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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 26/11/2025, n. 3139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3139 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9990/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione cittadini UE
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 9990/2024 promossa da:
(SPOSATA FERREIRA) (14.01.1956 – Sao Parte_1
EO (29.05.2000 – PO RE - Brasil); Parte_2
(23.07.1979 – PO RE - Brasil), in proprio e Parte_3
- nella qualità di esercente la podestà Controparte_1 genitoriale del minore (20.12.2017 – PO RE - Persona_1
Brasil); 99 – PO RE - Brasil); Parte_4
(10.05.1984 – PO RE - Brasil), in proprio Parte_5
- nella qualità di esercente la Controparte_2 podestà genitoriale della minore (19.03.2016 – PO Persona_2
RE - Brasil); 992 – PO RE– Parte_6 Brasil); 17.09.1961 – Sao EOoldo - Brasil), tutti Parte_7 elettiva NE IR 2, presso lo studio dell'avvocato VINCENZO CAROSI, che li assiste e rappresenta come da procure in atti
RICORRENTI contro
, Controparte_3 Controparte_4
RESISTENTE CONTUMACE
Pubblico Ministero in sede
INTERVENIENTE NECESSARIO
Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del Gop dott. Natascia Gardini, a scioglimento della riserva assunta in data 25/11/25 ha emesso la seguente
SENTENZA ex art. 281 terdecies c.p.c. Fatto e Diritto 1. I ricorrenti (SPOSATA FERREIRA) (14.01.1956 – Sao Parte_1
EOoldo - Brasil); (29.05.2000 – PO RE - Brasil); Parte_2
(23.07.1979 – PO RE - Brasil), in proprio e Parte_3
-unitamente al Signor - nella qualità di esercente la podestà Controparte_1 genitoriale del minore (20.12.2017 – PO RE - Persona_1
Brasil); (31.05.1999 – PO RE - Brasil); Parte_4
(10.05.1984 – PO RE - Brasil), in proprio Parte_5 e - unitamente al Signor - nella qualità di esercente la Controparte_2 podestà genitoriale della minore (19.03.2016 – PO Persona_2
RE - Brasil); (16.10.1992 – PO RE– Parte_6
Brasil); (17.09.1961 – Sao EOoldo - Brasil), Parte_7 hanno dedotto d'essere discendenti in linea diretta di: , nata il 27 Persona_3 febbraio 1928 a Bettola (PC) (doc. 10 in atti), sposata con il signor e Controparte_5 deceduta in Brasile senza essersi mai naturalizzata brasiliana né rinunciare alla cittadinanza italiana, come da certificazioni in atti. In particolare, dal matrimonio tra i predetti nasceva Parte_1 il 14 gennaio 1956 a Sao EOoldo (Brasile), sposata con il Signor , Persona_4
a sua volta madre di: , (Nipote) nato il 1° dicembre Persona_5
1975 a PO RE (Brasile), a sua volta padre dell'odierno ricorrente: Parte_2
, bisnipote ed odierno ricorrente, nato il [...] a [...];
[...]
, nipote ed odierna ricorrente, nata il [...] a Parte_3
PO RE (Brasile), madre di: , bisnipote ed Parte_4 odierna ricorrente, nata il [...] a [...]; Per_1 Parte_4
bisnipote ed odierno ricorrente, nato il [...] a [...]
[...]
(Brasile); , nipote ed odierna ricorrente, nata il 10 Parte_5 maggio 1984 a PO RE (Brasile), madre di: , Persona_2 bisnipote ed odierna ricorrente, nata il [...] a [...];
[...]
