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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 18/02/2025, n. 259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 259 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott. Angela Dell'Ali
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1124/2021 R.G. promossa da:
nato a [...] il [...], e Parte_1 C.F._1
, rappresentati e difesi dall'AVV. VENTURELLA Parte_2
GIROLAMO
contro
TRA cf Controparte_1 Parte_3
rappresentato e difeso dagli AVV.TI CRISTIANO CRIPPA E ADAMO BIOLO del Foro P.IVA_1
di Milano
Avente ad oggetto: Contratti bancari (deposito bancario, etc) in opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 20/05/2024 e la causa è stata posta in decisione.
pagina 1 di 6 IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 28.1.2021-1.3.2021 Parte_2
e chiedevano l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
[...] Parte_1
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria, contrariis reiectis, per i motivi
sopra esposti: In via principale nel merito: a) revocare e/o annullarsi decreto ingiuntivo n. 182/2021 del
22/01/2021, in quanto emesso in mancanza dei presupposti di legge ed, in ogni caso, per tutti i motivi di
cui in narrativa;
b) rigettarsi ogni e qualunque domanda proposta dall'opposta nei confronti degli
opponenti, con particolare riferimento alla domanda azionata in via monitoria;
c) con vittoria di spese,
diritti ed onorari di giudizio, oltre IVA e CPA come per legge, anche relative alla pregressa fase
sommaria
Si costitutiva la parte opposta chiedendo il rigetto dell'opposizione essendo dilatoria ed infondata,
pertanto, chiedeva la conferma del decreto ingiuntivo opposto, recante la condanna delle parti opponenti per l'importo di € 35.450,00 per unipersonale e per l'importo di € 20.000,00 per Parte_2
, fideiussore. Gli importi erano dovuti in conseguenza della stipulazione di un contratto Parte_1
di conto corrente con il CREDEM in data 1.08.2012 recante n. 00415/010/000003522-7 e per a Pt_1
titolo di fideiussione fino al limite di € 20.000,00.
Con ordinanza resa all'udienza del 10.11.2021 veniva concessa la provvisoria esecutorietà del d.i. non essendo l'opposizione fondata su prova scritta o di pronta soluzione. Infatti, nel prosieguo veniva nominato un CTU contabile, affinchè verificasse le ragioni dei motivi di opposizione. Il CTU esaminata la documentazione in atti ed esattamente gli estratti conto prodotti dalla parte opposta concludeva come segue: A. Si è rilevato il fenomeno dell'anatocismo bancario;
B. Si sono rilevati tassi usurari applicati
dalla banca negli anni 2014 – 2015 -2016; C. Non vi è presenza di commissioni di massimo scoperto;
pagina 2 di 6 D. Si sono rideterminati il totale degli interessi corrispettivi dal 2012 al 2016 nella misura di euro
6.169,34; E. Si è rideterminato il saldo finale del conto oggetto di giudizio, pari a euro 32.783,50; F. Si
sono calcolati gli interessi di mora, corrispondenti ad euro 610,76; G. Si è rilevato il totale complessivo
del debito dovuto, pari a euro 33.394,26.
La metodologia seguita dal CTU, consistita nell'evidenziare l'esistenza della capitalizzazione delle voci passive (competenze, interessi, CMS ecc.) lo ha condotto a rilevare l'esistenza della capitalizzazione trimestrale e del calcolo di interessi sulle voci passive, in tal modo la avrebbe violato il divieto di CP_2
cui all'art. 1283 c.c. Successivamente procedeva il CTU a calcolare il TEG e rilevava che negli anni
2014, 2015 e 2016 vi era usura cd. sopravvenuta, essendo stato superato il cd. tasso soglia, determinato nei Decreti ministeriali. Pertanto, provvedeva a ricalcolare gli interessi escludendo la capitalizzazione e applicando gli interessi corrispettivi, giungendo ad un importo di € 6.169,34.
La sorte capitale è stata rideterminata dal CTU in € 32.783,50.
L'esclusione di ogni capitalizzazione effettuata dal CTU dal saldo finale è pienamente condivisibile,
visto che essa è stata esclusa e vietata dall'art. 120 TUB come modificato dall'art. 1 comma 269 della legge n.147 del 2013. Con una recente pronuncia (n° 21344 del 30 luglio 2024) la Corte di Cassazione
ha sancito il divieto di anatocismo bancario anche in assenza di delibera CICR sulle modalità e sui criteri per la produzione di interessi relativamente alle attività bancarie.
La lettera del secondo comma dell'art. 120 TUB, rende quindi palese come tale norma abbia introdotto un divieto assoluto di anatocismo, che discenderebbe dall'inequivoca previsione secondo cui “ gli
interessi periodicamente capitalizzati non possono produrre interessi ulteriori ” accompagnata dalla specificazione secondo la quale “ gli interessi ulteriori, nelle successive operazioni di capitalizzazione,
sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale ”.
pagina 3 di 6 Da ciò discende l'impossibilità, per le Banche, di continuare ad applicare la capitalizzazione degli interessi in conformità alla delibera CICR del 9 febbraio 2000 e ciò indipendentemente dall'intervento delle nuove disposizioni attuative che il CICR era incaricato di emanare e che sono state previste solo nel 2016.
