Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/01/2025, n. 433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 433 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Clara Ruggiero, all'udienza del 21.01.2025, svolta con modalità di trattazione scritta, lette le note, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 20538/2022
tra
, rapp.to e difeso dagli avv.ti Giovanni Filippo Alfani e Oreste Parte_1
Marone, con studio in Napoli alla Via Agostino Depretis n. 88, giusta procura in atti;
ricorrente e in persona del suo legale rapp.te pro-tempore, elett.te dom.ta in CP_1
Napoli alla Galleria Umberto I n.50 presso lo studio dell'avv. Valerio Ciccariello, che la rapp.ta e difende, giusta procura in atti;
resistente
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 14.11.2022 e ritualmente notificato, il ricorrente in epigrafe deduceva:
a) di aver lavorato dal 19.02.2009 al 31.03.2016 senza soluzione di continuità alle dipendenze della Controparte_2
b) di essere stato assunto dopo un periodo di tirocinio, finalizzato al conseguimento dell'abilitazione professionale;
c) di aver lavorato sempre presso l'ufficio sito in Napoli alla via G. Sanfelice 24, svolgendo le mansioni indicate nel ricorso introduttivo;
d) che la prestazione lavorativa veniva svolta per 5 giorni alla settimana, dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 18.00, con un'ora di pausa pranzo;
inoltre, ogni secondo sabato del mese, si occupava della liquidazione dell'IVA mensile dei clienti della resistente ed anche di quelli dello studio GI, prestando la sua attività dalle ore 9.00 alle 13.00;
f) che, successivamente firmava altro contratto co.co.pro. in data 02.02.2010 con scadenza 31.12.2010, più volte prorogato fino al 30.11.2014;
g) che, in data 01.06.2015, veniva assunto dalla con contratto di CP_2 lavoro a tempo indeterminato e part-time per 36 ore settimanali;
h) che, il rapporto di lavoro tra le parti è proseguito senza soluzione di continuità dal 19.02.2009 al 31.03.2016, data in cui cessava per dimissioni dopo la morte del rag. e in seguito alle pressioni esercitate dal rag. Persona_1
; CP_3
i) di essere stato sottoposto al potere disciplinare e gerarchico del rag. CP_3
[...]
j) di aver percepito a titolo di retribuzione la somma di € 900,00 lorde mensili dall'inizio del rapporto e fino al 31.05.2015 ed € 1.360,00 lorde mensili fino alla cessazione del rapporto avvenuta il 31.03.2016;
k) che nelle buste paga figurava un numero di ore e giornate lavorative inferiore rispetto a quelle di fatto prestate;
l) di aver percepito 13ma e 14ma mensilità parametrate alla retribuzione di fatto percepita;
m) di aver goduto di n. 4 settimane di ferie annuali;
n) di non aver percepito nulla a titolo di lavoro straordinario né a titolo di TFR alla fine del rapporto di lavoro;
o) che ad oggi, nonostante la richiesta via pec del 13.02.2021, nulla ha percepito a titolo di differenze retributive, straordinario, 13ma, 14ma, ferie e TFR.
Tanto premesso chiedeva, pertanto, a codesto giudicante di:
Accertare che tra il ricorrente e la in persona del suo l.r.p.t. si è Controparte_2 costituito e svolto un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e full time per il periodo e con le modalità descritte in narrativa. Condannare la per le causali di cui alla premessa e per effetto Controparte_2 dei suddetti riconoscimenti, al pagamento, in favore dell'istante, , Parte_1 della somma complessiva somma di euro 69.924,93 per differenze retributive, lavoro straordinario, tredicesima, quattordicesima, ferie e TFR. Condannare i resistenti al pagamento in favore del ricorrente del danno du svalutazione monetari e degli interessi sulle somme liquidate, come per legge. Condannare i resistenti al pagamento delle spese e compensi di giuizio con attribuzione agli Avv.ti Giovanni Filippo Anfani e Oreste Marone per fattone anticipo. Emettersi condanna provvisionale per le somme non contestate od accertate in causa ex art. 423 cpc. Si costituiva la resistente spiegando altresì domanda riconvenzionale CP_1 per l'importo di € 796,47 in quanto il ricorrente rassegnava le sue formali dimissioni dal rapporto di lavoro in data 30.03.2016, con effetto dal 31.03.2016 senza, quindi, prestare alcun preavviso. Nel merito, chiedeva di rigettare l'avversa domanda poiché nulla, improponibile, inammissibile, prescritta, decaduta, infondata in fatto e in diritto, in ogni caso non provata. Con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio. La causa veniva incardinata dinanzi all'attuale giudicante, si provvedeva a raccogliere gli interrogatori formali delle parti deferiti nei relativi atti, veniva istruita e poi decisa all'odierna udienza, con sentenza depositata telematicamente.