, nipote ed odierna ricorrente, nata il [...] a Parte_6
PO RE (Brasile); figlia ed odierna ricorrente, Parte_7 nata il [...] a Sao EOoldo (Brasile) (documentazione in [...] e albero genealogico). 2. I medesimi hanno richiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana essendo la stessa stata trasmessa jure sanguinis, rilevando d'avere adito preliminarmente l'amministrazione convenuta, presentando formale richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana presso il Consolato Generale d'Italia a PO RE (come provato dalla ricevuta della comunicazione telematica inviata al , contenente la menzionata domanda, cfr. doc. Parte_8
15), senza tuttavia la concreta possibilità di ottenere congrua e tempestiva risposta, atteso che dalle informazioni desumibili dal sito internet del , si ricava che Parte_9
l'Amministrazione ha provveduto a comunicare la convocazione per coloro che hanno presentato domanda di cittadinanza nel 2017 sicché è previsto un tempo di attesa per i richiedenti non inferiore a oltre otto anni, con conseguente notevole incertezza sulle tempistiche relative all'esame e accoglimento della domanda. Con provvedimenti fuori udienza del 06/02/25, 31/03/25 e da ultimo 30/06/25 veniva concesso il termine per notifica del ricorso a parte convenuta e disposto un breve rinvio ex art. 127 ter cpc, la causa veniva quindi posta in decisione. Gli atti sono stati comunicati al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del Tribunale di Bologna che non ha precisato le conclusioni. Parte ricorrente ha depositato note di trattazione nel rispetto del termine indicato del 25/11/25. 3. Sono pacifiche la competenza territoriale del Tribunale adito (cfr. l'articolo 4, comma 5, del decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, come modificato dall' art. 1 comma 36, legge delega n. 206/2021, per cui «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»), nonché la natura monocratica della controversia (cfr. l'art. 3 comma 4 d decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13 cit, secondo il quale «salvo quanto previsto dal comma 4-bis, in deroga a quanto previsto dall'articolo 50-bis, primo comma, numero 3), del codice di procedura civile, nelle controversie di cui al presente articolo il tribunale giudica in composizione monocratica»). La procura alle liti è regolare, così com'è regolare e tempestiva la notifica, sicché deve essere dichiarata la contumacia della resistente. 4. Si deve osservare, preliminarmente, come lo schema relativo all'acquisto della cittadinanza sia stato di recente esposto in modo compiuto dalle Sezioni unite della Corte di cassazione, per cui «la risultante di un tale schema è molto semplice. La cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario. Lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente ed è imprescrittibile. Esso è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano. Donde la prova è nella linea di trasmissione. Resta salva solo l'estinzione per effetto di rinuncia (v. già Cass. Sez. U n. 4466-09). Ne segue che, ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, null'altro – a legislazione invariata - spetta a lui di dimostrare salvo che questo: di essere appunto discendente di un cittadino italiano;
mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione» (Corte di cassazione Sez. U, Sentenza n. 25317 del 2022, per cui «secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva»).
4.1. Ciò posto, dall'esame dei documenti depositati in atti si rileva la discendenza ininterrotta dei ricorrenti dalla cittadina italiana sopra indicata, sicché non può dubitarsi della trasmissione ai medesimi della cittadinanza iure sanguinis.
