TRIB
Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 07/05/2025, n. 1249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1249 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.5771/2022 R.G.
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Maria I. Gustapane, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa discussa all'udienza del 7/5/2025 - udienza sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, a norma dell'art.127 ter c.p.c. e previa verifica del deposito delle note nel temine perentorio stabilito- promossa da:
nato a [...], il [...], residente ad Aradeo Parte_1
(LE), rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall'Avvocato Roberto G. Marra
Ricorrente
C O N T R O
, in persona del Sindaco e legale rappresentane pro Controparte_1 tempore
Contumace
Oggetto: valutazione della performance
FATTO E DIRITTO
Con atto depositato in data 26/5/2022, la parte ricorrente di cui in epigrafe premesso di essere dipendente del quale Responsabile della Controparte_1
Area 3 Lavori come tale sottoposto alla valutazione delle performances Pt_2 individuali ai fini della collocazione in una graduatoria assieme agli altri
Responsabili di Area, espone che “Da una deteriore collocazione all'interno di siffatta scheda discende una deteriore ripartizione dell'indennità attribuita a tutti i
Responsabili di Area, ma soprattutto, la circostanza che altri Responsabili di Area abbiano conseguito un punteggio maggiore espone il ricorrente all'eventualità di un ritardo o financo di un arresto nelle dinamiche di carriera all'interno della qualifica
D. “, rappresenta che con Delibera della Giunta Comunale n.56 del 16/5/2019 è stato approvato il Regolamento del Sistema di Misurazione e Valutazione delle
Performances e che sulla scorta di tale Regolamento è stato attribuita al Dott. la funzione di Nucleo di Valutazione costituito in forma monocratica, Per_1 lamenta che il Dott nel documento di valutazione per l'anno 2020 ha Per_1 riconosciuto al ricorrente un punteggio di 98 su 100, al pari dei funzionari preposti ai settori 1, 4 e 6 e ha invece riconosciuto un punteggio di 99 soltanto alle SS e rispettivamente Responsabili dei Settori 2 Parte_3 Pt_4
e 5, e lamenta altresì che tale documento di valutazione sia stato approvato dalla
Giunta Comunale di Aradeo con Delibera n.128 del 16/11/2021 nonostante le osservazioni presentate dal ricorrente in data 1/10/2021, rappresenta che il punteggio finale è stato attribuito sulla base della valutazione ottenuta in relazione a tre tipi di obiettivi, obiettivi strategici comuni a tutti i settori, obiettivi di struttura e obiettivi individuali e che egli ha ottenuto il massimo del punteggio, mentre ha ottenuto 68 punti su 70 nel settore degli obiettivi individuali, contesta l'attribuzione del punteggio di 68 su 70, sia per incongruenza rispetto al giudizio finale conseguito dal ricorrente, sia rispetto ai punteggi riconosciuti alle SS e , rileva che nel Pt_4 Parte_3 documento di valutazione si legge che il 3 settore, cui è preposto l'Ing. Pt_1
è stato considerato come avente una gestione migliore rispetto agli altri e come operante in modo efficace, rispetto alle aree 1,2,5, e 6 che versano spesso in affanno, deduce contraddittorietà della valutazione operata o mancata specificazione degli obiettivi che non sarebbero stati pienamente raggiunti nel
2020, evidenzia la mancata indicazione dei fattori di integrazione della valutazione previsti dal Regolamento, qualora applicati e, dedotto il mancato rispetto delle regole del procedimento di valutazione, chiede:
“””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””
1) accertare il contrasto - della Relazione di Valutazione delle performances individuali approntata dal Nucleo di Valutazione istituita nel Comune di Aradeo, datata 9/8/2021 ed approvata con Delibera di Giunta Comunale n. 128 del 16/11/2021 - con le procedure ed i criteri fissati nel Regolamento per la definizione, misurazione e valutazione delle performances approvata con Delibere di Giunta Comunale n. 11 del 31/1/2019 e n. 56 del
16/5/2019;
2) accertare altresì il contrasto della sopracitata Relazione con il sistema di valutazione della performance per l'attribuzione dei risultati dei titolari di pianta organica;
3) accertare pertanto l'erroneità della scheda riepilogo valutazioni e valutazione finale con riguardo all'attribuzione del punteggio di 98 all'Ing. anche in relazione al Pt_1 punteggio di 99 attribuito ai titolari di posizione organizzativa dell'Area 2 e dell'Area 5;
4) disporre di conseguenza la disapplicazione della Delibera di Giunta CP_2
n. 128 del 16/11/2021 indicando le modalità per la corretta attribuzione del
[...]
2 punteggio all'Ing. e per il rifacimento della scheda di valutazione finale dei Pt_1 titolari di posizione organizzativa del medesimo;
Controparte_1
5) condannare il al rimborso in favore dell'Ing. delle spese e CP_1 Pt_1 competenze del presente giudizio.
“””””””””””””””””””””“””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””
Non si è costituito in giudizio il nonostante la rituale Controparte_1 notificazione del ricorso e alla udienza del 19/4/2023 ne è stata dichiarata la contumacia.
Tanto premesso, il ricorso è infondato e va respinto per le ragioni di seguito esposte.
Il Decreto Legislativo n.150 del 2009, di “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n.
15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni” ha previsto all'art.4, intitolato “Ciclo di gestione della performance” che:
“”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””” “””””””””””””””””””
1. Ai fini dell'attuazione dei principi generali di cui all'articolo 3, le amministrazioni pubbliche sviluppano, in maniera coerente con i contenuti e con il ciclo della programmazione finanziaria e del bilancio, il ciclo di gestione della performance.