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Va in via preliminare respinta l'eccezione di decadenza dall' impugnativa dei contratti di collaborazione a progetto in questa sede dedotti dal ricorrente come simulati o non genuini in quanto diretti a celare un unico rapporto di lavoro connotato dal carattere di subordinazione intercorso tra il commercialista, Dr. , e la società Parte_1 in via continuativa tra il 19.2.2009 ed il 31.3.2016. Controparte_2
Sul punto con la sentenza n. 32254 del 10.12.2019, la Cassazione ha affermato che il regime di decadenza dall'impugnazione del licenziamento, introdotto dall'art. 32 della l. 183/2010, non si applica all'ipotesi di domanda di nullità del contratto di collaborazione a progetto, in mancanza di uno specifico atto datoriale di risoluzione del contratto.
La Cassazione - ribaltando quanto stabilito dal Tribunale e dalla Corte di Appello – ha difatti affermato che la disciplina di cui all'art. 32 della l. 183/2010, proprio perchè ha introdotto nuovi termini a pena di decadenza per l'esercizio di un diritto, deve essere sempre interpretata in senso restrittivo in modo da circoscrivere un ambito di applicazione rigoroso.
Secondo i Giudici di legittimità, il duplice termine (impugnazione stragiudiziale entro 60 giorni cui deve seguire il ricorso giurisdizionale nei successivi 180) introdotto dalla predetta norma non si applica pertanto alle ipotesi in cui non sia presente una comunicazione scritta del datore volta a porre fine al rapporto.
Secondo gli rientra in tale ipotesi anche il recesso dal co.co.pro. per volontà Parte_2 del collaboratore o per scadenza naturale del rapporto, mancando del tutto in questo caso un atto che il lavoratore abbia interesse a contestare o confutare.
Su tali presupposti, la Suprema Corte ha accolto il ricorso della lavoratrice, potendo la stessa proporre la propria domanda nell'ordinario termine di prescrizione senza incorrere in alcuna decadenza.
L' eccezione sollevata dalla deve conseguentemente essere disattesa Controparte_2 posto che è pacifico che nella fattispecie il rapporto di lavoro si risolse in virtù di un atto di determinazione proveniente dallo stesso lavoratore ( dimissioni) e che, precedentemente, i contratti di collaborazione a progetto si erano esauriti per scadenza naturale del termine apposto agli stessi.
Va altresì respinta l' eccezione di prescrizione degli emolumenti di carattere retributivo oggetto del ricorso atteso che il termine di cinque anni, decorrenti dalla risoluzione del rapporto per dimissioni, pacificamente rassegnate dall' in data 31.3.2016, Parte_1 venne tempestivamente interrotto il 13.2.2021 mediante lettera raccomandata a.r. pec recapitata alla società convenuta ed ai soci come documentato agli atti ( c.f.r. doc. n.4 produz. attore).
Nel merito la domanda è fondata e deve essere pienamente accolta.
Ed invero dagli atti di causa e dalle deposizioni testimoniali assunte si possono ritenere provati i presupposti di fatto della domanda attorea.
La qualificabilità come subordinato del rapporto di lavoro per cui è causa, non affermabile in virtù dei contratti di collaborazione a progetto inizialmente intercorsi tra i contendenti, deve necessariamente essere affidata alle risultanze dell'istruttoria, e avvenire alla luce dei consolidati principi giurisprudenziali in tema di accertamento della subordinazione.
In proposito, si rammenta, su un piano generale, che “per la qualificazione del contratto di lavoro come autonomo o subordinato - ai fini della quale il nomen iuris attribuito dalle parti al rapporto può rilevare in concorso con altri validi elementi differenziali o in caso di non concludenza degli altri elementi di valutazione - occorre accertare se ricorra o no il requisito tipico della subordinazione, intesa come prestazione dell'attività lavorativa alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore e perciò con l'inserimento nell'organizzazione di questo mentre gli altri caratteri dell'attività lavorativa, come la continuità, la rispondenza dei suoi contenuti ai fini propri dell'impresa e le modalità di erogazione della retribuzione non assumono rilievo determinante” (così da ultimo Cass. civ. sez. lav. n. 1227/2013).
Tuttavia, “in caso di prestazioni che, per la loro natura intellettuale, mal si adattano ad essere eseguite sotto la direzione del datore di lavoro e con una continuità regolare, anche negli orari, ai fini della qualificazione del rapporto come subordinato oppure autonomo, sia pure con collaborazione coordinata e continuativa, il primario parametro distintivo della subordinazione, intesa come assoggettamento del lavoratore al potere organizzativo del datore di lavoro, deve essere necessariamente accertato o escluso mediante il ricorso ad elementi sussidiari, che il giudice deve individuare in concreto […] accordando prevalenza ai dati fattuali emergenti dal concreto svolgimento del rapporto (in tal senso, di recente, Cass. civ. sez. lav. n. 5886/2012 e n. 2056/2014). In questo caso, infatti, “l'elemento della subordinazione (che si connota, soprattutto, per l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro), che consente di distinguere il rapporto di lavoro di cui all'art. 2094 c.c., dal lavoro autonomo, non costituisce un dato di fatto elementare, quanto piuttosto una modalità di essere del rapporto, potenzialmente desumibile da un complesso di circostanze, richiedenti una complessiva valutazione” (v. sent. 2056/2014 cit.).
Ciò premesso, ritiene il giudicante che l'istruttoria orale espletata e le prove scritte portate dalla parte ricorrente consentano di qualificare come subordinata la prestazione resa dal commercialista odierno attore.
Dalle deposizioni testimoniali è infatti in maniera univoca emerso anzitutto l'indice dirimente ai fini della sussistenza della subordinazione, ossia la sottoposizione dell'
al potere direttivo della parte datrice, potere inteso come supervisione Parte_1 trattandosi di attività intellettuale specialistica ,esercitato fino alla sua morte dal titolare dello studio “GI”, , ma anche dai suoi due figli CP_4 Persona_1
ed , quest' ultimo amministratore e legale rappresentante CP_5 CP_3 della società evocata in giudizio, e dagli altri professionisti esterni operanti presso lo studio in questione.
Tutti i testi escussi, compresi quelli comuni alla parte resistente, hanno, a ben vedere, identificato nel ricorrente uno dei dipendenti amministrativi della che Controparte_2 per diversi anni aveva collaborato in maniera continuativa a disbrigare le pratiche di volta in volta affidategli in materia di tenuta della contabilità, redazione di bilanci, cura dei rapporti con l' Agenzia delle Entrate egli altri uffici finanziari e con le banche, tutti compiti assai delicati la cui direzione e super visione era in capo ai professionisti operanti presso lo studio GI che hanno difatti dichiarato di aver sempre assoggettato il ricorrente a controlli e direttive ben precisi assumendosene in via esclusiva la responsabilità.
Altro dato emergente con chiarezza dall' istruttoria ,che ha clamorosamente smentito la tesi di parte resistente che si vertesse in materia di lavoro autonomo, è la circostanza che il commercialista seguisse un preciso e prefissato orario di lavoro, coincidente con quello a tempo pieno dettagliato in ricorso, e che svolgesse anche lavoro straordinario fisso essendo tenuto a recarsi presso lo studio di Via Guglielmo Sanfelice, 24 il secondo sabato di ogni mese per le liquidazioni mensili;
che anche la retribuzione era di importo fisso e versata ad inizio mese nella misura di circa 900,00 euro mensili, che la stanza occupata dal ricorrente era fornita dallo studio e dalla al pari delle Controparte_2 attrezzature e strumenti di lavoro e che egli nulla versava a titolo di sub locazione a differenza degli altri commercialisti esterni che ivi operavano;
certo poi che l'
fosse tenuto a giustificare eventuali assenze o malattie riferendo al Parte_1 consulente del lavoro. Un altro indice di subordinazione è ricavabile dall' espletata assunzione delle testimonianze e che cioè l' non curasse alcuna pratica Parte_1 personale allo studio GI e nemmeno avesse mai emesso fattura per non essere titolare di alcuna partita Iva. Egli si era occupato unicamente di gestire le pratiche dello studio GI e della che nella sostanza curava servizi in favore dei clienti e CP_2 professionisti gravitanti nello studio stesso.
A questo punto appare utile riportare il testo delle deposizioni testimoniali.
All'udienza dell'01/03/2024 veniva escussa la teste la quale Testimone_1 dichiarava: sono stata anche io dipendente della dal 2002 fino al 2016 con CP_2 il vecchi titolare e poi successivamente con la nuova titolare sig.ra . Mi Parte_3 sono poi dimessa nel 2020. Anche io ho promosso una analoga vertenza di lavoro che non si è ancora definita. Abbiamo quindi io e il ricorrente lavorato insieme per circa 18-
19 anni. Io ero addetta alla contabilità mentre il ricorrente, dottore commercialista, oltre ad occuparsi come me della contabilità e liquidazione mensile e gestione fatture, acquisti e vendite, era anche addetto alla trascrizione dei bilanci, nota integrativa etc.. Si occupava anche di curare i rapporti con le banche, per esempio le operazioni allo sportello per conto della;
sbrigava altresì le pratiche presso l'Agenzia delle CP_2
Entrate di Napoli, per esempio per la registrazione dei contratti di locazione, discussione degli sgravi fiscali etc.. Aveva un orario fisso di lavoro dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 18.00. Io invece lavoravo part-time, negli stessi giorni ma dalle 9.00 alle 13.00. So tuttavia che dopo la pausa pranzo dalle 13.30 alle 14.30, lui riprendeva fino alle 18.00 in quanto a volte ci sentivamo via telefono anche nel pomeriggio se arrivavano messaggi o email da parte dei clienti. Erano sempre presenti presso lo studio i sig.ri
, e a cui facevamo riferimento. Tra colleghi ci CP_3 CP_5 Per_1 confrontavamo anche sulla misura della retribuzione e so che lui guadagnava, se ben ricordo, € 900,00 mensili che venivano accreditati dalla società sul conto corrente del sig. . Si trattava di un fisso mensile e non abbiamo mai ricevuto indennità per Parte_1 ferie non godute. Nel periodo natalizio io ricevevo la 13ma, ma non ricordo se il ricorrente la ricevesse. Ad agosto per due settimane lo studio restava chiuso ed io ricevevo le ferie pagate. Non so per il sig. . Abbiamo lavorato sempre in via Parte_1 continuativa. Io avevo un contratto di lavoro part-time a tempo indeterminato, mentre il ricorrente so che aveva firmato un contratto diverso dal mio, che mi pare fosse “a progetto”. Non ho mai visto tuttavia il contratto in questione, ma me lo disse il ricorrente. Dopo poco che era morto il ragioniere , nel 2016, ho saputo Persona_1 da quanto mi hanno raccontato dei colleghi che un pomeriggio che io non c'ero, nacque una discussione tra il ricorrente e il ragioniere . Tale discussione poi CP_3 condusse alle dimissioni dell' che non aveva intenzione di rassegnare. I Parte_1 colleghi e il ricorrente mi dissero che egli non aveva intenzione di dimettersi, ma avrebbe voluto continuare a lavorare presso lo studio. No conosco i motivi del diverbio. Nessuno di noi due ha ricevuto il TFR. ADR: preciso che ogni secondo sabato del mese eravamo impegnati a lavoro dalle 9.00 alle 13.00 per le liquidazioni mensili. Non abbiamo mai ricevuto alcun emolumento per il lavoro svolto di sabato, che fu continuativo. ADR: tutte le nostre prestazioni lavorative come dipendenti della CP_2 riguardavano clienti dello studio GI e operavamo insieme ai sig.ri GI nel medesimo ufficio dove avevamo una nostra postazione di lavoro. La sede dello studio è in Napoli, via Guglielmo San Felice, n. 24. ADR: la come società si occupava esclusivamente di svolgere i servizi CP_2
a cui siamo stati addetti in favore dello studio GI e dei relativi clienti. ADR: una volta cessato nel 2016 il rapporto con la sia io che il CP_2 ricorrente siamo andati a lavorare con la dott.ssa che andò ad operare Parte_3 in un altro studio aperto a suo nome che si trova in Napoli piazza G. Bovio, n.
8. Io ho sottoscritto un nuovo contratto di lavoro e credo anche il ricorrente con la dott.ssa
. Le mansioni sono rimaste identiche ma la sede di lavoro è cambiata. Parte_3
ADR: forse per pochissimo tempo abbiamo lavorato alle dipendenze di Parte_3
presso lo studio GI di via San Felice, ma si è trattato di un breve periodo perché
[...] poi ci trasferimmo a Piazza Bovio. ADR: i sig.ri GI dirigevano la nostra attività lavorativa. ADR: ho promosso vertenza di lavoro nei riguardi della e anche dei CP_2 vari miei datori di lavoro con i quali erano intrattenuti i vari contratti che ho sottoscritto e cioè: , e di cui era legale rappresentante il Persona_1 Parte_3 CP_6 ragioniere . CP_3
ADR: ribadisco che lavoravamo per la gestendo le pratiche inerenti CP_2 esclusivamente i clienti dello studio GI. ADR: la discussione che condusse alle dimissioni del ricorrente, mi fu riferita oltre che dallo stesso dai colleghi rag. e rag. . Parte_4 Persona_2
All'udienza del 28/05/2024 veniva escusso il teste , il quale Parte_4 dichiarava: sono commercialista e occupavo una stanza presso lo studio GI in Napoli, via Guglielmo Sanfelice, 24, dal 2001 fino ad ottobre 2018. Pertanto, poiché ero un collaboratore esterno professionista dello studio di , mi occupavo Persona_1 anche della contabilità dei clienti dello studio GI e posso dire che lo studio sorgeva presso un immobile condotto in locazione dalla e a noi professionisti CP_2 concesso in sub locazione. Io e gli altri professionisti pagavamo un canone alla
[...]
per la stanza occupata. Nel periodo in cui ci sono stato rammento che il dott. CP_2
collaborava con lo studio del ragionier GI e svolgeva compiti di Parte_1 aggiornamento delle pratiche contabili, rapporti con le banche per versamenti e bonifici, espletamento di pratiche presso l'Agenzia delle Entrate e gli altri uffici di natura finanziaria. Egli aveva una postazione di lavoro nello studio con una scrivania, un pc, un telefono fornito sempre dallo studio del ragionier . Anche i programmi Persona_1 informatici che utilizzava allo studio erano messi a disposizione dal ragionier Per_1
. Il ragionier GI fu presente allo studio fino alla sua morte, cioè gennaio 2016.
[...] Successivamente subentro la dott.ssa e prese in carico tutte le pratiche Parte_3 contabili e amministrative di cui si occupava il defunto ragionier GI e il suo staff. Sia il ragionier GI che dopo la dott.ssa ho visto che dirigevano Parte_3
l' , controllavano il suo operato e gli impartivano delle direttive. Preciso che Parte_1
l' curava le attività di cui ho detto per i clienti dello studio GI. Per lo studio Parte_1
GI il ricorrente seguiva i seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.30 e dalle 14.30 fino alle 18-19.00. Nei periodi di scadenze, l'orario si prolungava anche fino alle ore 20.00. Sempre, sistematicamente, si lavorava anche il sabato una volta al mese dalle 9.00 alle 13.00. Il ricorrente era sempre presente e ha svolto l'attività in via continuativa e non sporadicamente. Ogni anno fruivamo di 3 settimane di ferie in agosto, ma lo studio in realtà restava chiuso solo per 2 settimane cercando di mantenere il servizio attivo alternandoci tra noi dipendenti e professionisti. Rammento che la retribuzione era fissa e veniva versata generalmente ad inizio mese. Non ricordo la misura della retribuzione del ricorrente. All'atto del versamento della retribuzione o dei compensi, noi professionisti emettevamo fattura mentre i dipendenti firmavano delle ricevute e poi venivano elaborate buste paga da un consulente del lavoro che è cambiato nel tempo e che elaborava i conteggi a seconda dell'inquadramento del dipendente e cioè o per il dipendente del oppure come dipendenti dello CP_2 studio GI. Il ricorrente ricordo che per un periodo fu inquadrato come dipendente dello studio GI e successivamente come dipendente della . Ad ottobre CP_2
2018 il ricorrente fu spostato presso l'ufficio di piazza Bovio 8 presso lo studio della dott.ssa . Non so se fu inquadrato come dipendente della dott.ssa Parte_3
GI o della . CP_2
ADR: il dott. curava altresì la contabilità per la società Parte_1 CP_2
