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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. XI, sentenza 16/02/2026, n. 955 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 955 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 955/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 11, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 09:45 in composizione monocratica:
NAPOLI ANTONIO, Giudice monocratico in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1537/2024 depositato il 26/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 In Proprio E Quale Titolare Società_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 32382/2023 DEL 05.12.2023 TARI 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Il difensore del ricorrente insiste nei motivi del ricorso e dichiara di rinunciare all'istanza di trattazione congiunta con il ricorso RGR. 1536/2024.
Il rappresentante de Comune di Palermo si riporta ai motivi delle controdeduzioni, chiedendo il rigetto del ricorso.
Il giudice pone la causa in decisione, riservandosi il deposito del dispositivo nel termine di sette giorni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato AE MI ha impugnato l'avviso di accertamento di cui alla epigrafe per Tari 2021 2027per una complessiva somma pari a € 5544,03
Lamentava che con l'impugnato avviso di accertamento il Comune, per tutti e 6 i bimestri del 2021, applica la tariffa TARI per “magazzini e depositi senza alcuna attività di vendita” e la commisura a una superficie ben superiore a quella utile o netta che era pari a mq. 875 (cfr. relazione tecnica giurata di parte, e altri atti e documenti provenienti dallo stesso Comune di Palermo, Relazioni Settore Tributi n. 32/2020 e n. 38/2021 ).
Invero, a seguito sia del sopralluogo presso il capannone di Indirizzo_1 eseguito, su espresso incarico del Settore Tributi, da addetti del proprio Ufficio Tecnico congiuntamente alla Polizia Municipale il giorno
23.01.2020 (cfr. Relazione n. 32/2020), sia della perizia giurata redatta da un professionista di fiducia della ditta ricorrente (e trasmessa, per espressa richiesta, al Settore Tributi quando si è svolta la fase della mediazione dei giudizi innanzi a codesta Corte RR.GG. n.595/2021 e n. 596/2021), con Relazione n. 38/2021 del 20.04.2021 l' Ufficio Tecnico del Settore Tributi ha modificato in riduzione la superficie del capannone tassabile a fini TARI, osservando che “La zona di transito eventualmente da considerare al momento in cui
è stato effettuato il sopralluogo, è quella riportata nell'allegato elaborato grafico derivato dalla planimetria relativa all'istanza di ricorso/reclamo , la quale è di mq. 381,00 e conseguentemente la parte del capannone
(locale pilastrato) adibita a rimessaggio è di mq 987,65 (mq. 1368,65 – 381,00)”.
Nella stessa Relazione n. 32/2020 (depositata nei predetti giudizi dell'anno 2021 proprio dal Comune) viene infatti annotata, a fianco del rigo “Rimessaggio di imbarcazioni ----mq 1368,65” (pag. 2), la superficie di “- mq. 381” da detrarre, di guisa che l'area operativa del capannone -cioè quella in astratto tassabile a fini TARI- non doveva più essere quella di mq. 1601,00 -riportata in tutte le parti dell'avviso di accertamento impugnato- bensì quell'altra ridotta (quantomeno) dei 381 metri quadri che l'Ufficio Tecnico ha qualificato come area 'di transito' o 'di manovra' da sottrarrealla area operativa .
Alla luce di quanto sopra rilevato, l'avviso di accertamento impugnato, contenente una tassazione rapportata ad una erronea superficie tassabile di mq 1.601, anzichè a quella di mq 987,65 ( = mq.
1368,65 – 381,00)derivante dalle misurazioni dell'Ufficio Tecnico dello stesso Settore Tributi, era illegittimo ed erroneo.
Anche l'ultimo bimestre dell'anno 2021 non avrebbe dovuto essere assoggettato a tassazione TARI da parte del Comune, ove si consideri che la concessione dell'immobile comunale è cessata anticipatamente giusta recesso notificato ed assunto al prot.llo del Settore Risorse Immobiliari del Comune di Palermo con il n. 1394902 del 03/11/2021 e la denuncia di cessazione TARI è stata effettuata con prot.
AREG/1444195/19.11.2021Si è costituito il comune di Palermo .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Preliminarmente rilevava il comune che l'avviso di accertamento sopra indicato scaturisce da un “omesso/parziale/tardivo versamento del tributo Tari anno 2021 in ordine a n. 2 immobili in uso alla ditta individuale “Società_1 per lo svolgimento della propria attività di “commercio al dettaglio di natanti e accessori”.
Nello specifico l'iscrizione Tari riguarda:
per l'immobile di Indirizzo_2
- Mq 195 “negozio”;
- Mq 40 “ufficio”;
- Mq 34 “autorimessa/magazzino senza vendita”;
per l'immobile di Indirizzo_3
- Mq 1601 “autorimessa/magazzino senza vendita”;
- Mq 923 “locali esenti”.
