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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 29/10/2025, n. 1633 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1633 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2558/2022
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO SECONDA SEZIONE CIVILE CAUSA R.G. N.° 2558/2022 Giudice dott.ssa Federica Rossi Verbale di Udienza del giorno 29 ottobre 2025 E' comparso, per l'avv. Giuseppe Transirico, il quale si Controparte_1 riporta all'atto di appello ed a tutti gli atti difensivi successivi, chiede decidersi la vertenza, riportandosi alle conclusioni formulate. Reitera l'impugnativa di tutto l'avverso dedotto e prodotto. È presente per le parti appellate l'avv. Piero Peluso il quale si riporta alla comparsa in appello ed a tutti gli atti difensivi successivi prodotti, chiede che la causa venga introitata a sentenza. Pertanto, dopo che ciascun difensore ha illustrato le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni, questo giudice, in assenza dei difensori suddetti nel frattempo allontanatisi tutti dall'aula di udienza, decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza, che viene incorporata al verbale di udienza, dando lettura, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
- SECONDA SEZIONE CIVILE - Il Tribunale Ordinario di Avellino – Seconda Sezione Civile - in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Federica Rossi, al termine dell'udienza di discussione orale del giorno 29 ottobre 2025, ha pronunziato, mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.., la seguente SENTENZA nella controversia civile iscritta in grado di appello al n.° 2558/2022 del Ruolo Generale Affari Contenziosi avente ad oggetto “Assicurazione contro i danni “ e vertente TRA (C.F. e n. di iscrizione nel registro delle Imprese di Roma: Controparte_1
), in persona del procuratore speciale dott. (giusta procura atto P.IVA_1 Controparte_2 per notar di Roma, del 04/11/2020, repertorio n° 90119, raccolta n° Persona_1 26330) rapp.ta e difesa, giusta mandato in calce all'atto di appello, dall' avv. Giuseppe Transirico (C.F. e con quest'ultimo elett.te dom.ta in Avellino, alla Via F.lli C.F._1 Bisogno, n° 41/D;
- Appellante – 1 R.G. n. 2558/2022
E
(c.f. ) e (C.F. Controparte_3 C.F._2 Controparte_4
), rappresentati e difesi dall'Avv. Piero Peluso (C.F. C.F._3
) ed elettivamente domiciliati in Sperone (AV) alla via dei Funari n. 81 C.F._4 giusta procura alle liti in calce all'atto di citazione presente nel fascicolo di primo grado;
- appellati - E ; Controparte_5
- Appellata contumace
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c. Infatti, l'art. 281-sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n° 22409). Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono (Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n° 7268; Cass. civ., Sez. III, 15 dicembre 2011, n° 27002). Con Atto di citazione, ritualmente notificato, proponeva appello Controparte_1 avverso la Sentenza n° 335/2021 pronunciata dal Giudice di Pace di Lauro, depositata in data 25/05/2022, notificata in data 17/06/2022, relativa a procedimento R.G. n° 2291/2018.
L'appellante evidenziava, in primo luogo, che il procedimento R.G. n. 2291/2018, sfociato nella sentenza n° 335/2022, fosse stato radicato innanzi all'Ufficio del Giudice di Pace di Lauro (Av), soltanto attraverso la apposizione nell'originario atto di citazione di un indirizzo non veritiero della convenuta contumace, . Controparte_5
Quindi, l'appellante contestava che la sentenza di primo grado fosse viziata per omessa, insufficiente valutazione di elementi di prova essenziali che il Giudice di primo grado avrebbe dovuto esaminare e tenere presenti e che, invece, erano stati completamente pretermessi e eccepiva: “Violazione del disposto di cui all'art. 145 bis c.d.a., nella parte in cui si attribuisce il valore di piena prova, nei procedimenti civili, alle risultanze dei dispositivi installati sulla/e autovettura/e che si assumono coinvolte nel sinistro oggetto degli stessi”, lamentando che il Giudice di Pace non avesse considerato che, in atti, risultavano riversate le risultanze documentali, della c.d. scatola nera, installata a bordo dell'autovettura assicurata CP_6 tg.ta Az763AE, che non soltanto attestavano l'assenza di crash, alla data di dichiarato accadimento del sinistro (6/12/2016), ma attestavano, altresì, che la suddetta autovettura OE XO si trovava spenta ed era ferma in sosta, da diverse ore, rispetto all'orario di dichiarato accadimento del contestato sinistro, in zona del tutto diversa da quella indicata come teatro dell'evento, tali circostanze, di natura documentale, erano state inspiegabilmente disattese dal Giudice di Pace che non ne aveva fatto cenno, il che non poteva che costituire un grave vizio di motivazione della sentenza su circostanza di fatto decisiva ai fini dell'accoglimento o meno della domanda e, nel caso di specie, al fine del rigetto della stessa;
“Inattendibilità dell'unico teste (sig. ) escusso all'udienza del 30/10/2020.”, facendo l'appellante rilevare che Testimone_1 nell'ora di dichiarato accadimento del sinistro, l'autovettura OE SA tg.ta AZ763AE fosse ferma in sosta ed evidenziando che il teste avesse memorizzato nomi, posizioni e ruoli di tre persone completamente sconosciute, focalizzandone lesioni, modelli delle auto antagoniste,
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numero degli occupanti dell'autovettura danneggiata, sapendo tutto sugli occupanti dell'auto a bordo di cui si sarebbero trovati gli attori/odierni appellati e poco o nulla sugli occupanti dell'autovettura che, stando allo stesso racconto attoreo, sarebbe stata danneggiata, eccependo che, anche sotto il profilo della mancata valutazione della (in)attendibilità del teste vi fosse un vulnus nel processo decisionale, sotto il profilo della omessa e/o insufficiente motivazione, tale mancata valutazione della (in)attendibilità del teste si aggiungeva al non avere neppure considerato il quadro riguardante la convenuta contumace ( ), coinvolta in una Controparte_5 abnorme pluralità di sinistri, ben undici, di cui diversi, significativamente, non liquidati;
“Acritica adesione del Giudice di primo grado alle conclusioni raggiunte dal CT, nonostante una serie di motivate controdeduzioni effettuate dal CTP designato da , Controparte_1 lamentando l'appellante che il Giudice di primo grado ed il CT non avessero tenuto in alcun conto la circostanza, anch'essa provata documentalmente, relativa alla natura pregressa delle lesioni lamentate dall'attore , il quale, come attestato dalla scheda infortuni Controparte_3 depositata in atti di causa, in data antecedente al sinistro oggetto di causa e, precisamente, in data 30/04/2015, quindi solo pochi mesi prima, aveva subito altro sinistro, in cui aveva riportato, oltre ad una contusione alla spalla dx, anche una lussazione – distorsione – distrazione del ginocchio dx, con il riconoscimento di un danno biologico del 3%, analoghi danni e postumi lamentati dallo
, con riferimento al contestato sinistro oggetto di causa, senza che le lesioni pregresse CP_3 fossero state minimamente prese in considerazione, nemmeno CT e GdP avevano considerato che, in sede ospedaliera, le lesioni accertate ai danni dei due attori furono minime, eccepiva l'appellante anche in questo caso il vizio di motivazione, considerando che il Giudicante poteva esimersi dal motivare in ordine alle conclusioni raggiunte dal CT solo se incontestate, lamentava altresì l'appellante il riconoscimento, in automatico, di una personalizzazione del danno del 10%, da parte del Giudice di Pace, senza che nel corso dell'istruttoria fossero emerse ragioni giustificatrici.
