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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 31/10/2025, n. 3424 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3424 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – IV Sezione civile - nella persona del G.o.p.,
dott.ssa LE AT, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 4187 del R.G. dell'anno 2021, avente ad oggetto: “proprietà”,
riservata in decisione all'udienza dell'8.07.2025 con la concessione alle parti dei termini di legge e vertente
TRA
(c.f: ) e (c.f.: , Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
rappresentati e difesi, dall'avv. Marco Varletta, giusta procura rilasciata su foglio a parte e da considerarsi apposta in calce all'atto di citazione ed elettivamente domiciliati in Marcianise (CE),
alla via Saverio Merola 33-45
(attori)
E
(c.f.: ) rappresentato e difeso dall'avv. Fabrizio Perla, Controparte_1 C.F._3
giusta procura rilasciata su foglio a parte e da considerarsi apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliato in Aversa, alla via Roma 120 (convenuto)
E
(c.f.: ; (c.f.: Controparte_2 C.F._4 Parte_3
), (c.f.: ); (c.f.: C.F._5 Parte_4 C.F._6 Parte_5
); (c.f.: ), tutti in qualità di eredi di C.F._7 Parte_6 C.F._8
nato a [...] il [...] e deceduto il 6.06.2022 Persona_1
(convenuti-contumaci)
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti, verbali di causa e memorie conclusionali depositate in procedura.
FATTO E DIRITTO
La presente sentenza viene redatta secondo le indicazioni dettate dagli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att.
c.p.c., così come modificati dalla legge 18.6.09 n. 69, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Ai fini della decisione, pertanto, è sufficiente ricordare che con atto di citazione ritualmente notificato e premettevano: - di essere proprietari di un Parte_1 Parte_2
appezzamento di terreno edificatorio sito in Capodrise individuato in catasto alla partita 542 foglio
1 part.lla 23 sub. A, in virtù di atto di compravendita per notar del 27.02.1978; - che, Persona_2
all'atto dell'acquisto, essi istanti si obbligavano a destinare a strada una striscia di terra al lato sud del suddetto fondo per 4 m di larghezza e lunga quanto il confine che, unita ad analoga limitrofa striscia, di proprietà di dava luogo ad una strada larga 8 m;
- che sia essi attori Persona_1
che il convenuto sui terreni di loro rispettiva proprietà hanno realizzato fabbricati Per_1
mantenendo la destinazione a strada delle predette strisce di terreno;
- che entrambi detti fondi confinano con la proprietà del convenuto , alla quale, però, si accede Controparte_1
esclusivamente da altra via;
- che in data 6.11.2017 sulla strada ricavata dai fondi Parte_7 e si apriva una buca di grosse dimensioni (circa metri 3x4) e profonda
[...] Per_1
approssimativamente 2,5 metri, sul fondo della quale era visibile una tubazione di scarico in pvc;
-
che essi istanti venivano a conoscenza dell'esistenza di tale tubazione derivante dall'impianto di scarico fognario proveniente dalla confinante proprietà solo in tale occasione e mai CP_1
avevano autorizzato tale allaccio, né sussisteva richiesta di costituzione volontaria di servitù da parte del ed inoltre era assente qualunque provvedimento ablativo;
che, pertanto, con CP_1
missiva del 15.01.2018, pur contestando l'istallazione non autorizzata della suddetta tubatura,
avevano invitato il convenuto ad addivenire ad una soluzione bonaria della controversia, senza sortire effetto. Tanto premesso, gli istanti – dopo aver esperito il tentativo di conciliazione,
conclusosi negativamente – convenivano in giudizio dinanzi all'intestato Tribunale Per_1
e , al fine di sentir “- Accertare e dichiarare anche, ai sensi e per gli
[...] Controparte_1
effetti di cui all'art. 949 c.c., l'inesistenza di qualsiasi diritto, reale o personale del convenuto sulla
proprietà degli odierni attori comproprietari e in particolare l'inesistenza della servitù di
passaggio dell'impianto fognario e di scarico delle acque di fatto gravante sul terreno di proprietà
degli attori sito in Capodrise alla via Don G. Minzoni, distinto in catasto al foglio 1 particella 682
in favore del fondo del sig. anch'esso sito in Capodrise con accesso da via Verdi Controparte_1
n. 32 e distinto in catasto al foglio 1, particella 5186 sub 2 cat. A/7 Consistenza 12,5 vani;
-
Ordinare al convenuto sig. nella menzionata qualità di proprietario del fondo Controparte_1
