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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 03/12/2025, n. 5267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5267 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO SEZIONE OTTAVA CIVILE
in composizione monocratica, in persona del dott. Andrea De Magistris, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 20737/2024 di R.G. promosso da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Bernardino Parte_1 C.F._1
Serra
PARTE ATTRICE contro
(C.F. , in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'amministratore pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. Rossella Laviola
PARTE CONVENUTA
Oggetto: impugnazione delibera assembleare
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte attrice: Voglia, l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, nel merito: - in via principale, preso atto di aver adempiuto al presupposto di legge relativo all'esperimento di procedura di mediazione obbligatoria ex D. Lgs 28/2010, annullare la delibera assembleare del 15 novembre 2023, per le motivazioni esposte al punto 1 della narrativa;
annullare la delibera assembleare del 12 luglio 2023, per le motivazioni esposte al punto 2 della narrativa;
previa fissazione di relativo termine, ordinare al , in persona Controparte_1 dell'amministratore pro tempore, di mettere in esecuzione quanto oggetto di delibera assembleare in data 12 giugno 2024, per le motivazioni esposte al punto 3 della narrativa;
condannare il
, in persona dell'amministratore pro tempore, a rifondere alla Controparte_1 signora la somma di euro 2.592,26 da quest'ultima sostenuta per la Parte_1 procedura di mediazione obbligatoria. - in ogni caso, con vittoria di spese e onorari tutti del presente giudizio
Per parte convenuta:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più opportuna declaratoria di legge, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione RESPINGERE in toto le richieste ex adverso formulate perché infondate in fatto ed in diritto per tutte le ragioni di cui in narrativa e conseguentemente CONFERMARE la validità di tutte le delibere oggetto della presente impugnativa;
CONDANNARE la condomina , al pagamento delle spese di lite comprensive Parte_1 di diritti ed onorari, spese generali nella misura del 15 % c.p.a. al 4% ed iva ai sensi di legge se dovuta. CONDANNARE la condomina al pagamento delle spese di mediazione Parte_1 comprensivi degli onorari di difesa nella misura di euro 3.354,90.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione del 13.11.2024, notificato in pari data, parte attrice conveniva in giudizio il evidenziando di essere proprietaria di unità immobiliare nel complesso edilizio di CP_1 CP_1
facente parte del relativo Condominio;
con delibera del 15.11.2023 l'assemblea Controparte_1 del suddetto condomino aveva statuito, tra gli altri, sui seguenti punti all'o.d.g.: 1. “Consuntivo riscaldamento 22/23 e relativo riparto”; 2. “Approvazione preventivo esercizio riscaldamento 23/24
e riparto”; che la delibera era annullabile per violazione del disposto dell'art. 66, comma 3, disp. att.
c.c. che stabilisce che l'avviso sia comunicato almeno 5 giorni prima della data fissata per l'adunanza in prima convocazione;
e per violazione dell'obbligo preventivo di informazione per avere l'amministratore omesso di allegare al riparto riscaldamento (consuntivo) le letture dei singoli contatori;
con delibera del 12.7.2023 l'assemblea aveva deliberato che il risarcimento del danno per
€ 8.000 versato dalla dovesse essere suddiviso in parti uguali tra il Condominio e Parte_2 soltanto 3 dei 6 condomini danneggiati (esclusa la sig.ra ; che la delibera era nulla per aver Pt_1 statuito sulla proprietà individuale dei singoli condomini e per essere in contrasto con la altra precedente delibera (quella del 15.11.2022) con la quale si era stabilito di attendere il parere favorevole (alla transazione) delle parti private FE e Giove;
con delibera del 12.6.2024 il aveva approvato all'unanimità la rimozione del divieto posto dall'art 8 lett i) del CP_1 regolamento che impediva l'installazione di verande sui balconi lato cortile;
a distanza di mesi la delibera era rimasta inattuata.
Chiedeva, pertanto, annullare la delibera del 15.11.2023, per i motivi espressi al punto 1 della citazione, la delibera del 12.7.2023 per i motivi espressi al punto 2 della citazione, ordinare al
, in persona dell'amministratore pro tempore, di mettere in CP_1 Controparte_1 esecuzione quanto fatto oggetto di delibera assembleare in data 12.6.2024, per le motivazioni esposte al punto 3 della narrativa della citazione;
condannare il , in persona Controparte_1 dell'amministratore pro tempore, a rifondere alla signora la somma di euro Parte_1
2.592,26 da quest'ultima sostenuta per la procedura di mediazione obbligatoria.