L'appellante citava in giudizio , e Controparte_3 Controparte_4 [...]
e concludeva chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni “In relazione a tutti i CP_5 motivi innanzi esposti si conclude per la riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto provate le domande e sussistente la responsabilità a carico dell'asserito conducente il veicolo OE SA tg.ta AZ 763 AE, dichiarando le stesse non provate e non provato il coinvolgimento del suddetto veicolo OE SA tg.ta AZ 763 AE, nel contestato sinistro oggetto di causa, e conclude pertanto, perché in riforma della sentenza di primo grado, il Tribunale di Avellino, in funzione di Giudice d'Appello, dichiari non dovute le somme liquidate dal Giudice di Pace di Lauro, a titolo di sorta capitale, accessori, competenze legali e rimborso spese imponibili e non imponibili, con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio, oltre i.v.a, cassa avvocati e rimborso spese ex L.P. ed in via del tutto subordinata, si conclude perché il Tribunale adito contenga le domande, per come liquidate in primo grado, nei limiti della adozione di corretti parametri valutativi del danno sia sotto il profilo medico – legale, sia sotto quello correlativo della adozione dei relativi parametri economici di riferimento, tenendo presente la sussistenza di danni pregressi, con consequenziale rideterminazione e compensazione parziale delle spese e competenze di lite liquidate in primo grado e con vittoria delle spese e competenze di lite del secondo grado di giudizio.”.
Si costituivano in giudizio gli appellati e , Controparte_4 Controparte_3 chiedendo il rigetto dell'appello, con vittoria delle spese processuali.
Gli appellati premettevano: che, con atto di citazione ritualmente notificato, essi convenivano, innanzi al Giudice di Pace di Lauro, la società e Controparte_1 [...]
, al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza di sinistro stradale CP_5 verificatosi in data 06.12.2016, ore 18:30 circa, in Avellino, mentre viaggiavano in qualità di terzi trasportati a bordo del veicolo Citroex SA targato targato AZ763AE, di proprietà di
[...]
, condotto da;
nelle indicate circostanze di tempo e di luogo, tale CP_5 Persona_2 veicolo, proveniente da Via Zigarelli, si immetteva su Via De Napoli senza osservare la
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segnaletica di stop e di dare precedenza, andando a collidere contro la fiancata destra del veicolo Opel Meriva targato CK089RG, di proprietà di , che procedeva in Via De Napoli;
CP_7 entrambi i veicoli erano assicurati con la per la responsabilità Controparte_8 civile obbligatoria alla data del sinistro;
sul posto non intervenivano autorità; in conseguenza dell'evento, essi subivano lesioni personali, refertate del Pronto Soccorso dell'Ospedale
“Landolfi” di Solofra, dove i sanitari di turno diagnosticavo: un “trauma contusivo ginocchio dx” con una prognosi di 5 giorni per e un “trauma contusivo spalla dx e Controparte_3 ginocchio dx” con una prognosi di 4 giorni per;
per il decorso clinico, Controparte_4 essi si sottoponevano ad esami strumentali e ad ulteriori visite private con il dott. Per_3
, che li giudicava clinicamente guariti con postumi del 5% per e del
[...] Controparte_3 7% per;
senza esito rimanevano sia la richiesta di risarcimento dei danni Controparte_4 inviata ai sensi dell'art. 141 del D. Lgs n. 209/2005 sia l'invito alla stipula di convenzione di negoziazione assistita;
con atto di intervento volontario, depositato all'udienza del 29.03.2018, si costituiva l'appellato ; si costituiva anche l'appellante Controparte_4 [...]
mentre veniva dichiarata la contumacia dell'appellata con CP_8 Controparte_5 sentenza n. 335/2022, il Giudice di Pace di Lauro accoglieva le domande, condannando l'appellante al pagamento in solido con l'appellata , al pagamento in favore Controparte_5 dell'appellato della somma di € 4.055,53 e in favore dell'appellato Controparte_3
della somma di € 4.019,73, oltre interessi legali, spese di C.T.U. e spese Controparte_4 di lite. Le parti appellate eccepivano: in via preliminare, la tardività dell'eccezione di incompetenza per territorio non sollevata dall'appellante nel giudizio di primo grado;
l'infondatezza del primo motivo di appello con riferimento al valore di prova assoluta delle risultanze della scatola nera, sul rilevo che il veicolo di proprietà dell'appellata non era CP_5 dotato di dispositivo satellitare, come risultava dall'esame della certificazione Ania prodotta nel giudizio di primo grado anche con riferimento all'altro veicolo, anch'esso privo di sistema satellitare, né l'appellante aveva prodotto documentazione contrattuale relativa all'esistenza di tale servizio accessorio con sottoscrizione di contratto da parte dell'appellata; l'infondatezza del secondo motivo di appello con riferimento all'inattendibilità del testimone;
l'infondatezza del gravame con riferimento ai motivi sul “quantum debeatur”.
Gli appellati concludevano “Affinchè il Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, voglia rigettare l'appello principale proposto per violazione del principio di specificità dei motivi di appello di cui agli artt. 342, comma 2°, e 434, comma 2°, c.p.c. e in ogni caso, rigettare lo stesso siccome totalmente infondato;
Confermare la sentenza n. 335/2022 emessa dal Giudice di Pace di Lauro dott. Franzese Giovanni. Condannare l'appellante principale alle spese del doppio grado di giudizio oltre IVA e CPA, come per legge e rimborso spese generali. Attribuzione al procuratore antistatario.”.
Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni. All'esito della odierna udienza di discussione, la causa viene decisa.
Così brevemente riassunti gli atti ed i fatti di causa, si osserva quanto segue.
Anzitutto va dichiarata la contumacia dell'appellata parte che, Controparte_5 nonostante la rituale notifica dell'atto di citazione, non si è costituita nel presente gravame.
Può, dunque, passarsi all'esame dell'impugnazione.
Il motivo di gravame con cui, in buona sostanza, l'appellante ha Controparte_1 contestato l'omessa e non corretta valutazione del materiale istruttorio è fondato.
Circa la deposizione dell'unico teste, di cui parte appellante ha Testimone_1 contestato l'inattendibilità, va osservato quanto segue.
Anzitutto, è dato notarsi dalla lettura della deposizione di primo grado (v. Verbale di udienza del 30/10/2020, fasc. I grado alleg.) che il teste avesse riferito di trovarsi sulla propria bicicletta, in Avellino alla via De Napoli e che davanti a sé vi fosse l'autovettura Opel Meriva, in direzione Avellino centro, tuttavia lo stesso non precisava a che distanza rispetto al luogo
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dell'impatto tra l' e la OE SA egli si trovasse, circostanza di importanza CP_9 decisiva ai fini della verifica dell'attendibilità del racconto fornito, in specie considerando che il sinistro si sarebbe verificato in orario serale, sicché occorreva, in primo luogo, accertare la sufficiente visibilità della scena da parte del teste.