indicato, la immediata eliminazione a propria cure e spese del predetto impianto fognario dal
medesimo realizzato e alla rimozione delle relative opere con la liberazione del bene e il rispristino
della situazione quo ante, o in via gradata quantificare a mezzo opportuna CTU, le spese e costi
anche di natura amministrativa e tecnica necessari per la eliminazione;
- Dichiarare tenuto e
condannare il sig. al risarcimento dei danni connessi alla occupazione abusiva Controparte_1
ed alla diminuzione del valore del fondo attoreo adibito a strada privata di accesso al fabbricato di
loro abitazione con la determinazione e corresponsione di una indennità di occupazione dal
momento della realizzazione dell' impianto, fino alla eliminazione delle stesse che fin d'ora si quantifica in euro 10.000,00 o nella misura maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia da
quantificarsi anche a mezzo di opportuna CTU;
- Ordinare al convenuto la Controparte_1
cessazione di ogni turbativa al pacifico godimento esclusivo della proprietà degli attori;
- Con
vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio”
Con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente il 4.10.2021 si costituiva in giudizio , il quale nell' eccepire la prescrizione dell'azione ed impugnare Controparte_1
estensivamente le avverse deduzioni, eccezioni e richieste, chiedeva: “In via principale e nel
merito: Respingere tutte le domande, principali e comunque ogni altra contraria istanza e
domanda, in quanto infondate a in fatto ed in diritto e sprovviste d'ogni supporto probatoria. Con
la rifusione delle spese a carico degli attori”
Il convenuto non si costituiva e all'udienza del 5.12.2022 ne veniva dichiarata la Persona_1
contumacia.
Nel corso del giudizio veniva espletata prova per interpello e per testi sui fatti oggetto di causa.
All'udienza 18.01.2023, in seguito al decesso di il Giudice dichiarava Persona_1
l'interruzione del giudizio, che veniva successivamente riassunto nei confronti dei di lui eredi, i quali pure non si costituivano e venivano dichiarati contumaci all'udienza del 4.10.2023. Dopo
qualche rinvio e mutamento della persona fisica del giudice, la presente controversia veniva smistata sul ruolo della scrivente, che all'udienza dell'8.07.2025, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, la riservava in decisione, concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di scritti conclusionali e repliche.
Ciò posto in punto di fatto, in diritto: in via preliminare, occorre rilevare che gli attori hanno agito mediante l'actio negatoria servitutis.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità, in relazione all'onere probatorio, ha più volte puntualizzato che “l'azione negatoria servitutis tende alla negazione di qualsiasi diritto, anche dominicale, affermato dal terzo sulla cosa dell'attore, e dunque non soltanto all'accertamento dell'inesistenza della pretesa servitù, ma anche al conseguimento della cessazione della situazione antigiuridica posta in essere dal vicino, al fine di ottenere la libertà del fondo”. Ciò posto, la
Suprema Corte ha dunque precisato che “poiché la titolarità del bene si pone come requisito di legittimazione attiva e non come oggetto della controversia, la parte che agisce non ha l'onere di fornire, come nell'azione di rivendica, la prova rigorosa della proprietà - neppure quando abbia chiesto la cessazione della situazione antigiuridica posta in essere dall'altra parte - essendo sufficiente la dimostrazione, con ogni mezzo ed anche in via presuntiva, di possedere il fondo in forza di un titolo valido e ciò sul presupposto che l'azione non mira necessariamente all'accertamento dell'esistenza della titolarità della proprietà, ma all'ottenimento della cessazione dell'attività lesiva, mentre al convenuto incombe l'onere di provare l'esistenza del diritto di compiere detta attività.” (Cass. n. 1905/2023, Cass. n 8694/2019).
L'azione negatoria, stante la sua natura, è imprescrittibile e può essere esperita in ogni tempo dal proprietario dell'immobile preteso servente, sia che tenda soltanto all'accertamento negativo del preteso diritto di servitù, sia che, mediante tale azione, si chieda anche la demolizione di opere in cui si concreta l'esercizio della pretesa servitù; pertanto, non l'eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto non merita accoglimento (da ultimo Cass. Civ. Ord. n. 12095/2024).