Si costituiva il , a mezzo dell'amministratore pro tempore il quale, contestando le CP_1 avversarie pretese eccepiva, in via preliminare, che la delibera del 15.11.2023 era stata sostituita con altre di identico tenore in data 2.2.2024 con conseguente cessazione della materia del contendere.
Contestava sia la violazione dell'art 66 disp att c.c. sia la mancata allegazione della lettura dei riparti dei contatori doglianza, in ogni caso, assorbita dal tenore della nuova deliberazione. Quanto alla delibera del 12.7.2023 punto 6) dell'O.d.G. evidenziava che si trattava dell'approvazione della transazione tra ed alcuni condomini e la società avendo la parte attrice CP_1 Parte_2 deciso di agire in via autonoma. Contestava la violazione della disciplina dell'art 1123 c.c., con riferimento alla ripartizione delle spese e dell'art. 1136 c.c., con riferimento ai quorum costitutivi e deliberativi. Infine, con riferimento alla delibera del 12.6.2024 effettivamente era stata decisa la modifica del regolamento condominiale (art 8 lett i) ma l'assemblea aveva rimandato a successive determinazioni i tempi e le modalità per la sua esecuzione.
Chiedeva respingersi l'impugnazione.
Senza necessità di svolgere l'attività istruttoria richiesta la causa veniva trattenuta a decisione sulle conclusioni indicate in epigrafe con la concessione dei termini ex art 189 c.p.c.
2. La domanda è infondata.
Parte attrice impugna tre delibere dell'assemblea condominiale lamentando l'annullabilità di quella del 15.11.2023, la nullità di quella del 12.7.2023 e la mancata esecuzione della delibera 12.6.2024.
a) Sulla prima delibera, quella del 15.11.2023, la censura riguarda la violazione dell'art 66 disp att c.c.
L'attrice sostiene, sotto un primo profilo formale, l'annullabilità della delibera per la violazione dell'art 66 disp att c.c. nella parte in cui sono regolate le modalità di convocazione dell'assemblea condominiale.
La norma in questione stabilisce che “L'avviso di convocazione, contenente specifica indicazione dell'ordine del giorno, deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per
l'adunanza in prima convocazione, a mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax
o tramite consegna a mano, e deve contenere l'indicazione del luogo e dell'ora della riunione o, se prevista in modalità di videoconferenza, della piattaforma elettronica sulla quale si terrà la riunione
e dell'ora della stessa”.
L'avviso di convocazione per l'assemblea del 14.11.2023 (prima convocazione) è pervenuto alla sig.ra solo in data 10.11.2023 (doc 4) e quindi oltre il termine stabilito dalla norma invocata. Pt_1 Il non contesta la circostanza ma rileva che il vizio di forma è stato superato dalla CP_1 successiva deliberazione, di identico tenore, assunta in data 2.2.2024 con conseguente cessazione della materia del contendere.
Sul punto occorre applicare il principio di diritto espresso dalla Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 5997/2022 “In caso di impugnazione della delibera condominiale, la cessazione della materia del contendere può ravvisarsi soltanto quando il secondo deliberato modifichi le decisioni del primo in senso conforme a quanto richiesto dal che impugna e non anche quando reiteri CP_1
o comunque adotti una decisione nello stesso senso della precedente, presupponendo la stessa il sopravvenire di una situazione che consenta di ritenere risolta o superata lite insorta tra le parti, sì da comportare il venir meno dell'interesse a una decisione sul diritto sostanziale dedotto in giudizio”.
Nel caso all'esame del giudice la successiva delibera del 2.2.2024, avente il medesimo ordine del giorno, ha sanato il difetto di convocazione lamentato e, pertanto, è cessata la materia del contendere.
Sotto un secondo profilo l'attrice eccepisce la illegittimità della delibera per la violazione dell'obbligo preventivo di informazione per avere l'amministratore omesso di allegare al riparto riscaldamento
(consuntivo) le letture dei singoli contatori.