4.2. Dall'esame della documentazione non emerge che i diversi ascendenti abbiano mai rinunziato alla cittadinanza italiana. A tale riguardo le SSUU hanno rilevato di recente che «il diritto di cittadinanza appartiene al novero dei diritti fondamentali, e non si addice ai diritti fondamentali l'estensione automatica di presunzioni che, come quelle dettate da un comportamento asseritamente concludente di ordine puramente negativo, possono assumere – a certe condizioni di legge - normale rilievo nel distinto settore dei diritti patrimoniali». Ne consegue che «la perdita della cittadinanza può derivare solo da un atto consapevole e volontario, espresso in modo lineare al fine di incidere direttamente su un rapporto che, come quello sottostante, corrisponde a un diritto di primaria rilevanza costituzionale ed è contraddistinto da effetti perduranti nel tempo» sicché «la perdita della cittadinanza italiana non può dirsi perfezionata da una qualche forma di accettazione di quella straniera, impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione, desunta dal semplice silenzio, in quanto, in ossequio alla libertà individuale, la perdita della cittadinanza italiana non si può verificare se non per effetto di un atto volontario ed esplicito». La Corte di cassazione ha dunque concluso che «l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11, n. 2, cod. civ. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento» (Corte di cassazione Sez. U, Sentenza n. 25317 del 2022). 5. Infine l'azione appare legittimamente promossa anche con riguardo ai figli minorenni pur in carenza di autorizzazione del giudice tutelare ai sensi dell'art. 320 c.c., atteso che l'atto compiuto in nome e per conto del figlio deve essere ritenuto di ordinaria amministrazione poiché mira a conservare e/o procurare un vantaggio o a evitare una perdita al patrimonio del minore e non appare suscettibile di arrecare pregiudizio o diminuzione del suo patrimonio (cfr. Corte di cassazione Sez. 2, Sentenza n. 743 del 19/01/2012, per cui «in tema di rappresentanza processuale del minore, l'autorizzazione del giudice tutelare ex art. 320 cod. civ. è necessaria per promuovere giudizi relativi ad atti di amministrazione straordinaria, che possono cioè arrecare pregiudizio o diminuzione del patrimonio e non anche per gli atti diretti al miglioramento e alla conservazione dei beni che fanno già parte del patrimonio del soggetto incapace») e non potendosi dubitare che la richiesta di riconoscimento di una cittadinanza (peraltro azione dichiarativa) debba rientrare tra gli atti vantaggiosi per il minore. Va inoltre dato atto che la rappresentanza processuale del minore non cessa automaticamente allorché questi diventi maggiorenne ed acquisti, a sua volta, la capacità processuale, rendendosi necessario che il raggiungimento della maggiore età sia reso noto alle altre parti mediante dichiarazione, notifica o comunicazione con un atto del processo. Tale principio dell'ultrattività della rappresentanza opera - tuttavia - soltanto nell'ambito della stessa fase processuale, attesa l'autonomia dei singoli gradi di giudizio. (Sez. 2, Sentenza n. 19015 del 02/09/2010, Rv. 615208 - 01). Le domande devono essere accolte stante anche l'iscrizione a ruolo della causa in oggetto in tempi antecedenti all' entrata in vigore del D.L. n° 36/2025 come convertito con modifiche in legge n° 74/2025. 6. Sul regime delle spese si osserva che chi, col comportamento tenuto fuori del processo, ovvero col darvi inizio o resistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto, ha dato causa al processo o al suo protrarsi, soccombe in giudizio in base al principio di causalità (Cfr.: Cass. n. 25141/2006; n. 7182/2000; n.1439/2003; n. 6722/1988). Nel caso in cui, come nella specie, la parte introduce il giudizio senza rivolgere alcuna previa istanza al , CP_3 pur integro il suo interesse ad agire, non può dirsi che sul diverso piano della soccombenza quest'ultimo abbia dato causa in alcun modo al giudizio, giustificando l'integrale compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando, DICHIARA la contumacia del Controparte_3