Nel caso di specie, dalle risultanze processuali e dal quadro probatorio emerso in giudizio, la domanda attorea risulta fondata e, pertanto, va accolta nei limiti che si andranno ad esporre.
Dall'esame della documentazione versata in atti risulta sufficientemente dimostrata la titolarità
esclusiva in capo agli istanti del terreno edificatorio di are catastali 4 e centiare 52, ubicato in
Capodrise ed individuato al N.C.E.U. del suddetto Comune alla partita 542 F.1 part.lla 23 sub. a, in virtù di atto di compravendita per notar del 27-02-1978; tale titolarità risulta ad Persona_2
abundantiam riconosciuta dal Comune di Capodrise, nella nota Prot. n. 13882 del 9.11.2017 (“l'area
risulta identificata al NCEU di Capodrise al foglio 1 p.lla 682 in ditta e p.lla 5284 in ditta Parte_1 Per_1
).
[...]
Orbene, assolto l'onere probatorio gravante sugli attori circa la proprietà del bene in questione, in base al criterio di ripartizione dell'onere probatorio su richiamato, incombe sul convenuto la prova dell'esistenza del diritto da lui vantato in virtù di un rapporto di natura obbligatoria o reale, di compiere l'attività lamentata come lesiva dall'attore (Cass. Civ. n.21851/14; Cass. Civ. n.24028/04 e n.10149/04). Parte convenuta, a sostegno della legittimità dell'installazione dell'impianto di scolo fognario, ha dedotto la destinazione ad uso pubblico della summenzionata strada e la presenza di un'autorizzazione amministrativa rilasciata dal Comune di Capodrise.
In base al generale principio di cui all'art. 2697 c.c., l'onere della prova in ordine alla limitazione del diritto dominicale per usi pubblici incombe in capo a chi ne afferma la sussistenza e, nel caso di specie, sulla natura pubblica o ad uso pubblico della strada il convenuto non ha fornito alcuna prova.
Secondo la giurisprudenza affinché un'area privata possa ritenersi sottoposta ad una servitù
pubblica di passaggio è necessaria, oltre all'intrinseca idoneità del bene, che l'uso avvenga ad opera di una collettività indeterminata di persone e per soddisfare un pubblico generale interesse.
L'esistenza di un diritto di uso pubblico del bene non può sorgere per meri fatti concludenti, ma presuppone un titolo idoneo a detto scopo;
in particolare, laddove la proprietà del sedime stradale non appartenga ad un soggetto pubblico, bensì ad un privato, la prova dell'esistenza di un uso pubblico non può discendere da semplici presunzioni o dal mero uso pubblico di fatto della strada,
ma necessariamente presuppone un atto pubblico o privato, come un provvedimento amministrativo, o una convenzione fra proprietario ed Amministrazione. Ne consegue che, affinché
una strada privata possa essere considerata di uso pubblico non basta che essa possa servire da collegamento con una via pubblica e sia adibita al transito di persone diverse dal proprietario.
Pertanto, è totalmente escluso l'uso pubblico qualora il passaggio venga esercitato unicamente dai proprietari dei fondi in dipendenza della particolare ubicazione degli stessi, ovvero da coloro che abbiano occasione di accedervi per esigenze connesse ad una privata utilizzazione oppure, infine,
rispetto a strade chiuse, destinate al servizio di un determinato edificio o complesso di edifici
(Consiglio di Stato, sez. V, 14 febbraio 2021, n. 728; Cass. civ., sez. II, 12 gennaio 2024, n. 1269).
Circostanza, quest'ultima, confermata, nel caso che ci occupa, anche dall'escussione del teste . Testimone_1
Ciò posto, dunque, le risultanze dell'istruttoria orale, gli atti e la documentazione posta a sostegno del diritto preteso da parte convenuta, ovvero la delibera di Giunta Comunale n. 589 del 12.09.1995,
il successivo parere pro veritate ed il Provvedimento Sindacale n. 2.01.1996 (menzionato e non depositato), risultano insufficienti a provare la destinazione ad uso pubblico della strada oggetto di causa.
Ad ogni buon conto, preme precisare che, seppure fosse stata dimostrata dal convenuto la destinazione ad uso pubblico della strada privata, tale circostanza non avrebbe esonerato quest'ultimo, dopo aver ottenuto l'autorizzazione amministrativa all'allaccio alla rete fognaria, a richiedere l'autorizzazione per lo scavo al proprietario del fondo interessato, chiedendo il riconoscimento di una servitù di passaggio fognatura, non essendo sufficiente il solo permesso amministrativo, che si cumula e non si sostituisce a quello privato. Infatti, gli aventi diritto alla servitù di passaggio sotterraneo di acqua, gas e linee elettriche hanno l'onere di procedere alla domanda di costituzione della servitù prima di eseguire i relativi lavori (Tribunale Pisa n.
