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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 12/12/2025, n. 1405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1405 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 678/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SIRACUSA Sezione Lavoro e Previdenza
Il Tribunale di Siracusa, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice dott. Paolo
Marescalco, ha emesso la seguente
Sentenza
nella causa iscritta al n. 678/2023 R.G.
Promossa da
, nato ad [...] il [...] e ivi residente in [...], c.f. Parte_1
, elettivamente domiciliato in Augusta (SR), via Cristoforo Colombo n. C.F._1
24, presso lo studio dell'Avv. Gloria Gianino, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti.
Ricorrente
Contro
(C.F. Controparte_1 P.IVA_1
P. IVA ), in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, con sede P.IVA_2 centrale in Roma, Via Ciro il Grande, n. 21, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv.
Pagina 1 VA NE, elettivamente domiciliato in Siracusa, Corso Gelone n. 90, presso l'Ufficio CP_ legale
Resistente
in persona del suo legale Parte_2 rappresentante pro tempore, con sede in Roma, via Giuseppe Grezar n. 14, elettivamente domiciliata in Catania, Via Ala n. 61, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Magra, che la rappresenta e difende giusta procura in atti.
Resistente
Avente ad oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 05.03.2023 parte ricorrente conveniva in giudizio innanzi all'intestato
Tribunale l' e l' previa richiesta di sospensione dell'esecutività dell'atto impugnato, CP_1 Pt_2 per ivi sentire dichiarare l'annullamento dell'avviso di addebito n. 59820220002346438000 del
24.12.2022, notificato a mezzo raccomandata a/r il 25.01.2023, con cui si intimava al signor
[...] il pagamento della complessiva somma di Euro 7.283,90 per contributi accertati e dovuti Pt_1 per la Gestione Artigiani relativamente al periodo 1/2021- 12/2022, comprensivo delle spese di notifica.
A fondamento della domanda deduceva preliminarmente l'illegittimità della pretesa creditoria CP_ dell' per non avere l' fornito alcuna valida prova in relazione ai crediti Controparte_2 vantati. Deduceva, inoltre, l'assoluta infondatezza della pretesa per contributi ivs fissi/percentuale entro il minimale per la gestione artigiani per l'anno 2021/2022, siccome riferiti a soggetto che nel periodo di imposta indicato (2021/2022), per come documentalmente provato in atti, non ha esercitato alcuna attività di impresa artigiana per aver cessato la propria attività d'impresa artigiana in data 9.01.2014, con cancellazione dell'impresa con decorrenza dall'11.02.2014. Precisava il ricorrente, a tale riguardo, che già dal mese di giugno 2014 risultava regolarmente assunto presso un'altra azienda con contratto di lavoro a tempo indeterminato a tempo pieno. Per completezza d'informazione, il ricorrente rappresentava che tra le stesse parti e per un medesimo oggetto, riferito ad un diverso periodo di imposta, era recentemente intervenuta una pronuncia del Tribunale di
Siracusa Sezione Lavoro (sentenza n. 828/2022 del 9.09.2022), che aveva accolto il ricorso
Pagina 2 promosso dal signor e per effetto annullato l'avviso di addebito impugnato Parte_1 CP_ ritenendo che l' non ha assolto l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto, non avendo fornito elementi adeguati a comprovare la fondatezza del proprio diritto, né che il signor
[...] avesse proseguito la propria attività artigiana nell'anno in contestazione (2019), Pt_1 CP_ condannando l' alle spese del giudizio. Pertanto il ricorrente chiedeva l'accoglimento del CP_ ricorso, con annullamento dell'avviso di addebito impugnato e condanna dell' per responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c. tenuto conto che, nonostante la comunicazione della cancellazione effettuata in data 16.02.2022 e la sentenza emessa inter partes dal Tribunale del
Lavoro di Siracusa il 9.09.2022 (che ha appunto accertato l'insussistenza dei requisiti già dall'anno CP_ 2014), l' ha proseguito nella notifica dell'avviso di addebito impugnato sull'erroneo presupposto della sussistenza in capo alla parte ricorrente dei requisiti legittimanti l'iscrizione, con un comportamento del tutto temerario ed improntato a colpa grave.
Con provvedimento del 20.04.2023, depositato in cancelleria il 21.04.2023, veniva sospesa l'efficacia esecutiva dell'atto impugnato.
