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Sentenza 2 settembre 2025
Sentenza 2 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 02/09/2025, n. 404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 404 |
| Data del deposito : | 2 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 158/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Roberto Riggio Presidente dott. Vincenzo Accardo Giudice dott. Pietro Enea Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 158/2024 del Ruolo Generale Affari Civili e Contenzioso vertente
TRA
(C.F.: ), nato a [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato presso lo studio dell'avv. FIORENZA GIUSEPPE ORESTE, rappresentante e difensore
Ricorrente
CONTRO
(C.F.: , nata a [...] l'[...], elettivamente Controparte_1 C.F._2 domiciliata presso lo studio dell'avv. COMANDATORE ROSALIA, rappresentante e difensore
Resistente
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
Interveniente necessario
Oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso)
Conclusioni delle parti: Le parti insistono nelle conclusioni spiegate nei rispettivi atti introduttivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Esposizione dei fatti
Con ricorso depositato in data 22.2.2024, il ricorrente ha chiesto la modifica Parte_1 delle condizioni della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con
1 pronunciata con sentenza n. 409/2017 dal Tribunale di Gela il 16.6.2017 – così Controparte_1 come modificata con decreto del 28.9.2018 – nella parte in cui ha posto a suo carico l'obbligo di corrispondere in favore della resistente un assegno di complessive € 180,00 mensili, a titolo di contributo al mantenimento della figlia – divenuta medio tempore maggiorenne – Persona_1 nonché disposto l'assegnazione della casa coniugale alla (Cfr. sentenza e decreto di CP modifica allegati al ricorso al ricorso, doc. n. 2 e 3).
Allegava che la figlia non solo ha raggiunto la maggiore età ma ha, altresì, contratto Persona_1 nozze in data 26.7.2023 abbandonando, di conseguenza, il domicilio materno.
Precisava sul punto che la figlia si è trasferita nell'abitazione sita a Gela, in via Malpighi n. 15 e che la stessa resistente è solita trascorrere le proprie giornate presso la residenza della sorella, disinteressandosi alle sorti dell'immobile che ha svolto la funzione di casa familiare, di cui il
è titolare esclusivo. Per_1
Concludeva, infine, chiedendo al Tribunale di: “a modifica della sentenza n. 409/2017 del
16/06/2017 pronunziata dal Tribunale di Gela, revocare l'assegno di mantenimento disposto in favore di e pari ad euro 180,00 mensili;
revocare l'assegnazione della casa Persona_1 coniugale disposta in favore della IG.ra , essendo l'unico immobile di proprietà Controparte_1 esclusiva del ricorrente e di cui intende disporre al fine di garantire una crescita serena ed equilibrata anche agli altri figli nati dalla relazione con la IG.ra ”. Controparte_2
Con comparsa di risposta depositata in data 20.5.2024 si costituiva in giudizio Controparte_1 confermando la circostanza che la figlia ha trasferito la propria residenza dopo aver Per_1 contratto matrimonio.
Contestava, tuttavia, per la restante parte, le richieste avanzate dal allegando l'esistenza Per_1 tra le odierne parti di un procedimento cautelare (ricorso per sequestro preventivo) avente ad oggetto la casa coniugale per i crediti vantati dalla ricorrente a titolo di mancato pagamento del mantenimento stabilito in sede di separazione e divorzio.
Deduceva, altresì, di versare in una situazione economica assai precaria, potendo contare solo sulle somme percepite a titolo di reddito di inclusione.
Rassegnava, infine, le seguenti conclusioni: “disattesa ogni contraria istanza, deduzione e conclusione, così giudicare: preliminarmente, ai sensi dell'art.295 cpc, sospendere il presente procedimento in attesa della definizione del procedimento n. 264/2024, per cui è fissata udienza il
22.05.24, Giudice Dott.Enea; nel merito, rigettare la domanda in quanto le condizioni economiche della resistente sono molto critiche ed il ricorrente non ha introdotto, nel presente giudizio,
2 elementi comprovanti una effettiva necessità di rientrare, al più presto, nel possesso dell'immobile”.