393/2022).
Come stabilito dalla giurisprudenza, dunque, l'apprensione, senza autorizzazione, di un suolo di proprietà privata, occorrente per la realizzazione di un manufatto comportante una servitù di fatto,
anche in presenza del permesso della competente autorità, non determina la costituzione automatica di una servitù, ma configura un illecito a carattere permanente, il quale perdura fino a quando non venga costituita una regolare servitù; ciò anche nell'ipotesi in cui siano realizzate condutture per il transito delle acque o dei liquami, ovvero altri manufatti necessari a consentirlo (Cass. Civ., sez. I,
02/12/2013, n. 26965).
In conclusione, alla luce dal complessivo quadro probatorio delineatosi in processo, l'actio
negatoria servitutis proposta dagli attori va accolta e, per l'effetto, va ordinato a Controparte_1
la rimozione, a proprie cure e spese, della tubatura in pvc proveniente dal fondo in sua titolarità e delle opere da esso realizzate per costituire il predetto impianto fognario, in assenza di titolo negoziale o amministrativo alcuno, con liberazione del bene e rispristino della situazione quo ante.
Va, altresì, ordinato al convenuto la cessazione di ogni turbativa al pacifico Controparte_1
godimento esclusivo della proprietà degli attori.
Quanto alla domanda di risarcimento danni promossa da parte attrice per l' occupazione abusiva e la diminuzione del valore del fondo adibito a strada privata, essa non può trovare accoglimento per totale assenza di prova e non potendo neppure il Tribunale quantificare lo stesso in via equitativa,
poichè, ai sensi dell'art. 1226 c.c., per costante giurisprudenza di legittimità, la liquidazione equitativa “presuppone l'esistenza di un danno risarcibile certo (e non meramente eventuale o
ipotetico), nonché l'impossibilità, l'estrema o la particolare difficoltà di provarlo nel suo preciso
ammontare in relazione al caso concreto.” (Cass. Civ. n. 2831/2021), che nel caso di specie manca del tutto.
Tenuto conto dell'esito del giudizio, che ha visto il parziale accoglimento della domanda attorea,
sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite tra parte attrice ed il convenuto in ragione di un terzo, ponendo la restante parte a carico di esso in CP_1 CP_1
virtù del principio della soccombenza e liquidandole come in dispositivo.
Le spese di lite tra parte attrice ed i convenuti contumaci vanno integralmente compensate, in ragione dell'esito del giudizio, della comunanza degli interessi coinvolti e della mancata costituzione degli stessi.
P. Q. M.
Il Tribunale di S. Maria di S. Maria C.V., Quarta Sezione Civile, nella persona del Gop, dott.ssa
LE AT, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1
nei confronti di e degli eredi , ogni altra e Parte_2 Controparte_1 Persona_1
diversa domanda, eccezione e conclusione disattesa e/o assorbita, così provvede:
1) accoglie la domanda negatoria formulata dagli istanti nei confronti di e, Controparte_1
per l'effetto, ordina a quest'ultimo la rimozione della tubatura in pvc proveniente dal fondo in sua titolarità e delle opere da esso realizzate per costituire l'impianto fognario, di cui in parte motiva, in assenza di titolo negoziale o amministrativo alcuno, con liberazione del bene e rispristino della situazione quo ante;
ordina, altresì, al convenuto la Controparte_1
cessazione di ogni turbativa al pacifico godimento esclusivo della proprietà degli attori;
2) rigetta la domanda di risarcimento danni, pur formulata da parte attrice;
3) compensa le spese di lite tra parte attrice e parte convenuta contumace;
4) compensa le spese di lite tra parte attrice e il convenuto in ragione di un Controparte_1
terzo, condanna al pagamento della restante parte di esse, che quantifica in Parte_8
€. 1.694,00 per compenso professionale, €. 264,00 per spese vive, oltre iva, cpa e rimborso spese forfetarie del 15% come per legge, in favore degli attori.
