Sentenza 10 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. I, sentenza 10/04/2026, n. 1061 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1061 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01061/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00728/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 728 del 2025, proposto da-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Pasquale Saraceno e Benedetta Saraceno, con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia;
contro
il Ministero dell’Interno, Ufficio territoriale del governo Siracusa, Questura di Siracusa, Ufficio polizia amministrativa e sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
per l’annullamento
1. del provvedimento emesso e notificato dal Prefetto di Siracusa in data -OMISSIS-con cui è stato rigettato il ricorso gerarchico proposto dal sig. -OMISSIS- avverso l’ammonimento del Questore di Siracusa n. 112/2024ex art. 3 L. L. 119/2013 e ss. modifiche e di tutti gli atti ad esso presupposti, connessi e consequenziali;
2. del provvedimento di ammonimento ex art. 3 L. 119/2013 e s.m.i. n. 112/2024, emesso dal Questore della Provincia di Siracusa in data 28/10/2024 e notificato in data 31/10/2024;
3. del decreto emesso dal Prefetto della Provincia di Siracusa in data 15/1/2024 e notificato in data 15/2/2025, prot.-OMISSIS-, con cui è stato fatto divieto al sig. -OMISSIS- di detenere armi, munizioni e materiale esplodente ex art. 39 TULPS al ricorrente di detenere armi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’amministrazione statale intimata;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 11 marzo 2026 il dott. Calogero Commandatore e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto che:
- con il ricorso in epigrafe, parte ricorrente ha impugnato il provvedimento di ammonimento indicato e di divieto di detenzione armi indicati in oggetto;
- l’amministrazione resistente si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso;
- all’udienza pubblica indicata in epigrafe il Collegio, ha dato avviso alle parti ex art. 73, comma 3, c.p.a. della possibile declaratoria di inammissibilità del ricorso per omessa notifica dello stesso alla persona offesa da qualificarsi come contro-interessata in senso formale;
Considerato che:
- il gravato provvedimento di ammonimento è stato emesso ai sensi dell’art. 3 del decreto legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni in legge 15 ottobre 2013, n. 119, ove si dispone: “1. Nei casi in cui alle forze dell’ordine sia segnalato, in forma non anonima, un fatto che debba ritenersi riconducibile ai reati di cui agli articoli 581, 582, 610, 612, secondo comma, 612-bis, 612-ter, 614 e 635, consumati o tentati, del codice penale, nell’ambito di violenza domestica, il questore, anche in assenza di querela, può procedere, assunte le informazioni necessarie da parte degli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, all’ammonimento dell’autore del fatto. Ai fini del presente articolo si intendono per violenza domestica uno o più atti, gravi ovvero non episodici o commessi in presenza di minorenni, di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all’interno della famiglia o del nucleo familiare o tra persone legate, attualmente o in passato, da un vincolo di matrimonio o da una relazione affettiva, indipendentemente dal fatto che l’autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima. 2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell’articolo 8, commi 1 e 2, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, come modificato dal presente decreto […]”;
- conformemente all’indirizzo giurisprudenziale prevalente, la Sezione ha sempre ribadito (cfr. T.a.r. per la Sicilia, Catania, sez. I, sent. nn. 838 e 2196 del 2024) che la vittima di una delle condotte sopraindicate deve ritenersi soggetto controinteressato, cui il ricorso deve essere notificato ai sensi dell’art. 41 c.p.a. e ciò a prescindere dalla circostanza che la vittima abbia o meno presentato specifica istanza al Questore, trattandosi, peraltro, di presupposto non richiesto ai fini dell’adozione della misura di prevenzione (T.a.r. per la Sicilia, Catania n. 708 del 2024);
- nel caso in esame, il provvedimento impugnato indica espressamente il soggetto passivo della condotta in contestazione evidentemente titolare di un interesse al mantenimento della misura de qua , emessa in primis a sua specifica tutela;
- pertanto che il ricorso – con riferimento all’impugnato decreto di ammonimento – deve essere dichiarato inammissibile per omessa notifica al controinteressato ai sensi dell’art. 41, comma 2, c.p.a. non sussistendo oggettive ragioni di incertezza tali da riconoscere l’errore scusabile ai sensi dell’art. 37 c.p.a.;
- per quanto afferente al diniego di detenzione armi e munizioni, il ricorso va respinto poiché le querele ritenute ostative dall’autorità di P.S. sono riconducibili ad episodi a reati contro la persona rientranti tra cui quelli nel c.d. “codice rosso” (vedi nota del Comando provinciale di Siracusa dn. -OMISSIS-);
- i superiori elementi assurgono a ragionevoli indici rivelatori della possibilità d’abuso delle armi, anche alla luce della natura cautelare e ampiamente discrezionale del provvedimento in esame (v. funditus , T.a.r. per la Sicilia, sez. I, 7 aprile 2025, n. 1151);
- è irrilevante l’esito (favorevole al ricorrente) del procedimento penale conclusosi con il decreto di archiviazione datato -OMISSIS- emesso dal G.I.P. del Tribunale di Siracusa (relativo alla denuncia querela rispetto agli episodi qualificati con il c.d. codice rosso), poiché non solo successivo all’adozione del provvedimento avversato (e la valutazione della sussistenza dei requisiti richiesti per il rilascio del porto d’armi va condotta secondo la regola generale del tempus regit actum , tenendo conto delle concrete circostanze e della situazione al momento in cui il provvedimento viene adottato: cfr. Cons. Stato, sez. III, 11 settembre 2019, n. 6139; T.a.r. per la Sicilia, sez. II, 20 aprile 2023, n. 1298), ma anche perché il giudizio di affidabilità previsto dal regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 in materia è differente, quanto a presupposti e funzioni, rispetto a quello effettuato dal giudice in sede di accertamento della responsabilità penale: invero, il primo si effettua in base ad un giudizio prognostico e ha una precipua funzione precauzionale, l’altro, invece, è improntato a un rigoroso principio di tassatività, svolge una funzione repressiva e sanzionatoria, incidendo su diritti fondamentali della persona, presuppone un accertamento, al di sopra di ogni ragionevole dubbio, dei fatti che giustificano la reazione punitiva (cfr., ex plurimis , T.a.r. per la Calabria, sez. I, 6 marzo 2025, n. 457;);
Inoltre, assume rilevanza la richiesta di archiviazione del 23.12.2025, anch’essa successiva al provvedimento impugnato, preceduto dalla medesima informativa dei Carabinieri del Comando Provinciale di Siracusa del 5.8.2024, per diversa denuncia querela, che ha comunque confermato episodi controindicati in capo al ricorrente, poiché è stato ivi rappresentato una reciproca intervenuta aggressione, cui parte ricorrente è stato certamente coinvolto, che ha comunque determinato “una rissa contenuta e comportante delle lesioni lievi”, . . . “considerati sia la concitazione del momento, sia la circostanza che le stesse sono state realizzate in un contesto di forte animosità e litigiosità”; circostanze, queste ultime, che denotano la possibilità di perdita di controllo del ricorrente, cui il provvedimento di prevenzione, come chiarito, si rivolge.
Consegue, come premesso, il rigetto del ricorso per la parte attinente al divieto detenzione armi.
- le spese del giudizio possono compensarsi tenuto conto che la definizione, in parte, in rito della controversia è dipesa da un’eccezione rilevata d’ufficio.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (sezione prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte inammissibile e, in parte, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità della parte ricorrente.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
RA RI TA, Presidente
Giuseppina Alessandra Sidoti, Consigliere
Calogero Commandatore, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Calogero Commandatore | RA RI TA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.