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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 30/05/2025, n. 651 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 651 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
ILTRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Domenica Spanò, in funzione di giudice unico, viste le note scritte depositate dal ricorrente, ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dello svolgimento in presenza dell'udienza del 30 maggio 2025, ha emesso e pubblicato, ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 343/2020 del ruolo generale degli affari contenziosi civili,
PROMOSSA
[...]
, nata a Racalmuto il [...], in [...] e nella qualità Parte_1
di socio accomandatario della società con sede legale a Controparte_1
Racalmuto nella via Garibaldi n.74, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Fabio
Li Calsi dal quale è rappresentata e difesa giusta procura allegata al ricorso
-RICORRENTE –
CONTRO
L' , in persona del Controparte_2
Dirigente del servizio XVII, ing. , rappresentato e difeso dal proprio Controparte_3
funzionario delegato Baldassare Blandi, elettivamente domiciliato presso la propria sede in giusta delega in calce alla memoria di costituzione CP_2
- RESISTENTE -
OGGETTO: opposizione ad ordinanza - ingiunzione.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE EX ART. 132 C.P.C.-
Il ricorrente ha introdotto, ex art. 6 D. Lgs. n. 150 del 2011 comma 4, il presente giudizio in riassunzione del procedimento già incoato innanzi al Giudice del Lavoro del Tribunale di
Agrigento, iscritto al n. 2177/2019 per effetto dell'ordinanza del 18.12.2019 con la quale il
Giudice del Lavoro del Tribunale di Agrigento ritenuta la propria incompetenza funzionale ha rimesso gli atti ai fini della assegnazione al Giudice civile ordinario disposta con provvedimento del Presidente della sezione civile del 18-20 dicembre 2019.
In applicazione del principio della traslatio iudicii che si applica anche ai procedimenti di opposizione alle ordinanze – ingiunzioni ( Cassazione civile , sez. I, 28 settembre 2006, n.
21044) che non comporta la costituzione di un nuovo rapporto processuale, ma lo spostamento e la prosecuzione dell'originario rapporto, le richieste già formulate dalle parti e ritualmente proposte avanti al giudice incompetente conservano la loro efficacia non dovendo essere reiterate nel processo introdotto in riassunzione. Nella fattispecie, le parti nell'ambito del pregresso procedimento n. 21777/2019 all'udienza di prima comparizione del 10.12.2019 innanzi al Giudice del Lavoro hanno formulato le rispettive istanze anche istruttorie chiedendo in subordine il rinvio per discussione.
Con ordinanza resa all'udienza del 24.02.2022 la causa è stata ritenuta matura per la decisione sulla scorta della documentazione in atti e, dopo una serie di rinvii, calendata per la decisione, ex art. 281 sexies c.p.c., per l'udienza del 30 maggio 2025.
La ricorrente nella duplice qualità spiegata ha impugnato: a) l'ordinanza – ingiunzione n.
19/0219, prot. 8678 del 30.05.2019, emessa dal Dirigente Responsabile del Servizio XIX dell' con la quale è stata irrogata la sanzione Controparte_2
pecuniaria di € 9.000,00 per la contestata violazione “delle disposizioni di cui all'art. 3, comma3, del D.L. 22 febbraio 2022 n. 12, convertito nella L. 23 aprile 2002 n. 73 e succ. mod., come sostituito dall'art. 22, comma 1, del D.lgs n. 151/2015 per avere impiegato lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato” b) l'ordinanza -ingiunzione n. 19/0220, prot. 8677 del
30.05.2019, con la quale è stata irrogata la sanzione pecuniaria di € 300,00 per la contestata violazione delle disposizioni di cui all'art. 3 della legge 4/1953 “per non avere consegnato il prospetto di paga al lavoratore nel momento stesso in cui gli viene consegnata la retribuzione..” A sostegno della chiesta revoca dei provvedimenti impugnati ha: 1) eccepito la nullità della notifica dell'ordinanza -ingiunzione ricevuta in proprio per l'omesso avviso di deposito con raccomandata a.r. che ne avrebbe impedito l'effettiva conoscenza;
2)
l'insussistenza di elementi probatori concreti a fondamento delle emesse ordinanze- ingiunzioni;
3) l'erroneità della qualificazione della fattispecie da parte dell per CP_2
avere ritenuto la sussistenza di rapporti di lavoro subordinato a fronte di prestazioni occasionali.
In ordine alla preliminare eccezione di nullità della notifica dell'ordinanza -ingiunzione deve rilevarsi che parte resistente ha documentato l'avvenuto invio alla destinataria della C.A.D, in ogni caso si rileva che l'avvenuto tempestivo deposito del ricorso giudiziario ha sanato ogni ipotizzabile vizio della notifica.
L'opposizione è invece fondata nel merito e va quindi accolta per quanto di seguito osservato.
L' ha emesso le ordinanze -ingiunzioni per cui è causa sulla Controparte_2
base: 1) della relazione dei Carabinieri della Stazione di Racalmuto, Prot. N. 92/6-0/2017 del
13 settembre 2017 relativa ad un controllo amministrativo effettuato il 9.9.2017 presso alcuni servizi pubblici nell'ambito del quale in riferimento al rappresentavano di avere Pt_2 all'interno dello stesso identificato quali dipendenti le seguenti persone: , Controparte_4
, Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8 [...] senza null'altro aggiungere e specificare in ordine alle condotte delle suddette CP_9
persone; 2) del verbale unico di accertamento e notificazione n. 18/0067 del 4.6.2018 con il quale l'Ispettore del Lavoro verbalizzante tra “gli esiti dettagliati dell'accertamento” riferisce essere rispettivamente coniuge Controparte_6 Controparte_4 CP_9
convivente, cognata e nipote della socia accomandataria evidenziando altresì per quest'ultimo la risultanza dell'iscrizione alla gestione Inps in quanto socio accomandatario di attività macelleria. Indi, rilevata l'operatività della presunzione in ordine a detti soggetti, in quanto parenti e affini entro il 3° grado, della natura occasionale e di tipo gratuito della collaborazione, è stato dato atto, in detto verbale, in ordine agli accertamenti effettati su
[...]
, dell'emersa pattuizione di un CP_5 Controparte_7 Controparte_8 compenso di € 50,00 per attività occasionale di intrattenimento della clientela della manifestazione “ Carnevale Estivo 2017” con ritenuta d'acconto di € 10,00 e compenso netto corrisposto di € 40,00 , ed il versamento con F24 del 31.10.2017 della ritenuta d'acconto.
Ciò posto, si rileva che gli elementi di fatto, sulla scorta dei quali, sono state emesse le ordinanze ingiunzioni non sono sufficienti per contestare le violazioni di legge anche in considerazione delle dichiarazioni rese dai collaboratori, dichiarazioni acquisite nell'ambito degli accertamenti effettuati dall' e prodotti in giudizio ( doc. 6 Controparte_2 dell'indice del fascicolo di parte resistente). Invero, tutte le suddette persone hanno dichiarato che la loro prestazione in quella serata, in cui si svolgeva la manifestazione organizzata dalla titolare del Bar, era del tutto occasionale e finalizzata ad invitare le persone a partecipare alla manifestazione organizzata e ad intrattenerle.
Ritenuta pertanto l'inidoneità e l'insufficienza probatoria dei suddetti elementi fattuali sulla base dei quali sono state emesse le ordinanze -ingiunzioni, le stesse vanno revocate non potendosi ritenere provate le violazioni contestate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Agrigento, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- accoglie l'opposizione e per l'effetto annulla le ordinanze -ingiunzioni impugnate;
- compensa le spese di lite
Agrigento, 30 maggio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Domenica Spanò
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
ILTRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Domenica Spanò, in funzione di giudice unico, viste le note scritte depositate dal ricorrente, ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dello svolgimento in presenza dell'udienza del 30 maggio 2025, ha emesso e pubblicato, ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 343/2020 del ruolo generale degli affari contenziosi civili,
PROMOSSA
[...]
, nata a Racalmuto il [...], in [...] e nella qualità Parte_1
di socio accomandatario della società con sede legale a Controparte_1
Racalmuto nella via Garibaldi n.74, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Fabio
Li Calsi dal quale è rappresentata e difesa giusta procura allegata al ricorso
-RICORRENTE –
CONTRO
L' , in persona del Controparte_2
Dirigente del servizio XVII, ing. , rappresentato e difeso dal proprio Controparte_3
funzionario delegato Baldassare Blandi, elettivamente domiciliato presso la propria sede in giusta delega in calce alla memoria di costituzione CP_2
- RESISTENTE -
OGGETTO: opposizione ad ordinanza - ingiunzione.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE EX ART. 132 C.P.C.-
Il ricorrente ha introdotto, ex art. 6 D. Lgs. n. 150 del 2011 comma 4, il presente giudizio in riassunzione del procedimento già incoato innanzi al Giudice del Lavoro del Tribunale di
Agrigento, iscritto al n. 2177/2019 per effetto dell'ordinanza del 18.12.2019 con la quale il
Giudice del Lavoro del Tribunale di Agrigento ritenuta la propria incompetenza funzionale ha rimesso gli atti ai fini della assegnazione al Giudice civile ordinario disposta con provvedimento del Presidente della sezione civile del 18-20 dicembre 2019.
In applicazione del principio della traslatio iudicii che si applica anche ai procedimenti di opposizione alle ordinanze – ingiunzioni ( Cassazione civile , sez. I, 28 settembre 2006, n.
21044) che non comporta la costituzione di un nuovo rapporto processuale, ma lo spostamento e la prosecuzione dell'originario rapporto, le richieste già formulate dalle parti e ritualmente proposte avanti al giudice incompetente conservano la loro efficacia non dovendo essere reiterate nel processo introdotto in riassunzione. Nella fattispecie, le parti nell'ambito del pregresso procedimento n. 21777/2019 all'udienza di prima comparizione del 10.12.2019 innanzi al Giudice del Lavoro hanno formulato le rispettive istanze anche istruttorie chiedendo in subordine il rinvio per discussione.