Come fatto rilevare dall'appellante poi, il teste risultava essere stato molto preciso nel ricordare i nomi di tutti gli occupanti dell'autovettura OE SA, nonché le lesioni che questi lamentavano dopo l'urto. A ben vedere, e di contro, lo stesso non indicava con precisione il giorno del verificarsi dell'evento, affermava che tutte e tre le persone a bordo della OE indossavano la cintura di sicurezza e tuttavia poi dichiarava di non ricordare se CP_3 fosse seduto a destra o sinistra sul sedile posteriore, il che non consentiva di collocare
[...] con esattezza il presunto danneggiato all'interno del veicolo, in assenza, peraltro, di allegazioni precise sul punto anche nell'atto di citazione e di valutare adeguatamente la compatibilità dei danni lamentati con la descritta dinamica del sinistro. Appariva poi effettivamente singolare che il teste avesse riferito di aver lasciato il suo recapito telefonico proprio ad uno dei trasportati della , poi divenuti attori del giudizio intentato dinanzi al Giudice di Pace, piuttosto CP_6 che agli occupanti della autovettura Opel, che aveva subìto il sinistro.
Considerate le discrasie emerse e considerato anche che il nominativo del teste Tes_1 non fosse stato precedentemente riportato né nel modulo di constatazione amichevole di incidente, né nelle lettere di messa in mora indirizzate alla compagnia assicurativa, il profilo dell'attendibilità del teste, cui il Giudice di Pace non risulta aver fatto alcun cenno, avrebbe dovuto essere attentamente vagliata dal giudicante, anche alla luce del complessivo quadro istruttorio, in una organica e complessiva valutazione dei vari elementi probatori acquisiti, considerandoli nel loro complesso. La parte appellante ha poi invocato la violazione del disposto di cui all'art. 145 bis c.d.a., facendo notare che il Giudice di Pace non avesse considerato che in atti risultavano riversate le risultanze documentali della c.d. scatola nera, installata a bordo dell'autovettura assicurata OE tg. AZ763AE, che attestavano l'assenza di crash, alla data di dichiarato CP_6 accadimento del sinistro ed altresì che essa si trovasse spenta e ferma in sosta, da diverse ore, rispetto all'orario di dichiarato accadimento del contestato sinistro oggetto di causa, in zona del tutto diversa da quella indicata come teatro dell'evento posto alla base della contestata domanda giudiziaria.
In proposito, anche alla luce delle deduzioni svolte dalla difesa appellata, va rammentato che l'articolo 145-bis D.Lgs. n. 209 del 2005 dispone che "Quando uno dei veicoli coinvolti in un incidente risulta dotato di un dispositivo elettronico che presenta le caratteristiche tecniche e funzionali stabilite ai sensi dell'art. 132-ter, comma 1, lettere b) e c), e fatti salvi, in quanto equiparabili, i dispositivi elettronici già in uso alla data di entrata in vigore delle citate disposizioni, le risultanze del dispositivo formano piena prova, nei procedimenti civili, dei fatti a cui esse si riferiscono, salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento o la manomissione del predetto dispositivo". Il citato art. 132-ter, D.Lgs. n. 209 del 2005, introdotto dalla L. 4 agosto 2017, n. 124, in G.U. 14/08/2017, n.189, prevede sconti obbligatori sulla prestazione dovuta dall'assicurato "b) nel caso in cui vengano installati, su proposta delle impresa di assicurazione, o sono già presenti e portabili meccanismi elettronici che registrano l'attività del veicolo, denominati 'scatola nera' o equivalenti, o ulteriori dispositivi, individuati, per i soli requisiti funzionali minimi necessari a garantire l'utilizzo dei dati raccolti, in particolare, ai fini tariffari e della determinazione della responsabilità in occasione dei sinistri, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione". L'applicazione delle norme richiamate presuppone l'accertamento che il dispositivo elettronico presente sul veicolo coinvolto nel sinistro abbia caratteristiche tecniche e funzionali allo stato non definite, per non essere stati emanati i decreti attuativi del citato art. 132. Sul punto,
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la recente giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “Poiché l'art 145 bis del D.Lgs. 209/2005 è rimasto privo di attuazione in quanto i relativi decreti, previsti dall'art. 132 bis, non sono mai stati emanati, non è possibile attribuire valore legale ad un dato raccolto da uno strumento prodotto da un privato per un privato senza che sia assoggettato a qualsivoglia forma di controllo o al rispetto di determinati parametri.” (cfr. Cass. civile sez. III, 16/05/2024, (ud. 11/12/2023, dep. 16/05/2024), n.13725). Dunque, va tenuto conto che, per quanto esposto, i dati raccolti dal dispositivo satellitare non potessero assumere valore di “prova legale”, ma potessero essere tuttavia vagliati come indizi, unitamente agli altri elementi di prova. Ne consegue che i dati registrati dalla “scatola nera” non potevano essere totalmente obliterati, come fatto dal GdP, ma avrebbero dovuto essere presi in considerazione, nel complessivo contesto probatorio. In tale contesto andava, quindi, ulteriormente considerato che mancava qualsiasi rilievo fotografico del luogo del sinistro, della posizione delle autovetture e dei danni dalle medesime riportati, sul posto non risultavano intervenute autorità. Alcuno di tali profili risulta valutato dal Giudice di prime cure in sentenza.
L'appellante ha poi evidenziato di aver versato in atti le risultanze emerse dalla Banca Dati Ivass, da cui emergeva la plurisinistrosità di tutti le odierne parti in causa, nonché la scheda del casellario centrale infortuni, ove risultava che avesse riportato lesioni Controparte_3 identificate come contusione alla spalla dx e lussazione – distorsione – distrazione del ginocchio dx, analoga a quella lamentata nella causa che ci occupa, in un precedente sinistro del 30/04/2015 (v. prod. I grado, alleg. fasc. telematico di parte appellante). Anche tali dati non risultano essere stati oggetto di scrutinio da parte del primo Giudice.
Sulla scorta di tutto quanto sopra e di quanto emergente dagli atti di primo grado e dalla documentazione allegata, stima il Tribunale che la doglianza dell'appellante di omessa ed insufficiente valutazione di elementi di prova essenziali da parte del Giudice di prime cure sia, dunque, senza dubbio, accoglibile.