Così deciso in S. Maria C.V., lì 31.10.2025
Il Gop
(dott.ssa LE AT)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – IV Sezione civile - nella persona del G.o.p.,
dott.ssa LE AT, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 4187 del R.G. dell'anno 2021, avente ad oggetto: “proprietà”,
riservata in decisione all'udienza dell'8.07.2025 con la concessione alle parti dei termini di legge e vertente
TRA
(c.f: ) e (c.f.: , Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
rappresentati e difesi, dall'avv. Marco Varletta, giusta procura rilasciata su foglio a parte e da considerarsi apposta in calce all'atto di citazione ed elettivamente domiciliati in Marcianise (CE),
alla via Saverio Merola 33-45
(attori)
E
(c.f.: ) rappresentato e difeso dall'avv. Fabrizio Perla, Controparte_1 C.F._3
giusta procura rilasciata su foglio a parte e da considerarsi apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliato in Aversa, alla via Roma 120 (convenuto)
E
(c.f.: ; (c.f.: Controparte_2 C.F._4 Parte_3
), (c.f.: ); (c.f.: C.F._5 Parte_4 C.F._6 Parte_5
); (c.f.: ), tutti in qualità di eredi di C.F._7 Parte_6 C.F._8
nato a [...] il [...] e deceduto il 6.06.2022 Persona_1
(convenuti-contumaci)
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti, verbali di causa e memorie conclusionali depositate in procedura.
FATTO E DIRITTO
La presente sentenza viene redatta secondo le indicazioni dettate dagli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att.
c.p.c., così come modificati dalla legge 18.6.09 n. 69, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Ai fini della decisione, pertanto, è sufficiente ricordare che con atto di citazione ritualmente notificato e premettevano: - di essere proprietari di un Parte_1 Parte_2
appezzamento di terreno edificatorio sito in Capodrise individuato in catasto alla partita 542 foglio
1 part.lla 23 sub. A, in virtù di atto di compravendita per notar del 27.02.1978; - che, Persona_2
all'atto dell'acquisto, essi istanti si obbligavano a destinare a strada una striscia di terra al lato sud del suddetto fondo per 4 m di larghezza e lunga quanto il confine che, unita ad analoga limitrofa striscia, di proprietà di dava luogo ad una strada larga 8 m;
- che sia essi attori Persona_1
che il convenuto sui terreni di loro rispettiva proprietà hanno realizzato fabbricati Per_1
mantenendo la destinazione a strada delle predette strisce di terreno;
- che entrambi detti fondi confinano con la proprietà del convenuto , alla quale, però, si accede Controparte_1
esclusivamente da altra via;
- che in data 6.11.2017 sulla strada ricavata dai fondi Parte_7 e si apriva una buca di grosse dimensioni (circa metri 3x4) e profonda
[...] Per_1
approssimativamente 2,5 metri, sul fondo della quale era visibile una tubazione di scarico in pvc;
-
che essi istanti venivano a conoscenza dell'esistenza di tale tubazione derivante dall'impianto di scarico fognario proveniente dalla confinante proprietà solo in tale occasione e mai CP_1
avevano autorizzato tale allaccio, né sussisteva richiesta di costituzione volontaria di servitù da parte del ed inoltre era assente qualunque provvedimento ablativo;
che, pertanto, con CP_1
missiva del 15.01.2018, pur contestando l'istallazione non autorizzata della suddetta tubatura,
avevano invitato il convenuto ad addivenire ad una soluzione bonaria della controversia, senza sortire effetto. Tanto premesso, gli istanti – dopo aver esperito il tentativo di conciliazione,
conclusosi negativamente – convenivano in giudizio dinanzi all'intestato Tribunale Per_1
e , al fine di sentir “- Accertare e dichiarare anche, ai sensi e per gli
[...] Controparte_1
effetti di cui all'art. 949 c.c., l'inesistenza di qualsiasi diritto, reale o personale del convenuto sulla
proprietà degli odierni attori comproprietari e in particolare l'inesistenza della servitù di
passaggio dell'impianto fognario e di scarico delle acque di fatto gravante sul terreno di proprietà
degli attori sito in Capodrise alla via Don G. Minzoni, distinto in catasto al foglio 1 particella 682
in favore del fondo del sig. anch'esso sito in Capodrise con accesso da via Verdi Controparte_1
n. 32 e distinto in catasto al foglio 1, particella 5186 sub 2 cat. A/7 Consistenza 12,5 vani;
-
Ordinare al convenuto sig. nella menzionata qualità di proprietario del fondo Controparte_1
indicato, la immediata eliminazione a propria cure e spese del predetto impianto fognario dal