2. Il ciclo di gestione della performance si articola nelle seguenti fasi:
a) definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori, tenendo conto anche dei risultati conseguiti nell'anno precedente, come documentati e validati nella relazione annuale sulla performance di cui all'articolo;
b) collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse;
c) monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi;
d) misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale;
e) utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito;
f) rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, ai vertici delle amministrazioni, nonché ai competenti organi di controllo interni ed
esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti e ai destinatari dei servizi. “”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””
Questo Decreto Legislativo all'art.5 definisce gli obiettivi e all'art.14 disciplina l'organismo interno di valutazione della performance (il Nucleo di Valutazione).
Si deve a questo punto osservare che il documento di valutazione elaborato dal
Dott. il 9/8/2021, allegato al ricorso, dà atto nelle premesse delle Per_1 previsioni del D.L.vo 150/2009, riporta i risultati della attività di monitoraggio svolta dal Nucleo di Valutazione nel 2020 e nella valutazione dell'operato dei
3 singoli Responsabili per il 2020, e, pur riconoscendo a tutti il giudizio finale di
“Più che buono- Obiettivi raggiunti”, ad eccezione del Responsabile di Area 1 al quale viene dato soltanto il giudizio di “Buono – obiettivi raggiunti”, nelle note differenzia i giudizi, riconoscendo “obiettivi raggiunti” per i Responsabili Per_2
e (Aree 4 e 6), “obiettivi raggiunti. Possibili margini di
[...] Persona_3 miglioramento” per l'Ing. preposto all'Area 3 e obiettivi raggiunti Pt_1 nonostante carenza di personale e grande impegno, competenza e professionalità alle Responsabili delle Aree 2 e 5, e Controparte_3 CP_4
.
[...]
A tal proposito parte ricorrente a foglio 5 e ss del ricorso sostiene che “Non è infatti concepibile in via d'esempio che un generico riferimento all'impegno profuso in carenza di organico possa portare ad una integrazione in positivo del punteggio, poiché verrebbe utilizzato un fattore non ricompreso fra quelli elencati nel
Regolamento, nel quale invece è riportato quello relativo alla “attività svolta in sostituzione di altri colleghi temporaneamente impossibilitati, l'attribuzione del cui punteggio avrebbe però dovuto essere corredata della specifica indicazione di siffatta attività” e lamenta altresì che in nessun punto della relazione del Dott. si fa cenno alla applicazione di fattori di integrazione. Per_1
Si deve, tuttavia, osservare che il Documento di Valutazione in più punti rileva la carenza di personale del precisa che l'attività di valutazione del Nucleo CP_1 si è concretizzata nell'analisi della documentazione e delle informazioni rese dai
Responsabili di Posizioni Organizzative circa il grado di raggiungimento degli obiettivi precedentemente fissati e, a proposito della attribuzione di maggior punteggio alle Responsabili e , Responsabili della Area 5 e Pt_4 Parte_3 della Area 2, rivolge un particolare apprezzamento alle medesime per aver raggiunto gli obiettivi, pur con risorse limitate e “in più occasione facendo più di quello dovuto” e aggiunge che “Altro importante contributo raggiunto anche per il
2020 è quello dell'Area V che .- e questo grazie al suo dirigente e ai suoi collaboratori – oltre a svolgere l'ordinaria attività strettamente ad essa ascritta, si
è spesso e con solerzia prestata a svolgere compiti in ambito legale (gestione contenziosi), con conseguente e significativo risparmio per le finanze comunali”.
Ed invero l'art.11 del Regolamento approvato dal con Delibera Controparte_1
n.56/2019, allegata al ricorso, prevede nella valutazione della performance al punto c) i fattori di integrazione, “finalizzati all'eventuale riconoscimento di valore ad attività impreviste e gravose che non siano state inserite nel piano della performance e che abbiano comportato particolare impegno o conseguito significativi vantaggi per l'Amministrazione”, prevede nel Sistema di valutazione della performance per le retribuzioni di risultati dei titolari di P.O. i “Fattori di
4 incremento”, “che hanno lo scopo di valorizzare l'esercizio di responsabilità o le attività di rilievo che siano state svolte per fronteggiare l'emergenza, l'urgenza o la carenza nell'utilizzo degli strumenti di programmazione” e indica infine al punto 3 del Sistema di valutazione i parametri dei fattori di incremento, tra i quali al punto d) è riportato il “conseguimento di particolari e comprovati benefici per l'Amministrazione in termini di economia di spese, maggiori entrate, miglioramento dei servizi, miglioramento dell'immagine dell'ente non previsti nei documenti di programmazione”.
Si deve pertanto ritenere che nel documento di valutazione del Dott. sia Per_1 stato sufficientemente specificato il fattore di incremento riconosciuto alle
Responsabili delle Aree 2 e 5 sotto il profilo del raggiungimento degli obiettivi nonostante la scarsità di personale e sotto il profilo dello svolgimento di compiti in ambito legale quali attività che hanno comportato benefici economici per il
Comune in termini di risparmio di spesa.
Ne consegue che non si rinvengono nel Documento di valutazione e nella conseguente Delibera n.128 del 16/11/2021 i profili di irregolarità prospettati da parte ricorrente, sicchè le domande attoree vanno respinte.
Non vi è luogo a condanna alle spese, stante la contumacia di parte convenuta.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI LECCE visto l' art. 429 c.p.c.,
Rigetta il ricorso.
Nulla sulle spese.
Lecce, 7 Maggio 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria I. Gustapane
5