Con ordinanza resa all'udienza del 24.02.2022 la causa è stata ritenuta matura per la decisione sulla scorta della documentazione in atti e, dopo una serie di rinvii, calendata per la decisione, ex art. 281 sexies c.p.c., per l'udienza del 30 maggio 2025.
La ricorrente nella duplice qualità spiegata ha impugnato: a) l'ordinanza – ingiunzione n.
19/0219, prot. 8678 del 30.05.2019, emessa dal Dirigente Responsabile del Servizio XIX dell' con la quale è stata irrogata la sanzione Controparte_2
pecuniaria di € 9.000,00 per la contestata violazione “delle disposizioni di cui all'art. 3, comma3, del D.L. 22 febbraio 2022 n. 12, convertito nella L. 23 aprile 2002 n. 73 e succ. mod., come sostituito dall'art. 22, comma 1, del D.lgs n. 151/2015 per avere impiegato lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato” b) l'ordinanza -ingiunzione n. 19/0220, prot. 8677 del
30.05.2019, con la quale è stata irrogata la sanzione pecuniaria di € 300,00 per la contestata violazione delle disposizioni di cui all'art. 3 della legge 4/1953 “per non avere consegnato il prospetto di paga al lavoratore nel momento stesso in cui gli viene consegnata la retribuzione..” A sostegno della chiesta revoca dei provvedimenti impugnati ha: 1) eccepito la nullità della notifica dell'ordinanza -ingiunzione ricevuta in proprio per l'omesso avviso di deposito con raccomandata a.r. che ne avrebbe impedito l'effettiva conoscenza;
2)
l'insussistenza di elementi probatori concreti a fondamento delle emesse ordinanze- ingiunzioni;
3) l'erroneità della qualificazione della fattispecie da parte dell per CP_2
avere ritenuto la sussistenza di rapporti di lavoro subordinato a fronte di prestazioni occasionali.
In ordine alla preliminare eccezione di nullità della notifica dell'ordinanza -ingiunzione deve rilevarsi che parte resistente ha documentato l'avvenuto invio alla destinataria della C.A.D, in ogni caso si rileva che l'avvenuto tempestivo deposito del ricorso giudiziario ha sanato ogni ipotizzabile vizio della notifica.
L'opposizione è invece fondata nel merito e va quindi accolta per quanto di seguito osservato.
L' ha emesso le ordinanze -ingiunzioni per cui è causa sulla Controparte_2
base: 1) della relazione dei Carabinieri della Stazione di Racalmuto, Prot. N. 92/6-0/2017 del
13 settembre 2017 relativa ad un controllo amministrativo effettuato il 9.9.2017 presso alcuni servizi pubblici nell'ambito del quale in riferimento al rappresentavano di avere Pt_2 all'interno dello stesso identificato quali dipendenti le seguenti persone: , Controparte_4
, Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8 [...] senza null'altro aggiungere e specificare in ordine alle condotte delle suddette CP_9
persone; 2) del verbale unico di accertamento e notificazione n. 18/0067 del 4.6.2018 con il quale l'Ispettore del Lavoro verbalizzante tra “gli esiti dettagliati dell'accertamento” riferisce essere rispettivamente coniuge Controparte_6 Controparte_4 CP_9
convivente, cognata e nipote della socia accomandataria evidenziando altresì per quest'ultimo la risultanza dell'iscrizione alla gestione Inps in quanto socio accomandatario di attività macelleria. Indi, rilevata l'operatività della presunzione in ordine a detti soggetti, in quanto parenti e affini entro il 3° grado, della natura occasionale e di tipo gratuito della collaborazione, è stato dato atto, in detto verbale, in ordine agli accertamenti effettati su
[...]
, dell'emersa pattuizione di un CP_5 Controparte_7 Controparte_8 compenso di € 50,00 per attività occasionale di intrattenimento della clientela della manifestazione “ Carnevale Estivo 2017” con ritenuta d'acconto di € 10,00 e compenso netto corrisposto di € 40,00 , ed il versamento con F24 del 31.10.2017 della ritenuta d'acconto.
Ciò posto, si rileva che gli elementi di fatto, sulla scorta dei quali, sono state emesse le ordinanze ingiunzioni non sono sufficienti per contestare le violazioni di legge anche in considerazione delle dichiarazioni rese dai collaboratori, dichiarazioni acquisite nell'ambito degli accertamenti effettuati dall' e prodotti in giudizio ( doc. 6 Controparte_2 dell'indice del fascicolo di parte resistente). Invero, tutte le suddette persone hanno dichiarato che la loro prestazione in quella serata, in cui si svolgeva la manifestazione organizzata dalla titolare del Bar, era del tutto occasionale e finalizzata ad invitare le persone a partecipare alla manifestazione organizzata e ad intrattenerle.
Ritenuta pertanto l'inidoneità e l'insufficienza probatoria dei suddetti elementi fattuali sulla base dei quali sono state emesse le ordinanze -ingiunzioni, le stesse vanno revocate non potendosi ritenere provate le violazioni contestate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Agrigento, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- accoglie l'opposizione e per l'effetto annulla le ordinanze -ingiunzioni impugnate;
- compensa le spese di lite
Agrigento, 30 maggio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Domenica Spanò