Le parti – dopo diversi rinvii richiesti dalle rispettive difese – comparivano personalmente dinanzi al giudice delegato dal collegio, rispettivamente: la all'udienza dell'1.10.2024; il CP
, all'udienza del 4.12.2024 all'esito della quale venivano revocati – in via temporanea e Per_1 urgente – sia il provvedimento di assegnazione della casa coniugale disposto in favore della resistente, sia l'obbligo di contribuzione al mantenimento della figlia posto a carico del ricorrente e, ritenute irrilevanti o comunque superflue le prove orali articolate dalle parti, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale.
Istruita la causa con le sole prove documentali offerte in comunicazione dalle parti, all'udienza di discussione dell'1.4.2025 la causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
***
2. Domanda di revisione degli obblighi di contribuzione al mantenimento della figlia
(28.11.2004) Persona_1
La presente azione è evidentemente diretta, ai sensi dell'art. 473 bis.29 c.p.c., ad ottenere la revisione delle disposizioni derivanti dalla sentenza n. 409/2017, pronunciata dal Tribunale di Gela il 16.6.2017 – così come modificata con decreto del 28.9.2018 – con la quale, in seguito cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti, sono state regolate le condizioni economiche relative al mantenimento della prole nonché stabilito il regime di godimento della casa familiare, ai sensi dell'art. 337 sexies c.c..
Ebbene, come è noto, l'art. 473 bis.29 c.p.c. statuisce che “Qualora sopravvengano giustificati motivi, le parti possono in ogni tempo chiedere, con le forme previste nella presente sezione, la revisione dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributi economici.”.
Il tenore letterale della disposizione sopra richiamata denota la volontà del legislatore di subordinare l'accoglimento dell'eventuale istanza di modifica all'allegazione – ad opera della parte interessata – di circostanze di fatto sopravvenute ed all'apprezzamento – che compete al Tribunale – della rilevanza dei fatti sopravvenuti, al fine di ritenere sussistenti i giustificati motivi che determinano la modifica delle condizioni dettate con il provvedimento di cui si chiede la revisione.
Detto apprezzamento va compiuto con riguardo alla natura ed alla funzione – per quanto di interesse nel presente giudizio – delle condizioni dettate per il mantenimento dei figli, specie se già maggiorenni, di modo che “fatti sopravvenuti” potranno legittimamente dirsi i mutamenti che investono la sfera lavorativa ed economica degli stessi figli.
3 Nel caso di specie, le condizioni della sentenza di divorzio per come modificate con decreto del
28.9.2018, prevedevano l'obbligo per il ricorrente di corrispondere a titolo di contributo per il mantenimento della figlia – all'epoca minorenne – la somma complessiva di € 180,00 Per_1 nonché di farsi carico, nella misura del 50%, delle spese straordinarie relative alla stessa.
È opportuno premettere che benché la giurisprudenza di legittimità abbia più volte chiarito che
“l'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli (…) non cessa ipso facto con il raggiungimento della maggiore età da parte di questi ultimi” (Cassazione n. 26875 del 20/9/2023;
n. 12952 del 22/6/2016) – posto che l'art. 337 septies c.c. riconosce al figlio maggiorenne il diritto di ricevere un assegno a titolo di contributo per il suo mantenimento che, solitamente, viene posto a carico del genitore non convivente e che su disposizione del giudice, previa richiesta del figlio, può essere versato direttamente all'interessato – occorre rammentare, parimenti che siffatto dovere viene meno con il raggiungimento da parte del figlio dell'autosufficienza economica o, comunque, quando venga allegato e provato in giudizio che tale traguardo non sia stato conseguito per colpa di quest'ultimo.
Tale principio è espressione del dovere di autoresponsabilità gravante sul figlio maggiorenne che è coessenziale alla funzione eminentemente educativa dell'obbligo gravante in capo al genitore di mantenere la prole anche dopo il raggiungimento della maggiore età – strumento che mira a garantire alla stessa adeguate opportunità di formazione professionale, auspicabilmente in linea con le aspirazioni e le inclinazioni naturali dei figli – che non può, tuttavia, tradursi in uno strumento di assistenzialismo endofamiliare, poiché ciò rischierebbe di trasmodare nella negazione stessa del fondamento di tale obbligo avente, peraltro, espresso rilievo costituzionale (art. 30 Cost.).
Ciò premesso in diritto, dagli elementi emersi nel corso del giudizio non può che accogliersi la domanda di revoca proposta dal ricorrente.
Difatti, dalle concordi prospettazioni delle parti – e dalla documentazione versata in atti – emerge che non solo ha contratto matrimonio nel corso del 2023, formando un proprio Persona_1 nucleo familiare autonomo da quello della madre, circostanza che risulta ampiamente suffragata dallo stabile trasferimento della residenza da parte della figlia maggiorenne.
Deve, quindi, concludersi che i superiori elementi consentono di desumere che la figlia delle parti abbia pienamente raggiunto l'autosufficienza economica, facendo così venir Persona_1 meno il presupposto che condiziona l'obbligo di mantenimento – ordinario e straordinario – a carico del ricorrente, così confermando quanto già statuito in sede di provvedimenti provvisori e urgenti.
Inoltre, il riferito trasferimento della figlia maggiorenne dalla residenza materna e la stessa circostanza dell'interruzione dei rapporti tra e la riferita dalla resistente in sede Per_1 CP
4 di audizione personale. Cfr. verbale di causa dell'1.10.2024) costituisce prova di una sostanziale dismissione da parte della resistente dal ruolo di figura genitoriale che, in via principale, provvede materialmente alle eIGenze della figlia, anticipando ogni esborso necessario per il suo sostentamento (Cfr. Cassazione, Sentenza n. 29977 del 31/12/2020), sicché appare evidente come non possa certo sostenersi la fondatezza di un suo diritto a percepire un contributo per un mantenimento al quale non provvede da tempo.
3. Domanda di revoca dell'assegnazione della casa familiare
Il raggiungimento da parte della figlia della coppia di una condizione di autosufficienza economica determina – allo stesso modo – la fondatezza della domanda di revoca dell'assegnazione della casa familiare avanzata dal ricorrente.
Infatti, occorre considerare che in caso di divorzio o – come nel caso di specie – di modifica delle condizioni stabilite nella sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario,
l'art. 337 sexies c.c. riconosce la possibilità di attribuire un diritto personale di godimento sull'immobile che ha costituito la residenza del nucleo familiare in fase di disgregazione la cui finalità è quella di garantire tutela all'interesse prioritario dei figli minorenni e dei figli maggiorenni purché non economicamente autosufficienti – e conviventi con uno dei genitori – a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, in modo tale da garantire la conservazione delle loro abitudini di vita e delle relazioni sociali radicatesi in tale ambiente (cfr. Cassazione Ordinanza n.
2344 del 25/1/2023; n. 3015 del 7/2/2018).
La revoca dell'assegnazione della casa coniugale ha, infatti, come presupposto esclusivamente l'accertamento del venir meno dell'interesse dei figli alla conservazione dell'habitat domestico, in conseguenza del raggiungimento della maggiore età e dell'autosufficienza economica da parte degli stessi o della cessazione del rapporto di convivenza con il genitore assegnatario (Cassazione
Ordinanza n. 20452 del 24/6/2022).
Nel caso di specie, per come già esposto nel paragrafo che precede, risulta evidente la sussistenza di ambedue le condizioni – alternative – che la granitica giurisprudenza della Suprema Corte riconosce quale presupposto per la revoca dell'assegnazione della casa familiare poiché manifestazione del venire meno delle imperative eIGenze che l'ordinamento ritiene meritevoli di deviare dall'ordinario statuto dominicale che disciplina i rapporti tra privati e regola le facoltà di disposizione e godimento dei beni.
Tale conclusione appare senz'altro confortata dal principio secondo cui “l'assegnazione della casa coniugale non può costituire una misura assistenziale per il coniuge economicamente più debole, ma postula (…) la convivenza con i figli maggiorenni non ancora autosufficienti” (Cfr. Cassazione,
5 Sentenza n. 18440 dell'1/8/2013), espresso in materia di separazione personale che – a fortiori – deve trovare applicazione in un contesto relazione in cui è definitivamente cessato il vincolo coniugale (informato al meno intenso principio della solidarietà post-coniugale che, in ogni caso, non può arrivare a torcere le regole che governano la disposizione e il godimento dei beni).
Per tali ragioni, dunque, la domanda di revoca dell'assegnazione della casa familiare proposta dal ricorrente merita accoglimento, non assumendo alcun rilievo le difese articolate dalla resistente, essenzialmente incentrate sulle ragioni di credito che la stessa afferma di vantare nei confronti del
, ossia su questioni assolutamente eccentriche rispetto all'oggetto tipico del presente Per_1 giudizio.
4. Spese di giudizio
Le spese di lite seguono la soccombenza, secondo il principio di cui all'art. 91 c.p.c., in ordine alle domande di revisione delle condizioni del divorzio al cui accoglimento la resistente si è opposta e ciò pur sostanzialmente confermando i fatti costitutivi allegati dal . Per_1
Esse si liquidano in complessive € 2.540,00 per compensi professionali, calcolati tenuto conto dei parametri indicati nelle tabelle allegate al D.M. n. 55/2014 per l'attività giurisdizionale civile che si svolge nei giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al Tribunale, con riferimento allo scaglione da 5.200,01 euro a 26.000,00 euro – essendo la causa di valore indeterminabile per cui ai sensi dell'art. 5 cit. si considera la stessa di valore non inferiore a 26.000,00 euro e non superiore a
260.000,00 euro – applicando una riduzione pari al 50% rispetto ai valori medi previsti atteso il modesto grado di complessità del giudizio, la natura esclusivamente documentale dell'istruttoria e l'assenza di una compiuta articolazione delle difese conclusive e ciò oltre le spese prenotate a debito ovvero anticipate dall'Erario.
A tal ultimo proposito, occorre precisare che il Collegio aderisce al principio, ormai consolidatosi presso la Suprema Corte, secondo cui “in tema di patrocinio a spese dello Stato, qualora risulti vittoriosa la parte ammessa al detto patrocinio, il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato del
D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 133 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo D.P.R., alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema processualpenalistico di patrocinio a spese dello Stato e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art. 130. In tal modo, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di
6 contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità” (Cfr. tra le altre Cassazione,
Ordinanza n. 777 del 19/1/2021; n. 11590 del 3/5/2019; n. 22017 dell'11/9/2018).
In considerazione dell'ammissione provvisoria del ricorrente al beneficio del Parte_1 patrocinio a spese dello Stato, le spese del presente giudizio dovranno essere distratte in favore dell'Erario ai sensi dell'art. 133 del D.P.R. n. 115/2002
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, ogni diversa eccezione e deduzione disattese, così provvede a parziale modifica delle condizioni di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario di cui alla sentenza n. 409/2017 pronunciata dal Tribunale di Gela il 16.6.2017 – così come modificata con decreto del 28.9.2018:
1) REVOCA l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia posto a carico di Persona_1
; Parte_1
2) REVOCA l'assegnazione della casa familiare, sita a Gela in via Ciro Menotti n. 112, disposta in favore di Controparte_1
3) CONDANNA al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano in Controparte_1 complessive € 2.540,00 per compensi professionali, come specificato in parte motiva – oltre al rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA dovute come per legge – nonché alle spese prenotate a debito ovvero anticipate, somme da distrarsi in favore dell'Erario ai sensi dell'art. 133 D.P.R. n.