La delibera del 2.2.2024 ha nuovamente approvato il riparto riscaldamento (consuntivo 22/23 e preventivo 23/24) e non è stata fatto oggetto di autonoma impugnazione: è cessata la materia del contendere anche sul secondo profilo di illegittimità rappresentato dalla mancata comunicazione della lettura dei singoli contatori e del mancato computo del radiatore allacciato abusivamente nella proprietà perché il secondo deliberato ha sostituito la decisione impugnata e, in Controparte_2 mancanza di impugnazione autonoma della seconda delibera, non vi è più interesse alla decisione sulla impugnazione della prima.
La domanda sul punto è respinta per difetto di interesse ad agire.
b) Sulla delibera del 12.7.2023 punto all'o.d.g.: 6. “Discussione e delibera in merito alla somma riconosciuta dalla su conto bancario pari ad € 8.000 (parti condominiali e Parte_2 private e ). Determinazione della quota spettante al e Pt_3 Pt_4 Parte_5 CP_1 criterio di riparto.
Sostiene l'attrice che la delibera è nulla per aver statuito sulla proprietà individuale dei singoli condomini e per essere in contrasto con la altra precedente delibera (quella del 15.11.2022) con la quale si era stabilito di attendere il parere favorevole (alla transazione) delle parti private FE e
Giove.
Il Condominio evidenzia che con la delibera si è approvata la transazione tra condominio e solo alcuni condomini e la società avendo la parte attrice deciso di agire in via autonoma. Parte_2
Giova ricordare che la categoria della nullità delle delibere assembleari è assai circoscritta e riguarda i casi, rari, di “deliberazioni dell'assemblea dei condomini che mancano ab origine degli elementi costitutivi essenziali, quelle che hanno un oggetto impossibile in senso materiale o in senso giuridico
- dando luogo, in questo secondo caso, ad un "difetto assoluto di attribuzioni" - e quelle che hanno un contenuto illecito, ossia contrario a "norme imperative" o all'ordine pubblico" o al "buon costume"; al di fuori di tali ipotesi, le deliberazioni assembleari adottate in violazione di norme di legge o del regolamento condominiale sono semplicemente annullabili e l'azione di annullamento deve essere esercitata nei modi e nel termine di cui all'art. 1137 c.c." (Cass SSUU n 9839/2021).
La delibera in questione avendo accettato una transazione su parti comuni e su parti private (anche per i condomini assenti) avrebbe, secondo l'attrice, inciso sulla proprietà individuale con conseguente invalidità rappresentata dalla impossibilità giuridica dell'oggetto della deliberazione come da costante giurisprudenza di legittimità richiamata.
Dalla lettura del verbale si evince che la transazione con ha visto partecipare il Parte_2
Condominio per le parti comuni danneggiate (e per questo la decisione è stata portata in assemblea)
e i condomini e , per le parti private danneggiate. Pt_3 Pt_4 Parte_5
Non vi è, quindi, alcuna decisione incidente sulla posizione soggettiva di parte attrice perché dal verbale impugnato non risulta che l'assemblea abbia statuito oltre i confini di attribuzione dei suoi poteri di deliberazione. In particolare, non risulta che abbia accettato la transazione con il fornitore sostituendosi alla volontà della condomina attrice: si legge al punto 6 dell'O. del G. “discussione e delibera in merito alla somma riconosciuta da su conto bancario pari ad € 8.000 Parte_2
(parti condominiali e private e ), determinazione della quota spettante al Pt_3 Pt_4 Parte_5 condominio e criterio di riparto”. E dal verbale si legge che “dopo ampia discussione l'assemblea procede a votazione per scegliere il criterio di riparo della somma riconosciuta da Parte_2 pari ad € 8000: € 2000 alla proprietà € 2000 alla proprietà , € 2000 alla proprietà Pt_3 Pt_4
, € 2000 al Condominio..”. Parte_5
La circostanza che la sig.ra abbia condotto trattative autonome non è contestata e, pertanto, Pt_1 non si comprende l'interesse ad impugnare la decisione né il danno lamentato. Infatti, da un lato, non risulta che l'assemblea abbia esorbitato dalle proprie attribuzioni (ha deciso a maggioranza la determinazione della quota di risarcimento per i danni alle parti comuni e alle tre parti private esclusa che non è parte della transazione), dall'altro, il fatto che il risarcimento abbia coperto solo Pt_1 parzialmente il danno effettivo riportato dal come sembra da ultimo sostenere l'attrice, CP_1 non determina l'illegittimità della ripartizione effettuata in assemblea essendo il risarcimento ottenuto frutto di una transazione che ha la propria causa nelle reciproche concessioni tra le parti ex art 1965
c.c.