Si costituiva in giudizio l' eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e l'assoluta Pt_2 estraneità ai motivi di ricorso, riguardanti la legittimità della pretesa creditoria da parte dell' CP_1 per intervenuta cessazione dell'attività d'impresa. Chiedeva, dunque, dichiararsi l'estraneità di in ordine all'eccepita illegittimità dell'avviso di addebito e del ruolo in esso sotteso, non Pt_2 riconoscendo la eccepita temerarietà della lite. CP_ Si costituiva in giudizio l' deducendo che l'iscrizione del ricorrente alla gestione commercianti era risultata disconfermata da una decisione assunta dal Tribunale di Siracusa, non appellata dall' e che, per l'effetto, era stata proposta la cancellazione dell'iscrizione dell'intera CP_1 posizione contributiva del ricorrente con conseguente attivazione dell'autotutela. Chiedeva, pertanto, dichiarare cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di lite, all'esito del procedimento di autotutela, in ragione del comportamento assunto nel giudizio da parte dell' . CP_1
All'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 17.09.2024 la causa veniva posta in decisione. CP_ Assorbente su ogni prospettazione, stante l'annullamento in autotutela da parte dell' dell'avviso di addebito impugnato, è la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Per la posizione di va dichiarata la carenza di legittimazione passiva con compensazione Pt_2 delle spese di lite.
In ordine alla regolazione delle spese di lite nei confronti dell' si rileva che l'annullamento CP_1 in autotutela dell'atto impugnato è avvenuto solo successivamente all'instaurazione del presente giudizio e questo come valutato in altre situazioni porterebbe alla condanna dell'Istituot previdenziale , per come richiamato da parte ricorrente sull'insussistenza dei presupposti della
Pagina 3 pretesa creditoria fosse già intervenuta una pronuncia passata in giudicato, ma con altra sentenza richiamata dall' questo non è stato riconosciuto, quindi non entrando nel merito delle CP_1 rispettive posizioni difensive si ritiene di compensare il pagamento delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione del Giudice del Lavoro, uditi i procuratori delle parti costituite, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente decidendo
1) Dichiara il difetto di legittimazione passiva di nei cui confronti compensa le spese Pt_2 di lite.
2) Dichiara cessata la materia del contendere.
3) Compensa tra le parti le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Siracusa, 12 dicembre 2025
Il Giudice
Dott. Paolo Marescalco
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SIRACUSA Sezione Lavoro e Previdenza
Il Tribunale di Siracusa, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice dott. Paolo
Marescalco, ha emesso la seguente
Sentenza
nella causa iscritta al n. 678/2023 R.G.
Promossa da
, nato ad [...] il [...] e ivi residente in [...], c.f. Parte_1
, elettivamente domiciliato in Augusta (SR), via Cristoforo Colombo n. C.F._1
24, presso lo studio dell'Avv. Gloria Gianino, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti.
Ricorrente
Contro
(C.F. Controparte_1 P.IVA_1
P. IVA ), in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, con sede P.IVA_2 centrale in Roma, Via Ciro il Grande, n. 21, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv.
Pagina 1 VA NE, elettivamente domiciliato in Siracusa, Corso Gelone n. 90, presso l'Ufficio CP_ legale
Resistente
in persona del suo legale Parte_2 rappresentante pro tempore, con sede in Roma, via Giuseppe Grezar n. 14, elettivamente domiciliata in Catania, Via Ala n. 61, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Magra, che la rappresenta e difende giusta procura in atti.
Resistente
Avente ad oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 05.03.2023 parte ricorrente conveniva in giudizio innanzi all'intestato
Tribunale l' e l' previa richiesta di sospensione dell'esecutività dell'atto impugnato, CP_1 Pt_2 per ivi sentire dichiarare l'annullamento dell'avviso di addebito n. 59820220002346438000 del
24.12.2022, notificato a mezzo raccomandata a/r il 25.01.2023, con cui si intimava al signor
[...] il pagamento della complessiva somma di Euro 7.283,90 per contributi accertati e dovuti Pt_1 per la Gestione Artigiani relativamente al periodo 1/2021- 12/2022, comprensivo delle spese di notifica.