(fatturazione, tenuta della contabilità ai fini anche del bilancio, rapporti con le banche etc.). Le attività di cui ho parlato, comprese quelle a servizio della CP_2 avvenivano presso gli uffici che ho descritto e secondo gli orari di lavoro fissi che ho sopra menzionato. ADR: la da quel che ricordo emetteva all'anno circa una trentina di CP_2 fatture e cioè era un'attività limitata essendo tale società collegata strettamente allo studio GI. Le fatture in questione erano intestate allo studio del ragionier GI, a noi vari professionisti che collaboravamo nello studio e inoltre faceva qualche fattura anche per la domiciliazione per altri clienti dello studio presso lo studio stesso di via San Felice di cui era locataria. ADR: il ricorrente per la stanza da lui occupata non pagava alcun affitto in quanto gli era messa a disposizione quale dipendente prima dal ragionier GI e poi dalla
[...]
. CP_2
ADR: l'attività del ricorrente si svolse per tutto il periodo di lavoro sempre con i medesimi orari e si occupò sempre delle stesse mansioni. ADR: la aveva quale cliente principale in quanto a volume di affari il CP_2 ragionier GI, al quale forniva il locale e fatturava quindi il canone. Fatturava al ragioniere GI delle somme a titolo di servizi offerti allo studio commerciale, ad esempio fatturava le domiciliazioni dei clienti dello studio che avevano la sede legale presso lo studio commerciale in questione. Come ho detto alcuni dipendenti dello studio furono assunti come formalmente dipendenti della e si occupava anche di CP_2 retribuirli. Alla stessa udienza del 28/05/2024 veniva escusso anche il teste R_
, il quale riferiva: sono un commercialista e ho collaborato in tale veste presso lo
[...] studio GI dal 1985 al 2022. Mi pare che il ricorrente, anche egli dottore commercialista, collaborò allo studio GI dal 2002-2003 per circa 5 anni e poi andò via per un periodo e ritornò intorno al 2008 per restare in via continuativa fino al 2022.
Non ricordo bene a dire la verità se andò via nel 2021 o nel 2022. Egli svoleva pratiche di contabilità, curava i rapporti con gli uffici esterni per esempio l'Agenzia delle Entrate, si recava in banca etc. Eravamo io e il collega e il ragionier GI Parte_4 finché c'è stato allo studio e dopo anche la subentrata che Parte_3 controllavamo l'operato del ricorrente, verificando le pratiche da lui curate anche ai fini del bilancio. Eravamo noi i supervisori della sua attività e responsabili. Tutti avevamo un orario di lavoro definito che andava dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 20.00 con un'ora di spacco, mentre ilgiovedì e il venerdì finivamo prima verso le 18.00. Si lavorava sempre anche il secondo sabato del mese dalle 9.00 alle 13.00. So che il ricorrente era inquadrato come dipendente e aveva una retribuzione fissa con busta paga. Egli era inquadrato come dipendente della sulla carta, ma faceva parte integrante CP_2 dello studio GI dove aveva una sua postazione di lavoro fissa con un pc, un telefono ed anche utilizzava il programma informatico. Gli strumenti di lavoro e la stanza con la postazione gli furono forniti dallo studio GI. La era una società di servizi CP_2 ed aveva in gestione dei clienti dello studio GI. Rammento che era Parte_1 dipendente della . non ha mai pagato un affitto per l'utilizzo della CP_2 Parte_1 stanza che occupava allo studio. Noi invece che eravamo professionisti e gestivano anche nostri clienti personali davamo a titolo di contributo per l'utilizzo della stanza dello studio stabilito forfettariamente. Io lo davo direttamente al ragionier GI e quindi a me la service non ha fatturato nulla se non raramente. Poiché non seguivo io la non so dire quante fatture emetteva all'anno per la sa attività. Noi CP_2 fruivamo tutti dipendenti e non di 3 settimane di ferie in agosto, mentre una quarta settimana veniva usufruita durante il periodo natalizio. Non so nulla a proposito della retribuzione delle ferie al ricorrente, neppure so se ricevesse la 13ma. ADR: il ricorrente non aveva alcun cliente suo personale che seguisse allo studio. ADR: mi pare intorno al 2017 ci trasferimmo tutti da via San Felice a Piazza Bovio presso lo studio commerciale denominato GI e seguito dalla dott.ssa Parte_3
che subentrò al padre quando egli venne meno nel gennaio 2016.