medesimo realizzato e alla rimozione delle relative opere con la liberazione del bene e il rispristino
della situazione quo ante, o in via gradata quantificare a mezzo opportuna CTU, le spese e costi
anche di natura amministrativa e tecnica necessari per la eliminazione;
- Dichiarare tenuto e
condannare il sig. al risarcimento dei danni connessi alla occupazione abusiva Controparte_1
ed alla diminuzione del valore del fondo attoreo adibito a strada privata di accesso al fabbricato di
loro abitazione con la determinazione e corresponsione di una indennità di occupazione dal
momento della realizzazione dell' impianto, fino alla eliminazione delle stesse che fin d'ora si quantifica in euro 10.000,00 o nella misura maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia da
quantificarsi anche a mezzo di opportuna CTU;
- Ordinare al convenuto la Controparte_1
cessazione di ogni turbativa al pacifico godimento esclusivo della proprietà degli attori;
- Con
vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio”
Con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente il 4.10.2021 si costituiva in giudizio , il quale nell' eccepire la prescrizione dell'azione ed impugnare Controparte_1
estensivamente le avverse deduzioni, eccezioni e richieste, chiedeva: “In via principale e nel
merito: Respingere tutte le domande, principali e comunque ogni altra contraria istanza e
domanda, in quanto infondate a in fatto ed in diritto e sprovviste d'ogni supporto probatoria. Con
la rifusione delle spese a carico degli attori”
Il convenuto non si costituiva e all'udienza del 5.12.2022 ne veniva dichiarata la Persona_1
contumacia.
Nel corso del giudizio veniva espletata prova per interpello e per testi sui fatti oggetto di causa.
All'udienza 18.01.2023, in seguito al decesso di il Giudice dichiarava Persona_1
l'interruzione del giudizio, che veniva successivamente riassunto nei confronti dei di lui eredi, i quali pure non si costituivano e venivano dichiarati contumaci all'udienza del 4.10.2023. Dopo
qualche rinvio e mutamento della persona fisica del giudice, la presente controversia veniva smistata sul ruolo della scrivente, che all'udienza dell'8.07.2025, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, la riservava in decisione, concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di scritti conclusionali e repliche.
Ciò posto in punto di fatto, in diritto: in via preliminare, occorre rilevare che gli attori hanno agito mediante l'actio negatoria servitutis.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità, in relazione all'onere probatorio, ha più volte puntualizzato che “l'azione negatoria servitutis tende alla negazione di qualsiasi diritto, anche dominicale, affermato dal terzo sulla cosa dell'attore, e dunque non soltanto all'accertamento dell'inesistenza della pretesa servitù, ma anche al conseguimento della cessazione della situazione antigiuridica posta in essere dal vicino, al fine di ottenere la libertà del fondo”. Ciò posto, la
Suprema Corte ha dunque precisato che “poiché la titolarità del bene si pone come requisito di legittimazione attiva e non come oggetto della controversia, la parte che agisce non ha l'onere di fornire, come nell'azione di rivendica, la prova rigorosa della proprietà - neppure quando abbia chiesto la cessazione della situazione antigiuridica posta in essere dall'altra parte - essendo sufficiente la dimostrazione, con ogni mezzo ed anche in via presuntiva, di possedere il fondo in forza di un titolo valido e ciò sul presupposto che l'azione non mira necessariamente all'accertamento dell'esistenza della titolarità della proprietà, ma all'ottenimento della cessazione dell'attività lesiva, mentre al convenuto incombe l'onere di provare l'esistenza del diritto di compiere detta attività.” (Cass. n. 1905/2023, Cass. n 8694/2019).
L'azione negatoria, stante la sua natura, è imprescrittibile e può essere esperita in ogni tempo dal proprietario dell'immobile preteso servente, sia che tenda soltanto all'accertamento negativo del preteso diritto di servitù, sia che, mediante tale azione, si chieda anche la demolizione di opere in cui si concreta l'esercizio della pretesa servitù; pertanto, non l'eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto non merita accoglimento (da ultimo Cass. Civ. Ord. n. 12095/2024).
Nel caso di specie, dalle risultanze processuali e dal quadro probatorio emerso in giudizio, la domanda attorea risulta fondata e, pertanto, va accolta nei limiti che si andranno ad esporre.