Quanto al valore del modulo di constatazione amichevole del sinistro, recente giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che “l'art. 143, comma 2, del D.Lgs. n. 209 del 2005 è chiaro nell'affermare che la C.A.I. sottoscritta da entrambi i conducenti determina una presunzione, salvo prova contraria da parte dell'impresa di assicurazione, che il sinistro si sia svolto con le modalità e le conseguenze indicate su quel modulo. Non si tratta, in proposito, di una novità legislativa, dal momento che la disposizione ora richiamata costituisce la riproposizione dell'art. 5, secondo comma, del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39. La presunzione è finalizzata, chiaramente, ad un intento deflattivo del contenzioso, avendo lo scopo di garantire entrambi i conducenti del fatto che il riconoscimento concorde delle colpe non venga messo in discussione dagli assicuratori ribaltando l'onere della prova a carico del danneggiato. Ed è evidente che la previsione di una presunzione fino a prova contraria non esclude che la società di assicurazioni possa superarla fornendo, appunto, tale prova;
ma significa anche che l'onere della stessa ricade a carico dell'assicuratore e non del danneggiato, come invece l'impugnata sentenza ha affermato nel caso oggi in esame (v. in argomento, tra le altre, l'ordinanza 6 dicembre 2017, n. 29146). A sostegno della propria decisione, il Tribunale ha richiamato il principio di diritto - che risale, com'è noto, alla sentenza 5 maggio 2006, n. 10311, delle Sezioni Unite di questa Corte - secondo cui la dichiarazione confessoria contenuta nel modulo di constatazione amichevole del sinistro (cosiddetto C.I.D.), resa dal responsabile del danno proprietario del veicolo assicurato e litisconsorte necessario, non ha valore di piena prova nemmeno nei confronti del solo confitente, ma deve essere liberamente apprezzata dal giudice, dovendo trovare applicazione la norma di cui all'art. 2733, terzo comma, cod. civ., secondo la quale, in caso di litisconsorzio necessario, la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è, per l'appunto, liberamente apprezzata dal giudice. La citata pronuncia delle Sezioni Unite, più volte ribadita in seguito e alla quale la decisione odierna intende dare ulteriore continuità, fu
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determinata, in realtà, dalla necessità di risolvere una serie di problemi diversi da quello oggi in esame;
tra cui il fatto che, all'epoca, una parte della giurisprudenza di merito era orientata - in presenza di una prova contraria resa dalla società assicuratrice rispetto a quanto risultava dal modello CID - a condannare al risarcimento il solo danneggiante e non l'assicuratore. Ciò spiega la particolare attenzione dimostrata dalle Sezioni Unite, in più passaggi della motivazione, all'unicità del rapporto dedotto in giudizio e alla necessità di un accertamento il quale "non può che essere unico e uniforme per tutti e tre i soggetti coinvolti nel processo, non potendosi nel medesimo giudizio affermare, con riferimento alla domanda proposta dal danneggiato nei confronti dell'assicuratore, che il rapporto assicurativo e la responsabilità dell'assicurato esistano nel rapporto tra due delle parti e non per l'altra, e ciò non soltanto in base al principio di non contraddizione, ma soprattutto in base alla struttura dell'azione così come disciplinata dalla L. n. 990 del 1969, artt. 18 e 23, se si ha presente che l'obbligazione dell'assicuratore di pagare direttamente l'indennità al danneggiato, non nasce se non esiste il rapporto assicurativo e se non è accertata la responsabilità dell'assicurato". L'affermazione sul valore confessorio della C.A.I. come atto liberamente apprezzabile dal giudice in quanto confessione proveniente da un litisconsorte necessario si iscrive, quindi, nel contesto particolare di quella decisione, intesa a chiarire l'impossibilità di un esito decisorio diverso per la domanda rivolta contro l'assicuratore e contro il danneggiante. Ne consegue che il principio del libero apprezzamento non è in contrasto con le suindicate norme di legge che conferiscono al modello C.A.I., firmato da entrambi i conducenti, il valore di una presunzione iuris tantum che l'assicuratore è ammesso a superare. La successiva giurisprudenza di questa Corte, d'altra parte, in più occasioni ha anche stabilito che ogni valutazione sulla portata confessoria del modulo di constatazione amichevole d'incidente deve ritenersi preclusa dall'esistenza di un'accertata incompatibilità oggettiva tra il fatto come descritto in tale documento e le conseguenze del sinistro come accertate in giudizio (v. le sentenze 25 giugno 2013, n. 15881, e 27 marzo 2019, n. 8451, nonché l'ordinanza 25 gennaio 2024, n. 2438).” (cfr. Cass. civile sez. III, 03/06/2024, (ud. 21/03/2024, dep. 03/06/2024), n.15431).
Deve, pertanto, ritenersi, sulla scorta di quanto sopra rilevato, che, nel caso di specie, la compagnia assicurativa avesse fornito sufficienti elementi atti a superare il contenuto del modulo
“Cai” sottoscritto dalle parti in causa in occasione del sinistro de quo.
Mancando convincente e tranquillizzante dimostrazione del verificarsi del fatto storico come descritto e prospettato dalle parti istanti in primo grado, la domanda avrebbe dovuto essere respinta dal Giudice di Pace.
In conclusione, in accoglimento del gravame proposto da ed in totale Controparte_1 riforma della Sentenza di primo grado, devono essere rigettate le domande proposte in primo grado dall'attore e dalla parte intervenuta . Controparte_3 Controparte_4 Ogni altra questione resta assorbita. La riforma della Sentenza di primo grado comporta la necessità di provvedere a nuova disciplina delle spese processuali. Va, difatti, ricordato che il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, dato che l'onere di esse va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite. Tuttavia, quando confermi la sentenza di primo grado non può modificare la pronuncia del primo giudice sulle spese, a meno che questa non sia stata oggetto di uno specifico motivo di impugnazione (v. ex multis, Cass. civ., Sez. Lav., 30 agosto 2010, n° 18837; Sez. 3, Ordinanza n. 9064 del 12/04/2018; Sez. L, Sentenza n. 11423 del 01/06/2016; Cass. civile sez. II, 30/01/2023, n.2697). Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza delle parti attrici in primo grado ed odierne appellate ed esse si liquidano, in favore dell'appellante, d'ufficio, come da dispositivo, in base ai parametri di cui al D.M. vigente, tenuto conto del valore della controversia (Cass. civile sez. II, 21/12/2016, n.26614 “Il compenso dovuto all'avvocato che abbia difeso un solo cliente dalle identiche domande proposte da più attori va determinato sulla
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base non del valore cumulato delle varie domande, ma sulla base del valore di una sola domanda maggiorato del 20% per ciascuna domanda, fino ad un massimo di dieci (ovvero del 5% per ciascuna domande oltre la decima, fino ad un massimo di venti), in applicazione analogica del criterio previsto dall'art. 5 del d.m. n. 585 del 1994, per l'ipotesi dell'avvocato che assista più parti aventi un'identica posizione processuale.”), delle questioni trattate in fatto ed in diritto e delle attività processuali svolte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino – Seconda Sezione Civile -, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1. Dichiara la contumacia dell'appellata . Controparte_5
2. Accoglie l'appello proposto da avverso la Sentenza n. Controparte_1 335/2021 resa dal Giudice di Pace di Lauro, depositata in data 25/05/2022, a definizione del giudizio n. 2291/2018. R.G. e, per l'effetto, in integrale riforma di tale sentenza, respinge le domande proposte in primo grado da e Controparte_3
. Controparte_4
3. Condanna gli appellati e , in solido tra Controparte_4 Controparte_3 loro, al pagamento, in favore di delle spese di lite, che si Controparte_1 liquidano, per il primo grado, in €2.090,00 per compensi professionali forensi;