[...]
ADR: il dott. durante gli anni in cui ha lavorato ha sempre svolto le Parte_1 medesime mansioni in via continuativa almeno dal 2008-2009 quando ritornò allo studio. ADR: il ricorrente ricordo che avvisa telefonicamente noi allo studio ovvero il ragionier GI o la dott.ssa ogni qualvolta si assentasse per eventi Parte_3 vari. Sempre alla stessa udienza veniva escusso anche la teste , la Parte_3 quale dichiarava: Conosco il ricorrente in quanto sono commercialista da circa 27 anni e ho sempre collaborato presso lo studio del mio defunto genitore ragionier Per_1
. Conosco il ricorrente in quanto ha lavorato presso lo studio in questione per molti
[...] anni tra il 2000-2001 fino al periodo del covid. Non era iscritto all'ordine dei commercialisti, ma abilitato e lavorò come dipendente della però di fatto CP_2 prestava servizio presso lo studio GI dove condivideva una stanza con altri colleghi dipendenti e aveva una sua scrivania con il pc, telefono forniti dalla in CP_2 qualità di intestataria del contratto di affitto dello studio. Mio padre era titolare dello studio e io lo coadiuvavo nell'attività; subito dopo di noi nella scala gerarchica vi erano due professionisti autonomi con partita iva che collaboravano con lo studio e cioè
e . Noi professionisti e all'epoca quando c'era mio padre Parte_4 R_ controllavamo l'operato dei dipendenti compreso il ricorrente, davamo delle direttive di lavoro, assegnavamo anche le pratiche da seguire a ciascuno. Il ricorrente sioccupava di contabilità (fatture, prima nota), svolgeva le pratiche esterne presso le Banche e gli uffici finanziari come l'Agenzia delle entrate. Gli avevamo conferito delle deleghe per le banche per operare in nome nostro ad esempio quando c'erano degli assegni da versare o altre operazioni di cassa. L'orario di lavoro era il seguente dal lunedì mal venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00. un solo sabato al mese andavamo al lavoro dalle 9.00 alle 13.00 finché è stato vivo mio padre. Dopo la morte di mio padre, avendo preso in mano io le redini dello studio, eliminai il sabato. I dipendenti come il ricorrente avevano una busta paga e hanno fruito di regolari ferie retribuite. Usufruivano di tutto quello compreso dal contratto, anche la tredicesima. Al consulente del lavoro interno allo studio che di volta in volta è cambiato l' giustificava eventuali assenze e Parte_1 malattie. La retribuzione era quella riportata in busta paga. La costituita CP_2 tra il 2000-2001 se non erro, su iniziativa di mio padre e i soci eravamo tutti noi appartenenti alla famiglia GI. La società era intestataria del contratto di locazione dell'ufficio di via San Felice. Tale società serviva fondamentalmente per ribaltare dei costi dello studio, aveva la domiciliazione di alcuni clienti che si domiciliavano presso lo studio e all'occorrenza per la domiciliazione dove pagata emetteva le relative fatture, aveva inquadrati dei dipendenti dello studio come l'addetta alle pulizie, l'autista e anche alcuni amministrativi tra cui il ricorrente. Emetteva le relative buste paga dei suoi dipendenti impiegati allo studio. Emettev a anche qualche fattura a noi commercialista per ribaltare alcuni costi come l'affitto che le versavamo per l'utilizzo dello spazio. Non rammento quante fatture all'anno la emettesse. Non aveva la società alcun CP_2 suo cliente e forniva servizi solo allo studio GI. Tra il2017 e il 2018 tutta l'attività da me seguita con i dipendenti e gli altri due professionisti che collaboravano allo studio GI si trasferirono al mio studio sito in Piazza Bovio. Preciso che l' dopo aver Parte_1 cessato il rapporto con la fu da me assunto come dipendente del mio studio CP_2 in quanto ho una mia attività che ho continuato da sola e non ho più rapporti con la in quanto sono uscita dalla società circa 3 anni fa, forse anche nel 2019. CP_2