ACCERTA la cittadinanza italiana di (SPOSATA FERREIRA) (14.01.1956 – Sao Parte_1
EOoldo - Brasil);
- (29.05.2000 – PO RE - Brasil); Parte_2
(23.07.1979 – PO RE - Brasil), Parte_3
(20.12.2017 – PO RE - Brasil); Persona_1
(31.05.1999 – PO RE - Brasil); Pt_4 Parte_4
(10.05.1984 – PO RE - Brasil), Parte_5
(19.03.2016 – PO RE - Brasil); Persona_2
(16.10.1992 – PO RE– Brasil); Parte_6 Parte_3
(17.09.1961 – Sao EOoldo - Brasil),- Parte_7
DISPONE che l'Ufficiale di stato civile competente esegua gli adempimenti conseguenti;
DICHIARA integralmente compensate le spese di lite. RIGETTA ogni ulteriore istanza. Si comunichi. Bologna, 25 novembre 2025
Il GOP
Dott.ssa Natascia Gardini
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione cittadini UE
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 9990/2024 promossa da:
(SPOSATA FERREIRA) (14.01.1956 – Sao Parte_1
EO (29.05.2000 – PO RE - Brasil); Parte_2
(23.07.1979 – PO RE - Brasil), in proprio e Parte_3
- nella qualità di esercente la podestà Controparte_1 genitoriale del minore (20.12.2017 – PO RE - Persona_1
Brasil); 99 – PO RE - Brasil); Parte_4
(10.05.1984 – PO RE - Brasil), in proprio Parte_5
- nella qualità di esercente la Controparte_2 podestà genitoriale della minore (19.03.2016 – PO Persona_2
RE - Brasil); 992 – PO RE– Parte_6 Brasil); 17.09.1961 – Sao EOoldo - Brasil), tutti Parte_7 elettiva NE IR 2, presso lo studio dell'avvocato VINCENZO CAROSI, che li assiste e rappresenta come da procure in atti
RICORRENTI contro
, Controparte_3 Controparte_4
RESISTENTE CONTUMACE
Pubblico Ministero in sede
INTERVENIENTE NECESSARIO
Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del Gop dott. Natascia Gardini, a scioglimento della riserva assunta in data 25/11/25 ha emesso la seguente
SENTENZA ex art. 281 terdecies c.p.c. Fatto e Diritto 1. I ricorrenti (SPOSATA FERREIRA) (14.01.1956 – Sao Parte_1
EOoldo - Brasil); (29.05.2000 – PO RE - Brasil); Parte_2
(23.07.1979 – PO RE - Brasil), in proprio e Parte_3
-unitamente al Signor - nella qualità di esercente la podestà Controparte_1 genitoriale del minore (20.12.2017 – PO RE - Persona_1
Brasil); (31.05.1999 – PO RE - Brasil); Parte_4
(10.05.1984 – PO RE - Brasil), in proprio Parte_5 e - unitamente al Signor - nella qualità di esercente la Controparte_2 podestà genitoriale della minore (19.03.2016 – PO Persona_2
RE - Brasil); (16.10.1992 – PO RE– Parte_6
Brasil); (17.09.1961 – Sao EOoldo - Brasil), Parte_7 hanno dedotto d'essere discendenti in linea diretta di: , nata il 27 Persona_3 febbraio 1928 a Bettola (PC) (doc. 10 in atti), sposata con il signor e Controparte_5 deceduta in Brasile senza essersi mai naturalizzata brasiliana né rinunciare alla cittadinanza italiana, come da certificazioni in atti. In particolare, dal matrimonio tra i predetti nasceva Parte_1 il 14 gennaio 1956 a Sao EOoldo (Brasile), sposata con il Signor , Persona_4
a sua volta madre di: , (Nipote) nato il 1° dicembre Persona_5
1975 a PO RE (Brasile), a sua volta padre dell'odierno ricorrente: Parte_2
, bisnipote ed odierno ricorrente, nato il [...] a [...];
[...]
, nipote ed odierna ricorrente, nata il [...] a Parte_3
PO RE (Brasile), madre di: , bisnipote ed Parte_4 odierna ricorrente, nata il [...] a [...]; Per_1 Parte_4
bisnipote ed odierno ricorrente, nato il [...] a [...]
[...]
(Brasile); , nipote ed odierna ricorrente, nata il 10 Parte_5 maggio 1984 a PO RE (Brasile), madre di: , Persona_2 bisnipote ed odierna ricorrente, nata il [...] a [...];
[...]