e, per il presente grado di appello, in €355,50 per esborsi e €2.540,00 per compensi professionali forensi;
il tutto oltre IVA e CPA, se dovute come per legge, oltre rimborso spese forfettario nella misura del 15% del compenso. Così deciso in Avellino, all'udienza che si è tenuta in data 29 ottobre 2025. Il Giudice dott. Federica Rossi È verbale. Il Giudice
dott. Federica Rossi
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TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO SECONDA SEZIONE CIVILE CAUSA R.G. N.° 2558/2022 Giudice dott.ssa Federica Rossi Verbale di Udienza del giorno 29 ottobre 2025 E' comparso, per l'avv. Giuseppe Transirico, il quale si Controparte_1 riporta all'atto di appello ed a tutti gli atti difensivi successivi, chiede decidersi la vertenza, riportandosi alle conclusioni formulate. Reitera l'impugnativa di tutto l'avverso dedotto e prodotto. È presente per le parti appellate l'avv. Piero Peluso il quale si riporta alla comparsa in appello ed a tutti gli atti difensivi successivi prodotti, chiede che la causa venga introitata a sentenza. Pertanto, dopo che ciascun difensore ha illustrato le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni, questo giudice, in assenza dei difensori suddetti nel frattempo allontanatisi tutti dall'aula di udienza, decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza, che viene incorporata al verbale di udienza, dando lettura, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
- SECONDA SEZIONE CIVILE - Il Tribunale Ordinario di Avellino – Seconda Sezione Civile - in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Federica Rossi, al termine dell'udienza di discussione orale del giorno 29 ottobre 2025, ha pronunziato, mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.., la seguente SENTENZA nella controversia civile iscritta in grado di appello al n.° 2558/2022 del Ruolo Generale Affari Contenziosi avente ad oggetto “Assicurazione contro i danni “ e vertente TRA (C.F. e n. di iscrizione nel registro delle Imprese di Roma: Controparte_1
), in persona del procuratore speciale dott. (giusta procura atto P.IVA_1 Controparte_2 per notar di Roma, del 04/11/2020, repertorio n° 90119, raccolta n° Persona_1 26330) rapp.ta e difesa, giusta mandato in calce all'atto di appello, dall' avv. Giuseppe Transirico (C.F. e con quest'ultimo elett.te dom.ta in Avellino, alla Via F.lli C.F._1 Bisogno, n° 41/D;
- Appellante – 1 R.G. n. 2558/2022
E
(c.f. ) e (C.F. Controparte_3 C.F._2 Controparte_4
), rappresentati e difesi dall'Avv. Piero Peluso (C.F. C.F._3
) ed elettivamente domiciliati in Sperone (AV) alla via dei Funari n. 81 C.F._4 giusta procura alle liti in calce all'atto di citazione presente nel fascicolo di primo grado;
- appellati - E ; Controparte_5
- Appellata contumace
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c. Infatti, l'art. 281-sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n° 22409). Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono (Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n° 7268; Cass. civ., Sez. III, 15 dicembre 2011, n° 27002). Con Atto di citazione, ritualmente notificato, proponeva appello Controparte_1 avverso la Sentenza n° 335/2021 pronunciata dal Giudice di Pace di Lauro, depositata in data 25/05/2022, notificata in data 17/06/2022, relativa a procedimento R.G. n° 2291/2018.
L'appellante evidenziava, in primo luogo, che il procedimento R.G. n. 2291/2018, sfociato nella sentenza n° 335/2022, fosse stato radicato innanzi all'Ufficio del Giudice di Pace di Lauro (Av), soltanto attraverso la apposizione nell'originario atto di citazione di un indirizzo non veritiero della convenuta contumace, . Controparte_5
Quindi, l'appellante contestava che la sentenza di primo grado fosse viziata per omessa, insufficiente valutazione di elementi di prova essenziali che il Giudice di primo grado avrebbe dovuto esaminare e tenere presenti e che, invece, erano stati completamente pretermessi e eccepiva: “Violazione del disposto di cui all'art. 145 bis c.d.a., nella parte in cui si attribuisce il valore di piena prova, nei procedimenti civili, alle risultanze dei dispositivi installati sulla/e autovettura/e che si assumono coinvolte nel sinistro oggetto degli stessi”, lamentando che il Giudice di Pace non avesse considerato che, in atti, risultavano riversate le risultanze documentali, della c.d. scatola nera, installata a bordo dell'autovettura assicurata CP_6 tg.ta Az763AE, che non soltanto attestavano l'assenza di crash, alla data di dichiarato accadimento del sinistro (6/12/2016), ma attestavano, altresì, che la suddetta autovettura OE XO si trovava spenta ed era ferma in sosta, da diverse ore, rispetto all'orario di dichiarato accadimento del contestato sinistro, in zona del tutto diversa da quella indicata come teatro dell'evento, tali circostanze, di natura documentale, erano state inspiegabilmente disattese dal Giudice di Pace che non ne aveva fatto cenno, il che non poteva che costituire un grave vizio di motivazione della sentenza su circostanza di fatto decisiva ai fini dell'accoglimento o meno della domanda e, nel caso di specie, al fine del rigetto della stessa;
“Inattendibilità dell'unico teste (sig. ) escusso all'udienza del 30/10/2020.”, facendo l'appellante rilevare che Testimone_1 nell'ora di dichiarato accadimento del sinistro, l'autovettura OE SA tg.ta AZ763AE fosse ferma in sosta ed evidenziando che il teste avesse memorizzato nomi, posizioni e ruoli di tre persone completamente sconosciute, focalizzandone lesioni, modelli delle auto antagoniste,
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numero degli occupanti dell'autovettura danneggiata, sapendo tutto sugli occupanti dell'auto a bordo di cui si sarebbero trovati gli attori/odierni appellati e poco o nulla sugli occupanti dell'autovettura che, stando allo stesso racconto attoreo, sarebbe stata danneggiata, eccependo che, anche sotto il profilo della mancata valutazione della (in)attendibilità del teste vi fosse un vulnus nel processo decisionale, sotto il profilo della omessa e/o insufficiente motivazione, tale mancata valutazione della (in)attendibilità del teste si aggiungeva al non avere neppure considerato il quadro riguardante la convenuta contumace ( ), coinvolta in una Controparte_5 abnorme pluralità di sinistri, ben undici, di cui diversi, significativamente, non liquidati;
“Acritica adesione del Giudice di primo grado alle conclusioni raggiunte dal CT, nonostante una serie di motivate controdeduzioni effettuate dal CTP designato da , Controparte_1 lamentando l'appellante che il Giudice di primo grado ed il CT non avessero tenuto in alcun conto la circostanza, anch'essa provata documentalmente, relativa alla natura pregressa delle lesioni lamentate dall'attore , il quale, come attestato dalla scheda infortuni Controparte_3 depositata in atti di causa, in data antecedente al sinistro oggetto di causa e, precisamente, in data 30/04/2015, quindi solo pochi mesi prima, aveva subito altro sinistro, in cui aveva riportato, oltre ad una contusione alla spalla dx, anche una lussazione – distorsione – distrazione del ginocchio dx, con il riconoscimento di un danno biologico del 3%, analoghi danni e postumi lamentati dallo
, con riferimento al contestato sinistro oggetto di causa, senza che le lesioni pregresse CP_3 fossero state minimamente prese in considerazione, nemmeno CT e GdP avevano considerato che, in sede ospedaliera, le lesioni accertate ai danni dei due attori furono minime, eccepiva l'appellante anche in questo caso il vizio di motivazione, considerando che il Giudicante poteva esimersi dal motivare in ordine alle conclusioni raggiunte dal CT solo se incontestate, lamentava altresì l'appellante il riconoscimento, in automatico, di una personalizzazione del danno del 10%, da parte del Giudice di Pace, senza che nel corso dell'istruttoria fossero emerse ragioni giustificatrici.