Quanto alla dimensione dell'area ha condivisibilmente dedotto il comune che dalle relazioni tecniche redatte in data 04/02/2020 è emerso che la superficie complessiva dell'immobile di Indirizzo_3 risulta essere di mq 2.524,85 di cui area operativa quantificata in mq. 1.601,00 ed area esente in mq. 923,00
(mq 336 di locale non accessibile + mq 105 piazzale antistante gli accessi al capannone + mq 480 area di pertinenza non accessibile + mq. 2,4 attrezzature tecniche) ALL. A.
Con riguardo all'area di transito di mq 381 evidenziata nella relazione n. 38/2021 redatta dall'Ufficio tecnico del Comune, e citata da controparte che ne chiede l'esenzione, si rileva che l'Ufficio tecnico dopo aver rilevato quest'area, ha, ovviamente, rimesso la valutazione di una eventuale esenzione all'Ufficio
Tari di competenza.
L'Ufficio a seguito istruttoria dei ricorsi/reclamo prot. 68089 e 68094 del 29.01.2021 in ordine agli anni
2014-2015-2016-2017-2018-2019, ha negato quanto richiesto da controparte atteso che l'area di transito evidenziata nella relazione n. 38/2021 di mq 381 non può essere considerata ad uso esclusivo di carico e scarico merci, in quanto non potendo rilevare la relativa linea di demarcazione che impedirebbe la presenza umana, non può essere qualificata come area esente dal pagamento del tributo.
Quanto al bimestre che risulterebbe indebitamente calcolato ha condivisibilmente argomentato il comune che anche tale assunto è del tutto infondato, poiché come recita l'art. 13 comma 2 del regolamento Tari del
Comune: “l'inizio, la variazione o la fine dell'obbligazione tributaria è calcolata a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui si verifica la relativa circostanza”, la relativa cessazione nel caso che ci occupa va effettuata quindi dal bimestre successivo a quello di novembre/dicembre anno 2021. Pertanto anche sotto questo profilo l'avviso in relazione ai bimestri è corretto e legittimo.
Sussistono eccezionali ragioni per compensare per compensare le spese
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria sezione XI di Palermo, rigetta il ricorso . Spese compensate
Così deciso in Palermo il 13 febbraio 2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 11, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 09:45 in composizione monocratica:
NAPOLI ANTONIO, Giudice monocratico in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1537/2024 depositato il 26/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 In Proprio E Quale Titolare Società_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 32382/2023 DEL 05.12.2023 TARI 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Il difensore del ricorrente insiste nei motivi del ricorso e dichiara di rinunciare all'istanza di trattazione congiunta con il ricorso RGR. 1536/2024.
Il rappresentante de Comune di Palermo si riporta ai motivi delle controdeduzioni, chiedendo il rigetto del ricorso.
Il giudice pone la causa in decisione, riservandosi il deposito del dispositivo nel termine di sette giorni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato AE MI ha impugnato l'avviso di accertamento di cui alla epigrafe per Tari 2021 2027per una complessiva somma pari a € 5544,03
Lamentava che con l'impugnato avviso di accertamento il Comune, per tutti e 6 i bimestri del 2021, applica la tariffa TARI per “magazzini e depositi senza alcuna attività di vendita” e la commisura a una superficie ben superiore a quella utile o netta che era pari a mq. 875 (cfr. relazione tecnica giurata di parte, e altri atti e documenti provenienti dallo stesso Comune di Palermo, Relazioni Settore Tributi n. 32/2020 e n. 38/2021 ).
Invero, a seguito sia del sopralluogo presso il capannone di Indirizzo_1 eseguito, su espresso incarico del Settore Tributi, da addetti del proprio Ufficio Tecnico congiuntamente alla Polizia Municipale il giorno
23.01.2020 (cfr. Relazione n. 32/2020), sia della perizia giurata redatta da un professionista di fiducia della ditta ricorrente (e trasmessa, per espressa richiesta, al Settore Tributi quando si è svolta la fase della mediazione dei giudizi innanzi a codesta Corte RR.GG. n.595/2021 e n. 596/2021), con Relazione n. 38/2021 del 20.04.2021 l' Ufficio Tecnico del Settore Tributi ha modificato in riduzione la superficie del capannone tassabile a fini TARI, osservando che “La zona di transito eventualmente da considerare al momento in cui
è stato effettuato il sopralluogo, è quella riportata nell'allegato elaborato grafico derivato dalla planimetria relativa all'istanza di ricorso/reclamo , la quale è di mq. 381,00 e conseguentemente la parte del capannone
(locale pilastrato) adibita a rimessaggio è di mq 987,65 (mq. 1368,65 – 381,00)”.