115/2002
Così deciso a Gela, nella camera di conIGlio della Sezione Civile del Tribunale, il 25/7/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Pietro Enea Roberto Riggio
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Roberto Riggio Presidente dott. Vincenzo Accardo Giudice dott. Pietro Enea Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 158/2024 del Ruolo Generale Affari Civili e Contenzioso vertente
TRA
(C.F.: ), nato a [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato presso lo studio dell'avv. FIORENZA GIUSEPPE ORESTE, rappresentante e difensore
Ricorrente
CONTRO
(C.F.: , nata a [...] l'[...], elettivamente Controparte_1 C.F._2 domiciliata presso lo studio dell'avv. COMANDATORE ROSALIA, rappresentante e difensore
Resistente
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
Interveniente necessario
Oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso)
Conclusioni delle parti: Le parti insistono nelle conclusioni spiegate nei rispettivi atti introduttivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Esposizione dei fatti
Con ricorso depositato in data 22.2.2024, il ricorrente ha chiesto la modifica Parte_1 delle condizioni della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con
1 pronunciata con sentenza n. 409/2017 dal Tribunale di Gela il 16.6.2017 – così Controparte_1 come modificata con decreto del 28.9.2018 – nella parte in cui ha posto a suo carico l'obbligo di corrispondere in favore della resistente un assegno di complessive € 180,00 mensili, a titolo di contributo al mantenimento della figlia – divenuta medio tempore maggiorenne – Persona_1 nonché disposto l'assegnazione della casa coniugale alla (Cfr. sentenza e decreto di CP modifica allegati al ricorso al ricorso, doc. n. 2 e 3).
Allegava che la figlia non solo ha raggiunto la maggiore età ma ha, altresì, contratto Persona_1 nozze in data 26.7.2023 abbandonando, di conseguenza, il domicilio materno.
Precisava sul punto che la figlia si è trasferita nell'abitazione sita a Gela, in via Malpighi n. 15 e che la stessa resistente è solita trascorrere le proprie giornate presso la residenza della sorella, disinteressandosi alle sorti dell'immobile che ha svolto la funzione di casa familiare, di cui il
è titolare esclusivo. Per_1
Concludeva, infine, chiedendo al Tribunale di: “a modifica della sentenza n. 409/2017 del
16/06/2017 pronunziata dal Tribunale di Gela, revocare l'assegno di mantenimento disposto in favore di e pari ad euro 180,00 mensili;
revocare l'assegnazione della casa Persona_1 coniugale disposta in favore della IG.ra , essendo l'unico immobile di proprietà Controparte_1 esclusiva del ricorrente e di cui intende disporre al fine di garantire una crescita serena ed equilibrata anche agli altri figli nati dalla relazione con la IG.ra ”. Controparte_2
Con comparsa di risposta depositata in data 20.5.2024 si costituiva in giudizio Controparte_1 confermando la circostanza che la figlia ha trasferito la propria residenza dopo aver Per_1 contratto matrimonio.
Contestava, tuttavia, per la restante parte, le richieste avanzate dal allegando l'esistenza Per_1 tra le odierne parti di un procedimento cautelare (ricorso per sequestro preventivo) avente ad oggetto la casa coniugale per i crediti vantati dalla ricorrente a titolo di mancato pagamento del mantenimento stabilito in sede di separazione e divorzio.
Deduceva, altresì, di versare in una situazione economica assai precaria, potendo contare solo sulle somme percepite a titolo di reddito di inclusione.
Rassegnava, infine, le seguenti conclusioni: “disattesa ogni contraria istanza, deduzione e conclusione, così giudicare: preliminarmente, ai sensi dell'art.295 cpc, sospendere il presente procedimento in attesa della definizione del procedimento n. 264/2024, per cui è fissata udienza il
22.05.24, Giudice Dott.Enea; nel merito, rigettare la domanda in quanto le condizioni economiche della resistente sono molto critiche ed il ricorrente non ha introdotto, nel presente giudizio,
2 elementi comprovanti una effettiva necessità di rientrare, al più presto, nel possesso dell'immobile”.