Sul contrasto con altra precedente delibera, quella del 15.11.2022, deve ritenersi che la circostanza, non contestata, che la sig.ra abbia intrapreso autonoma trattativa nei confronti di Pt_1 Parte_2
[... rende non più attuale il contenuto della precedente decisione nella parte in cui si deliberava di attendere il parere favorevole di tutte le parti private coinvolte (era la condizione posta proprio dal per la validità dell'offerta). Parte_2
La domanda sul punto è infondata.
c) Sulla delibera del 12.6.2024 e sua esecuzione.
Con la delibera del 12.6.2024 il ha approvato all'unanimità dei presenti (ma non dei CP_1 condomini) la rimozione del divieto posto dall'art 8 lett i) del regolamento che impedisce l'installazione di verande sui balconi lato cortile.
Lamenta parte attrice che, a distanza di mesi, non è stata data attuazione alla delibera nella parte in cui prevede l'approvazione di un progetto di tipo di veranda condominiale con ripartizione dei costi.
Richiamando il disposto dell'art 1105 c.c. il evidenzia che non vi è un termine per CP_1
l'attuazione della delibera e contesta l'esistenza del presupposto dell'inerzia che possa consentire al giudice di sostituirsi all'assemblea nell'interesse della comunione.
Rileva il giudice che il regolamento condominiale è di tipo contrattuale perché predisposto dal costruttore dell'edificio ed accettato dagli acquirenti delle singole unità immobiliari.
Il regolamento contrattuale può essere modificato dai condomini all'unanimità, e non a maggioranza, nella parte in cui disciplina i limiti al godimento delle proprietà individuali introducendo servitù reciproche tra le proprietà.
La modifica dell'art. 8 lett. i) del Regolamento, di rimozione del divieto di installazione delle verande sui balconi lato cortile che introduceva una limitazione al libero esercizio della proprietà individuale, effettuata con la delibera del 12.6.2024 non all'unanimità (ovvero con il consenso di tutti i condomini), è viziata da nullità della stessa per impossibilità giuridica dell'oggetto (vd Cass SS.UU.
n. 943/1999 "Per la modifica di clausole del regolamento di condominio contrattuale è richiesto il consenso, manifestato in forma scritta "ad substantiam" di tutti i partecipanti alla comunione").
Il rilevo ufficioso della nullità della delibera ex art 1421 c.c. rende infondata la domanda con la quale se ne chiede l'esecuzione e perimenti infondata è la domanda del volta ad ottenere una CP_1 dichiarazione di validità di tutte le delibere impugnate. In ogni caso la domanda di parte attrice volta ad ottenere una non meglio precisata esecuzione della delibera del 12.6.2024 non sarebbe proponibile in questa sede restando nella discrezionalità dell'Assemblea dare attuazione o meno alle proprie deliberazioni salvo il ricorrere dei presupposti dell'art 1105 co. 4 c.c., che non ricorrono nel caso di specie ove non si discute dell'assunzione di provvedimenti necessari alla amministrazione della cosa comune.
3. Le spese sono quindi poste a carico della parte attrice soccombente e sono liquidate come in dispositivo ai valori prossimi ai minimi dello scaglione di riferimento del d.m. 147/22 (valore indeterminato, complessità bassa).
Le spese per la mediazione sono, invece, compensate tra le parti avendo il provveduto a CP_1 sanare il vizio di forma della prima delibera con la successiva deliberazione, di identico tenore, assunta in data 2.2.2024.
P. Q. M.
il giudice istruttore in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione,
1) Respinge tutte le domande;
2) Dichiara tenuta e condanna parte attrice al pagamento a favore di parte convenuta delle spese processuali, che liquida in € 4000,00 per competenze professionali (di cui €
900,00 per la fase di studio, € 650,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 950,00 per la fase istruttoria e di trattazione ed € 1500,00 per la fase decisionale), oltre a c.p.a.,
i.v.a. e spese generali come per legge.
3) Dichiara compensate tra le parti le spese relative alla fase di mediazione.
Torino, 3/12/2025
Il giudice dott. A. De Magistris