L'appellante citava in giudizio , e Controparte_3 Controparte_4 [...]
e concludeva chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni “In relazione a tutti i CP_5 motivi innanzi esposti si conclude per la riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto provate le domande e sussistente la responsabilità a carico dell'asserito conducente il veicolo OE SA tg.ta AZ 763 AE, dichiarando le stesse non provate e non provato il coinvolgimento del suddetto veicolo OE SA tg.ta AZ 763 AE, nel contestato sinistro oggetto di causa, e conclude pertanto, perché in riforma della sentenza di primo grado, il Tribunale di Avellino, in funzione di Giudice d'Appello, dichiari non dovute le somme liquidate dal Giudice di Pace di Lauro, a titolo di sorta capitale, accessori, competenze legali e rimborso spese imponibili e non imponibili, con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio, oltre i.v.a, cassa avvocati e rimborso spese ex L.P. ed in via del tutto subordinata, si conclude perché il Tribunale adito contenga le domande, per come liquidate in primo grado, nei limiti della adozione di corretti parametri valutativi del danno sia sotto il profilo medico – legale, sia sotto quello correlativo della adozione dei relativi parametri economici di riferimento, tenendo presente la sussistenza di danni pregressi, con consequenziale rideterminazione e compensazione parziale delle spese e competenze di lite liquidate in primo grado e con vittoria delle spese e competenze di lite del secondo grado di giudizio.”.
Si costituivano in giudizio gli appellati e , Controparte_4 Controparte_3 chiedendo il rigetto dell'appello, con vittoria delle spese processuali.
Gli appellati premettevano: che, con atto di citazione ritualmente notificato, essi convenivano, innanzi al Giudice di Pace di Lauro, la società e Controparte_1 [...]
, al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza di sinistro stradale CP_5 verificatosi in data 06.12.2016, ore 18:30 circa, in Avellino, mentre viaggiavano in qualità di terzi trasportati a bordo del veicolo Citroex SA targato targato AZ763AE, di proprietà di
[...]
, condotto da;
nelle indicate circostanze di tempo e di luogo, tale CP_5 Persona_2 veicolo, proveniente da Via Zigarelli, si immetteva su Via De Napoli senza osservare la
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segnaletica di stop e di dare precedenza, andando a collidere contro la fiancata destra del veicolo Opel Meriva targato CK089RG, di proprietà di , che procedeva in Via De Napoli;
CP_7 entrambi i veicoli erano assicurati con la per la responsabilità Controparte_8 civile obbligatoria alla data del sinistro;
sul posto non intervenivano autorità; in conseguenza dell'evento, essi subivano lesioni personali, refertate del Pronto Soccorso dell'Ospedale
“Landolfi” di Solofra, dove i sanitari di turno diagnosticavo: un “trauma contusivo ginocchio dx” con una prognosi di 5 giorni per e un “trauma contusivo spalla dx e Controparte_3 ginocchio dx” con una prognosi di 4 giorni per;
per il decorso clinico, Controparte_4 essi si sottoponevano ad esami strumentali e ad ulteriori visite private con il dott. Per_3
, che li giudicava clinicamente guariti con postumi del 5% per e del
[...] Controparte_3 7% per;
senza esito rimanevano sia la richiesta di risarcimento dei danni Controparte_4 inviata ai sensi dell'art. 141 del D. Lgs n. 209/2005 sia l'invito alla stipula di convenzione di negoziazione assistita;
con atto di intervento volontario, depositato all'udienza del 29.03.2018, si costituiva l'appellato ; si costituiva anche l'appellante Controparte_4 [...]
mentre veniva dichiarata la contumacia dell'appellata con CP_8 Controparte_5 sentenza n. 335/2022, il Giudice di Pace di Lauro accoglieva le domande, condannando l'appellante al pagamento in solido con l'appellata , al pagamento in favore Controparte_5 dell'appellato della somma di € 4.055,53 e in favore dell'appellato Controparte_3
della somma di € 4.019,73, oltre interessi legali, spese di C.T.U. e spese Controparte_4 di lite. Le parti appellate eccepivano: in via preliminare, la tardività dell'eccezione di incompetenza per territorio non sollevata dall'appellante nel giudizio di primo grado;
l'infondatezza del primo motivo di appello con riferimento al valore di prova assoluta delle risultanze della scatola nera, sul rilevo che il veicolo di proprietà dell'appellata non era CP_5 dotato di dispositivo satellitare, come risultava dall'esame della certificazione Ania prodotta nel giudizio di primo grado anche con riferimento all'altro veicolo, anch'esso privo di sistema satellitare, né l'appellante aveva prodotto documentazione contrattuale relativa all'esistenza di tale servizio accessorio con sottoscrizione di contratto da parte dell'appellata; l'infondatezza del secondo motivo di appello con riferimento all'inattendibilità del testimone;
l'infondatezza del gravame con riferimento ai motivi sul “quantum debeatur”.
Gli appellati concludevano “Affinchè il Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, voglia rigettare l'appello principale proposto per violazione del principio di specificità dei motivi di appello di cui agli artt. 342, comma 2°, e 434, comma 2°, c.p.c. e in ogni caso, rigettare lo stesso siccome totalmente infondato;
Confermare la sentenza n. 335/2022 emessa dal Giudice di Pace di Lauro dott. Franzese Giovanni. Condannare l'appellante principale alle spese del doppio grado di giudizio oltre IVA e CPA, come per legge e rimborso spese generali. Attribuzione al procuratore antistatario.”.
Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni. All'esito della odierna udienza di discussione, la causa viene decisa.
Così brevemente riassunti gli atti ed i fatti di causa, si osserva quanto segue.
Anzitutto va dichiarata la contumacia dell'appellata parte che, Controparte_5 nonostante la rituale notifica dell'atto di citazione, non si è costituita nel presente gravame.
Può, dunque, passarsi all'esame dell'impugnazione.
Il motivo di gravame con cui, in buona sostanza, l'appellante ha Controparte_1 contestato l'omessa e non corretta valutazione del materiale istruttorio è fondato.
Circa la deposizione dell'unico teste, di cui parte appellante ha Testimone_1 contestato l'inattendibilità, va osservato quanto segue.
Anzitutto, è dato notarsi dalla lettura della deposizione di primo grado (v. Verbale di udienza del 30/10/2020, fasc. I grado alleg.) che il teste avesse riferito di trovarsi sulla propria bicicletta, in Avellino alla via De Napoli e che davanti a sé vi fosse l'autovettura Opel Meriva, in direzione Avellino centro, tuttavia lo stesso non precisava a che distanza rispetto al luogo
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dell'impatto tra l' e la OE SA egli si trovasse, circostanza di importanza CP_9 decisiva ai fini della verifica dell'attendibilità del racconto fornito, in specie considerando che il sinistro si sarebbe verificato in orario serale, sicché occorreva, in primo luogo, accertare la sufficiente visibilità della scena da parte del teste.
Come fatto rilevare dall'appellante poi, il teste risultava essere stato molto preciso nel ricordare i nomi di tutti gli occupanti dell'autovettura OE SA, nonché le lesioni che questi lamentavano dopo l'urto. A ben vedere, e di contro, lo stesso non indicava con precisione il giorno del verificarsi dell'evento, affermava che tutte e tre le persone a bordo della OE indossavano la cintura di sicurezza e tuttavia poi dichiarava di non ricordare se CP_3 fosse seduto a destra o sinistra sul sedile posteriore, il che non consentiva di collocare
[...] con esattezza il presunto danneggiato all'interno del veicolo, in assenza, peraltro, di allegazioni precise sul punto anche nell'atto di citazione e di valutare adeguatamente la compatibilità dei danni lamentati con la descritta dinamica del sinistro. Appariva poi effettivamente singolare che il teste avesse riferito di aver lasciato il suo recapito telefonico proprio ad uno dei trasportati della , poi divenuti attori del giudizio intentato dinanzi al Giudice di Pace, piuttosto CP_6 che agli occupanti della autovettura Opel, che aveva subìto il sinistro.
Considerate le discrasie emerse e considerato anche che il nominativo del teste Tes_1 non fosse stato precedentemente riportato né nel modulo di constatazione amichevole di incidente, né nelle lettere di messa in mora indirizzate alla compagnia assicurativa, il profilo dell'attendibilità del teste, cui il Giudice di Pace non risulta aver fatto alcun cenno, avrebbe dovuto essere attentamente vagliata dal giudicante, anche alla luce del complessivo quadro istruttorio, in una organica e complessiva valutazione dei vari elementi probatori acquisiti, considerandoli nel loro complesso. La parte appellante ha poi invocato la violazione del disposto di cui all'art. 145 bis c.d.a., facendo notare che il Giudice di Pace non avesse considerato che in atti risultavano riversate le risultanze documentali della c.d. scatola nera, installata a bordo dell'autovettura assicurata OE tg. AZ763AE, che attestavano l'assenza di crash, alla data di dichiarato CP_6 accadimento del sinistro ed altresì che essa si trovasse spenta e ferma in sosta, da diverse ore, rispetto all'orario di dichiarato accadimento del contestato sinistro oggetto di causa, in zona del tutto diversa da quella indicata come teatro dell'evento posto alla base della contestata domanda giudiziaria.
In proposito, anche alla luce delle deduzioni svolte dalla difesa appellata, va rammentato che l'articolo 145-bis D.Lgs. n. 209 del 2005 dispone che "Quando uno dei veicoli coinvolti in un incidente risulta dotato di un dispositivo elettronico che presenta le caratteristiche tecniche e funzionali stabilite ai sensi dell'art. 132-ter, comma 1, lettere b) e c), e fatti salvi, in quanto equiparabili, i dispositivi elettronici già in uso alla data di entrata in vigore delle citate disposizioni, le risultanze del dispositivo formano piena prova, nei procedimenti civili, dei fatti a cui esse si riferiscono, salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento o la manomissione del predetto dispositivo". Il citato art. 132-ter, D.Lgs. n. 209 del 2005, introdotto dalla L. 4 agosto 2017, n. 124, in G.U. 14/08/2017, n.189, prevede sconti obbligatori sulla prestazione dovuta dall'assicurato "b) nel caso in cui vengano installati, su proposta delle impresa di assicurazione, o sono già presenti e portabili meccanismi elettronici che registrano l'attività del veicolo, denominati 'scatola nera' o equivalenti, o ulteriori dispositivi, individuati, per i soli requisiti funzionali minimi necessari a garantire l'utilizzo dei dati raccolti, in particolare, ai fini tariffari e della determinazione della responsabilità in occasione dei sinistri, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione". L'applicazione delle norme richiamate presuppone l'accertamento che il dispositivo elettronico presente sul veicolo coinvolto nel sinistro abbia caratteristiche tecniche e funzionali allo stato non definite, per non essere stati emanati i decreti attuativi del citato art. 132. Sul punto,
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la recente giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “Poiché l'art 145 bis del D.Lgs. 209/2005 è rimasto privo di attuazione in quanto i relativi decreti, previsti dall'art. 132 bis, non sono mai stati emanati, non è possibile attribuire valore legale ad un dato raccolto da uno strumento prodotto da un privato per un privato senza che sia assoggettato a qualsivoglia forma di controllo o al rispetto di determinati parametri.” (cfr. Cass. civile sez. III, 16/05/2024, (ud. 11/12/2023, dep. 16/05/2024), n.13725). Dunque, va tenuto conto che, per quanto esposto, i dati raccolti dal dispositivo satellitare non potessero assumere valore di “prova legale”, ma potessero essere tuttavia vagliati come indizi, unitamente agli altri elementi di prova. Ne consegue che i dati registrati dalla “scatola nera” non potevano essere totalmente obliterati, come fatto dal GdP, ma avrebbero dovuto essere presi in considerazione, nel complessivo contesto probatorio. In tale contesto andava, quindi, ulteriormente considerato che mancava qualsiasi rilievo fotografico del luogo del sinistro, della posizione delle autovetture e dei danni dalle medesime riportati, sul posto non risultavano intervenute autorità. Alcuno di tali profili risulta valutato dal Giudice di prime cure in sentenza.
L'appellante ha poi evidenziato di aver versato in atti le risultanze emerse dalla Banca Dati Ivass, da cui emergeva la plurisinistrosità di tutti le odierne parti in causa, nonché la scheda del casellario centrale infortuni, ove risultava che avesse riportato lesioni Controparte_3 identificate come contusione alla spalla dx e lussazione – distorsione – distrazione del ginocchio dx, analoga a quella lamentata nella causa che ci occupa, in un precedente sinistro del 30/04/2015 (v. prod. I grado, alleg. fasc. telematico di parte appellante). Anche tali dati non risultano essere stati oggetto di scrutinio da parte del primo Giudice.
Sulla scorta di tutto quanto sopra e di quanto emergente dagli atti di primo grado e dalla documentazione allegata, stima il Tribunale che la doglianza dell'appellante di omessa ed insufficiente valutazione di elementi di prova essenziali da parte del Giudice di prime cure sia, dunque, senza dubbio, accoglibile.