Le parti – dopo diversi rinvii richiesti dalle rispettive difese – comparivano personalmente dinanzi al giudice delegato dal collegio, rispettivamente: la all'udienza dell'1.10.2024; il CP
, all'udienza del 4.12.2024 all'esito della quale venivano revocati – in via temporanea e Per_1 urgente – sia il provvedimento di assegnazione della casa coniugale disposto in favore della resistente, sia l'obbligo di contribuzione al mantenimento della figlia posto a carico del ricorrente e, ritenute irrilevanti o comunque superflue le prove orali articolate dalle parti, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale.
Istruita la causa con le sole prove documentali offerte in comunicazione dalle parti, all'udienza di discussione dell'1.4.2025 la causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
***
2. Domanda di revisione degli obblighi di contribuzione al mantenimento della figlia
(28.11.2004) Persona_1
La presente azione è evidentemente diretta, ai sensi dell'art. 473 bis.29 c.p.c., ad ottenere la revisione delle disposizioni derivanti dalla sentenza n. 409/2017, pronunciata dal Tribunale di Gela il 16.6.2017 – così come modificata con decreto del 28.9.2018 – con la quale, in seguito cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti, sono state regolate le condizioni economiche relative al mantenimento della prole nonché stabilito il regime di godimento della casa familiare, ai sensi dell'art. 337 sexies c.c..
Ebbene, come è noto, l'art. 473 bis.29 c.p.c. statuisce che “Qualora sopravvengano giustificati motivi, le parti possono in ogni tempo chiedere, con le forme previste nella presente sezione, la revisione dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributi economici.”.
Il tenore letterale della disposizione sopra richiamata denota la volontà del legislatore di subordinare l'accoglimento dell'eventuale istanza di modifica all'allegazione – ad opera della parte interessata – di circostanze di fatto sopravvenute ed all'apprezzamento – che compete al Tribunale – della rilevanza dei fatti sopravvenuti, al fine di ritenere sussistenti i giustificati motivi che determinano la modifica delle condizioni dettate con il provvedimento di cui si chiede la revisione.
Detto apprezzamento va compiuto con riguardo alla natura ed alla funzione – per quanto di interesse nel presente giudizio – delle condizioni dettate per il mantenimento dei figli, specie se già maggiorenni, di modo che “fatti sopravvenuti” potranno legittimamente dirsi i mutamenti che investono la sfera lavorativa ed economica degli stessi figli.
3 Nel caso di specie, le condizioni della sentenza di divorzio per come modificate con decreto del
28.9.2018, prevedevano l'obbligo per il ricorrente di corrispondere a titolo di contributo per il mantenimento della figlia – all'epoca minorenne – la somma complessiva di € 180,00 Per_1 nonché di farsi carico, nella misura del 50%, delle spese straordinarie relative alla stessa.
È opportuno premettere che benché la giurisprudenza di legittimità abbia più volte chiarito che
“l'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli (…) non cessa ipso facto con il raggiungimento della maggiore età da parte di questi ultimi” (Cassazione n. 26875 del 20/9/2023;
n. 12952 del 22/6/2016) – posto che l'art. 337 septies c.c. riconosce al figlio maggiorenne il diritto di ricevere un assegno a titolo di contributo per il suo mantenimento che, solitamente, viene posto a carico del genitore non convivente e che su disposizione del giudice, previa richiesta del figlio, può essere versato direttamente all'interessato – occorre rammentare, parimenti che siffatto dovere viene meno con il raggiungimento da parte del figlio dell'autosufficienza economica o, comunque, quando venga allegato e provato in giudizio che tale traguardo non sia stato conseguito per colpa di quest'ultimo.
Tale principio è espressione del dovere di autoresponsabilità gravante sul figlio maggiorenne che è coessenziale alla funzione eminentemente educativa dell'obbligo gravante in capo al genitore di mantenere la prole anche dopo il raggiungimento della maggiore età – strumento che mira a garantire alla stessa adeguate opportunità di formazione professionale, auspicabilmente in linea con le aspirazioni e le inclinazioni naturali dei figli – che non può, tuttavia, tradursi in uno strumento di assistenzialismo endofamiliare, poiché ciò rischierebbe di trasmodare nella negazione stessa del fondamento di tale obbligo avente, peraltro, espresso rilievo costituzionale (art. 30 Cost.).
Ciò premesso in diritto, dagli elementi emersi nel corso del giudizio non può che accogliersi la domanda di revoca proposta dal ricorrente.
Difatti, dalle concordi prospettazioni delle parti – e dalla documentazione versata in atti – emerge che non solo ha contratto matrimonio nel corso del 2023, formando un proprio Persona_1 nucleo familiare autonomo da quello della madre, circostanza che risulta ampiamente suffragata dallo stabile trasferimento della residenza da parte della figlia maggiorenne.
Deve, quindi, concludersi che i superiori elementi consentono di desumere che la figlia delle parti abbia pienamente raggiunto l'autosufficienza economica, facendo così venir Persona_1 meno il presupposto che condiziona l'obbligo di mantenimento – ordinario e straordinario – a carico del ricorrente, così confermando quanto già statuito in sede di provvedimenti provvisori e urgenti.
Inoltre, il riferito trasferimento della figlia maggiorenne dalla residenza materna e la stessa circostanza dell'interruzione dei rapporti tra e la riferita dalla resistente in sede Per_1 CP
4 di audizione personale. Cfr. verbale di causa dell'1.10.2024) costituisce prova di una sostanziale dismissione da parte della resistente dal ruolo di figura genitoriale che, in via principale, provvede materialmente alle eIGenze della figlia, anticipando ogni esborso necessario per il suo sostentamento (Cfr. Cassazione, Sentenza n. 29977 del 31/12/2020), sicché appare evidente come non possa certo sostenersi la fondatezza di un suo diritto a percepire un contributo per un mantenimento al quale non provvede da tempo.
3. Domanda di revoca dell'assegnazione della casa familiare
Il raggiungimento da parte della figlia della coppia di una condizione di autosufficienza economica determina – allo stesso modo – la fondatezza della domanda di revoca dell'assegnazione della casa familiare avanzata dal ricorrente.
Infatti, occorre considerare che in caso di divorzio o – come nel caso di specie – di modifica delle condizioni stabilite nella sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario,
l'art. 337 sexies c.c. riconosce la possibilità di attribuire un diritto personale di godimento sull'immobile che ha costituito la residenza del nucleo familiare in fase di disgregazione la cui finalità è quella di garantire tutela all'interesse prioritario dei figli minorenni e dei figli maggiorenni purché non economicamente autosufficienti – e conviventi con uno dei genitori – a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, in modo tale da garantire la conservazione delle loro abitudini di vita e delle relazioni sociali radicatesi in tale ambiente (cfr. Cassazione Ordinanza n.
2344 del 25/1/2023; n. 3015 del 7/2/2018).
La revoca dell'assegnazione della casa coniugale ha, infatti, come presupposto esclusivamente l'accertamento del venir meno dell'interesse dei figli alla conservazione dell'habitat domestico, in conseguenza del raggiungimento della maggiore età e dell'autosufficienza economica da parte degli stessi o della cessazione del rapporto di convivenza con il genitore assegnatario (Cassazione
Ordinanza n. 20452 del 24/6/2022).
Nel caso di specie, per come già esposto nel paragrafo che precede, risulta evidente la sussistenza di ambedue le condizioni – alternative – che la granitica giurisprudenza della Suprema Corte riconosce quale presupposto per la revoca dell'assegnazione della casa familiare poiché manifestazione del venire meno delle imperative eIGenze che l'ordinamento ritiene meritevoli di deviare dall'ordinario statuto dominicale che disciplina i rapporti tra privati e regola le facoltà di disposizione e godimento dei beni.
