Articolo 4 della Legge 29 gennaio 1987, n. 13
Articolo 3
Versione
18 febbraio 1987
Art. 4. 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 10 miliardi nell'anno 1986, 20 miliardi nell'anno 1987, 23 miliardi nell'anno 1988 e 25 miliardi nell'anno 1989, si provvede:
a) quanto a lire 10 miliardi per l'anno 1986, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1986, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento "integrazione assegni accessori pensioni privilegiate ordinarie e corrispondenti assegni annessi alle pensioni di guerra a favore dei grandi invalidi militari";
b) quanto a lire 20 miliardi, 23 miliardi e 25 miliardi, rispettivamente per gli anni 1987, 1988 e 1989, mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-89, sul detto capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il 1987, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Integrazione assegni pensioni privilegiate ordinarie in relazione ai miglioramenti sui medesimi assegni accessori dei pensionati di guerra".
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 18 febbraio 1987
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente