Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 10/03/2025, n. 358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 358 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo – Sezione Seconda Civile – riunita in camera di consiglio e composta dai Magistrati:
Dott. Giuseppe Lupo Presidente
Dott.ssa Rossana Guzzo Consigliera
Dott.ssa Mary Carmisciano Consigliera rel. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 704 dell'anno 2024 R.G. di questa Corte di Appello, promossa in sede di rinvio da
, nata a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1
n.q. di erede di e elettivamente domiciliata in Palermo, Parte_2 Parte_3 nella Via Notarbartolo n. 5, presso lo studio dell'avv. Domenico Cantavenera, che la rappresenta e difende per mandato in atti
– attrice in riassunzione–
Contro
, nato a [...] il [...] (C.F. ), e Controparte_1 C.F._2
, nata a [...] il [...] (C.F. ), entrambi Controparte_2 C.F._3 elettivamente domiciliati in Palermo, nella Via Aloisio Juvara n. 138, presso lo studio dell'Avv. Alessandro Mineo e dell'Avv. Valentina Spera, che li rappresentano e difendono per mandato in atti
– convenuti in riassunzione –
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Motivi della decisione
❖ Fatti di causa
e citavano avanti il Tribunale di Palermo e Controparte_1 Controparte_2 Pt_2
, esponendo: di essere proprietari, in regime di comunione dei beni, di un Parte_3 appartamento al secondo piano di un edificio sito in Palermo, Lungomare Cristoforo Colombo n. 231, da loro abitato sin dal 1988; che l'immobile era stato realizzato nel 1983 e a quella data l'unica rete fognaria esistente nella zona era costituita dall'impianto comunale ubicato nella via Nostra Donna del Rotolo;
che i proprietari dello stabile in costruzione avevano chiesto e ottenuto da , comproprietario di un immobile adiacente all'edificio, l'autorizzazione a Controparte_3 collegare lo scarico fognario della costruenda palazzina alla tubazione già esistente proveniente dall'immobile di proprietà dello stesso , posta in una stradella di proprietà comune con Parte_2
che le convenute, nel procedere alla ristrutturazione dell'immobile in comproprietà con , avevano rotto Controparte_3 arbitrariamente la tubazione di scarico di pertinenza del fabbricato ove è ubicato l'immobile di loro proprietà, provocando deflusso e spargimento di liquami, e avevano anche intimato ai proprietari degli appartamenti dell'edificio di collocare la tubazione di scarico fognario in altro luogo. Gli attori, ritenendo di avere acquisito per usucapione il diritto di mantenere lo scarico fognario del loro appartamento nel modo e nel luogo a suo tempo concordato con CP_3
, chiedevano al Tribunale di Palermo il riconoscimento del loro diritto a mantenere il
[...] collegamento alla tubazione fognaria e la condanna delle convenute al ripristino dell'impianto di collegamento arbitrariamente interrotto.
Si costituivano nel giudizio di primo grado e eccependo Parte_2 Parte_3 che gli attori erano privi di legittimazione attiva per mancanza di prova del loro diritto di proprietà; che l'immobile asseritamente di proprietà degli attori era stato comunque costruito in assenza di concessione edilizia, tanto da difettare di accatastamento, per cui non poteva riconoscersi alcun diritto reale in vantaggio dello stesso;
che , proprietario solo Controparte_3 di una piccola quota del fabbricato adiacente, non avrebbe comunque potuto consentire l'allaccio senza il consenso degli altri comproprietari;
che nessuna usucapione era comunque avvenuta, considerando che il tubo costituente l'allaccio era di recente fattura e non installato oltre 20 anni addietro;
che tutte le altre circostanze di fatto dedotte dagli attori erano infondate. Le convenute chiedevano altresì, in via riconvenzionale, il risarcimento del danno conseguente al malfunzionamento della fossa Imhoff installata dagli attori in maniera irregolare e non conforme alle prescrizioni di legge per lo smaltimento dei liquami, che aveva provocato infiltrazioni di umidità lungo le pareti del loro immobile.