Tale conclusione appare senz'altro confortata dal principio secondo cui “l'assegnazione della casa coniugale non può costituire una misura assistenziale per il coniuge economicamente più debole, ma postula (…) la convivenza con i figli maggiorenni non ancora autosufficienti” (Cfr. Cassazione,
5 Sentenza n. 18440 dell'1/8/2013), espresso in materia di separazione personale che – a fortiori – deve trovare applicazione in un contesto relazione in cui è definitivamente cessato il vincolo coniugale (informato al meno intenso principio della solidarietà post-coniugale che, in ogni caso, non può arrivare a torcere le regole che governano la disposizione e il godimento dei beni).
Per tali ragioni, dunque, la domanda di revoca dell'assegnazione della casa familiare proposta dal ricorrente merita accoglimento, non assumendo alcun rilievo le difese articolate dalla resistente, essenzialmente incentrate sulle ragioni di credito che la stessa afferma di vantare nei confronti del
, ossia su questioni assolutamente eccentriche rispetto all'oggetto tipico del presente Per_1 giudizio.
4. Spese di giudizio
Le spese di lite seguono la soccombenza, secondo il principio di cui all'art. 91 c.p.c., in ordine alle domande di revisione delle condizioni del divorzio al cui accoglimento la resistente si è opposta e ciò pur sostanzialmente confermando i fatti costitutivi allegati dal . Per_1
Esse si liquidano in complessive € 2.540,00 per compensi professionali, calcolati tenuto conto dei parametri indicati nelle tabelle allegate al D.M. n. 55/2014 per l'attività giurisdizionale civile che si svolge nei giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al Tribunale, con riferimento allo scaglione da 5.200,01 euro a 26.000,00 euro – essendo la causa di valore indeterminabile per cui ai sensi dell'art. 5 cit. si considera la stessa di valore non inferiore a 26.000,00 euro e non superiore a
260.000,00 euro – applicando una riduzione pari al 50% rispetto ai valori medi previsti atteso il modesto grado di complessità del giudizio, la natura esclusivamente documentale dell'istruttoria e l'assenza di una compiuta articolazione delle difese conclusive e ciò oltre le spese prenotate a debito ovvero anticipate dall'Erario.
A tal ultimo proposito, occorre precisare che il Collegio aderisce al principio, ormai consolidatosi presso la Suprema Corte, secondo cui “in tema di patrocinio a spese dello Stato, qualora risulti vittoriosa la parte ammessa al detto patrocinio, il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato del
D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 133 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo D.P.R., alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema processualpenalistico di patrocinio a spese dello Stato e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art. 130. In tal modo, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di
6 contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità” (Cfr. tra le altre Cassazione,
Ordinanza n. 777 del 19/1/2021; n. 11590 del 3/5/2019; n. 22017 dell'11/9/2018).
In considerazione dell'ammissione provvisoria del ricorrente al beneficio del Parte_1 patrocinio a spese dello Stato, le spese del presente giudizio dovranno essere distratte in favore dell'Erario ai sensi dell'art. 133 del D.P.R. n. 115/2002
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, ogni diversa eccezione e deduzione disattese, così provvede a parziale modifica delle condizioni di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario di cui alla sentenza n. 409/2017 pronunciata dal Tribunale di Gela il 16.6.2017 – così come modificata con decreto del 28.9.2018:
1) REVOCA l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia posto a carico di Persona_1
; Parte_1
2) REVOCA l'assegnazione della casa familiare, sita a Gela in via Ciro Menotti n. 112, disposta in favore di Controparte_1
3) CONDANNA al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano in Controparte_1 complessive € 2.540,00 per compensi professionali, come specificato in parte motiva – oltre al rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA dovute come per legge – nonché alle spese prenotate a debito ovvero anticipate, somme da distrarsi in favore dell'Erario ai sensi dell'art. 133 D.P.R. n.
115/2002
Così deciso a Gela, nella camera di conIGlio della Sezione Civile del Tribunale, il 25/7/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Pietro Enea Roberto Riggio
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