Dall'esame della documentazione versata in atti risulta sufficientemente dimostrata la titolarità
esclusiva in capo agli istanti del terreno edificatorio di are catastali 4 e centiare 52, ubicato in
Capodrise ed individuato al N.C.E.U. del suddetto Comune alla partita 542 F.1 part.lla 23 sub. a, in virtù di atto di compravendita per notar del 27-02-1978; tale titolarità risulta ad Persona_2
abundantiam riconosciuta dal Comune di Capodrise, nella nota Prot. n. 13882 del 9.11.2017 (“l'area
risulta identificata al NCEU di Capodrise al foglio 1 p.lla 682 in ditta e p.lla 5284 in ditta Parte_1 Per_1
).
[...]
Orbene, assolto l'onere probatorio gravante sugli attori circa la proprietà del bene in questione, in base al criterio di ripartizione dell'onere probatorio su richiamato, incombe sul convenuto la prova dell'esistenza del diritto da lui vantato in virtù di un rapporto di natura obbligatoria o reale, di compiere l'attività lamentata come lesiva dall'attore (Cass. Civ. n.21851/14; Cass. Civ. n.24028/04 e n.10149/04). Parte convenuta, a sostegno della legittimità dell'installazione dell'impianto di scolo fognario, ha dedotto la destinazione ad uso pubblico della summenzionata strada e la presenza di un'autorizzazione amministrativa rilasciata dal Comune di Capodrise.
In base al generale principio di cui all'art. 2697 c.c., l'onere della prova in ordine alla limitazione del diritto dominicale per usi pubblici incombe in capo a chi ne afferma la sussistenza e, nel caso di specie, sulla natura pubblica o ad uso pubblico della strada il convenuto non ha fornito alcuna prova.
Secondo la giurisprudenza affinché un'area privata possa ritenersi sottoposta ad una servitù
pubblica di passaggio è necessaria, oltre all'intrinseca idoneità del bene, che l'uso avvenga ad opera di una collettività indeterminata di persone e per soddisfare un pubblico generale interesse.
L'esistenza di un diritto di uso pubblico del bene non può sorgere per meri fatti concludenti, ma presuppone un titolo idoneo a detto scopo;
in particolare, laddove la proprietà del sedime stradale non appartenga ad un soggetto pubblico, bensì ad un privato, la prova dell'esistenza di un uso pubblico non può discendere da semplici presunzioni o dal mero uso pubblico di fatto della strada,
ma necessariamente presuppone un atto pubblico o privato, come un provvedimento amministrativo, o una convenzione fra proprietario ed Amministrazione. Ne consegue che, affinché
una strada privata possa essere considerata di uso pubblico non basta che essa possa servire da collegamento con una via pubblica e sia adibita al transito di persone diverse dal proprietario.
Pertanto, è totalmente escluso l'uso pubblico qualora il passaggio venga esercitato unicamente dai proprietari dei fondi in dipendenza della particolare ubicazione degli stessi, ovvero da coloro che abbiano occasione di accedervi per esigenze connesse ad una privata utilizzazione oppure, infine,
rispetto a strade chiuse, destinate al servizio di un determinato edificio o complesso di edifici
(Consiglio di Stato, sez. V, 14 febbraio 2021, n. 728; Cass. civ., sez. II, 12 gennaio 2024, n. 1269).
Circostanza, quest'ultima, confermata, nel caso che ci occupa, anche dall'escussione del teste . Testimone_1
Ciò posto, dunque, le risultanze dell'istruttoria orale, gli atti e la documentazione posta a sostegno del diritto preteso da parte convenuta, ovvero la delibera di Giunta Comunale n. 589 del 12.09.1995,
il successivo parere pro veritate ed il Provvedimento Sindacale n. 2.01.1996 (menzionato e non depositato), risultano insufficienti a provare la destinazione ad uso pubblico della strada oggetto di causa.
Ad ogni buon conto, preme precisare che, seppure fosse stata dimostrata dal convenuto la destinazione ad uso pubblico della strada privata, tale circostanza non avrebbe esonerato quest'ultimo, dopo aver ottenuto l'autorizzazione amministrativa all'allaccio alla rete fognaria, a richiedere l'autorizzazione per lo scavo al proprietario del fondo interessato, chiedendo il riconoscimento di una servitù di passaggio fognatura, non essendo sufficiente il solo permesso amministrativo, che si cumula e non si sostituisce a quello privato. Infatti, gli aventi diritto alla servitù di passaggio sotterraneo di acqua, gas e linee elettriche hanno l'onere di procedere alla domanda di costituzione della servitù prima di eseguire i relativi lavori (Tribunale Pisa n.