Con sentenza n. 1844/2015, pubblicata il 13.03.2015, il Tribunale di Palermo – istruita la causa a mezzo di due consulenze tecniche – rigettava le domande attoree, sul presupposto della natura abusiva dello scarico fognario realizzato dagli attori oggetto della domanda di usucapione;
accoglieva di contro la domanda riconvenzionale e condannava gli stessi a rimuovere la fossa IMHOFF, stante la natura irregolare e il carattere precario dell'impianto.
Avverso tale decisione proponevano appello e . Controparte_1 Controparte_2
Con sentenza n. 1837/2019, pubblicata il 19.09.2019, la Corte di Appello di Palermo, in accoglimento del gravame e in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiarava in favore degli appellanti l'avvenuto acquisto per usucapione della servitù di scarico costituita dal collegamento della tubazione fognaria proveniente dalla loro proprietà alla conduttura di pertinenza dell'immobile di proprietà delle , condannando queste ultime all'integrale Parte_2 ripristino della predetta servitù di scarico.
Avverso tale decisione e proponevano ricorso per cassazione. Pt_2 Parte_3
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 1923/2024, pubblicata in data 18.01.2024, in accoglimento del ricorso, ha cassato con rinvio la sentenza di appello.
Con atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c. ritualmente notificato e depositato,
quale erede di e ha chiesto di Parte_1 Parte_2 Parte_3 ritenere e dichiarare inammissibile, ex art. 348-bis del c.p.c., l'appello proposto da
[...]
e avverso la sentenza n. 1844/15, resa dal Tribunale di Marsala il Parte_4 Controparte_2 6.03.2015, rigettandolo con qualunque motivazione, anche perché, comunque, del tutto infondato sia in fatto che in diritto, con condanna dei convenuti in riassunzione al pagamento di spese, competenze ed onorari di tutti i gradi di giudizio nonché al risarcimento dei danni ex art. 96, primo e terzo comma, c.p.c.
Si sono costituiti in giudizio e , chiedendo di ritenere e Controparte_1 Controparte_2 dichiarare la rinunzia ex lege alla loro domanda avente ad oggetto il riconoscimento del diritto di usucapione della servitù di scarico dell'originario impianto fognario di proprietà delle de cuius
[...]
, stante l'avvenuta abolizione in conseguenza delle opere tecniche ed amministrative Pt_2 approdate alla realizzazione, da parte di e di un inedito impianto del tutto CP_1 CP_2 autonomo ed allacciato alla rete fognaria comunale;
di ritenere e dichiarare cessata la materia del contendere stante l'esecuzione dell'impianto fognario collegato alla rete comunale sulla via Lungomare Cristoforo Colombo (lato monte) a servizio dell'immobile di proprietà degli stessi
[...]
e da questi ultimi realizzato distaccandolo dall'originario impianto a servizio anche CP_1 CP_2 della proprietà di quale erede di e Parte_1 Parte_3 Parte_2
; di pronunciare la condanna alle spese per lite temeraria del presente giudizio, ponendo
[...] ad esclusivo carico di quelle afferenti al giudizio promosso innanzi alla Parte_1
Suprema Corte e ritenendo compensate quelle del primo e secondo grado;
in subordine pronunciare la compensazione delle spese del presente giudizio, ponendo a esclusivo carico di quelle afferenti al giudizio di legittimità e ritenendo compensate quelle Parte_1 del primo e del secondo grado.
Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il giorno 18.10.2024 la causa è stata posta in decisione, con assegnazione, ex artt. 352 e 190 c.p.c., dei termini di giorni sessanta per il deposito delle comparse conclusionali e di successivi giorni venti per il deposito delle memorie di replica.
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❖ Motivi
Preliminarmente, devono essere rigettate le eccezioni di inammissibilità dell'appello, sollevate dall'attrice in riassunzione, ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c., non emergendo alcuna manifesta infondatezza dei motivi di gravame avanzati dagli appellanti (cfr. Cassazione civile, Sez. un., 21/03/2017, n. 7155).
Premesso quanto sopra appare opportuno precisare quanto segue. La realizzazione di un impianto fognario autonomo ed allacciato alla rete fognaria comunale ha, di fatto, determinato la cessazione della materia del contendere. Tale circostanza è stata confermata in occasione del sopralluogo svoltosi in data 11.07.2024 alla presenza dei difensori delle parti e del tecnico di fiducia di laddove tutte le parti presenti hanno convenuto in merito alla Parte_1 regolarità dell'impianto, sia sotto il profilo tecnico, sia sotto il profilo amministrativo.
Deve, dunque, dichiararsi la cessazione della materia del contendere posto che l'attuale situazione di fatto ha determinato il venir meno della posizione di contrasto tra le parti che aveva dato luogo al procedimento per cui è causa.
Occorre, tuttavia, chiarire che, la cessazione della materia del contendere, la quale si verifica quando viene meno la ragion d'essere sostanziale della lite per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio (formula processuale ormai unanimemente ricorrente nella giurisprudenza di merito e di legittimità; cfr., tra le tante, Cass. civ. n. 6676/2015, n. 12310/2007, n. 2567/2007, n. 4714/2006 e n. 14194/2004), non esime il giudicante dal pronunciarsi, ai fini delle spese di lite, sulla c.d. soccombenza virtuale, in assenza di accordo tra le parti sul punto.
Va, a questo proposito, precisato che “ai fini dell'accertamento della soccombenza virtuale deve farsi riferimento all'esistenza di un interesse ad agire al tempo in cui è stata proposta l'opposizione risultando irrilevante il fatto che la stessa sia stata successivamente dichiarate estinta” (cfr Cass. Civ. n. 1098/2021 in materia di soccombenza virtuale).
Questa Corte è, dunque, chiamata a valutare la fondatezza della domanda attorea e delle eccezioni dei convenuti al momento della proposizione della domanda e della costituzione in giudizio, non rilevando per escludere la soccombenza virtuale la successiva cessazione della materia del contendere.
Applicando i suesposti principi di diritto al caso che ci occupa, deve ritenersi che la domanda di riconoscimento dell'avvenuta usucapione della servitù di allaccio fognario, al momento in cui la stessa è stata presentata, fosse infondata e come tale, ove non fosse nelle more cessata la materia del contendere, non avrebbe ottenuto accoglimento.
Nel merito, infatti, l'appello proposto da e avverso la sentenza Controparte_1 Controparte_2
n. 1844/2015 del Tribunale di Palermo è infondato. Come correttamente rilevato dal giudice di prime cure, il carattere abusivo dello scarico fognario realizzato dagli attori preclude l'accoglimento della domanda di riconoscimento dell'usucapione della servitù di allaccio fognario, con conseguente esclusione del diritto degli attori di ottenere il ripristino dell'innesto nel tratto privato di fognatura di competenza delle convenute.
La Corte di Cassazione ha, altresì, chiarito che l'usucapione della servitù di allaccio fognario non poteva comunque essere riconosciuta perché – essendo il tubo incassato a una cinquantina di centimetri da terra e mancando altre opere inequivocabilmente destinate all'esercizio della servitù
– si trattava di una servitù non apparente. Com'è noto, infatti, l'art. 1061 c.c. esclude che possano acquistarsi per usucapione le servitù non apparenti. E la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il requisito dell'apparenza deve risultare in modo chiaro e inequivoco, senza necessità di particolare ricerca o indagini da parte di colui che subisce la servitù stessa.