Quanto al valore del modulo di constatazione amichevole del sinistro, recente giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che “l'art. 143, comma 2, del D.Lgs. n. 209 del 2005 è chiaro nell'affermare che la C.A.I. sottoscritta da entrambi i conducenti determina una presunzione, salvo prova contraria da parte dell'impresa di assicurazione, che il sinistro si sia svolto con le modalità e le conseguenze indicate su quel modulo. Non si tratta, in proposito, di una novità legislativa, dal momento che la disposizione ora richiamata costituisce la riproposizione dell'art. 5, secondo comma, del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39. La presunzione è finalizzata, chiaramente, ad un intento deflattivo del contenzioso, avendo lo scopo di garantire entrambi i conducenti del fatto che il riconoscimento concorde delle colpe non venga messo in discussione dagli assicuratori ribaltando l'onere della prova a carico del danneggiato. Ed è evidente che la previsione di una presunzione fino a prova contraria non esclude che la società di assicurazioni possa superarla fornendo, appunto, tale prova;
ma significa anche che l'onere della stessa ricade a carico dell'assicuratore e non del danneggiato, come invece l'impugnata sentenza ha affermato nel caso oggi in esame (v. in argomento, tra le altre, l'ordinanza 6 dicembre 2017, n. 29146). A sostegno della propria decisione, il Tribunale ha richiamato il principio di diritto - che risale, com'è noto, alla sentenza 5 maggio 2006, n. 10311, delle Sezioni Unite di questa Corte - secondo cui la dichiarazione confessoria contenuta nel modulo di constatazione amichevole del sinistro (cosiddetto C.I.D.), resa dal responsabile del danno proprietario del veicolo assicurato e litisconsorte necessario, non ha valore di piena prova nemmeno nei confronti del solo confitente, ma deve essere liberamente apprezzata dal giudice, dovendo trovare applicazione la norma di cui all'art. 2733, terzo comma, cod. civ., secondo la quale, in caso di litisconsorzio necessario, la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è, per l'appunto, liberamente apprezzata dal giudice. La citata pronuncia delle Sezioni Unite, più volte ribadita in seguito e alla quale la decisione odierna intende dare ulteriore continuità, fu
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determinata, in realtà, dalla necessità di risolvere una serie di problemi diversi da quello oggi in esame;
tra cui il fatto che, all'epoca, una parte della giurisprudenza di merito era orientata - in presenza di una prova contraria resa dalla società assicuratrice rispetto a quanto risultava dal modello CID - a condannare al risarcimento il solo danneggiante e non l'assicuratore. Ciò spiega la particolare attenzione dimostrata dalle Sezioni Unite, in più passaggi della motivazione, all'unicità del rapporto dedotto in giudizio e alla necessità di un accertamento il quale "non può che essere unico e uniforme per tutti e tre i soggetti coinvolti nel processo, non potendosi nel medesimo giudizio affermare, con riferimento alla domanda proposta dal danneggiato nei confronti dell'assicuratore, che il rapporto assicurativo e la responsabilità dell'assicurato esistano nel rapporto tra due delle parti e non per l'altra, e ciò non soltanto in base al principio di non contraddizione, ma soprattutto in base alla struttura dell'azione così come disciplinata dalla L. n. 990 del 1969, artt. 18 e 23, se si ha presente che l'obbligazione dell'assicuratore di pagare direttamente l'indennità al danneggiato, non nasce se non esiste il rapporto assicurativo e se non è accertata la responsabilità dell'assicurato". L'affermazione sul valore confessorio della C.A.I. come atto liberamente apprezzabile dal giudice in quanto confessione proveniente da un litisconsorte necessario si iscrive, quindi, nel contesto particolare di quella decisione, intesa a chiarire l'impossibilità di un esito decisorio diverso per la domanda rivolta contro l'assicuratore e contro il danneggiante. Ne consegue che il principio del libero apprezzamento non è in contrasto con le suindicate norme di legge che conferiscono al modello C.A.I., firmato da entrambi i conducenti, il valore di una presunzione iuris tantum che l'assicuratore è ammesso a superare. La successiva giurisprudenza di questa Corte, d'altra parte, in più occasioni ha anche stabilito che ogni valutazione sulla portata confessoria del modulo di constatazione amichevole d'incidente deve ritenersi preclusa dall'esistenza di un'accertata incompatibilità oggettiva tra il fatto come descritto in tale documento e le conseguenze del sinistro come accertate in giudizio (v. le sentenze 25 giugno 2013, n. 15881, e 27 marzo 2019, n. 8451, nonché l'ordinanza 25 gennaio 2024, n. 2438).” (cfr. Cass. civile sez. III, 03/06/2024, (ud. 21/03/2024, dep. 03/06/2024), n.15431).
Deve, pertanto, ritenersi, sulla scorta di quanto sopra rilevato, che, nel caso di specie, la compagnia assicurativa avesse fornito sufficienti elementi atti a superare il contenuto del modulo
“Cai” sottoscritto dalle parti in causa in occasione del sinistro de quo.
Mancando convincente e tranquillizzante dimostrazione del verificarsi del fatto storico come descritto e prospettato dalle parti istanti in primo grado, la domanda avrebbe dovuto essere respinta dal Giudice di Pace.
In conclusione, in accoglimento del gravame proposto da ed in totale Controparte_1 riforma della Sentenza di primo grado, devono essere rigettate le domande proposte in primo grado dall'attore e dalla parte intervenuta . Controparte_3 Controparte_4 Ogni altra questione resta assorbita. La riforma della Sentenza di primo grado comporta la necessità di provvedere a nuova disciplina delle spese processuali. Va, difatti, ricordato che il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, dato che l'onere di esse va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite. Tuttavia, quando confermi la sentenza di primo grado non può modificare la pronuncia del primo giudice sulle spese, a meno che questa non sia stata oggetto di uno specifico motivo di impugnazione (v. ex multis, Cass. civ., Sez. Lav., 30 agosto 2010, n° 18837; Sez. 3, Ordinanza n. 9064 del 12/04/2018; Sez. L, Sentenza n. 11423 del 01/06/2016; Cass. civile sez. II, 30/01/2023, n.2697). Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza delle parti attrici in primo grado ed odierne appellate ed esse si liquidano, in favore dell'appellante, d'ufficio, come da dispositivo, in base ai parametri di cui al D.M. vigente, tenuto conto del valore della controversia (Cass. civile sez. II, 21/12/2016, n.26614 “Il compenso dovuto all'avvocato che abbia difeso un solo cliente dalle identiche domande proposte da più attori va determinato sulla
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base non del valore cumulato delle varie domande, ma sulla base del valore di una sola domanda maggiorato del 20% per ciascuna domanda, fino ad un massimo di dieci (ovvero del 5% per ciascuna domande oltre la decima, fino ad un massimo di venti), in applicazione analogica del criterio previsto dall'art. 5 del d.m. n. 585 del 1994, per l'ipotesi dell'avvocato che assista più parti aventi un'identica posizione processuale.”), delle questioni trattate in fatto ed in diritto e delle attività processuali svolte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino – Seconda Sezione Civile -, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1. Dichiara la contumacia dell'appellata . Controparte_5
2. Accoglie l'appello proposto da avverso la Sentenza n. Controparte_1 335/2021 resa dal Giudice di Pace di Lauro, depositata in data 25/05/2022, a definizione del giudizio n. 2291/2018. R.G. e, per l'effetto, in integrale riforma di tale sentenza, respinge le domande proposte in primo grado da e Controparte_3
. Controparte_4
3. Condanna gli appellati e , in solido tra Controparte_4 Controparte_3 loro, al pagamento, in favore di delle spese di lite, che si Controparte_1 liquidano, per il primo grado, in €2.090,00 per compensi professionali forensi;
e, per il presente grado di appello, in €355,50 per esborsi e €2.540,00 per compensi professionali forensi;
il tutto oltre IVA e CPA, se dovute come per legge, oltre rimborso spese forfettario nella misura del 15% del compenso. Così deciso in Avellino, all'udienza che si è tenuta in data 29 ottobre 2025. Il Giudice dott. Federica Rossi È verbale. Il Giudice
dott. Federica Rossi
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