ADR: l'attività del ricorrente per lo studio GI alle dipendenze della service si svolse in via continuativa tranne per un anno e mezzo che non ricordo quale fu, ma era ancora vivo mio padre, che andò via per andare a lavorare per un'azienda della sua famiglia. ADR: se non erro per la il ricorrente venne inquadrato con dei CP_2 contratti a progetto. Sulla scorta delle convergenti dichiarazioni dei testimoni è chiaro che i contratti di collaborazione intercorsi con la non possono ritenersi rispondenti al Controparte_2 reale svolgimento del rapporto lavorativo che, come sopra evidenziato, presenta tutti gli indici tipici della subordinazione, oltre che essersi espletato in maniera continuativa e senza soluzione di continuità durante tutti gli anni in questa sede azionati con medesime modalità.
Certamente poi la datrice deve essere identificata nella con la quale Controparte_2 anche documentalmente risulta a vario titolo, per un periodo temporale circoscritto ed ,almeno parzialmente, come subordinato, essere stato formalizzato il rapporto. ( si vedano gli Unilav e gli estratti conto previdenziali di cui ai documenti da 5 ad 11 allegati al ricorso).
Si noti che i testimoni hanno contribuito anche a chiarire che la convenuta società era stata costituita dalla compagine familiare GI proprio per “ trasporre” ed accentrare su di sé alcuni dei costi sostenuti antecedentemente dallo studio come l' affitto dell'immobile condotto in locazione in Via Sanfelice, le quote di sub affitto dello stesso versate dai professionisti e clienti esterni che ivi si domiciliavano, le spese dei dipendenti come l' addetta alle pulizie, l' autista ed alcuni impiegati amministrativi tra i quali figurava l' ( la teste , in particolare, ha puntualizzato Parte_1 Parte_3 che la genesi della società era da riconnettersi alla opportunità di “ribaltare” alla “
[...]
” alcuni costi dello studio e dei professionisti ivi operanti). CP_2
Dunque la società evocata in giudizio accentrò proprio la parte amministrativa dei rapporti di lavoro che si esplicavano presso lo studio GI a favore dei clienti dello stesso nonché degli altri professionisti ivi inseriti. Delle relative pratiche si occupò l'
in via continuativa. Parte_1
La domanda va di conseguenza pienamente accolta posto che le retribuzioni versate appaiono inferiori a quelle dovute anche tenuto conto del di mansioni disimpegnate e dell' orario di lavoro a tempo pieno ed anche straordinario osservato.
La convenuta deve pertanto essere condannata a versare ad la Parte_1 complessiva somma di euro 69.924,93, di cui euro 11.333,27 a titolo di T.F.R., sulla scorta dei conteggi allegati all' atto introduttivo fondati sul livello di inquadramento ( IV) ed il Contratto collettivo applicato dalla datrice ( aziende del Terziario e Servizi).
La domanda riconvenzionale spiegata dalla convenuta va invece respinta trattandosi di credito inesorabilmente prescritto.
Le spese, in omaggio al principio di soccombenza, vanno poste a carico della società resistente.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e, per l' effetto, condanna la , in persona del legale Controparte_2 rapp.te pro tempore, a versare ad la complessiva somma di euro Parte_1
69.924,93, di cui euro 11.333,27 a titolo di T.F.R., oltre accessori di legge.
Respinge la domanda riconvenzionale spiegata dalla convenuta trattandosi di credito prescritto.
Condanna infine la in persona del legale rapp.te pro tempore, alle Controparte_2 spese di lite che liquida in complessivi euro 2.500,00, comprese spese generali, oltre Iva e Cpa, con attribuzione.
Si comunichi.
Napoli, il 21.1.2025.
IL GDL
Dott.ssa Clara Ruggiero