, nipote ed odierna ricorrente, nata il [...] a Parte_6
PO RE (Brasile); figlia ed odierna ricorrente, Parte_7 nata il [...] a Sao EOoldo (Brasile) (documentazione in [...] e albero genealogico). 2. I medesimi hanno richiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana essendo la stessa stata trasmessa jure sanguinis, rilevando d'avere adito preliminarmente l'amministrazione convenuta, presentando formale richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana presso il Consolato Generale d'Italia a PO RE (come provato dalla ricevuta della comunicazione telematica inviata al , contenente la menzionata domanda, cfr. doc. Parte_8
15), senza tuttavia la concreta possibilità di ottenere congrua e tempestiva risposta, atteso che dalle informazioni desumibili dal sito internet del , si ricava che Parte_9
l'Amministrazione ha provveduto a comunicare la convocazione per coloro che hanno presentato domanda di cittadinanza nel 2017 sicché è previsto un tempo di attesa per i richiedenti non inferiore a oltre otto anni, con conseguente notevole incertezza sulle tempistiche relative all'esame e accoglimento della domanda. Con provvedimenti fuori udienza del 06/02/25, 31/03/25 e da ultimo 30/06/25 veniva concesso il termine per notifica del ricorso a parte convenuta e disposto un breve rinvio ex art. 127 ter cpc, la causa veniva quindi posta in decisione. Gli atti sono stati comunicati al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del Tribunale di Bologna che non ha precisato le conclusioni. Parte ricorrente ha depositato note di trattazione nel rispetto del termine indicato del 25/11/25. 3. Sono pacifiche la competenza territoriale del Tribunale adito (cfr. l'articolo 4, comma 5, del decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, come modificato dall' art. 1 comma 36, legge delega n. 206/2021, per cui «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»), nonché la natura monocratica della controversia (cfr. l'art. 3 comma 4 d decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13 cit, secondo il quale «salvo quanto previsto dal comma 4-bis, in deroga a quanto previsto dall'articolo 50-bis, primo comma, numero 3), del codice di procedura civile, nelle controversie di cui al presente articolo il tribunale giudica in composizione monocratica»). La procura alle liti è regolare, così com'è regolare e tempestiva la notifica, sicché deve essere dichiarata la contumacia della resistente. 4. Si deve osservare, preliminarmente, come lo schema relativo all'acquisto della cittadinanza sia stato di recente esposto in modo compiuto dalle Sezioni unite della Corte di cassazione, per cui «la risultante di un tale schema è molto semplice. La cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario. Lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente ed è imprescrittibile. Esso è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano. Donde la prova è nella linea di trasmissione. Resta salva solo l'estinzione per effetto di rinuncia (v. già Cass. Sez. U n. 4466-09). Ne segue che, ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, null'altro – a legislazione invariata - spetta a lui di dimostrare salvo che questo: di essere appunto discendente di un cittadino italiano;
mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione» (Corte di cassazione Sez. U, Sentenza n. 25317 del 2022, per cui «secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva»).
4.1. Ciò posto, dall'esame dei documenti depositati in atti si rileva la discendenza ininterrotta dei ricorrenti dalla cittadina italiana sopra indicata, sicché non può dubitarsi della trasmissione ai medesimi della cittadinanza iure sanguinis.
4.2. Dall'esame della documentazione non emerge che i diversi ascendenti abbiano mai rinunziato alla cittadinanza italiana. A tale riguardo le SSUU hanno rilevato di recente che «il diritto di cittadinanza appartiene al novero dei diritti fondamentali, e non si addice ai diritti fondamentali l'estensione automatica di presunzioni che, come quelle dettate da un comportamento asseritamente concludente di ordine puramente negativo, possono assumere – a certe condizioni di legge - normale rilievo nel distinto settore dei diritti patrimoniali». Ne consegue che «la perdita della cittadinanza può derivare solo da un atto consapevole e volontario, espresso in modo lineare al fine di incidere direttamente su un rapporto che, come quello sottostante, corrisponde a un diritto di primaria rilevanza costituzionale ed è contraddistinto da effetti perduranti nel tempo» sicché «la perdita della cittadinanza italiana non può dirsi perfezionata da una qualche forma di accettazione di quella straniera, impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione, desunta dal semplice silenzio, in quanto, in ossequio alla libertà individuale, la perdita della cittadinanza italiana non si può verificare se non per effetto di un atto volontario ed esplicito». La Corte di cassazione ha dunque concluso che «l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11, n. 2, cod. civ. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento» (Corte di cassazione Sez. U, Sentenza n. 25317 del 2022). 5. Infine l'azione appare legittimamente promossa anche con riguardo ai figli minorenni pur in carenza di autorizzazione del giudice tutelare ai sensi dell'art. 320 c.c., atteso che l'atto compiuto in nome e per conto del figlio deve essere ritenuto di ordinaria amministrazione poiché mira a conservare e/o procurare un vantaggio o a evitare una perdita al patrimonio del minore e non appare suscettibile di arrecare pregiudizio o diminuzione del suo patrimonio (cfr. Corte di cassazione Sez. 2, Sentenza n. 743 del 19/01/2012, per cui «in tema di rappresentanza processuale del minore, l'autorizzazione del giudice tutelare ex art. 320 cod. civ. è necessaria per promuovere giudizi relativi ad atti di amministrazione straordinaria, che possono cioè arrecare pregiudizio o diminuzione del patrimonio e non anche per gli atti diretti al miglioramento e alla conservazione dei beni che fanno già parte del patrimonio del soggetto incapace») e non potendosi dubitare che la richiesta di riconoscimento di una cittadinanza (peraltro azione dichiarativa) debba rientrare tra gli atti vantaggiosi per il minore. Va inoltre dato atto che la rappresentanza processuale del minore non cessa automaticamente allorché questi diventi maggiorenne ed acquisti, a sua volta, la capacità processuale, rendendosi necessario che il raggiungimento della maggiore età sia reso noto alle altre parti mediante dichiarazione, notifica o comunicazione con un atto del processo. Tale principio dell'ultrattività della rappresentanza opera - tuttavia - soltanto nell'ambito della stessa fase processuale, attesa l'autonomia dei singoli gradi di giudizio. (Sez. 2, Sentenza n. 19015 del 02/09/2010, Rv. 615208 - 01). Le domande devono essere accolte stante anche l'iscrizione a ruolo della causa in oggetto in tempi antecedenti all' entrata in vigore del D.L. n° 36/2025 come convertito con modifiche in legge n° 74/2025. 6. Sul regime delle spese si osserva che chi, col comportamento tenuto fuori del processo, ovvero col darvi inizio o resistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto, ha dato causa al processo o al suo protrarsi, soccombe in giudizio in base al principio di causalità (Cfr.: Cass. n. 25141/2006; n. 7182/2000; n.1439/2003; n. 6722/1988). Nel caso in cui, come nella specie, la parte introduce il giudizio senza rivolgere alcuna previa istanza al , CP_3 pur integro il suo interesse ad agire, non può dirsi che sul diverso piano della soccombenza quest'ultimo abbia dato causa in alcun modo al giudizio, giustificando l'integrale compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando, DICHIARA la contumacia del Controparte_3
ACCERTA la cittadinanza italiana di (SPOSATA FERREIRA) (14.01.1956 – Sao Parte_1
EOoldo - Brasil);
- (29.05.2000 – PO RE - Brasil); Parte_2
(23.07.1979 – PO RE - Brasil), Parte_3
(20.12.2017 – PO RE - Brasil); Persona_1
(31.05.1999 – PO RE - Brasil); Pt_4 Parte_4
(10.05.1984 – PO RE - Brasil), Parte_5
(19.03.2016 – PO RE - Brasil); Persona_2
(16.10.1992 – PO RE– Brasil); Parte_6 Parte_3
(17.09.1961 – Sao EOoldo - Brasil),- Parte_7
DISPONE che l'Ufficiale di stato civile competente esegua gli adempimenti conseguenti;
DICHIARA integralmente compensate le spese di lite. RIGETTA ogni ulteriore istanza. Si comunichi. Bologna, 25 novembre 2025
Il GOP
Dott.ssa Natascia Gardini