A fondamento della domanda deduceva preliminarmente l'illegittimità della pretesa creditoria CP_ dell' per non avere l' fornito alcuna valida prova in relazione ai crediti Controparte_2 vantati. Deduceva, inoltre, l'assoluta infondatezza della pretesa per contributi ivs fissi/percentuale entro il minimale per la gestione artigiani per l'anno 2021/2022, siccome riferiti a soggetto che nel periodo di imposta indicato (2021/2022), per come documentalmente provato in atti, non ha esercitato alcuna attività di impresa artigiana per aver cessato la propria attività d'impresa artigiana in data 9.01.2014, con cancellazione dell'impresa con decorrenza dall'11.02.2014. Precisava il ricorrente, a tale riguardo, che già dal mese di giugno 2014 risultava regolarmente assunto presso un'altra azienda con contratto di lavoro a tempo indeterminato a tempo pieno. Per completezza d'informazione, il ricorrente rappresentava che tra le stesse parti e per un medesimo oggetto, riferito ad un diverso periodo di imposta, era recentemente intervenuta una pronuncia del Tribunale di
Siracusa Sezione Lavoro (sentenza n. 828/2022 del 9.09.2022), che aveva accolto il ricorso
Pagina 2 promosso dal signor e per effetto annullato l'avviso di addebito impugnato Parte_1 CP_ ritenendo che l' non ha assolto l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto, non avendo fornito elementi adeguati a comprovare la fondatezza del proprio diritto, né che il signor
[...] avesse proseguito la propria attività artigiana nell'anno in contestazione (2019), Pt_1 CP_ condannando l' alle spese del giudizio. Pertanto il ricorrente chiedeva l'accoglimento del CP_ ricorso, con annullamento dell'avviso di addebito impugnato e condanna dell' per responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c. tenuto conto che, nonostante la comunicazione della cancellazione effettuata in data 16.02.2022 e la sentenza emessa inter partes dal Tribunale del
Lavoro di Siracusa il 9.09.2022 (che ha appunto accertato l'insussistenza dei requisiti già dall'anno CP_ 2014), l' ha proseguito nella notifica dell'avviso di addebito impugnato sull'erroneo presupposto della sussistenza in capo alla parte ricorrente dei requisiti legittimanti l'iscrizione, con un comportamento del tutto temerario ed improntato a colpa grave.
Con provvedimento del 20.04.2023, depositato in cancelleria il 21.04.2023, veniva sospesa l'efficacia esecutiva dell'atto impugnato.
Si costituiva in giudizio l' eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e l'assoluta Pt_2 estraneità ai motivi di ricorso, riguardanti la legittimità della pretesa creditoria da parte dell' CP_1 per intervenuta cessazione dell'attività d'impresa. Chiedeva, dunque, dichiararsi l'estraneità di in ordine all'eccepita illegittimità dell'avviso di addebito e del ruolo in esso sotteso, non Pt_2 riconoscendo la eccepita temerarietà della lite. CP_ Si costituiva in giudizio l' deducendo che l'iscrizione del ricorrente alla gestione commercianti era risultata disconfermata da una decisione assunta dal Tribunale di Siracusa, non appellata dall' e che, per l'effetto, era stata proposta la cancellazione dell'iscrizione dell'intera CP_1 posizione contributiva del ricorrente con conseguente attivazione dell'autotutela. Chiedeva, pertanto, dichiarare cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di lite, all'esito del procedimento di autotutela, in ragione del comportamento assunto nel giudizio da parte dell' . CP_1
All'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 17.09.2024 la causa veniva posta in decisione. CP_ Assorbente su ogni prospettazione, stante l'annullamento in autotutela da parte dell' dell'avviso di addebito impugnato, è la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Per la posizione di va dichiarata la carenza di legittimazione passiva con compensazione Pt_2 delle spese di lite.
In ordine alla regolazione delle spese di lite nei confronti dell' si rileva che l'annullamento CP_1 in autotutela dell'atto impugnato è avvenuto solo successivamente all'instaurazione del presente giudizio e questo come valutato in altre situazioni porterebbe alla condanna dell'Istituot previdenziale , per come richiamato da parte ricorrente sull'insussistenza dei presupposti della
Pagina 3 pretesa creditoria fosse già intervenuta una pronuncia passata in giudicato, ma con altra sentenza richiamata dall' questo non è stato riconosciuto, quindi non entrando nel merito delle CP_1 rispettive posizioni difensive si ritiene di compensare il pagamento delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione del Giudice del Lavoro, uditi i procuratori delle parti costituite, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente decidendo
1) Dichiara il difetto di legittimazione passiva di nei cui confronti compensa le spese Pt_2 di lite.
2) Dichiara cessata la materia del contendere.
3) Compensa tra le parti le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Siracusa, 12 dicembre 2025
Il Giudice
Dott. Paolo Marescalco
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