Invero colui che agisce per l'accertamento della proprietà o di altro diritto reale su un bene a titolo originario ha l'onere di dare rigorosa prova dell'esistenza di un possesso pacifico, pubblico, continuo e non interrotto, nonché della specifica manifestazione di dominio sulla res. Occorre cioè dimostrare la sussistenza di un comportamento inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo all'uopo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno “ius in re aliena”, un potere di fatto, corrispondente al diritto reale posseduto, manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (Cass. civ. Sez. II, 05-102010, n. 20670; Cass. civ., sez. II, 24.8.2006, n. 18392): si richiede, pertanto, la prova di un'attività apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui. Orbene, nel caso in esame, l'assenza di manufatti esterni che indicassero il rapporto di subordinazione tra i fondi – o, più precisamente, che tra lo scarico fognario dei convenuti in riassunzione e il tratto privato di fognatura di competenza di – si deve escludere che possa ritenersi Parte_1 realizzata l'usucapione di servitù.
In ragione dell'integrale soccombenza dei convenuti in riassunzione, dev'essere rigettata la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. dagli stessi proposta ai danni di Parte_1
Non è, a questo proposito, superfluo precisare che, a differenza di quanto prospettato dai convenuti, nessuna rinuncia alla domanda di usucapione risulta essere stata formalizzata dagli stessi nel corso del giudizio, né è in questo caso possibile desumere la stessa dal mero deposito di un documento allegato alla comparsa di conclusionale in appello che avrebbe dovuto indurre la controparte ad intendere che i convenuti non avevano più interesse ad utilizzare la conduttura fognaria originaria. In assenza di rinuncia formale (che avrebbe peraltro richiesto il deposito di una procura speciale conferita al proprio difensore), i convenuti erano in possesso di un titolo esecutivo che avrebbero potuto azionare in qualunque momento ed a prescindere dalla realizzazione del nuovo allaccio fognario. Sicchè deve ritenersi che, anche ai fini del governo delle spese di lite, del tutto legittimamente e prima di lei le sue danti causa, Parte_1 avevano introdotto il ricorso per Cassazione avverso la decisione della Corte di Appello effettivamente cassata con rinvio.
In definitiva, deve dichiararsi la soccombenza virtuale di e . Controparte_1 Controparte_2
Spese
In ossequio alle regole della soccombenza, e devono essere Controparte_1 Controparte_2 condannati alla refusione delle spese di lite sostenute da n.q. di erede di Parte_1
e che si liquidano come in dispositivo, per il giudizio Parte_2 Parte_3 dinanzi al Tribunale di Palermo, il grado di appello, il giudizio di legittimità ed il presente giudizio di rinvio, tenuto conto del valore della causa e delle questioni trattate, secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 come successivamente modificato ed integrato.
P.Q.M.
La Corte, quale giudice di rinvio ai sensi dell'art. 392 c.p.c., definiti-vamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti,
a) dichiara cessata la materia del contendere tra le parti del presente procedimento;
b) accerta la soccombenza virtuale di e;
Controparte_1 Controparte_2
c) condanna e al pagamento, in favore di Controparte_1 Controparte_2 Parte_1
n.q. di erede di e delle spese del giudizio dinanzi
[...] Parte_2 Parte_3 al Tribunale di Palermo n.r.g. 9362/2012, che liquida in complessivi € 1.500,00, oltre accessori di legge;
d) condanna e al pagamento, in favore di Controparte_1 Controparte_2 Parte_1
delle spese del giudizio di appello n.r.g. 1730/2015, che liquida in complessivi € 2.700,00,
[...] oltre accessori di legge;
e) condanna e al pagamento, in favore di Controparte_1 Controparte_2 Parte_1
delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi € 3.100,00, oltre accessori
[...] di legge;
f) condanna e al pagamento, in favore di Controparte_1 Controparte_2 Parte_1
delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi € 2.700,00, oltre
[...] accessori di legge;
g) dà atto della sussistenza dei presupposti, a carico degli appellanti, dell'obbligo di pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello corrisposto per l'impugnazione, giusta l'art. 13 DPR 115/2002 (come modificato dall'art. 1 commi 17 e 18 della L. 228/2012).
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione della Corte d'Appello di Palermo, in data 06 Marzo 2025
Palermo, 10 Marzo 2025
La Consigliera relatrice Il Presidente
Mary Carmisciano Giuseppe Lupo