Nella stessa Relazione n. 32/2020 (depositata nei predetti giudizi dell'anno 2021 proprio dal Comune) viene infatti annotata, a fianco del rigo “Rimessaggio di imbarcazioni ----mq 1368,65” (pag. 2), la superficie di “- mq. 381” da detrarre, di guisa che l'area operativa del capannone -cioè quella in astratto tassabile a fini TARI- non doveva più essere quella di mq. 1601,00 -riportata in tutte le parti dell'avviso di accertamento impugnato- bensì quell'altra ridotta (quantomeno) dei 381 metri quadri che l'Ufficio Tecnico ha qualificato come area 'di transito' o 'di manovra' da sottrarrealla area operativa .
Alla luce di quanto sopra rilevato, l'avviso di accertamento impugnato, contenente una tassazione rapportata ad una erronea superficie tassabile di mq 1.601, anzichè a quella di mq 987,65 ( = mq.
1368,65 – 381,00)derivante dalle misurazioni dell'Ufficio Tecnico dello stesso Settore Tributi, era illegittimo ed erroneo.
Anche l'ultimo bimestre dell'anno 2021 non avrebbe dovuto essere assoggettato a tassazione TARI da parte del Comune, ove si consideri che la concessione dell'immobile comunale è cessata anticipatamente giusta recesso notificato ed assunto al prot.llo del Settore Risorse Immobiliari del Comune di Palermo con il n. 1394902 del 03/11/2021 e la denuncia di cessazione TARI è stata effettuata con prot.
AREG/1444195/19.11.2021Si è costituito il comune di Palermo .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Preliminarmente rilevava il comune che l'avviso di accertamento sopra indicato scaturisce da un “omesso/parziale/tardivo versamento del tributo Tari anno 2021 in ordine a n. 2 immobili in uso alla ditta individuale “Società_1 per lo svolgimento della propria attività di “commercio al dettaglio di natanti e accessori”.
Nello specifico l'iscrizione Tari riguarda:
per l'immobile di Indirizzo_2
- Mq 195 “negozio”;
- Mq 40 “ufficio”;
- Mq 34 “autorimessa/magazzino senza vendita”;
per l'immobile di Indirizzo_3
- Mq 1601 “autorimessa/magazzino senza vendita”;
- Mq 923 “locali esenti”.
Quanto alla dimensione dell'area ha condivisibilmente dedotto il comune che dalle relazioni tecniche redatte in data 04/02/2020 è emerso che la superficie complessiva dell'immobile di Indirizzo_3 risulta essere di mq 2.524,85 di cui area operativa quantificata in mq. 1.601,00 ed area esente in mq. 923,00
(mq 336 di locale non accessibile + mq 105 piazzale antistante gli accessi al capannone + mq 480 area di pertinenza non accessibile + mq. 2,4 attrezzature tecniche) ALL. A.
Con riguardo all'area di transito di mq 381 evidenziata nella relazione n. 38/2021 redatta dall'Ufficio tecnico del Comune, e citata da controparte che ne chiede l'esenzione, si rileva che l'Ufficio tecnico dopo aver rilevato quest'area, ha, ovviamente, rimesso la valutazione di una eventuale esenzione all'Ufficio
Tari di competenza.
L'Ufficio a seguito istruttoria dei ricorsi/reclamo prot. 68089 e 68094 del 29.01.2021 in ordine agli anni
2014-2015-2016-2017-2018-2019, ha negato quanto richiesto da controparte atteso che l'area di transito evidenziata nella relazione n. 38/2021 di mq 381 non può essere considerata ad uso esclusivo di carico e scarico merci, in quanto non potendo rilevare la relativa linea di demarcazione che impedirebbe la presenza umana, non può essere qualificata come area esente dal pagamento del tributo.
Quanto al bimestre che risulterebbe indebitamente calcolato ha condivisibilmente argomentato il comune che anche tale assunto è del tutto infondato, poiché come recita l'art. 13 comma 2 del regolamento Tari del
Comune: “l'inizio, la variazione o la fine dell'obbligazione tributaria è calcolata a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui si verifica la relativa circostanza”, la relativa cessazione nel caso che ci occupa va effettuata quindi dal bimestre successivo a quello di novembre/dicembre anno 2021. Pertanto anche sotto questo profilo l'avviso in relazione ai bimestri è corretto e legittimo.
Sussistono eccezionali ragioni per compensare per compensare le spese
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria sezione XI di Palermo, rigetta il ricorso . Spese compensate
Così deciso in Palermo il 13 febbraio 2026