393/2022).
Come stabilito dalla giurisprudenza, dunque, l'apprensione, senza autorizzazione, di un suolo di proprietà privata, occorrente per la realizzazione di un manufatto comportante una servitù di fatto,
anche in presenza del permesso della competente autorità, non determina la costituzione automatica di una servitù, ma configura un illecito a carattere permanente, il quale perdura fino a quando non venga costituita una regolare servitù; ciò anche nell'ipotesi in cui siano realizzate condutture per il transito delle acque o dei liquami, ovvero altri manufatti necessari a consentirlo (Cass. Civ., sez. I,
02/12/2013, n. 26965).
In conclusione, alla luce dal complessivo quadro probatorio delineatosi in processo, l'actio
negatoria servitutis proposta dagli attori va accolta e, per l'effetto, va ordinato a Controparte_1
la rimozione, a proprie cure e spese, della tubatura in pvc proveniente dal fondo in sua titolarità e delle opere da esso realizzate per costituire il predetto impianto fognario, in assenza di titolo negoziale o amministrativo alcuno, con liberazione del bene e rispristino della situazione quo ante.
Va, altresì, ordinato al convenuto la cessazione di ogni turbativa al pacifico Controparte_1
godimento esclusivo della proprietà degli attori.
Quanto alla domanda di risarcimento danni promossa da parte attrice per l' occupazione abusiva e la diminuzione del valore del fondo adibito a strada privata, essa non può trovare accoglimento per totale assenza di prova e non potendo neppure il Tribunale quantificare lo stesso in via equitativa,
poichè, ai sensi dell'art. 1226 c.c., per costante giurisprudenza di legittimità, la liquidazione equitativa “presuppone l'esistenza di un danno risarcibile certo (e non meramente eventuale o
ipotetico), nonché l'impossibilità, l'estrema o la particolare difficoltà di provarlo nel suo preciso
ammontare in relazione al caso concreto.” (Cass. Civ. n. 2831/2021), che nel caso di specie manca del tutto.
Tenuto conto dell'esito del giudizio, che ha visto il parziale accoglimento della domanda attorea,
sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite tra parte attrice ed il convenuto in ragione di un terzo, ponendo la restante parte a carico di esso in CP_1 CP_1
virtù del principio della soccombenza e liquidandole come in dispositivo.
Le spese di lite tra parte attrice ed i convenuti contumaci vanno integralmente compensate, in ragione dell'esito del giudizio, della comunanza degli interessi coinvolti e della mancata costituzione degli stessi.
P. Q. M.
Il Tribunale di S. Maria di S. Maria C.V., Quarta Sezione Civile, nella persona del Gop, dott.ssa
LE AT, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1
nei confronti di e degli eredi , ogni altra e Parte_2 Controparte_1 Persona_1
diversa domanda, eccezione e conclusione disattesa e/o assorbita, così provvede:
1) accoglie la domanda negatoria formulata dagli istanti nei confronti di e, Controparte_1
per l'effetto, ordina a quest'ultimo la rimozione della tubatura in pvc proveniente dal fondo in sua titolarità e delle opere da esso realizzate per costituire l'impianto fognario, di cui in parte motiva, in assenza di titolo negoziale o amministrativo alcuno, con liberazione del bene e rispristino della situazione quo ante;
ordina, altresì, al convenuto la Controparte_1
cessazione di ogni turbativa al pacifico godimento esclusivo della proprietà degli attori;
2) rigetta la domanda di risarcimento danni, pur formulata da parte attrice;
3) compensa le spese di lite tra parte attrice e parte convenuta contumace;
4) compensa le spese di lite tra parte attrice e il convenuto in ragione di un Controparte_1
terzo, condanna al pagamento della restante parte di esse, che quantifica in Parte_8
€. 1.694,00 per compenso professionale, €. 264,00 per spese vive, oltre iva, cpa e rimborso spese forfetarie del 15% come per legge, in favore degli attori.
Così deciso in S. Maria C.V., lì 31.10.2025
Il Gop
(dott.ssa LE AT)