La Corte di Cassazione prende una posizione netta e, nonostante riconosca che il dato testuale dell'art. 120 TUB sia impreciso, ritiene che l'interpretazione letterale della norma non può che condurre al
divieto assoluto di anatocismo; tale interpretazione discende dalla chiara riformulazione dell'art. 120
TUB ad opera della legge n. 147 del 2013 che, rispetto alla formulazione del 1999, non contiene più il riferimento al compito del CICR di definire le modalità e criteri per “la produzione di interessi sugli
interessi” ma si riferisce semplicemente alla “produzione di interessi”.
Quanto all'usura cd. sopravvenuta essa impone al decidente di non tenerne conto in quanto illecita, ma non vizia l'intero contratto, se il tasso di interesse stabilito inizialmente dalle parti non sforava tale soglia,
determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, tuttavia, si è verificato il superamento del tasso soglia solo in corso di rapporto.
Ritenuto che secondo l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 394, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2001, n. 24, "ai fini dell'applicazione dell'articolo 644 del codice penale e dell'articolo 1815, secondo comma, del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento" e che ai sensi del secondo comma dell'art. 1815 come modificato dall'art. 4 della legge n° 108/1996: “Se sono convenuti interessi usurari,
la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”; ritenuto che non vi è prova che al momento della stipula del contratto fossero stati convenuti interessi usurari, non può essere dichiarata la nullità della clausola pagina 4 di 6 relativa agli interessi, ma possono essere applicati gli interessi corrispettivi, come correttamente fa il
CTU nella sua relazione.
L'art. 2 bis del d.l. n. 185 del 2008, inserito dalla legge di conversione n. 2 del 2009 – al fine di verificare se sia intervenuto il superamento del tasso soglia dell'usura presunta, come determinato in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, occorre effettuare la separata comparazione del tasso effettivo globale (TEG) dell'interesse praticato in concreto con il "tasso soglia", nonché della commissione di massimo scoperto (CMS) applicata, con la "CMS soglia", calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media indicata nei decreti ministeriali, emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge n.
108 del 2008, compensandosi, quindi, il valore della eventuale eccedenza della CMS praticata in concreto, rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia, con il "margine" eventualmente residuo degli interessi, pari alla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati. Tale operazione deve essere effettuata con riferimento ad ogni trimestre,
dovendosi verificare il superamento della soglia usuraria con riferimento ai diversi valori medi che sono oggetto della rilevazione eseguita con tale periodicità, giusta il disposto di cui all'art. 2, comma 1, della legge n. 108 del 1996. Il CTU ha rilevato che non vi fosse alcuna applicazione di CMS.
Quanto all'interesse di mora, nulla è dovuto essendo stato incorporato nelle rimesse trimestrali come confermato dal CTU.
L'opposizione, pertanto, può essere accolta solo parzialmente, e in riferimento alla capitalizzazione degli interessi e al superamento del tasso soglia limitatamente ai periodi individuati dal CTU e relativi all'anno
2014, 2015 e 2016 come dettagliati nella relazione peritale;
conseguentemente il decreto ingiuntivo deve essere revocato. La parte opponente deve essere condannata al pagamento della Parte_2
sorte capitale come rideterminata dal CTU in € 32.783,50, oltre interessi legali dalla data della domanda pagina 5 di 6 al soddisfo, mentre il Sig. in qualità di fideiussore, è responsabile in solido Parte_1
limitatamente all'importo garantito di € 20.000,00.
Quanto alle spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo secondo i parametri medi di cui al D.M. 55/14 e succ. mod. scaglione fino ad € 52.000,00 tutte le fasi;
liquida le spese di CTU al definitivo in € 1.100,00 ponendole a carico di parte soccombente
P.Q.M
Il Tribunale di Siracusa, in persona del Giudice Dott. Angela Dell'Ali, definitivamente decidendo,
- Accoglie parzialmente l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto.
- Condanna la parte opponente al pagamento dell'importo di € 32.783,50 Parte_2
oltre interessi legali dalla data della domanda al soddisfo;
- Dichiara il fideiussore responsabile in solido con della Parte_1 Parte_2
restituzione di quanto da essa dovuto limitatamente all'importo di € 20.000,00
- Condanna la parte opponente alla rifusione in solido delle spese del giudizio che liquida in €
5.000,00 oltre spese generali, cpa ed iva come per legge ed oltre al costo della CTU, liquidata in motivazione, che pone definitivamente a carico di parte opponente.
Siracusa, 18/02/2025
Il Giudice
Dott. Angela Dell'Ali
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