiostro liquido, particolarmente fluido per evitare che gli ugelli della cartuccia si otturino durante il processo di stampa. Il fatto che il materiale depositato durante la stampa è un sottilissimo velo di liquido che viene assorbito dalla carta fa sì che la trama delle fibre di cellulosa che compongono la carta rimanga perfettamente individuabile.
Le immagini di destra indicano che la stampante impiegata per le scritture presenti sulla seconda facciata è una stampante laser alimentata a toner. In questo caso il mezzo coprente – toner – è un materiale solido che viene fissato sulla superficie della carta a mezzo fusione per passaggio del foglio nell'unità di fusione.
Questo componente della stampante è costituito da due cilindri affacciati: uno opera a 140 – 160°C e serve a fondere il toner, l'altro esercita pressione sul retro del foglio così da favorire l'adesione del toner fuso alla superficie della carta. Il risultato è una sorta di strato solido aderente alla carta, totalmente opaco e quindi tale da mascherare la trama delle fibre di cellulosa”.
Altra differenza “è fornita dal fatto che i margini della stampa a getto di inchiostro all'ingrandimento appaiono sfrangiati per il deposito delle microgocce di inchiostro. Nel caso della stampa laser a toner
i margini dei caratteri appaiono più regolari e presentano dei piccoli puntini che corrispondono a particelle di toner isolate”.
Dalla CTU si evince, inoltre, che la presenza di fori sul margine destro del foglio - considerando il fronte del foglio la facciata che indica il destinatario del contratto - sta ad indicare che il foglio in verifica doveva essere pinzato ad altro/i foglio/i, e che “Nessuna delle due facciate del foglio in verifica pagina 7 di 9 costituiva la prima pagina del documento di almeno due pagine oggetto di pinzatura. Ciò è confermato dalla mancanza di qualsiasi traccia che indica il contatto dal metallo della parte piana del punto con la superficie del foglio;
- Le tracce di ruggine individuate sulla superficie del foglio circostante i fori della pinzatura della facciata indicata come fronte (con indicazioni cliente) indicano che questa facciata costituiva la facciata ultima, finale del documento pinzato”.
In particolare, dalle risultanze della CTU, con motivazioni logiche e coerenti ai riscontri tecnici effettuati nel corso delle operazioni peritali, emerge che: “i testi delle due facciate sono state prodotte con stampanti diverse: il testo relativo alle generalità del cliente e all'oggetto del contratto è prodotto con stampa ink-jet a inchiostro fluido, il testo relativo alle modalità di pagamento è stato prodotto con stampa laser a toner. La produzione del documento non è quindi contestuale nelle sue parti.
All'origine il documento era costituito da almeno due fogli. Dei due fogli quello che allo stato attuale costituisce l'intero documento doveva essere preceduto da almeno un altro foglio in quanto su nessuna delle quattro coppie di fori presenti ai margini del foglio sono rilevabili tracce grigiastre prodotte per contatto della carta con la parte piatta del punto applicato mediante pressione con la pinzatrice. L'analisi delle caratteristiche della carta nelle regioni limitrofe ai fori da pinzatrice sulla facciata che del documento che reca le generalità del cliente e l'oggetto del contratto ha evidenziato la presenza di tracce di ruggine espressione del contatto con le due parti finali del punto che si chiudono per bloccare i fogli. Sulla base di quanto dimostrato e descritto, in risposta al quesito, si può affermare che le due facciate di cui si compone il contratto possono dirsi stampate in momenti diversi
e successivi”.
Dunque il documento, così come appare allo stato attuale, è il risultato di due successivi processi di stampa.
Questa evidenza, unitamente alla circostanza che il foglio in verifica doveva essere pinzato ad altro foglio, porta a concludere che il documento originario è stato artefatto, e che la ha Parte_1 sottoscritto un documento a stampa diverso da come appare allo stato attuale.
Conclusivamente, va dichiarato che il contratto del 23 marzo 2018 è stato manipolato nella prima facciata della scrittura in parola (non sottoscritta dalla che reca l'intestazione Parte_1 Controparte_1 con l'indicazione del destinatario sig.ra fino alla dicitura in calce 'A corpo € Parte_1
pagina 8 di 9 48.700,00 + IVA (Euro- quarantottomilasettecento/00)', con conseguente accoglimento della querela di falso proposta da parte attrice nei limiti sopra indicati.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Le spese di C.t.u. liquidate come da provvedimento separato vanno poste definitivamente a carico di parte convenuta, con condanna alla rifusione in favore di parte attrice delle spese già sostenute per il pagamento della c.t.u.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) In accoglimento della querela di falso proposta da avverso il contratto tra Parte_1 CP_1
e del 23/03/2018, dichiara la falsità del documento in esame limitatamente alla
[...] Parte_2 prima facciata della scrittura in parola, dall'intestazione con l'indicazione del Controparte_1 destinatario sig.ra fino alla dicitura in calce 'A corpo € 48.700,00 + IVA (Euro- Parte_1 quarantottomilasettecento/00)”.
2) Condanna la in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese di lite Controparte_1 in favore della parte attrice, che liquida in € 7.616,00 per compensi e € 545,00 per esborsi, oltre spese generali 15%, iva e cpa come per legge.
3) Pone le spese di CTU definitivamente a carico di parte convenuta, con condanna alla rifusione in favore di parte attrice delle spese già sostenute per il pagamento della c.t.u..
Ancona, così deciso nella camera di consiglio del 23/07/2025
Il Giudice on. Est. Il Presidente
dott. Roberta Mariotti dott. Silvia Corinaldesi
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